Common use of ASSISTENTI TECNICI Clause in Contracts

ASSISTENTI TECNICI. 1. Il trasferimento degli assistenti tecnici nell’ambito dell’area professionale di titolarità può essere disposto per qualsiasi tipo di istituto. Nell'ambito della provincia il trasferimento degli assistenti tecnici da un’area professionale ad un’altra può essere disposto purché sia stato comunque salvaguardato, relativamente all’area professionale richiesta, il numero dei posti necessario per il personale in attesa di sede, per le procedure concorsuali in atto e per il personale in soprannumero compreso quello dell’art. 49. Comunque i trasferimenti da un’area professionale all’altra, (fatti salvi i trasferimenti previsti nell’allegato F, fase I, punti B) e C), sono disposti in subordine rispetto ai trasferimenti nell’ambito della stessa area professionale come riportato nell’allegato F del presente contratto. In ambito interprovinciale il trasferimento degli assistenti tecnici (sia per la stessa area che da un'area ad un’altra), è disposto nei limiti delle disponibilità calcolate ai fini trasferimenti interprovinciali e dei passaggi, secondo quanto stabilito nell’ art. 6, parte comune, del presente contratto. Per richiedere il trasferimento da un’area ad un’altra gli interessati devono compilare la apposita sezione del modulo domanda relativa alle aree professionali prescelte e documentare il possesso dei relativi titoli di accesso secondo la tabella di corrispondenza aree-titoli-laboratori. Gli assistenti tecnici che chiedano il trasferimento ad altra area possono esprimere preferenza anche per l'istituto di attuale titolarità; in tale caso il trasferimento è disposto con precedenza rispetto ai movimenti a domanda in sede. Gli interessati possono indicare più aree professionali fino ad un massimo di 4, le quali sono considerate per la singola preferenza, secondo l'ordine riportato sulla domanda e, nell'ambito della singola area professionale, i laboratori sono assegnati secondo l'ordine previsto dalla tabella di corrispondenza precitata. 2. I titoli di studio validi per il trasferimento da un’area professionale all’altra sono quelli previsti dalla tabella B) del C.C.N.L. del 29.11.2007, così come modificata dall’art. 4 della Sequenza contrattuale del 25/7/2008, oppure quelli previsti dalla tabella B) del C.C.N.L. del 24 luglio 2003 e codificati in quanto rilasciati dai vari istituti interessati a detto personale. 3. I codici di detti titoli devono essere utilizzati anche da coloro i quali siano in possesso dei titoli equipollenti a quelli codificati. 4. Devono essere considerati equipollenti: a) diploma di scuola secondaria di I grado (o altro titolo superiore) integrato da dichiarazione personale comprovante il possesso di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78. Nel presente caso, deve essere utilizzato il codice del titolo che abbia la massima attinenza con la specificità dell' attestato. L’ufficio territorialmente competente verifica l'esatta corrispondenza di tale attribuzione. La dichiarazione personale in questione deve specificare la durata del corso seguito e le materie comprese nel piano di studi; b) le dichiarazioni personali attestanti la partecipazione ai corsi di riconversione professionale relativi all'area professionale per la quale si richiede il trasferimento, di cui all’art. 50 del presente accordo. Per quanto riguarda la documentazione prodotta, gli uffici competenti sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000, come modificate dall’art. 15 della L. 3/2003 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011. 5. Ai laboratori "Conduzione e manutenzione impianti termici" (codice H07) e "Termotecnica e macchine a fluido" (codice I60) appartenenti alla area meccanica (codice AR01) possono accedere gli assistenti tecnici in possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla ordinanza ministeriale sulla mobilità. 6. Il personale in possesso dei titoli corrispondenti ai seguenti codici: XXX0 - XXX0 - XXX0 - XXX0 - XX00, per accedere ad uno dei laboratori compresi nell'area "Imbarcazioni scuola - impianti elettrici - conduzione caldaie a vapore" (codice AR05), deve, altresì, essere in possesso del titolo di "Conduttore di caldaie a vapore” rilasciato dall'ispettorato del lavoro (codice RRGA). 7. Al laboratorio "Conduzione e manutenzione di autoveicoli" (codice I32), appartenente all'area meccanica (codice AR01), possono accedere gli assistenti tecnici in possesso della prescritta patente di guida "D", accompagnata da relativo certificato di abilitazione professionale e di almeno uno dei titoli indicati nelle vigenti tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori, già allegate al D.M. 75/2001, relativo alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale A.T.A.. ALLEGATI PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO - EFFETTUAZIONE DELLA PRIMA FASE – 1. Le operazioni di cui alla prima fase comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della provincia. A tale fase partecipano anche i titolari dei centri territoriali nell’ambito del comune a cui appartiene la sede amministrativa del centro territoriale di titolarità. Prima dell’effettuazione della suddetta fase si procederà alla attribuzione della titolarità, mediante opzione, ai docenti già utilizzati, su posti di organico di fatto in corsi sperimentali autorizzati con decreto o, comunque, utilizzati in istituzioni scolastiche il cui intero organico non è stato in precedenza acquisito in organico di diritto (educandati, sezioni ospedaliere). Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:

