ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE Clausole campione

ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE. Qualora il familiare abbia avuto la necessità di un ricovero ospedaliero e a seguito delle sue condizioni risultasse necessario, verrà messo a disposizione dalla Struttura Organizzativa un servizio di assistenza infermieristica domiciliare sino al giorno successivo il rientro dei viaggiatori e comunque entro il massimo di Euro 500,00.
ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE. Assistenza prestata da personale in possesso di specifico diploma.
ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE. Copia della prescrizione del medico curante contenente la malattia presunta o accertata.
ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE. Qualora il
ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE. Vengono rimborsate, entro il Massimale e il limite giornaliero indicato nell’Opzione Assicurativa prescelta, le spese per assistenza infermieristica domiciliare prescritta dal medico curante.
ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE. Qualora il familiare abbia avuto un ricovero ospedaliero e a seguito delle sue condizioni risultasse necessario da certificazione medica, verrà messo a disposizione dalla Struttura Organizzativa un servizio di assistenza infermieristica domiciliare sino al giorno successivo il rientro degli Assicurati.
ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE. Assistenza prestata da infermieri in possesso di specifico diploma.
ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE. Sono comprese nell’Assicurazione le spese di assistenza infermieristica domiciliare nel limite di €25,00 (Euro venticinque/00) al giorno per un massimo di 60 (sessanta) giorni per persona/anno assicurativo.
ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE periodiche visite a domicilio per il monitoraggio clinico-funzionale respiratorio del paziente e per la verifica del corretto utilizzo dell’ossigenoterapia/ventiloterapia con possibilità di controllo dei dati di aderenza ed efficacia rispetto alla terapia prescritta incluso il corretto uso delle interfacce in uso.

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  • Assistenza sanitaria integrativa L’azienda è tenuta a trattenere sulla retribuzione mensile lorda di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3, 4 e 6 del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilo.