Common use of Aumenti periodici di anzianità Clause in Contracts

Aumenti periodici di anzianità. A - - B - - C - 1) in luogo dell'importo percepito alla predetta data del 28 febbraio 1982 a titolo di aumenti periodici di anzianità si corrisponderà: a) un importo corrispondente alla percentuale complessiva di aumenti periodici di anzianità maturati calcolata sul minimo tabellare di retribuzione del livello di appartenenza e, per quanto concerne l'indennità di contingenza, su quella in vigore al 31 dicembre 1980 escluso il valore dei 34 punti maturati al 31 gennaio 1977 e conglobati dal 1° marzo 1982 nei minimi tabellari di retribuzione ai sensi dell'accordo 25 marzo 1982 (*); b) la somma di euro 3,62 per ciascun aumento periodico già maturato al 28 febbraio 1982 che sia stato calcolato nella percentuale del 5%. (*) L'importo della contingenza in vigore al 31 dicembre 1980, escluso il valore dei 34 punti conglobati, è pari a euro 135,72. Per gli impiegati dipendenti da teatri ad attività saltuaria la somma è fissata in euro 2,89 per ciascun aumento periodico già maturato al 28 febbraio 1982 che sia stato calcolato nella percentuale del 4%. Gli importi di cui sopra saranno proporzionalmente ridotti per gli impiegati che effettuano un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale; 2) gli impiegati proseguiranno nella maturazione degli aumenti periodici di anzianità fino a raggiungere la percentuale complessiva e finale del 50% (40% per gli impiegati dipendenti dai teatri ad attività saltuaria). Tali ulteriori aumenti periodici saranno calcolati sul solo minimo tabellare di retribuzione, nè si darà luogo a ricalcoli sulla contingenza. In aggiunta all'importo così determinato sarà peraltro corrisposta per ciascun aumento periodico di anzianità maturato successivamente al 28 febbraio 1982 che sia calcolato nella misura del 5% la somma fissa di euro 9,55 e per ciascun aumento periodico di anzianità che sia calcolato nella misura del 4% la somma fissa di euro 7,64. Tali somme saranno proporzionalmente ridotte per gli impiegati che effettuano un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale. Pertanto le parti si impegnano a non effettuare a decorrere dal 1° marzo 1982 calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici di anzianità sull'indennità di contingenza. Nel caso di passaggio a livello superiore gli aumenti periodici già maturati saranno ricalcolati percentualmente sul minimo tabellare del nuovo livello. Ferma restando la percentuale complessiva e finale di cui al precedente punto 2, l'anzianità maturata dopo l'ultimo aumento periodico nel livello di provenienza sarà considerata utile ai fini della maturazione del successivo aumento periodico del nuovo livello di appartenenza. Tale norma trova applicazione solo per i passaggi a livello superiore intervenuti successivamente alla data del 25 marzo 1982. Per gli operai già in forza ai teatri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 25 marzo 1982 verrà mantenuto sino al 28 febbraio 1982 il sistema in atto ai sensi del c.c.n.l. 19 giugno 1979, mentre dal 1° marzo 1982 si opererà nei seguenti termini: 1) in luogo dell'importo a titolo di aumenti periodici di anzianità percepito alla predetta data del 28 febbraio 1982 si corrisponderà: A) un importo corrispondente alla percentuale complessiva di aumenti periodici di anzianità biennali maturati calcolata sul minimo tabellare di retribuzione del livello di appartenenza e, per quanto concerne l'indennità di contingenza, su quella in vigore al 31 dicembre 1980 escluso il valore dei 34 punti maturati al 31 gennaio 1977 e conglobati dal 1° marzo 1982 nei minimi tabellari di retribuzione ai sensi dell'accordo 25 marzo 1982 (*); B) la somma di euro 3,62 per ciascun aumento periodico già maturato. Tale importo sarà proporzionalmente ridotto per gli operai che effettuano un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale. Resta altresì acquisito agli operai e consolidato in cifra l'importo eventualmente percepito ai sensi del c.c.n.l. 21 febbraio 1968 per aumento periodico di anzianità triennale maturato entro il 31 dicembre 1970; 2) gli operai proseguiranno nella maturazione degli aumenti periodici di anzianità fino a raggiungere la percentuale complessiva e finale del 50% (45% per gli operai che, ai sensi del c.c.n.l. 21 febbraio 1968, percepiscano l'importo consolidato in cifra corrispondente all'aumento periodico di anzianità triennale maturato entro il 31 dicembre 1970). Tali ulteriori aumenti periodici saranno calcolati sul solo minimo tabellare di retribuzione, nè si darà luogo a ricalcoli sulla contingenza. In aggiunta all'importo così determinato sarà peraltro corrisposta per ciascun aumento periodico di anzianità maturato successivamente al 28 febbraio 1982 la somma fissa di euro 9,55. Tale somma sarà proporzionalmente ridotta per gli operai che effettuano un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale. (*) L'importo della contingenza in vigore al 31 dicembre 1980, escluso il valore dei 34 punti conglobati, è pari a euro 135,72. Pertanto le parti si impegnano a non effettuare a decorrere dal 1° marzo 1982 calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici di anzianità sull'indennità di contingenza. Nel caso di passaggio a livello superiore gli aumenti periodici già maturati saranno ricalcolati percentualmente sul minimo tabellare del nuovo livello. Ferma restando la percentuale complessiva e finale di cui al precedente punto 2, l'anzianità maturata dopo l'ultimo aumento periodico nel livello di provenienza sarà considerata utile ai fini della maturazione del successivo aumento periodico nel nuovo livello di appartenenza. Tale norma trova applicazione solo per i passaggi a livello superiore intervenuti successivamente alla data del 25 marzo 1982.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Aumenti periodici di anzianità. A - - B - - C - 1) in luogo dell'importo percepito alla predetta data del 28 febbraio 1982 a titolo . Il lavoratore ha diritto per ogni biennio di aumenti periodici servizio effettivamente prestato ad un aumento di anzianità si corrisponderà:nelle misure distinte per ciascun livello di appartenenza. a) un importo corrispondente alla percentuale complessiva 2. Detti aumenti sono: per il 1^ livello di € 25,82 per il 2^ livello di € 22,21 per il 3^ livello di € 20,14 per il 4^ livello super di € 18,59 per il 4^ livello di € 18,59 per il 5^ livello di € 17,56 3. Tutti gli aumenti periodici di anzianità maturati calcolata sul minimo tabellare alla data del 30 aprile 1985 rimangono congelati nel valore in atto a tale data e non saranno più oggetto di retribuzione del livello di appartenenza e, per quanto concerne l'indennità di contingenza, su quella in vigore al 31 dicembre 1980 escluso il valore dei 34 punti maturati al 31 gennaio 1977 e conglobati dal 1° marzo 1982 nei minimi tabellari di retribuzione ai sensi dell'accordo 25 marzo 1982 (*);rivalutazione. b) la somma di euro 3,62 per ciascun aumento periodico già maturato al 28 febbraio 1982 che sia stato calcolato nella percentuale del 5%. (*) L'importo della contingenza in vigore al 31 dicembre 1980, escluso il valore dei 34 punti conglobati, è pari a euro 135,72. Per gli impiegati dipendenti da teatri ad attività saltuaria la somma è fissata in euro 2,89 per ciascun aumento periodico già maturato al 28 febbraio 1982 che sia stato calcolato nella percentuale del 4%. Gli importi di cui sopra saranno proporzionalmente ridotti per gli impiegati che effettuano un orario normale di lavoro inferiore aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello contrattuale;in cui si compie il biennio di servizio. 2) gli impiegati proseguiranno nella maturazione degli 5. Il lavoratore ha diritto di maturare un massimo di 10 aumenti periodici di anzianità fino a raggiungere la percentuale complessiva e finale al raggiungimento del 50% (40% massimo previsto per gli impiegati dipendenti dai teatri ad attività saltuaria). Tali ulteriori aumenti periodici saranno calcolati sul solo minimo tabellare l'ultimo livello di retribuzioneappartenenza, nè si darà luogo a ricalcoli sulla contingenzaivi compreso l'importo maturato nei precedenti livelli. 6. In aggiunta all'importo così determinato sarà peraltro corrisposta per ciascun caso di passaggio di livello, la frazione di biennio in corso al momento di detto passaggio è utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico di anzianità maturato successivamente al 28 febbraio 1982 che sia calcolato nella misura del 5% la somma fissa di euro 9,55 e per ciascun aumento periodico di anzianità che sia calcolato nella misura del 4% la somma fissa di euro 7,64. Tali somme saranno proporzionalmente ridotte per gli impiegati che effettuano un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale. Pertanto le parti si impegnano a non effettuare a decorrere dal 1° marzo 1982 calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici di anzianità sull'indennità di contingenzaperiodico. 