Aumenti retributivi. PARTE V RETRIBUZIONE 1 - Comunicazioni di accreditamento ex articolo 8 2 - Profili Professionali Apprendistato 3 - Accordo Nazionale 19 settembre 2005 4 - Accordo Nazionale 15 novembre 2005 e Addendum 5 - Procedura negoziale per l’accesso alle prestazioni del Fondo bilaterale di solidarietà 1. Con la sottoscrizione del presente accordo di rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori (TPL- Mobilità) - di seguito, per brevità, CCNL - le parti, dichiarando congiuntamente soddisfatto quanto previsto alla lettera D) del Protocollo del 30 aprile – 14 maggio 2009, sottoscritto presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, definiscono il recepimento e l’attuazione all’interno del CCNL e dei contenuti del testo siglato presso il Ministero medesimo il 30 settembre 2010 mediante sostituzione e coordinamento dei corrispondenti istituti del CCNL (Campo di applicazione, Decorrenza e durata, Disciplina del sistema delle relazioni industriali e diritti sindacali e Mercato del lavoro), integrando/modificando gli istituti relativi al mercato del lavoro e alla disciplina del sistema della relazioni industriali sulla base delle novità intervenute in sede legislativa e confederale. Con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano altresì conclusa la fase di sperimentazione delle normative di cui agli allegati 3, 4, 5 e 6 al Verbale di incontro del 26 aprile 2013, sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che pertanto confluiscono nel CCNL ai sensi, rispettivamente, degli artt. 32, 34, 35 e 36 del presente accordo, nonché ritengono definiti con l’accordo medesimo gli argomenti oggetto del rinnovo contrattuale di cui all’allegato 2 al richiamato Verbale di incontro. 2. Con riferimento alla Parte Prima – “Sistema delle relazioni industriali e diritti sindacali”, con il presente accordo le parti recepiscono e danno attuazione, per quanto di competenza del CCNL, alla Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda) e alla Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl), 14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal), 10 febbraio 2014 (Confservizi-Cgil, Cisl, Uil), 10 marzo 2014 (Confservizi-Cisal) e 17 marzo 2014 (Confservizi-Ugl). Le parti sono reciprocamente impegnate a definire successivamente alla data di stipula del presente accordo il recepimento e l’attuazione, per quanto di competenza del CCNL, di quanto previsto dagli accordi Interconfederali predetti alla Parte Prima (Misura e certificazione della rappresentanza ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria), fermo restando quanto convenuto in materia agli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del presente accordo, nonché alla Parte Quarta (Disposizioni relative alle clausole e alle procedure di raffreddamento e alle clausole sulle conseguenze dell’inadempimento), fermo restando quanto già previsto in materia dal CCNL. 3. Le parti dichiarano il comune interesse a perseguire nei settori del trasporto pubblico locale, nelle sue diverse modalità, e del trasporto ferroviario percorsi negoziali utili alla definizione di regole contrattuali collettive progressivamente convergenti ed armonizzate, per accompagnare i processi di efficientamento aziendale, di riassetto industriale e di liberalizzazione in atto, per consentire alle aziende di operare in un sistema regolato in grado di garantire ai cittadini servizi sempre più efficienti, sicuri, sostenibili e di qualità e, al contempo, per definire condizioni adeguate di tutela per il lavoro che si svolge in detti settori, anche alla luce delle possibili evoluzioni del quadro legislativo nazionale e degli orientamenti che va assumendo la legislazione comunitaria in materia. Con tali premesse, constatato l’avvenuto superamento della scadenza temporale prevista per il rinnovo del CCNL dal testo del 30 settembre 2010 di cui al punto 1., primo capoverso, le parti hanno inteso con il presente accordo mantenere allineate le scadenze triennali delle discipline contrattuali collettive nazionali inerenti il trasporto pubblico locale e il trasporto ferroviario. Le parti stipulanti il presente accordo sono altresì reciprocamente impegnate a proporre alle altre associazioni datoriali interessate l’attivazione, a partire da giugno 2017, di un’apposita sede di esame congiunto finalizzato all’individuazione di elementi contrattuali utili alla progressiva convergenza e all’armonizzazione delle rispettive discipline contrattuali collettive nazionali e da realizzare nell’ambito delle trattative di rinnovo inerenti il successivo triennio contrattuale 2018- 2020. 4. Condividendone la necessità, le parti si dichiarano reciprocamente impegnate: − a pervenire, attraverso un apposito gruppo di lavoro paritetico insediato entro il mese successivo alla data di stipula del presente accordo, alla redazione del “testo coordinato” dei molteplici accordi nazionali e accordi di rinnovo del CCNL che hanno fatto seguito all’originaria stesura del CCNL 23 luglio 1976; − a svolgere, attraverso un apposito gruppo di lavoro paritetico insediato entro il 31 gennaio 2016, l’analisi di dettaglio delle materie relative alle discipline del rapporto di lavoro e dell’organizzazione dell’orario di lavoro tuttora regolate da disposizioni legislative, allo scopo di procedere alla loro contrattualizzazione nell’ambito della trattativa per il successivo rinnovo del CCNL. 5. Le parti, nell’ambito dei rispettivi ruoli, sulla base dell’evoluzione della normativa di matrice pubblicistica in materia di “contenimento dei costi” delle società a partecipazione pubblica che, salvo fatti o interpretazioni successive contrarie, non bloccando o limitando il livello nazionale, attribuisce agli Enti Proprietari il compito di dettare gli indirizzi per la realizzazione delle economie a livello aziendale, ritengono necessario, nell’attuale contesto, che le competenti istituzioni confermino nei provvedimenti normativi in discussione l’impostazione vigente secondo cui gli importi riconosciuti in sede di rinnovo del contratto nazionale del settore sono esclusi dalle disposizioni in materia di contenimento dei costi. 6. Al fine di contenere i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi contrattuali e dei contributi spettanti alle imprese che in alcune realtà locali, superando anche 12 mesi, generano situazioni di grave sofferenza finanziaria, le parti ritengono necessario che le Istituzioni e le Parti Sociali interessate operino per giungere ad una rapida soluzione delle situazioni maggiormente critiche. Allo stesso fine ritengono opportuno prevedere un incremento dal 60% all’80% dell’anticipazione del Fondo nazionale trasporti a favore delle regioni, snellendo e semplificando nel contempo i processi di approvazione dei decreti di impegno e pagamento.
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Samples: CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori
Aumenti retributivi. PARTE V RETRIBUZIONE
1 - Comunicazioni di accreditamento ex articolo 8
2 - Profili Professionali Apprendistato
3 - Accordo Nazionale 19 settembre 2005
4 - Accordo Nazionale 15 novembre 2005 e Addendum
5 - Procedura negoziale per l’accesso alle prestazioni del Fondo bilaterale di solidarietà
1. Con la sottoscrizione del presente accordo di rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori (TPL- Mobilità) - di seguito, per brevità, CCNL - le parti, dichiarando congiuntamente soddisfatto quanto previsto alla lettera D) del Protocollo del 30 aprile – 14 maggio 2009, sottoscritto presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, definiscono il recepimento e l’attuazione all’interno del CCNL e dei contenuti del testo siglato presso il Ministero medesimo il 30 settembre 2010 mediante sostituzione e coordinamento dei corrispondenti istituti del CCNL (Campo di applicazione, Decorrenza e durata, Disciplina del sistema delle relazioni industriali e diritti sindacali e Mercato del lavoro), integrando/modificando gli istituti relativi al mercato del lavoro e alla disciplina del sistema della relazioni industriali sulla base delle novità intervenute in sede legislativa e confederale. Con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano altresì conclusa la fase di sperimentazione delle normative di cui agli allegati 3, 4, 5 e 6 al Verbale di incontro del 26 aprile 2013, sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che pertanto confluiscono nel CCNL ai sensi, rispettivamente, degli artt. 32, 34, 35 e 36 del presente accordo, nonché ritengono definiti con l’accordo medesimo gli argomenti oggetto del rinnovo contrattuale di cui all’allegato 2 al richiamato Verbale di incontro.
