Common use of Atti dolosi Clause in Contracts

Atti dolosi. La Società indennizzerà i danni materiali e diretti alle cose assicurate: verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse; causati da atti vandalici. Sono esclusi i danni:  verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, nonché gli atti di terrorismo e sabotaggio, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;  verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;  di inondazione, alluvione, allagamento o frana;  causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato, dei suoi Rappresentanti Legali, dei suoi Amministratori o dei suoi Soci a responsabilità illimitata;  verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;  indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate. La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate. Qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società indennizzerà i soli danni di incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Atti dolosi. La Società L’Assicuratore indennizzerà i danni materiali e diretti alle cose assicurate: - verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse; - causati da atti vandalici. Sono esclusi i danni: verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, nonché gli atti di terrorismo e sabotaggio, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; di inondazione, alluvione, allagamento o frana; causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato, dei suoi Rappresentanti Legali, dei suoi Amministratori o dei suoi Soci a responsabilità illimitata; verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata; indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate. La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate. Qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società l’Assicuratore indennizzerà i soli danni di incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate. La presente garanzia è prestata con uno scoperto del 10% e il minimo di Euro 2.500,00 e con un limite massimo di indennizzo pari al 50% delle somme assicurate.

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Atti dolosi. La Società L’Assicuratore indennizzerà i danni materiali e diretti alle cose assicurate: verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse; causati da atti vandalici. Sono esclusi i danni: verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, nonché gli atti di terrorismo e sabotaggio, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; di inondazione, alluvione, allagamento o frana; causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato, dei suoi Rappresentanti Legali, dei suoi Amministratori o dei suoi Soci a responsabilità illimitata; verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata; indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate. La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate. Qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società l’Assicuratore indennizzerà i soli danni di incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

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Atti dolosi. La Società indennizzerà i danni materiali e diretti alle cose assicurate: verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse; causati da atti vandalici. Sono esclusi i danni: verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, nonché gli atti di terrorismo e sabotaggio, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; di inondazione, alluvione, allagamento o frana; causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato, dei suoi Rappresentanti Legali, dei suoi Amministratori o dei suoi Soci a responsabilità illimitata; verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata; indiretti che non riguardino la materialità delle cose assicurate. La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate. Qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società indennizzerà i soli danni di incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

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