SET INFORMATIVO
SET INFORMATIVO
Assicurazione Multirischi Commercio 08D06
• Documento Informativo Precontrattuale (DIP)
• Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo)
• Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)
ASSICURAZIONE MULTIRISCHI “COMMERCIO”
DIP – Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
Compagnia: ArgoGlobal Assicurazioni S.p.a
Prodotto: ArgoGlobal Assicurazioni Commercio 08D06
Impresa con sede legale in Italia iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazioni al n. 1.00163
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Polizza che assicura l’attività commerciale contro i danni al Fabbricato e al suo contenuto e contro i danni cagionati a terzi.
Che cosa è assicurato? | Che cosa non è assicurato? SEZIONE INCENDIO × i fabbricati sprovvisti di impianti di riscaldamento × piante non di alto fusto e coltivazioni in genere × cavi aerei, antenne e consimili installazioni esterne × enti all’aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione × fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti × capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto; × vetrate e lucernari in genere SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE × Danni in conseguenza alla partecipazione manuale all’attività alla quale si riferisce l’assicurazione delle persone in rapporto di dipendenza con l’Assicurato | |
L’assicurazione copre una serie di garanzie acquistabili singolarmente o congiuntamente, le principali sono: ✓ SEZIONE INCENDIO: danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da eventi quali: Incendio Fulmine esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi caduta di aeromobili, satelliti e cose da essi trasportate caduta di corpi celesti caduta di ascensori, montacarichi e simili a seguito di guasto urto di veicoli non appartenenti all’Assicurato/Contraente né al suo servizio Acqua condotta, Atti dolosi, Fenomeni atmosferici Fenomeno elettrico Colpa grave Anticipo indennizzi | ||
✓ SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE: danni a terzi che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) , per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività descritta in polizza. | ||
Ci sono limiti di copertura? Sono esclusi dall’assicurazione principalmente i sinistri conseguenti: | ||
✓ La garanzia è estesa principalmente a: a proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l’attività assicurata, danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico responsabilità personale dei dipendenti responsabilità per fatto dei lavoratori occasionali non dipendenti danni da interruzione o sospensione di attività servizi di vigilanza aziendale, anche con guardiani armati e cani responsabilità imputabile all’Assicurato nella sua qualità di committente È possibile attivare in aggiunta alla garanzia incendio una o più delle seguenti garanzie opzionali: Furto e rapina Elettronica Rottura lastre Ricorso terzi Xxxxxxx locativo Merci in refrigerazione Spese di demolizione e sgombero Le garanzie sono prestate entro i massimali e se previste, secondo le somme assicurate concordate con il contraente. | SEZIONE INCENDIO ! atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione ! esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dall’atomo, dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche ! terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali ! dolo dell’Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata ! umidità, stillicidio, rottura degli impianti automatici di estinzione ! a spargimento di acqua causato da tubazioni interrate ! dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti ! subiti dagli enti all’aperto qualora l’evento non abbia coinvolto congiuntamente anche il fabbricato contenente le cose assicurate e/o il contenuto posto sottotetto al fabbricato medesimo SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE ! furto ! incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute (per danni a cose altrui) ! da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili ! da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore ! alle cose rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate dall’Assicurato; ! a inquinamento dell’atmosfera, esalazioni fumogene e gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, ! da detenzione o impiego di esplosivi ! da amianto |
Dove vale la copertura?
L’assicurazione relativamente a tutte le sezioni,salvo la sezione Rc ,vale, entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano;
per la sola sezione Rc, l’assicurazione vale in tutti i paesi europei, esclusi quelli della ex URSS.
Che obblighi ho?
- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
- In corso di contratto hai l’obbligo di dare immediata comunicazione scritta in caso di ogni possibile aggravamento o diminuzione del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo e la stessa cessazione dell’assicurazione.
Quando e come devo pagare?
Il premio di polizza si paga presso l’Intermediario alla stipula del contratto, alla scadenza dell’eventuale frazionamento e al rinnovo (entro 15 giorni dalla data di scadenza della polizza. Il premio deve essere pagato all’Intermediario al quale è assegnato il contratto oppure alla Società, mediante: assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità, in contanti (per un importo fino a € 750), ordini di bonifico o altri mezzi di pagamento bancario o postale e sistemi di pagamento elettronico.
È possibile pagare il premio in rate semestrali senza oneri aggiuntivi.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura comincia a partire dal giorno indicato in polizza (data di decorrenza) se il premio alla firma è stato pagato; altrimenti decorre dalle ore 24:00 del giorno di pagamento effettivo. Il mancato pagamento delle rate successive alla prima comporta la sospensione dell’assicurazione a partire dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza, e ritorna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.
L’assicurazione si conclude dopo un anno dalla data di decorrenza indicata in polizza indipendentemente dalla data di pagamento del premio. Il contratto di assicurazione è stipulato con tacito rinnovo e in mancanza di disdetta la polizza si intende prorogata di anno in anno.
Come posso disdire?
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effett o dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso. Il recesso potrà essere esercitato anche solo relativamente ad un mezzo assicurato nel caso di assicurazione cumulativa.
Nel caso di polizza annuale con tacito rinnovo si ha la facoltà di disdire la polizza al termine di ogni annualità, mediante lettera raccomandata da inviare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza.
Assicurazione Multirischi Commercio
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A
Prodotto: ArgoGlobal Assicurazioni Commercio
Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 01/01/2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. Via Xxxxx X’Xxxxxx 14 – 00000 Xxxx; tel. 00.00000000; sito internet: xxx.xxxx-xxxxxx.xx; e-mail: xxxx@xxxx-xxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxx-xxxxxx.xx |
ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A., è una Società soggetta a direzione e coordinamento di ARGO GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2581 del 21.1.2008 - Iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazioni al n. 1.00163. |
Il patrimonio netto dell’Impresa ammonta sulla base dell’ultimo bilancio approvato al 31/3/2018 a 20,4 milioni di euro. Il capitale sociale ammonta a 20 milioni di euro, mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta a 0,4 milioni di euro. L’indice di solvibilità dell’Impresa è pari al 120,03% al 31/3/2018, e rappresenta il rapporto tra il livello di fondi propri ammissibili (17,1 milioni di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (14,2 milioni di euro). L’ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità minimo è pari a 4,2 milioni di euro. |
Al contratto si applica la legge italiana |
Che cosa è assicurato? |
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, l’assicurazione comprende: GARANZIA INCENDIO i danni materiali e diretti nei limiti della massima somma assicurata di € 8.000.000, causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da: − fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale degli impianti al servizio del fabbricato per la produzione del calore, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini − implosione − onda sonica determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili − i danni consequenziali ovvero quelli causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di fluidi. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto − le spese di rimozione e ricollocamento del contenuto dell’attività assicurata, nel caso in cui la rimozione di tali beni fosse indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali occupati dall’Assicurato; questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo di 20.000,00 € e a primo rischio assoluto − i danni derivanti dal mancato godimento dei locali contenenti le cose assicurate in ragione del canone di locazione ad essi relativo che l’Assicurato locatario debba corrispondere al locatore, per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il termine di un anno; nel caso in cui l’Assicurato occupi locali di sua proprietà, i danni di mancato godimento dei medesimi sono compresi in garanzia per l’importo del canone di locazione presumibile ad essi relativo, garanzia prestata con il limite di indennizzo di 2.500,00 €. − i danni derivanti dalla perdita delle pigioni del fabbricato assicurato locato a terzi, per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il termine di un anno, garanzia prestata con limite di indennizzo di 2.500,00 € e a primo rischio assoluto − il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento di archivi,documenti, registri, |
rientranti nella definizione di “cose particolari”, ridotto in relazione al loro stato, uso ed utilizzabilità, distrutti o danneggiati; il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro, la garanzia è prestata con il limite di indennizzo di 2.500,00 € − le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro, questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo pari al 5% dell’importo indennizzabile con il limite di 5.000,00 € − le spese per la procedura di ammortamento sostenute per i titoli di credito distrutti o danneggiati per i quali la legge ammette tale procedura. Garanzia è prestata con il limite di indennizzo 1.500,00 €. − le spese di urbanizzazione necessarie per la ricostruzione del fabbricato, la garanzia è prestata con il limite di indennizzo 2.500,00 € − i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o arrestare l’incendio, la garanzia è prestata con il limite di indennizzo di 5.000,00 € Acqua condotta, Occlusione di tubazioni, Rigurgito della rete fognaria, Gelo La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da: − fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato contenente le cose medesime − spargimento di acqua conseguente a rottura di tubazioni degli impianti fissi installati nel fabbricato contenente le cose medesime per effetto di gelo − la Società indennizza altresì le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato − occlusione di tubazioni relative ad impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato contenente le cose medesime − traboccamento e rigurgito della rete fognaria pubblica pertinente il fabbricato contenente le cose medesime nonché dei sistemi di raccolta e deflusso dell’acqua piovana Le garanzie sono operanti il limite di indennizzo di 10.000,00 €. Atti dolosi La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate: − verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse; − causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio La presente è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate. La garanzia è prestata con un massimo risarcimento pari al 70% della somma assicurata Fenomeni atmosferici La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da: − grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze − bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, verificatosi all’interno del fabbricato a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra. La garanzia è prestata con un massimo risarcimento pari al 80% della somma assicurata Fenomeno elettrico la Società indennizza i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto con un limite di indennizzo di 5.000,00 € Buona Fede La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto al risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede Colpa grave La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata. Anticipo indennizzi L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso. L’acconto non potrà comunque essere superiore all’importo di 200.000,00 € qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro. Rinuncia alla rivalsa |
La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di rivalsa derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché il Contraente o l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
Onorari e spese del Perito
La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito, con il limite di indennizzo pari al 3% dell’importo indennizzabile con il massimo di 7.500,00 €
Cose all’aperto quali merci, attrezzatura ed arredamento
Le cose assicurate di cui sopra si intendono garantite, anche se si trovano all’aperto, purché nelle immediate vicinanze del fabbricato contenente le cose medesime, con il limite di indennizzo di 20.000,00 €
Merci, attrezzature ed arredamento presso fiere e mostre - merci presso terzi
Le merci, le attrezzature e l’arredamento sono assicurati anche quando si trovano temporaneamente presso fiere e mostre o, limitatamente alle sole merci, affidate a terzi per lavorazioni, confezionamento e imballaggio con il limite di indennizzo di 15.000,00 €.
Merci di categorie diverse
Le condizioni e i premi del presente settore sono convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponda a quella descritta in polizza. Non si tiene conto dell’eventuale esistenza di merci non dichiarate, che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo di tali merci non superi il 20% del valore di tutte le merci coesistenti
Farmacie
L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati alle ricette ed agli stupefacenti con il limite di 10.000 €.
Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d’arte garantiti sino al limite di 10.000,00 € per singolo oggetto
Valori
L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai valori con il limite di 5.000,00 €.
GARANZIA FURTO E RAPINA (acquistabile solo in abbinamento alla sezione incendio)
La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati dalla sottrazione delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi in conseguenza di furto, rapina od estorsione, atti vandalici. La garanzia copre inoltre guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate e i valori trasportati, per i quali l’assicurazione è prestata
La Società indennizza inoltre, se conseguenti a furto, rapina o estorsione:
− i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva di registri o documenti,comprese le spese necessarie ed effettivamente sostenute per la ricostituzione di essi. Garanzia prestata con il limite di indennizzo di 1.500,00 €.
− Le spese per la procedura di ammortamento per i titoli di credito rubati per i quali la legge ammette tale procedura. Garanzia prestata con il limite di indennizzo di 1.500,00 €.
− Le spese documentate per la sostituzione delle serrature a seguito di sottrazione delle chiavi nonché quelle per l’intervento d’emergenza per consentire l’accesso ai locali dell’attività assicurata anche se attuato con scasso. Garanzia prestata con il limite di indennizzo di 500,00 €.
Cose all’aperto quali merci, attrezzatura ed arredamento
Le cose assicurate si intendono garantite anche se si trovano all’aperto, purché poste nell’area recintata di pertinenza del fabbricato in cui si svolge l’attività assicurata o in area recintata in uso al Contraente o all’Assicurato posta non oltre 100 metri (in linea d’aria) dal fabbricato in cui si svolge l’attività. Questa garanzia è prestata con un risarcimento massimo pari a 10.000,00€.