2. Con riferimento alla Parte Prima – “Sistema delle relazioni industriali e diritti sindacali”, con il presente accordo le parti recepiscono e danno attuazione, per quanto di competenza del CCNL, alla Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda) e alla Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl), 14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal), 10 febbraio 2014 (Confservizi-Cgil, Cisl, Uil), 10 marzo 2014 (Confservizi-Cisal) e 17 marzo 2014 (Confservizi-Ugl). Le parti sono reciprocamente impegnate a definire successivamente alla data di stipula del presente accordo il recepimento e l’attuazione, per quanto di competenza del CCNL, di quanto previsto dagli accordi Interconfederali predetti alla Parte Prima (Misura e certificazione della rappresentanza ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria), fermo restando quanto convenuto in materia agli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del presente accordo, nonché alla Parte Quarta (Disposizioni relative alle clausole e alle procedure di raffreddamento e alle clausole sulle conseguenze dell’inadempimento), fermo restando quanto già previsto in materia dal CCNL.
3. Le parti dichiarano il comune interesse a perseguire nei settori del trasporto pubblico locale, nelle sue diverse modalità, e del trasporto ferroviario percorsi negoziali utili alla definizione di regole contrattuali collettive progressivamente convergenti ed armonizzate, per accompagnare i processi di efficientamento aziendale, di riassetto industriale e di liberalizzazione in atto, per consentire alle aziende di operare in un sistema regolato in grado di garantire ai cittadini servizi sempre più efficienti, sicuri, sostenibili e di qualità e, al contempo, per definire condizioni adeguate di tutela per il lavoro che si svolge in detti settori, anche alla luce delle possibili evoluzioni del quadro legislativo nazionale e degli orientamenti che va assumendo la legislazione comunitaria in materia. Con tali premesse, constatato l’avvenuto superamento della scadenza temporale prevista per il rinnovo del CCNL dal testo del 30 settembre 2010 di cui al punto 1., primo capoverso, le parti hanno inteso con il presente accordo mantenere allineate le scadenze triennali delle discipline contrattuali collettive nazionali inerenti il trasporto pubblico locale e il trasporto ferroviario. Le parti stipulanti il presente accordo sono altresì reciprocamente impegnate a proporre alle altre associazioni datoriali interessate l’attivazione, a partire da giugno 2017, di un’apposita sede di esame congiunto finalizzato all’individuazione di elementi contrattuali utili alla progressiva convergenza e all’armonizzazione delle rispettive discipline contrattuali collettive nazionali e da realizzare nell’ambito delle trattative di rinnovo inerenti il successivo triennio contrattuale 2018- 2020.
4. Condividendone la necessità, le parti si dichiarano reciprocamente impegnate: − a pervenire, attraverso un apposito gruppo di lavoro paritetico insediato entro il mese successivo alla data di stipula del presente accordo, alla redazione del “testo coordinato” dei molteplici accordi nazionali e accordi di rinnovo del CCNL che hanno fatto seguito all’originaria stesura del CCNL 23 luglio 1976; − a svolgere, attraverso un apposito gruppo di lavoro paritetico insediato entro il 31 gennaio 2016, l’analisi di dettaglio delle materie relative alle discipline del rapporto di lavoro e dell’organizzazione dell’orario di lavoro tuttora regolate da disposizioni legislative, allo scopo di procedere alla loro contrattualizzazione nell’ambito della trattativa per il successivo rinnovo del CCNL.
5. Le parti, nell’ambito dei rispettivi ruoli, sulla base dell’evoluzione della normativa di matrice pubblicistica in materia di “contenimento dei costi” delle società a partecipazione pubblica che, salvo fatti o interpretazioni successive contrarie, non bloccando o limitando il livello nazionale, attribuisce agli Enti Proprietari il compito di dettare gli indirizzi per la realizzazione delle economie a livello aziendale, ritengono necessario, nell’attuale contesto, che le competenti istituzioni confermino nei provvedimenti normativi in discussione l’impostazione vigente secondo cui gli importi riconosciuti in sede di rinnovo del contratto nazionale del settore sono esclusi dalle disposizioni in materia di contenimento dei costi.
6. Al fine di contenere i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi contrattuali e dei contributi spettanti alle imprese che in alcune realtà locali, superando anche 12 mesi, generano situazioni di grave sofferenza finanziaria, le parti ritengono necessario che le Istituzioni e le Parti Sociali interessate operino per giungere ad una rapida soluzione delle situazioni maggiormente critiche. Allo stesso fine ritengono opportuno prevedere un incremento dal 60% all’80% dell’anticipazione del Fondo nazionale trasporti a favore delle regioni, snellendo e semplificando nel contempo i processi di approvazione dei decreti di impegno e pagamento.
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Samples: Rinnovo Del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità Tpl), CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori
Aumenti retributivi. PARTE V RETRIBUZIONE
1 - Comunicazioni di accreditamento ex articolo 8
2 - Profili Professionali Apprendistato
3 - Accordo Nazionale 19 settembre 2005
4 - Accordo Nazionale 15 novembre 2005 e Addendum
5 - Procedura negoziale per l’accesso alle prestazioni del Fondo bilaterale di solidarietà
1. Con la sottoscrizione del presente accordo di rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori (TPL- TPL-Mobilità) - di seguito, per brevità, CCNL - le parti, dichiarando congiuntamente soddisfatto quanto previsto alla lettera D) del Protocollo del 30 aprile – 14 maggio 2009, sottoscritto presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, definiscono il recepimento e l’attuazione all’interno del CCNL e dei contenuti del testo siglato presso il Ministero medesimo il 30 settembre 2010 mediante sostituzione e coordinamento dei corrispondenti istituti del CCNL (Campo di applicazione, Decorrenza e durata, Disciplina del sistema delle relazioni industriali e diritti sindacali e Mercato del lavoro), integrando/modificando gli istituti relativi al mercato del lavoro e alla disciplina del sistema della relazioni industriali sulla base delle novità intervenute in sede legislativa e confederale. Con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano altresì conclusa la fase di sperimentazione delle normative di cui agli allegati 3, 4, 5 e 6 al Verbale di incontro del 26 aprile 2013, sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che pertanto confluiscono nel CCNL ai sensi, rispettivamente, degli artt. 32, 34, 35 e 36 del presente accordo, nonché ritengono definiti con l’accordo medesimo gli argomenti oggetto del rinnovo contrattuale di cui all’allegato 2 al richiamato Verbale di incontro.
2. Con riferimento alla Parte Prima – “Sistema delle relazioni industriali e diritti sindacali”, con il presente accordo le parti recepiscono e danno attuazione, per quanto di competenza del CCNL, alla Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda) e alla Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl), 14 gennaio 2014 (Confindustria-Confindustria- Cisal), 10 febbraio 2014 (Confservizi-Cgil, Cisl, Uil), 10 marzo 2014 (Confservizi-Cisal) e 17 marzo 2014 (Confservizi-Ugl). Le parti sono reciprocamente impegnate a definire successivamente alla data di stipula del presente accordo il recepimento e l’attuazione, per quanto di competenza del CCNL, di quanto previsto dagli accordi Interconfederali predetti alla Parte Prima (Misura e certificazione della rappresentanza ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria), fermo restando quanto convenuto in materia agli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del presente accordo, nonché alla Parte Quarta (Disposizioni relative alle clausole e alle procedure di raffreddamento e alle clausole sulle conseguenze dell’inadempimento), fermo restando quanto già previsto in materia dal CCNL.
