Assemblee durante l’orario di lavoro. 2.1 Nelle unità produttive individuate ai sensi dell’accordo del 31.7.2015, possono essere indette assemblee durante l’orario di lavoro nel limite di 12 ore annue. In tal senso, si intende modificato il monte ore di permessi retribuiti, di cui al punto 2 dell’art. 11 (Assemblee dei lavoratori) del CCNL Mobilità/Area AF. 2.2 Ad integrazione di quanto previsto al punto 2, lettere a) e b), dell’art. 11 (Assemblee dei lavoratori) del CCNL Mobilità/Area AF, nelle unità produttive di cui al precedente punto 2.1 possono essere indette assemblee durante l’orario di lavoro nel limite complessivo di 12 ore annue: a) dalla maggioranza dei componenti della/e RSU validamente costituita/e ai sensi dell’accordo del 31.7.2015, anche congiuntamente alle competenti strutture delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto; b) dalla maggioranza dei componenti del/i Collegio/i elettorale/i della/e RSU validamente costituito/i ai sensi dell’accordo del 31.7.2015, anche congiuntamente alle competenti strutture delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto; c) dalle competenti strutture delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto, singolarmente o congiuntamente, nel limite di 4 delle 12 ore annue. 2.3 Per le assemblee indette congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto e solo per tre volte nell’anno, in caso di indisponibilità di idoneo locale aziendale, i responsabili delle unità produttive interessate dovranno congiuntamente individuare un locale atto ad ospitare l’assemblea, anche al di fuori delle aziende e darne comunicazione alle Organizzazioni Sindacali richiedenti e alle RSU almeno 2 giorni prima della data prevista. Per le eventuali ulteriori richieste di assemblea avanzate nel corso dell’anno vale quanto previsto ai precedenti punti 1.1 e 1.2. 2.4 Al fine di consentire che lo svolgimento delle assemblee garantisca comunque la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti e non arrechi pregiudizio al regolare svolgimento del servizio, nei singoli impianti dell’unità produttiva nei quali non è possibile sospendere momentaneamente l’attività lavorativa, in quanto questa si svolge a turni e/o in presenza di specifiche esigenze di presidio del servizio, in occasione delle predette assemblee il gestore delle risorse autorizzerà l’allontanamento dal lavoro del personale non strettamente indispensabile. 2.5 Nei casi di cui al precedente punto 2.3, le Organizzazioni Sindacali o la/e RSU che ha/hanno indetto l’assemblea dovranno fornire al gestore delle risorse, entro e non oltre il terzo giorno successivo a quello di svolgimento dell’assemblea, l’elenco dei lavoratori che, liberi dal servizio, hanno partecipato alle assemblee comunicando la durata delle stesse. Il gestore delle risorse accrediterà ai lavoratori così segnalati un numero di ore, o frazione di ora, pari alla durata della partecipazione all’assemblea, da usufruirsi esclusivamente a recupero, e solo a tale titolo, entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
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Samples: Contratto Aziendale, Contratto Aziendale
Assemblee durante l’orario di lavoro. 2.1 Nelle unità produttive individuate ai sensi dell’accordo del 31.7.2015, possono essere indette assemblee durante l’orario di lavoro nel limite di 12 ore annue. In tal senso, si intende modificato il Il monte ore di permessi retribuitiretribuiti per la partecipazione alle assemblee, di cui al punto 2 1 dell’art. 11 bis (Assemblee dei lavoratoriAssemblea) del CCNL Mobilità/Area AF.
2.2 Ad integrazione di quanto previsto al punto 2, lettere a) e b), dell’art. 11 (Assemblee dei lavoratori) del CCNL Mobilità/Area AF, nelle unità produttive di cui al precedente punto
2.1 possono essere indette assemblee durante l’orario di lavoro nel limite complessivo di 12 ore annue:
a) dalla maggioranza dei componenti della/e RSU validamente costituita/e ai sensi dell’accordo del 31.7.2015, anche congiuntamente alle competenti strutture delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto;
b) dalla maggioranza dei componenti del/i Collegio/i elettorale/i della/e RSU validamente costituito/i ai sensi dell’accordo del 31.7.2015, anche congiuntamente alle competenti strutture delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto;
c) dalle competenti strutture delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto, singolarmente o congiuntamente, nel limite di 4 delle AF è individuato in 12 ore annue.