7. Nel caso di passaggio a di livello superiore gli il dipendente mantiene l'importo in cifra degli aumenti periodici già maturati saranno ricalcolati percentualmente sul minimo tabellare del nuovo livello. Ferma restando la percentuale complessiva e finale di cui al precedente punto 2, l'anzianità maturata dopo l'ultimo aumento periodico nel livello di provenienza sarà considerata utile ai fini della maturazione del successivo aumento periodico del provenienza. Detto importo viene tradotto in un numero di aumenti di anzianità (e/o frazioni di aumento), dividendo l'importo stesso per la misura dell'aumento di anzianità corrispondente al nuovo livello di appartenenzainquadramento. 8. Tale norma trova applicazione solo Gli aumenti corrisposti per i passaggi a livello superiore intervenuti successivamente alla data del 25 marzo 1982. Per gli operai già in forza ai teatri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 25 marzo 1982 verrà mantenuto sino al 28 febbraio 1982 il sistema in atto ai sensi del c.c.n.l. 19 giugno 1979, mentre dal 1° marzo 1982 si opererà nei seguenti termini: 1) in luogo dell'importo a titolo di cui sopra non possono essere assorbiti da eventuali aumenti periodici di merito così come questi non possono essere assorbiti da aumenti per anzianità percepito alla predetta data maturati o da maturare. 9. Durante il periodo di validità del 28 febbraio 1982 si corrisponderà: A) un importo corrispondente alla percentuale complessiva di aumenti periodici di anzianità biennali maturati calcolata sul minimo tabellare di retribuzione del livello di appartenenza e, per quanto concerne l'indennità di contingenza, su quella in vigore al 31 dicembre 1980 escluso il valore dei 34 punti maturati al 31 gennaio 1977 e conglobati dal 1° marzo 1982 nei minimi tabellari di retribuzione ai sensi dell'accordo 25 marzo 1982 (*); B) la somma di euro 3,62 per ciascun aumento periodico già maturato. Tale importo sarà proporzionalmente ridotto per gli operai che effettuano un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale. Resta altresì acquisito agli operai e consolidato in cifra contratto l'importo eventualmente percepito ai sensi del c.c.n.l. 21 febbraio 1968 per aumento periodico di anzianità triennale maturato entro il 31 dicembre 1970; 2) gli operai proseguiranno nella maturazione degli aumenti periodici di per anzianità fino a raggiungere la percentuale complessiva e finale del 50% (45% per gli operai che, ai sensi del c.c.n.l. 21 febbraio 1968, percepiscano l'importo consolidato in cifra corrispondente all'aumento periodico di anzianità triennale maturato entro il 31 dicembre 1970). Tali ulteriori aumenti periodici saranno calcolati sul solo minimo tabellare di retribuzione, nè si darà luogo a ricalcoli sulla contingenza. In aggiunta all'importo così determinato sarà peraltro corrisposta per ciascun aumento periodico di anzianità maturato successivamente al 28 febbraio 1982 la somma fissa di euro 9,55. Tale somma sarà proporzionalmente ridotta per gli operai che effettuano un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale. (*) L'importo della contingenza in vigore al 31 dicembre 1980, escluso il valore dei 34 punti conglobati, è pari a euro 135,72. Pertanto le parti si impegnano a non effettuare a decorrere dal 1° marzo 1982 calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici di anzianità sull'indennità di contingenza. Nel caso di passaggio a livello superiore gli aumenti periodici già maturati saranno non dovranno essere ricalcolati percentualmente sul minimo tabellare del nuovo livello. Ferma restando la percentuale complessiva e finale di cui al precedente punto 2, l'anzianità maturata dopo l'ultimo aumento periodico nel livello di provenienza sarà considerata utile ai fini della maturazione del successivo aumento periodico nel nuovo livello di appartenenza. Tale norma trova applicazione solo per i passaggi a livello superiore intervenuti successivamente alla data del 25 marzo 1982effetto delle variazioni delle retribuzioni tabellari.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Aumenti periodici di anzianità. A - - B - - C - 1) in luogo dell'importo percepito alla predetta data del 28 febbraio 1982 a titolo . Il lavoratore ha diritto per ogni biennio di aumenti periodici servizio effettivamente prestato ad un au- mento di anzianità si corrisponderà:nelle misure distinte per ciascun livello di appartenenza. a) un importo corrispondente alla percentuale complessiva 2. Detti aumenti sono: per il 1^ livello di € 25,82 per il 2^ livello di € 22,21 per il 3^ livello di € 20,14 per il 4^ livello super di € 18,59 per il 4^ livello di € 18,59 per il 5^ livello di € 17,56 3. Tutti gli aumenti periodici di anzianità maturati calcolata sul minimo tabellare alla data del 30 aprile 1985 rimangono congelati nel valore in atto a tale data e non saranno più oggetto di retribuzione del livello di appartenenza e, per quanto concerne l'indennità di contingenza, su quella in vigore al 31 dicembre 1980 escluso il valore dei 34 punti maturati al 31 gennaio 1977 e conglobati dal 1° marzo 1982 nei minimi tabellari di retribuzione ai sensi dell'accordo 25 marzo 1982 (*);rivalutazione. b) la somma di euro 3,62 per ciascun aumento periodico già maturato al 28 febbraio 1982 che sia stato calcolato nella percentuale del 5%. (*) L'importo della contingenza in vigore al 31 dicembre 1980, escluso il valore dei 34 punti conglobati, è pari a euro 135,72. Per gli impiegati dipendenti da teatri ad attività saltuaria la somma è fissata in euro 2,89 per ciascun aumento periodico già maturato al 28 febbraio 1982 che sia stato calcolato nella percentuale del 4%. Gli importi di cui sopra saranno proporzionalmente ridotti per gli impiegati che effettuano un orario normale di lavoro inferiore aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successi- vo a quello contrattuale;in cui si compie il biennio di servizio. 2) gli impiegati proseguiranno nella maturazione degli 5. Il lavoratore ha diritto di maturare un massimo di 10 aumenti periodici di anzianità fino a raggiungere la percentuale complessiva e finale al rag- giungimento del 50% (40% massimo previsto per gli impiegati dipendenti dai teatri ad attività saltuaria). Tali ulteriori aumenti periodici saranno calcolati sul solo minimo tabellare l'ultimo livello di retribuzioneappartenenza, nè si darà luogo a ricalcoli sulla contingenzaivi compreso l'im- porto maturato nei precedenti livelli. 6. In aggiunta all'importo così determinato sarà peraltro corrisposta per ciascun caso di passaggio di livello, la frazione di biennio in corso al momento di detto pas- saggio è utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico di anzianità maturato successivamente al 28 febbraio 1982 che sia calcolato nella misura del 5% la somma fissa di euro 9,55 e per ciascun aumento periodico di anzianità che sia calcolato nella misura del 4% la somma fissa di euro 7,64. Tali somme saranno proporzionalmente ridotte per gli impiegati che effettuano un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale. Pertanto le parti si impegnano a non effettuare a decorrere dal 1° marzo 1982 calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici di anzianità sull'indennità di contingenzaperiodico. 7. Nel caso di passaggio a di livello superiore gli il dipendente mantiene l'importo in cifra degli aumenti periodici già maturati saranno ricalcolati percentualmente sul minimo tabellare del nuovo livello. Ferma restando la percentuale complessiva e finale di cui al precedente punto 2, l'anzianità maturata dopo l'ultimo aumento periodico nel livello di provenienza sarà considerata utile ai fini della maturazione del successivo aumento periodico del provenienza. Detto importo viene tradotto in un numero di aumenti di anzianità (e/o frazioni di aumento), dividendo l'importo stesso per la misura dell'aumento di anzianità corrispondente al nuovo livello di appartenenzainquadramento. 8. Tale norma trova applicazione solo Gli aumenti corrisposti per i passaggi a livello superiore intervenuti successivamente alla data del 25 marzo 1982. Per gli operai già in forza ai teatri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 25 marzo 1982 verrà mantenuto sino al 28 febbraio 1982 il sistema in atto ai sensi del c.c.n.l. 19 giugno 1979, mentre dal 1° marzo 1982 si opererà nei seguenti termini: 1) in luogo dell'importo a titolo di cui sopra non possono essere assorbiti da even- tuali aumenti periodici di anzianità percepito alla predetta data merito così come questi non possono essere assorbiti da aumenti per an- zianità maturati o da maturare. 