Assistenza pediatrica telefonica generica Clausole campione

Assistenza pediatrica telefonica generica. La Compagnia terrà a proprio carico il costo dell’Assistenza pediatrica telefonica generica con il limite di 2 (due) Sinistri per Annualità Assicurativa. Nell’ambito di ciascun Sinistro è possibile attivare la Prestazione per 1 (una) sola volta.
Assistenza pediatrica telefonica generica. L’Assistenza pediatrica telefonica, considerate le modalità di prestazione del servizio, non costituisce diagnosi ed è prestata sulla base delle informazioni e dichiarazioni fornite a distanza dal Contraente/Assicurato. Segnalazione cliniche o centri specialistici La prenotazione e il costo delle eventuali prestazioni medico-sanitarie restano a carico del Contraente/Assicurato. Invio di un medico in caso di urgenza Restano a carico del Contraente/Assicurato i costi delle cure, degli esami, delle ulteriori visite e delle medicine. Invio di un pediatra in caso di urgenza Restano a carico del Contraente/Assicurato i costi delle cure, degli esami, delle ulteriori visite e delle medicine. Modulo Assistenza Salute Le Prestazioni vengono erogate in lingua italiana Consegna farmaci a domicilio Il costo dei farmaci e/o degli articoli sanitari consegnati a Xxxxxxxxx resterà a carico del Contraente/Assicurato. Consegna della spesa a domicilio La spesa dovrà essere stata già ordinata e pagata dal Contraente/Assicurato. Il costo degli articoli che comporranno la spesa consegnata a Xxxxxxxxx resterà a carico del Contraente/Assicurato.
Assistenza pediatrica telefonica generica. Qualora il Contraente/Assicurato necessiti di consigli e suggerimenti sulle migliori misure d’urgenza da adottare in relazione allo stato di salute di uno dei minori Assicurati e non riesca a mettersi in contatto con il pediatra del minore, potrà chiamare la Struttura Organizzativa per richiedere il servizio di Assistenza pediatrica telefonica. Il Contraente/Assicurato verrà messo direttamente in contatto con uno dei pediatri della Struttura Organizzativa al fine di far valutare lo stato di salute del minore e di ricevere le prime indicazioni su quale sia la cura più idonea da effettuare. Si precisa che tale Assistenza pediatrica telefonica, considerate le modalità di prestazione del servizio, non costituisce diagnosi ed è prestata sulla base delle informazioni e dichiarazioni fornite a distanza dal Contraente/Assicurato. La Prestazione potrà essere richiesta tutti i giorni 24 ore su 24 e verrà organizzata entro 30 minuti dalla ricezione della richiesta da parte del Contraente/Assicurato. La Compagnia terrà a proprio carico il costo della Prestazione co n i l limite di 2 (due) Sinistri per Annualità assicurativa e (1) una Prestazione per ciascun Sinistro.
Assistenza pediatrica telefonica generica. Qualora l’Assicurato o il suo Familiare necessiti di consigli e suggerimenti sulle migliori misure d’urgenza da adottare in relazione allo stato di salute di uno dei figli minori di sedici anni, potrà chiamare la Struttura Organizzativa per richiedere il servizio di assistenza pediatrica telefonica. L’Assicurato verrà messo direttamente in contatto con uno dei pediatri della Struttura Organizzativa al fine di far valutare lo stato di salute del minore e di ricevere le prime indicazioni su quale sia la cura più idonea da effettuare. informazioni e dichiarazioni fornite a distanza dall’Assicurato o dal suo Familiare. La Prestazione potrà essere richiesta tutti i giorni 24 ore su 24 e verrà organizzata entro 30 minuti dalla ricezione della richiesta da parte dell’Assicurato. La Compagnia terrà a proprio carico il costo della Prestazione con il limite di 2 (due) Sinistri per Periodo assicurativo e (1) una Prestazione per ciascun Sinistro. Qualora l’Assicurato o il suo Familiare necessiti di informazioni e consigli sui primi provvedimenti d’urgenza da adottare sulla base di una valutazione dello stato di salute constatabile attraverso video consulto, potrà contattare la Struttura Organizzativa, la quale procederà alla raccolta preliminare delle informazioni relative alle esigenze connesse al suo stato di salute, al fine di organizzare un collegamento video tramite piattaforma web diretto tra l’Assicurato o il suo Familiare e il medico specialista per una prima consulenza medica. Si precisa che tali video consulti medici, considerate le modalità di prestazione del servizio, non costituiscono diagnosi e sono prestati sulla base delle informazioni e dichiarazioni fornite a distanza dall’Assicurato o dal suo Familiare. La Prestazione potrà essere richiesta tutti i giorni 24 ore su 24 e verrà organizzata dalla Struttura Organizzativa entro 30 minuti dalla ricezione della richiesta dell’Assicurato. La Compagnia terrà a proprio carico il costo della Prestazione con il limite di 1 (uno) Sinistro per Periodo assicurativo e di 1 (una) Prestazione per Sinistro.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

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  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

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  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).