2.3 2.2 Per le assemblee indette congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto e solo per tre volte nell’anno, in caso di indisponibilità di idoneo locale aziendale, i responsabili delle unità produttive interessate dovranno congiuntamente individuare un locale atto ad ospitare l’assemblea, anche al di fuori delle aziende e darne comunicazione alle Organizzazioni Sindacali richiedenti e alle RSU almeno 2 giorni prima della data prevista. Per le eventuali ulteriori richieste di assemblea avanzate nel corso dell’anno vale quanto previsto ai precedenti punti 1.1 e 1.2.
2.4 2.3 Al fine di consentire che lo svolgimento delle assemblee garantisca comunque la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti e non arrechi pregiudizio al regolare svolgimento del servizio, nei singoli impianti dell’unità produttiva nei quali non è possibile sospendere momentaneamente l’attività lavorativa, in quanto questa si svolge a turni e/o in presenza di specifiche esigenze di presidio del servizio, in occasione delle predette assemblee il gestore delle risorse autorizzerà l’allontanamento dal lavoro del personale non strettamente indispensabile.
2.5 2.4 Nei casi di cui al precedente punto 2.3, le Organizzazioni Sindacali o la/e RSU che ha/hanno indetto l’assemblea dovranno fornire al gestore delle risorse, entro e non oltre il terzo giorno successivo a quello di svolgimento dell’assemblea, l’elenco dei lavoratori che, liberi dal servizio, hanno partecipato alle assemblee comunicando la durata delle stesse. Il gestore delle risorse accrediterà ai lavoratori così segnalati un numero di ore, o frazione di ora, pari alla durata della partecipazione all’assembleadell’assemblea, da usufruirsi esclusivamente a recupero, e solo a tale titolo, entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
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Samples: Contratto Aziendale Di Gruppo Fs, Contratto Aziendale Di Gruppo Fs
Assemblee durante l’orario di lavoro. 2.1 Nelle unità produttive individuate ai sensi dell’accordo del 31.7.2015, possono essere indette assemblee durante l’orario di lavoro nel limite di 12 ore annue. In tal senso, si intende modificato il Il monte ore individuale di permessi retribuitiretribuiti per la partecipazione alle assemblee, di cui al punto 2 3 dell’art. 11 6 (Assemblee dei lavoratoriAssemblea) del CCNL Mobilità/Area AFdelle Attività Ferroviarie, è individuato in 12 ore annue.
2.2 Ad integrazione di quanto previsto al punto 2, lettere a) e b), dell’art. 11 (Assemblee dei lavoratori) del CCNL Mobilità/Area AF, nelle unità produttive Per le assemblee di cui al precedente punto
punto 2.1 possono essere indette assemblee durante l’orario di lavoro nel limite complessivo di 12 ore annue:
a) dalla maggioranza dei componenti della/e RSU validamente costituita/e ai sensi dell’accordo del 31.7.2015, anche congiuntamente alle competenti strutture da almeno tre delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto;
b) dalla maggioranza dei componenti del/i Collegio/i elettorale/i della/e RSU validamente costituito/i ai sensi dell’accordo del 31.7.2015, anche congiuntamente alle competenti strutture delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto;
c) dalle competenti strutture delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto, singolarmente o congiuntamente, nel limite di 4 delle 12 ore annue.
2.3 Per le assemblee indette congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto accordo e solo per tre volte nell’anno, in caso di indisponibilità di idoneo locale aziendale, i responsabili delle unità produttive interessate dovranno congiuntamente individuare un locale atto ad ospitare l’assemblea, anche al di fuori delle aziende e darne comunicazione alle Organizzazioni Sindacali richiedenti e alle RSU almeno 2 giorni prima della data prevista. Per le eventuali ulteriori richieste di assemblea avanzate nel corso dell’anno vale quanto previsto ai precedenti punti 1.1 e 1.2.
2.4 2.3 Al fine di consentire che lo svolgimento delle assemblee garantisca comunque la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti e non arrechi pregiudizio al regolare svolgimento del servizio, nei singoli impianti dell’unità produttiva nei quali non è possibile sospendere momentaneamente l’attività lavorativa, in quanto questa si svolge a turni e/o in presenza di specifiche esigenze di presidio del servizio, in occasione delle predette assemblee il gestore delle risorse autorizzerà l’allontanamento dal lavoro del personale non strettamente indispensabile.
2.5 2.4 Nei casi di cui al precedente punto 2.3, le Organizzazioni Sindacali la/e Organizzazione/i Sindacale/i o la/e RSU che ha/hanno indetto l’assemblea dovranno fornire al gestore delle risorse, entro e non oltre il terzo giorno successivo a quello di svolgimento dell’assemblea, l’elenco dei lavoratori che, liberi dal servizio, hanno partecipato alle assemblee comunicando la durata delle stesse. Il gestore delle risorse accrediterà ai lavoratori così segnalati un numero di ore, o frazione di ora, pari alla durata della partecipazione all’assembleadell’assemblea, da usufruirsi esclusivamente a recupero, e solo a tale titolo, entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
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Samples: Contratto Aziendale Di Gruppo Fs E Accordo Di Confluenza, Contratto Aziendale Di Gruppo Fs E Accordo Di Confluenza Al CCNL Delle Attività Ferroviarie
Assemblee durante l’orario di lavoro. 2.1 Nelle unità produttive individuate ai sensi dell’accordo del 31.7.2015, possono essere indette assemblee durante l’orario di lavoro nel limite di 12 ore annue. In tal senso, si intende modificato il Il monte ore di permessi retribuitiretribuiti per la partecipa- zione alle assemblee, di cui al punto 2 1 dell’art. 11 bis (Assemblee dei lavoratoriAs- semblea) del CCNL Mobilità/Area AF.
2.2 Ad integrazione di quanto previsto al punto 2, lettere a) e b), dell’art. 11 (Assemblee dei lavoratori) del CCNL Mobilità/Area AF, nelle unità produttive di cui al precedente punto
2.1 possono essere indette assemblee durante l’orario di lavoro nel limite complessivo di 12 ore annue:
a) dalla maggioranza dei componenti della/e RSU validamente costituita/e ai sensi dell’accordo del 31.7.2015, anche congiuntamente alle competenti strutture delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto;
b) dalla maggioranza dei componenti del/i Collegio/i elettorale/i della/e RSU validamente costituito/i ai sensi dell’accordo del 31.7.2015, anche congiuntamente alle competenti strutture delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto;
c) dalle competenti strutture delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto, singolarmente o congiuntamente, nel limite di 4 delle AF è individuato in 12 ore annue.
2.3 2.2 Per le assemblee indette congiuntamente dalle Organizzazioni Or- ganizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto e solo per tre volte nell’anno, in caso di indisponibilità di idoneo locale lo- cale aziendale, i responsabili delle unità produttive interessate interes- sate dovranno congiuntamente individuare un locale atto ad ospitare l’assemblea, anche al di fuori delle aziende e darne comunicazione alle Organizzazioni Sindacali richiedenti e alle RSU almeno 2 giorni prima della data prevista. Per le eventuali ulteriori richieste di assemblea avanzate nel corso dell’anno vale quanto previsto ai precedenti punti 1.1 e 1.2.
2.4 2.3 Al fine di consentire che lo svolgimento delle assemblee as- semblee garantisca comunque la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti e non arrechi pregiudizio al regolare re- golare svolgimento del servizio, nei singoli impianti dell’unità produttiva nei quali non è possibile sospendere momentaneamente momenta- neamente l’attività lavorativa, in quanto questa si svolge a turni e/o in presenza di specifiche esigenze di presidio del servizio, in occasione delle predette assemblee il gestore delle risorse autorizzerà l’allontanamento dal lavoro del personale per- sonale non strettamente indispensabile.
2.5 2.4 Nei casi di cui al precedente punto 2.3, le Organizzazioni Organiz- zazioni Sindacali o la/e RSU che ha/hanno indetto l’assemblea l’assem- blea dovranno fornire al gestore delle risorse, entro e non oltre il terzo giorno successivo a quello di svolgimento dell’assembleadel- l’assemblea, l’elenco dei lavoratori che, liberi dal servizio, hanno partecipato alle assemblee comunicando la durata delle stesse. Il gestore delle risorse accrediterà ai lavoratori così segnalati un numero di ore, o frazione di ora, pari alla durata della partecipazione all’assembleadell’assemblea, da usufruirsi esclusivamente a recupero, e solo a tale titolo, entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
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Assemblee durante l’orario di lavoro. 2.1 Nelle unità produttive individuate ai sensi dell’accordo del 31.7.2015, possono essere indette assemblee durante l’orario di lavoro nel limite di 12 ore annue. In tal senso, si intende modificato il II monte ore di permessi retribuitiretribuiti per la partecipazione alle assemblee, di cui al punto 2 dell’art1 dell'art. 11 bis (Assemblee dei lavoratoriAssemblea) del CCNL Mobilità/Area AF.
2.2 Ad integrazione di quanto previsto al punto 2, lettere a) e b), dell’art. 11 (Assemblee dei lavoratori) del CCNL Mobilità/Area AF, nelle unità produttive di cui al precedente punto
2.1 possono essere indette assemblee durante l’orario di lavoro nel limite complessivo di 12 ore annue:
a) dalla maggioranza dei componenti della/e RSU validamente costituita/e ai sensi dell’accordo del 31.7.2015, anche congiuntamente alle competenti strutture delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto;
b) dalla maggioranza dei componenti del/i Collegio/i elettorale/i della/e RSU validamente costituito/i ai sensi dell’accordo del 31.7.2015, anche congiuntamente alle competenti strutture delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto;
c) dalle competenti strutture delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto, singolarmente o congiuntamente, nel limite di 4 delle AF è individuato in 12 ore annue.
2.3 2.2 Per le assemblee indette congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto e solo per tre volte nell’annonell'anno, in caso di indisponibilità di idoneo locale aziendale, i responsabili delle unità produttive interessate dovranno congiuntamente individuare un locale atto ad ospitare l’assembleal'assemblea, anche al di fuori delle aziende e darne comunicazione alle Organizzazioni Sindacali richiedenti e alle RSU almeno 2 giorni prima della data prevista. Per le eventuali ulteriori richieste di assemblea avanzate nel corso dell’anno dell'anno vale quanto previsto ai precedenti punti 1.1 e 1.2.
2.4 2.3 Al fine di consentire che lo svolgimento delle assemblee garantisca comunque la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti e non arrechi pregiudizio al regolare svolgimento del servizio, nei singoli impianti dell’unità dell'unità produttiva nei quali non è possibile sospendere momentaneamente l’attività l'attività lavorativa, in quanto questa si svolge a turni e/o in presenza di specifiche esigenze di presidio del servizio, in occasione delle predette assemblee il gestore delle risorse autorizzerà l’allontanamento l'allontanamento dal lavoro del personale non strettamente indispensabile.
2.5 2.4 Nei casi di cui al precedente punto 2.3, le Organizzazioni Sindacali o la/e RSU che ha/hanno indetto l’assemblea l'assemblea dovranno fornire al gestore delle risorse, entro e non oltre il terzo giorno successivo a quello di svolgimento dell’assembleadell'assemblea, l’elenco l'elenco dei lavoratori che, . liberi dal servizio, hanno partecipato alle assemblee comunicando la durata delle stesse. Il gestore delle risorse accrediterà ai lavoratori così segnalati un numero di ore, o frazione di ora, pari alla durata della partecipazione all’assembleadell'assemblea, da usufruirsi esclusivamente a recupero, e solo a tale titolo, entro il 31 gennaio dell’anno dell'anno successivo.
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Samples: Contratto Aziendale Di Gruppo Fs
Assemblee durante l’orario di lavoro. 2.1 Nelle unità produttive individuate ai sensi dell’accordo del 31.7.2015, possono essere indette assemblee durante l’orario di lavoro nel limite di 12 ore annue. In tal senso, si intende modificato il monte ore di permessi retribuiti, di cui al punto 2 dell’art. 11 (Assemblee dei lavoratori) del CCNL Mobilità/Area AF.
2.2 Ad integrazione di quanto previsto al punto 2, lettere a) e b), dell’art. 11 (Assemblee dei lavoratori) del CCNL Mobilità/Area AF, nelle unità produttive di cui al precedente punto
2.1 possono essere indette assemblee durante l’orario di lavoro nel limite complessivo di 12 ore annue:
a) dalla maggioranza dei componenti della/e RSU validamente costituita/e ai sensi dell’accordo del 31.7.2015, anche congiuntamente alle competenti strutture delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto;
b) dalla maggioranza dei componenti del/i Collegio/i elettorale/i della/e RSU validamente costituito/i ai sensi dell’accordo del 31.7.2015, anche congiuntamente alle competenti strutture delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto;
c) dalle competenti strutture delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto, singolarmente o congiuntamente, nel limite di 4 delle 12 ore annue.
2.3 Per le assemblee indette congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto e solo per tre volte nell’anno, in caso di indisponibilità di idoneo locale aziendale, i responsabili delle unità produttive interessate dovranno congiuntamente individuare un locale atto ad ospitare l’assemblea, anche al di fuori delle aziende e darne comunicazione alle Organizzazioni Sindacali richiedenti e alle RSU almeno 2 giorni prima della data prevista. Per le eventuali ulteriori richieste di assemblea avanzate nel corso dell’anno vale quanto previsto ai precedenti punti 1.1 e 1.2.
2.4 Al fine di consentire che lo svolgimento delle assemblee garantisca comunque la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti e non arrechi pregiudizio al regolare svolgimento del servizio, nei singoli impianti dell’unità produttiva nei quali non è possibile sospendere momentaneamente l’attività lavorativa, in quanto questa si svolge a turni e/o in presenza di specifiche esigenze di presidio del servizio, in occasione delle predette assemblee il gestore delle risorse autorizzerà l’allontanamento dal lavoro del personale non strettamente indispensabile.
2.5 Nei casi di cui al precedente punto 2.32.4, le Organizzazioni Sindacali o la/e RSU che ha/hanno indetto l’assemblea dovranno fornire al gestore delle risorse, entro e non oltre il terzo giorno successivo a quello di svolgimento dell’assemblea, l’elenco dei lavoratori che, liberi dal servizio, hanno partecipato alle assemblee comunicando la durata delle stesse. Il gestore delle risorse accrediterà ai lavoratori così segnalati un numero di ore, o frazione di ora, pari alla durata della partecipazione all’assemblea, da usufruirsi esclusivamente a recupero, e solo a tale titolo, entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
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Samples: Contratto Aziendale Di Gruppo
Assemblee durante l’orario di lavoro. 2.1 Nelle unità produttive individuate ai sensi dell’accordo del 31.7.2015, possono essere indette assemblee durante l’orario di lavoro nel limite di 12 ore annue. In tal senso, si intende modificato il monte ore di permessi retribuiti, di cui al punto 2 dell’art. 11 (Assemblee dei lavoratori) del CCNL Mobilità/Area AF.
2.2 Ad integrazione di quanto previsto al punto 2, lettere a) e b), dell’art. 11 (Assemblee dei lavoratori) del CCNL Mobilità/Area AF, nelle unità produttive di cui al precedente punto
punto 2.1 possono essere indette assemblee durante l’orario di lavoro nel limite complessivo di 12 ore annue:
a) dalla maggioranza dei componenti della/e RSU validamente costituita/e ai sensi dell’accordo del 31.7.2015, anche congiuntamente alle competenti strutture delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto;
b) dalla maggioranza dei componenti del/i Collegio/i elettorale/i della/e RSU validamente costituito/i ai sensi dell’accordo del 31.7.2015, anche congiuntamente alle competenti strutture delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto;
c) dalle competenti strutture delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto, singolarmente o congiuntamente, nel limite di 4 delle 12 ore annue.
2.3 Per le assemblee indette congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto e solo per tre volte nell’anno, in caso di indisponibilità di idoneo locale aziendale, i responsabili delle unità produttive interessate dovranno congiuntamente individuare un locale atto ad ospitare l’assemblea, anche al di fuori delle aziende e darne comunicazione alle Organizzazioni Sindacali richiedenti e alle RSU almeno 2 giorni prima della data prevista. Per le eventuali ulteriori richieste di assemblea avanzate nel corso dell’anno vale quanto previsto ai precedenti punti 1.1 e 1.2.
2.4 Al fine di consentire che lo svolgimento delle assemblee garantisca comunque la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti e non arrechi pregiudizio al regolare svolgimento del servizio, nei singoli impianti dell’unità produttiva nei quali non è possibile sospendere momentaneamente l’attività lavorativa, in quanto questa si svolge a turni e/o in presenza di specifiche esigenze di presidio del servizio, in occasione delle predette assemblee il gestore delle risorse autorizzerà l’allontanamento dal lavoro del personale non strettamente indispensabile.
2.5 Nei casi di cui al precedente punto 2.32.4, le Organizzazioni Sindacali o la/e RSU che ha/hanno indetto l’assemblea dovranno fornire al gestore delle risorse, entro e non oltre il terzo giorno successivo a quello di svolgimento dell’assemblea, l’elenco dei lavoratori che, liberi dal servizio, hanno partecipato alle assemblee comunicando la durata delle stesse. Il gestore delle risorse accrediterà ai lavoratori così segnalati un numero di ore, o frazione di ora, pari alla durata della partecipazione all’assemblea, da usufruirsi esclusivamente a recupero, e solo a tale titolo, entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
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Samples: Contratto Aziendale Di Gruppo