Autocertificazione antimafia Clausole campione

Autocertificazione antimafia. Busta n. 2: sigillata con nastro adesivo e firmata lungo il bordo, deve riportare esternamente il nome del candidato e la dicitura “Busta n. 2 – Offerta tecnica” e deve contenere 1 originale e 1 copia cartacea (ben distinguibile dall’originale e non pinzata o rilegata per permettere una facile copiatura) e 1 digitale su supporto “read-only” (non modificabile) della descrizione dettagliata del servizio offerto e dei CV dei candidati. Nella valutazione dell’offerta tecnica particolare importanza sarà data al grado di dettaglio, chiarezza espositiva e metodo descrittivo dell’organizzazione dei servizi richiesti nel presente CSA e ai profili dei candidati proposti. Deve rispettare la seguente struttura: Dettagliata relazione tecnico-organizzativa che descriva la gestione e l’esecuzione del servizio richiesto. La relazione deve essere lunga massimo 50 pagine in formato A4, con chiara esplicitazione di tutti gli elementi utili per la valutazione del progetto. La relazione deve essere redatta utilizzando lo schema fornito all’Allegato E, e deve consentire la facile identificazione e valutazione delle caratteristiche tecnico-organizzative, operative, qualitative, metodologiche e le proposte aggiuntive e/o migliorative dei servizi rispetto al CSA; quest’ultime devono essere riassunte in una sezione a parte. Inoltre la relazione deve fornire l’elenco degli applicativi software e delle apparecchiature offerte: indicare tipologia, le relative caratteristiche, il numero di apparecchi installati per ogni tipologia e la sede di destinazione dei macchinari (usare schema fornito all’Allegato G2); Si chiede che la relazione presenti e sviluppi, pena l’esclusione, i seguenti argomenti:
Autocertificazione antimafia. Dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, attestante che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 . Tale dichiarazione va resa con l’allegato C

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).