9. Durante il periodo di validità del 28 febbraio 1982 si corrisponderà: A) un importo corrispondente alla percentuale complessiva di aumenti periodici di anzianità biennali maturati calcolata sul minimo tabellare di retribuzione del livello di appartenenza e, per quanto concerne l'indennità di contingenza, su quella in vigore al 31 dicembre 1980 escluso il valore dei 34 punti maturati al 31 gennaio 1977 e conglobati dal 1° marzo 1982 nei minimi tabellari di retribuzione ai sensi dell'accordo 25 marzo 1982 (*); B) la somma di euro 3,62 per ciascun aumento periodico già maturato. Tale importo sarà proporzionalmente ridotto per gli operai che effettuano un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale. Resta altresì acquisito agli operai e consolidato in cifra contratto l'importo eventualmente percepito ai sensi del c.c.n.l. 21 febbraio 1968 per aumento periodico di anzianità triennale maturato entro il 31 dicembre 1970; 2) gli operai proseguiranno nella maturazione degli aumenti periodici di per anzianità fino a raggiungere la percentuale complessiva e finale del 50% (45% già ma- turati non dovranno essere ricalcolati per gli operai che, ai sensi del c.c.n.l. 21 febbraio 1968, percepiscano l'importo consolidato in cifra corrispondente all'aumento periodico di anzianità triennale maturato entro il 31 dicembre 1970). Tali ulteriori aumenti periodici saranno calcolati sul solo minimo tabellare di retribuzione, nè si darà luogo a ricalcoli sulla contingenza. In aggiunta all'importo così determinato sarà peraltro corrisposta per ciascun aumento periodico di anzianità maturato successivamente al 28 febbraio 1982 la somma fissa di euro 9,55. Tale somma sarà proporzionalmente ridotta per gli operai che effettuano un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale. (*) L'importo della contingenza in vigore al 31 dicembre 1980, escluso il valore dei 34 punti conglobati, è pari a euro 135,72. Pertanto le parti si impegnano a non effettuare a decorrere dal 1° marzo 1982 calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici di anzianità sull'indennità di contingenza. Nel caso di passaggio a livello superiore gli aumenti periodici già maturati saranno ricalcolati percentualmente sul minimo tabellare del nuovo livello. Ferma restando la percentuale complessiva e finale di cui al precedente punto 2, l'anzianità maturata dopo l'ultimo aumento periodico nel livello di provenienza sarà considerata utile ai fini della maturazione del successivo aumento periodico nel nuovo livello di appartenenza. Tale norma trova applicazione solo per i passaggi a livello superiore intervenuti successivamente alla data del 25 marzo 1982effetto delle variazioni delle retribuzioni tabellari.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Verbale Di Accordo

Aumenti periodici di anzianità. A - - B - - C -1. Ai lavoratori, per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso facente capo alla stessa azienda), indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto al compimento di ogni biennio di anzianità e fino ad un massimo di 5, un aumento in cifra fissa differenziata riferita al livello retributivo di appartenenza al momento della maturazione di ciascun biennio di anzianità. 1) 2. L'importo degli scatti maturati successivamente alla data di entrata in luogo dell'importo percepito alla predetta data vigore del 28 febbraio 1982 a titolo di presente CCNL è il seguente: Quadri 46.000 3. Gli aumenti periodici di anzianità si corrisponderà: a) un importo corrispondente alla percentuale complessiva non potranno essere assorbiti dai precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti negli aumenti periodici di anzianità maturati calcolata sul minimo tabellare di retribuzione del livello di appartenenza e, per quanto concerne l'indennità di contingenza, su quella in vigore al 31 dicembre 1980 escluso il valore dei 34 punti maturati al 31 gennaio 1977 e conglobati dal 1° marzo 1982 nei minimi tabellari di retribuzione ai sensi dell'accordo 25 marzo 1982 (*);o da maturare. b) la somma di euro 3,62 per ciascun aumento periodico già maturato al 28 febbraio 1982 che sia stato calcolato nella percentuale del 5%. (*) L'importo della contingenza in vigore al 31 dicembre 1980, escluso il valore dei 34 punti conglobati, è pari a euro 135,72. Per gli impiegati dipendenti da teatri ad attività saltuaria la somma è fissata in euro 2,89 per ciascun aumento periodico già maturato al 28 febbraio 1982 che sia stato calcolato nella percentuale del 4%. Gli importi di cui sopra saranno proporzionalmente ridotti per gli impiegati che effettuano un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale; 2) gli impiegati proseguiranno nella maturazione degli aumenti periodici di anzianità fino decorreranno dal primo giorno del mese successivo a raggiungere la percentuale complessiva e finale del 50% (40% per gli impiegati dipendenti dai teatri ad attività saltuaria). Tali ulteriori aumenti periodici saranno calcolati sul solo minimo tabellare quello in cui si compie il biennio di retribuzione, nè si darà luogo a ricalcoli sulla contingenzaanzianità. 5. In aggiunta all'importo così determinato sarà peraltro corrisposta per ciascun aumento periodico di anzianità maturato successivamente al 28 febbraio 1982 che sia calcolato nella misura del 5% la somma fissa di euro 9,55 e per ciascun aumento periodico di anzianità che sia calcolato nella misura del 4% la somma fissa di euro 7,64. Tali somme saranno proporzionalmente ridotte per gli impiegati che effettuano un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale. Pertanto le parti si impegnano a non effettuare a decorrere dal 1° marzo 1982 calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici di anzianità sull'indennità di contingenza. Nel caso di passaggio a livello superiore gli aumenti periodici già di livello, il lavoratore manterrà l'importo degli scatti di anzianità maturati saranno ricalcolati percentualmente sul minimo tabellare del nuovo livello. Ferma restando la percentuale complessiva e finale di cui al precedente punto 2, l'anzianità maturata dopo l'ultimo aumento periodico nel livello di provenienza sarà considerata utile provenienza. Tale importo, ai fini della individuazione del numero di scatti, o frazioni di numero di scatti, che a quel momento si considererà maturato dal lavoratore, sarà diviso per il valore dello scatto corrispondente al nuovo livello. 6. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio del livello sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico del nuovo livello di appartenenza. Tale norma trova applicazione solo per i passaggi a livello superiore intervenuti successivamente alla data del 25 marzo 1982. Per gli operai già in forza ai teatri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 25 marzo 1982 verrà mantenuto sino al 28 febbraio 1982 il sistema in atto ai sensi del c.c.n.l. 19 giugno 1979, mentre dal 1° marzo 1982 si opererà nei seguenti termini: 1) in luogo dell'importo a titolo di aumenti periodici scatto di anzianità percepito alla predetta data del 28 febbraio 1982 si corrisponderà: A) un importo corrispondente alla percentuale complessiva di aumenti periodici di anzianità biennali maturati calcolata sul minimo tabellare di retribuzione del livello di appartenenza e, per quanto concerne l'indennità di contingenza, su quella in vigore al 31 dicembre 1980 escluso il valore dei 34 punti maturati al 31 gennaio 1977 e conglobati dal 1° marzo 1982 nei minimi tabellari di retribuzione ai sensi dell'accordo 25 marzo 1982 (*); B) la somma di euro 3,62 per ciascun aumento periodico già maturato. Tale importo sarà proporzionalmente ridotto per gli operai che effettuano un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale. Resta altresì acquisito agli operai e consolidato in cifra l'importo eventualmente percepito ai sensi del c.c.n.l. 21 febbraio 1968 per aumento periodico di anzianità triennale maturato entro il 31 dicembre 1970; 2) gli operai proseguiranno nella maturazione degli aumenti periodici di anzianità fino a raggiungere la percentuale complessiva e finale del 50% (45% per gli operai che, ai sensi del c.c.n.l. 21 febbraio 1968, percepiscano l'importo consolidato in cifra corrispondente all'aumento periodico di anzianità triennale maturato entro il 31 dicembre 1970). Tali ulteriori aumenti periodici saranno calcolati sul solo minimo tabellare di retribuzione, nè si darà luogo a ricalcoli sulla contingenza. In aggiunta all'importo così determinato sarà peraltro corrisposta per ciascun aumento periodico di anzianità maturato successivamente al 28 febbraio 1982 la somma fissa di euro 9,55. Tale somma sarà proporzionalmente ridotta per gli operai che effettuano un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale. (*) L'importo della contingenza in vigore al 31 dicembre 1980, escluso il valore dei 34 punti conglobati, è pari a euro 135,72. Pertanto le parti si impegnano a non effettuare a decorrere dal 1° marzo 1982 calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici di anzianità sull'indennità di contingenza. Nel caso di passaggio a livello superiore gli aumenti periodici già maturati saranno ricalcolati percentualmente sul minimo tabellare del nuovo livello. Ferma restando la percentuale complessiva e finale di cui al precedente punto 2, l'anzianità maturata dopo l'ultimo aumento periodico nel livello di provenienza sarà considerata utile ai fini della maturazione del successivo aumento periodico nel nuovo livello di appartenenza. Tale norma trova applicazione solo per i passaggi a livello superiore intervenuti successivamente alla data del 25 marzo 1982.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Aumenti periodici di anzianità. A I lavoratori per l'anzianità maturata presso una stessa azienda a partire dal 1º luglio 1979 avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a maturare quattro aumenti biennali periodici di anzianità fissati nelle misure seguenti: - 8º livello: euro 12,91; - B 7º livello: euro 11,88; - 6º livello: euro 10,33; - C - 1) 5º livello: euro 9,81; - 4º livello: euro 8,26; - 3º livello: euro 7,75; - 2º livello: euro 7,23; - 1º livello: euro 6,71. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in luogo dell'importo percepito alla predetta data cui si compie il biennio di anzianità. Essi non assorbono né possono essere assorbiti da eventuali aumenti di merito o superminimi salvo, per questi ultimi, i casi in cui tale assorbimento sia previsto. Gli aumenti periodici fanno parte della retribuzione contrattuale nazionale di cui al punto 1 dell'art. 45 del 28 febbraio 1982 presente contratto e per gli operai non saranno considerati agli effetti dei cottimi e delle altre forme di retribuzione a titolo incentivo. In caso di passaggio di livello successivamente all'entrata in vigore della nuova regolamentazione il lavoratore conserverà in cifra l'importo maturato e avrà diritto a ulteriori aumenti periodici di anzianità si corrisponderà: a) un importo corrispondente alla percentuale complessiva di aumenti periodici di anzianità maturati calcolata sul minimo tabellare di retribuzione biennali del nuovo livello di appartenenza e, per quanto concerne l'indennità di contingenza, su quella in vigore al 31 dicembre 1980 escluso il valore dei 34 punti maturati al 31 gennaio 1977 e conglobati dal 1° marzo 1982 nei minimi tabellari di retribuzione ai sensi dell'accordo 25 marzo 1982 (*); b) la somma di euro 3,62 per ciascun aumento periodico già maturato al 28 febbraio 1982 che sia stato calcolato nella percentuale del 5%. (*) L'importo della contingenza in vigore al 31 dicembre 1980, escluso il valore dei 34 punti conglobati, è pari a euro 135,72. Per gli impiegati dipendenti da teatri ad attività saltuaria la somma è fissata in euro 2,89 per ciascun aumento periodico già maturato al 28 febbraio 1982 che sia stato calcolato nella percentuale del 4%. Gli importi di cui sopra saranno proporzionalmente ridotti per gli impiegati che effettuano un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale; 2) gli impiegati proseguiranno nella maturazione degli aumenti periodici di anzianità fino a raggiungere la percentuale complessiva e finale del 50% (40% per gli impiegati dipendenti dai teatri ad attività saltuaria). Tali ulteriori aumenti periodici saranno calcolati sul solo minimo tabellare di retribuzione, nè si darà luogo a ricalcoli sulla contingenza. In aggiunta all'importo così determinato sarà peraltro corrisposta per ciascun aumento periodico di anzianità maturato successivamente al 28 febbraio 1982 che sia calcolato nella misura del 5% la somma fissa di euro 9,55 e per ciascun aumento periodico di anzianità che sia calcolato nella misura del 4% la somma fissa di euro 7,64. Tali somme saranno proporzionalmente ridotte per gli impiegati che effettuano un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale. Pertanto le parti si impegnano a non effettuare a decorrere dal 1° marzo 1982 calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici di anzianità sull'indennità di contingenza. Nel caso di passaggio a livello superiore gli aumenti periodici già maturati saranno ricalcolati percentualmente sul minimo tabellare del concorrenza con l'importo massimo raggiungibile nel nuovo livello. Ferma restando la percentuale complessiva e finale La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello, sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico. L'anzianità trascorsa in periodo di aspettativa per cariche pubbliche o sindacali di cui al precedente punto 2all'art. 31 della legge 20 maggio 1970, l'anzianità maturata dopo l'ultimo aumento periodico nel livello di provenienza sarà n. 300 e per le cariche pubbliche previste dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816 e successive modificazioni ed integrazioni, è considerata utile ai fini della maturazione del successivo aumento periodico del nuovo livello di appartenenza. Tale norma trova applicazione solo per i passaggi a livello superiore intervenuti successivamente alla data del 25 marzo 1982. Per gli operai già in forza ai teatri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 25 marzo 1982 verrà mantenuto sino al 28 febbraio 1982 il sistema in atto ai sensi del c.c.n.l. 19 giugno 1979, mentre dal 1° marzo 1982 si opererà nei seguenti termini: 1) in luogo dell'importo a titolo di aumenti periodici di anzianità percepito alla predetta data del 28 febbraio 1982 si corrisponderà: A) un importo corrispondente alla percentuale complessiva di aumenti periodici di anzianità biennali maturati calcolata sul minimo tabellare di retribuzione del livello di appartenenza e, per quanto concerne l'indennità di contingenza, su quella in vigore al 31 dicembre 1980 escluso il valore dei 34 punti maturati al 31 gennaio 1977 e conglobati dal 1° marzo 1982 nei minimi tabellari di retribuzione ai sensi dell'accordo 25 marzo 1982 (*); B) la somma di euro 3,62 per ciascun aumento periodico già maturato. Tale importo sarà proporzionalmente ridotto per gli operai che effettuano un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale. Resta altresì acquisito agli operai e consolidato in cifra l'importo eventualmente percepito ai sensi del c.c.n.l. 21 febbraio 1968 per aumento periodico di anzianità triennale maturato entro il 31 dicembre 1970; 2) gli operai proseguiranno nella maturazione degli aumenti periodici di anzianità fino a raggiungere la percentuale complessiva e finale del 50% (45% per gli operai che, ai sensi del c.c.n.l. 21 febbraio 1968, percepiscano l'importo consolidato in cifra corrispondente all'aumento periodico di anzianità triennale maturato entro il 31 dicembre 1970). Tali ulteriori aumenti periodici saranno calcolati sul solo minimo tabellare di retribuzione, nè si darà luogo a ricalcoli sulla contingenza. In aggiunta all'importo così determinato sarà peraltro corrisposta per ciascun aumento periodico di anzianità maturato successivamente al 28 febbraio 1982 la somma fissa di euro 9,55. Tale somma sarà proporzionalmente ridotta per gli operai che effettuano un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale. (*) L'importo della contingenza in vigore al 31 dicembre 1980, escluso il valore dei 34 punti conglobati, è pari a euro 135,72. Pertanto le parti si impegnano a non effettuare a decorrere dal 1° marzo 1982 calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici di anzianità sull'indennità di contingenza. Nel caso di passaggio a livello superiore gli aumenti periodici già maturati saranno ricalcolati percentualmente sul minimo tabellare del nuovo livello. Ferma restando la percentuale complessiva e finale di cui al precedente punto 2, l'anzianità maturata dopo l'ultimo aumento periodico nel livello di provenienza sarà considerata utile ai fini della maturazione del successivo aumento periodico nel nuovo livello di appartenenza. Tale norma trova applicazione solo per i passaggi a livello superiore intervenuti successivamente alla data del 25 marzo 1982anzianità.

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Aumenti periodici di anzianità. Agli impiegati per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto per ogni biennio e fino ad un massimo di 5 bienni un aumento in cifra fissa differenziata per ciascun livello retributivo. L'importo degli aumenti - rapportato a mese - è il seguente: Livelli Importi 1° A - - € 16,01 1° B - - C - € 16,01 2° € 14,20 3° € 13,43 4° € 12,65 5° bis € 11,88 5° € 11,36 6° € 10.33 Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. L'anzianità utile per la maturazione degli aumenti decorre dal compimento del 20° anno di età. Tuttavia, per gli impiegati che, sulla base del presente c.c.n.l., seguono iter professionali predeterminati ai sensi dell'art. 22, l'anzianità utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il lavoratore avrà completato il proprio iter professionale. Poiché l'anzianità valida per la maturazione degli scatti è quella aziendale, in caso di passaggio di livello, si farà luogo alla rivalutazione degli scatti maturati al valore corrispondente al livello di acquisizione e la frazione del biennio in corso di maturazione sarà utile per l'attribuzione dello scatto al valore del nuovo livello. Tale norma, in base a quanto sopra stabilito, non si applica per i passaggi di livello che avvengono nel corso dell'iter professionale. Norma transitoria Agli impiegati che al 1) ° luglio 1990 avessero maturato, in luogo dell'importo percepito alla predetta data del 28 febbraio 1982 seguito all'applicazione di qualsiasi normativa, importi a titolo di aumenti periodici di anzianità si corrisponderà: atali cifre verranno congelate "ad personam" e concorreranno al raggiungimento dell'importo massimo previsto dal c.c.n.l. per il livello nel quale sono inquadrati. Per l'aumento periodico in corso di maturazione lo stesso verrà riconosciuto alla normale scadenza (prevista precedentemente alla data di stipula del presente c.c.n.l.) un importo corrispondente alla percentuale complessiva di aumenti periodici di anzianità maturati calcolata sul minimo tabellare di retribuzione del livello di appartenenza econ la corresponsione dell'importo previsto, per quanto concerne l'indennità di contingenza, su quella in vigore al 31 dicembre 1980 escluso il valore dei 34 punti maturati al 31 gennaio 1977 e conglobati dal 1° marzo 1982 nei minimi tabellari di retribuzione ai sensi dell'accordo 25 marzo 1982 (*); b) la somma di euro 3,62 per ciascun aumento periodico già maturato al 28 febbraio 1982 che sia stato calcolato nella percentuale del 5%. (*) L'importo della contingenza in vigore al 31 dicembre 1980, escluso il valore dei 34 punti conglobati, è pari a euro 135,72. Per gli impiegati dipendenti da teatri ad attività saltuaria la somma è fissata in euro 2,89 per ciascun aumento periodico già maturato al 28 febbraio 1982 che sia stato calcolato nella percentuale del 4%. Gli importi di cui sopra saranno proporzionalmente ridotti per gli impiegati che effettuano un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale; 2) gli impiegati proseguiranno nella maturazione degli aumenti periodici di anzianità fino a raggiungere la percentuale complessiva e finale del 50% (40% per gli impiegati dipendenti dai teatri ad attività saltuaria). Tali ulteriori aumenti periodici saranno calcolati sul solo minimo tabellare di retribuzione, nè si darà luogo a ricalcoli sulla contingenza. In aggiunta all'importo così determinato sarà peraltro corrisposta per ciascun aumento periodico di anzianità maturato successivamente al 28 febbraio 1982 che sia calcolato nella misura del 5% la somma fissa di euro 9,55 e per ciascun aumento periodico di anzianità che sia calcolato nella misura del 4% la somma fissa di euro 7,64. Tali somme saranno proporzionalmente ridotte per gli impiegati che effettuano un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale. Pertanto le parti si impegnano a non effettuare a decorrere dal 1° marzo 1982 calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici di anzianità sull'indennità di contingenza. Nel caso di passaggio a livello superiore gli aumenti periodici già maturati saranno ricalcolati percentualmente sul minimo tabellare del nuovo livello. Ferma restando la percentuale complessiva e finale di cui al precedente punto 2, l'anzianità maturata dopo l'ultimo aumento periodico nel livello di provenienza sarà considerata utile ai fini della maturazione del successivo aumento periodico del nuovo livello di appartenenza. Tale norma trova applicazione solo per i passaggi a livello superiore intervenuti successivamente alla data del 25 marzo 1982. Per gli operai già in forza ai teatri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 25 marzo 1982 verrà mantenuto sino al 28 febbraio 1982 il sistema in atto ai sensi del c.c.n.l. 19 giugno 1979, mentre dal 1° marzo 1982 si opererà nei seguenti termini: 1) in luogo dell'importo a titolo di aumenti periodici di anzianità percepito alla predetta data del 28 febbraio 1982 si corrisponderà: A) un importo corrispondente alla percentuale complessiva di aumenti periodici di anzianità biennali maturati calcolata sul minimo tabellare di retribuzione del livello di appartenenza e, per quanto concerne l'indennità di contingenza, su quella in vigore al 31 dicembre 1980 escluso il valore dei 34 punti maturati al 31 gennaio 1977 e conglobati dal 1° marzo 1982 nei minimi tabellari di retribuzione ai sensi dell'accordo 25 marzo 1982 (*); B) la somma di euro 3,62 per ciascun aumento periodico già maturato. Tale importo sarà proporzionalmente ridotto per gli operai che effettuano un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale. Resta altresì acquisito agli operai e consolidato in cifra l'importo eventualmente percepito ai sensi del c.c.n.l. 21 febbraio 1968 per aumento periodico di anzianità triennale maturato entro il 31 dicembre 1970; 2) gli operai proseguiranno nella maturazione degli aumenti periodici di anzianità fino a raggiungere la percentuale complessiva e finale del 50% (45% per gli operai che, ai sensi del c.c.n.l. 21 febbraio 1968, percepiscano l'importo consolidato in cifra corrispondente all'aumento periodico di anzianità triennale maturato entro il 31 dicembre 1970). Tali ulteriori aumenti periodici saranno calcolati sul solo minimo tabellare di retribuzione, nè si darà luogo a ricalcoli sulla contingenza. In aggiunta all'importo così determinato sarà peraltro corrisposta per ciascun aumento periodico di anzianità maturato successivamente al 28 febbraio 1982 la somma fissa di euro 9,55. Tale somma sarà proporzionalmente ridotta per gli operai che effettuano un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale. (*) L'importo della contingenza in vigore al 31 dicembre 1980, escluso il valore dei 34 punti conglobati, è pari a euro 135,72. Pertanto le parti si impegnano a non effettuare a decorrere dal 1° marzo 1982 calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici di anzianità sull'indennità di contingenza. Nel caso di passaggio a livello superiore gli aumenti periodici già maturati saranno ricalcolati percentualmente sul minimo tabellare del nuovo livello. Ferma restando la percentuale complessiva e finale di cui al precedente punto 2, l'anzianità maturata dopo l'ultimo aumento periodico nel livello di provenienza sarà considerata utile ai fini della maturazione del successivo aumento periodico nel nuovo livello di appartenenza. Tale norma trova applicazione solo per i passaggi a livello superiore intervenuti successivamente alla data del 25 marzo 1982presente articolo.

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Aumenti periodici di anzianità. A - - B - - C -1. Ai lavoratori, per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso fa- cente capo alla stessa azienda), indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto al compimento di ogni biennio di anzianità e fino ad un massimo di 5, un aumento in cifra fissa differenziata riferita al livello retributivo di appartenenza al momento della maturazione di ciascun bien- nio di anzianità. 1) in luogo dell'importo percepito alla predetta data del 28 febbraio 1982 a titolo di 2. L'importo degli scatti è il seguente: EURO 3. Gli aumenti periodici di anzianità si corrisponderà: a) un importo corrispondente alla percentuale complessiva non potranno essere as- sorbiti dai precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di meri- to potranno essere assorbiti negli aumenti periodici di anzianità maturati calcolata sul minimo tabellare di retribuzione del livello di appartenenza e, per quanto concerne l'indennità di contingenza, su quella in vigore al 31 dicembre 1980 escluso il valore dei 34 punti maturati al 31 gennaio 1977 e conglobati dal 1° marzo 1982 nei minimi tabellari di retribuzione ai sensi dell'accordo 25 marzo 1982 (*);o da maturare. b) la somma di euro 3,62 per ciascun aumento periodico già maturato al 28 febbraio 1982 che sia stato calcolato nella percentuale del 5%. (*) L'importo della contingenza in vigore al 31 dicembre 1980, escluso il valore dei 34 punti conglobati, è pari a euro 135,72. Per gli impiegati dipendenti da teatri ad attività saltuaria la somma è fissata in euro 2,89 per ciascun aumento periodico già maturato al 28 febbraio 1982 che sia stato calcolato nella percentuale del 4%. Gli importi di cui sopra saranno proporzionalmente ridotti per gli impiegati che effettuano un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale; 2) gli impiegati proseguiranno nella maturazione degli aumenti periodici di anzianità fino decorreranno dal primo giorno del mese successivo a raggiungere la percentuale complessiva e finale del 50% (40% per gli impiegati dipendenti dai teatri ad attività saltuaria). Tali ulteriori aumenti periodici saranno calcolati sul solo minimo tabellare quello in cui si compie il biennio di retribuzione, nè si darà luogo a ricalcoli sulla contingenzaanzianità. 5. In aggiunta all'importo così determinato sarà peraltro corrisposta per ciascun aumento periodico di anzianità maturato successivamente al 28 febbraio 1982 che sia calcolato nella misura del 5% la somma fissa di euro 9,55 e per ciascun aumento periodico di anzianità che sia calcolato nella misura del 4% la somma fissa di euro 7,64. Tali somme saranno proporzionalmente ridotte per gli impiegati che effettuano un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale. Pertanto le parti si impegnano a non effettuare a decorrere dal 1° marzo 1982 calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici di anzianità sull'indennità di contingenza. Nel caso di passaggio a livello superiore gli aumenti periodici già di livello, il lavoratore manterrà l'importo degli scatti di anzianità maturati saranno ricalcolati percentualmente sul minimo tabellare del nuovo livello. Ferma restando la percentuale complessiva e finale di cui al precedente punto 2, l'anzianità maturata dopo l'ultimo aumento periodico nel livello di provenienza sarà considerata utile provenienza. Tale importo, ai fini della individuazione del numero di scatti, o frazioni di numero di scatti, che a quel momento si considererà maturato dal lavoratore, sarà diviso per il valore dello scatto corrispondente al nuovo livello. 6. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio del livello sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico del nuovo livello scatto di appartenenza. Tale norma trova applicazione solo per i passaggi a livello superiore intervenuti successivamente alla data del 25 marzo 1982. Per gli operai già in forza ai teatri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 25 marzo 1982 verrà mantenuto sino al 28 febbraio 1982 il sistema in atto ai sensi del c.c.n.l. 19 giugno 1979, mentre dal 1° marzo 1982 si opererà nei seguenti termini: 1) in luogo dell'importo a titolo di aumenti periodici di anzianità percepito alla predetta data del 28 febbraio 1982 si corrisponderà: A) un importo corrispondente alla percentuale complessiva di aumenti periodici di anzianità biennali maturati calcolata sul minimo tabellare di retribuzione del livello di appartenenza e, per quanto concerne l'indennità di contingenza, su quella in vigore al 31 dicembre 1980 escluso il valore dei 34 punti maturati al 31 gennaio 1977 e conglobati dal 1° marzo 1982 nei minimi tabellari di retribuzione ai sensi dell'accordo 25 marzo 1982 (*); B) la somma di euro 3,62 per ciascun aumento periodico già maturato. Tale importo sarà proporzionalmente ridotto per gli operai che effettuano un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale. Resta altresì acquisito agli operai e consolidato in cifra l'importo eventualmente percepito ai sensi del c.c.n.l. 21 febbraio 1968 per aumento periodico di anzianità triennale maturato entro il 31 dicembre 1970; 2) gli operai proseguiranno nella maturazione degli aumenti periodici di anzianità fino a raggiungere la percentuale complessiva e finale del 50% (45% per gli operai che, ai sensi del c.c.n.l. 21 febbraio 1968, percepiscano l'importo consolidato in cifra corrispondente all'aumento periodico di anzianità triennale maturato entro il 31 dicembre 1970). Tali ulteriori aumenti periodici saranno calcolati sul solo minimo tabellare di retribuzione, nè si darà luogo a ricalcoli sulla contingenza. In aggiunta all'importo così determinato sarà peraltro corrisposta per ciascun aumento periodico di anzianità maturato successivamente al 28 febbraio 1982 la somma fissa di euro 9,55. Tale somma sarà proporzionalmente ridotta per gli operai che effettuano un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale. (*) L'importo della contingenza in vigore al 31 dicembre 1980, escluso il valore dei 34 punti conglobati, è pari a euro 135,72. Pertanto le parti si impegnano a non effettuare a decorrere dal 1° marzo 1982 calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici di anzianità sull'indennità di contingenza. Nel caso di passaggio a livello superiore gli aumenti periodici già maturati saranno ricalcolati percentualmente sul minimo tabellare an- zianità del nuovo livello. Ferma restando la percentuale complessiva e finale di cui al precedente punto 2, l'anzianità maturata dopo l'ultimo aumento periodico nel livello di provenienza sarà considerata utile ai fini della maturazione del successivo aumento periodico nel nuovo livello di appartenenza. Tale norma trova applicazione solo per i passaggi a livello superiore intervenuti successivamente alla data del 25 marzo 1982.

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Aumenti periodici di anzianità. A - - B - - C - 1) in luogo dell'importo percepito alla predetta data del 28 febbraio 1982 a titolo . Il lavoratore ha diritto per ogni biennio di aumenti periodici servizio effettivamente prestato ad un aumento di anzianità si corrisponderà:nelle misure distinte per ciascun livello di appartenenza. a) un importo corrispondente alla percentuale complessiva di 2. Detti aumenti sono: 4° S 18,59 4° 18,59 5° 17,56 3. Tutti gli aumenti periodici di anzianità maturati calcolata sul minimo tabellare alla data del 30 aprile 1985 rimangono congelati nel valore in atto a tale data e non saranno più oggetto di retribuzione del livello di appartenenza e, per quanto concerne l'indennità di contingenza, su quella in vigore al 31 dicembre 1980 escluso il valore dei 34 punti maturati al 31 gennaio 1977 e conglobati dal 1° marzo 1982 nei minimi tabellari di retribuzione ai sensi dell'accordo 25 marzo 1982 (*);rivalutazione. b) la somma di euro 3,62 per ciascun aumento periodico già maturato al 28 febbraio 1982 che sia stato calcolato nella percentuale del 5%. (*) L'importo della contingenza in vigore al 31 dicembre 1980, escluso il valore dei 34 punti conglobati, è pari a euro 135,72. Per gli impiegati dipendenti da teatri ad attività saltuaria la somma è fissata in euro 2,89 per ciascun aumento periodico già maturato al 28 febbraio 1982 che sia stato calcolato nella percentuale del 4%. Gli importi di cui sopra saranno proporzionalmente ridotti per gli impiegati che effettuano un orario normale di lavoro inferiore aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello contrattuale;in cui si compie il biennio di servizio. 2) gli impiegati proseguiranno nella maturazione degli 5. Il lavoratore ha diritto di maturare un massimo di 10 aumenti periodici di anzianità fino a raggiungere la percentuale complessiva e finale al raggiungimento del 50% (40% massimo previsto per gli impiegati dipendenti dai teatri ad attività saltuaria). Tali ulteriori aumenti periodici saranno calcolati sul solo minimo tabellare l'ultimo livello di retribuzioneappartenenza, nè si darà luogo a ricalcoli sulla contingenzaivi compreso l'importo maturato nei precedenti livelli. 6. In aggiunta all'importo così determinato sarà peraltro corrisposta per ciascun caso di passaggio di livello, la frazione di biennio in corso al momento di detto passaggio è utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico di anzianità maturato successivamente al 28 febbraio 1982 che sia calcolato nella misura del 5% la somma fissa di euro 9,55 e per ciascun aumento periodico di anzianità che sia calcolato nella misura del 4% la somma fissa di euro 7,64. Tali somme saranno proporzionalmente ridotte per gli impiegati che effettuano un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale. Pertanto le parti si impegnano a non effettuare a decorrere dal 1° marzo 1982 calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici di anzianità sull'indennità di contingenzaperiodico. 7. Nel caso di passaggio a di livello superiore gli il dipendente mantiene l'importo in cifra degli aumenti periodici già maturati saranno ricalcolati percentualmente sul minimo tabellare del nuovo livello. Ferma restando la percentuale complessiva e finale di cui al precedente punto 2, l'anzianità maturata dopo l'ultimo aumento periodico nel livello di provenienza sarà considerata utile ai fini della maturazione del successivo aumento periodico del provenienza. Detto importo viene tradotto in un numero di aumenti di anzianità (e/o frazioni di aumento), dividendo l'importo stesso per la misura dell'aumento di anzianità corrispondente al nuovo livello di appartenenzainquadramento. 8. Tale norma trova applicazione solo Gli aumenti corrisposti per i passaggi a livello superiore intervenuti successivamente alla data del 25 marzo 1982. Per gli operai già in forza ai teatri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 25 marzo 1982 verrà mantenuto sino al 28 febbraio 1982 il sistema in atto ai sensi del c.c.n.l. 19 giugno 1979, mentre dal 1° marzo 1982 si opererà nei seguenti termini: 1) in luogo dell'importo a titolo di cui sopra non possono essere assorbiti da eventuali aumenti periodici di merito così come questi non possono essere assorbiti da aumenti per anzianità percepito alla predetta data maturati o da maturare. 9. Durante il periodo di validità del 28 febbraio 1982 si corrisponderà: A) un importo corrispondente alla percentuale complessiva di aumenti periodici di anzianità biennali maturati calcolata sul minimo tabellare di retribuzione del livello di appartenenza e, per quanto concerne l'indennità di contingenza, su quella in vigore al 31 dicembre 1980 escluso il valore dei 34 punti maturati al 31 gennaio 1977 e conglobati dal 1° marzo 1982 nei minimi tabellari di retribuzione ai sensi dell'accordo 25 marzo 1982 (*); B) la somma di euro 3,62 per ciascun aumento periodico già maturato. Tale importo sarà proporzionalmente ridotto per gli operai che effettuano un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale. Resta altresì acquisito agli operai e consolidato in cifra contratto l'importo eventualmente percepito ai sensi del c.c.n.l. 21 febbraio 1968 per aumento periodico di anzianità triennale maturato entro il 31 dicembre 1970; 2) gli operai proseguiranno nella maturazione degli aumenti periodici di per anzianità fino a raggiungere la percentuale complessiva e finale del 50% (45% per gli operai che, ai sensi del c.c.n.l. 21 febbraio 1968, percepiscano l'importo consolidato in cifra corrispondente all'aumento periodico di anzianità triennale maturato entro il 31 dicembre 1970). Tali ulteriori aumenti periodici saranno calcolati sul solo minimo tabellare di retribuzione, nè si darà luogo a ricalcoli sulla contingenza. In aggiunta all'importo così determinato sarà peraltro corrisposta per ciascun aumento periodico di anzianità maturato successivamente al 28 febbraio 1982 la somma fissa di euro 9,55. Tale somma sarà proporzionalmente ridotta per gli operai che effettuano un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale. (*) L'importo della contingenza in vigore al 31 dicembre 1980, escluso il valore dei 34 punti conglobati, è pari a euro 135,72. Pertanto le parti si impegnano a non effettuare a decorrere dal 1° marzo 1982 calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici di anzianità sull'indennità di contingenza. Nel caso di passaggio a livello superiore gli aumenti periodici già maturati saranno non dovranno essere ricalcolati percentualmente sul minimo tabellare del nuovo livello. Ferma restando la percentuale complessiva e finale di cui al precedente punto 2, l'anzianità maturata dopo l'ultimo aumento periodico nel livello di provenienza sarà considerata utile ai fini della maturazione del successivo aumento periodico nel nuovo livello di appartenenza. Tale norma trova applicazione solo per i passaggi a livello superiore intervenuti successivamente alla data del 25 marzo 1982effetto delle variazioni delle retribuzioni tabellari.

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Aumenti periodici di anzianità. A I dipendenti per l'anzianità maturata presso uno stesso ente - o enti diversi gestiti dallo stesso gestore - B - - C - 1) in luogo dell'importo percepito alla predetta data del 28 febbraio 1982 a titolo di avranno diritto, ad aumenti periodici di anzianità fissati nella seguente misura : I LIVELLO 40.000 II LIVELLO 45.000 III LIVELLO 50.000 IV LIVELLO 55.000 V LIVELLO 60.000 Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si corrisponderà: a) un importo corrispondente alla percentuale complessiva compie il biennio di anzianità. Essi non assorbono eventuali aumenti di merito o superminimi salvo, per quest'ultimi, i casi in cui ciò sia esplicitamente previsto. Gli aumenti periodici fanno parte della retribuzione di fatto e saranno erogati al personale mensilmente e per 13 mensilità. In caso di passaggio di livello, il dipendente conserva in cifra fissa l'importo maturato ed avrà diritto ad ulteriori aumenti periodici di anzianità maturati calcolata sul minimo tabellare di retribuzione del livello di appartenenza e, per quanto concerne l'indennità di contingenza, su quella in vigore al 31 dicembre 1980 escluso il valore dei 34 punti maturati al 31 gennaio 1977 e conglobati dal 1° marzo 1982 nei minimi tabellari di retribuzione ai sensi dell'accordo 25 marzo 1982 (*); b) la somma di euro 3,62 per ciascun aumento periodico già maturato al 28 febbraio 1982 che sia stato calcolato nella percentuale del 5%. (*) L'importo della contingenza in vigore al 31 dicembre 1980, escluso il valore dei 34 punti conglobati, è pari a euro 135,72. Per gli impiegati dipendenti da teatri ad attività saltuaria la somma è fissata in euro 2,89 per ciascun aumento periodico già maturato al 28 febbraio 1982 che sia stato calcolato nella percentuale del 4%. Gli importi di cui sopra saranno proporzionalmente ridotti per gli impiegati che effettuano un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale; 2) gli impiegati proseguiranno nella maturazione degli aumenti periodici di anzianità fino a raggiungere la percentuale complessiva e finale del 50% (40% per gli impiegati dipendenti dai teatri ad attività saltuaria). Tali ulteriori aumenti periodici saranno calcolati sul solo minimo tabellare di retribuzione, nè si darà luogo a ricalcoli sulla contingenza. In aggiunta all'importo così determinato sarà peraltro corrisposta per ciascun aumento periodico di anzianità maturato successivamente al 28 febbraio 1982 che sia calcolato nella misura del 5% la somma fissa di euro 9,55 e per ciascun aumento periodico di anzianità che sia calcolato nella misura del 4% la somma fissa di euro 7,64. Tali somme saranno proporzionalmente ridotte per gli impiegati che effettuano un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale. Pertanto le parti si impegnano a non effettuare a decorrere dal 1° marzo 1982 calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici di anzianità sull'indennità di contingenza. Nel caso di passaggio a livello superiore gli aumenti periodici già maturati saranno ricalcolati percentualmente sul minimo tabellare del nel nuovo livello, fino al raggiungimento del numero massimo di scatti. Ferma restando la percentuale complessiva e finale di cui al precedente punto 2, l'anzianità maturata dopo l'ultimo aumento periodico Il periodo trascorso nel livello di provenienza sarà considerata utile è valido ai fini della maturazione del successivo aumento periodico del nuovo dell'anzianità nel livello di appartenenzasuperiore. Tale norma trova applicazione solo per i passaggi a livello superiore intervenuti successivamente alla data del 25 marzo 1982. Per gli operai già in forza ai teatri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 25 marzo 1982 verrà mantenuto sino al 28 febbraio 1982 il sistema in atto ai sensi del c.c.n.l. 19 giugno 1979, mentre dal 1° marzo 1982 si opererà nei seguenti termini: 1) in luogo dell'importo a titolo di aumenti periodici Il numero degli scatti di anzianità percepito alla predetta data del 28 febbraio 1982 si corrisponderà: A) un importo corrispondente alla percentuale complessiva è: - n.6 scatti a scadenza biennale e - ulteriori 3 scatti a scadenza quadriennale. Perequazione degli scatti di aumenti periodici anzianità. Al fine di omogeneizzare il trattamento economico di anzianità biennali maturati calcolata sul minimo tabellare di retribuzione del livello di appartenenza e, per quanto concerne l'indennità di contingenza, su quella personale che ha maturato in vigore al 31 dicembre 1980 escluso tempi diversi e perciò in quantità diversa il valore dei 34 punti maturati al 31 gennaio 1977 e conglobati dal 1° marzo 1982 nei minimi tabellari di retribuzione ai sensi dell'accordo 25 marzo 1982 (*); B) la somma di euro 3,62 per ciascun aumento periodico già maturato. Tale importo sarà proporzionalmente ridotto per gli operai che effettuano un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale. Resta altresì acquisito agli operai e consolidato in cifra l'importo eventualmente percepito ai sensi del c.c.n.l. 21 febbraio 1968 per aumento periodico di anzianità triennale maturato entro il 31 dicembre 1970; 2) gli operai proseguiranno nella maturazione degli aumenti periodici di anzianità fino a raggiungere la percentuale complessiva e finale del 50% (45% per gli operai cheeconomico dell’anzianità, ai sensi del c.c.n.l. 21 febbraio 1968, percepiscano l'importo consolidato in cifra corrispondente all'aumento periodico di anzianità triennale maturato entro il 31 dicembre 1970). Tali ulteriori aumenti periodici saranno calcolati sul solo minimo tabellare di retribuzione, nè si darà luogo a ricalcoli sulla contingenza. In aggiunta all'importo così determinato sarà peraltro corrisposta per ciascun aumento periodico di anzianità maturato successivamente al 28 febbraio 1982 la somma fissa di euro 9,55. Tale somma sarà proporzionalmente ridotta per gli operai che effettuano un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale. (*) L'importo della contingenza in vigore al 31 dicembre 1980, escluso il valore dei 34 punti conglobati, è pari a euro 135,72. Pertanto le parti si impegnano a non effettuare a decorrere dal 1° marzo 1982 calcoli e ricalcoli ritengono necessario adeguare i primi tre scatti al valore degli aumenti periodici di anzianità sull'indennità di contingenza. Nel caso di passaggio a livello superiore gli aumenti periodici già maturati saranno ricalcolati percentualmente sul minimo tabellare del nuovo livello. Ferma restando la percentuale complessiva e finale scatti di cui al precedente punto 2, l'anzianità maturata dopo l'ultimo aumento periodico nel livello di provenienza sarà considerata utile ai fini della maturazione del successivo aumento periodico nel nuovo livello di appartenenza. Tale norma trova applicazione solo per i passaggi a livello superiore intervenuti successivamente alla data del 25 marzo 1982precedenti commi.

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Samples: CCNL Per Il Personale Delle Scuole Materne Aderenti Alla Fism

Aumenti periodici di anzianità. A - - B - - C - I lavoratori per l'anzianità maturata presso una stessa azienda a partire dal 1.7.1979 avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a maturare quattro aumenti biennali periodici di anzianità fissati nelle misure seguenti: 8o livello Euro 12,91 7o livello Euro 11,88 6o livello Euro 10,33 5o livello Euro 9,81 4o livello Euro 8,26 3o livello Euro 7,75 2o livello Euro 7,23 1o livello Euro 6,71 Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Essi non assorbono né possono essere assorbiti da eventuali aumenti di merito o superminimi salvo, per questi ultimi, i casi in cui tale assorbimento sia previsto. Gli aumenti periodici fanno parte della retribuzione contrattuale nazionale di cui al punto 1) . dell'Art. 44 del presente contratto e per gli operai non saranno considerati agli effetti dei cottimi e delle altre forme di retribuzione a incentivo. In caso di passaggio di livello successivamente all'entrata in luogo dell'importo percepito alla predetta data del 28 febbraio 1982 vigore della nuova regolamentazione il lavoratore conserverà in cifra l'importo maturato e avrà diritto a titolo di ulteriori aumenti periodici di anzianità si corrisponderà: a) un importo corrispondente alla percentuale complessiva di aumenti periodici di anzianità maturati calcolata sul minimo tabellare di retribuzione biennali del nuovo livello di appartenenza e, per quanto concerne l'indennità di contingenza, su quella in vigore al 31 dicembre 1980 escluso il valore dei 34 punti maturati al 31 gennaio 1977 e conglobati dal 1° marzo 1982 nei minimi tabellari di retribuzione ai sensi dell'accordo 25 marzo 1982 (*); b) la somma di euro 3,62 per ciascun aumento periodico già maturato al 28 febbraio 1982 che sia stato calcolato nella percentuale del 5%. (*) L'importo della contingenza in vigore al 31 dicembre 1980, escluso il valore dei 34 punti conglobati, è pari a euro 135,72. Per gli impiegati dipendenti da teatri ad attività saltuaria la somma è fissata in euro 2,89 per ciascun aumento periodico già maturato al 28 febbraio 1982 che sia stato calcolato nella percentuale del 4%. Gli importi di cui sopra saranno proporzionalmente ridotti per gli impiegati che effettuano un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale; 2) gli impiegati proseguiranno nella maturazione degli aumenti periodici di anzianità fino a raggiungere la percentuale complessiva e finale del 50% (40% per gli impiegati dipendenti dai teatri ad attività saltuaria). Tali ulteriori aumenti periodici saranno calcolati sul solo minimo tabellare di retribuzione, nè si darà luogo a ricalcoli sulla contingenza. In aggiunta all'importo così determinato sarà peraltro corrisposta per ciascun aumento periodico di anzianità maturato successivamente al 28 febbraio 1982 che sia calcolato nella misura del 5% la somma fissa di euro 9,55 e per ciascun aumento periodico di anzianità che sia calcolato nella misura del 4% la somma fissa di euro 7,64. Tali somme saranno proporzionalmente ridotte per gli impiegati che effettuano un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale. Pertanto le parti si impegnano a non effettuare a decorrere dal 1° marzo 1982 calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici di anzianità sull'indennità di contingenza. Nel caso di passaggio a livello superiore gli aumenti periodici già maturati saranno ricalcolati percentualmente sul minimo tabellare del concorrenza con l'importo massimo raggiungibile nel nuovo livello. Ferma restando la percentuale complessiva e finale La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello, sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico. L'anzianità trascorsa in periodo di aspettativa per cariche pubbliche o sindacali di cui al precedente punto 2all'Art. 31 della legge 20.5.1970, l'anzianità maturata dopo l'ultimo aumento periodico nel livello di provenienza sarà n. 300 e per le cariche pubbliche previste dalla legge 27.12.1985, n. 816 e successive modificazioni ed integrazioni, è considerata utile ai fini della maturazione del successivo aumento periodico del nuovo livello di appartenenza. Tale norma trova applicazione solo per i passaggi a livello superiore intervenuti successivamente alla data del 25 marzo 1982. Per gli operai già in forza ai teatri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 25 marzo 1982 verrà mantenuto sino al 28 febbraio 1982 il sistema in atto ai sensi del c.c.n.l. 19 giugno 1979, mentre dal 1° marzo 1982 si opererà nei seguenti termini: 1) in luogo dell'importo a titolo di aumenti periodici di anzianità percepito alla predetta data del 28 febbraio 1982 si corrisponderà: A) un importo corrispondente alla percentuale complessiva di aumenti periodici di anzianità biennali maturati calcolata sul minimo tabellare di retribuzione del livello di appartenenza e, per quanto concerne l'indennità di contingenza, su quella in vigore al 31 dicembre 1980 escluso il valore dei 34 punti maturati al 31 gennaio 1977 e conglobati dal 1° marzo 1982 nei minimi tabellari di retribuzione ai sensi dell'accordo 25 marzo 1982 (*); B) la somma di euro 3,62 per ciascun aumento periodico già maturato. Tale importo sarà proporzionalmente ridotto per gli operai che effettuano un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale. Resta altresì acquisito agli operai e consolidato in cifra l'importo eventualmente percepito ai sensi del c.c.n.l. 21 febbraio 1968 per aumento periodico di anzianità triennale maturato entro il 31 dicembre 1970; 2) gli operai proseguiranno nella maturazione degli aumenti periodici di anzianità fino a raggiungere la percentuale complessiva e finale del 50% (45% per gli operai che, ai sensi del c.c.n.l. 21 febbraio 1968, percepiscano l'importo consolidato in cifra corrispondente all'aumento periodico di anzianità triennale maturato entro il 31 dicembre 1970). Tali ulteriori aumenti periodici saranno calcolati sul solo minimo tabellare di retribuzione, nè si darà luogo a ricalcoli sulla contingenza. In aggiunta all'importo così determinato sarà peraltro corrisposta per ciascun aumento periodico di anzianità maturato successivamente al 28 febbraio 1982 la somma fissa di euro 9,55. Tale somma sarà proporzionalmente ridotta per gli operai che effettuano un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale. (*) L'importo della contingenza in vigore al 31 dicembre 1980, escluso il valore dei 34 punti conglobati, è pari a euro 135,72. Pertanto le parti si impegnano a non effettuare a decorrere dal 1° marzo 1982 calcoli e ricalcoli degli aumenti periodici di anzianità sull'indennità di contingenza. Nel caso di passaggio a livello superiore gli aumenti periodici già maturati saranno ricalcolati percentualmente sul minimo tabellare del nuovo livello. Ferma restando la percentuale complessiva e finale di cui al precedente punto 2, l'anzianità maturata dopo l'ultimo aumento periodico nel livello di provenienza sarà considerata utile ai fini della maturazione del successivo aumento periodico nel nuovo livello di appartenenza. Tale norma trova applicazione solo per i passaggi a livello superiore intervenuti successivamente alla data del 25 marzo 1982anzianità.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro