Common use of Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale Clause in Contracts

Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale. Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo definito “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”, risulta che i valori di una o più partite con esclusione di quelle assicurate con con forma “a primo rischio assoluto”, prese ciascuna separatamente, eccedevano, al momento del sinistro, le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un’assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 20% di quest’ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l’eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l’indennizzo non potrà superare la somma assicurata. Qualora inoltre al momento del sinistro la somma assicurata alla singola partita dovesse risultare maggiore del valore delle cose assicurate, determinato secondo i criteri di cui all’art. “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra quelle partite, con tasso uguale o inferiore, per le quali la somma assicurata risulti insufficiente ai sensi del presente articolo e dell’art. 1907 del Codice Civile. Resta altresì convenuto che: • detta ripartizione ha luogo in ugual misura per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o non dal sinistro; • la compensazione non ha luogo per le partite assicurate a primo rischio assoluto o per le quali l’assicurazione sia prevista in forma fluttuante. Non si farà luogo in alcun caso all’applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per danni di importo non superiore a € 10.000 (al lordo di scoperti/franchigie)

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Samples: www.agcm.it, Progetto Di Gara_lotto 1 All Risks_property

Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale. Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo definito “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”, risulta che i valori di una o più partite con esclusione di quelle assicurate con con forma “a primo rischio assoluto”, prese ciascuna separatamente, eccedevano, al momento del sinistro, le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un’assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 20% di quest’ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l’eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l’indennizzo non potrà superare la somma assicurata. Qualora inoltre Relativamente alla partita fabbricati, entro 180 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione, la Società avrà la facoltà di provvedere con proprie risorse economiche alla valutazione del costo di ricostruzione a nuovo dei fabbricati assicurati, attraverso il ricorso ad una Società di Stima benevisa ad entrambe le parti. Le risultanze della valutazione verranno comunicate dalla Società al momento Contraente e, se accolte verrà preso atto delle eventuali differenze a decorrere dalla successiva scadenza del sinistro premio o della rata di premio. I nuovi valori assicurati costituiranno stima accettata tra le parti, intendendo per tale il valore a nuovo attribuito al bene in accordo tra il Contraente e la somma assicurata Società. Fino alla singola partita dovesse risultare maggiore del valore delle cose assicurate, determinato secondo i criteri data in cui tale comunicazione sia stata ricevuta dalla Contraente l’Assicurazione si intende operante in totale deroga alla regola proporzionale di cui all’art. “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra quelle partite, con tasso uguale o inferiore, per le quali la somma assicurata risulti insufficiente ai sensi del presente articolo e dell’art. 1907 del Codice Civile. Resta altresì convenuto che: • detta ripartizione ha luogo in ugual misura per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o non dal sinistro; • la compensazione non ha luogo per le partite assicurate a primo rischio assoluto o per le quali l’assicurazione sia prevista in forma fluttuante. Non si farà luogo in alcun caso all’applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per danni di importo non superiore a € 10.000 (al lordo di scoperti/franchigie)c.c

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Samples: www.gruppoamag.it

Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale. Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo definito “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”, risulta che i valori di una o più partite con esclusione di quelle assicurate con con forma “a primo rischio assoluto”, prese ciascuna separatamente, eccedevano, al momento del sinistro, le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un’assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 2030% di quest’ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l’eccedenza del predetto 2030% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l’indennizzo non potrà superare la somma assicurata. Qualora inoltre al momento del sinistro la somma assicurata alla singola partita dovesse risultare maggiore del valore delle cose assicurate, determinato secondo i criteri di cui all’art. “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra quelle partite, con tasso uguale o inferiore, per le quali la somma assicurata risulti insufficiente ai sensi del presente articolo e dell’art. 1907 del Codice Civile. Resta altresì convenuto che: • detta ripartizione ha luogo in ugual misura per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o non dal sinistro; • la compensazione non ha luogo per le partite assicurate a primo rischio assoluto o per le quali l’assicurazione sia prevista in forma fluttuante. Non si farà luogo in alcun caso all’applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per danni di importo non superiore a € 10.000 (al lordo di scoperti/franchigie)

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Samples: presidenza.governo.it

Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale. Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo definito “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”, risulta che i valori di una o più partite con esclusione di quelle assicurate con con forma “a primo rischio assoluto”, prese ciascuna separatamente, eccedevano, al momento del sinistro, le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un’assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 20% di quest’ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l’eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l’indennizzo non potrà superare la somma assicurata. Qualora inoltre al momento del sinistro la somma assicurata alla singola partita dovesse risultare maggiore del valore delle cose assicurate, determinato secondo i criteri di cui all’art. “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra quelle partite, con tasso uguale o inferiore, per le quali la somma assicurata risulti insufficiente ai sensi del presente articolo e dell’art. 1907 del Codice Civile. Resta altresì convenuto che: detta ripartizione ha luogo in ugual misura per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o non dal sinistro; la compensazione non ha luogo per le partite assicurate a primo rischio assoluto o per le quali l’assicurazione sia prevista in forma fluttuante. Non si farà luogo in alcun caso all’applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per danni di importo non superiore a € 10.000 (al lordo di scoperti/franchigie).

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Samples: trasparenza.mit.gov.it

Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale. Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo definito “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”, risulta che i valori di una o più partite con esclusione di quelle assicurate con con forma “a primo rischio assoluto”, prese ciascuna separatamente, eccedevano, al momento del sinistro, le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Se, in caso di sinistro, venisse accertata accertata, per una o più partite prese ciascuna separatamente, un’assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 2030% di quest’ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata superata, il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l’eccedenza del predetto 2030% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l’indennizzo non potrà superare la somma assicurata. Qualora inoltre al momento del sinistro la somma assicurata alla singola partita dovesse risultare maggiore del valore delle cose assicurate, determinato secondo i criteri di cui all’art. “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra quelle partite, con tasso uguale o inferiore, per le quali la somma assicurata risulti insufficiente ai sensi del presente articolo e dell’art. 1907 del Codice Civile. Resta altresì convenuto che: • detta ripartizione ha luogo in ugual misura per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o non dal sinistro; • la compensazione non ha luogo per le partite assicurate a primo rischio assoluto o per le quali l’assicurazione sia prevista in forma fluttuante. Non si farà luogo in alcun caso all’applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per danni di importo non superiore a € 10.000 (al lordo di scoperti/franchigie)assoluto.

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Samples: www.apam.it

Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale. Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo definito “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”, precedente risulta che i valori di una o più partite con esclusione di quelle assicurate con con forma “a primo rischio assoluto”partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano, eccedevano al momento del sinistro, sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un’assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 20% di quest’ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l’eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l’indennizzo non potrà superare la somma assicurata. Qualora inoltre Relativamente alla partita fabbricati, entro 180 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione, la Società avrà la facoltà di provvedere con proprie risorse economiche alla valutazione del costo di ricostruzione a nuovo dei fabbricati assicurati, attraverso il ricorso ad una Società di Stima benevisa ad entrambe le parti. Le risultanze della valutazione verranno comunicate dalla Società al momento Contraente e, se accolte verrà preso atto delle eventuali differenze a decorrere dalla successiva scadenza del sinistro premio o della rata di premio. I nuovi valori assicurati costituiranno stima accettata tra le parti, intendendo per tale il valore a nuovo attribuito al bene in accordo tra il Contraente e la somma assicurata Società. Fino alla singola partita dovesse risultare maggiore del valore delle cose assicurate, determinato secondo i criteri data in cui tale comunicazione sia stata ricevuta dalla Contraente l’Assicurazione si intende operante in totale deroga alla regola proporzionale di cui all’art. “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra quelle partite, con tasso uguale o inferiore, per le quali la somma assicurata risulti insufficiente ai sensi del presente articolo e dell’art. 1907 del Codice Civile. Resta altresì convenuto che: • detta ripartizione ha luogo in ugual misura per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o non dal sinistro; • la compensazione non ha luogo per le partite assicurate a primo rischio assoluto o per le quali l’assicurazione sia prevista in forma fluttuante. Non si farà luogo in alcun caso all’applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per danni di importo non superiore a € 10.000 (al lordo di scoperti/franchigie)c.c.

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Samples: intercenter.regione.emilia-romagna.it