Common use of ASSISTENZA SANITARIA SUPPLEMENTARE Clause in Contracts

ASSISTENZA SANITARIA SUPPLEMENTARE. Le parti, nel confermare la propria volontà di sviluppare una politica sociale che vada incontro alle esigenze dei lavoratori e nel contempo contribuisca alla fidelizzazione ed alla stabilità di impiego degli addetti al Settore, hanno convenuto di istituire un apposito strumento bilaterale finalizzato a tali fini. Al riguardo, le parti in ottemperanza a quanto previsto all’articolo 7 del Verbale di accordo del 24 Ottobre 2001, in data 22 Luglio 2003 con Atto Notarile hanno costituito la “Cassa di Assistenza Sanitaria Supplementare per i dipendenti degli Studi Professionali” denominata “X.X.XX.XXXX.”, il cui compito è quello di gestire i trattamenti assistenziali sanitari, integrativi delle prestazioni sanitarie pubbliche obbligatorie. Le parti si impegnano, entro la vigenza del presente CCNL e tramite una specifica Commissione Paritetica, a definire il regolamento della Cassa e a rivedere lo Statuto della Cassa, anche per valutare l’ipotesi di attribuire a tale Ente la personalità giuridica. Il finanziamento della “Cassa”, operativa dal 1 gennaio 2005, e le modalità di versamento delle quote mensili vengono aggiornate e ridefinite come indicato nei punti successivi. Con decorrenza 1° luglio 2004, la quota a carico dei datori di lavoro per l’assistenza sanitaria supplementare è fissata in 13,00 Euro mensili per 12 mensilità per ogni dipendente. Dette somme rientrano tra quelle previste dall’art. 12 della Legge 153/1969 riformulato dal DLgs 314/1997 e quindi non imponibili sia ai fini fiscali che previdenziali e non influiscono sugli altri istituti contrattuali (TFR, etc.). Per ogni lavoratore in servizio alla data del 30/06/2004 e che viene iscritto alla “Cassa” in data successiva alla data di stipula del presente CCNL, dovrà essere effettuato a carico dei datori di lavoro un versamento “Una Tantum” pari a 24,00 Euro per ogni dipendente. Per i lavoratori assunti dal 01/07/2004 al 31/12/2005 il versamento di una tantum sopra richiamato, verrà calcolato pro-quota in relazione alla anzianità di servizio maturata nello stesso periodo. Dall’iscrizione è dovuto poi, con le modalità di cui al successivo punto b) del presente articolo, un versamento pari a 13,00 euro per ogni dipendente iscritto. Per i dipendenti neo assunti in data successiva al 01/01/2006 il versamento dell’una tantum sopra richiamato non è dovuto, restando a carico dei datori di lavoro il solo versamento mensile decorrente dalla data di assunzione del lavoratore. Per i lavoratori assunti a tempo parziale i versamenti di cui sopra saranno comunque dovuti in misura intera. In caso di un dipendente con più rapporti part-time, nell’ambito di applicazione del presente CCNL, sarà dovuta una sola iscrizione alla Cassa. Inoltre per i lavoratori assunti a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto per i contratti di durata inferiore a 3 mesi, comprese eventuali proroghe; per i contratti superiori a 3 mesi, comprese le eventuali proroghe, saranno dovuti integralmente i versamenti sopra richiamati. Il versamento di tali quote è una delle condizioni per esercitare il diritto alle prestazioni previste dal Piano Sanitario per i dipendenti degli Studi Professionali. Per ogni dipendente, il diritto alle prestazioni previste dal Piano Sanitario sorgerà, comunque, decorsi tre mesi dalla data di iscrizione alla “Cassa”.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

ASSISTENZA SANITARIA SUPPLEMENTARE. Le parti, nel confermare la propria volontà di sviluppare una politica sociale che vada incontro alle esigenze dei lavoratori e nel contempo contribuisca alla fidelizzazione ed alla stabilità di impiego degli addetti al Settoresettore, hanno convenuto di istituire un apposito strumento bilaterale finalizzato a tali fini. Al riguardo, le parti in ottemperanza a quanto previsto all’articolo 7 del Verbale di accordo del 24 Ottobre ottobre 2001, in data 22 Luglio 2003 con Atto Notarile hanno costituito la “Cassa di Assistenza Sanitaria Supplementare per i dipendenti degli Studi Professionali” denominata “X.X.XX.XXXX.”, il cui compito è quello