AUMENTI / DIMINUZIONI. L'INFN, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, qualora si renda necessario in corso di esecuzione un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Impresa l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l'Impresa non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
AUMENTI / DIMINUZIONI. L’INFN, nel rispetto dell’art. 106, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., può ammettere variazioni al contratto, in aumento o in diminuzione; nel caso in cui la variazione sia fino alla concorrenza massima di un quinto del corrispettivo contrattuale indicato al precedente art. 5, ai sensi del comma 12 dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i l’IMPRESA non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e si impegna ad eseguire, mediante atto di sottomissione delle modifiche richieste dal RUP ed adeguatamente motivate, le prestazioni alle stesse condizioni del contratto principale. Oltre tale limite l’IMPRESA ha facoltà di risolvere il contratto