Merci, attrezzature ed arredamento presso fiere e mostre - merci presso terzi
Le merci, le attrezzature e l’arredamento sono assicurati anche quando si trovano temporaneamente presso fiere e mostre o, limitatamente alle sole merci, affidate a terzi per lavorazioni, confezionamento e imballaggio con un massimo risarcimento di 10.000,00 €.
Onorari e spese del Perito
La Società rimborserà le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito nel limite del 3% dell’importo indennizzabile con il massimo di 5.000,00 €.
Depositi separati
Le cose assicurate costituenti il “Contenuto” possono trovarsi e si intendono assicurate, nel limite del 25%, anche in altri locali posti in fabbricati, aventi caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura conformi a quanto previsto dalla Condizione di polizza, costituenti magazzini o depositi accessori all’attività assicurata ed ubicati nello stesso complesso immobiliare in cui si trova l’attività medesima o al di fuori dello stesso in altri fabbricati,purché ubicati a non oltre 150 metri (in linea d’aria) dal fabbricato descritto in polizza.
Merci di categorie diverse
Le condizioni e i premi del presente settore sono convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponda a quella descritta in polizza.
Agli effetti di quanto sopra è tuttavia consentito non tener conto dell’eventuale esistenza di merci non dichiarate, restando per altro convenuto che, relativamente a dette merci, qualora comportino un premio più elevato, la Società, in caso di sinistro, risarcirà i danni liquidati a termini di polizza con il limite di 5.000,00 € .
Farmacie
L’assicurazione copre il furto, la rapina/estorsione delle ricette e degli stupefacenti.
Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d’arte
I quadri, i tappeti, le pellicce e gli oggetti d’arte, di cui alla definizione di “Attrezzatura ed arredamento”, allorquando non siano oggetto della attività assicurata, si intendono garantiti sino al limite di 10.000,00 € per singolo oggetto.
Veicoli ricoverati nei locali o nell’area in uso al Contraente od all’Assicurato
Qualora il furto, la rapina/estorsione sia commesso utilizzando, per l’asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell’area in uso al Contraente o all’Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza sotto detrazione dello scoperto del 20% dell’importo indennizzabile.
Difese esterne
La garanzia è operante a condizione che:
− i locali contenenti le cose assicurate siano posti in un fabbricato le cui caratteristiche costruttive siano conformi a quanto previsto dalle “Caratteristiche costruttive del fabbricato” di cui alla Definizione di “Fabbricato”.
− ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate nelle pareti. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.
Le garanzie previste dal presente settore sono prestate a “primo rischio assoluto”.
GARANZIA ELETTRONICA (acquistabile solo in abbinamento alla sezione incendio)
La Società indennizza, i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudate e installate se di tipo fisso, pronte per l’uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso nel limite della Somma Assicurata massima di € 100.000,00.
Buona Fede
La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto al risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede
Colpa grave
La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.
Onorari e spese del Perito
La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito, con il limite di indennizzo pari al 3% dell’importo indennizzabile con il massimo di 7.500,00 €
Fonti di luce, tubi e valvole elettroniche in caso di danno a fonti di luce, emesse con qualsiasi lunghezza d’onda,ai tubi e alle valvole elettroniche, l’indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, dalla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o di colpi effettuati, o altri parametri rispetto alla durata presunta delle fonti di luce, dei tubi o delle valvole stesse
Danni da furto
sono indennizzabili a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
− violandone le difese esterne mediante: rottura, scasso;
uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
uso di chiavi vere, qualora siano state in precedenza sottratte o smarrite.
− per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
− in altro modo, rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi
Veicoli ricoverati nei locali o nell’area in uso al Contraente od all’Assicurato
Atti dolosi e vandalici, scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio
La garanzia viene prestata con un limite di indennizzo pari al 80% della somma assicurata.
Fenomeni atmosferici
La garanzia viene prestata con un limite di indennizzo pari al 80% della somma assicurata.
Conduttori esterni alle cose assicurate
Garanzia prestata con un massimo risarcimento per sinistro/durata di 5.000,00 €. Nel limite
del 30% dell’importo indennizzabile sono compresi i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati e in ogni caso i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili.
ROTTURA LASTRE (acquistabile solo in abbinamento alla sezione incendio)
La Società indennizza le spese sostenute per la sostituzione delle lastre distrutte o danneggiate a seguito di rottura verificatasi per cause accidentali od in occasione di furto, rapina/estorsione consumati o tentati
Atti dolosi
La Società indennizza altresì i danni materiali e diretti alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse e causate da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio
Fenomeni atmosferici
La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da:
− grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
− bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, verificatosi all’interno del fabbricato a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza di tali fenomeni
Rinuncia alla rivalsa La Società rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile Insegne luminose e non
Relativamente alle insegne luminose e non, anche di materiale plastico rigido, attinenti l’attività assicurata e poste nell’ambito del territorio provinciale ove è ubicata la suddetta attività, la garanzia viene prestata con lo scoperto
Coesistenza di scoperti
Nel caso di coesistenza di più scoperti, gli stessi saranno unificati nella misura massima riportata nelle Condizioni Particolari di polizza
GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE
La garanzia è inoltre estesa:
committenza veicoli
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti o commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, che non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati; tale estensione di garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è operante esclusivamente a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente o commesso dell’Assicurato regolarmente abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti.
proprietà e/o uso a qualsiasi titolo di mezzi di trasporto comunque azionati, macchine ed altri mezzi in genere necessari allo svolgimento dell’attività assicurata, ferma però restando l’esclusione dei mezzi aerei e di quelli soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi della legge 24 dicembre 1969 numero 990 e successive varianti;
proprietà ed uso di rastrelliere fisse per deposito biciclette, poste esternamente ai locali dell’attività assicurata, ma di pertinenza della stessa;
proprietà e/o gestione nell’ambito aziendale di distributori automatici di cibi, bevande e simili
esercizio nell’ambito aziendale di autorimesse e/o di zone adibite a parcheggio, compresi i danni ad autoveicoli di terzi o di dipendenti, ma esclusi i danni da furto, incendio, alle cose che si trovino a bordo ed in genere i rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria
partecipazione a fiere, mostre, esposizioni e simili, compresi i rischi derivanti dal montaggio, allestimento e smontaggio delle relative attrezzature;
organizzazione di corsi di istruzione e addestramento, teorici o pratici, purché tenuti nelle aree interne dell’attività assicurata.
proprietà ed uso di cartelli pubblicitari, insegne e simili installati nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano (a deroga dell’Art. 6.5), compresa la manutenzione che non sia affidata a terzi; operazioni di consegna a domicilio, prelievo e rifornimento merce; rischio dello smercio (valida anche per erboristerie) L’assicurazione comprende i danni causati dalle cose vendute, noleggiate o date temporaneamente in uso ai clienti (esclusi veicoli a motore e natanti) e dai generi alimentari somministrati o smerciati nell’ambito dell’attività assicurata, compresi, limitatamente alle cose prodotte dall’Assicurato, i danni dovuti a vizio originario del prodotto. L’assicurazione vale per i danni verificatisi durante il periodo di validità della polizza e denunciati alla Società non oltre 6 mesi dalla cessazione della polizza stessa. Limitatamente alle erboristerie e farmacie, la garanzia deve intendersi prestata anche per i prodotti galenici, omeopatici e di erboristeria e trattamenti di bellezza ed applicazione di prodotti cosmetici (valida soltanto per estetisti, visagisti, centri di estetica e parrucchieri per uomo e signora, con servizio di manicure, pedicure e cosmesi del viso). La garanzia comprende i danni corporali derivanti direttamente dall’applicazione di prodotti cosmetici e dalla pratica di trattamenti di bellezza che non richiedono preventivo controllo medico La garanzia è valida in quanto l’applicazione od il trattamento siano stati effettuati durante il periodo di validità della polizza ed il danno si sia manifestato entro 30 giorni dalla data di applicazione o del trattamento e comunque non oltre la data di scadenza di polizza. danni alle cose portate dai clienti nei locali dell’attività assicurata, sia consegnate che non consegnate, dovuti a distruzione e deterioramento e fino alla concorrenza di una somma massima di 1.500,00 €. Non sono compresi in garanzia oggetti preziosi, denaro, valori in genere e titoli di credito nonché veicoli, natanti e cose in essi contenute. attività svolta presso terzi-esclusa installazione La garanzia comprende i danni provocati dall’Assicurato e/o dai suoi dipendenti, conseguenti allo svolgimento dell’attività assicurata presso terzi e derivanti a cose altrui da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute; ed ai locali dove viene svolta l’attività assicurata ed alle cose che si trovano nei locali stessi. Questa estensione di garanzia è prestata con un limite di indennizzo di 50.000,00 €. Le garanzie sono prestate entro i massimali e se previste, secondo le somme assicurate concordate con il contraente. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Non previste | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
GARANZIA AGGIUNTIVE INCENDIO (opzionabili singolarmente) | Ricorso terzi La Società e’ obbligata a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro Rischio locativo La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato indennizza i danni materiali al fabbricato tenuto in locazione dall’Assicurato,direttamente causati da incendio, esplosione o scoppio, anche se avvenuto con colpa grave dell’Assicurato medesimo Merci in refrigerazione la Società risponde dei danni subiti dalla merci in refrigerazione a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo e/o fuoriuscita del fluido frigorigeno conseguenti ad eventi previsti dal presente settore o all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione e distribuzione dell’energia elettrica purché tali danni non siano in relazione con allagamenti, inondazioni, movimenti del terreno, atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari e invasioni. |
Spese di demolizione e sgombero La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residuati del sinistro sino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo. La presente estensione di garanzia è prestata a “primo rischio assoluto”. Danni indiretti (forma a diaria) garanzia operante solo in abbinamento a garanzia Incendio Fabbricato e Contenuto Nel caso di forzata interruzione dell’attività assicurata causata da sinistro indennizzabile la Società riconoscerà all’Assicurato un importo forfettario, specificato in polizza, per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività. La diaria verrà corrisposta previa applicazione fino ad un massimo di 60 giorni con un limite massimo giornaliero di € 500,00. Xxxxxxxxx la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Inondanzioni Alluvioni e Allagamenti la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazioni, alluvioni e allagamenti | |
GARANZIA AGGIUNTIVE RESPONSABILITA’ CIVILE | Assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale,interessi e spese) quale civilmente responsabile per le somme richieste: − dall’INAIL e/o dall’INPS a titolo di rivalsa, per gli infortuni sofferti dai lavoratori da lui dipendenti o parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione; − dai lavoratori infortunati, dipendenti e/o parasubordinati o dagli aventi diritto, a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina INAIL e conseguenti a morte o a lesioni che hanno comportato un’invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle INAIL in vigore alla data di accadimento del sinistro. La garanzia è estesa al rischio delle Malattie Professionali riconosciute dall’INAIL. |
GARANZIA AGGIUNTIVE ELETTRONICA (opzionabili singolarmente) | Supporti di dati (limite del 20% Somma Assicurata) La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati, danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati, in caso di danno materiale e diretto causato a nastri o dischi magnetici, schede perforate o altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione. L’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto”. Questa garanzia è prestata con un risarcimento massimo per sinistro/durata di 10.000,00 €. Maggiori costi (limite del 20% Somma Assicurata) La Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall’Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchio o dall’impianto danneggiato, distrutto o sottratto, in caso di sinistro indennizzabile Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a: − uso di un impianto o apparecchio sostitutivo; − applicazione di metodi di lavoro alternativi; − prestazioni di servizi da terzi. Nei limiti dell’indennizzo giornaliero convenuto, l’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto” e cioè senza applicazione della regola proporzionale Impiego Mobile (limite del 20% Somma Assicurata) Con tale garanzia gli enti assicurati ad impiego mobile sono assicurati anche durante il trasporto con qualsiasi mezzo, a condizione che: − per natura e costruzione essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi dall’ubicazione del rischio, indicata nella scheda di Polizza; − il trasporto sia organizzato ed effettuato tenendo conto delle particolarità di ciascun singolo ente così come indicato dal costruttore nelle istruzione per l’uso; − gli enti assicurati vengano riposti nelle custodie di cui sono dotati; − tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione ed in connessione all’espletamento dell’attività svolta dall’Assicurato. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, nella garanzia incendio ATTI DOLOSI, non sono comunque considerati terzi: − il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell’Assicurato; |
− qualsiasi altro parente od affine, se con loro convivente; − quando il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti nella garanzia AGGIUNTIVA Incendio RICORSOTERZI, non sono comunque considerati terzi: − il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell’Assicurato nonché ogni altro parente o affine se con lui convivente; − quando il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; − le società, le quali rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile così come modificato dalla legge 127/91, nonché delle società medesime, l’amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto primo. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Esclusioni | Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, sono esclusi dall’assicurazione i sinistri conseguenti a: GARANZIA INCENDIO: − fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione; − di smarrimento, di furto e di rapina delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione; − alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiali; − subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione − indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate Atti Dolosi − verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi − verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi − di inondazione, alluvione, allagamento o frana; − causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata − di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere − di fenomeno elettrico − subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno; − causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre − verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata; − indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di godimento o di reddito − commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate Fenomeni atmosferici La Società non indennizza i danni causati da: − intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi |
− fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d’acqua naturali o artificiali − mareggiata e penetrazione di acqua marina − formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico − gelo, sovraccarico di neve − umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione − cedimento, franamento o smottamento del terreno Fenomeno elettrico La Società non indennizza i danni: − causati da usura o da carenza di manutenzione; − verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; − dovuti a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore. GARANZIA DI RESPONSABILITA’ CIVILE L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni − alle persone trasportate su veicoli o natanti a motore di proprietà dell’Assicurato o da lui detenuti; − alle cose sulle quali si esplicano i lavori, ai locali dove si eseguono i lavori ed alle cose che si trovano nei locali stessi; − cagionati da cose od installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti nel corso dell’esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, − provocati da acqua piovana ed agenti atmosferici in genere − alle cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo; inoltre l’assicurazione R.C.T./R.C.O. non comprende i danni: − derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche − per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata; − per le malattie professionali conseguenti: alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell’attività assicurata; alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’attività assicurata. − per le malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. GARANZIA FURTO E RAPINA Sono esclusi i danni: − verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; − verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; − agevolati con dolo dal Contraente, dall’Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata; − commessi o agevolati con dolo: da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; da persone del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere; da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; − avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di quarantacinque giorni consecutivi disabitati o incustoditi. Relativamente a gioielli, preziosi, carte |
valori, titoli di credito in genere e denaro, l’esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno. − indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi; − causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro GARANZIA ELETTRONICA Sono esclusi i danni: − verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; − verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; − causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; − causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali; − per ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario e di smarrimento; − dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate; − di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; − per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate; − causati da montaggi e smontaggi; − causati da trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori del fabbricato indicato in polizza e relative dipendenze e/o depositi accessori all’attività assicurata ubicati non oltre 200 metri (in linea d’aria) dal fabbricato principale per le cose a impiego mobile e al di fuori del luogo di installazione per le cose fisse; − di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; − attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza; − ai supporti di suono o di immagine e a loro parti accessorie e intercambiabili quali testine, bracci ed accessori similari La Società, inoltre, non è obbligata ad indennizzare: − conduttori esterni alle cose assicurate; − costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili; − programmi standard od in licenza d’uso, non modificabili dall’Assicurato e reperibili sul mercato. GARANZIA ROTTURA LASTRE Sono esclusi i danni: − verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; − verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dall’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; − causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali; − causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; − indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. Sono inoltre esclusi i danni: − a lastre e lucernari aventi valore artistico; − verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai; − causati da vizio di costruzione o da difetti di fabbricazione; |
− di rigatura, segatura, scheggiatura o screpolatura che non compromettano la stabilità o la funzionalità; − alle apparecchiature elettriche derivanti da usura, fenomeno elettrico o corto circuito. Inoltre, relativamente alle insegne luminose, l’assicurazione non comprende: − la sostituzione dei tubi, i trasformatori, gli avviatori, i supporti isolanti, le lampade ad incandescenza ed i tubi a fluorescenza intercambiabili. ROTTURA LASTRE Fenomeni atmosferici La Società non indennizza i danni causati da: − intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi; − fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d’acqua naturali o artificiali; − mareggiata e penetrazione di acqua marina; − formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; − gelo, sovraccarico di neve; − umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; − cedimento, franamento o smottamento del terreno | |
Franchigia e Scoperto | GARANZIA INCENDIO Acqua condotta, Occlusione di tubazioni, Rigurgito della rete fognaria, Gelo è prevista l’applicazione di una franchigia di 500 euro Atti dolosi viene applicato uno scoperto del 10% con un minimo non indennizzabile di 1.500 euro. Fenomeni Atmosferici è applicato uno scoperto del 10% con un minimo non indennizzabile di 500 euro. Fenomeno elettrico è prevista l’applicazione di una franchigia di 500 euro Merci in refrigerazione è applicato uno scoperto del 10% con un minimo non indennizzabile di 500 euro. Danni Indiretti è prevista l’applicazione di una franchigia di 3 giorni Terremoto è applicato uno scoperto del 10% con un minimo non indennizzabile di di 15.000 euro. Inondanzioni, Alluvioni e Allagamenti è applicato uno scoperto del 10% con un minimo non indennizzabile di di 15.000 euro GARANZIA FURTO: Rapina ed Estorsione è applicato uno scoperto del del 20%. Valori Trasportati è applicato uno scoperto del del 30%. Valori riposti sia dentro sia fuori cassaforte è applicato uno scoperto del 15% Cose all’aperto quali merci, attrezzatura ed arredamento: garanzia prestata con uno scoperto del 20%. Veicoli ricoverati nei locali o nell’area in uso al Contraente od all’Assicurato è previsto uno scoperto del 20% dell’importo indennizzabile Difese esterne: previsto uno scoperto del 20% dell’importo indennizzabile in caso di furto dove i mezzi di protezione e chiusura violati presentano caratteristiche inferiori a quelle richieste. GARANZIA RESPONSABILITA’ CIVILE danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogna, la garanzia è prestata con la franchigia di 500,00 €; danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico la garanzia è prestata con la franchigia di 500,00 €; danni da interruzione o sospensione di attività la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% dell’importo indennizzabile. servizi di vigilanza aziendale, anche con guardiani armati e cani; per i danni provocati dai cani, la garanzia è prestata con una franchigia di 500,00 € danni alle cose portate dai clienti nei locali dell’attività assicurata è prevista l’applicazione di una franchigia di 500,00 €. attività svolta presso terzi è prevista l’applicazione di una franchigia di 500,00 €. GARANZIA ELETTRONICA Supporto Dati Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% e un minimo non indennizzabile di 500,00 €. Maggiori costi: è prevista una franchigia di 3 giorni Danni da furto è previsto uno scoperto del 25% in caso di furto in cui i mezzi di protezione e chiusura violati presentano caratteristiche inferiori a quelle richieste. |
Veicoli ricoverati nei locali o nell’area in uso al Contraente od all’Assicurato è previsto uno scoperto del 25% nel caso in cui il furto, la rapina/estorsione sia commesso utilizzando, per l’asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati nell’area in uso al Contraente o dall’Assicurato. Atti dolosi e vandalici, scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio è previsto uno scoperto del 10% e un minimo non indennizzabile di 1.000,00 € relativamente agli atti dolosi e vandalici, scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio Fenomeni atmosferici è previsto uno scoperto del 10% con un minimo non indennizzabile di 1.000,00 €. Conduttori esterni alle cose assicurate è previsto uno scoperto del 10% con un minimo non indennizzabile di 500,00 €. ROTTURA LASTRE Atti dolosi questa garanzia è prestata con l’appliczione di uno scoperto del 10% ed un minimo non indennizzabile di 500,00 €. Fenomeni atmosferici questa garanzia è prestata con l’appliczione di uno scoperto del 10% ed un minimo non indennizzabile di 500,00 €. Insegne luminose e non questa garanzia è prestata con l’appliczione di uno scoperto del 10% ed un minimo non indennizzabile di 500,00 €. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro In caso di sinistro Incendio, Furto, Elettronica e Rottura Lastre, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto ad ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza comunicando tutte le notizie ed i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente In caso di sinistro RCT/O, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto ad ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza comunicando tutte le notizie ed i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente. Deve inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l’Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti. |
Assistenza diretta/in convenzione Non vi sono prestazioni erogate in forma diretta. | |
Gestione da parte di altre imprese Non è prevista la gestione di sinistri, da parte di altre Compagnie di Assicurazione | |
Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | L’impresa si impegna, ricevuta la documentazione necessaria, definita la quantificazione del danno e inviata la quietanza di pagamento all’assicurato, a pagare l’indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della quietanza stessa firmata dall’assicurato per accettazione. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | i premi delle Sezioni Incendio, Furto, Elettronica, Rottura Lastre e Responsabilità Civile sono soggette all’applicazione di un’imposta pari al 22,25% del premio imponibile a carico del Contraente. |
Rimborso | Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, anche in caso di recesso da parte della Società, dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, entro 15 giorni viene rimborsato al Contraente la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non previsto. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Prodotto rivolto a coloro che vogliono assicurare la propria attività commerciale conrto i danni al fabbricato e al suo contenuto e contro i dannni cagionati a terzi. |
Quali costi devo sostenere? |
Sono a carico del Contraente i costi di intermediazione, che gravano sul premio di polizza e che nel presente contratto sono pari in media al 22% del premio imponibile. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri possono essere presentati per iscritto ad ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. secondo le seguenti modalità: PEC: xxxxxxx@xxx.xxxx-xxxxxx.xx, Posta: ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. – Funzione Reclami, Via Xxxxx X’Xxxxxx, 14 – 00000 Xxxx – fax 06/00000000. Sarà cura di ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie |
AVVERTENZE:
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI UTILIZZARLA PER LA SOLA CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO E NON PER LA GESTIONE TELEMATICA DEL MEDESIMO.
ArgoGlobal Assicurazioni Commercio
Modello 08D 06 - edizione Gennaio 2019
Le presenti Condizioni Generali di Assicurazione, contenenti:
a) Glossario pag. 2
b) Condizioni di Assicurazione ……..……………………………………….. pag. 6
c) Xxxxxx di Proposta ………………………………………………………. pag. 56 devono essere consegnate al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e amministrativa: Via Xxxxx X’Xxxxxx, 14 – 00000 XXXX Telefono x00 00-00000000 – Telefax x00 00-00000000 - PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxx-xxxxxx.xx Capitale sociale € 24.500.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita Iva e Registro delle Imprese di Roma n. 09549901008 – R.E.A. di Roma n. 1171322 Soggetta a direzione e coordinamento di ARGO GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD.
Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2581 del 21.1.2008 - Iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazioni al n. 1.00163
GLOSSARIO
Addetti:
Titolari, compresi i familiari, soci non apportatori di solo capitale, lavoratori parasubordinati o interinali che prestino la loro opera nell’attività assicurata, nonché dipendenti soggetti o meno alle norme dell’assicurazione INAIL.
Assicurato:
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione:
Il contratto di assicurazione.
Attività assicurata:
Negozi al dettaglio e all’ingrosso, depositi, alberghi o pensioni od attività di ricezione turistica, nei quali sono comprese tutte le operazioni, anche meccaniche, normalmente attinenti e necessarie allo svolgimento dell’attività considerata, purché aventi carattere di accessorietà.
Contenuto:
L’insieme dei beni – esclusi quelli in leasing, qualora coperti da apposita assicurazione – contenuti in un unico locale o in più locali fra loro direttamente comunicanti posti nel fabbricato indicato nelle Condizioni Particolari di polizza; l’assicurazione è operante anche quando i beni assicurati sono contenuti in locali tra di loro non comunicanti, costituenti dipendenze e/o depositi accessori dell’attività assicurata, posti anche in altro fabbricato separato, purché ubicato a non oltre 150 metri (in linea d’aria) dal fabbricato principale. L’insieme dei beni comprende:
Apparecchiature elettroniche: sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati; elaboratori di processo o di automazione di processi; personal computers e minielaboratori; altre apparecchiature elettroniche.
Attrezzatura e arredamento: mobilio; arredamento; arredamento e quant’altro ad uso domestico posto nella abitazione dell’Assicurato; attrezzatura; cancelleria; stampati; macchine per ufficio; indumenti;scaffalature dei locali destinati all’attività assicurata e dei relativi depositi; macchine; insegne esterne ed interne; tende esterne e simili; pannelli, stucchi, decorazioni e simili, aventi valore artistico, quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d’arte con il limite di indennizzo indicato nelle Condizioni Particolari di polizza, allorquando non siano oggetto di vendita da parte dell’attività assicurata; compresi impianti, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: impianto elettrico, di condizionamento, telefonico, audiovisivo, ecc., migliorie ed opere addizionali che risultino immobili per natura e destinazione d’uso e non costituiscono parte integrante del fabbricato, qualora risultino installate dall’Assicurato locatario ad uso esclusivo dell’attività stessa e/o delle eventuali dipendenze.