di gestire i trattamenti assistenziali sanitari, integrativi delle prestazioni sanitarie pubbliche obbligatorie, nonché di gestire quanto ad essa demandato e previsto dal suo Statuto e dal suo Regolamento. Le parti parti, in coerenza con quanto definito nel precedente articolo 12, si impegnano, entro la vigenza del presente CCNL e tramite una specifica Commissione Paritetica, a definire il regolamento della Cassa e a rivedere lo Statuto della Cassa, anche per valutare l’ipotesi di attribuire a tale Ente la personalità giuridica. Il finanziamento della “Cassa”, operativa dal 1 gennaio 2005, e le modalità di versamento delle quote mensili vengono aggiornate e ridefinite come indicato nei punti successivi. Con decorrenza 1° luglio 2004, la quota Sono soggetti beneficiari delle prestazioni previste dalla Cassa tutti gli addetti con le diverse forme di impiego previste nel presente CCNL. Le quote a carico dei datori di lavoro per l’assistenza sanitaria supplementare è fissata in 13,00 l’iscrizione dei soggetti beneficiari alla X.X.XX.XXXX. di cui al precedente punto a) sono fissate in: * 14 (quattordici) Euro mensili per 12 (dodici) mensilità a partire dal 1 ottobre 2011 per ogni dipendente. Dette somme rientrano tra quelle previste dall’art. 12 della Legge 153/1969 riformulato dal DLgs 314/1997 e quindi non imponibili sia ai fini fiscali che previdenziali e non influiscono sugli altri istituti contrattuali (TFR, etc.). Per ogni lavoratore in servizio alla data del 30/06/2004 e che viene iscritto alla “Cassa” in data successiva alla data di stipula del presente CCNL, dovrà essere effettuato a carico dei datori di lavoro un versamento “Una Tantum” pari a 24,00 Euro per ogni dipendente. Per i lavoratori assunti dal 01/07/2004 al 31/12/2005 il versamento di una tantum sopra richiamato, verrà calcolato pro-quota in relazione alla anzianità di servizio maturata nello stesso periodo. Dall’iscrizione è dovuto poisoggetto beneficiario, con le modalità di cui al successivo punto b) del presente articolo, un versamento pari a 13,00 euro per ogni dipendente iscritto. Per i dipendenti neo assunti in data successiva al 01/01/2006 il versamento dell’una tantum sopra richiamato non è dovuto, restando a carico dei datori di lavoro il solo versamento mensile decorrente dalla data di assunzione del lavoratore. Per i lavoratori assunti a tempo parziale i versamenti di cui sopra saranno comunque dovuti in misura intera. In caso di un dipendente con più rapporti part-time, nell’ambito di applicazione del presente CCNL, sarà dovuta una sola iscrizione alla Cassa. Inoltre per i lavoratori assunti a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto per i contratti di durata inferiore a 3 mesi, comprese eventuali proroghe; per i contratti superiori a 3 mesi, comprese le eventuali proroghe, saranno dovuti integralmente i versamenti sopra richiamati. Il versamento di tali quote è una delle condizioni per esercitare il diritto alle prestazioni previste decorrenza dal Piano Sanitario per i dipendenti degli Studi Professionali. Per ogni dipendente, il diritto alle prestazioni previste dal Piano Sanitario sorgerà, comunque, decorsi tre mesi dalla data mese di iscrizione alla “Cassa”e 15 (quindici) euro mensili per 12 (dodici) mensilità a partire dal 1 settembre 2013.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

ASSISTENZA SANITARIA SUPPLEMENTARE. Le parti, nel confermare la propria volontà di sviluppare una politica sociale che vada incontro alle esigenze dei lavoratori e nel contempo contribuisca alla fidelizzazione ed alla stabilità di impiego degli addetti al Settore, hanno convenuto di istituire un apposito strumento bilaterale finalizzato a tali fini. Al riguardo, le parti in ottemperanza a quanto previsto all’articolo 7 del Verbale di accordo del 24 Ottobre 2001, in data 22 Luglio 2003 con Atto Notarile hanno costituito la “Cassa di Assistenza Sanitaria Supplementare per i dipendenti degli Studi Professionali” denominata “X.X.XX.XXXXC.A. XX.XXXX.”, il cui compito è quello di gestire i trattamenti assistenziali sanitari, integrativi delle prestazioni sanitarie pubbliche obbligatorie, nonché di gestire quanto ad