3. Le parti dichiarano il comune interesse a perseguire nei settori del trasporto pubblico locale, nelle sue diverse modalità, e del trasporto ferroviario percorsi negoziali utili alla definizione di regole contrattuali collettive progressivamente convergenti ed armonizzate, per accompagnare i processi di efficientamento aziendale, di riassetto industriale e di liberalizzazione in atto, per consentire alle aziende di operare in un sistema regolato in grado di garantire ai cittadini servizi sempre più efficienti, sicuri, sostenibili e di qualità e, al contempo, per definire condizioni adeguate di tutela per il lavoro che si svolge in detti settori, anche alla luce delle possibili evoluzioni del quadro legislativo nazionale e degli orientamenti che va assumendo la legislazione comunitaria in materia. Con tali premesse, constatato l’avvenuto superamento della scadenza temporale prevista per il rinnovo del CCNL dal testo del 30 settembre 2010 di cui al punto 1., primo capoverso, le parti hanno inteso con il presente accordo mantenere allineate le scadenze triennali delle discipline contrattuali collettive nazionali inerenti il trasporto pubblico locale e il trasporto ferroviario. Le parti stipulanti il presente accordo sono altresì reciprocamente impegnate a proporre alle altre associazioni datoriali interessate l’attivazione, a partire da giugno 2017, di un’apposita sede di esame congiunto finalizzato all’individuazione di elementi contrattuali utili alla progressiva convergenza e all’armonizzazione delle rispettive discipline contrattuali collettive nazionali e da realizzare nell’ambito delle trattative di rinnovo inerenti il successivo triennio contrattuale 2018- 2018-2020.
4. Condividendone la necessità, le parti si dichiarano reciprocamente impegnate: − a pervenire, attraverso un apposito gruppo di lavoro paritetico insediato entro il mese successivo alla data di stipula del presente accordo, alla redazione del “testo coordinato” dei molteplici accordi nazionali e accordi di rinnovo del CCNL che hanno fatto seguito all’originaria stesura del CCNL 23 luglio 1976; − a svolgere, attraverso un apposito gruppo di lavoro paritetico insediato entro il 31 gennaio 2016, l’analisi di dettaglio delle materie relative alle discipline del rapporto di lavoro e dell’organizzazione dell’orario di lavoro tuttora regolate da disposizioni legislative, allo scopo di procedere alla loro contrattualizzazione nell’ambito della trattativa per il successivo rinnovo del CCNL.
5. Le parti, nell’ambito dei rispettivi ruoli, sulla base dell’evoluzione della normativa di matrice pubblicistica in materia di “contenimento dei costi” delle società a partecipazione pubblica che, salvo fatti o interpretazioni successive contrarie, non bloccando o limitando il livello nazionale, attribuisce agli Enti Proprietari il compito di dettare gli indirizzi per la realizzazione delle economie a livello aziendale, ritengono necessario, nell’attuale contesto, che le competenti istituzioni confermino nei provvedimenti normativi in discussione l’impostazione vigente secondo cui gli importi riconosciuti in sede di rinnovo del contratto nazionale del settore sono esclusi dalle disposizioni in materia di contenimento dei costi.
6. Al fine di contenere i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi contrattuali e dei contributi spettanti alle imprese che in alcune realtà locali, superando anche 12 mesi, generano situazioni di grave sofferenza finanziaria, le parti ritengono necessario che le Istituzioni e le Parti Sociali interessate operino per giungere ad una rapida soluzione delle situazioni maggiormente critiche. Allo stesso fine ritengono opportuno prevedere un incremento dal 60% all’80% dell’anticipazione del Fondo nazionale trasporti a favore delle regioni, snellendo e semplificando nel contempo i processi di approvazione dei decreti di impegno e pagamento.
