Attestazione dello stato di rischio. In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, ai sensi delle disposizioni in vigore (articolo 134 del Codice, reg. IVASS n. 9/2015, e successive modificazioni), l'Impresa rilascia l'attestazione dello stato di rischio al Contraente, al proprietario, ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di contratti di leasing, per via telematica mettendola a disposizione dei propri clienti nell'area a questi riservata del proprio sito web, consentendo altresì, su richiesta degli aventi diritto, modalità di consegna aggiuntive (commi 4 e 8 dell'art. 7 del regolamento IVASS, n. 9/2015). Nei casi di: ⮚ annullamento o anticipata risoluzione del contratto rispetto alla scadenza; ⮚ cessazione del contratto per alienazione del veicolo assicurato, per deposito in conto vendita, per furto o per demolizione, esportazione definitiva o definitiva cessazione della circolazione del veicolo (articolo 103 Codice della strada); ⮚ efficacia inferiore all'anno per il mancato pagamento di una rata di premio (art. 1901, comma 2, codice civile); l'impresa rilascia l'attestazione solo a condizione che sia concluso il periodo di osservazione. All'atto della stipulazione di altro contratto l'impresa acquisisce direttamente l'attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo da assicurare, mediante utilizzo della Banca dati ATRC, di cui al comma 2 dell'art. 134 del Codice.
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Attestazione dello stato di rischio. In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, ai sensi delle disposizioni in vigore (articolo 134 del Codice, reg. IVASS n. 9/2015, e successive modificazioni), l'Impresa l’Impresa rilascia l'attestazione l’attestazione dello stato di rischio al Contraente, al proprietario, ovvero all'usufruttuarioall’usufruttuario, all'acquirente all’acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di contratti di leasing, per via telematica mettendola a disposizione dei propri clienti nell'area nell’area a questi riservata del proprio sito web, consentendo altresìaltresi’, su richiesta degli aventi diritto, modalità modalita’ di consegna aggiuntive (commi 4 e 8 dell'artdell’art. 7 del regolamento IVASS, n. 9/2015). Nei casi di: ⮚ • annullamento o anticipata risoluzione del contratto rispetto alla scadenza; ⮚ • cessazione del contratto per alienazione del veicolo assicurato, per deposito in conto vendita, per furto o per demolizione, esportazione definitiva o definitiva cessazione della circolazione del veicolo (articolo 103 Codice della strada); ⮚ • efficacia inferiore all'anno all’anno per il mancato pagamento di una rata di premio (art. 1901, comma 2, codice civile); l'impresa . l’Impresa rilascia l'attestazione l’attestazione solo a condizione che sia concluso il periodo di osservazione. All'atto All’atto della stipulazione di altro contratto l'impresa l’Impresa acquisisce direttamente l'attestazione l’attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo da assicurare, mediante utilizzo della Banca dati ATRC, di cui al comma 2 dell'artdell’art. 134 del Codice.
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Attestazione dello stato di rischio. In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, ai sensi delle disposizioni in vigore (articolo 134 del Codice, reg. IVASS n. 9/2015, e successive modificazioni), l'Impresa l’Impresa rilascia l'attestazione l’attestazione dello stato di rischio al Contraente, al proprietario, ovvero all'usufruttuarioall’usufruttuario, all'acquirente all’acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di contratti di leasing, per via telematica mettendola a disposizione dei propri clienti nell'area nell’area a questi riservata del proprio sito web, consentendo altresì, su richiesta degli aventi diritto, modalità di consegna aggiuntive (commi 4 e 8 dell'artdell’art. 7 del regolamento IVASS, n. 9/2015). Nei casi di: ⮚ annullamento o anticipata risoluzione del contratto rispetto alla scadenza; ⮚ cessazione del contratto per alienazione del veicolo assicurato, per deposito in conto vendita, per furto o per demolizione, esportazione definitiva o definitiva cessazione della circolazione del veicolo (articolo 103 Codice della strada); ⮚ efficacia inferiore all'anno all’anno per il mancato pagamento di una rata di premio (art. 1901, comma 2, codice civile); l'impresa l’impresa rilascia l'attestazione l’attestazione solo a condizione che sia concluso il periodo di osservazione. All'atto All’atto della stipulazione di altro contratto l'impresa l’impresa acquisisce direttamente l'attestazione l’attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo da assicurare, mediante utilizzo della Banca dati ATRC, di cui al comma 2 dell'artdell’art. 134 del Codice.
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Attestazione dello stato di rischio. In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, ai sensi delle disposizioni in vigore (articolo 134 del Codice, reg. Regolamento IVASS n. 9/2015n.9/2015, e successive modificazioni), l'Impresa rilascia l'attestazione dello stato di rischio al Contraente, al proprietario, ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di contratti di leasing, per via telematica mettendola a disposizione dei propri clienti nell'area a questi riservata del proprio sito web, consentendo altresì, su richiesta degli aventi diritto, modalità di consegna aggiuntive (commi 4 e 8 dell'art. 7 del regolamento Regolamento IVASS, n. 9/2015). Nei casi di: ⮚ - annullamento o anticipata risoluzione del contratto rispetto alla scadenza; ⮚ - cessazione del contratto per alienazione del veicolo assicurato, per deposito in conto vendita, per furto o per demolizione, esportazione definitiva o definitiva cessazione della circolazione del veicolo (articolo 103 Codice della strada); ⮚ - efficacia inferiore all'anno per il mancato pagamento di una rata di premio (art. 1901, comma 2, codice civile); l'impresa rilascia l'attestazione solo a condizione che sia concluso il periodo di osservazione. All'atto della stipulazione di altro contratto l'impresa acquisisce direttamente l'attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo da assicurare, mediante utilizzo della Banca dati ATRC, di cui al comma 2 dell'art. 134 del Codice.
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Attestazione dello stato di rischio. In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, ai sensi delle disposizioni in vigore (articolo 134 del Codice, regReg. IVASS n. 9/2015, e successive modificazioni), l'Impresa l’Impresa rilascia l'attestazione l’attestazione dello stato di rischio al Contraente, al proprietario, ovvero all'usufruttuarioall’usufruttuario, all'acquirente all’acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di contratti di leasing, per via telematica mettendola a disposizione dei propri clienti nell'area nell’area a questi riservata del proprio sito web, consentendo altresì, su richiesta degli aventi diritto, modalità di consegna aggiuntive (commi 4 e 8 dell'artdell’art. 7 del regolamento Regolamento IVASS, n. 9/2015). Nei casi di: ⮚ • annullamento o anticipata risoluzione del contratto rispetto alla scadenza; ⮚ • cessazione del contratto per alienazione del veicolo assicurato, per deposito in conto vendita, per furto o per demolizione, esportazione definitiva o definitiva cessazione della circolazione del veicolo (articolo 103 Codice della strada); ⮚ • efficacia inferiore all'anno all’anno per il mancato pagamento di una rata di premio (art. 1901, comma 2, codice civile); l'impresa l’impresa rilascia l'attestazione l’attestazione solo a condizione che sia concluso il periodo di osservazione. All'atto All’atto della stipulazione di altro contratto l'impresa l’impresa acquisisce direttamente l'attestazione l’attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo da assicurare, mediante utilizzo della Banca dati ATRC, di cui al comma 2 dell'artdell’art. 134 del Codice.
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Samples: Contratto Di Assicurazione