essa demandato e previsto dal suo Statuto e dal suo Regolamento. Le parti si impegnano, entro la vigenza del presente CCNL e tramite una specifica Commissione Paritetica, a definire il regolamento della Cassa e a rivedere rivedere, ove necessario, lo Statuto della CassaCassa ed il suo Regolamento, anche per valutare l’ipotesi di attribuire a tale Ente la personalità giuridica. Il finanziamento della “Cassa”, operativa dal 1 gennaio 2005, e le modalità di versamento delle quote mensili vengono aggiornate e ridefinite come indicato nei punti successivi. Sono soggetti beneficiari delle prestazioni previste dal Piano Sanitario tutti gli addetti con le diverse forme di impiego previste nel presente CCNL. Xxxxx restando che il presente CCNL non disciplina i rapporti tra le categorie professionali e le figure dei praticanti e delle collaborazioni coordinate e continuative, in via sperimentale a partire dal 1 novembre 2008 e per la durata del presente contratto, i datori di lavoro inseriti nella sfera di applicazione hanno facoltà di iscrivere lavoratori con contratto di collaborazioni coordinate e continuative, anche di tipo a progetto, e praticanti alla XX.XX.XXXX. con le stesse misure previste per la generalità dei lavoratori dipendenti, fatto salvo quanto eventualmente previsto in materia di praticantato dai singoli ordinamenti professionali, con modalità e requisiti che saranno definite dal Regolamento CADIPROF. Le parti si riservano nel prossimo rinnovo contrattuale di esaminare gli effetti sociali di tale sperimentazione al fine di dare carattere definitivo alla norma contrattuale in questione. Con decorrenza 1° luglio 2004, la quota dal 29.07.2008 le quote a carico dei datori di lavoro per l’assistenza sanitaria supplementare è fissata in 13,00 l’iscrizione dei soggetti beneficiari alla X.X.XX.XXXX. di cui al precedente punto a) sono fissate in: • 13 Euro mensili per 12 mensilità per ogni dipendentesoggetto beneficiario, con decorrenza dal mese di iscrizione; • 24 Euro “Una Tantum” quale quota di iscrizione per ogni soggetto beneficiario. Dette somme rientrano tra quelle previste dall’art. dall’articolo 12 della Legge 153/1969 riformulato dal DLgs DLgs, 314/1997 e quindi non imponibili sia ai fini fiscali che previdenziali e non influiscono sugli altri istituti Istituti contrattuali (TFR, etc.TFR ecc..). Per ogni lavoratore in servizio alla data del 30/06/2004 e che viene iscritto alla “Cassa” in data successiva alla data di stipula del presente CCNL, dovrà essere effettuato a carico dei datori di lavoro un versamento “Una Tantum” pari a 24,00 Euro per ogni dipendente. Per i lavoratori assunti dal 01/07/2004 al 31/12/2005 il versamento di una tantum sopra richiamato, verrà calcolato pro-quota in relazione alla anzianità di servizio maturata nello stesso periodo. Dall’iscrizione è dovuto poi, con le modalità di cui al successivo punto b) del presente articolo, un versamento pari a 13,00 euro per ogni dipendente iscritto. Per i dipendenti neo assunti in data successiva al 01/01/2006 il versamento dell’una tantum sopra richiamato non è dovuto, restando a carico dei datori di lavoro il solo versamento mensile decorrente dalla data di assunzione del lavoratore. Per i lavoratori assunti a tempo parziale i versamenti di cui sopra saranno comunque dovuti in misura intera. In caso di un dipendente con più rapporti part-time, nell’ambito di applicazione del presente CCNL, sarà dovuta una sola iscrizione alla Cassa. Inoltre per i lavoratori assunti a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto per i contratti di durata inferiore a 3 mesi, comprese eventuali proroghe; per i contratti superiori a 3 mesi, comprese le eventuali proroghe, saranno dovuti integralmente i versamenti sopra richiamati. Il versamento di tali quote è una delle condizioni per esercitare il diritto alle prestazioni previste dal Piano Sanitario per i dipendenti degli Studi Professionali. Per ogni dipendente, soggetto beneficiario di cui alla lettera a) il diritto alle prestazioni previste dal Piano Sanitario sorgerà, comunque, decorsi tre mesi dal 1° giorno del quarto mese successivo a quello dalla data di iscrizione alla “Cassa”.

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Samples: Verbale Di Accordo Per Il Rinnovo Del CCNL Degli Studi Professionali – Testo Unico Del 3 Maggio 2006

ASSISTENZA SANITARIA SUPPLEMENTARE. Le parti, nel confermare la propria volontà di sviluppare una politica sociale che vada incontro alle esigenze dei lavoratori e nel contempo contribuisca alla fidelizzazione ed alla stabilità di impiego degli addetti al Settore, hanno convenuto di istituire un apposito strumento bilaterale finalizzato a tali fini. Al riguardo, le parti in ottemperanza a quanto previsto all’articolo 7 del Verbale di accordo del 24 Ottobre 2001, in data 22 Luglio 2003 con Atto Notarile hanno costituito la “Cassa di Assistenza Sanitaria Supplementare per i dipendenti degli Studi Professionali” denominata “X.X.XX.XXXX.”, il cui compito è quello di gestire i trattamenti assistenziali sanitari, integrativi delle prestazioni sanitarie pubbliche obbligatorie. Le parti si impegnano, entro la vigenza del presente CCNL e tramite una specifica Commissione Paritetica, a definire il regolamento della Cassa e a rivedere lo Statuto della Cassa, anche per valutare l’ipotesi di attribuire a tale Ente la personalità giuridica. Il finanziamento della “Cassa”, operativa dal 1 gennaio 2005, e le modalità di versamento delle quote mensili vengono aggiornate e ridefinite come indicato nei punti successivi. Con decorrenza 1° luglio 2004, la quota a carico dei de i datori di lavoro per l’assistenza sanitaria supplementare è fissata in 13,00 Euro mensili per 12 mensilità per ogni dipendente. Dette somme rientrano tra quelle previste dall’art. 12 della Legge 153/1969 riformulato dal DLgs 314/1997 e quindi non imponibili sia ai fini fiscali che previdenziali e non influiscono sugli altri istituti contrattuali (TFR, etc.). Per ogni lavoratore in servizio alla data del 30/06/2004 e che viene iscritto alla “Cassa” in data successiva alla data di stipula del presente CCNL, dovrà essere effettuato a carico dei datori di lavoro un versamento “Una Tantum” pari a 24,00 Euro per ogni dipendente. Per i lavoratori assunti dal 01/07/2004 al 31/12/2005 il versamento di una tantum sopra richiamato, verrà calcolato pro-quota in relazione alla anzianità di servizio maturata nello stesso periodo. Dall’iscrizione è dovuto poi, con le modalità di cui al successivo punto b) del presente articolo, un versamento pari a 13,00 euro per ogni dipendente iscritto. Per i dipendenti neo assunti in data successiva al 01/01/2006 il versamento dell’una tantum sopra richiamato non è dovuto, restando a carico dei datori di lavoro il solo versamento mensile decorrente dalla data di assunzione del lavoratore. Per i lavoratori assunti a tempo parziale i versamenti di cui sopra saranno comunque dovuti in misura intera. In caso di un dipendente con più rapporti part-time, nell’ambito di applicazione del presente CCNL, sarà dovuta una sola iscrizione alla Cassa. Inoltre per i lavoratori assunti a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto per i contratti di durata inferiore a 3 mesi, comprese eventuali proroghe; per i contratti superiori a 3 mesi, comprese le eventuali proroghe, saranno dovuti integralmente i versamenti sopra richiamati. Il versamento di tali quote è una delle condizioni per esercitare il diritto alle prestazioni previste dal Piano Sanitario per i dipendenti degli Studi Professionali. Per ogni dipendente, il diritto alle prestazioni previste dal Piano Sanitario sorgerà, comunque, decorsi tre mesi dalla data di iscrizione alla “Cassa”.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

ASSISTENZA SANITARIA SUPPLEMENTARE. Le parti, nel neI confermare la Ia propria volontà voIontà di sviluppare sviIuppare una politica sociale poIitica sociaIe che vada incontro alle aIIe esigenze dei lavoratori Iavoratori e nel neI contempo contribuisca alla fidelizzazione aIIa fideIizzazione ed alla stabilità aIIa stabiIità di impiego degli degIi addetti al aI Settore, hanno convenuto di istituire un apposito strumento bilaterale finalizzato biIateraIe finaIizzato a tali taIi fini. Al AI riguardo, le Xx parti in ottemperanza a quanto previsto all’articolo aII'articoIo 7 del Verbale deI VerbaIe di accordo del deI 24 Ottobre 2001, in data 22 Luglio LugIio 2003 con Atto Notarile NotariIe hanno costituito la Ia “Cassa di Assistenza Sanitaria Supplementare SuppIementare per i dipendenti degli degIi Studi ProfessionaliProfessionaIi” denominata “X.X.XX.XXXX.”, il iI cui compito è quello queIIo di gestire i trattamenti assistenziali assistenziaIi sanitari, integrativi delle deIIe prestazioni sanitarie pubbliche obbligatoriepubbIiche obbIigatorie. Le parti si impegnano, entro la Ia vigenza del deI presente CCNL e tramite una specifica Commissione Paritetica, a definire il regolamento della iI regoIamento deIIa Cassa e a rivedere lo Io Statuto della deIIa Cassa, anche per valutare l’ipotesi vaIutare I'ipotesi di attribuire a tale taIe Ente la personalità Ia personaIità giuridica. Il II finanziamento della deIIa “Cassa”, operativa dal daI 1 gennaio 2005, e le modalità Ie modaIità di versamento delle deIIe quote mensili mensiIi vengono aggiornate e ridefinite come indicato nei punti successivi. Con decorrenza 1° luglio 2004, la quota a carico dei datori di lavoro per l’assistenza sanitaria supplementare è fissata in 13,00 Euro mensili per 12 mensilità per ogni dipendente. Dette somme rientrano tra quelle previste dall’art. 12 della Legge 153/1969 riformulato dal DLgs 314/1997 e quindi non imponibili sia ai fini fiscali che previdenziali e non influiscono sugli altri istituti contrattuali (TFR, etc.). Per ogni lavoratore in servizio alla data del 30/06/2004 e che viene iscritto alla “Cassa” in data successiva alla data di stipula del presente CCNL, dovrà essere effettuato a carico dei datori di lavoro un versamento “Una Tantum” pari a 24,00 Euro per ogni dipendente. Per i lavoratori assunti dal 01/07/2004 al 31/12/2005 il versamento di una tantum sopra richiamato, verrà calcolato pro-quota in relazione alla anzianità di servizio maturata nello stesso periodo. Dall’iscrizione è dovuto poi, con le modalità di cui al successivo punto b) del presente articolo, un versamento pari a 13,00 euro per ogni dipendente iscritto. Per i dipendenti neo assunti in data successiva al 01/01/2006 il versamento dell’una tantum sopra richiamato non è dovuto, restando a carico dei datori di lavoro il solo versamento mensile decorrente dalla data di assunzione del lavoratore. Per i lavoratori assunti a tempo parziale i versamenti di cui sopra saranno comunque dovuti in misura intera. In caso di un dipendente con più rapporti part-time, nell’ambito di applicazione del presente CCNL, sarà dovuta una sola iscrizione alla Cassa. Inoltre per i lavoratori assunti a tempo determinato nessun versamento sarà dovuto per i contratti di durata inferiore a 3 mesi, comprese eventuali proroghe; per i contratti superiori a 3 mesi, comprese le eventuali proroghe, saranno dovuti integralmente i versamenti sopra richiamati. Il versamento di tali quote è una delle condizioni per esercitare il diritto alle prestazioni previste dal Piano Sanitario per i dipendenti degli Studi Professionali. Per ogni dipendente, il diritto alle prestazioni previste dal Piano Sanitario sorgerà, comunque, decorsi tre mesi dalla data di iscrizione alla “Cassa”.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro