Assegnazione temporanea. 1. L' Amministrazione, compatibilmente con le esigenze di servizio, può concedere al personale che ne abbia fatto domanda, per gravissimi motivi di carattere familiare e personale debitamente documentati, l'assegnazione anche in sovrannumero temporaneo all'organico in altra sede di servizio per un periodo non superiore a sessanta giorni, rinnovabile a condizione che l'interessato comprovi - per ciascun periodo - l'attualità delle condizioni. 2. Costituiscono gravissimi motivi di carattere familiare e personale, che devono essere documentati con certificazione medica attestante: a) la patologia del dipendente non ostativa alla prestazione di servizio, tale da richiedere assistenza da parte dei congiunti e\o terapie presso strutture sanitarie specialistiche assenti nella sede di servizio o in sedi limitrofe; b) la patologia del coniuge /figli/genitori del dipendente che comporti pericolo di vita o gravissimo pregiudizio per l'integrità fisica, anche nel caso di temporaneo ricovero, e la necessità di relativa assistenza, a condizione che la patologia non si configuri esclusivamente di carattere cronico o di durata non determinabile e, come tale, implicante soluzioni assistenziali di tipo permanente. 3.Costituisce, altresì, gravissimo motivo di carattere familiare il ricongiungimento a figli minori o a congiunti sottoposti a tutela, per sopravvenute circostanze che pongano solo in capo al dipendente la necessità di una assistenza temporanea, a condizione che venga comprovata l'impossibilità da parte del soggetto che prima garantiva l'assistenza stessa e il carattere temporaneo della situazione.
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Samples: Accordo Sindacale
Assegnazione temporanea. 1. L' Amministrazione, compatibilmente con le esigenze di servizio, può concedere al personale che ne abbia fatto domanda, per gravissimi motivi di carattere familiare e personale debitamente documentati, l'assegnazione anche in sovrannumero temporaneo all'organico in altra sede di servizio per un periodo non superiore a sessanta giorni, rinnovabile fino ad un massimo di centoventi giorni complessivi a condizione che l'interessato comprovi - per ciascun periodo - l'attualità delle condizioni.
2. Costituiscono gravissimi motivi di carattere familiare e personale, che devono essere documentati con certificazione medica attestante:
a) : la patologia del dipendente non ostativa alla prestazione di servizio, tale da richiedere assistenza da parte dei congiunti e\o terapie presso strutture sanitarie specialistiche assenti nella sede di servizio o in sedi limitrofe;
b) ; la patologia del coniuge /figli/genitori del dipendente che comporti pericolo di vita o gravissimo pregiudizio per l'integrità fisica, anche nel caso di temporaneo ricovero, e la necessità di relativa assistenza, a condizione che la patologia non si configuri esclusivamente di carattere cronico o di durata non determinabile e, come tale, implicante soluzioni assistenziali di tipo permanente; nel caso di figli minori, l'assegnazione potrà essere concessa solo dopo che il dipendente abbia esaurito i congedi parentali spettanti. 3.Costituisce, altresì, gravissimo motivo di carattere familiare il ricongiungimento a figli minori o a congiunti sottoposti a tutela, per sopravvenute circostanze che pongano solo in capo al dipendente la necessità di una assistenza temporanea, a condizione che venga comprovata l'impossibilità da parte del soggetto che prima garantiva l'assistenza stessa e il carattere temporaneo della situazione.
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Samples: Accordo Sindacale
Assegnazione temporanea. 1. L' Amministrazione, compatibilmente con le esigenze di servizio, può concedere al personale direttivo che ne abbia fatto domanda, per gravissimi motivi di carattere familiare e personale debitamente documentati, l'assegnazione anche in sovrannumero temporaneo all'organico in altra sede di servizio per un periodo non superiore a sessanta giorni, rinnovabile fino ad un massimo di centoventi giorni complessivi, a condizione che l'interessato comprovi - per ciascun periodo - l'attualità delle condizioni.
2. Costituiscono gravissimi motivi di carattere familiare e personale, che devono essere documentati con certificazione medica attestante:
a) la patologia del dipendente non ostativa alla prestazione di servizio, tale da richiedere assistenza da parte dei congiunti e\o terapie presso strutture sanitarie specialistiche assenti nella sede di servizio o in sedi limitrofe;
b) la patologia del coniuge /figliconiuge/figli/genitori del dipendente che comporti pericolo di vita o gravissimo pregiudizio per l'integrità fisica, anche nel caso di temporaneo ricovero, e la necessità di relativa assistenza, a condizione che la patologia non si configuri esclusivamente di carattere cronico o di durata non determinabile e, come tale, implicante soluzioni assistenziali di tipo permanente; nel caso di figli minori, l'assegnazione potrà essere concessa solo dopo che il dipendente abbia esaurito i congedi parentali spettanti.
3. 3.CostituisceCostituisce, altresì, gravissimo motivo di carattere familiare il ricongiungimento a figli minori o a congiunti sottoposti a tutela, per sopravvenute circostanze che pongano solo in capo al dipendente la necessità di una assistenza temporanea, a condizione che venga comprovata l'impossibilità da parte del soggetto che prima garantiva l'assistenza stessa e il carattere temporaneo della situazione.
4. L'assegnazione temporanea non comporta la corresponsione degli emolumenti e rimborsi comunque previsti per il servizio fuori sede.
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Samples: Rinnovo Contratto Di Lavoro
Assegnazione temporanea. 1. L' Amministrazione, compatibilmente con le esigenze di servizio, può concedere al personale che ne abbia fatto domanda, per gravissimi motivi di carattere familiare e personale debitamente documentati, l'assegnazione anche in sovrannumero temporaneo all'organico in altra sede di servizio per un periodo non superiore a sessanta giorni, rinnovabile fino ad un massimo di centoventi giorni complessivi a condizione che l'interessato comprovi - per ciascun periodo - l'attualità delle condizioni.
2. Costituiscono gravissimi motivi di carattere familiare e personale, che devono essere documentati con certificazione medica attestante:
a) la patologia del dipendente non ostativa alla prestazione di servizio, tale da richiedere assistenza da parte dei congiunti e\o terapie presso strutture sanitarie specialistiche assenti nella sede di servizio o in sedi limitrofe;
b) la patologia del coniuge /figli/genitori del dipendente che comporti pericolo di vita o gravissimo pregiudizio per l'integrità fisica, anche nel caso di temporaneo ricovero, e la necessità di relativa assistenza, a condizione che la patologia non si configuri esclusivamente di carattere cronico o di durata non determinabile e, come tale, implicante soluzioni assistenziali di tipo permanente; nel caso di figli minori, l'assegnazione potrà essere concessa solo dopo che il dipendente abbia esaurito i congedi parentali spettanti. 3.Costituisce, altresì, gravissimo motivo di carattere familiare il ricongiungimento a figli minori o a congiunti sottoposti a tutela, per sopravvenute circostanze che pongano solo in capo al dipendente la necessità di una assistenza temporanea, a condizione che venga comprovata l'impossibilità da parte del soggetto che prima garantiva l'assistenza stessa e il carattere temporaneo della situazione.
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Samples: Rinnovo Contratto Di Lavoro
Assegnazione temporanea. 1. L' Amministrazione, compatibilmente con le esigenze di servizio, può concedere al personale che ne abbia fatto domanda, per Ai fini dell'applicazione dell'art. 35 del CCNL 24/5/00 costituiscono gravissimi motivi di carattere familiare e personale debitamente documentati, l'assegnazione anche in sovrannumero temporaneo all'organico in altra sede di servizio per un periodo non superiore a sessanta giorni, rinnovabile a condizione che l'interessato comprovi - per ciascun periodo - l'attualità delle condizioni.
2. Costituiscono gravissimi motivi di carattere caratterere familiare e personale, che devono essere documentati con certificazione medica attestante:
a) la patologia infermità del dipendente non ostativa alla prestazione di servizio, tale da richiedere assistenza da parte dei congiunti e\o terapie presso strutture sanitarie specialistiche assenti nella sede di servizio o in sedi limitrofe;
blimitrofe;b) la patologia comprovata necessità, in capo al dipendente, di assistenza nei confronti del coniuge /figli/genitori del dipendente coniuge\figli\genitori affetti da infermità che comporti comportino pericolo di vita o gravissimo pregiudizio per l'integrità fisica, anche nel caso di temporaneo ricovero, ricovero e la necessità di relativa assistenza, a condizione che la patologia l'infermità non si configuri esclusivamente di carattere cronico o di durata non determinabile e, come tale, implicante soluzioni assistenziali di tipo permanente. 3.Costituisce; nel caso di figli minori, altresì, gravissimo motivo l'assegnazione potrà essere concessa solo dopo che il dipendente abbia esaurito i congedi parentali spettanti; nel caso di carattere familiare genitori il beneficio può operare solo nei confronti del dipendente che sia figlio unico;c) ricongiungimento a figli minori o a congiunti sottoposti a tutela, per sopravvenute circostanze che pongano solo in capo al dipendente la necessità di una assistenza temporanea, a condizione che venga comprovata l'impossibilità da parte del soggetto che prima garantiva l'assistenza stessa e il carattere temporaneo della situazionesituazione.2. La durata massima dell'assegnazione è quella prevista dall'art.35, del CCNL del 24 maggio 2000, a condizione che l'interessato comprovi - per ciascun periodo- l'attualità delle condizioni di cui al comma 1.433. Al termine dell'assegnazione temporanea concessa per sottoporsi a urgentissime terapie, il dipendente dovrà comprovarne l'avvenuta effettuazione.4. Sulle situazioni personali o familiari dichiarate vengono effettuati gli accertamenti previsti dalle norme vigenti.
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Samples: Contratto Collettivo Integrativo