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ASSISTENTI TECNICI. 1. Il trasferimento degli assistenti tecnici nell’ambito dell’area professionale di titolarità può essere disposto per qualsiasi tipo di istituto. Nell'ambito della provincia il trasferimento degli assistenti tecnici da un’area professionale ad un’altra può essere disposto purché sia stato comunque salvaguardato, relativamente all’area professionale richiesta, il numero dei posti necessario per il personale in attesa di sede, per le procedure concorsuali in atto e per il personale in soprannumero compreso quello dell’art. 49dell’art.46. Comunque i trasferimenti da un’area professionale all’altra, (fatti salvi i trasferimenti previsti nell’allegato F, fase I, punti B) e C), sono disposti in subordine rispetto ai trasferimenti nell’ambito della stessa area professionale come riportato nell’allegato F del presente contratto. In ambito interprovinciale interprovinciale, il trasferimento degli assistenti tecnici (sia per la stessa area che da un'area ad un’altra), è disposto nei limiti delle disponibilità calcolate ai fini trasferimenti interprovinciali e dei passaggi, secondo quanto stabilito nell’ art. 6, parte comune39, del presente contratto. Per richiedere il trasferimento da un’area ad un’altra gli interessati devono compilare la apposita sezione del modulo domanda relativa alle aree professionali prescelte e documentare il possesso dei relativi titoli di accesso secondo la tabella di corrispondenza aree-titoli-laboratori. Gli assistenti tecnici che chiedano il trasferimento ad altra area possono esprimere preferenza anche per l'istituto di attuale titolarità; in tale caso il trasferimento è disposto con precedenza rispetto ai movimenti a domanda in sede. Gli interessati possono indicare più aree professionali fino ad un massimo di 4, le quali sono considerate per la singola preferenza, secondo l'ordine riportato sulla domanda e, nell'ambito della singola area professionale, i laboratori sono assegnati secondo l'ordine previsto dalla tabella di corrispondenza precitata. 2. I titoli di studio validi per il trasferimento da un’area professionale all’altra sono quelli previsti dalla tabella B) del C.C.N.L. del 29.11.2007, così come modificata dall’art. 4 della Sequenza contrattuale del 25/7/2008, oppure quelli previsti dalla tabella B) del C.C.N.L. del 24 luglio 2003 e codificati in quanto rilasciati dai vari istituti interessati a detto personale. 3. I codici di detti titoli devono essere utilizzati anche da coloro i quali siano in possesso dei titoli equipollenti a quelli codificati. 4. Devono essere considerati equipollenti: a) diploma di scuola secondaria di I grado (o altro titolo superiore) integrato da dichiarazione personale comprovante il possesso di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78. Nel presente caso, deve essere utilizzato il codice del titolo che abbia la massima attinenza con la specificità dell' attestato. L’ufficio territorialmente competente verifica l'esatta corrispondenza di tale attribuzione. La dichiarazione personale in questione deve specificare la durata del corso seguito e le materie comprese nel piano di studi; b) le dichiarazioni personali attestanti la partecipazione ai corsi di riconversione professionale relativi all'area professionale per la quale si richiede il trasferimento, di cui all’art. 50 del presente accordo. Per quanto riguarda la documentazione prodotta, gli uffici competenti sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000, come modificate dall’art. 15 della L. 3/2003 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011. 5. Ai laboratori "Conduzione e manutenzione impianti termici" (codice H07) e "Termotecnica e macchine a fluido" (codice I60) appartenenti alla area meccanica (codice AR01) possono accedere gli assistenti tecnici in possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla ordinanza ministeriale sulla mobilità. 6. Il personale in possesso dei titoli corrispondenti ai seguenti codici: XXX0 - XXX0 - XXX0 - XXX0 - XX00, per accedere ad uno dei laboratori compresi nell'area "Imbarcazioni scuola - impianti elettrici - conduzione caldaie a vapore" (codice AR05), deve, altresì, essere in possesso del titolo di "Conduttore di caldaie a vapore” rilasciato dall'ispettorato del lavoro (codice RRGA). 7. Al laboratorio "Conduzione e manutenzione di autoveicoli" (codice I32), appartenente all'area meccanica (codice AR01), possono accedere gli assistenti tecnici in possesso della prescritta patente di guida "D", accompagnata da relativo certificato di abilitazione professionale e di almeno uno dei titoli indicati nelle vigenti tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori, già allegate al D.M. 75/2001, relativo alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale A.T.A.. ALLEGATI PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO - EFFETTUAZIONE DELLA PRIMA FASE – 1. Le operazioni di cui alla prima fase comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della provincia. A tale fase partecipano anche i titolari dei centri territoriali nell’ambito del comune a cui appartiene la sede amministrativa del centro territoriale di titolarità. Prima dell’effettuazione della suddetta fase si procederà alla attribuzione della titolarità, mediante opzione, ai docenti già utilizzati, su posti di organico di fatto in corsi sperimentali autorizzati con decreto o, comunque, utilizzati in istituzioni scolastiche il cui intero organico non è stato in precedenza acquisito in organico di diritto (educandati, sezioni ospedaliere). Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:

