ASSISTENZA SANITARIA SUPPLEMENTARE. (1) (1) Modifiche apportate dall'accordo 14 giugno 2013: Premessa La disciplina dell'una tantum è contenuta all'art. 19 del c.c.n.l. per gli Studi Professionali sottoscritto il 29 novembre 2011 e prevede che per ciascun nuovo dipendente iscritto alla CADIPROF, ogni datore di lavoro sia tenuto al versamento di un contributo pari a euro 24,00 quale quota di iscrizione. - Tale contributo non è finalizzato alla copertura delle prestazioni sanitarie, bensì all'efficientamento della gestione amministrativa e informatica delle posizioni degli iscritti. Esistono economie di scala legate alla dimensione degli iscritti: tali economie si traducono in una riduzione dei costi di gestione all'aumento del numero dei lavoratori che vengono iscritti per la prima volta in unica soluzione. Le parti in considerazione di quanto sopra esposto convengono di riformulare la disciplina dell'una tantum contenuta all'art. 19 del c.c.n.l. per gli Studi Professionali, prevedendo che la quota una tantum, per ciascun datore di lavoro - intendendosi per tale ciascun titolare di codice fiscale, anche dislocato e/o organizzato in più realtà lavorative - sia definita come segue: - euro 24 (ventiquattro) per ciascun lavoratore, per i primi 50 lavoratori iscritti; - euro 12 (dodici) per ciascun lavoratore, per i successivi lavoratori iscritti fino a 100; - nessuna quota una tantum per i successivi lavoratori iscritti oltre 100. Si definisce in tal modo in euro 1.800 (mille ottocento), l'importo massimo del versamento della quota una tantum per soggetti che iscrivono oltre 100 lavoratori in unica soluzione. La nuova disciplina riguarda esclusivamente il versamento dell'una tantum iniziale a seguito della prima iscrizione del datore di lavoro e dei lavoratori. Per le iscrizioni successive, resta in vigore l'obbligo del versamento per ciascun lavoratore neo iscritto della quota una tantum pari a euro 24 (ventiquattro). Su richiesta degli interessati, può essere considerato unico datore di lavoro nel senso sopra evidenziato, anche un insieme di soggetti facenti parte dello stesso gruppo di imprese: in tal caso dovrà essere appositamente indicato l'unico datore di lavoro cui riferire l'obbligo di pagamento della quota una tantum calcolata sul totale dei lavoratori del gruppo di imprese. La decorrenza delle modifiche introdotte è con effetto immediato dopo la firma del presente accordo. Testo precedente all'accordo 14 giugno 2013:
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Studi Professionali
ASSISTENZA SANITARIA SUPPLEMENTARE. (1)
(1) Modifiche apportate dall'accordo 14 giugno 2013: Premessa La disciplina dell'una tantum Le parti, neI confermare Ia propria voIontà di sviIuppare una poIitica sociaIe che vada incontro aIIe esigenze dei Iavoratori e neI contempo contribuisca aIIa fideIizzazione ed aIIa stabiIità di impiego degIi addetti aI Settore, hanno convenuto di istituire un apposito strumento biIateraIe finaIizzato a taIi fini. AI riguardo, Xx parti in ottemperanza a quanto previsto aII'articoIo 7 deI VerbaIe di accordo deI 24 Ottobre 2001, in data 22 LugIio 2003 con Atto NotariIe hanno costituito Ia “Cassa di Assistenza Sanitaria SuppIementare per i dipendenti degIi Studi ProfessionaIi” denominata “X.X.XX.XXXX.”, iI cui compito è contenuta all'art. 19 del c.c.n.l. per gli Studi Professionali sottoscritto il 29 novembre 2011 e prevede che per ciascun nuovo dipendente iscritto alla CADIPROFqueIIo di gestire i trattamenti assistenziaIi sanitari, ogni datore di lavoro sia tenuto al versamento di un contributo pari a euro 24,00 quale quota di iscrizione. - Tale contributo non è finalizzato alla copertura delle integrativi deIIe prestazioni sanitarie, bensì all'efficientamento della gestione amministrativa e informatica delle posizioni degli iscritti. Esistono economie di scala legate alla dimensione degli iscritti: tali economie si traducono in una riduzione dei costi di gestione all'aumento del numero dei lavoratori che vengono iscritti per la prima volta in unica soluzionesanitarie pubbIiche obbIigatorie. Le parti in considerazione di quanto sopra esposto convengono di riformulare la disciplina dell'una tantum contenuta all'art. 19 del c.c.n.l. per gli Studi Professionalisi impegnano, prevedendo che la quota entro Ia vigenza deI presente CCNL e tramite una tantumspecifica Commissione Paritetica, per ciascun datore di lavoro - intendendosi per tale ciascun titolare di codice fiscalea definire iI regoIamento deIIa Cassa e a rivedere Io Statuto deIIa Cassa, anche dislocato e/o organizzato in più realtà lavorative - sia definita per vaIutare I'ipotesi di attribuire a taIe Ente Ia personaIità giuridica. II finanziamento deIIa “Cassa”, operativa daI 1 gennaio 2005, e Ie modaIità di versamento deIIe quote mensiIi vengono aggiornate e ridefinite come segue: - euro 24 (ventiquattro) per ciascun lavoratore, per i primi 50 lavoratori iscritti; - euro 12 (dodici) per ciascun lavoratore, per i successivi lavoratori iscritti fino a 100; - nessuna quota una tantum per i successivi lavoratori iscritti oltre 100. Si definisce in tal modo in euro 1.800 (mille ottocento), l'importo massimo del versamento della quota una tantum per soggetti che iscrivono oltre 100 lavoratori in unica soluzione. La nuova disciplina riguarda esclusivamente il versamento dell'una tantum iniziale a seguito della prima iscrizione del datore di lavoro e dei lavoratori. Per le iscrizioni successive, resta in vigore l'obbligo del versamento per ciascun lavoratore neo iscritto della quota una tantum pari a euro 24 (ventiquattro). Su richiesta degli interessati, può essere considerato unico datore di lavoro nel senso sopra evidenziato, anche un insieme di soggetti facenti parte dello stesso gruppo di imprese: in tal caso dovrà essere appositamente indicato l'unico datore di lavoro cui riferire l'obbligo di pagamento della quota una tantum calcolata sul totale dei lavoratori del gruppo di imprese. La decorrenza delle modifiche introdotte è con effetto immediato dopo la firma del presente accordo. Testo precedente all'accordo 14 giugno 2013:nei punti successivi.
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ASSISTENZA SANITARIA SUPPLEMENTARE. (Le parti, nel confermare la propria volontà di sviluppare una politica sociale che vada incontro alle esigenze dei lavoratori e nel contempo contribuisca alla fidelizzazione ed alla stabilità di impiego degli addetti al settore, hanno convenuto di istituire un apposito strumento bilaterale finalizzato a tali fini. Al riguardo, le parti in ottemperanza a quanto previsto all’articolo 7 del Verbale di accordo del 24 ottobre 2001, in data 22 Luglio 2003 con Atto Notarile hanno costituito la “Cassa di Assistenza Sanitaria Supplementare per i dipendenti degli Studi Professionali” denominata “X.X.XX.XXXX.”, il cui compito è quello di gestire i trattamenti assistenziali sanitari, integrativi delle prestazioni sanitarie pubbliche obbligatorie, nonché di gestire quanto ad essa demandato e previsto dal suo Statuto e dal suo Regolamento. Le parti, in coerenza con quanto definito nel precedente articolo 12, si impegnano, a rivedere lo Statuto della Cassa, anche per valutare l’ipotesi di attribuire a tale Ente la personalità giuridica. Il finanziamento della “Cassa”, operativa dal 1)° gennaio 2005, e le modalità di versamento delle quote mensili vengono aggiornate e ridefinite come indicato nei punti successivi.
(1a) Modifiche apportate dall'accordo 14 giugno 2013: Premessa La disciplina dell'una tantum è contenuta all'art. 19 del c.c.n.l. per Soggetti beneficiari della Assistenza Sanitaria Supplementare Sono soggetti beneficiari delle prestazioni previste dalla Cassa tutti gli Studi Professionali sottoscritto il 29 novembre 2011 e prevede che per ciascun nuovo dipendente iscritto alla CADIPROF, ogni datore addetti con le diverse forme di impiego previste nel presente CCNL.
b) Finanziamento della “Cassa” Le quote a carico dei datori di lavoro sia tenuto per l’iscrizione dei soggetti beneficiari alla X.X.XX.XXXX. di cui al versamento di un contributo pari a euro 24,00 quale quota di iscrizione. - Tale contributo non è finalizzato alla copertura delle prestazioni sanitarie, bensì all'efficientamento della gestione amministrativa e informatica delle posizioni degli iscritti. Esistono economie di scala legate alla dimensione degli iscritti: tali economie si traducono in una riduzione dei costi di gestione all'aumento del numero dei lavoratori che vengono iscritti per la prima volta in unica soluzione. Le parti in considerazione di quanto sopra esposto convengono di riformulare la disciplina dell'una tantum contenuta all'art. 19 del c.c.n.l. per gli Studi Professionali, prevedendo che la quota una tantum, per ciascun datore di lavoro - intendendosi per tale ciascun titolare di codice fiscale, anche dislocato e/o organizzato in più realtà lavorative - sia definita come segueprecedente punto a) sono fissate in: - euro 24 14 (ventiquattroquattordici) Euro mensili per ciascun lavoratore, per i primi 50 lavoratori iscritti; - euro 12 (dodici) mensilità a partire dal 1 ottobre 2011 per ciascun lavoratoreogni soggetto beneficiario, con decorrenza dal mese di iscrizione e 15 (quindici) euro mensili per i successivi lavoratori iscritti fino 12 (dodici) mensilità a 100; - nessuna quota una tantum per i successivi lavoratori iscritti oltre 100. Si definisce in tal modo in euro 1.800 (mille ottocento), l'importo massimo del versamento della quota una tantum per soggetti che iscrivono oltre 100 lavoratori in unica soluzione. La nuova disciplina riguarda esclusivamente il versamento dell'una tantum iniziale a seguito della prima iscrizione del datore di lavoro e dei lavoratori. Per le iscrizioni successive, resta in vigore l'obbligo del versamento per ciascun lavoratore neo iscritto della quota una tantum pari a euro 24 (ventiquattro). Su richiesta degli interessati, può essere considerato unico datore di lavoro nel senso sopra evidenziato, anche un insieme di soggetti facenti parte dello stesso gruppo di imprese: in tal caso dovrà essere appositamente indicato l'unico datore di lavoro cui riferire l'obbligo di pagamento della quota una tantum calcolata sul totale dei lavoratori del gruppo di imprese. La decorrenza delle modifiche introdotte è con effetto immediato dopo la firma del presente accordo. Testo precedente all'accordo 14 giugno partire dal 1 settembre 2013:.
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ASSISTENZA SANITARIA SUPPLEMENTARE. (Le parti, nel confermare la propria volontà di sviluppare una politica sociale che vada incontro alle esigenze dei lavoratori e nel contempo contribuisca alla fidelizzazione ed alla stabilità di impiego degli addetti al settore, hanno convenuto di istituire un apposito strumento bilaterale finalizzato a tali fini. Al riguardo, le parti in ottemperanza a quanto previsto all’articolo 7 del Verbale di accordo del 24 ottobre 2001, in data 22 Luglio 2003 con Atto Notarile hanno costituito la “Cassa di Assistenza Sanitaria Supplementare per i dipendenti degli Studi Professionali” denominata “X.X.XX.XXXX.”, il cui compito è quello di gestire i trattamenti assistenziali sanitari, integrativi delle prestazioni sanitarie pubbliche obbligatorie, nonché di gestire quanto ad essa demandato e previsto dal suo Statuto e dal suo Regolamento. Le parti, in coerenza con quanto definito nel precedente articolo 12, si impegnano, a rivedere lo Statuto della Cassa, anche per valutare l’ipotesi di attribuire a tale Ente la personalità giuridica. Il finanziamento della “Cassa”, operativa dal 1)° gennaio 2005, e le modalità di versamento delle quote mensili vengono aggiornate e ridefinite come indicato nei punti successivi.
(1a) Modifiche apportate dall'accordo 14 giugno 2013: Premessa La disciplina dell'una tantum è contenuta all'art. 19 del c.c.n.l. per Soggetti beneficiari della Assistenza Sanitaria Supplementare Sono soggetti beneficiari delle prestazioni previste dalla Cassa tutti gli Studi Professionali sottoscritto il 29 novembre 2011 e prevede che per ciascun nuovo dipendente iscritto alla CADIPROF, ogni datore addetti con le diverse forme di impiego previste nel presente CCNL.
b) Finanziamento della “Cassa” Le quote a carico dei datori di lavoro sia tenuto per l’iscrizione dei soggetti beneficiari alla X.X.XX.XXXX. di cui al versamento di un contributo pari a euro 24,00 quale quota di iscrizione. - Tale contributo non è finalizzato alla copertura delle prestazioni sanitarie, bensì all'efficientamento della gestione amministrativa e informatica delle posizioni degli iscritti. Esistono economie di scala legate alla dimensione degli iscrittiprecedente punto a) sono fissate in: tali economie si traducono in una riduzione dei costi di gestione all'aumento del numero dei lavoratori che vengono iscritti * 14 (quattordici) Euro mensili per la prima volta in unica soluzione. Le parti in considerazione di quanto sopra esposto convengono di riformulare la disciplina dell'una tantum contenuta all'art. 19 del c.c.n.l. per gli Studi Professionali, prevedendo che la quota una tantum, per ciascun datore di lavoro - intendendosi per tale ciascun titolare di codice fiscale, anche dislocato e/o organizzato in più realtà lavorative - sia definita come segue: - euro 24 (ventiquattro) per ciascun lavoratore, per i primi 50 lavoratori iscritti; - euro 12 (dodici) mensilità a partire dal 1 ottobre 2011 per ciascun lavoratoreogni soggetto beneficiario, con decorrenza dal mese di iscrizione e 15 (quindici) euro mensili per i successivi lavoratori iscritti fino 12 (dodici) mensilità a 100; - nessuna quota una tantum per i successivi lavoratori iscritti oltre 100. Si definisce in tal modo in euro 1.800 (mille ottocento), l'importo massimo del versamento della quota una tantum per soggetti che iscrivono oltre 100 lavoratori in unica soluzione. La nuova disciplina riguarda esclusivamente il versamento dell'una tantum iniziale a seguito della prima iscrizione del datore di lavoro e dei lavoratori. Per le iscrizioni successive, resta in vigore l'obbligo del versamento per ciascun lavoratore neo iscritto della quota una tantum pari a euro 24 (ventiquattro). Su richiesta degli interessati, può essere considerato unico datore di lavoro nel senso sopra evidenziato, anche un insieme di soggetti facenti parte dello stesso gruppo di imprese: in tal caso dovrà essere appositamente indicato l'unico datore di lavoro cui riferire l'obbligo di pagamento della quota una tantum calcolata sul totale dei lavoratori del gruppo di imprese. La decorrenza delle modifiche introdotte è con effetto immediato dopo la firma del presente accordo. Testo precedente all'accordo 14 giugno partire dal 1 settembre 2013:.
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