Variazioni al contratto. Le variazioni al contratto sono regolate ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016.
Variazioni al contratto. Qualunque modifica al presente Contratto non può aver luogo e non può provarsi che mediante atto pubblico amministrativo. Ai sensi dell'art. 134 del Regolamento Generale, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, che sia disposta dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, purché contenuta nei limiti delle disposizioni del comma 3 dell’art. 132 del D.lgs 163/2006, non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola d'arte cui lo stesso è obbligato. Per le varie ipotesi e fattispecie di varianti, aggiunte e diminuzioni di lavori previsti in progetto, si seguiranno le disposizioni di cui all'art. 132 del D.lgs 163/2006, agli artt. 10, 11 e 12 del Capitolato Generale d'Appalto, e agli artt. 134 e 135 del Regolamento Generale. Ai sensi dell’articolo 10 del Capitolato Generale d'Appalto, per le sole ipotesi previste dall'articolo 132, comma 1, del D.lgs 163/2006, la stazione appaltante, durante l'esecuzione dell'appalto, può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione dell'articolo 134, comma 6, e 136 del regolamento, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. Se la variante, nei casi previsti dal precedente comma, supera tale limite, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione, la stazione appaltante deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manif...
Variazioni al contratto. 19.1. Il Cliente potrà chiedere, oppure il Fornitore proporre, modifiche nelle modalità di prestazione, nel contenuto delle attività o nei volumi dei servizi relativi al Contratto stipulato con il Fornitore.
19.2. Se durante la fase di fornitura del servizio si rendessero necessarie modifiche al Contratto a seguito di nuove situazioni emerse e non previste, o non disciplinate, o di nuove esigenze espresse dal Cliente e nel caso in cui tali corrispettivi non fossero previsti dagli Allegati, il Fornitore comunicherà al Cliente entro 15 gg. dalla richiesta dello stesso, o contemporaneamente alla presentazione della propria proposta, i corrispettivi e le altre condizioni per l’attuazione di tali modifiche.
19.3. In modo analogo ogni variazione all’esecuzione del Contratto dopo la sua accettazione sarà trattata con la stessa modalità prevista al punto precedente e sulla base di accordi specifici se non già compresi nel Contratto e nei suoi Allegati.
19.4. Il prezzo per eventuali modifiche sarà calcolato sulla base delle tariffe indicate nell’Offerta contrattuale o secondo quanto emerso a seguito dall’analisi della nuova richiesta.
19.5. Le modifiche diverranno vincolanti per le Parti solo dopo che la Parte che ha ricevuto la proposta avrà espresso la propria accettazione scritta alla Parte proponente. Nelle more di tale accettazione il Fornitore continuerà ad eseguire le attività secondo le modalità previste dall’accordo iniziale.
Variazioni al contratto. Le variazioni al contratto sono regolate ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
Variazioni al contratto. Art. 6 adeguamento dei prezzi Art. 8 contabilità e pagamenti
Variazioni al contratto. Le variazioni al contratto sono regolate ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016; trattandosi di appalto da computarsi “a misura” le fluttuazioni, in aumento o diminuzione non costituiscono variazione al contratto.
Variazioni al contratto. Le variazioni al contratto sono regolate ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e dall’art. 2 del capitolato di gara, trattandosi di appalto da computarsi “a misura” le fluttuazioni, in aumento o diminuzione, delle quantità di rifiuto non costituiscono variazione al contratto.
Variazioni al contratto. Art. 8 contabilità e pagamenti
Variazioni al contratto. Qualunque modifica al presente Contratto non può aver luogo e non può provarsi che mediante atto pubblico amministrativo. Ai
Variazioni al contratto. Art. 6 adeguamento dei prezzi