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ASSISTENTI TECNICI. 1. Il trasferimento degli assistenti tecnici nell’ambito dell’area professionale di titolarità può essere disposto per qualsiasi tipo di istituto. Nell'ambito della provincia il trasferimento degli assistenti tecnici da un’area professionale ad un’altra può essere disposto purché sia stato comunque salvaguardato, relativamente all’area professionale richiesta, il numero dei posti necessario per il personale in attesa di sede, per le procedure concorsuali in atto e per il personale in soprannumero compreso quello dell’art. 49. Comunque i trasferimenti da un’area professionale all’altra, (fatti salvi i trasferimenti previsti nell’allegato F, fase I, punti B) e C), sono disposti in subordine rispetto ai trasferimenti nell’ambito della stessa area professionale come riportato nell’allegato F del presente contratto. In ambito interprovinciale il trasferimento degli assistenti tecnici (sia per la stessa area che da un'area ad un’altra), è disposto nei limiti delle disponibilità calcolate ai fini trasferimenti interprovinciali e dei passaggi, secondo quanto stabilito nell’ art. 6, parte comune, del presente contratto. Per richiedere il trasferimento da un’area ad un’altra gli interessati devono compilare la apposita sezione del modulo domanda relativa alle aree professionali prescelte e documentare il possesso dei relativi titoli di accesso secondo la tabella di corrispondenza aree-titoli-laboratori. Gli assistenti tecnici che chiedano il trasferimento ad altra area possono esprimere preferenza anche per l'istituto di attuale titolarità; in tale caso il trasferimento è disposto con precedenza rispetto ai movimenti a domanda in sede. Gli interessati possono indicare più aree professionali fino ad un massimo di 4, le quali sono considerate per la singola preferenza, secondo l'ordine riportato sulla domanda e, nell'ambito della singola area professionale, i laboratori sono assegnati secondo l'ordine previsto dalla tabella di corrispondenza precitata. 2. I titoli di studio validi per il trasferimento da un’area professionale all’altra sono quelli previsti dalla tabella B) del C.C.N.L. del 29.11.2007, così come modificata dall’art. 4 della Sequenza contrattuale del 25/7/2008, oppure quelli previsti dalla tabella B) del C.C.N.L. del 24 luglio 2003 e codificati in quanto rilasciati dai vari istituti interessati a detto personale. 3. I codici di detti titoli devono essere utilizzati anche da coloro i quali siano in possesso dei titoli equipollenti a quelli codificati. 4. Devono essere considerati equipollenti: a) diploma di scuola secondaria di I grado (o altro titolo superiore) integrato da dichiarazione personale comprovante il possesso attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78. Nel presente caso, deve essere utilizzato il codice del titolo che abbia la massima attinenza con la specificità dell' attestato. L’ufficio territorialmente competente verifica valuta l'esatta corrispondenza di tale attribuzione. La dichiarazione personale Gli attestati in questione deve specificare devono essere corredati da idonea certificazione comprovante la durata del corso seguito e le materie comprese nel piano di studi; b) le dichiarazioni personali attestanti la gli attestati di partecipazione ai corsi di riconversione professionale relativi all'area professionale per la quale si richiede il trasferimento, di cui all’art. 50 del presente accordo. Per quanto riguarda la documentazione prodotta, gli uffici competenti sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000, come modificate dall’art. 15 della L. 3/2003 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011. 5. Ai laboratori "Conduzione e manutenzione impianti termici" (codice H07) e "Termotecnica e macchine a fluido" (codice I60) appartenenti alla area meccanica (codice AR01) possono accedere gli assistenti tecnici in possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla ordinanza ministeriale sulla mobilità. 6. Il personale in possesso dei titoli corrispondenti ai seguenti codici: XXX0 - XXX0 - XXX0 - XXX0 - XX00, per accedere ad uno dei laboratori compresi nell'area "Imbarcazioni scuola - impianti elettrici - conduzione caldaie a vapore" (codice AR05), deve, altresì, essere in possesso del titolo di "Conduttore di caldaie a vapore” rilasciato dall'ispettorato del lavoro (codice RRGA). 7. Al laboratorio "Conduzione e manutenzione di autoveicoli" (codice I32), appartenente all'area meccanica (codice AR01), possono accedere gli assistenti tecnici in possesso della prescritta patente di guida "D", accompagnata da relativo certificato di abilitazione professionale e di almeno uno dei titoli indicati nelle vigenti tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori, già allegate al D.M. 75/2001, relativo alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale A.T.A.. ALLEGATI PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO - EFFETTUAZIONE DELLA PRIMA FASE –.. 1. Le operazioni di cui alla prima fase comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della provincia. A tale fase partecipano anche i titolari dei centri territoriali nell’ambito del comune a cui appartiene la sede amministrativa del centro territoriale di titolarità. Prima dell’effettuazione della suddetta fase si procederà alla attribuzione della titolarità, mediante opzione, ai docenti già utilizzati, su posti di organico di fatto in corsi sperimentali autorizzati con decreto o, comunque, utilizzati in istituzioni scolastiche il cui intero organico non è stato in precedenza acquisito in organico di diritto (educandati, sezioni ospedaliere). Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:

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ASSISTENTI TECNICI. 1. Il trasferimento degli assistenti tecnici nell’ambito dell’area professionale di titolarità può essere disposto per qualsiasi tipo di istituto. Nell'ambito della provincia il trasferimento degli assistenti tecnici da un’area professionale ad un’altra può essere disposto purché sia stato comunque salvaguardato, relativamente all’area professionale richiesta, il numero dei posti necessario per il personale in attesa di sede, per le procedure concorsuali in atto e per il personale in soprannumero compreso quello dell’art. 49dell’art.49. Comunque i trasferimenti da un’area professionale all’altra, (fatti salvi i trasferimenti previsti nell’allegato F, fase I, punti B) e C), sono verranno disposti in subordine rispetto ai trasferimenti nell’ambito della stessa area professionale come riportato nell’allegato F del presente contratto. In ambito interprovinciale il trasferimento degli assistenti tecnici (sia per la stessa area che da un'area ad un’altra), è disposto nei limiti delle disponibilità calcolate ai fini trasferimenti interprovinciali e dei passaggi, secondo quanto stabilito nell’ art. 6, parte comune, del presente contratto. Per richiedere il trasferimento da un’area ad un’altra gli interessati devono compilare la apposita sezione del modulo domanda relativa alle aree professionali prescelte e documentare il possesso dei relativi titoli di accesso secondo la tabella di corrispondenza aree-titoli-laboratori. Gli assistenti tecnici che chiedano il trasferimento ad altra area possono esprimere preferenza anche per l'istituto di attuale titolarità; in tale caso il trasferimento è sarà disposto con precedenza rispetto ai movimenti a domanda in sede. Gli interessati possono indicare più aree professionali fino ad un massimo di 4, le quali sono saranno considerate per la singola preferenza, secondo l'ordine riportato sulla domanda e, nell'ambito della singola area professionale, i laboratori sono verranno assegnati secondo l'ordine previsto dalla tabella di corrispondenza precitata. 2. I titoli di studio validi per il trasferimento da un’area professionale all’altra sono quelli previsti dalla tabella B) del C.C.N.L. del 29.11.2007, così come modificata dall’art. 4 della Sequenza contrattuale del 25/7/2008, 29.11.2007 oppure quelli previsti dalla tabella B) del C.C.N.L. del 24 luglio 2003 e codificati in quanto rilasciati dai vari istituti interessati a detto personale. 3. I codici di detti titoli devono essere utilizzati anche da coloro i quali siano sono in possesso dei titoli equipollenti a quelli codificati. 4. Devono essere considerati equipollenti: a) diploma di scuola secondaria di I grado (o altro titolo superiore) integrato da dichiarazione personale comprovante il possesso attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78. Nel presente caso, deve dovrà essere utilizzato il codice del titolo che abbia la massima attinenza con la specificità dell' attestato. L’ufficio territorialmente competente verifica valuterà l'esatta corrispondenza di tale attribuzione. La dichiarazione personale Gli attestati in questione deve specificare devono essere corredati da idonea certificazione comprovante la durata del corso seguito e le materie comprese nel piano di studi; b) le dichiarazioni personali attestanti la gli attestati di partecipazione ai corsi di riconversione professionale relativi all'area professionale per la quale si richiede il trasferimento, di cui all’art. 50 del presente accordo. Per quanto riguarda la documentazione prodotta, gli uffici competenti sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000, come modificate dall’art. 15 della L. 3/2003 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011. 5. Ai laboratori "Conduzione e manutenzione impianti termici" (codice H07) e "Termotecnica e macchine a fluido" (codice I60) appartenenti alla area meccanica (codice AR01) possono accedere gli assistenti tecnici in possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla ordinanza ministeriale sulla mobilità. 6. Il personale in possesso dei titoli corrispondenti ai seguenti codici: XXX0 - XXX0 - XXX0 - XXX0 - XX00, per accedere ad uno dei laboratori compresi nell'area "Imbarcazioni scuola - impianti elettrici - conduzione caldaie a vapore" (codice AR05), devedovrà, altresì, essere in possesso del titolo di "Conduttore di caldaie a vapore” rilasciato dall'ispettorato del lavoro (codice RRGA). 7. Al laboratorio "Conduzione e manutenzione di autoveicoli" (codice I32), appartenente all'area meccanica (codice AR01), possono accedere gli assistenti tecnici in possesso della prescritta patente di guida "D", accompagnata da relativo certificato di abilitazione professionale e di almeno uno dei titoli indicati nelle vigenti tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori, già allegate al D.M. 75/2001, relativo alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale A.T.A.. ALLEGATI PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO - EFFETTUAZIONE DELLA PRIMA FASE –.. 1. Le operazioni di cui alla prima fase comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della provincia. A tale fase partecipano anche i titolari dei centri territoriali nell’ambito del comune a cui appartiene la sede amministrativa del centro territoriale di titolarità. Prima dell’effettuazione della suddetta fase si procederà alla attribuzione della titolarità, mediante opzione, ai docenti già utilizzati, su posti di organico di fatto in corsi sperimentali autorizzati con decreto o, comunque, utilizzati in istituzioni scolastiche il cui intero organico non è stato in precedenza acquisito in organico di diritto (educandati, sezioni ospedaliere)diritto. Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:

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ASSISTENTI TECNICI. 1. Il trasferimento degli assistenti tecnici nell’ambito dell’area professionale di titolarità può essere disposto per qualsiasi tipo di istituto. Nell'ambito della provincia il trasferimento degli assistenti tecnici da un’area professionale ad un’altra può essere disposto purché sia stato comunque salvaguardato, relativamente all’area professionale richiesta, il numero dei posti necessario per il personale in attesa di sede, per le procedure concorsuali in atto e per il personale in soprannumero compreso quello dell’art. 49dell’art.49. Comunque i trasferimenti da un’area professionale all’altra, (fatti salvi i trasferimenti previsti nell’allegato F, fase I, punti B) e C), sono verranno disposti in subordine rispetto ai trasferimenti nell’ambito della stessa area professionale come riportato nell’allegato F del presente contratto. In ambito interprovinciale il trasferimento degli assistenti tecnici (sia per la stessa area che da un'area ad un’altra), è disposto nei limiti delle disponibilità calcolate ai fini trasferimenti interprovinciali e dei passaggi, secondo quanto stabilito nell’ art. 6, parte comune, del presente contratto. Per richiedere il trasferimento da un’area ad un’altra gli interessati devono compilare la apposita sezione del modulo domanda relativa alle aree professionali prescelte e documentare il possesso dei relativi titoli di accesso secondo la tabella di corrispondenza aree-titoli-laboratori. Gli assistenti tecnici che chiedano il trasferimento ad altra area possono esprimere preferenza anche per l'istituto di attuale titolarità; in tale caso il trasferimento è sarà disposto con precedenza rispetto ai movimenti a domanda in sede. Gli interessati possono indicare più aree professionali fino ad un massimo di 4, le quali sono saranno considerate per la singola preferenza, secondo l'ordine riportato sulla domanda e, nell'ambito della singola area professionale, i laboratori sono verranno assegnati secondo l'ordine previsto dalla tabella di corrispondenza precitata. 