Attività di controllo. 1. Il soggetto gestore del servizio provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati ed al controllo dei dati dichiarati sulla comunicazione. 2. Nell'esercizio di detta attività, il soggetto gestore del servizio effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune. 3. In caso di verifica la stessa potrà essere effettuata da personale di vigilanza o da personale delegato dal Comune. 4. Sono previsti inoltre controlli e verifiche sul sistema di raccolta, sull'effettiva pratica del compostaggio domestico, sul conferimento al servizio pubblico della frazione organica e sulle utenze la cui produzione della frazione secca risulti pari a zero o a valori non compatibili con una produzione virtuosa, ma potenzialmente elusiva. 5. In caso di riscontro di omessa comunicazione di dati o elementi che determinino un maggiore importo della Tariffa, o in caso di assenza della comunicazione di attivazione dell'utenza, il soggetto gestore del servizio effettua apposita comunicazione all'utenza a seguito degli accertamenti effettuati. 6. Dalla data di ricevimento di tale comunicazione, l'utente ha 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione della propria posizione, e può presentarsi o inviare comunicazioni fornendo le precisazioni del caso che, se ritenute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il soggetto gestore del servizio decorso tale termine procede all'emissione della fattura in base agli elementi indicati nella comunicazione. 7. In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta comunicazione, e in generale per le attività connesse al controllo sull'applicazione della Tari puntuale, il soggetto gestore ha la facoltà di: a) rivolgere agli utenti ed ai proprietari dei locali ed aree se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito a esibire o trasmettere atti e documenti quali ad es. contratti e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio, contratti di fornitura di servizi, planimetrie catastali / visure catastali dei locali e delle aree occupate, e a comparire di persona per fornire chiarimenti e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; b) utilizzare atti e banche dati legittimamente in possesso del Comune, e, previi accordi e intese, degli enti erogatori di servizi a rete; c) richiedere a uffici pubblici o ad enti pubblici anche economici dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti. 8. In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il recupero delle maggiori somme verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile. 9. Il Gestore può intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano la composizione della Tari puntuale se le variazioni sono documentate e rilevate direttamente presso l'anagrafe comunale o presso altri registri tenuti da enti pubblici commerciali, enti di categoria o altri enti.
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Attività di controllo. 1L’ASSC esercita d'ufficio, oltre che su richiesta dell'assistito e/o dei suoi familiari, verifiche sulla compiuta attuazione dei contenuti del Patto di Accreditamento. Sulla base dell'esito delle verifiche effettuate, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge 241/90 e sue modifiche ed integrazioni, si riserva la facoltà di revocare l'accreditamento. Sono riconosciute ad ASSC ampie facoltà di verifica e di controllo in merito: alla congruità delle prestazioni rispetto agli obiettivi dei servizi e della normativa vigente; al regolare e buon funzionamento dei servizi; all'efficienza e all'efficacia della gestione; all'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro; al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori soci e/o dipendenti del soggetto accreditato; al rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e di segreto professionale. Tale funzione di controllo verrà svolta ordinariamente per conto di ASSC dal proprio referente del servizio che interviene nei confronti del coordinatore del soggetto accreditato per l’adozione tempestiva dei provvedimenti necessari e per l’immediata rimozione della situazione giudicata pregiudizievole al buon funzionamento dei servizi. Il soggetto gestore accreditato dovrà, su richiesta di ASSC di fornire ogni documentazione utile alla verifica del corretto svolgimento del servizio provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati ed al controllo dei dati dichiarati sulla comunicazione.
2. Nell'esercizio di detta attività, il soggetto gestore del servizio effettua le verifiche ed i controlli nei modi affidato e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune.
3. In caso di verifica la stessa potrà essere effettuata da personale di vigilanza o da personale delegato dal Comune.
4. Sono previsti inoltre controlli e verifiche sul sistema di raccolta, sull'effettiva pratica del compostaggio domestico, sul conferimento al servizio pubblico della frazione organica e sulle utenze la cui produzione della frazione secca risulti pari a zero o a valori non compatibili con una produzione virtuosa, ma potenzialmente elusiva.
5. In caso di riscontro di omessa comunicazione di dati o elementi che determinino un maggiore importo della Tariffa, o in caso di assenza della comunicazione di attivazione dell'utenza, il soggetto gestore del servizio effettua apposita comunicazione all'utenza a seguito degli accertamenti effettuati.
6. Dalla data di ricevimento di tale comunicazione, l'utente ha 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione della propria posizione, e può presentarsi o inviare comunicazioni fornendo le precisazioni del caso che, se ritenute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviataobblighi contrattuali. Il soggetto gestore accreditato potrà altresì avanzare proposte per eventuali modifiche e integrazioni relative alla modalità organizzative di erogazione delle prestazioni e quant’altro ritenuto utile per il miglioramento dei servizi erogati. Resta salva la preventiva e insindacabile valutazione di ASSC, che potrà accogliere o meno le proposte avanzate. Qualora ASSC riscontrasse omissioni o gravi negligenze nell'adempimento degli obblighi di cui al presente patto, quali, ad esempio: inaffidabilità ed insufficienza organizzativa nell’esecuzione delle prestazioni previste ovvero reiterata inosservanza delle disposizioni in vigore; grave inosservanza delle disposizioni in vigore che provochi pregiudizio alla salute e alla sicurezza degli utenti e del servizio decorso tale termine procede all'emissione personale in servizio; provvederà alla formale contestazione per iscritto con PEC indirizzata al Legale Rappresentante del soggetto accreditato che dovrà fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni e ai rilievi. Perdurando l'inadempienza dopo il ricevimento della fattura in base agli elementi indicati nella comunicazione.
7. In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta comunicazione, e in generale per le attività connesse al controllo sull'applicazione della Tari puntualeprevio ulteriore avviso con PEC, il soggetto gestore ha la facoltà di:
a) rivolgere agli utenti ed ai proprietari dei locali ed aree se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito a esibire o trasmettere atti e documenti quali ad escontratto si intenderà risolto di diritto ex art. contratti e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio, contratti di fornitura di servizi, planimetrie catastali / visure catastali dei locali e delle aree occupate, e a comparire di persona per fornire chiarimenti e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
b) utilizzare atti e banche dati legittimamente in possesso del Comune, e, previi accordi e intese, degli enti erogatori di servizi a rete;
c) richiedere a uffici pubblici o ad enti pubblici anche economici dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
8. In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il recupero delle maggiori somme verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'articolo 2729 1456 del Codice Civilecivile.
9. Il Gestore può intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano la composizione della Tari puntuale se le variazioni sono documentate e rilevate direttamente presso l'anagrafe comunale o presso altri registri tenuti da enti pubblici commerciali, enti di categoria o altri enti.
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Samples: Accreditation Agreement for Educational Assistance Services
Attività di controllo. 1. Il soggetto gestore Fermo restando quanto disposto all’articolo 7, comma 4, in sede di istruttoria sulla domanda di accreditamento o su quella di aggiornamento, è facoltà della Direzione competente verificare in qualsiasi momento la presenza dei requisiti di accreditamento, procedendo, anche senza preavviso, ad una verifica in loco per il controllo della corrispondenza tra la documentazione prodotta all’atto della presentazione della domanda di accreditamento o di aggiornamento e i requisiti prescritti dal presente regolamento. La mancata corrispondenza tra la documentazione allegata alla domanda di accreditamento o di aggiornamento e quanto riscontrato è comunicata all’ente istante, e per conoscenza anche all’OdC, con concessione di un termine di 60 giorni per l’eliminazione delle non conformità accertate; decorso tale termine e permanendo la situazione di non corrispondenza come accertata dal direttore del servizio provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti Servizio competente, la domanda di accreditamento o di aggiornamento dell’accreditamento è rigettata, oppure è accolta parzialmente, in coerenza con i soggetti obbligati ed al controllo dei dati dichiarati sulla comunicazionerequisiti dimostrati.
2. Nell'esercizio Il Servizio competente ha facoltà di detta attivitàprocedere in qualunque momento, il soggetto gestore del servizio effettua le verifiche ed i anche senza preavviso, all’accertamento delle condizioni di accreditamento già concesso, effettuando controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportunedocumentali ovvero in loco, mediante un controllo a campione.
3. In caso Le verifiche di verifica la stessa potrà essere effettuata da personale cui ai commi 1 e 2 sono effettuate dal Servizio competente direttamente o avvalendosi di vigilanza o da personale delegato dal Comunesoggetti esterni specializzati, all’uopo incaricati, indipendenti e comunque terzi rispetto agli enti richiedenti l’accreditamento.
4. Sono previsti inoltre controlli e Le verifiche sul sistema possono essere attuate anche in coordinamento con le ordinarie attività ispettive ex ante, in itinere ed ex post previste nell’ambito delle attività regionali di raccolta, sull'effettiva pratica del compostaggio domestico, sul conferimento al servizio pubblico della frazione organica e sulle utenze la cui produzione della frazione secca risulti pari a zero o a valori non compatibili con una produzione virtuosa, ma potenzialmente elusivaformazione professionale.
5. In caso Il verbale di riscontro di omessa comunicazione di dati o elementi che determinino un maggiore importo della Tariffaverifica in loco è sottoscritto dai funzionari incaricati e per presa visione dal rappresentante dell’ente presente alla verifica, o al quale è consegnato in caso di assenza della comunicazione di attivazione dell'utenzacopia. L’ente accreditato è tenuto a mettere a disposizione tutta la documentazione necessaria, le strutture, i materiali e le risorse umane utili per effettuare la verifica. Qualora dal controllo non risultino irregolarità, il soggetto gestore Direttore del servizio effettua apposita comunicazione all'utenza a seguito degli accertamenti effettuatiServizio competente comunica all’ente l’esito positivo della verifica.
6. Dalla data Nel caso siano rilevate situazioni di ricevimento difformità rispetto ai requisiti richiesti per l’accreditamento e ad esito della procedura di tale comunicazionecui al comma 1, l'utente ha 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione della propria posizione, e può presentarsi o inviare comunicazioni fornendo le precisazioni del caso che, se ritenute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il soggetto gestore del servizio decorso tale termine si procede all'emissione della fattura in base agli elementi indicati nella comunicazionea formale contestazione all’ente.
7. In caso Il Servizio competente ottempera agli oneri di riscontro di omessa, infedele o incompleta comunicazione, e in generale per verifica disposti col presente regolamento con le attività connesse al controllo sull'applicazione della Tari puntuale, il soggetto gestore ha la facoltà di:
a) rivolgere agli utenti ed ai proprietari dei locali ed aree se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito a esibire o trasmettere atti e documenti quali ad es. contratti e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio, contratti di fornitura di servizi, planimetrie catastali / visure catastali dei locali e delle aree occupate, e a comparire di persona per fornire chiarimenti e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
b) utilizzare atti e banche dati legittimamente in possesso del Comune, e, previi accordi e intese, degli enti erogatori di servizi a rete;
c) richiedere a uffici pubblici o ad enti pubblici anche economici dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuentimodalità descritte nell’allegato 9.
8. In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il recupero delle maggiori somme verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.
9. Il Gestore può intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano la composizione della Tari puntuale se le variazioni sono documentate e rilevate direttamente presso l'anagrafe comunale o presso altri registri tenuti da enti pubblici commerciali, enti di categoria o altri enti.
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Samples: Regolamento
Attività di controllo. 1Nel presente appalto, ai sensi degli articoli 31 e 101 del Dlgs 50/2016, le funzioni di Direttore dell’esecuzione (DEC) saranno svolte da un funzionario dell’SSC nominato dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) . Il soggetto gestore SSC si riserva , per tutta la durata contrattuale e con le modalità ritenute più idonee, senza che l’Ente attuatore possa eccepire alcunché, il diritto di effettuare mediante il Direttore dell’esecuzione, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, controlli presso i luoghi in cui si svolgono i servizi. Nell’attività di controllo il Direttore dell’esecuzione potrà avvalersi di dipendenti del SSC o appositi incaricati o collaboratori. L'ispezioni non dovranno comportare interferenze nello svolgimento dei servizi e gli operatori tecnici del SSC non potranno muovere alcuni rilievo al personale addetto al servizio provvede oggetto dell’appalto. Il personale dell’Ente attuatore non deve interferire sulle procedure di controllo dei tecnici incaricati. Al fine di garantire la funzionalità dell’attività di controllo, l’Ente attuatore è tenuto a svolgere le attività necessarie ad individuare fornire al personale incaricato delle operazioni di controllo la più ampia collaborazione, esibendo e fornendo tutta l’eventuale documentazione richiesta e permettendo l’accesso presso tutti i soggetti obbligati ed al controllo locali, sia principali che accessori, ove il servizio oggetto d’appalto viene effettuato. Altresì il SSC deve poter verificare anche gli aspetti organizzativi e gestionali rispetto all’attività generale svolta dall’Ente attuatore. Nonché sarà possibile attuare forme di valutazione dei dati dichiarati sulla comunicazione.risultati raggiunti nei vari settori di attività, in particolare per quanto riguarda:
1) apprendimento della lingua italiana (livello raggiunto minimo A1);
2. Nell'esercizio ) esperienze di detta attività, il soggetto gestore del servizio effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune.formazione (motivazione partecipazione attiva – n. presenze alle giornate di formazione che non dovranno essere inferiori all’80% della durata complessiva);
3) esperienze di professionalizzazione, pre-lavorative e lavorative (numero di inserimenti effettivamente raggiunti minimo 5%). In caso relazione all’attività di verifica la stessa potrà essere effettuata accoglienza integrata del progetto, l’Ente attuatore garantisce il regolare flusso di informazioni al SSC con carattere di: - continuità, mediante informazioni sulla realizzazione del progetto; - periodicità, con rilevazioni di dati complessi organizzati, mediante un rapporto semestrale contenente una breve relazione sull’andamento del progetto e un servizio di monitoraggio del grado di soddisfacimento dei richiedenti/titolari di protezione internazionale ospitati nel progetto, attraverso un sintetico questionario concordato con il SSC, che l’Ente attuatore si impegna a far compilare agli utenti. - occasionalità con rilevazione o acquisizione dal parte del SSC di informazioni o dati a seguito di segnalazioni ricevute da personale di vigilanza altri enti o da personale delegato dal Comune.
4soggetti pubblici o privati. Sono previsti inoltre controlli e verifiche I dati dovranno essere forniti entro quindici (15) giorni dalla ricezione della richiesta. Il SCC si riserva di fare monitoraggio, osservazione continua sul sistema progetto, al fine di raccolta, sull'effettiva pratica del compostaggio domestico, accertare l’impatto sul conferimento al servizio pubblico della frazione organica e sulle utenze la cui produzione della frazione secca risulti pari contesto socio-economico di riferimento nonché sui servizi d'accoglienza integrata rivolti ai richiedenti/titolari di protezione internazionale ospitati nel progetto. L’Ente attuatore si impegna altresì a zero o a valori non compatibili con una produzione virtuosa, ma potenzialmente elusiva.
5. In caso di riscontro di omessa comunicazione di dati o elementi che determinino un maggiore importo della Tariffa, o in caso di assenza della comunicazione di attivazione dell'utenza, il soggetto gestore del servizio effettua apposita comunicazione all'utenza a seguito degli accertamenti effettuati.
6. Dalla conservare per i dieci anni successivi alla data di ricevimento di tale comunicazionepresentazione del rendiconto, l'utente ha 30 giorni per provvedere tutti i documenti contabili necessari alla regolarizzazione della propria posizionerendicontazione del progetto da inviare al SSC, e può presentarsi o inviare comunicazioni fornendo le precisazioni del caso che, se ritenute fondate, comportano l'annullamento o nonché a garantire l’accesso a tutta la rettifica della comunicazione inviata. Il soggetto gestore del servizio decorso tale termine procede all'emissione della fattura in base agli elementi indicati nella comunicazione.
7. In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta comunicazione, e in generale per le attività connesse al controllo sull'applicazione della Tari puntuale, il soggetto gestore ha la facoltà di:
a) rivolgere agli utenti documentazione relativa ai singoli beneficiari ed ai proprietari servizi offerti, sia al Servizio Centrale del Ministero dell’Interno che al SSC e al Revisore dei locali ed aree se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito a esibire o trasmettere atti e documenti quali ad es. contratti e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio, contratti di fornitura di servizi, planimetrie catastali / visure catastali dei locali e delle aree occupate, e a comparire di persona per fornire chiarimenti e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
b) utilizzare atti e banche dati legittimamente in possesso del Comune, e, previi accordi e intese, degli enti erogatori di servizi a rete;
c) richiedere a uffici pubblici o ad enti pubblici anche economici dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenticonti.
8. In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il recupero delle maggiori somme verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.
9. Il Gestore può intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano la composizione della Tari puntuale se le variazioni sono documentate e rilevate direttamente presso l'anagrafe comunale o presso altri registri tenuti da enti pubblici commerciali, enti di categoria o altri enti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Attività di controllo. 1L’art. Il soggetto gestore 101, comma 3, del servizio provvede a svolgere le Codice specifica alcune delle attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati ed al controllo che rientrano nei compiti del direttore dei dati dichiarati sulla comunicazione.
2. Nell'esercizio di detta attività, il soggetto gestore del servizio effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune.
3. In caso di verifica la stessa potrà essere effettuata da personale di vigilanza o da personale delegato dal Comune.
4. Sono previsti inoltre controlli e verifiche sul sistema di raccolta, sull'effettiva pratica del compostaggio domestico, sul conferimento al servizio pubblico della frazione organica e sulle utenze la cui produzione della frazione secca risulti pari a zero o a valori non compatibili con una produzione virtuosa, ma potenzialmente elusiva.
5. In caso di riscontro di omessa comunicazione di dati o elementi che determinino un maggiore importo della Tariffa, o in caso di assenza della comunicazione di attivazione dell'utenza, il soggetto gestore del servizio effettua apposita comunicazione all'utenza a seguito degli accertamenti effettuati.
6. Dalla data di ricevimento di tale comunicazione, l'utente ha 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione della propria posizione, e può presentarsi o inviare comunicazioni fornendo le precisazioni del caso che, se ritenute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il soggetto gestore del servizio decorso tale termine procede all'emissione della fattura in base agli elementi indicati nella comunicazione.
7. In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta comunicazione, e in generale per le attività connesse al controllo sull'applicazione della Tari puntuale, il soggetto gestore ha la facoltà dilavori:
a) rivolgere agli utenti ed ai proprietari verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei locali ed aree se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito a esibire o trasmettere atti e documenti quali ad es. contratti e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio, contratti di fornitura di servizi, planimetrie catastali / visure catastali dei locali e delle aree occupate, e a comparire di persona per fornire chiarimenti e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscrittidipendenti;
b) utilizzare atti cura la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e banche dati legittimamente in possesso del Comunedei manuali di manutenzione, e, previi accordi modificandone e intese, degli enti erogatori di servizi aggiornandone i contenuti a retelavori ultimati;
c) richiedere a uffici pubblici o ad enti pubblici anche economici dati provvede alla segnalazione al Rup, dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, della disposizione di cui all’art. 105 del Codice;
d) svolge, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate; controlla che le stesse svolgano effettivamente la parte di lavori subappaltati nel rispetto della normativa vigente e notizie rilevanti nei confronti del contratto stipulato; accerta le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità dei singoli contribuenti.lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione; verifica che l’affidatario pratichi, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e che l’affidatario corrisponda i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso (v. art. 105, comma 14, del Codice). Inoltre il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo:
81. In in caso di mancata collaborazione degli utenti risoluzione contrattuale, cura la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera e la relativa presa in consegna;
2. verifica che l’esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
3. determina in contraddittorio con l’esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto;
4. redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell’esecuzione di altro impedimento lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose;
5. redige processo verbale alla diretta rilevazionepresenza dell’esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare: a) lo stato delle cose dopo il recupero danno, rapportandole allo stato precedente; b) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; c) l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile; d) l'osservanza o meno delle maggiori somme verrà fatto regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; e) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni (controllo tecnico e amministrativo);
6. dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve iscritte ai sensi dell’art. 205, comma 1, del Codice, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata;
1. Attività di controllo tecnico amministrativo
1.1 Poteri di vigilanza e di controllo tecnico amministrativo (art. 101 Codice) Tramite il direttore dei lavori l’amministrazione appaltante esercita una continua vigilanza sullo svolgimento dei lavori che, oltre a concretarsi in una supervisione e rilevazione dell’andamento qualitativo e quantitativo dei lavori, attraverso registrazioni, stati avanzamento, consegna e sospensione dei lavori, è caratterizzata anche per un controllo più significativo, mediante verifiche, misurazioni, accettazione materiali, che include anche il potere di impartire direttive ed istruzioni incidenti sulla base conduzione stessa dei lavori. Infatti, nell’ambito delle disposizioni di presunzioni semplici servizio impartite dal Rup al direttore dei lavori resta di competenza di quest’ultimo l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto, tra cui il compito di identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi, di individuare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e prevedere le adeguate azioni correttive, di dirigere le lavorazioni specialistiche. Rientrano tra i compiti del direttore dei lavori anche il controllo sulle varianti, con i caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.
9le modalità descritte al paragrafo 1.5. Il Gestore può intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano la composizione della Tari puntuale se le variazioni sono documentate e rilevate direttamente presso l'anagrafe comunale direttore dei lavori dispone modifiche di dettaglio non comportanti aumento o presso altri registri tenuti da enti pubblici commerciali, enti di categoria o altri entidiminuzione dell’importo contrattuale.
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Samples: Consultation Document