Contract
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX | |
00 OTTOBRE 1995 | |
INDICE GENERALE CCNL 18 OTTOBRE 1995 | Pag. |
Verbale di accordo | " 1 |
Premessa | " 3 |
Art. 1 - Sfera di applicazione | " 4 |
Art. 2 - Relazioni industriali | " 4 |
Art. 3 - Assunzione | " 7 |
Art. 3 bis - Qualifiche escluse dall'obbligo della riserva del 12% nelle assunzioni | " 8 |
Art. 4 - Periodo di prova | " 8 |
Art. 5 - Contratto a termine | " 9 |
Art. 6 - Lavoro a tempo parziale | " 10 |
Art. 7 - Apprendistato | " 12 |
Art. 8 - Contratti di formazione e lavoro | " 12 |
Art. 9 - Classificazione del personale | " 12 |
Art. 10 - Mutamento di mansioni | " 15 |
Art. 11 - Cumulo di mansioni | " 15 |
Art. 12 - Orario di lavoro | " 16 |
Art. 13 - Riposo settimanale | " 17 |
Art. 14 - Giorni festivi | " 17 |
Art. 15 - Festività soppresse | " 18 |
Art. 16 - Retribuzione | " 18 |
Art. 17 - Indennità di cassa. | " 19 |
Art. 18 - Lavoro notturno lavoro domenicale con riposo compensativo lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali | " 20 |
Art. 19 - Lavoro straordinario | " 21 |
Art. 20 - Aumenti periodici di anzianità | " 22 |
Art. 21 - Tredicesima mensilità | " 23 |
Art. 22 - Quattordicesima mensilità | " 24 |
Art. 23 - Assenze, permessi e congedo matrimoniale | " 25 |
Art. 24 - Diritto allo studio lavoratori studenti | " 25 |
Art. 25 - Ferie | " 26 |
Art. 26 - Malattia, infortunio, tossicodipendenza, etilismo | " 27 |
Art. 27 - Tutela della maternità | " 34 |
Art. 28 - Volontariato | " 35 |
Art. 29 - Tutela delle persone handicappate | " 35 |
Art. 30 - Servizio militare | " 36 |
Art. 31 - Diritti e doveri del lavoratore - Provvedimenti disciplinari - Licenziamenti | " 37 |
Art. 32 - Responsabilità dell'istruttore di guida | " 40 |
Art. 33 - Ritiro patente | " 40 |
Art. 34 - Manutensione veicoli | " 41 |
Art. 35 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni | " 41 |
Art. 36 - Cessazione del rapporto di lavoro, liquidazione competenze e T.F.R. | " 42 |
Art. 37 - Indennità in caso di morte | " 43 |
Art. 38 - Previdenza complementare | " 43 |
Art. 39 - Secondo livello di contrattazione | " 44 |
Art. 40 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore | " 46 |
Art. 41 - Sostituzione degli usi | " 46 |
Art. 42 - Diritti sindacali | " 47 |
Art. 43 - Decorrenza e durata | " 48 |
Minimi contrattuali | " 49 |
Una tantum | " 50 |
Accordo 23.2.1998 di rinnovo della parte economica " 51
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
18 OTTOBRE 1995
che disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle aziende esercenti l'attività di autoscuole, di studio di consulenza automobilistica, nonché di scuola nautica e agenzia nautica.
Decorrenza: 1 giugno 1995
Scadenza: 31 maggio 1997 per la parte economica 31 maggio 1999 per la parte normativa
VERBALE DI ACCORDO
In applicazione dell'ipotesi di accordo 18 ottobre 1995, addì 23 febbraio 1998 in Roma
tra
l'Unione Nazionale Autoscuole Studi Consulenza Automobilistica (UNASCA), rappresentata dal Presidente Xxxxxxx Xxxxxx e dai signori Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx;
assistita dalla Confederazione Generale Italiana del Traffico e dei Trasporti (CONFETRA), rappresentata dal Direttore Generale Xxxxx Xxxxxxx e dal dr.Xxxxx Xxxxxxxx;
e
l a Federazione Italiana Lavoratori Trasporti (FILT-CGIL), rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxxxxxx, dal Segretario Generale Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx e da Santo Di Santo del Dipartimento Nazionale;
la Federazione Italiana Trasporti (FIT-CISL), rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxxxxxx, con il settore Servizi e Ambiente rappresentato dal Segretario Responsabile Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx e dal Segretario Nazionale Xxxxx Xxxxx;
l'Unione Italiana Lavoratori Trasporti (UILTRASPORTI), rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxx Xxxxx, dal Segretario Nazionale Xxxxx Xxxxxxxx, da Xxxxxx Xxxxxxx del Dipartimento Nazionale e da Xxxxxx Xxxxxx del Regionale Lazio;
è stato sottoscritto il testo definitivo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle aziende esercenti l'attività di autoscuola, di studio di consulenza automobilistica, nonché di scuola nautica e agenzia nautica.
Premessa
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro nell'assumere lo spirito e l'indirizzo del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio '93 ne realizza per quanto di competenza del contratto nazionale di categoria le finalità in tema di relazioni sindacali.
In tale ambito il contratto collettivo nazionale di lavoro vuole essere una occasione importante per determinare la capacità di tutti i soggetti che operano nel mercato delle autoscuole e degli studi di consulenza automobilistica, a qualificare le scelte necessarie sul piano produttivo ed operativo dei servizi e, su quello finanziario delle imprese, per una migliore efficienza delle aziende, nella tutela e valorizzazione del lavoro e delle professionalità presenti nel settore.
Ciò rende attuale una visione del settore delle autoscuole e studi di consulenza automobilistica, nonché di scuola nautica e agenzia nautica, più conforme alla necessità di piena attuazione della legge 264/91, della legge 4.1.1994 n.11, del Codice della Strada e dei decreti in esso previsti e di conformità alle direttive UE, altresì salvaguardando l'importante ruolo svolto dalle autoscuole e scuole nautiche relativamente alla formazione dei conducenti.
Le parti quindi convengono sulla opportunità che l'attività delle autoscuole e degli studi di consulenza automobilistica trovi una migliore efficienza anche attraverso una revisione del regime giuridico del veicolo e dei conducenti in conformità a quanto già attuato nei paesi della CEE. Ciò anche al fine del miglioramento della sicurezza stradale alla quale già oggi le autoscuole contribuiscono in maniera rilevante.
A tal fine le parti, fermo restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue.
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente delle aziende esercenti l'attività di autoscuola, di studio di consulenza automobilistica, nonché di scuola di nautica ed agenzia nautica.
Art. 2 - Relazioni industriali
Livello nazionale
L'Unasca e le XX.XX. firmatarie del presente CCNL si incontreranno a livello nazionale nel 1° quadrimestre di ciascun anno, ovvero a richiesta di una delle parti contraenti, per esaminare:
a) i temi legislativi nazionali e comunitari relativi sia all'attività delle imprese del settore, sia alla materia del lavoro;
b) gli aspetti della sicurezza e della educazione della circolazione delle persone e delle merci, con particolare riferimento alle tecnologie di salvaguardia dell'ambiente;
c) i processi di formazione professionale e le modalità di utilizzo delle opportunità offerte dall'Ente bilaterale previsto dall'accordo interconfederale del 18 giugno 1990;
d) l'attuazione della raccomandazione CEE del 13.12.1984 n.635 nonché di ogni normativa tesa a garantire un'effettiva parità uomo- donna, superando ogni discriminazione sia per quanto concerne l'accesso al lavoro che gli avanzamenti professionali;
e) eventuali progetti in materia di fondi di previdenza integrativa che possono interessare il settore;
f) i dati globali occupazionali riferiti ai settori e le informazioni/previsioni circa la tenuta e lo sviluppo dell'occupazione, le condizioni di impiego e di lavoro, il tutto articolato oltre che su base territoriale anche per le diverse fasce di età e sesso, nonché le condizioni per il mantenimento e l'arricchimento delle professionalità dei lavoratori già esistenti.
Ambito territoriale e aziendale
Nei principali territori, dove siano presenti un consistente numero di autoscuole e studi automobilistici, con la stessa scadenza prevista per il livello nazionale, su richiesta di una delle parti, potranno svolgersi analoghe riunioni aventi per oggetto le stesse materie di cui al livello nazionale con esclusivo riferimento alla realtà locale.
Resta inteso che, al fine di favorire le relazioni industriali del settore e un loro corretto sviluppo, le aziende con più di 25 dipendenti forniranno ogni anno in appositi incontri, per un esame congiunto, informazioni alle strutture sindacali territoriali con l'intervento delle RSU sull'andamento dell'attività aziendale, sugli aspetti di tenuta e ampliamento occupazionale e sulla professionalità dei lavoratori.
Costituzione dell'Osservatorio Nazionale
Le parti convengono di costituire l'Osservatorio Nazionale permanente allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione di problemi economici e sociali del settore e ad orientare l'azione dei propri rappresentanti secondo l'esperienza maturata e nella consapevolezza dell'importanza dello sviluppo di relazioni industriali di tipo partecipativo finalizzate alla prevenzione del conflitto.
L'Osservatorio è composto in misura paritetica da 3 rappresentanti dei datori di lavoro e da 3 rappresentanti delle XX.XX. firmatarie il presente CCNL.
L'Osservatorio ha il compito di analizzare e valutare le questioni che possono essere rilevanti per l'attività complessiva delle autoscuole e degli studi di consulenza automobilistica al fine di consentire di individuare tempestivamente le occasioni di sviluppo dell'attività, determinandone le condizioni, e di accertare le motivazioni che causano difficoltà allo sviluppo per poterle superare, in tutte le forme possibili.
In particolare saranno oggetto di studio e anche di ricerche specifiche le seguenti materie:
l'andamento dell'occupazione complessiva dell'intero settore, con particolare attenzione alle implicazioni derivanti dall'evoluzione legislativa in materia di immatricolazioni e trasferimenti di proprietà dei veicoli e ai contratti di formazione e lavoro e ai loro risultati; l'andamento dell'occupazione femminile con le relative possibili azioni positive dirette ad assicurare le condizioni di pari opportunità, di cui alle leggi n.903/77 e n.125/91 e loro successive modificazioni;
i problemi connessi all'ambiente di lavoro e alla sicurezza con riferimento al decreto legislativo 626/94;
la determinazione dei criteri per portare a conoscenza delle imprese e delle RSU e XX.XX. eventuali nuove figure di attività professionale dei lavoratori per meglio interpretare la disciplina contrattuale;
lo studio di nuove possibili forme organizzative del lavoro nelle imprese per migliorare la professionalità e la formazione dei lavoratori; la raccolta degli elementi per valutare le materie degli orari di lavoro, della formazione e della sicurezza e dell'ambiente di lavoro.
L'Osservatorio definisce i propri programmi di lavoro impiegando le risorse esistenti nelle strutture delle organizzazioni stipulanti il presente contratto collettivo e potrà avvalersi di collaborazioni per particolari programmi di ricerca previe decisioni assunte tra le parti.
Per questi compiti l'Unasca si farà carico delle spese necessarie a garantire la funzionalità dell'Osservatorio medesimo.
Successivamente alla costituzione dell'Osservatorio nazionale, le parti si confronteranno per valutare la possibilità di costituzione di Osservatori regionali e/o territoriali, con il compito di svolgere, con esclusivo riferimento alla realtà locale, le stesse attività di analisi e valutazione per le materie indicate per l'Osservatorio nazionale.
L'Osservatorio ha sede presso l'associazione imprenditoriale che fornirà i servizi di segreteria. La data delle convocazioni è fissata d'accordo fra i rappresentanti delle parti e comunque non oltre i 15 giorni dalla presentazione della richiesta di una delle due parti che costituiscono l'Osservatorio.
RSU
Le parti convengono di recepire l'accordo interconfederale 20.12.1993 per la costituzione delle RSU. Il numero massimo dei componenti le RSU è il seguente:
- 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 70 dipendenti
- 4 componenti nelle unità produttive che occupano da 71 a 121 dipendenti
- 6 componenti nelle unità produttive che occupano oltre 121 dipendenti.
In ambito territoriale si potranno costituire RSU raggruppando le diverse realtà produttive presenti secondo i parametri suddetti.
Rappresentante per la sicurezza
La figura del rappresentante per la sicurezza è disciplinata dagli artt.18 e ss. del decreto legislativo 626/94 e successive modificazioni,
nonché dall'accordo interconfederale Confetra e CGIL, CISL e UIL del 24 luglio 1996. Ai sensi delle suddette disposizioni resta inteso che il rappresentante per la sicurezza è eletto nell'ambito delle RSU mentre nelle aziende, o unità produttive, sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
Art. 3 - Assunzione
1. L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato:
1) la data di assunzione;
2) il livello di inquadramento a cui il lavoratore viene assegnato e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere nonché la sede di lavoro;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova.
2. All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:
1) la carta d'identità o documento equivalente;
2) il libretto di lavoro o documento equivalente;
3) il tesserino di codice fiscale;
4) i documenti previsti da particolari disposizioni di legge, in particolare per quanto riguarda istruttori ed insegnanti di autoscuole e scuole nautiche, ed eventuali altri documenti o certificati richiesti dall'azienda;
5) certificato o diploma degli studi compiuti, oppure diploma dei corsi di addestramento frequentati.
3. Il lavoratore è tenuto a comunicare, inoltre, il suo domicilio e le eventuali successive variazioni.
4. Prima dell'assunzione le aziende possono, per mezzo delle strutture pubbliche e a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica.
5. E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.
Art. 3-bis - Qualifiche escluse dall'obbligo della riserva del 12% nelle assunzioni
1. In attuazione del secondo comma dell'art.25 della legge 23 luglio 1991, n.223, le parti convengono che, ai fini della determinazione della riserva prevista dal primo comma della legge citata, non si tiene conto delle seguenti assunzioni:
- lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelli quadro, nonché 5°, 4° e 3° limitatamente agli insegnanti-istruttori, agli insegnanti e agli istruttori.
2. I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal quinto comma dell'art.25 delle legge n.223/91 saranno computabili ai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 del citato art.25, anche quando vengono inquadrati nelle qualifiche precedentemente individuate.
3. Il presente articolato sarà trasmesso a cura delle parti stipulanti al Ministero del Lavoro affinché provveda agli adempimenti conseguenti.
Art. 4 - Periodo di prova
1. L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a:
- 5 mesi per i quadri intermedi;
- 2 mesi per gli impiegati del 5° livello, nonché per il personale da adibire all'attività di insegnante o di istruttore di guida o di nautica;
- 1 mese per gli impiegati del 4°, 3° e 2° livello;
- 10 giorni lavorativi per i lavoratori del 1° livello.
2. Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 3.
3. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
4. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere esercitato da ciascuna delle due parti, in quasiasi momento, senza preavviso, né diritto alla relativa indennità sostitutiva.
5. Qualora la risoluzione avvenga durante il periodo di prova al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
6. Qualora alla scadenza del periodo di prova, I'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio e tale periodo sarà computato, a tutti gli effetti, nella determinazione dell'anzianità di servizio ad ogni altro effetto contrattuale.
7. Saranno esenti dal periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già superato presso la stessa azienda.
Art. 5 - Contratto a termine
1. Le assunzioni con contratto a termine sono regolate dalla legge 18.4.1962 n. 230, dal D.P.R. 7.10.1563 n. 1525 e dalla legge 28.2.1987
n. 56 art. 23 e dall'art.12 della legge n.196/97.
2 . Possono essere conclusi contratti di lavoro a tempo determinato anche qualora siano resi necessari dall'intensificazione dell'attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico. Ai sensi dell'art.23 della legge 28 febbraio 1987, n.56, le parti individuano le seguenti ulteriori ipotesi per le quali sono consentite assunzioni con contratto di lavoro a termine:
- esecuzione di particolari lavori che, per la loro specificità richiedono l'impiego e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
- assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie.
3. Altre ipotesi di contratto a termine potranno essere concordate con i sindacati a norma dell'art. 23, 1° comma, legge 56/87.
4. I contratti a termine, di cui ai precedenti comma possono essere conclusi entro la misura massima del 15% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.
Nelle aziende fino a 4 dipendenti può essere comunque concluso 1 contratto a termine. Nelle aziende di 5 e 6 dipendenti possono comunque essere conclusi 2 contratti a termine.
5. Le assunzioni con contratto a termine, e i motivi che le hanno indotte, verranno comunicate entro 10 giorni dalla loro stipulazione alle organizzazioni sindacali locali.
Art. 6 - Lavoro a tempo parziale
1. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario settimanale ridotto rispetto a quello stabilito dall'art.12 del presente contratto e regolato dalla legge 863/84 art.5.
2. L'instaurazione del rapporto a tempo parziale deve risultare da atto scritto, nel quale sia indicata la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità.
3. Il rapporto a tempo parziale è disciplinato secondo i seguenti criteri:
a) volontarietà di entrambe le parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, fermo restando la volontarietà delle parti;
c) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibile con la natura del rapporto stesso, secondo criteri di proporzionalità alla misura della prestazione lavorativa;
e) limitazione a non più del 25% del personale dipendente (con arrotondamento all'unità superiore) e per un monte ore di norma non inferiore a 20 ore settimanali; in ogni caso è possibile l'assunzione a tempo parziale di una unità;
f) facoltà di convertire il rapporto a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, nei casi in cui il termine di conversione sia prestabilito.
4. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto a tempo parziale, lo stesso potrà anche avere durata predeterminata che di norma non sarà inferiore a 6 mesi. La relativa comunicazione all'interessato sarà fornita entro 45 giorni dalla richiesta. Qualora il tempo parziale sia definito nel tempo, è consentita, ai sensi dell'art.23 della legge 28 febbraio 1987, n.56, l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile e annuale fino a quando l'interessato osserverà il tempo di lavoro parziale.
5. Per esigenze aziendali a carattere ricorrente può essere previsto nel rapporto a tempo parziale, un tempo di lavoro supplementare oltre il normale orario, previsto nel contratto, nei seguenti limiti:
6 ore mensili per rapporti orizzontali; 66 ore annue per rapporti verticali.
6. Per contratti a tempo parziale con orari diversi su base giornaliera o su base annua le quantità di ore in aggiunta saranno proporzionate all'orario stabilito.
7. Per tale lavoro verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione del 15%.
8. Nel contratto individuale deve essere indicata la norma relativa al superamento dell'orario previsto nel contratto.
Art. 7 - Apprendistato
1. La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge e dal relativo regolamento (leggi nn. 25/55, 56/87 art.21 e 196/97 art.16).
2. Il rapporto di apprendistato non potrà avere una durata superiore a due anni. Durante tale periodo la retribuzione sarà la seguente:
1° anno 70% della retribuzione;
2° anno 80% della retribuzione.
3. Fermo restando l'integrale applicazione delle norme di legge e del presente CCNL, la retribuzione degli apprendisti si calcola percentualmente sulla paga globale contrattuale del lavoratore inquadrato al 2° livello della classificazione unica.
Art. 8 - Contratti di formazione e lavoro
Le assunzioni con contratto di formazione e lavoro sono regolate dalle norme di legge vigenti nonché dall'accordo interconfederale stipulato il 18 dicembre 1989 tra la CONFETRA e CGIL, CISL e UIL anche in riferimento ai profili professionali specifici del settore, e successive modificazioni.
Art. 9 - Classificazione del personale
1. Le parti convengono di definire come livello Quadri il livello più elevato della classificazione del personale, rinumerando conseguentemente gli altri livelli.
2. Le parti convengono altresì di istituire, a decorrere dall'entrata in vigore del presente CCNL, un nuovo livello intermedio tra l'ex 3° e il 2° livello, con valore retributivo base rispetto al precedente contratto di lire 550.000 ed indennità di contingenza corrispondente a quella del 2° livello.
3. A decorrere dall'1.6.1995 ai dipendenti classificati come quadri sarà erogata un'indennità di funzione pari a lire 50mila mensili lorde per quattordici mensilità.
Quadri (ex 5° livello)
Appartengono a questo livello i quadri intermedi di cui alla legge 190/85 che esplicano funzioni direttive con ampia discrezionalità, autonomia di poteri e facoltà decisionali nell'ambito degli obiettivi fissati dalla proprietà aziendale, in possesso di approfondite conoscenze tecno-specialistiche integrate da notevole esperienza.
Profili esplicativi:
- Responsabile di Centro di Istruzione Automobilistica e Nautica in possesso delle prescritte abilitazioni di cui al D.M. 3.8.1990 n.301 art.8 e di cui alla Legge n.50 del 1971
- Responsabile di unità operativa
- Responsabile dei servizi amministrativi e contabili.
5° livello (ex 4° livello)
Appartengono a questo livello gli impiegati, sia tecnici che amministrativi, che nell'ambito delle direttive aziendali svolgono funzioni di concetto richiedenti notevole esperienza maturata nell'ambito aziendale o conoscenze equivalenti, con piena responsabilità del proprio settore e con autonomia gestionale e decisionale, anche nei rapporti con la clientela.
Profili esemplificativi:
- Responsabile di Centro di Istruzione Automobilistica in possesso delle prescritte abilitazioni di cui al D.M. 3.8.1990 n.301 art.8
- Responsabile di sistemi informatici, gestione programmi
- Insegnante-Istruttore di autoscuola o di scuola nautica
- Capo ufficio contabilità
- Capo ufficio gestione pratiche automobilistiche.
4° livello (ex 3° livello)
Appartengono a questo livello gli impiegati che svolgono funzioni di concetto tecnico-amministrative, con conoscenze derivanti da preparazione professionale e/o formazione tecnico-pratica e con autonomia di iniziativa nei limiti di direttive aziendali prestabilite.
Profili esemplificativi:
- Insegnanti di autoscuola o di scuola nautica
- Impiegato di concetto responsabile per l'istruzione delle pratiche di settore: trasporto merci - contabilità - M.C.T.C. - P.R.A. - internazionali - patenti - C.A.P. - A.D.R. - attestati professionali
- Responsabile C.E.D..
3° livello (livello nuovo)
Appartengono a questo livello gli impiegati che esplicano mansioni esecutive richiedenti conoscenze teorico pratiche, acquisibili mediante addestramento professionale e esperienze equivalenti, nell'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti.
Profili esemplificativi:
- Responsabile di segreteria
- Istruttore di guida o nautica
- Impiegato addetto all'espletamento delle formalità di trasporto merci
- Impiegato addetto alla contabilità, e/o addetto ai sistemi informatici.
2° livello
Appartengono a questo livello gli impiegati che esplicano mansioni esecutive.
Profili esemplificativi:
- Impiegato d'ordine
- Addetto di segreteria
- Archivista
- Protocollista
- Schedarista
- Dattilografo
- Codificatore
- Centralinista
- Addetto alle operazioni ausiliarie all'istruzione di pratiche auto, natanti e patenti auto e/o nautiche, anche con funzioni di ricevimento clientela
- Operatore meccanografico.
1° livello
Appartengono a questo livello lavoratori che svolgono mansioni per le quali si chiede il possesso di semplici capacità pratiche.
Profili esemplificativi:
- Fattorino
- Addetto alle pulizie
- Usciere.
Art. 10 - Mutamento di mansioni
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
2. Al lavoratore che sia destinato a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al suo, dovrà essere corrisposto, in aggiunta, un compenso non inferiore alla differenza tra le retribuzioni contrattuali dei due livelli, composte dai minimi tabellari e dalla indennità di contingenza dei due livelli.
3. Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni dei livelli Quadri e 5° e di due mesi nel disimpegno di mansioni degli altri livelli, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore a tutti gli effetti nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, gravidanza, aspettativa, eccetera, nel qual caso spetterà al lavoratore, per il periodo della sostituzione, lo stipendio e la contingenza del livello superiore, senza che ne derivi il passaggio di livello.
Art. 11 - Cumulo di mansioni
1. Al lavoratore che sia destinato a compiere con carattere di continuità mansioni rientranti in due diversi livelli, sarà senz'altro attribuito il livello superiore, qualora le mansioni rientranti in quest'ultimo siano prevalenti.
2. Nel caso in cui ciò non avvenga, è attribuito al lavoratore il livello superiore dopo un anno di svolgimento delle mansioni rientranti nei due livelli, oppure se il lavoratore abbia esercitato in modo non continuativo mansioni superiori per un periodo complessivo di un anno nell'arco di tre anni.
3. Il dipendente che ha acquisito il livello superiore per effetto dei commi precedenti continuerà a svolgere anche le mansioni del livello di provenienza già svolte prima del passaggio di livello.
Art. 12 - Orario di lavoro
1. La durata dell'orario normale del lavoro effettivo è di 39 ore settimanali, con un massimo di 8 ore giornaliere, e potrà essere ripartito su 5 o 6 giorni a seconda della natura dell'attività dell'azienda e delle mansioni del lavoratore. Ai lavoratori il cui orario normale è ripartito su 5 giorni si applica il divisore mensile di un ventiduesimo; ai lavoratori il cui orario normale di lavoro è ripartito su 6 giorni si applica il divisore mensile di un ventiseiesimo.
2. La prestazione di lavoro giornaliera sarà compresa in un nastro lavorativo di durata non superiore alle 12 ore giornaliere per la generalità dei dipendenti, che potrà essere superato per gli istruttori di guida.
3. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'azienda per l'entrata nel luogo di lavoro per l'inizio della prestazione fino all'ora in cui il lavoratore, ultimato il servizio, è messo in libertà, comprese le eventuali ore di inoperosità.
4. Durante la giornata il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di intervallo non retribuita per la consumazione del pasto.
5. Gli impiegati addetti ai videoterminali non potranno essere adibiti all'uso dei medesimi per più di cinque ore giornaliere. In conformità all'art.54 del decreto legislativo n.626/94, il lavoratore addetto ai videoterminali, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive per tutta la settimana lavorativa, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. La durata di tali interruzioni dovrà essere pari a venti minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
Art. 13 - Riposo settimanale
1. Il riposo settimanale cadrà di domenica salvo le eccezioni di legge.
Art. 14 - Giorni festivi
1. Sono considerati giorni festivi:
a) la domenica
b) le seguenti festività nazionali ed infrasettimanali:
1) Capodanno (1° gennaio);
2) Epifania (6 gennaio) DPR 28.12.85 N. 792;
3) Lunedì dopo Pasqua (mobile);
4) Anniversario Liberazione (25 aprile);
5) Festa del lavoro (1° maggio);
6) Assunzione (15 agosto);
7) Ognissanti (1° novembre);
8) Immacolata Concezione (8 dicembre);
9) X. Xxxxxx (25 dicembre);
10) X. Xxxxxxx (26 dicembre);
11) Festa del Patrono del luogo ove si trova la sede, filiale o agenzia presso la quale il lavoratore presta la sua opera (per Roma è stabilito il 29 giugno S.Xxxxxx e Paolo quale giorno del Santo Patrono).
2. Fermo restando il minimo di 11 festività, qualsiasi variazione in aumento, stabilita dall'autorità nell'elenco dei giorni festivi, si intenderà riportata nell'elenco di cui al punto b) di cui sopra.
3. Le parti si danno atto che l'adozione della settimana corta non comporta ad alcun effetto che il sabato venga considerato giornata festiva.
4. Per le festività di cui al punto b) cadenti di sabato o di domenica o in altre festività è dovuta, in aggiunta alla retribuzione mensile, la retribuzione globale di una giornata, calcolata ai sensi del comma 1 del precedente art.12.
Art. 15 - Festività soppresse
1. Quattro gruppi di otto ore di permesso individuale retribuito in sostituzione delle 4 festività abolite dalla legge n. 54/77, verranno fruiti dal lavoratore in ragione d'anno (1° gennaio-31 dicembre).
2. Potranno essere stabilite diverse modalità di utilizzazione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
3. I permessi non usufruiti entro l'anno di maturazione, decadranno e saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza entro il mese di gennaio successivo.
4. Per quanto riguarda le due festività (2 giugno e 4 novembre), la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese di giugno e di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.
Art. 16 - Retribuzione
1. La retribuzione globale mensile dei lavoratori è composta da:
1) minimo tabellare, come da allegato, in relazione al livello spettante;
2) aumenti periodici di anzianità maturati ai sensi dell'art. 22;
3) eventuali aumenti di merito o superminimi;
4) indennità di contingenza;
5) indennità di funzione per i quadri.
2. Non fanno parte della retribuzione, i rimborsi spese e le indennità di cui agli artt. 17 e 35 e qualunque altra indennità avente carattere risarcitorio.
3. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 22, per i lavoratori il cui orario normale è ripartito su 5 giorni, o per 26, in caso di lavoratori il cui orario normale di lavoro è ripartito su 6 giorni. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 170.
Norma transitoria
Gli importi dell'indennità di contingenza spettanti all'entrata in vigore del CCNL 21 marzo 1991 sono i seguenti: 5° 800.000
4° 790.000
3° 784.000
2° 781.000
1° 778.000
I minimi in atto alla data di entrata in vigore del presente CCNL che risultassero inferiori a quelli previsti dalla tabella allegata, dovranno essere gradualmente allineati in 3 tranches di uguale importo in corrispondenza delle seguenti scadenze:
a) con la retribuzione di aprile 1991;
b) con la retribuzione di aprile 1992;
c) con la retribuzione di aprile 1993.
Gli importi eccedenti i minimi tabellari definiti dal presente CCNL continueranno ad essere erogati come assegni ad personam o superminimi.
Art. 17 - Indennità di cassa
1. Ai lavoratori che hanno normalmente maneggio di denaro verrà corrisposta un'indennità di cassa nella misura del 5 % del minimo tabellare mensile.
2. Questa indennità non sarà corrisposta al personale di cui trattasi nel solo caso in cui l'azienda lo abbia preventivamente esonerato per iscritto da ogni responsabilità per le eventuali mancanze nella resa dei conti.
3. Tale indennità non concorre al computo del T.F.R., nonché della tredicesima e quattordicesima mensilità e degli altri istituti contrattuali.
Art. 18 - Lavoro notturno lavoro domenicale
con riposo compensativo lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali
1. Il lavoratore non può rifiutarsi, salvo giustificati motivi di impedimento, di compiere, nell'ambito del proprio orario normale, lavoro notturno, lavoro domenicale con riposo compensativo e lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali.
2. E' considerato lavoro notturno quello compiuto dalle ore 22 alle 6.
3. E' considerato compreso in turni avvicendati quello eseguito a turni regolari ed alternativi.
4. E' considerato lavoro domenicale con riposo compensativo il lavoro compiuto la domenica dal lavoratore che goda di riposo settimanale in altro giorno della settimana, stabilito con preavviso di almeno tre giorni rispetto alla domenica lavorata.
5. Per il lavoro notturno, il lavoro domenicale con riposo compensativo e il lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali, saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale, determinata in base alle voci previste dall'art. 16:
Lavoro notturno: maggiorazione del 20% Lavoro domenicale con riposo compensativo:
a) diurno: maggiorazione 20%
b) notturno: maggiorazione 50%
Lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali (prestato nell'ambito dell'orario normale):
maggiorazione 50%.
Art. 19 - Lavoro straordinario
1. Il lavoro straordinario ha carattere saltuario o eccezionale.
2. Il lavoratore, se necessario, è tenuto, nei limiti e nelle condizioni sopra dette, ad effettuare il lavoro straordinario, salvo motivi d'impedimento.
3. E' considerato lavoro straordinario quello prestato oltre i limiti giornalieri e settimanali previsti dall'art. 12.
4. E' considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito la domenica. E' altresì considerato lavoro straordinario festivo quello eseguito oltre l'orario normale, nei giorni festivi di cui alla lettera b) dell'art. 14.
5. E' considerato lavoro straordinario notturno quello compiuto dalle ore 22 alle ore 6, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 per gli istruttori di guida.
6. Per il lavoro straordinario saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale determinata in base alle voci previste dall'art. 16:
- lavoro straordinario feriale diurno: maggiorazione 30%
- lavoro straordinario feriale notturno: maggiorazione 55%
- lavoro straordinario festivo diurno: maggiorazione 55%
- lavoro straordinario festivo notturno: maggiorazione 80%.
7. Le suddette percentuali, come per quelle dell'art. 18, non sono cumulabili, intendendo che la maggiore assorbe la minore.
8. La differenza tra le ore di lavoro totale effettivo e l'orario contrattuale definito più l'eventuale lavoro straordinario, in ragione di 20 ore mensili, può essere recuperata con riposi compensativi nell'arco di 6 mesi. La decisione del pagamento o del recupero deve avvenire, tenendo conto delle esigenze aziendali e di quelle del lavoratore, entro il mese ed il pagamento deve essere eseguito entro il mese successivo.
9. Nelle aziende con orario settimanale distribuito su 5 giorni lavorativi, il lavoro prestato nella giornata del sabato sarà considerato straordinario feriale diurno con la maggiorazione del 40%.
Dichiarazione congiunta
Le parti confermano che nello stabilire con il precedente CCNL l'orario di lavoro contrattuale a 40 ore settimanali, ridotte dall'1 gennaio 1994 a 39 ore settimanali, non hanno inteso superare la qualificazione legale del lavoro straordinario di cui alle disposizioni di legge all'epoca in vigore le quali si riferiscono unicamente alla prestazione lavorativa oltre le 48 ore settimanali.
Di conseguenza la denominazione "lavoro straordinario" attribuita al lavoro prestato tra la trentanovesima e la quarantottesima ora è stata adottata ai soli fini della percentuale di maggiorazione.
Art. 20 - Aumenti periodici di anzianità
1. Ai lavoratori, per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso facente capo alla stessa azienda), indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto al compimento di ogni biennio di anzianità e fino ad un massimo di 5, un aumento in cifra fissa differenziata riferita al livello retributivo di appartenenza al momento della maturazione di ciascun biennio di anzianità.
2. L'importo degli scatti maturati successivamente alla data di entrata in vigore del presente CCNL è il seguente: Quadri 46.000
5° 36.000
4° 31.000
3° 29.000
2° 28.000
1° 24.000
L'importo degli scatti maturati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente CCNL è inferiore di lire 2.000 per ciascun livello retributivo.
3. Gli aumenti periodici di anzianità non potranno essere assorbiti dai precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito potranno essere assorbiti negli aumenti periodici di anzianità maturati o da maturare.
4. Gli aumenti periodici di anzianità decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
5. In caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l'importo degli scatti di anzianità maturati nel livello di provenienza. Tale importo, ai fini della individuazione del numero di scatti, o frazioni di numero di scatti, che a quel momento si considererà maturato dal lavoratore, sarà diviso per il valore dello scatto corrispondente al nuovo livello.
6. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio del livello sarà utile agli effetti della maturazione del successivo scatto di anzianità del nuovo livello.
Norma transitoria
Per i lavoratori ai quali siano già stati riconosciuti aumenti a titolo di anzianità in data antecedente l'entrata in vigore del CCNL 21 marzo 1991, l'importo complessivo di tali aumenti sarà suddiviso per il valore dello scatto corrispondente al livello di inquadramento così come determinato al comma 2 al fine di individuare il numero degli aumenti periodici di anzianità già maturati o frazione di essi.
Art. 21 - Tredicesima mensilità
1. L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile del lavoratore del mese di dicembre, determinata in base alle voci previste dall'art. 16. La corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente il 16 dicembre.
2. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso delI'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato anche nel caso di cessazione del contratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova.
Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.
3. La 13a mensilità va computata agli effetti del T.F.R. e della indennità sostitutiva di preavviso.
Art. 22 - Quattordicesima mensilità
1. L'azienda corrisponderà una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore, determinata in base alle voci previste dall'art. 16.
2. La corresponsione della suddetta quattordicesima mensilità avverrà entro la prima decade di luglio nella misura della retribuzione globale risultante in vigore al 30 giugno. La quattordicesima mensilità è riferita all'anno che precede la data di pagamento e quindi, precisamente, al periodo dal 1° luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il suddetto periodo annuale il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati anche nel caso di cessazione del contratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova. Le frazioni di mese non superiori a 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori a 15 giorni.
3. La quattordicesima mensilità viene computata ai soli effetti del T.F.R. e dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Norma transitoria
Le parti convengono che l'introduzione della quattordicesima avverrà gradualmente in corrispondenza delle seguenti scadenze, fatte salve le condizioni di miglior favore in essere:
1992, 50% della retribuzione globale mensile;
1993, 100% della retribuzione globale mensile.
Art. 23 - Assenze, permessi e congedo matrimoniale
1. Le assenze debbono essere tempestivamente giustificate all'azienda.
2. Al lavoratore che ne faccia domanda, l'azienda ha facoltà di accordare permessi di breve congedo per giustificati motivi ed ha altresì facoltà di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computati in conto dell'annuale periodo di riposo.
3. Le aziende concederanno i permessi richiesti a causa di grave lutto familiare (decesso di genitore, coniuge, figli, fratelli ed altri familiari conviventi con il lavoratore) e saranno tenute (sempreché il lutto familiare non intervenga in periodo di ferie, malattia o infortunio del lavoratore) a retribuirli per il minimo di 2 giorni; di 3 giorni nel caso che a seguito dell'evento luttuoso il lavoratore debba intraprendere viaggi fuori dalla provincia in cui abita.
4. Ai lavoratori sarà concesso un permesso di giorni 15 di calendario, con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sarà computato nel periodo delle ferie annuali.
Art. 24 - Diritto allo studio lavoratori studenti
1. I lavoratori studenti compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti per il solo giorno d'esame con presentazione delle relative certificazioni. Tali permessi non saranno computabili nell'annuale periodo di ferie.
2. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, hanno inoltre diritto a 30 ore annue di permessi retribuiti per la preparazione degli esami.
3. Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti.
Art. 25 - Ferie
1. Il lavoratore ha diritto, per ogni anno solare (1° gennaio-31 dicembre), ad un periodo di riposo retribuito pari a 22 o a 26 giorni lavorativi, a seconda che l'orario di lavoro sia ripartito su 5 o 6 giorni lavorativi, indipendentemente dall'anzianità di servizio.
2. La determinazione dei periodi di cui sopra ha tenuto conto dell'adozione della settimana corta e pertanto la giornata del sabato non potrà essere considerata come ferie.
3. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione, le frazioni di anno saranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese fino a 15 giorni non saranno conteggiate, mentre saranno considerate mese intero quelle superiori.
4. Per il personale entrato in servizio o cessatone in corso d'anno, il conteggio per dodicesimi sarà fatto con arrotondamento alla mezza giornata superiore nel caso che le ferie siano interamente usufruite e al secondo decimale superiore nel caso di pagamento per cessazione di rapporto. Il periodo di prova va computato agli effetti della determinazione delle giornate di ferie spettanti.
5. La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie e il lavoratore avrà diritto alle stesse od alla indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti.
6. Qualora il lavoratore abbia invece goduto un numero di giorni di ferie superiori a quelli maturati, il datore di lavoro avrà diritto di trattenere in sede di liquidazione l'importo corrispondente ai giorni di ferie goduti e non maturati.
7. L'epoca delle ferie sarà fissata dall'azienda tenuto conto, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri del lavoratore.
8. Le ferie devono normalmente essere godute continuativamente, salvo per i periodi superiori a 15 giorni che mediante accordo fra le parti potranno essere divise in più periodi, tenuto conto delle rispettive esigenze.
9. L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso, salvo richiesta scritta del lavoratore.
10. In caso di richiamo in servizio nel corso del godimento del periodo feriale o di spostamento del periodo precedentemente fissato, il lavoratore avrà diritto al rimborso delle spese (comprovate documentariamente) derivategli dall'interruzione o dallo spostamento.
11. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta. L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti.
12. Il lavoratore è tenuto a riprendere servizio al termine del periodo feriale, o a guarigione avvenuta se successiva al termine fissato per le ferie, fermo restando il diritto alle ferie non godute.
Art. 26 - Malattia, infortunio, tossicodipendenza, etilismo
A) Malattia
1. Vanno considerati nel computo della malattia tutti gli eventi che implichino inabilità temporanea del lavoratore, desunta dall'apposita certificazione medica e derivanti da cause non attinenti all'attività lavorativa occorsi fuori dell'orario di lavoro e come tali riconosciuti dagli istituti previdenziali.
2. L'assenza dal lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica l'assenza stessa, salvo i casi di giustificato impedimento.
3. Il lavoratore è tenuto ad inviare o consegnare all'azienda il certificato medico attestante la malattia entro il secondo giorno successivo a quello del rilascio.
4. Nel caso in cui il secondo giorno successivo a quello del rilascio coincidesse con una domenica o una festività il termine d'invio o di consegna è posticipato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
5. Ai fini dell'accertamento del tempestivo inoltro fa fede il timbro postale in caso d'invio, ovvero, in caso di consegna, l'attestazione di ricevuta da parte dell'azienda.
6. L'eventuale prosecuzione dell'assenza deve essere comunicata e certificata con le stesse modalità sopra previste.
7. I lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto:
1) per 8 mesi se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
2) per 12 mesi se aventi anzianità di servizio superiore ai 5 anni.
8. Ai fini del computo dei diritti di cui sopra si sommano tutti i periodi di assenza per malattia, ad esclusione di quelli per T.B.C., occorsi al lavoratore durante un arco temporale di 24 mesi per i lavoratori di cui al punto 1) del precedente comma e di 30 mesi per i lavoratori di cui al punto 2). L'arco temporale da assumere per il calcolo coincide con i 24 mesi o 30 mesi consecutivi immediatamente precedenti qualsiasi momento considerato ove concomitante con lo stato di malattia in corso e con l'esclusione del periodo di prova.
9. Superati i periodi di conservazione del posto, al lavoratore verrà accordato, previa richiesta scritta, un periodo di aspettativa per malattia, nella misura massima di 6 mesi non retribuiti. Tale aspettativa non è computabile ad alcun effetto contrattuale nell'anzianità di servizio. La richiesta deve essere presentata, salvo cause di forza maggiore, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla scadenza dei termini previsti e potrà essere inoltrata anche per il tramite delle strutture sindacali aziendali.
10. Alla scadenza dei termini sopra indicati, ove l'azienda proceda al licenziamento del lavoratore, gli corrisponderà il trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
11. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo T.F.R. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto, per il periodo successivo all'aspettativa, rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e del T.F.R.
B) Infortunio sul lavoro
Disposizioni normative
1. Si considerano infortuni sul lavoro quelli indennizzabili come tali dall'INAIL.
2. Le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, di prevenzione e soccorso costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori (DPR 30 giugno 1965, n. 1124, DPR 27 aprile 1955 n. 547).
3. Il lavoratore è obbligato - salvo cause di forza maggiore - a dare immediata notizia al proprio datore di lavoro di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità. Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'INAIL ed all'autorità di Pubblica Sicurezza gli infortuni da cui siano colpiti i propri dipendenti e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni.
4. Per le certificazioni mediche attestanti l'infortunio si applicano le stesse disposizioni previste alla lettera A comma 3°, 4°, 5° e 6° del presente articolo, fatti salvi i casi di forza maggiore relativamente al primo certificato.
5 . Al lavoratore sarà conservato il posto di lavoro per tutto il periodo riconosciuto dall'Istituto assicuratore per la corresponsione dell'indennità per l'invalidità temporanea.
6. L'assenza per infortunio non va computata nei periodi di computo previsti dai commi 8 e 9 della lettera A del presente articolo.
7. Il personale impiegatizio che abitualmente esplica le sue mansioni fuori dall'ufficio e non è obbligatoriamente assicurato all'INAIL deve essere altrimenti assicurato, a spese dell'azienda, con i seguenti massimali:
- per il caso di morte: 5 annualità di retribuzione globale
- per il caso di invalidità permanente: 6 annualità di retribuzione globale.
8. Per la conservazione del posto di lavoro per invalidità temporanea, valgono le disposizioni del 5° e 6° comma qui sopra riportati.
C) Malattie Professionali
1. In materia di eventuali malattie professionali si richiamano le disposizioni di legge (DPR 30 giugno 1965, n. 1124).
D) Xxxxxxxx ed infortunio sul lavoro
Disposizioni normative comuni
1. Per quanto riguarda il computo delle assenze si richiama l'art. 5 della legge 300/1970, nonché la Legge 638/1983 e le relative disposizioni di attuazione.
2. Il lavoratore è tenuto a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro al fine di poter essere sottoposto all'eventuale visita di controllo nelle seguenti fasce orarie:
- dalle 10 alle ore 12;
- della ore 17 alle ore 19;
in qualunque giorno della settimana, anche se non lavorativo. Vengono fatte salve eventuali variazioni disposte a livello nazionale o territoriale dalle competenti autorità.
3. Ogni mutamento d'indirizzo all'inizio o durante il periodo di assenza deve essere tempestivamente comunicato all'azienda.
4. Il lavoratore, che per i motivi giustificativi previsti dall'INPS abbia necessità di assentarsi dal proprio domicilio durante le fasce orarie sopra previste è tenuto, salvo giustificato impedimento,a darne preventiva comunicazione all'azienda.
5. Il lavoratore che, salvo i casi previsti dal precedente 4° comma, non sia reperito al domicilio comunicato al datore di lavoro durante le fasce orarie indicate, incorre nei provvedimenti economici previsti dalle vigenti norme di legge, salva l'eventuale applicazione delle sanzioni disciplinari.
6. Al termine del periodo di assenza il lavoratore deve presentarsi immediatamente in azienda per ricevere disposizioni in ordine alla ripresa del lavoro.
7. Per l'assistenza di malattia ed infortunio sul lavoro a favore del prestatore d'opera si provvede a termini delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti.
Disposizioni economiche comuni
1. Ai lavoratori non in prova, nell'ambito dell'arco temporale individuato secondo le quantità e modalità di cui al comma 8 lettera A del presente articolo, verrà accordato il seguente trattamento complessivo:
1) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 3 mesi e della metà di essa per altri 5 mesi, se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
2) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 5 mesi e della metà di essa per altri 7, se aventi anzianità di servizio superiore a 5 anni.
2. Il trattamento sopra stabilito non si cumula con le indennità dovute dall'INPS e dall'INAIL ma le integra per differenza, nell'ambito dei signoli periodi di retribuzione mensile, nel rispetto dei criteri avanti dettati.
3. Per la determinazione delle quote di integrazione a carico dell'azienda si prende in considerazione unicamente la parte di indennità afferente la normale retribuzione globale mensile aumentata figurativamente dall'incidenza contributiva a carico del dipendente.
4. La parte di indennità afferente compensi retributivi supplementari alla normale retribuzione mensile (lavoro straordinario, festività cadenti di sabato e/o domenica, ecc.) che in forza delle normative in vigore rientrano nella base di calcolo, resterà al lavoratore in aggiunta al trattamento stesso.
5 . La parte di indennità afferenti i ratei di 13a e 14a mensilità, e ove trattasi di indennità INAIL anche quella afferente le ferie, sarà trattenuta dall'azienda all'atto del loro pagamento e/o fruizione.
6. Resta inteso che qualora la parte d'indennità dovuta dall'INPS o dall'INAIL utilizzata per determinare le quote d'integrazione sia maggiore del trattamento previsto dal presente articolo, l'intera indennità risulterà acquisita dal lavoratore e da parte dell'azienda non si farà luogo né a pagamenti né a ritenute.
7. In ciascun periodo di retribuzione l'azienda corrisponderà al lavoratore l'intero trattamento di cui al presente articolo mantenendo distinte le quote di integrazione da quelle relative all'indennità in relazione alle quali rimetterà copia della documentazione predisposta per l'INPS e/o per l'INAIL.
8. In caso di infortunio sul lavoro all'azienda che non si avvalga del sistema di compensazione diretta con l'Istituto assicuratore, è data facoltà di recuperare l'anticipazione corrisposta, in occasione del secondo periodo di retribuzione mensile successivo a quello in cui la medesima è avvenuta, ovvero al momento della liquidazione da parte dell'Istituto assicuratore. A richiesta il lavoratore è tenuto a presentare all'azienda il prospetto di liquidazione dell'indennità rilasciatogli dall'INAIL.
E) Tossicodipendenza
1. I lavoratori assunti a tempo indeterminato, dei quali sia stato accertato dalle competenti strutture pubbliche lo stato di tossicodipendenza e che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeuticoriabilitative e socioassistenziali, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi.
2. L'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeuticoriabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, quale aspettativa non retribuita, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza di anzianità.
3. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del familiare tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.
4. Per la sostituzione dei lavoratori di cui ai commi 1 e 3 è consentito il ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n.230.
5. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psicofisici e attitudinali per l'accesso all'impiego nonché per l'espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute di terzi. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza alla incolumità e la salute dei terzi, sono individuate con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della Sanità, e sono sottoposti a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio Sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e successivamente, ad accertamenti periodici, secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale.
6. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.
7. Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dal D.P.R. o ottobre 1990. n.309. e successive modificazioni. Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.
F) Etilismo
1. Al lavoratore assunto a tempo indeterminato, cui viene accertato lo stato di etilismo, e che accede ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle UU.SS.LL. o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socioassistenziali abilitate, può essere concesso per una sola volta, compatibilmente con le esigenze aziendali e di servizio, un periodo di aspettativa con la conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione della prestazione è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. A tal fine, il lavoratore è tenuto a presentare unitamente alla relativa richiesta, la documentazione attestante lo stato di etilismo e l'ammissione al programma di riabilitazione. Ogni mese il lavoratore interessato dovrà altresì presentare adeguata attestazione rilasciata dalla struttura presso cui esegue il trattamento riabilitativo circa l'effettiva prosecuzione del programma stesso.
2. Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda servizio entro sette giorni dal completamento del trattamento riabilitativo, o alla scadenza dell'annualità ovvero alla data dell'eventuale volontaria interruzione anticipata del programma terapeutico.
3. L'aspettativa prevista dal comma 1 costituisce interruzione dal servizio. Pertanto durante i suddetti periodi non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di legge e/o di contratto.
4. Per la sostituzione del lavoratore in aspettativa l'azienda potrà ricorrere ad assunzioni a tempo determinato.
Art. 27 - Tutela della maternità
1. Ferme restando le disposizioni di cui alla Legge 30/12/1971 n. 1204 e del DPR attuativo 25/11/76, n. 1206 sulla tutela delle lavoratrici madri, l'azienda deve comunque in tale evenienza:
a) conservare il posto per un periodo di 8 mesi di cui 2 prima del parto e 6 dopo;
b) corrispondere ad ogni fine mese, mediante integrazione con gli stessi criteri previsti dal precedente art. 26, di quanto le lavoratrici percepiscono per atti di previdenza a cui l'azienda è tenuta per disposizioni di legge, l'intera retribuzione globale mensile per i primi 5 mesi della sua assenza.
2. L'inizio dell'assenza è determinato dal certificato medico di cui all'art. 28 L. 1204 ovvero dal provvedimento di astensione anticipata emanato dall'Ispettorato del lavoro ai sensi dell'art. 5 della medesima legge.
3. Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto è in loro esclusiva facoltà di assorbirle da quelle di cui alle lettere a) e b).
4. Ove durante il periodo di cui al punto a) intervenga una malattia si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 26 del presente CCNL quando risultino più favorevoli alle lavoratrici e con decorrenza dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa.
5. L'assenza per i motivi di cui al presente articolo non interrompe il decorso dell'anzianità di servizio.
Art. 28 - Volontariato
1. In relazione a quanto previsto dall'art. 17 della legge 11 agosto 1991 n.266, le parti concordano che i lavoratori che fanno parte delle
organizzazioni di volontariato iscritte ai registri previsti dalla legge predetta, hanno diritto di usufruire, compatibilmente con le esigenze tecnicoproduttive, delle forme di flessibilità dell'orario e delle turnazioni in atto aziendalmente.
2. A livello aziendale saranno definiti i criteri di accesso alla presente normativa.
Art. 29 - Tutela delle persone handicappate
1. La lavoratrice madre, o in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art.4, comma 1, della legge n.104/1992, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art.7 della legge 30 dicembre 1971, n.1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente hanno diritto a tre giorni di permesso retribuito, fruibili anche in maniera continuativa o oraria, a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'art.7 della citata legge n.1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9.12.1977 n.903.
5. Il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi retribuiti di cui ai commi 2 e 3, e ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il proprio consenso.
7. Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104. Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.
Art. 30 - Servizio militare
1. La chiamata alle armi per il servizio di leva, salvo per i lavoratori in prova, non risolve il rapporto di lavoro ed il tempo passato sotto le armi sarà considerato utile agli effetti della maturazione degli aumenti periodici di anzianità.
2. In caso di richiamo alle armi si applicano le norme della legge 3 maggio 1955, n. 370 ed il periodo passato sotto le armi viene computato nella anzianità di servizio.
3 . Terminato il servizio militare, il lavoratore dovrà presentarsi nel termine di 30 giorni all'azienda per riprendere il servizio, non presentandosi nel termine suddetto sarà considerato dimissionario.
4. Quanto sopra salvo diverse disposizioni di leggi speciali più favorevoli al lavoratore.
Art. 31 - Diritti e doveri del lavoratore
- Provvedimenti disciplinari - Licenziamenti
Diritti e doveri del lavoratore
1. I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della legge 20.5.1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).
Provvedimenti disciplinari
2. Le mancanze del lavoratore potranno essere punite con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa in misura non superiore a 3 ore di retribuzione da versarsi all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da 1 a 10 giorni.
3. L'impresa che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entità del danno.
4. A titolo indicativo:
1) il rimprovero verbale o scritto può essere inflitto al lavoratore che commetta durante il lavoro, lievi mancanze.
2) Il provvedimento di cui al punto c) potrà essere adottato a carico:
- del lavoratore che si presenti in ritardo al lavoro più volte nello stesso mese, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo oppure non adempia ripetutamente nello stesso mese alle formalità prescritte per il controllo, a norma di legge, della presenza;
- del lavoratore che arrechi danno per incuria al veicolo affidatogli o a terzi oppure non avverta subito l'azienda degli eventuali danni arrecati;
- del lavoratore che sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescritto il divieto;
- del lavoratore che tenga un contegno inurbano o scorretto verso la clientela;
- del lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda.
3) Il provvedimento di cui al punto d) potrà essere adottato a carico:
- del lavoratore che si assenti simulando malattia o con sotterfugi si sottragga agli obblighi di lavoro;
- del lavoratore che si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;
- del conducente che ometta di fare il rapporto al rientro del veicolo per gli incidenti accaduti nel corso del servizio o trascuri di provvedere a raccogliere, ove possibile, le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa.
5. Nei casi non elencati le sanzioni saranno applicate riferendosi per analogia di gravità a quelli elencati.
6. Nel caso di recidività potranno essere applicate le sanzioni di grado immediatamente superiore a quelle applicate per le mancanze precedenti.
7. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore più grave del rimprovero verbale senza avergli precedentemente e per iscritto contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
La contestazione dovrà essere notificata al lavoratore entro 15 giorni dalla data in cui l'impresa è venuta a conoscenza del fatto contestato.
8. Il lavoratore, entro il termine di 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione, potrà chiedere di essere sentito a sua difesa con facoltà di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
9 . La sanzione disciplinare dovrà essere comunicata dall'impresa al lavoratore entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della giustificazione scritta o dalla data in cui il lavoratore è stato sentito a sua difesa.
10 . Il lavortore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare, ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, può promuovere nei 20 giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo e, in difetto di accordo, nominato dal Direttore dell'Ufficio del lavoro.
La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.
11. Qualora l'azienda non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltogli dall'Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
12. Se l'impresa adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
13. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
Licenziamenti
14. I licenziamenti individuali sono regolati dagli artt. 2118 e 2119 del Codice Civile, dalla legge 15 luglio 1966, n. 604 e 20 maggio 1970, n. 300, dalla legge 11/5/90, n. 108 e, per le imprese artigiane, dagli Accordi Interconfederali in materia.
15. Il licenziamento è altresì previsto nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 9 del D.M. 301 del 3 agosto 1990.
16. I licenziamenti per riduzione di personale sono regolati dalla legge 23 luglio 1991, n.223 e successive modifiche.
17. Il divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio è disciplinato dalla legge 9 gennaio 1963, n. 7.
18. Il divieto di licenziamento delle lavoratrici madri è disciplinato dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
Art. 32 - Responsabilità dell'istruttore di guida
1. L'istruttore è responsabile del veicolo affidatogli rispondendo degli eventuali danni che siano a lui imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore.
2. L'istruttore è inoltre responsabile per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza.
3. Quando azienda e lavoratore siano d'accordo a produrre opposizione a provvedimento contravvenzionale, l'onere relativo, compreso quello dell'assistenza legale, è a carico dell'azienda.
4. A scanso di ogni responsabilità l'istruttore di guida, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso contrario deve darne immediatamente avviso all'azienda.
5. Prima di interrompere il servizio per i periodi di riposo l'istruttore deve prendere tutte le misure necessarie per prevenire furti e danni al veicolo.
Art. 33 - Ritiro patente
1. L'istruttore al quale sia dall'Autorità, per motivi che non comportino il licenziamento in tronco, ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi senza percepire retribuzione alcuna. L'istruttore durante questo periodo potrà essere adibito ad altri lavori ed in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale viene a prestare servizio.
2. Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti, oppure l'istruttore non accettasse di essere adibito al lavoro cui l'azienda lo destina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso all'istruttore verrà corrisposto il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 34, secondo la retribuzione percepita nel livello cui il dipendente apparteneva prima del ritiro della patente.
Art. 34 - Manutenzione veicoli
1. L'istruttore deve curare la piccola manutenzione dei veicoli affidatigli per conservare gli stessi in buono stato di funzionamento. Dette operazioni rientrano nell'orario normale di lavoro. Qualora siano effettuate oltre l'orario normale di lavoro, saranno considerate come prestazioni straordinarie.
2. Restano ferme le norme di cui sopra per dette mansioni anche se eseguite da altro personale.
Art. 35 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a meno che non si tratti di licenziamento per giusta causa, non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
1) mesi quattro per i quadri intermedi;
2) mesi tre per gli insegnanti-istruttori, gli insegnanti e gli istruttori;
3) mesi due per tutti gli altri lavoratori.
Il periodo di preavviso decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun mese.
Nel caso di dimissioni da parte dell'impiegato i termini di preavviso sono ridotti alla metà.
2. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
3. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al lavoratore, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non prestato.
4. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato agli effetti del trattamento di fine rapporto.
5. E' in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
6. Il licenziamento dovrà essere comunicato per iscritto al lavoratore. Anche le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
Art. 36 - Cessazione del rapporto
di lavoro, liquidazione competenze e T.F.R.
1. Entro il giorno successivo all'effettiva cessazione del rapporto di lavoro (artt. 6 e 12 Legge 10.1.1935 n. 112) l'azienda metterà a disposizione del lavoratore per il ritiro i documenti dovutigli, regolarmente aggiornati, ed il lavoratore rilascerà regolare ricevuta.
2. Ferme restando le disposizioni di legge, qualora per circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà dell'imprenditore questi non fosse in grado di consegnare i documenti, dovrà rilasciare al lavoratore una dichiarazione scritta che serva da giustificazione al lavoratore stesso per richiedere i documenti necessari per istaurare un eventuale nuovo rapporto di lavoro.
3. L'Azienda, a richiesta del lavoratore, rilascerà un certificato attestante le mansioni svolte.
4. Entro 10 giorni dalla data di cessazione del rapporto, se intervenuta non oltre il giorno 14 del mese, e se posteriore, entro il giorno 10 del mese successivo, l'Azienda corrisponderà al lavoratore, le competenze di fine rapporto.
5. Qualora esistano contestazioni sull'ammontare delle competenze di fine rapporto l'Azienda corrisponderà al lavoratore, nonostante eventuali contestazioni in corso, le competenze di fine rapporto secondo il proprio computo.
6. L'Azienda rilascerà, inoltre, al lavoratore entro i termini di cui sopra un prospetto con le caratteristiche previste dalla legge per i prospetti paga, con l'indicazione particolareggiata delle competenze spettanti al lavoratore in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro.
7. Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della legge 29 maggio 1982, n. 297.
8. La retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del T.F.R. è quella composta tassativamente dai seguenti elementi:
- minimo tabellare;
- aumenti periodici di anzianità;
- aumenti di merito o superminimi;
- contingenza;
- 13° e 14° mensilità;
- indennità di funzione per i quadri;
- qualsiasi importo erogato in maniera fissa e continuativa.
Art. 37 - Indennità in caso di morte
Nel caso di morte del lavoratore le indennità indicate agli artt. 33 e 34 saranno corrisposte secondo le disposizioni previste dall'art. 2122 C.C., così come modificato dalla sentenza n. 8 del 19/1/72 della Corte Costituzionale.
Art. 38 - Previdenza complementare
Le parti, nell'esprimere la propria valutazione positiva circa la diffusione di forme di previdenza complementare volontaria, si danno reciprocamente atto della disponibilità a definire, in un quadro che lo consenta, una soluzione della materia per il settore.
A tal fine le parti concordano di studiare la realizzazione di forme di previdenza complementare al sistema pubblico, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo n.124/93 e successive modifiche.
Per dare pratica attuazione a quanto espresso, le parti concordano di costituire una Commissione paritetica di esperti che esaminerà le problematiche connesse, anche in relazione all'utilizzo di quote del TFR e/o attraverso quote a carico dei lavoratori e delle imprese, secondo uno scadenzario che sarà fissato in sede di trattativa in occasione del secondo adeguamento della parte economica stabilito con il presente contratto.
La predetta Commissione, composta da sei membri, verrà insediata entro 30 giorni dalla stipula del presente CCNL presso gli uffici della Confetra - Unasca.
Art. 39 - Secondo livello di contrattazione
1. Il secondo livello di contrattazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 3 del capitolo "Assetti contrattuali" del Protocollo del 23 luglio 1993, riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già disciplinati dal presente CCNL.
2. Gli accordi di secondo livello hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del CCNL. Le piattaforme per la stipulazione degli accordi di secondo livello potranno essere presentate dopo l'1 marzo 1997 e i relativi effetti non potranno avere decorrenza anteriore all'1 giugno 1997.
3. Le erogazioni derivanti dalla contrattazione di secondo livello sia aziendale che territoriale devono avere caratteristiche tali da consentire
l'applicazione del particolare trattamento previsto dalle norme di legge da emanare in attuazione del Protocollo 23 luglio 1993. Le parti auspicano una rapida emanazione di tali norme e si impegnano ad agire affinché le rispettive Confederazioni intervengano in tal senso nei confronti del Governo e degli Organi istituzionali.
4. Gli importi di tali erogazioni sono variabili e non predeterminabili. Le erogazioni del secondo livello di contrattazione sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivi incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono, compresi i margini di produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi del secondo livello di contrattazione, vanno valutate le condizioni dell'impresa e del lavoro, le prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Precedenti erogazioni economiche contrattate a titolo di produttività, comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovranno essere ricondotte, senza assorbimenti, nell'ambito delle nuove erogazioni sia per la parte variabile che per la parte fissa.
5. I parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa delle erogazioni saranno definiti contrattualmente a livello territoriale tra le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese ovvero, alternativamente, nell'ambito di ciascuna unità produttiva locale e in imprese con oltre 15 dipendenti con le R.S.U. assistite dalle XX.XX. territoriali; le imprese forniranno annualmente le informazioni necessarie.
In presenza di erogazioni a titolo di salario di produttività concordata a livello territoriale, per la vigenza del presente CCNL non potranno essere presentate piattaforme aziendali per lo stesso titolo. La contrattazione aziendale di secondo livello, dove realizzata, sostituirà la contrattazione territoriale.
Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione dei parametri utili per la contrattazione di secondo livello, le parti valuteranno preventivamente le condizioni del comparto nel territorio.
Laddove a livello territoriale non fosse avviata la contrattazione di secondo livello - che si svolgerà una sola volta nel corso dell'attuale vigenza contrattuale - dopo 30 giorni dalla presentazione della piattaforma o non fosse definito l'accordo dopo 90 giorni dalla presentazione della medesima, ai lavoratori interessati le aziende corrisponderanno, a titolo di salario di produttività, un'erogazione corrispondente al 2,5% dei minimi tabellari in atto.
6. La contrattazione di secondo livello avrà per oggetto i trattamenti economici con le modalità e i criteri sopra indicati, in ogni caso non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL.
7. Le parti si impegnano a non modificare le condizioni del presente contratto nazionale per tutto il suo periodo di attività.
Le XX.XX. dei lavoratori stipulanti il presente contratto si impegnano, anche a nome e per conto dei propri organismi territoriali ed aziendali a dare corretta attuazione ai principi del presente articolo.
In questo ambito le parti si impegnano ad avviare i confronti richiesti in applicazione del presente articolo.
8. Per gli eventuali premi e indennità aziendali comunque denominati, non previsti dal CCNL, espressi in tutto o in parte in percentuale, le percentuali stesse dovranno essere ricalcolate in relazione alle variazioni apportate ai minimi tabellari cosicché la misura in cifra non risulti variata.
Art. 40 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e colidizioni di miglior favore
1. Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ciascun istituto, sono correlative ed inscindibili tra loro.
2. Ferma la inscindibilità di cui sopra, le parti con il presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli in atto, che dovranno essere mantenute in ogni singolo istituto.
Art. 41 - Sostituzione degli usi
Il presente contratto sostituisce ed assorbe tutti gli usi o consuetudini anche se più favorevoli ai lavoratori, da considerarsi pertanto incompatibili con l'applicazione di qualsiasi delle norme poste nel contratto stesso.
Art. 42 - Diritti sindacali
Xxxxx restando le disposizioni di legge in materia di diritti sindacali, per le imprese con meno di 15 dipendenti si conviene quanto segue:
1. Nelle unità produttive che occupano fino a quindici dipendenti saranno concessi a ciascun dipendente otto ore annue retribuite per assemblee da tenersi fuori dall'orario di lavoro per le quali le imprese forniranno l'uso dei locali, compatibilmente con le disponibilità aziendali.
2. Presso le predette unità produttive è eletto un delegato d'impresa in rappresentanza dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro.
3. Compito fondamentale del delegato d'impresa è quello di concorrere a mantenere normali i rapporti tra i lavoratori ed il datore di lavoro per il regolare svolgimento dell'attività produttiva, in uno spirito di collaborazione e di reciproca comprensione.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni di rappresentanza del personale spetta al delegato d'impresa:
1) intervenire presso il datore di lavoro per l'esatta osservanza delle norme di legislazione sociale e di igiene e sicurezza del lavoro;
2) intervenire presso il datore di lavoro per l'esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi sindacali, tentando in prima istanza la composizione delle controversie collettive ed individuali relative;
3) esaminare con il datore di lavoro anche preventivamente e al fine di una auspicabile soluzione di comune soddisfazione, gli schemi di regolamenti interni aziendali, la programmazione delle ferie disposta dall'Azienda tenuto conto dei desideri espressi dai lavoratori, la distribuzione del normale orario di lavoro.
Contributi sindacali
1. Le aziende provvederanno a trattenere sulla retribuzione dei lavoratori che ne facciano richiesta, mediante delega scritta, l'importo dei contributi associativi da versare all'organizzazione sindacale dal lavoratore stesso indicata.
2. La delega datata e sottoscritta dal lavoratore dovrà indicare il mese di decorrenza e l'importo della trattenuta che non potrà subire modificazioni nel corso dell'anno solare.
3. Anche la revoca della delega dovrà essere redatta per iscritto ed indicare il mese a decorrere dal quale non dovrà più essere effettuata la trattenuta.
4. I contributi trattenuti verranno versati mensilmente dalle aziende all'organizzazione indicata dal lavoratore, con le modalità precisate nella delega.
Art. 43 - Decorrenza e durata
Salvo le diverse decorrenze previste per i singoli istituti, il presente CCNL ha decorrenza dall'1.6.1995 e durata sino al 31.5.1999; la parte economica scadrà il 31.5.1997. Il presente contratto è rinnovabile tacitamente di sei mesi in sei mesi, salvo disdetta di una delle parti stipulanti da comunicarsi all'altra parte tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata A.R.
MINIMI CONTRATTUALI (in lire) | |||||
Livelli | 31 mag 1995 | 1 giu 1995 | 1 giu 1996 | 1 gen 1997 | parametri |
Quadri | 876.000 | (+ 90.700) 966.700 | (+ 71.300) 1.038.000 | (+ 54.000) 1.092.000 | 200 |
5° | 678.000 | (+ 71.000) 749.000 | (+ 55.800) 804.800 | (+ 42.200) 847.000 | 156 |
4° | 577.000 | (+ 61.000) 638.000 | (+ 48.000) 686.000 | (+ 36.000) 722.000 | 135 |
3° | 550.000 | (+ 56.700) 606.700 | (+ 44.550) 651.250 | (+ 33.750) 685.000 | 125 |
2° | 521.000 | (+ 54.200) 575.200 | (+ 42.600) 617.800 | (+ 32.200) 650.000 | 119 |
1° | 438.000 | (+ 45.400) 483.400 | (+ 35.600) 519.000 | (+ 27.000) 546.000 | 100 |
Una tantum
Ai lavoratori in servizio alla data di stipula del presente accordo verrà corrisposto, a copertura del periodo 1 agosto 1994 - 31 maggio 1995, un importo forfettario lordo procapite di lire 500.000.
Tale importo verrà erogato con la retribuzione afferente al mese di novembre 1995.
L'importo di una tantum verrà proporzionalmente ridotto per i lavoratori assunti dall'1 agosto 1994 in funzione della data di assunzione, nonché per il personale part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiore a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero.
L'importo forfettario di cui sopra non sarà considerato utile ai fini dei vari istituti contrattuali e della determinazione del trattamento di fine rapporto.
Le giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1 agosto 1994 - 31 maggio 1995, che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico delle aziende, saranno considerate utili ai fini della maturazione dell'importo una tantum.
Addì, 23 febbraio 1998 in Roma tra
Unasca, assistita dalla Confetra e
FILT-CGIL, FIT-CISL E UILTRASPORTI
si è concordato quanto segue per il rinnovo della parte economica (2° biennio) del CCNL 18 ottobre 1995 che disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle aziende esercenti l'attività di autoscuole, di studio di consulenza automobilistica, nonché di scuola nautica e agenzia nautica.
Scadenza
Il presente accordo ha decorrenza dall'1 giugno 1997 e durata sino al 31 maggio 1999.
Dichiarazione congiunta sulle 35 ore
Qualora la preannunciata legge sulla riduzione dell'orario di lavoro dovesse entrare in vigore nel corso della validità del presente contratto collettivo, le parti assumono formale impegno ad incontrarsi per esaminare tale problematica. A tal fine le parti si impegnano ad incontrarsi entro i 30 giorni successivi per valutare gli effetti dei nuovi adempimenti.
Una tantum
Ai lavoratori in servizio alla data di stipula del presente accordo verrà corrisposto, a copertura del periodo 1 giugno '97 - 28 febbraio '98, un importo forfettario lordo procapite di lire 400.000 (comprensivo di IVC).
Tale importo verrà erogato con la retribuzione afferente il mese di maggio '98.
L'importo di una tantum verrà proporzionalmente ridotto per i lavoratori assunti dall'1 giugno 1997 in funzione della data di assunzione, nonché per il personale part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiore a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero.
L'importo forfettario di cui sopra non sarà considerato utile ai fini dei vari istituti contrattuali e della determinazione del trattamento di fine rapporto.
Le giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1 giugno '97 - 28 febbraio '98, che hanno dato luogo al pagamento dell'indennità a carico dell'Istituto competente e di integrazione a carico delle aziende, saranno considerate utili ai fini della maturazione dell'importo una tantum.
Aumenti retributivi mensili
MARZO 1998 FEBBRAIO 1999 TOTALE
Quadri 79.000 113.000 192.000
5° 61.000 89.000 150.000
4° 53.000 77.000 130.000
3° 50.000 70.000 120.000
2° 47.000 67.000 114.000
1° 39.000 57.000 96.000