2. I titoli di studio validi per il trasferimento da un’area professionale all’altra sono quelli previsti dalla tabella B) del C.C.N.L. del 29.11.2007, così come modificata dall’art. 4 della Sequenza contrattuale del 25/7/2008, oppure quelli previsti dalla di cui alla tabella B) del C.C.N.L. del 24 luglio 2003 e codificati in quanto sono quelli rilasciati dai vari istituti interessati a detto personale. 3. I codici di detti titoli devono essere utilizzati anche da coloro i quali siano sono in possesso dei titoli equipollenti a quelli codificati. 4. Devono essere considerati equipollenti: a) diploma Diploma di scuola secondaria di I grado (o altro titolo superiore) integrato da dichiarazione personale comprovante il possesso attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78. Nel presente caso, deve dovrà essere utilizzato il codice del titolo che abbia la massima attinenza con la specificità dell' attestato. L’ufficio territorialmente competente verifica valuterà l'esatta corrispondenza di tale attribuzione. La dichiarazione personale Gli attestati in questione deve specificare devono essere corredati da idonea certificazione comprovante la durata del corso seguito e le materie comprese nel piano di studi; b) le dichiarazioni personali attestanti la gli attestati di partecipazione ai corsi di riconversione professionale relativi all'area professionale per la quale si richiede il trasferimento, di cui all’art. 50 del presente accordo. Per quanto riguarda la documentazione prodotta, gli uffici competenti sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000, come modificate dall’art. 15 della L. 3/2003 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011. 5. Ai laboratori "Conduzione e manutenzione impianti termici" (codice H07) e "Termotecnica e macchine a fluido" (codice I60) appartenenti alla area meccanica (codice AR01) possono accedere gli assistenti tecnici in possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla ordinanza ministeriale sulla mobilità. 6. Il personale in possesso dei titoli corrispondenti ai seguenti codici: XXX0 - XXX0 - XXX0 - XXX0 - XX00, per accedere ad uno dei laboratori compresi nell'area "Imbarcazioni scuola - impianti elettrici - conduzione caldaie a vapore" (codice AR05), devedovrà, altresì, essere in possesso del titolo di "Conduttore di caldaie a vapore” rilasciato dall'ispettorato del lavoro (codice RRGA). 7. Al laboratorio "Conduzione e manutenzione di autoveicoli" (codice I32), appartenente all'area meccanica (codice AR01), possono accedere gli assistenti tecnici in possesso della prescritta patente di guida "D", accompagnata da relativo certificato di abilitazione professionale e di almeno uno dei titoli indicati nelle vigenti tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori, già allegate al D.M. 75/2001, relativo alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale A.T.A.. ALLEGATI PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO - EFFETTUAZIONE DELLA PRIMA FASE –EDUCATIVO 1. Le operazioni di cui alla prima fase comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della provincia. A tale fase partecipano anche i titolari dei centri territoriali nell’ambito del comune a cui appartiene la sede amministrativa del centro territoriale di titolarità. Prima dell’effettuazione della suddetta fase si procederà alla attribuzione della titolarità, mediante opzione, ai docenti già utilizzati, su posti di organico di fatto in corsi sperimentali autorizzati con decreto o, comunque, utilizzati in istituzioni scolastiche il cui intero organico non è stato in precedenza acquisito in organico di diritto (educandati, sezioni ospedaliere)diritto. Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:: A1)trasferimenti a domanda, nell’ambito della scuola primaria, tra i posti dell’organico funzionale (comune, lingua inglese, lingua francese, lingua tedesca, lingua spagnola) del proprio circolo o istituto comprensivo di titolarità.(0) A) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto I) dell’art. 7 - TITOLO I del presente contratto, indipendentemente dal comune o provincia di provenienza; (sono compresi i trasferimenti interprovinciali) B) trasferimenti a domanda nel plesso, circolo, scuola o istituto di precedente titolarità (1) dei docenti trasferiti nell'ultimo quinquennio in quanto soprannumerari, beneficiari della precedenza di cui al punto II) dell’art 7 - TITOLO I del presente contratto; nonché, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado, trasferimenti a domanda dei docenti soprannumerari titolari di istituti oggetto di unificazione prevista dal precedente art. 20 comma 1, lettera A (2), nonché, limitatamente alla scuola secondaria, trasferimenti a domanda dei docenti individuati come soprannumerari titolari negli istituti di cui all’art. 20, lettera C; C) per la sola scuola secondaria di II grado trasferimenti, a domanda, da corso diurno a corso serale nell’ambito dello stesso istituto e viceversa, ovvero nell’ambito dello stesso Istituto di Istruzione Secondaria Superiore ove siano presenti organici distinti e funzionanti nello stesso comune, a condizione che non vi sia esubero, per la stessa classe di concorso, nell’ambito del comune.

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ASSISTENTI TECNICI. 1. Il trasferimento degli assistenti tecnici nell’ambito dell’area professionale di titolarità può essere disposto per qualsiasi tipo di istituto. Nell'ambito della provincia il trasferimento degli assistenti tecnici da un’area professionale ad un’altra può essere disposto purché sia stato comunque salvaguardato, relativamente all’area professionale richiesta, il numero dei posti necessario per il personale in attesa di sede, per le procedure concorsuali in atto e per il personale in soprannumero compreso quello dell’art. 49. Comunque i trasferimenti da un’area professionale all’altra, (fatti salvi i trasferimenti previsti nell’allegato F, fase I, punti B) e C), sono disposti in subordine rispetto ai trasferimenti nell’ambito della stessa area professionale come riportato nell’allegato F del presente contratto. In ambito interprovinciale il trasferimento degli assistenti tecnici (sia per la stessa area che da un'area ad un’altra), è disposto nei limiti delle disponibilità calcolate ai fini trasferimenti interprovinciali e dei passaggi, secondo quanto stabilito nell’ art. 6, parte comune, del presente contratto. Per richiedere il trasferimento da un’area ad un’altra gli interessati devono compilare la apposita sezione del modulo domanda relativa alle aree professionali prescelte e documentare il possesso dei relativi titoli di accesso secondo la tabella di corrispondenza aree-titoli-laboratori. Gli assistenti tecnici che chiedano il trasferimento ad altra area possono esprimere preferenza anche per l'istituto di attuale titolarità; in tale caso il trasferimento è disposto con precedenza rispetto ai movimenti a domanda in sede. Gli interessati possono indicare più aree professionali fino ad un massimo di 4, le quali sono considerate per la singola preferenza, secondo l'ordine riportato sulla domanda e, nell'ambito della singola area professionale, i laboratori sono assegnati secondo l'ordine previsto dalla tabella di corrispondenza precitata. 2. I titoli di studio validi per il trasferimento da un’area professionale all’altra sono quelli previsti dalla tabella B) del C.C.N.L. del 29.11.2007, così come modificata dall’art. 4 della Sequenza contrattuale del 25/7/2008, oppure quelli previsti dalla tabella B) del C.C.N.L. del 24 luglio 2003 e codificati in quanto rilasciati dai vari istituti interessati a detto personale. 3. I codici di detti titoli devono essere utilizzati anche da coloro i quali siano in possesso dei titoli equipollenti a quelli codificati. 4. Devono essere considerati equipollenti: a) diploma di scuola secondaria di I grado (o altro titolo superiore) integrato da dichiarazione personale comprovante il possesso attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78. Nel presente caso, deve essere utilizzato il codice del titolo che abbia la massima attinenza con la specificità dell' attestato. L’ufficio territorialmente competente verifica valuta l'esatta corrispondenza di tale attribuzione. La dichiarazione personale Gli attestati in questione deve specificare devono essere corredati da idonea certificazione comprovante la durata del corso seguito e le materie comprese nel piano di studi; b) le dichiarazioni personali attestanti la gli attestati di partecipazione ai corsi di riconversione professionale relativi all'area professionale per la quale si richiede il trasferimento, di cui all’art. 50 del presente accordo. Per quanto riguarda la documentazione prodotta, gli uffici competenti sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000, come modificate dall’art. 15 della L. 3/2003 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011. 5. Ai laboratori "Conduzione e manutenzione impianti termici" (codice H07) e "Termotecnica e macchine a fluido" (codice I60) appartenenti alla area meccanica (codice AR01) possono accedere gli assistenti tecnici in possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla ordinanza ministeriale sulla mobilità. 6. Il personale in possesso dei titoli corrispondenti ai seguenti codici: XXX0 - XXX0 - XXX0 - XXX0 - XX00, per accedere ad uno dei laboratori compresi nell'area "Imbarcazioni scuola - impianti elettrici - conduzione caldaie a vapore" (codice AR05), deve, altresì, essere in possesso del titolo di "Conduttore di caldaie a vapore” rilasciato dall'ispettorato del lavoro (codice RRGA). 7. Al laboratorio "Conduzione e manutenzione di autoveicoli" (codice I32), appartenente all'area meccanica (codice AR01), possono accedere gli assistenti tecnici in possesso della prescritta patente di guida "D", accompagnata da relativo certificato di abilitazione professionale e di almeno uno dei titoli indicati nelle vigenti tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori, già allegate al D.M. 75/2001, relativo alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale A.T.A.. ALLEGATI PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO - EFFETTUAZIONE DELLA PRIMA FASE –.. 1. Le operazioni di cui alla prima fase comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della provincia. A tale fase partecipano anche i titolari dei centri territoriali nell’ambito del comune a cui appartiene la sede amministrativa del centro territoriale di titolarità. Prima dell’effettuazione della suddetta fase si procederà alla attribuzione della titolarità, mediante opzione, ai docenti già utilizzati, su posti di organico di fatto in corsi sperimentali autorizzati con decreto o, comunque, utilizzati in istituzioni scolastiche il cui intero organico non è stato in precedenza acquisito in organico di diritto (( educandati, sezioni ospedaliere). Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:

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ASSISTENTI TECNICI. 1. Il trasferimento degli assistenti tecnici nell’ambito dell’area professionale di titolarità può essere disposto per qualsiasi tipo di istituto. Nell'ambito della provincia il trasferimento degli assistenti tecnici da un’area professionale ad un’altra può essere disposto purché sia stato comunque salvaguardato, relativamente all’area professionale richiesta, il numero dei posti necessario per il personale in attesa di sede, per le procedure concorsuali in atto e per il personale in soprannumero compreso quello dell’art. 49. Comunque i trasferimenti da un’area professionale all’altra, (fatti salvi i trasferimenti previsti nell’allegato F, fase I, punti B) e C), sono disposti in subordine rispetto ai trasferimenti nell’ambito della stessa area professionale come riportato nell’allegato F del presente contratto. In ambito interprovinciale il trasferimento degli assistenti tecnici (sia per la stessa area che da un'area ad un’altra), è disposto nei limiti delle disponibilità calcolate ai fini trasferimenti interprovinciali e dei passaggi, secondo quanto stabilito nell’ art. 6, parte comune, del presente contratto. Per richiedere il trasferimento da un’area ad un’altra gli interessati devono compilare la apposita sezione del modulo domanda relativa alle aree professionali prescelte e documentare il possesso dei relativi titoli di accesso secondo la tabella di corrispondenza aree-titoli-laboratori. Gli assistenti tecnici che chiedano il trasferimento ad altra area possono esprimere preferenza anche per l'istituto di attuale titolarità; in tale caso il trasferimento è disposto con precedenza rispetto ai movimenti a domanda in sede. Gli interessati possono indicare più aree professionali fino ad un massimo di 4, le quali sono considerate per la singola preferenza, secondo l'ordine riportato sulla domanda e, nell'ambito della singola area professionale, i laboratori sono assegnati secondo l'ordine previsto dalla tabella di corrispondenza precitata. 2. I titoli di studio validi per il trasferimento da un’area professionale all’altra sono quelli previsti dalla tabella B) del C.C.N.L. del 29.11.2007, così come modificata dall’art. 4 della Sequenza contrattuale del 25/7/2008, oppure quelli previsti dalla tabella B) del C.C.N.L. del 24 luglio 2003 e codificati in quanto rilasciati dai vari istituti interessati a detto personale. 3. I codici di detti titoli devono essere utilizzati anche da coloro i quali siano in possesso dei titoli equipollenti a quelli codificati. 4. Devono essere considerati equipollenti: a) diploma di scuola secondaria di I grado (o altro titolo superiore) integrato da dichiarazione personale comprovante il possesso attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78. Nel presente caso, deve essere utilizzato il codice del titolo che abbia la massima attinenza con la specificità dell' attestato. L’ufficio territorialmente competente verifica valuta l'esatta corrispondenza di tale attribuzione. La dichiarazione personale Gli attestati in questione deve specificare devono essere corredati da idonea certificazione comprovante la durata del corso seguito e le materie comprese nel piano di studi; b) le dichiarazioni personali attestanti la gli attestati di partecipazione ai corsi di riconversione professionale relativi all'area professionale per la quale si richiede il trasferimento, di cui all’art. 50 del presente accordo. Per quanto riguarda la documentazione prodotta, gli uffici competenti sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000, come modificate dall’art. 15 della L. 3/2003 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011. 5. Ai laboratori "Conduzione e manutenzione impianti termici" (codice H07) e "Termotecnica e macchine a fluido" (codice I60) appartenenti alla area meccanica (codice AR01) possono accedere gli assistenti tecnici in possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-aree- titoli-laboratori annesse alla ordinanza ministeriale sulla mobilità. 6. Il personale in possesso dei titoli corrispondenti ai seguenti codici: XXX0 - XXX0 - XXX0 - XXX0 - XX00, per accedere ad uno dei laboratori compresi nell'area "Imbarcazioni scuola - impianti elettrici - conduzione caldaie a vapore" (codice AR05), deve, altresì, essere in possesso del titolo di "Conduttore di caldaie a vapore” rilasciato dall'ispettorato del lavoro (codice RRGA). 7. Al laboratorio "Conduzione e manutenzione di autoveicoli" (codice I32), appartenente all'area meccanica (codice AR01), possono accedere gli assistenti tecnici in possesso della prescritta patente di guida "D", accompagnata da relativo certificato di abilitazione professionale e di almeno uno dei titoli indicati nelle vigenti tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori, già allegate al D.M. 75/2001, relativo alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale A.T.A.. ALLEGATI PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO - EFFETTUAZIONE DELLA PRIMA FASE –.. 1. Le operazioni di cui alla prima fase comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della provincia. A tale fase partecipano anche i titolari dei centri territoriali nell’ambito del comune a cui appartiene la sede amministrativa del centro territoriale di titolarità. Prima dell’effettuazione della suddetta fase si procederà alla attribuzione della titolarità, mediante opzione, ai docenti già utilizzati, su posti di organico di fatto in corsi sperimentali autorizzati con decreto o, comunque, utilizzati in istituzioni scolastiche il cui intero organico non è stato in precedenza acquisito in organico di diritto (educandati, sezioni ospedaliere). Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:

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ASSISTENTI TECNICI. 1. Il trasferimento degli assistenti tecnici nell’ambito dell’area professionale di titolarità può essere disposto per qualsiasi tipo di istituto. Nell'ambito della provincia il trasferimento degli assistenti tecnici da un’area professionale ad un’altra può essere disposto purché sia stato comunque salvaguardato, relativamente all’area professionale richiesta, il numero dei posti necessario per il personale in attesa di sede, per le procedure concorsuali in atto e per il personale in soprannumero compreso quello dell’art. 49dell’art.49. Comunque i trasferimenti da un’area professionale all’altra, (fatti salvi i trasferimenti previsti nell’allegato F, fase I, punti B) e C), sono verranno disposti in subordine rispetto ai trasferimenti nell’ambito della stessa area professionale come riportato nell’allegato F (F) del presente contratto. In ambito interprovinciale il trasferimento degli assistenti tecnici (sia per la stessa area che da un'area ad un’altra), è disposto nei limiti delle disponibilità calcolate ai fini trasferimenti interprovinciali e dei passaggi, secondo quanto stabilito nell’ art. 6, 6 parte comune, comune del presente contratto. Per richiedere il trasferimento da un’area ad un’altra gli interessati devono compilare la apposita sezione del modulo domanda relativa alle aree professionali prescelte e documentare il possesso dei relativi titoli di accesso secondo la tabella di corrispondenza aree-aree- titoli-laboratori. Gli assistenti tecnici che chiedano il trasferimento ad altra area possono esprimere preferenza anche per l'istituto di attuale titolarità; in tale caso il trasferimento è sarà disposto con precedenza rispetto ai movimenti a domanda in sede. Gli interessati possono indicare più aree professionali fino ad un massimo di 4, le quali sono saranno considerate per la singola preferenza, secondo l'ordine riportato sulla domanda e, nell'ambito della singola area professionale, i laboratori sono verranno assegnati secondo l'ordine previsto dalla tabella di corrispondenza precitata. 2. I titoli di studio validi per il trasferimento da un’area professionale all’altra sono quelli previsti dalla tabella B) del C.C.N.L. del 29.11.2007, così come modificata dall’art. 4 della Sequenza contrattuale del 25/7/2008, oppure quelli previsti dalla tabella B) del C.C.N.L. del 24 luglio 2003 e codificati in quanto rilasciati dai vari istituti interessati a detto personale. 3. I codici di detti titoli devono essere utilizzati anche da coloro i quali siano in possesso dei titoli equipollenti a quelli codificati. 4. Devono essere considerati equipollenti: a) diploma di scuola secondaria di I grado (o altro titolo superiore) integrato da dichiarazione personale comprovante il possesso di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78. Nel presente caso, deve essere utilizzato il codice del titolo che abbia la massima attinenza con la specificità dell' attestato. L’ufficio territorialmente competente verifica l'esatta corrispondenza di tale attribuzione. La dichiarazione personale in questione deve specificare la durata del corso seguito e le materie comprese nel piano di studi; b) le dichiarazioni personali attestanti la partecipazione ai corsi di riconversione professionale relativi all'area professionale per la quale si richiede il trasferimento, di cui all’art. 50 del presente accordo. Per quanto riguarda la documentazione prodotta, gli uffici competenti sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000, come modificate dall’art. 15 della L. 3/2003 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011. 5. Ai laboratori "Conduzione e manutenzione impianti termici" (codice H07) e "Termotecnica e macchine a fluido" (codice I60) appartenenti alla area meccanica (codice AR01) possono accedere gli assistenti tecnici in possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla ordinanza ministeriale sulla mobilità. 6. Il personale in possesso dei titoli corrispondenti ai seguenti codici: XXX0 - XXX0 - XXX0 - XXX0 - XX00, per accedere ad uno dei laboratori compresi nell'area "Imbarcazioni scuola - impianti elettrici - conduzione caldaie a vapore" (codice AR05), deve, altresì, essere in possesso del titolo di "Conduttore di caldaie a vapore” rilasciato dall'ispettorato del lavoro (codice RRGA). 7. Al laboratorio "Conduzione e manutenzione di autoveicoli" (codice I32), appartenente all'area meccanica (codice AR01), possono accedere gli assistenti tecnici in possesso della prescritta patente di guida "D", accompagnata da relativo certificato di abilitazione professionale e di almeno uno dei titoli indicati nelle vigenti tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori, già allegate al D.M. 75/2001, relativo alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale A.T.A.. ALLEGATI PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO - EFFETTUAZIONE DELLA PRIMA FASE – 1. Le operazioni di cui alla prima fase comprendono tanti movimenti quanti sono i comuni della provincia. A tale fase partecipano anche i titolari dei centri territoriali nell’ambito del comune a cui appartiene la sede amministrativa del centro territoriale di titolarità. Prima dell’effettuazione della suddetta fase si procederà alla attribuzione della titolarità, mediante opzione, ai docenti già utilizzati, su posti di organico di fatto in corsi sperimentali autorizzati con decreto o, comunque, utilizzati in istituzioni scolastiche il cui intero organico non è stato in precedenza acquisito in organico di diritto (educandati, sezioni ospedaliere). Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:

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