Cassaforte: mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:
a) pareti e battente in acciaio di adeguato spessore, atti a contrastare attacchi con mezzi meccanici tradizionali quali trapano, mola a disco, mazze, scalpelli e similari;
b) movimenti di chiusura a chiave e/o combinazione;
c) peso non inferiore a 200 Kg. o idoneo dispositivo di ancoraggio nel muro o nel pavimento nel quale è collocata in modo che non possa essere rimossa senza demolizione del muro o del pavimento stesso.
Cose particolari:
a) archivi, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: cartacei, magnetici, ottici, ecc., documenti, registri, microfilm, fotocolor;
b) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichès, pietre litografiche, lastre o cilindri,tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
Esplodenti: si considerano “esplodenti” sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
a) a contatto con l’aria e con l’acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
b) per azione meccanica o termica esplodono;e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83 del
R.D. n. 635 del 6/5/40 ed elencati nel relativo allegato A. È tollerata l’esistenza di 1 Kg di “esplodenti”.
Infiammabili: si considerano “infiammabili” sostanze e prodotti non classificati “esplodenti”, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali, che corrispondono alle seguenti caratteristiche:
− gas combustibili;
− liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
− ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
− sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili;
− sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l’aria,spontaneamente si infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977.
Non si considerano “infiammabili” quelli oggetto di vendita da parte dell’attività assicurata ed è tollerata l’esistenza di 50 Kg di “infiammabili” ad uso esclusivo di pulizia e/o manutenzione e quelli ad uso esclusivo di riscaldamento a servizio del fabbricato.
Merci: prodotti destinati alla vendita, compresi imballaggi; scorte in genere; scarti e ritagli di lavorazione;nonché imposte di fabbricazione e diritti doganali; veicoli e natanti in deposito per la vendita; effetti personali dell’Assicurato o dei suoi dipendenti esclusi denaro, gioielli, preziosi e simili. Merci speciali: si considerano “merci speciali”: celluloide (grezza ed oggetti di); espansite; schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; materie plastiche espanse o alveolari; imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).
Non si considerano “merci speciali” quelle entrate a far parte del prodotto finito. È tollerata l’esistenza di 100 Kg di “merci speciali”.
Preziosi: gioielli e preziosi (oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura).
Ricette (esclusivamente per la attività di Farmacia): enti il cui valore è costituito dal credito che essi rappresentano, ovvero l’importo ottenuto detraendo dal prezzo dei medicinali indicato nelle fustelle, il ticket incassato, con il limite di quanto effettivamente rimborsabile dai competenti Uffici del S.S.N. Stupefacenti (esclusivamente per la attività di Farmacia): sostanze che agiscono sul sistema nervoso provocando uno stato di ebbrezza, di estasi e simili.
Supporti di dati: qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente. Per “dato” s’intende l’insieme delle informazioni logicamente strutturate memorizzate dall’Assicurato ed elaborabili da parte di programmi, con esclusione dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali, nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall’Assicurato.
Valori: denaro, valuta estera, carte valori, carte e/o schede di qualsiasi genere rappresentanti valori, titoli di credito, valori bollati e postali.
Contraente:
Il soggetto che stipula l’assicurazione.
Cose:
Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Esplosione:
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga ad elevata velocità.
Fabbricato:
L’intera costruzione edile o la sua porzione – comprese le relative parti comuni – in cui si svolge l’attività assicurata comprendente l’eventuale abitazione dell’Assicurato. Qualora esistenti, sono compresi anche dipendenze e/o depositi accessori all’attività assicurata, anche in altro fabbricato separato, purché ubicato a non oltre 200 metri (in linea d’aria) dal fabbricato principale.
Sono comprese tutte le opere murarie e di finitura, serramenti, porte, finestre, tettoie, opere di fondazione o interrate, recinzioni, pavimentazioni esterne, impianti fissi di qualsiasi tipo (quali a titolo esemplificativo e non limitativo: impianti idrici, igienici, idraulici, elettrici, di condizionamento ed altri impianti di pertinenza del fabbricato, impianti di prevenzione e di allarme, antenne radiotelevisive), tinteggiature, rivestimenti murali, affreschi e statue non aventi valore artistico. Sono esclusi il terreno sul quale sorge il fabbricato e quanto indicato nella definizione “contenuto”.
Caratteristiche costruttive del fabbricato: fabbricato costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto per almeno 9/10 in materiali incombustibili; sono ammessi solai, armature del tetto e coibentazioni anche in materiali combustibili;
limitatamente alla sezione FURTO e ELETTRONICA:
a deroga di quanto sopra indicato, le pareti esterne debbono essere realizzate in:
a) vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato, pannelli sandwiches (per pannello sandwich si intende un manufatto costituito da due strati di lamiera accoppiati tra loro con interposto uno strato di materia plastica espansa);
b) lamiera.
Destinazione d’uso del fabbricato: il fabbricato è adibito nel suo complesso ad abitazioni civili, studi professionali, esercizi commerciali, per almeno due terzi della superficie e nel residuo terzo non esistono cinematografi, teatri, industrie, depositi di infiammabili nonché discoteche e night clubs.
Franchigia:
L’importo prestabilito di danno liquidabile che rimane a carico dell’Assicurato.
Furto:
L’impossessamento di cosa mobile altrui con sottrazione a chi la detiene.
Implosione:
Repentino dirompersi o cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
Incendio:
Combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibilità:
Si considerano incombustibili sostanze, prodotti e materiali che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo/Risarcimento:
La somma liquidata dalla Società in caso di sinistro.
Lastre:
Lastre di vetro in genere, cristallo, opaline, materie plastiche e simili, lastre antisfondamento, sia fisse che movibili su cardini, cerniere e guide, iscrizioni, decorazioni, installate all’interno o all’esterno dei locali assicurati (purché nell’ambito del fabbricato indicato nelle Condizioni Particolari di polizza), nonché specchi fissati ai muri all’interno dei locali, il tutto non oggetto di vendita. Insegne luminose e non, anche se di materiale plastico rigido, attinenti l’attività assicurata poste nell’ambito del territorio provinciale, ove è ubicata l’attività assicurata.
Limite di indennizzo:
L’importo massimo che viene liquidato in caso di sinistro.
Massimale:
La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento contrattualmente previsto in caso di sinistro.
Polizza:
Il documento che prova l’assicurazione.
Premio:
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Xxxxx Xxxxxxx Assoluto:
Forma di assicurazione che viene prestata senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’Art.1907 del Codice Civile.
Rapina/Estorsione:
Sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona.
Rischio:
La probabilità che si verifichi il sinistro.
Scippo:
Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoperto:
La quota percentuale di ogni danno liquidabile che, a termini di polizza, rimane a carico dell’Assicurato.
Scoppio:
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
Sinistro:
Il verificarsi dell’evento per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società:
ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A.
Solaio:
Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato,escluse pavimentazioni o soffittature.
Spese di urbanizzazione:
Costi e/o oneri che dovessero gravare sull’Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.
Tetto:
Complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene).
Vetro antisfondamento:
Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm., oppure da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato)di spessore non inferiore a 6 mm.
ArgoGlobal Assicurazioni S.p.A. L’Amministratore Delegato
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
SEZIONE I - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894del Codice Civile.
ART. 1.2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nelle Condizioni Particolari di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
ART. 1.3 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 1.4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art.1898 del Codice Civile.
ART. 1.5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 1.6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società e il Contraente possono recedere dall’assicurazione, con preavviso di 30 giorni.
In tale caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
ART. 1.7 - PROROGA DELL’ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
ART. 1.8 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 1.9 - FORO COMPETENTE
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo ove ha sede la Direzione della Società, ovvero quello del luogo ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza.
ART. 1.10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è espressamente regolato nel presente Testo o nelle Condizioni Particolari di polizza valgono le disposizioni di legge.
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SEZIONE II - INCENDIO
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INCENDIO
ART. 2.1 - GARANZIE PRESTATE
La Società indennizza, nei limiti della massima somma assicurata (Xxxxx Xxxxxxx + Xxxxx Xxxxxxxxx) di € 8.000.000,00, i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:
a) incendio;
b) fulmine;
c) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
d) caduta di aeromobili e satelliti, loro parti e cose da essi trasportate;
e) caduta ascensori, montacarichi e simili, a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti all’impianto;
f) caduta corpi celesti;
g) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale degli impianti al servizio del fabbricato per la produzione del calore, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
h) implosione;
i) onda sonica determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
l) urto di veicoli, non appartenenti all’Assicurato o al Contraente né al suo servizio.
m) i danni consequenziali ovvero quelli causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di fluidi;
n) le spese di rimozione e ricollocamento del contenuto dell’attività assicurata, nel caso in cui la rimozione di tali beni fosse indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali occupati dall’Assicurato; questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo di 20.000,00 €;
o) i danni derivanti dal mancato godimento dei locali contenenti le cose assicurate in ragione del canone di locazione ad essi relativo che l’Assicurato locatario debba corrispondere al locatore, per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il termine di un anno; nel caso in cui l’Assicurato occupi locali di sua proprietà, i danni di mancato godimento dei medesimi sono compresi in garanzia per l’importo del canone di locazione presumibile ad essi relativo; questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo di 2.500,00 €
p) i danni derivanti dalla perdita delle pigioni del fabbricato assicurato locato a terzi, per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il termine di un anno; questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo di 2.500,00 €
q) il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento di archivi,documenti, registri, rientranti nella definizione di “cose particolari”, ridotto in relazione al loro stato, uso ed utilizzabilità, distrutti o danneggiati; il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro; questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo di 2.500,00 €;
r) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro; questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo pari al 5% dell’importo indennizzabile con il limite di 5.000,00 €
s) le spese per la procedura di ammortamento sostenute per i titoli di credito distrutti o danneggiati per i quali la legge ammette tale procedura; questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo 1.500,00 €
t) le spese di urbanizzazione necessarie per la ricostruzione del fabbricato; questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo 2.500,00 €,
u) i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o arrestare l’incendio,questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo di 5.000,00 €.
Le garanzie di cui alle lettere n), o), p), r), s) e t) sono prestate a “primo rischio assoluto”.
ART. 2.2 - ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici,di terrorismo o sabotaggio;
b) verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dall’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
d) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
e) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
f) di smarrimento, di furto e di rapina delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
g) alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiali;
h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
i) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
ART. 2.3 - GARANZIE AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI
X. Xxxxx condotta, Occlusione di tubazioni, Rigurgito della rete fognaria, Gelo
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da:
1. fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato contenente le cose medesime;
2. occlusione di tubazioni relative ad impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato contenente le cose medesime;
3. traboccamento e rigurgito della rete fognaria pubblica pertinente il fabbricato contenente le cose medesime nonché dei sistemi di raccolta e deflusso dell’acqua piovana;
4. spargimento di acqua conseguente a rottura di tubazioni degli impianti fissi installati nel fabbricato contenente le cose medesime per effetto di gelo;
5. la Società indennizza altresì le spese, purché conseguenti ad evento indennizzabile ai sensi dei punti 1 usque 4 che precedono, sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.
La Società non indennizza:
a) i danni causati da umidità, stillicidio, rottura degli impianti automatici di estinzione;
b) relativamente al solo punto 4. sopra indicato, sono altresì esclusi i danni:
- da spargimento di acqua causato da tubazioni interrate;
- allorché il fabbricato contenente le cose assicurate sia sprovvisto di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive precedenti il sinistro.
Le garanzie dal punto 1 al punto 5 sono prestata con la franchigia di 500,00 € e sono operanti il limite di indennizzo di 10.000,00 €.
B. Atti dolosi
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate:
- verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio.
Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, l’Art. 2.2 – Esclusioni, si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c) di inondazione, alluvione, allagamento o frana;
d) causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
e) di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
f) di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
g) subiti dagli enti all’aperto qualora l’evento non abbia coinvolto congiuntamente anche il fabbricato contenente le cose assicurate e/o il contenuto posto sottotetto al fabbricato medesimo;
h) di fenomeno elettrico;
i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
l) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
m) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
n) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate.
Ai soli fini della presente estensione di garanzia, non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell’Assicurato;
- qualsiasi altro parente od affine, se con loro convivente;
- quando il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.
Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% dell’importo indennizzabile con un minimo di 1.500,00 € ed un massimo risarcimento pari al 70% della somma assicurata.
C. Fenomeni atmosferici
La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da:
1. grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
2. bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, verificatosi all’interno del fabbricato a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.
La Società non indennizza i danni:
a) causati da:
- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d’acqua naturali o artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui sopra;
b) subiti da:
- piante non di alto fusto e coltivazioni in genere;
- cavi aerei, antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all’aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro);
- capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti.
Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% dell’importa indennizzabile con il minimo di 500,00 € ed un massimo risarcimento pari al 80% della somma assicurata.
D. Fenomeno elettrico
A parziale deroga dell’art. 2.2 lettera e), la Società indennizza i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
La Società non indennizza i danni:
a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
c) dovuti a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.
Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto”, con una franchigia fissa di 500,00 € ed un limite di indennizzo di 5.000,00 €.
X. Xxxxx fede
La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto al risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
F. Colpa grave
La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.
G. Anticipo indennizzi
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile almeno per un importo pari a 50.000,00 €.
L’obbligazione della Società:
- sarà in essere trascorsi 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano passati almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo;
- è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell’Assicurato degli obblighi previsti dall’Art. 2.8.
L’acconto non potrà comunque essere superiore all’importo di 200.000,00 € qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro.
Nel caso che l’assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell’acconto di cui sopra sarà effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di indennità spettantegli in base al valore a nuovo, che sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento di lavori di ricostruzione e/o di rimpiazzo al momento della richiesta.
H. Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di rivalsa derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché il Contraente o l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
I. Onorari e spese del Perito
La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell’Art.
2.10 nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito, con il limite di indennizzo pari al 3% dell’importo indennizzabile con il massimo di 7.500,00 € e fermo quanto previsto dall’Art. 2.18.
L. Cose all’aperto quali merci, attrezzatura ed arredamento
Le cose assicurate di cui sopra si intendono garantite, per le sole garanzie di cui all’Art. 2.1, qualora operante, anche se si trovano all’aperto, purché nelle immediate vicinanze del fabbricato contenente le cose medesime, con il limite di indennizzo di 20.000,00 €
X. Xxxxx, attrezzature ed arredamento presso fiere e mostre - merci presso terzi
Le merci, le attrezzature e l’arredamento sono assicurati anche quando si trovano temporaneamente presso fiere e mostre o, limitatamente alle sole merci, affidate a terzi per lavorazioni, confezionamento e imballaggio con il limite di indennizzo di 15.000,00 €.
N. Merci di categorie diverse
Le condizioni e i premi del presente settore sono convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponda a quella descritta in polizza. Non si tiene conto dell’eventuale esistenza di merci non dichiarate, che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo di tali merci non superi il 20% del valore di tutte le merci coesistenti.
O. Farmacie
L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati alle ricette ed agli stupefacenti con il limite di 10.000,00 €.
P. Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d’arte
I quadri, i tappeti, le pellicce e gli oggetti d’arte di cui alla definizione di “Attrezzatura ed arredamento”, allorquando non siano oggetto della attività assicurata, si intendono garantiti sino al limite di 10.000,00 € per singolo oggetto.
Q. Valori
L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai valori con il limite di 5.000,00 €.
ART. 2.4 - GARANZIE PARTICOLARI
(operanti solo se indicate le relative somme assicurate in polizza)
1. Ricorso terzi
La Società e’ obbligata a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini dell’Art.2.1 lett. a).
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro, sino a concorrenza del 10% (dieci percento) del massimale stabilito.
L’assicurazione non comprende i danni:
1) a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
2) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell’Assicurato nonché ogni altro parente o affine se con lui convivente;
b) quando il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
c) le società, le quali rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile così come modificato dalla legge 127/91, nonché delle società medesime, l’amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a).
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualsiasi transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
2. Rischio locativo
La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, indennizza i danni materiali al fabbricato tenuto in locazione dall’Assicurato, direttamente
causati da incendio, esplosione o scoppio, anche se avvenuto con colpa grave dell’Assicurato medesimo.
Qualora la somma assicurata a questo titolo dovesse risultare inferiore al valore del fabbricato calcolato a termini di polizza, troverà applicazione il disposto dell’Art. 2.14 - Assicurazione parziale.
3. Merci in refrigerazione
A parziale deroga dell’Art. 2.2 lettera h), la Società risponde dei danni subiti dalla merci in refrigerazione a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo e/o fuoriuscita del fluido frigorigeno conseguenti ad eventi previsti dal presente settore o all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione e distribuzione dell’energia elettrica purché tali danni non siano in relazione con allagamenti, inondazioni, movimenti del terreno, atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari e invasioni.
Qualora il danno sia causato da atti dolosi o conseguente a fenomeni atmosferici, la Società indennizza i relativi costi unicamente se operanti le suindicate Garanzie ai cui sensi il sinistro risulti indennizzabile.
Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga oltre le 6 ore, il Contraente o l’Assicurato si impegna a darne immediato avviso alla Società col mezzo più rapido e sicuro disponibile.
La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore.
In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% dell’importo indennizzabile con il minimo di 500,00 €.
4. Spese di demolizione e sgombero (in aumento e ad integrazione di quanto previsto dall’Art. 2.1 lettera n)
La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residuati del sinistro sino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.
La presente estensione di garanzia è prestata a “primo rischio assoluto”.
5. Danni indiretti (forma a diaria) – garanzia operante solo in abbinamento a garanzia Incendio Fabbricato e Contenuto.
A parziale deroga dell’Art. 2.2 lettera i), nel caso di forzata interruzione dell’attività assicurata causata da sinistro indennizzabile a termini dell’Art. 2.1, lettera a) la Società riconoscerà all’Assicurato un importo forfettario, specificato in polizza, per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività.
Qualora detta forzata inattività fosse parziale l’importo forfettario giornaliero sarà ridotto della metà.
La Società non indennizza i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.
La diaria verrà corrisposta previa applicazione di una franchigia di tre giorni e fino ad un massimo di 60 giorni con un limite massimo giornaliero di € 500,00.
6. Terremoto
A parziale deroga dell’art. 2.2, lett. c), la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".
La Società non è tenuta ad indennizzare per sinistro e per anno somme superiori al 50% della somma assicurata per ogni singolo immobile e suo contenuto.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 15.000,00 per ogni singolo immobile danneggiato e suo contenuto
7. Inondanzioni, Alluvioni e Allagamenti
A parziale deroga dell’art. 2.2, lett. c), la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazioni, alluvioni e allagamenti .
La Società non indennizza i danni:
a) a cose all’aperto se non fisse per natura e destinazione;
b) ai beni posti a meno di 10 cm dal suolo
c) alle cose poste in locali interrati o semi interrati
La Società non è tenuta ad indennizzare per sinistro e per anno somme superiori al 50% della somma assicurata per ogni singolo immobile e suo contenuto.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 15.000,00 per ogni singolo immobile e suo contenuto.
ART. 2.5 - SINISTRI: ADEMPIMENTI, DIRITTI DELLE PARTI, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Vale quanto previsto dai seguenti articoli.
ART. 2.6 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
ART. 2.7 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
ART. 2.8 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile;
c) in caso di incendio o di sinistro presumibilmente doloso e, comunque, ove previsto per legge, fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere immediatamente trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alle merci, deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
ART. 2.9 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
ART. 2.10 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
1) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure a richiesta delle Parti,
2) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
ART. 2.11 - MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 2.8;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti all’Art. 2.12;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi di quanto disposto all’Art. 2.10 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
ART. 2.12 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ciascuna partita prevista dal presente settore, l’attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta in base ai seguenti criteri:
I) FABBRICATO o RISCHIO LOCATIVO
Si stima:
a) la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo escludendo soltanto il valore dell’area;
b) il deprezzamento, stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui alla stima b) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
II) CONTENUTO (escluso quanto previsto ai successivi punti III, IV, V e VI)
Si stima:
a) il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali, oppure equivalenti per rendimento economico;
b) il deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
III) MERCI, INFIAMMABILI, MERCI SPECIALI, ESPLODENTI, PREZIOSI E STUPEFACENTI NELLE FARMACIE
Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale compresi gli oneri fiscali.
Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore di ciò che resta dopo il sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro e le spese di rimozione e ricollocamento devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.
IV) COSE PARTICOLARI
Si stima il solo costo di riparazione o di ricostruzione delle cose particolari ridotto in relazione al loro stato, uso e utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.
L’indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite e sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro.
V) VALORI e TITOLI DI CREDITO
Il Contraente o l’Assicurato deve essere in grado di fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della qualità, quantità e valore dei titoli di credito assicurati.
Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento la Società indennizza, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti, danneggiati o sottratti.
Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le Parti che:
1) l’assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria;
2) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
3) la Società non è obbligata a pagare l’importo liquidato prima della loro scadenza;
4) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
Relativamente ai titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, ai documenti rappresentativi di credito e alle carte valori, la Società indennizza il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti o danneggiati possano essere duplicati, il risarcimento verrà effettuato soltanto dopo che l’Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l’abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.
VI) RICETTE NELLE FARMACIE
Qualora l’Assicurato non sia in grado di dimostrare il valore delle ricette danneggiate o distrutte oppure non sia possibile la duplicazione o ricostruzione del titolo di credito da esse rappresentato, si stima il valore medio giornaliero degli importi pagati dai competenti Uffici del S.S.N., all’Assicurato per le ricette del mese precedente e del mese successivo a quello in cui è avvenuto il sinistro.
Il valore al momento del sinistro si determina attribuendo ad ogni giorno compreso tra l’ultimo prelievo e/o consegna delle ricette ai competenti Uffici del S.S.N. e quello del sinistro, il valore medio come sopra stimato.
Alla somma così ottenuta vanno apportati eventuali aggiustamenti per tenere conto della tendenza generale dell’attività e di ogni altro fattore, interno od esterno, che abbia influenzato l’attività dell’Assicurato sia prima che dopo il sinistro.
ART. 2.13 - SUPPLEMENTO DI INDENNITÀ
(per le sole voci “Fabbricato” e “Attrezzatura ed arredamento”)
Si determina il supplemento che aggiunto all’ammontare del danno calcolato in base al “valore a nuovo”.
Tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il “valore a nuovo” risulti:
1. superiore od uguale, verrà riconosciuto integralmente;
2. inferiore, ma superiore al valore al momento del sinistro (art. 1907 del Codice Civile), verrà ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza “somma assicurata” meno “valore al momento del sinistro” e la differenza “valore a nuovo” meno “valore al momento del sinistro”;
3. uguale o inferiore al valore al momento del sinistro, non verrà riconosciuto.
Il pagamento del supplemento d’indennità è subordinato all’effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avverrà:
- in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx;
- in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall’Assicurato e purché l’inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all’Assicurato) entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Agli effetti dell’indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ogni fabbricato, attrezzatura od arredamento, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime.
La ricostruzione del fabbricato può avvenire su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio per la Società.
ART. 2.14 - ASSICURAZIONE PARZIALE
Qualora il valore delle cose assicurate al momento del sinistro superi le rispettive somme assicurate (per ciascuna partita considerata separatamente) di una percentuale inferiore od uguale al 10 %, non si farà luogo all’applicazione del disposto dell’art. 1907 del Codice Civile (assicurazione parziale).
Se detto limite risultasse superato, la regola proporzionale verrà applicata considerando le somme assicurate maggiorate della suddetta percentuale.
ART. 2.15 - TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE
In caso di trasloco, l’assicurazione vale sia nella vecchia che nella nuova ubicazione – fermo il disposto dell’art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio – previa comunicazione scritta alla Società e fino al 15° giorno successivo, dopo di che l’assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.
ART. 2.16 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente – superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del Codice Civile).
ART. 2.17 - LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
ART. 2.18 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi di decadenza previsti in polizza.
SEZIONE III - FURTO E RAPINA
(Sezione acquistabile solo in abbinamento alla Sezione II – Incendio)
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA
ART. 3.1 - GARANZIE PRESTATE
La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati dalla sottrazione delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, nel limite massimo di indennizzo per sinistro di € 60.000,00, in conseguenza di:
a) furto, a condizione che l’autore del medesimo si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:
- violandone le difese esterne mediante:
1. rottura, scasso;
2. uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
3. uso di chiavi vere, qualora siano state in precedenza sottratte o smarrite. Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o dello smarrimento all’Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del settimo giorno successivo.
- per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
b) furto commesso:
- attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine – purché fisse – e le porte vetrate – purché efficacemente chiuse – rimangono protette da solo vetro fisso;
- con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all’esercizio;
- dai dipendenti fuori dalle ore di lavoro, purché:
1. l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza o della sorveglianza dei locali stessi;
2. il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell’interno dei locali stessi.
Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto alla lettera a) di cui sopra.
c) rapina od estorsione, avvenuta nei locali dell’attività assicurata, quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei suddetti locali,questa garanzia viene prestata con uno scoperto del 20% dell’importo indennizzabile a termini di polizza;
d) atti vandalici per i danni materiali e diretti alle cose assicurate commessi dagli autori del furto, rapina o estorsione consumati o tentati. Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo di 2.000,00 €.
La garanzia è inoltre estesa:
e) ai guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed ai relativi infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi,nel commettere o nel tentativo di commettere il furto, la rapina o l’estorsione, ivi comprese le casseforti (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, senza l’applicazione di eventuali scoperti previsti in polizza. Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo di 2.000,00 €.
f) ai valori trasportati, per i quali l’assicurazione è prestata contro:
- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina o l’estorsione;
commessi sulla persona del Contraente, di suoi familiari o dipendenti, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai clienti, ai fornitori o viceversa.
L’assicurazione è operante a condizione che:
- la persona addetta al trasporto dei valori non abbia minorazioni fisiche che la renda inadatta al servizio di portavalori nonché sia di età compresa tra i 18 e i 65 anni;
- il servizio di portavalori si svolga entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.
Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 30% dell’importo indennizzabile ed il limite di indennizzo di 12.000,00 €.
g) ai valori riposti sia dentro sia fuori cassaforte.
Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 15% dell’importo indennizzabile e il limite di indennizzo di 5.000,00 €.
La Società indennizza inoltre, se conseguenti a furto, rapina o estorsione:
h) i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva di registri o documenti,comprese le spese necessarie ed effettivamente sostenute per la ricostituzione di essi.
Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo di 1.500,00 €
i) Le spese per la procedura di ammortamento per i titoli di credito rubati per i quali la legge ammette tale procedura.
Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo di 1.500,00 €.
l) le spese documentate per la sostituzione delle serrature a seguito di sottrazione delle chiavi nonché quelle per l’intervento d’emergenza per consentire l’accesso ai locali dell’attività assicurata anche se attuato con scasso.
Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo di 500,00 €.
ART. 3.2 - ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare,
invasione, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c) agevolati con dolo dal Contraente, dall’Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
d) commessi o agevolati con xxxx:
- da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- da persone del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere;
- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
e) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di quarantacinque giorni consecutivi disabitati o incustoditi.
Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l’esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno.
f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro.
ART. 3.3 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE (sempre operanti)
A) Cose all’aperto quali merci, attrezzatura ed arredamento
Le cose assicurate di cui sopra si intendono garantite anche se si trovano all’aperto, purché poste nell’area recintata di pertinenza del fabbricato in cui si svolge l’attività assicurata o in area recintata in uso al Contraente o all’Assicurato posta non oltre 100 metri (in linea d’aria) dal fabbricato in cui si svolge l’attività.
Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 20% dell’importo indennizzabile ed un massimo risarcimento pari a 10.000,00 €.
B) Merci, attrezzature ed arredamento presso fiere e mostre - merci presso terzi
Le merci, le attrezzature e l’arredamento sono assicurati anche quando si trovano temporaneamente presso fiere e mostre o, limitatamente alle sole merci, affidate a terzi per lavorazioni, confezionamento e imballaggio con un massimo risarcimento di 10.000,00 €.
C) Onorari e spese del Perito
La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell’Art.3.10 nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito nel limite del 3% dell’importo indennizzabile con il massimo di 5.000,00 €.
D) Depositi separati
Le cose assicurate costituenti il “Contenuto” possono trovarsi e si intendono assicurate, nel limite del 25%, anche in altri locali posti in fabbricati, aventi caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura conformi a quanto previsto dalla Condizione di polizza, costituenti magazzini o depositi accessori all’attività assicurata ed ubicati nello stesso complesso immobiliare in cui si trova l’attività medesima o al di fuori dello stesso in altri fabbricati,purché ubicati a non oltre 150 metri (in linea d’aria) dal fabbricato descritto in polizza.
E) Merci di categorie diverse
Le condizioni e i premi del presente settore sono convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponda a quella descritta in polizza.
Agli effetti di quanto sopra è tuttavia consentito non tener conto dell’eventuale esistenza di merci non dichiarate, restando per altro convenuto che, relativamente a dette merci, qualora comportino un premio più elevato, la Società, in caso di sinistro, risarcirà i danni liquidati a termini di polizza con il limite di 5.000,00 € .
Resta fermo, comunque, quanto previsto dagli Artt. 1.1 e 1.4 della “Sezione Uno – Norme che regolano l’assicurazione in generale”
F) Farmacie
L’assicurazione copre il furto, la rapina/estorsione delle ricette e degli stupefacenti.
G) Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d’arte
I quadri, i tappeti, le pellicce e gli oggetti d’arte, di cui alla definizione di “Attrezzatura ed arredamento”, allorquando non siano oggetto della attività assicurata, si intendono garantiti sino al limite di 10.000,00 € per singolo oggetto.
H) Veicoli ricoverati nei locali o nell’area in uso al Contraente od all’Assicurato
Qualora il furto, la rapina/estorsione sia commesso utilizzando, per l’asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell’area in uso al Contraente o all’Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza sotto detrazione dello scoperto del 20% dell’importo indennizzabile.
I) Difese esterne
La garanzia è operante a condizione che:
1. i locali contenenti le cose assicurate siano posti in un fabbricato le cui caratteristiche costruttive siano conformi a quanto previsto dalle “Caratteristiche costruttive del fabbricato” di cui alla Definizione di “Fabbricato”.
Sono esclusi i danni da furto qualora le caratteristiche costruttive del fabbricato non siano conformi a quelle di cui sopra.
2. ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento,
metallo o lega metallica, chiusi con serrature, xxxxxxxxx od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate nelle pareti.
Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.
Qualora in caso di furto dovesse risultare che i mezzi di protezione e chiusura violati presentano caratteristiche inferiori a quelle sopraindicate al comma 2, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto detrazione dello scoperto del 20% dell’importo indennizzabile.
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennità verrà determinata ai sensi dell’Art. 3.14, senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall’importo così calcolato.
L) Forma di garanzia
Le garanzie previste dal presente settore sono prestate a “primo rischio assoluto”.
ART. 3.4 - SINISTRI: ADEMPIMENTI, DIRITTI DELLE PARTI, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Vale quanto previsto dai seguenti articoli.
ART. 3.5 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
ART. 3.6 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
ART. 3.7 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell’evento e l’importo
approssimativo del danno, nonché farne denuncia all’Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l’Agenzia ed il numero di polizza;
b) fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l’indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all’Autorità;
c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento;
d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alla lettera d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l’ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell’entità del danno; tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere dall’Autorità competente, in relazione al sinistro.
ART. 3.8 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all’indennizzo.
ART. 3.9 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
ART. 3.10 - MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
3) verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 3.7;
4) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
ART. 3.11 - DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ciascuna partita prevista dal seguente settore, l’attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate, distrutte o sottratte – avevano al momento del sinistro, è ottenuta in base ai seguenti criteri:
I) CONTENUTO (escluso quanto previsto ai successivi punti II, III e IV)
Si stima il valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o il costo di riparazione delle cose danneggiate, con il limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.
II) COSE PARTICOLARI
Si stima il solo costo di riparazione o di ricostruzione delle cose assicurate ridotto in relazione al loro stato, uso e utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.
L’indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che gli enti distrutti o danneggiati saranno stati riparati o ricostruiti e sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro.
Le disposizioni di cui sopra si applicano con riferimento alla garanzia “mancanza temporanea o definitiva di registri e documenti” di cui all’Art.3.1 lettera h).
III) VALORI e TITOLI DI CREDITO
Il Contraente o l’Assicurato deve essere in grado di fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della qualità, quantità e valore dei titoli di credito assicurati.
Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento la Società indennizza, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti, danneggiati o sottratti.
Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le Parti che:
1) l’assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria;
2) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
3) la Società non è obbligata a pagare l’importo liquidato prima della loro scadenza;
4) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
Relativamente ai titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, ai documenti rappresentativi di credito e alle carte valori, la Società indennizza il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti, danneggiati o sottratti possano essere duplicati, il risarcimento verrà effettuato soltanto dopo che l’Assicurato abbia richiesto la duplicazione
e non l’abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.
IV) RICETTE NELLE FARMACIE
Qualora l’Assicurato non sia in grado di dimostrare il valore delle ricette danneggiate o distrutte oppure non sia possibile la duplicazione o ricostruzione del titolo di credito da esse rappresentato, si stima il valore medio giornaliero degli importi pagati dai competenti Uffici del S.S.N. all’Assicurato per le ricette del mese precedente e del mese successivo a quello in cui è avvenuto il sinistro.
Il valore al momento del sinistro si determina attribuendo ad ogni giorno compreso tra l’ultimo prelievo e/o consegna delle ricette ai competenti Uffici del S.S.N. e quello del sinistro, il valore medio come sopra stimato.
Alla somma così ottenuta vanno apportati eventuali aggiustamenti per tenere conto della tendenza generale dell’attività e di ogni altro fattore, interno od esterno, che abbia influenzato l’attività dell’Assicurato sia prima che dopo il sinistro.
ART. 3.12 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO
In caso di sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti d’indennizzo, s’intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.
Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse, invece, di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.
Su richiesta del Contraente o dell’Assicurato dette somme e limiti d’indennizzo potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all’importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso. Il reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell’Art. 1.6 delle “Sezione Uno – Norme che regolano l’assicurazione in generale”
ART. 3.13 - TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE
In caso di trasloco l’assicurazione vale sia nella vecchia che nella nuova ubicazione – fermo il disposto dell’art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio – previa comunicazione scritta alla Società e fino al 15° giorno successivo, dopo di che l’assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.
ART. 3.14 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente – superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del Codice Civile).
ART. 3.15 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e, dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato di cui la Società si riserva di richiederne eventualmente copia, non si evidenzi alcuno dei casi di decadenza previsti in polizza.
Se il Contraente o l’Assicurato è un’impresa soggetta a procedura concorsuale, la Società, prima del pagamento, può richiedere:
- l’attestazione del tribunale civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.
ART. 3.16 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo d’indennizzo per le cose medesime.
Se, invece, la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo all’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo
così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano di uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.
ART. 3.17 - LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
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SEZIONE IV - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ELETTRONICA
(Sezione acquistabile solo in abbinamento alla Sezione II – Incendio)
ART. 4.1 - GARANZIE PRESTATE
La Società indennizza, con i “limiti di indennizzo – franchigie/scoperti” riportati nelle Condizioni Particolari di polizza, i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudate e installate se di tipo fisso, pronte per l’uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso nel limite della Somma Assicurata massima di € 100.000,00.
ART. 4.2 - ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
e) per ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario e di smarrimento;
f) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate;
g) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
h) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
i) causati da montaggi e smontaggi;
l) causati da trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori del fabbricato indicato in polizza e relative dipendenze e/o depositi accessori all’attività assicurata ubicati non oltre 200 metri (in linea d’aria) dal fabbricato principale per le cose a impiego mobile e al di fuori del luogo di installazione per le cose fisse;
m) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
n) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza;
o) ai supporti di suono o di immagine e a loro parti accessorie e intercambiabili quali testine, bracci ed accessori similari (ad es. web-cam, altoparlanti, ecc.).
La Società, inoltre, non è obbligata ad indennizzare:
- conduttori esterni alle cose assicurate;
- costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili;
- programmi standard od in licenza d’uso, non modificabili dall’Assicurato e reperibili sul mercato.
ART. 4.3 - CONDIZIONI PARTICOLARI
(operanti solo se richiamate espressamente in polizza)
A) Supporti di dati (limite del 20% Somma Assicurata)
La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati, danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati, in caso di danno materiale e diretto causato a nastri o dischi magnetici, schede perforate o altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza, ferme restando le esclusioni di cui all’Art.4.2.
Non sono indennizzabili i costi dovuti a errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista.
Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.
L’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto” e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 4.12.
Il Contraente o l’Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società ogni danno di supporti di dati mediante telegramma, telex o fax.
Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di 500,00 € ed un massimo risarcimento per sinistro/durata di 10.000,00 €.
B) Maggiori costi (limite del 20% Somma Assicurata)
La Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall’Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchio o dall’impianto danneggiato, distrutto o sottratto, in caso di sinistro indennizzabile, in base alle condizioni tutte della presente polizza,ferme restando le esclusioni di cui all’Art. 4.2, che provochi l’interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate.
Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:
1. uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
2. applicazione di metodi di lavoro alternativi;
3. prestazioni di servizi da terzi. 4.
La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:
a) limitazioni dell’attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell’impianto o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell’Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell’impianto o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto;
c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell’impianto o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto;
d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all’attività assicurata e ciò – se non altrimenti convenuto – anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti a un impianto o apparecchio;
e) danni ai supporti di dati;
f) ricostituzione di dati e programmi danneggiati, distrutti o sottratti.
Nei limiti dell’indennizzo giornaliero convenuto, l’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto” e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 4.12.
II periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio o impianto danneggiato, distrutto o sottratto, ma comunque non oltre la durata massima prevista in polizza.
La Società risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all’importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell’ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.
Il Contraente o l’Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società i danni di maggiori costi mediante telegramma, telex o fax.
Questa garanzia è prestata con una franchigia di tre giorni.
C) Impiego mobile (limite del 20% Somma Assicurata)
A parziale deroga del comma h) dell’Art. 4.2 -Esclusioni, resta convenuto che gli enti assicurati ad impiego mobile sono assicurati anche durante il trasporto con qualsiasi mezzo, compreso lo spostamento a mano, a condizione che:
• per natura e costruzione essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi dall’ubicazione del rischio, indicata nella scheda di Polizza;
• il trasporto sia organizzato ed effettuato tenendo conto delle particolarità di ciascun singolo ente così come indicato dal costruttore nelle istruzione per l’uso; gli enti assicurati vengano riposti nelle custodie di cui sono dotati;
• tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione ed in connessione all’espletamento dell’attività svolta dall’Assicurato.
Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi, la graffiatura, i danni estetici che non ne compromettano il corretto funzionamento.
Salvo specifica pattuizione la presente garanzia non si intende operante quando gli enti assicurati, per il trasporto, vengono affidati ad un autotrasportatore e/o ad uno spedizioniere e/o ad un soggetto che opera specificatamente nel settore del trasporto merci.
ART. 4.4 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE (sempre operanti)
A) Buona fede
La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
B) Colpa grave
La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.
C) Onorari e spese del Perito
La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell’Art. 4.9 nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito, nel limite del 3% dell’importo indennizzabile con il limite di 5.000,00
€.
D) Fonti di luce, tubi e valvole elettroniche
A parziale deroga dell’ Art. 4.13, in caso di danno a fonti di luce, emesse con qualsiasi lunghezza d’onda,ai tubi e alle valvole elettroniche, l’indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, dalla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o di colpi effettuati, o altri parametri rispetto alla durata presunta delle fonti di luce, dei tubi o delle valvole stesse, fermo il disposto dell’Art. 4.10.
E) Danni da furto
I danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, sono indennizzabili a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
a) violandone le difese esterne mediante:
- rottura, scasso;
- uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
- uso di chiavi vere, qualora siano state in precedenza sottratte o smarrite. Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o dello smarrimento all’Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del settimo giorno successivo.
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
La garanzia è operante a condizione che:
1. i locali contenenti le cose assicurate siano posti in un fabbricato le cui caratteristiche costruttive siano conformi a quanto previsto dalle “Caratteristiche costruttive del fabbricato” di cui alla Definizione di “Fabbricato”.
Sono esclusi i danni da furto qualora le caratteristiche costruttive del fabbricato non siano conformi a quelle di cui sopra.
2. ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate nelle pareti.
Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.
Qualora in caso di furto dovesse risultare che i mezzi di protezione e chiusura violati presentano caratteristiche inferiori a quelle sopraindicate al comma 2. o che le caratteristiche del fabbricato siano conformi a quanto previsto dal punto b) delle “Caratteristiche costruttive del fabbricato” di cui alla Definizione di “Fabbricato”, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto detrazione dello scoperto del 25%.
F) Veicoli ricoverati nei locali o nell’area in uso al Contraente od all’Assicurato
Qualora il furto, la rapina/estorsione sia commesso utilizzando, per l’asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell’area in uso al Contraente o all’Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza sotto detrazione dello scoperto del 25%.
G) Atti dolosi e vandalici, scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio
A parziale deroga di quanto previsto all’Art.4.1, relativamente agli atti dolosi e vandalici, scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio, la garanzia viene prestata con lo scoperto del 10% dell’importo indennizzabile con il minimo di 1.000,00 € ed un limite di indennizzo pari al 80% della somma assicurata.
H) Fenomeni atmosferici
A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 4.1, relativamente ai fenomeni atmosferici, la garanzia viene prestata prestata con lo scoperto del 10% dell’importo indennizzabile con il minimo di 1.000,00 € ed un limite di indennizzo pari al 80% della somma assicurata.
I) Conduttori esterni alle cose assicurate
La garanzia viene estesa ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate, fermo il disposto dell’Art.4.15.
Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di 500,00 € ed un massimo risarcimento per sinistro/durata di 5.000,00 €. Nel limite del 30% dell’importo indennizzabile sono compresi i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati e in ogni caso i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili.
SINISTRI: ADEMPIMENTI, DIRITTI DELLE PARTI, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
ART. 4.4 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
ART. 4.5 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
ART. 4.6 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso e, comunque, ove previsto per legge, fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo.
e) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l’avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall’Assicurato, non avviene entro 8 giorni dall’avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.
Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.
ART. 4.7 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento dei sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tra cce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
ART. 4.8 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure a richiesta delle Parti,
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
ART. 4.9 - MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 4.6;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti all’Art. 4.10;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi di quanto disposto dall’ Art.4.8 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
ART. 4.10 - DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:
1) si stimano le spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare lo stato funzionale delle cose danneggiate, nel caso di danno suscettibile di riparazione, oppure le spese di rimpiazzo a nuovo, nel caso di danno non suscettibile di riparazione;
2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.
L’ammontare del danno sarà uguale all’importo stimato come al punto 1), diminuito dell’importo come al punto 2).
Nel caso di danno non suscettibile di riparazione, la seguente determinazione del danno riguarda solo impianti in funzione ed è valida a condizione che:
a) i danni si siano verificati entro i 5 anni dalla data di costruzione;
b) il rimpiazzo sia eseguito entro 6 mesi dalla data del sinistro;
c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile oppure ne siano disponibili i pezzi di ricambio.
Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui al punto a), punto b) e nessuna delle condizioni di cui al punto c), si applicano le norme che seguono:
3) si stima il valore dell’impianto o dell’apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
4) si stima il valore ricavabile dai residui.
L’indennizzo massimo sarà pari all’importo stimato come al punto 3), diminuito dell’importo stimato come al punto 4).
Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una cosa dello stesso fornitore equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento – relativamente all’utilizzo fatto dall’Assicurato – e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo della cosa danneggiata.
La Società, comunque, si riserva il diritto di scegliere fra la riparazione o il rimpiazzo con altra cosa dello stesso fornitore, equivalente o superiore – relativamente all’utilizzo fatto dall’Assicurato – per caratteristiche, prestazioni e rendimento, e di provvedere direttamente alla riparazione o al rimpiazzo in luogo di indennizzare il danno, nel qual caso deve darne comunicazione scritta all’Assicurato.
ART. 4.11 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE
II valore delle cose assicurate, al momento del sinistro, è ottenuto con i seguenti criteri: si stima il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di
trasporto,dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall’Assicurato. (Xxxxxx e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).
ART. 4.12 - ASSICURAZIONE PARZIALE
Qualora il valore delle cose assicurate al momento del sinistro superi le rispettive somme assicurate (per ciascuna partita considerata separatamente) di una percentuale inferiore od uguale al 10%, non si farà luogo all’applicazione del disposto dell’art. 1907 del Codice Civile (assicurazione parziale).
Se detto limite risultasse superato, la regola proporzionale verrà applicata considerando le somme assicurate maggiorate della suddetta percentuale.
ART. 4.13 - TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE
In caso di trasloco l’assicurazione vale sia nella vecchia che nella nuova ubicazione – fermo il disposto dell’art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio – previa comunicazione scritta alla Società e fino al 15° giorno successivo, dopo di che l’assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.
ART. 4.14 - LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
ART. 4.15 - LIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI
Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni. Il disposto di cui al presente articolo si applica anche qualora siano operanti le garanzie di cui alle Sezioni Incendio e/o Furto.
ART. 4.16 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l’Assicurato o il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi di decadenza previsti in polizza.
SEZIONE V - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ROTTURA LASTRE
(Sezione acquistabile solo in abbinamento alla Sezione II – Incendio)
ART. 5.1 - GARANZIE PRESTATE
La Società indennizza le spese sostenute per la sostituzione delle lastre distrutte o danneggiate a seguito di rottura verificatasi per cause accidentali od in occasione di furto, rapina/estorsione consumati o tentati, nel limite massimo di € 10.000,00 per sinistro/anno.
ART. 5.2 - ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dall’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
d) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Sono inoltre esclusi i danni:
1. a lastre e lucernari aventi valore artistico;
2. verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai;
3. causati da vizio di costruzione o da difetti di fabbricazione;
4. di rigatura, segatura, scheggiatura o screpolatura che non compromettano la stabilità o la funzionalità;
5. alle apparecchiature elettriche derivanti da usura, fenomeno elettrico o corto circuito. Inoltre, relativamente alle insegne luminose, l’assicurazione non comprende:
- la sostituzione dei tubi;
- i trasformatori, gli avviatori, i supporti isolanti;
- le lampade ad incandescenza ed i tubi a fluorescenza intercambiabili.
In caso di sinistro che risulti indennizzabile anche in base alle garanzie di cui alle sezioni - Incendio e/o Furto, la Società risponderà solo per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto dalle suddette garanzie.
ART. 5.3 - GARANZIE AGGIUNTIVE (sempre operanti)
A) Atti dolosi
La Società indennizza altresì i danni materiali e diretti alle cose assicurate:
a) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse;
b) causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, ferme restando le altre esclusioni dell’Art. 5.2.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare dei locali dell’attività assicurata.
Ai soli fini della presente estensione di garanzia, non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell’Assicurato;
- qualsiasi altro parente od affine, se con lui convivente;
- quando il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.
Questa garanzia è prestata con lo scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di 500,00 €.
B) Fenomeni atmosferici
La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da:
1) grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
2) bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, verificatosi all’interno del fabbricato a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.
La Società non indennizza i danni causati da:
- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d’acqua naturali o artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui sopra.
Questa garanzia è prestata con lo scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di 500,00 €.
C) Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro (Art. 1916 del Codice Civile) purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
D) Forma di garanzia
Le garanzie previste dal presente settore sono prestate a “primo rischio assoluto”.
E) Insegne luminose e non
Relativamente alle insegne luminose e non, anche di materiale plastico rigido, attinenti l’attività assicurata e poste nell’ambito del territorio provinciale ove è ubicata la suddetta attività, la garanzia viene prestata con lo scoperto.
Questa garanzia è prestata con lo scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di 500,00 €.
F) Coesistenza di scoperti
Nel caso di coesistenza di più scoperti, gli stessi saranno unificati nella misura massima riportata nelle Condizioni Particolari di polizza.
Qualora sia prevista una franchigia, quest’ultima verrà considerata come minimo non liquidabile.
ART. 5.4 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
ART. 5.5 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.
ART. 5.6 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile;
c) fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere immediatamente trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
ART. 5.7 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
ART. 5.8 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;oppure a richiesta delle Parti,
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
ART. 5.9 - MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 5.6;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti all’Art. 5.10;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi di quanto disposto all’Art. 5.8 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
ART. 5.10 - DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
La Società rimborserà le spese sostenute dal Contraente o dall’Assicurato per la sostituzione delle lastre con altre nuove, uguali od equivalenti per caratteristiche, compreso il costo di trasporto e di installazione.
ART. 5.11 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO
In caso di sinistro la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.
Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse, invece, di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.
ART. 5.12 - TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE
In caso di trasloco l’assicurazione vale sia nella vecchia che nella nuova ubicazione – fermo il disposto dell’art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio – previa comunicazione scritta alla Società e fino al 15° giorno successivo, dopo di che l’assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.
ART. 5.13 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente – superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del Codice Civile).
ART. 5.14 - LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
ART. 5.15 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente o l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi di decadenza previsti inpolizza.
SEZIONE VI - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE
ART. 6.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività descritta in polizza.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
La garanzia è inoltre estesa a:
a) proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l’attività assicurata:
L’assicurazione comprende i rischi delle antenne, degli spazi di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi parchi.
Sono comprese le attrezzature sportive ed i giochi in genere qualora abbiano carattere di accessorietà e complementarietà dell’attività principale e non siano predominanti rispetto all’attività stessa.
L’assicurazione non comprende i danni derivanti da:
- ampliamenti, sopraelevazione o demolizione, lavori di manutenzione straordinaria salvo il caso in cui l’Assicurato rivesta la qualifica di committente;
- da spargimento d’acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali.
Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogna, la garanzia è prestata con la franchigia di 500,00 €;
b)danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico
L’assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, con esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi, nonché quelli da mancato uso.
Questa garanzia è prestata con la franchigia di 500,00 €;
c) responsabilità personale dei dipendenti
L’assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell’Assicurato, dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori interinali, per danni involontariamente cagionati a terzi – escluso il datore di lavoro – o ad altri dipendenti, qualora richiamata la Garanzia Addizionale R.C.O., nello svolgimento delle loro mansioni.
Relativamente a tali estensioni di garanzia, la Società risponde:
- per i danni a terzi, nei limiti del massimale R.C.T. indicato in polizza;
- per i danni subiti da altri dipendenti dell’Assicurato per morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale, nei limiti del massimale R.C.O. indicato nelle Condizioni di polizza;
d) responsabilità per fatto dei lavoratori occasionali non dipendenti
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati a terzi da lavoratori che, pur non essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, partecipino occasionalmente all’attività assicurata;
e) committenza veicoli
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti o commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, che non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati; tale estensione di garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è operante esclusivamente a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente o commesso dell’Assicurato regolarmente abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti.
È fatto salvo in ogni caso, il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. A deroga dell’art. 5 questa estensione di garanzia viene prestata entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano;
f) danni da interruzione o sospensione di attività
L’assicurazione comprende i danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di sevizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza.
Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% dell’importo indennizzabile e con un limite di indennizzo pari al 10% del massimale di polizza;
g) proprietà e/o uso a qualsiasi titolo di mezzi di trasporto comunque azionati, macchine ed altri mezzi in genere necessari allo svolgimento dell’attività assicurata, ferma però restando l’esclusione dei mezzi aerei e di quelli soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi della legge 24 dicembre 1969 numero 990 e successive varianti;
h) proprietà ed uso di rastrelliere fisse per deposito biciclette, poste esternamente ai locali dell’attività assicurata, ma di pertinenza della stessa;
i) servizi di vigilanza aziendale, anche con guardiani armati e cani; per i danni provocati dai cani, la garanzia è prestata con una franchigia di 500,00 €;
l) proprietà e/o gestione nell’ambito aziendale di distributori automatici di cibi, bevande e simili;
m) esercizio della mensa aziendale o del bar interno restando inteso che – qualora il servizio sia dato in appalto a terzi – l’assicurazione opera per la responsabilità imputabile all’Assicurato nella sua qualità di committente; limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati, i dipendenti rientrano nel novero dei terzi;
n) esercizio nell’ambito aziendale di autorimesse e/o di zone adibite a parcheggio, compresi i danni ad autoveicoli di terzi o di dipendenti, ma esclusi i danni da furto, incendio, alle cose che si trovino a bordo ed in genere i rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi della legge 24 dicembre 1969 numero 990 e successive varianti;
o) partecipazione a fiere, mostre, esposizioni e simili, compresi i rischi derivanti dal montaggio, allestimento e smontaggio delle relative attrezzature;
p) organizzazione di corsi di istruzione e addestramento, teorici o pratici, purché tenuti nelle aree interne dell’attività assicurata. Le persone partecipanti, limitatamente alle lesioni corporali, rientrano nel novero dei terzi;
q) proprietà ed uso di cartelli pubblicitari, insegne e simili installati nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano (a deroga dell’Art. 6.5), compresa la manutenzione che non sia affidata a terzi;
r) operazioni di consegna a domicilio, prelievo e rifornimento merce;
s) rischio dello smercio (valida anche per erboristerie)
L’assicurazione comprende i danni causati dalle cose vendute, noleggiate o date temporaneamente in uso ai clienti (esclusi veicoli a motore e natanti) e dai generi alimentari somministrati o smerciati nell’ambito dell’attività assicurata, compresi, limitatamente alle cose prodotte dall’Assicurato, i danni dovuti a vizio originario del prodotto. L’assicurazione vale per i danni verificatisi durante il periodo di validità della polizza e denunciati alla Società non oltre 6 mesi dalla cessazione della polizza stessa.
Limitatamente alle erboristerie e farmacie, la garanzia deve intendersi prestata anche per i prodotti galenici, omeopatici e di erboristeria.
Il massimale per sinistro previsto in polizza rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo;
t) trattamenti di bellezza ed applicazione di prodotti cosmetici (valida soltanto per estetisti, visagisti, centri di estetica e parrucchieri per uomo e signora, con servizio di manicure, pedicure e cosmesi del viso)
L’assicurazione comprende i danni corporali derivanti direttamente dall’applicazione di prodotti cosmetici e dalla pratica di trattamenti di bellezza che non richiedono preventivo controllo medico.
La garanzia è valida in quanto l’applicazione od il trattamento siano stati effettuati durante il periodo di validità della polizza ed il danno si sia manifestato entro 30 giorni dalla data di applicazione o del trattamento e comunque non oltre la data di scadenza di polizza.
L’efficacia dell’assicurazione è subordinata al possesso, da parte delle persone che causano il danno, dei requisiti richiesti dalla legge per l’attività da essi svolta.
v) A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 6.3 lettera m), l’assicurazione comprende i danni alle cose portate dai clienti nei locali dell’attività assicurata, sia consegnate che non
consegnate, dovuti a distruzione e deterioramento e fino alla concorrenza di una somma massima di 1.500,00 €, previa applicazione di una franchigia fissa di 500,00 €.
Non sono compresi in garanzia oggetti preziosi, denaro, valori in genere e titoli di credito, nonché veicoli, natanti e cose in essi contenute.
z) ATTIVITÀ SVOLTA PRESSO TERZI-ESCLUSA INSTALLAZIONE
A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 6.3 lettere b) e g), la garanzia comprende i danni provocati dall’Assicurato e/o dai suoi dipendenti, conseguenti allo svolgimento dell’attività assicurata presso terzi e derivanti:
a) a cose altrui da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
b) ai locali dove viene svolta l’attività assicurata ed alle cose che si trovano nei locali stessi.
Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia di 500,00 € e con un limite di indennizzo di 50.000,00 €.
ART. 6.2 - QUALIFICA DI “TERZI”
Non sono considerati “terzi”:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altra persona, parente od affine, con lui stabilmente convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza, con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all’attività alla quale si riferisce l’assicurazione.
Sono invece considerati “terzi”, limitatamente alle lesioni corporali:
d) i dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL che subiscano lesioni in occasione di lavoro o di servizio;
e) i lavoratori interinali, come definiti dalla Legge 196/97, che vengano utilizzati dall’Assicurato per lo svolgimento dell’attività assicurata;
f) i lavoratori che, non essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, partecipino occasionalmente all’attività assicurata.
Per i lavoratori di cui alle precedenti lettere d), e) ed f), la garanzia è operante:
1. solo ed esclusivamente quando in polizza sia richiamato l’art. 6.8 - Garanzia Addizionale C) R.C.O.;
2. con le modalità, criteri, limiti e franchigie previsti dall’art. 6.8 - Garanzia Addizionale C) R.C.O.;
3. nell’ambito del massimale previsto per l’art. 6.8 - Garanzia Addizionale C) R.C.O. Per i lavoratori di cui alle precedenti lettere e) ed f), la garanzia non è operante:
4. per le malattie professionali.
ART. 6.3 - RISCHI ESCLUSI
L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) da furto;
b) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
e) alle cose rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate dall’Assicurato;
f) alle persone trasportate su veicoli o natanti a motore di proprietà dell’Assicurato o da lui detenuti;
g) alle cose sulle quali si esplicano i lavori, ai locali dove si eseguono i lavori ed alle cose che si trovano nei locali stessi;
h) cagionati da cose od installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti nel corso dell’esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo il disposto dell’art. 6.1 lettera s);
i) provocati da acqua piovana ed agenti atmosferici in genere;
l) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell’atmosfera, esalazioni fumogene e gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, di terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
m) alle cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo; inoltre l’assicurazione R.C.T./R.C.O. non comprende i danni:
n) derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
o) da detenzione o impiego di esplosivi;
p) da amianto.
ART. 6.4 - PLURALITÀ DI ASSICURATI
In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più assicurati, i massimali previsti in polizza rappresentano il limite del risarcimento complessivo dovuto dalla Società.
ART. 6.5 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i paesi europei, esclusi quelli facenti parte dell’ex U.R.S.S.; l’assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.
ART. 6.6 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
ART. 6.7 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO
Il premio del presente Settore è determinato in base alla dichiarazione del numero degli addetti indicati nelle Condizioni Particolari di polizza.
Nel caso in cui tale numero dovesse aumentare, l’Assicurato si impegna a darne avviso alla Società ed a corrispondere il maggior premio dovuto.
Qualora l’Assicurato non dovesse segnalare alla Società eventuali variazioni in aumento del numero degli addetti originariamente dichiarati, in caso di sinistro la Società applicherà il disposto dell’art. 1898 del Codice Civile, salvo che la variazione intervenuta risulti superiore di una sola unità rispetto a quanto originariamente dichiarato.
Il presente articolo non è operante nel caso in cui sia richiamato in polizza l’Art. 6.9.
ART. 6.8 - CONDIZIONI PARTICOLARI
(operante solo se indicati i relativi massimali nelle Condizioni Particolari di polizza)
A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per le somme richieste:
a) dall’INAIL e/o dall’INPS a titolo di rivalsa, per gli infortuni sofferti dai lavoratori da lui dipendenti o parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
b) dai lavoratori infortunati, dipendenti e/o parasubordinati o dagli aventi diritto, a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina INAIL e conseguenti a morte o a lesioni che hanno comportato un’invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle INAIL in vigore alla data di accadimento del sinistro.
L’assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge.
Ai fini della presente garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i loro familiari coadiuvanti sono equiparati a dipendenti.
Fermo il massimale convenuto in polizza per la garanzia R.C.O., la stessa è estesa al rischio delle
Malattie Professionali riconosciute dall’INAIL.
L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell’assicurazione.
Il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
La garanzia non vale:
1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata;
2) per le malattie professionali conseguenti:
- alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell’attività assicurata;
- alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’attività assicurata.
La presente esclusione n. 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
3) per le malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Ferme, in quanto compatibili, le presenti “Condizioni di assicurazione” in punto di denuncia dei sinistri, l’Assicurato ha l’obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l’insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
SINISTRI: ADEMPIMENTI E DIRITTI DELLE PARTI ART. 6.9 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
a) Agli effetti dell’assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) l’Assicurato deve:
- fare denuncia alla Società entro 3 giorni, preceduta da telegramma se il sinistro è mortale o di notevole gravità, per tutti i danni provocati a terzi, compresi i dipendenti non soggetti all’assicurazione obbligatoria (INAIL), i lavoratori interinali ed i lavoratori occasionali;
- far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per l’acquisizione degli elementi di difesa nonché, se la Società lo richiede, per un componimento amichevole;
- astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.
b) Agli effetti dell’assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti (R.C.O. e Malattie Professionali) l’Assicurato deve:
- fare denuncia alla Società entro 3 giorni, preceduta da telegramma se il sinistro è mortale o di notevole gravità, di tutti gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali accaduti ai dipendenti dell’Assicurato, compresi i lavoratori parasubordinati. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei dipendenti (infortunati o che hanno contratto la malattia professionale) e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro;
- dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dai dipendenti, compresi i lavoratori parasubordinati, o loro aventi diritto, nonché dall’INAIL o dall’INPS, per conseguire o ripetere risarcimenti, ai sensi delle normative di legge, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant’altro riguardi la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l’assicurazione obbligatoria sia l’infortunio
denunciato o la malattia professionale insorta; quando sia in corso procedimento penale, l’Assicurato si impegna ad acquisire atti e documenti ed a trasmetterli alla Società.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).
ART. 6.10 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI
La Società assume, fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del danno, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
ART. 6.11 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI – SINISTRI
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).
CLAUSOLA INTERMEDIAZIONE
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società di intermediazione assicurativa, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 prevista nel frontespizio di polizza.
Di conseguenza tutti i rapporti, comunicazioni e dichiarazioni inerenti a questa polizza saranno svolti dall'Assicurata per il tramite del suddetto Intermediario, il quale tratterà con la Compagnia Delegataria.
L’Intermediario è altresì autorizzato ad effettuare l'incasso dei premi, rilasciando apposita quietanza.