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Aumenti retributivi. PARTE V RETRIBUZIONE
1 - Comunicazioni di accreditamento ex articolo 8
2 - Profili Professionali Apprendistato
3 - Accordo Nazionale 19 settembre 2005
4 - Accordo Nazionale 15 novembre 2005 e Addendum
5 - Procedura negoziale per l’accesso alle prestazioni del Fondo bilaterale di solidarietà
1. Con la sottoscrizione del presente accordo di rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori (TPL- TPL-Mobilità) - di seguito, per brevità, CCNL - le parti, dichiarando congiuntamente soddisfatto quanto previsto alla lettera D) del Protocollo del 30 aprile – 14 maggio 2009, sottoscritto presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, definiscono il recepimento e l’attuazione all’interno del CCNL e dei contenuti del testo siglato presso il Ministero medesimo il 30 settembre 2010 mediante sostituzione e coordinamento dei corrispondenti istituti del CCNL (Campo di applicazione, Decorrenza e durata, Disciplina del sistema delle relazioni industriali e diritti sindacali e Mercato del lavoro), integrando/modificando gli istituti relativi al mercato del lavoro e alla disciplina del sistema della relazioni industriali sulla base delle novità intervenute in sede legislativa e confederale. Con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano altresì conclusa la fase di sperimentazione delle normative di cui agli allegati 3, 4, 5 e 6 al Verbale di incontro del 26 aprile 2013, sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che pertanto confluiscono nel CCNL ai sensi, rispettivamente, degli artt. 32, 34, 35 e 36 del presente accordo, nonché ritengono definiti con l’accordo medesimo gli argomenti oggetto del rinnovo contrattuale di cui all’allegato 2 al richiamato Verbale di incontro.
2. Con riferimento alla Parte Prima – “Sistema delle relazioni industriali e diritti sindacali”, con il presente accordo le parti recepiscono e danno attuazione, per quanto di competenza del CCNL, alla Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda) e alla Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl), 14 gennaio 2014 (Confindustria-Confindustria- Cisal), 10 febbraio 2014 (Confservizi-Cgil, Cisl, Uil), 10 marzo 2014 (Confservizi-Cisal) e 17 marzo 2014 (Confservizi-Ugl). Le parti sono reciprocamente impegnate a definire successivamente alla data di stipula del presente accordo il recepimento e l’attuazione, per quanto di competenza del CCNL, di quanto previsto dagli accordi Interconfederali predetti alla Parte Prima (Misura e certificazione della rappresentanza ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria), fermo restando quanto convenuto in materia agli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del presente accordo, nonché alla Parte Quarta (Disposizioni relative alle clausole e alle procedure di raffreddamento e alle clausole sulle conseguenze dell’inadempimento), fermo restando quanto già previsto in materia dal CCNL.
3. Le parti dichiarano il comune interesse a perseguire nei settori del trasporto pubblico locale, nelle sue diverse modalità, e del trasporto ferroviario percorsi negoziali utili alla definizione di regole contrattuali collettive progressivamente convergenti ed armonizzate, per accompagnare i processi di efficientamento aziendale, di riassetto industriale e di liberalizzazione in atto, per consentire alle aziende di operare in un sistema regolato in grado di garantire ai cittadini servizi sempre più efficienti, sicuri, sostenibili e di qualità e, al contempo, per definire condizioni adeguate di tutela per il lavoro che si svolge in detti settori, anche alla luce delle possibili evoluzioni del quadro legislativo nazionale e degli orientamenti che va assumendo la legislazione comunitaria in materia. Con tali premesse, constatato l’avvenuto superamento della scadenza temporale prevista per il rinnovo del CCNL dal testo del 30 settembre 2010 di cui al punto 1., primo capoverso, le parti hanno inteso con il presente accordo mantenere allineate le scadenze triennali delle discipline contrattuali collettive nazionali inerenti il trasporto pubblico locale e il trasporto ferroviario. Le parti stipulanti il presente accordo sono altresì reciprocamente impegnate a proporre alle altre associazioni datoriali interessate l’attivazione, a partire da giugno 2017, di un’apposita sede di esame congiunto finalizzato all’individuazione di elementi contrattuali utili alla progressiva convergenza e all’armonizzazione delle rispettive discipline contrattuali collettive nazionali e da realizzare nell’ambito delle trattative di rinnovo inerenti il successivo triennio contrattuale 2018- 2018-2020.
4. Condividendone la necessità, le parti si dichiarano reciprocamente impegnate: − a pervenire, attraverso un apposito gruppo di lavoro paritetico insediato entro il mese successivo alla data di stipula del presente accordo, alla redazione del “testo coordinato” dei molteplici accordi nazionali e accordi di rinnovo del CCNL che hanno fatto seguito all’originaria stesura del CCNL 23 luglio 1976; − a svolgere, attraverso un apposito gruppo di lavoro paritetico insediato entro il 31 gennaio 2016, l’analisi di dettaglio delle materie relative alle discipline del rapporto di lavoro e dell’organizzazione dell’orario di lavoro tuttora regolate da disposizioni legislative, allo scopo di procedere alla loro contrattualizzazione nell’ambito della trattativa per il successivo rinnovo del CCNL.
5. Le parti, nell’ambito dei rispettivi ruoli, sulla base dell’evoluzione della normativa di matrice pubblicistica in materia di “contenimento dei costi” delle società a partecipazione pubblica che, salvo fatti o interpretazioni successive contrarie, non bloccando o limitando il livello nazionale, attribuisce agli Enti Proprietari il compito di dettare gli indirizzi per la realizzazione delle economie a livello aziendale, ritengono necessario, nell’attuale contesto, che le competenti istituzioni confermino nei provvedimenti normativi in discussione l’impostazione vigente secondo cui gli importi riconosciuti in sede di rinnovo del contratto nazionale del settore sono esclusi dalle disposizioni in materia di contenimento dei costi.
6. Al fine di contenere i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi contrattuali e dei contributi spettanti alle imprese che in alcune realtà locali, superando anche 12 mesi, generano situazioni di grave sofferenza finanziaria, le parti ritengono necessario che le Istituzioni e le Parti Sociali interessate operino per giungere ad una rapida soluzione delle situazioni maggiormente critiche. Allo stesso fine ritengono opportuno prevedere un incremento dal 60% all’80% dell’anticipazione del Fondo nazionale trasporti a favore delle regioni, snellendo e semplificando nel contempo i processi di approvazione dei decreti di impegno e pagamento.
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Aumenti retributivi. PARTE V RETRIBUZIONE
1 - Comunicazioni di accreditamento ex articolo 8
2 - Profili Professionali Apprendistato
3 - Accordo Nazionale 19 settembre 2005
4 - Accordo Nazionale 15 novembre 2005 e Addendum
5 - Procedura negoziale per l’accesso alle prestazioni del Fondo bilaterale di solidarietà
1. Con la sottoscrizione del presente accordo di rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori (TPL- Mobilità) - di seguito, per brevità, CCNL - le parti, dichiarando congiuntamente soddisfatto quanto previsto alla lettera D) del Protocollo del 30 aprile – 14 maggio 2009, sottoscritto presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, definiscono il recepimento e l’attuazione all’interno del CCNL e dei contenuti del testo siglato presso il Ministero medesimo il 30 settembre 2010 mediante sostituzione e coordinamento dei corrispondenti istituti del CCNL (Campo di applicazione, Decorrenza e durata, Disciplina del sistema delle relazioni industriali e diritti sindacali e Mercato del lavoro), integrando/modificando gli istituti relativi al mercato del lavoro e alla disciplina del sistema della relazioni industriali sulla base delle novità intervenute in sede legislativa e confederale. Con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano altresì conclusa la fase di sperimentazione delle normative di cui agli allegati 3, 4, 5 e 6 al Verbale di incontro del 26 aprile 2013, sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che pertanto confluiscono nel CCNL ai sensi, rispettivamente, degli artt. 32, 34, 35 e 36 del presente accordo, nonché ritengono definiti con l’accordo medesimo gli argomenti oggetto del rinnovo contrattuale di cui all’allegato 2 al richiamato Verbale di incontro.
2. Con riferimento alla Parte Prima – “Sistema delle relazioni industriali e diritti sindacali”, con il presente accordo le parti recepiscono e danno attuazione, per quanto di competenza del CCNL, alla Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda) e alla Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl), 14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal), 10 febbraio 2014 (Confservizi-Cgil, Cisl, Uil), 10 marzo 2014 (Confservizi-Cisal) e 17 marzo 2014 (Confservizi-Ugl). Le parti sono reciprocamente impegnate a definire successivamente alla data di stipula del presente accordo il recepimento e l’attuazione, per quanto di competenza del CCNL, di quanto previsto dagli accordi Interconfederali predetti alla Parte Prima (Misura e certificazione della rappresentanza ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria), fermo restando quanto convenuto in materia agli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del presente accordo, nonché alla Parte Quarta (Disposizioni relative alle clausole e alle procedure di raffreddamento e alle clausole sulle conseguenze dell’inadempimento), fermo restando quanto già previsto in materia dal CCNL.
3. Le parti dichiarano il comune interesse a perseguire nei settori del trasporto pubblico locale, nelle sue diverse modalità, e del trasporto ferroviario percorsi negoziali utili alla definizione di regole contrattuali collettive progressivamente convergenti ed armonizzate, per accompagnare i processi di efficientamento aziendale, di riassetto industriale e di liberalizzazione in atto, per consentire alle aziende di operare in un sistema regolato in grado di garantire ai cittadini servizi sempre più efficienti, sicuri, sostenibili e di qualità e, al contempo, per definire condizioni adeguate di tutela per il lavoro che si svolge in detti settori, anche alla luce delle possibili evoluzioni del quadro legislativo nazionale e degli orientamenti che va assumendo la legislazione comunitaria in materia. Con tali premesse, constatato l’avvenuto superamento della scadenza temporale prevista per il rinnovo del CCNL dal testo del 30 settembre 2010 di cui al punto 1., primo capoverso, le parti hanno inteso con il presente accordo mantenere allineate le scadenze triennali delle discipline contrattuali collettive nazionali inerenti il trasporto pubblico locale e il trasporto ferroviario. Le parti stipulanti il presente accordo sono altresì reciprocamente impegnate a proporre alle altre associazioni datoriali interessate l’attivazione, a partire da giugno 2017, di un’apposita sede di esame congiunto finalizzato all’individuazione di elementi contrattuali utili alla progressiva convergenza e all’armonizzazione delle rispettive discipline contrattuali collettive nazionali e da realizzare nell’ambito delle trattative di rinnovo inerenti il successivo triennio contrattuale 2018- 2020.
4. Condividendone la necessità, le parti si dichiarano reciprocamente impegnate: − a pervenire, attraverso un apposito gruppo di lavoro paritetico insediato entro il mese successivo alla data di stipula del presente accordo, alla redazione del “testo coordinato” dei molteplici accordi nazionali e accordi di rinnovo del CCNL che hanno fatto seguito all’originaria stesura del CCNL 23 luglio 1976; − a svolgere, attraverso un apposito gruppo di lavoro paritetico insediato entro il 31 gennaio 2016, l’analisi di dettaglio delle materie relative alle discipline del rapporto di lavoro e dell’organizzazione dell’orario di lavoro tuttora regolate da disposizioni legislative, allo scopo di procedere alla loro contrattualizzazione nell’ambito della trattativa per il successivo rinnovo del CCNL.
5. Le parti, nell’ambito dei rispettivi ruoli, sulla base dell’evoluzione della normativa di matrice pubblicistica in materia di “contenimento dei costi” delle società a partecipazione pubblica che, salvo fatti o interpretazioni successive contrarie, non bloccando o limitando il livello nazionale, attribuisce agli Enti Proprietari il compito di dettare gli indirizzi per la realizzazione delle economie a livello aziendale, ritengono necessario, nell’attuale contesto, che le competenti istituzioni confermino nei provvedimenti normativi in discussione l’impostazione vigente secondo cui gli importi riconosciuti in sede di rinnovo del contratto nazionale del settore sono esclusi dalle disposizioni in materia di contenimento dei costi.
6. Al fine di contenere i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi contrattuali e dei contributi spettanti alle imprese che in alcune realtà locali, superando anche 12 mesi, generano situazioni di grave sofferenza finanziaria, le parti ritengono necessario che le Istituzioni e le Parti Sociali interessate operino per giungere ad una rapida soluzione delle situazioni maggiormente critiche. Allo stesso fine ritengono opportuno prevedere un incremento dal 60% all’80% dell’anticipazione del Fondo nazionale trasporti a favore delle regioni, snellendo e semplificando nel contempo i processi di approvazione dei decreti di impegno e pagamento.
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