Common use of Autovettura sostitutiva Clause in Contracts

Autovettura sostitutiva. In caso di Incidente, qualora l’Assicurato abbia accettato il ricovero del Veicolo presso una struttura convenzionata con la Società ed abbia autorizzato la riparazione del Veicolo incidentato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un’autovettura di pari cilindrata, fino a 1.300 cc., per un Massimo di 10 (dieci) giorni. La prestazione non sarà erogata in caso di tagliandi periodici o interventi di ordinaria manutenzione o in caso di immobilizzo roulotte o rimorchio. L’auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d’autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l’Assicurato abbia compiuto 21 (ventuno) anni con 1(uno) anno di patente e che lo stesso depositi una somma a titolo di cauzione tramite carta di credito. Sono a carico dell’Assicurato le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa. Qualora l’Assicurato abbia rifiutato il ricovero del Veicolo presso una struttura convenzionata con la Società la garanzia sarà operativa nel caso in cui siano necessarie oltre 8 (otto) ore di manodopera certificate dall’officina che ha in carico la riparazione del Veicolo e sulla base del tempario ufficiale della Casa Costruttrice. L’autovettura sostitutiva verrà fornita alle condizioni previste dal contratto di noleggio, durante gli orari di apertura del centro convenzionato e fino ad un massimo di 3 (tre) giorni consecutivi.

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Samples: Polizza r.c. Auto, Polizza r.c. Auto, Polizza r.c. Auto

Autovettura sostitutiva. In caso di Incidente, qualora l’Assicurato abbia accettato il ricovero del Veicolo dell’autoveicolo presso una struttura convenzionata con la Società ed abbia autorizzato la riparazione del Veicolo dell’autoveicolo incidentato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un’autovettura una vettura di pari cilindrata, fino a 1.300 cc., per un Massimo massimo di 10 (dieci) giorni. La prestazione non sarà erogata in caso di tagliandi periodici o interventi di ordinaria manutenzione o in caso di immobilizzo roulotte o rimorchio. L’auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d’autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l’Assicurato abbia compiuto 21 (ventuno) anni con 1(uno) anno di patente e che lo stesso depositi una somma a titolo di cauzione tramite carta di credito. Sono a carico dell’Assicurato le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa. Qualora l’Assicurato abbia rifiutato il ricovero del Veicolo dell’autoveicolo presso una struttura convenzionata con la Società la garanzia sarà operativa nel caso in cui siano necessarie oltre 8 (otto) ore di manodopera certificate dall’officina che ha in carico la riparazione del Veicolo dell’autoveicolo e sulla base del tempario ufficiale della Casa Costruttrice. L’autovettura L’auto sostitutiva verrà fornita alle condizioni previste dal contratto di noleggio, durante gli orari di apertura del centro convenzionato e fino ad un massimo di 3 (tre) giorni consecutivi.

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Samples: Polizza r.c. Auto, www.assicurazionipisa.it, www.welcomeriders.it

Autovettura sostitutiva. In caso di Incidenteincidente, qualora l’Assicurato abbia accettato il ricovero del Veicolo presso una struttura convenzionata con la Società ed abbia autorizzato incendio, tentativo di furto, guasto, se la riparazione del Veicolo incidentatorichiede più di 8 ore di manodopera (secondo i tempari della Casa Costruttrice) certificate da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un’autovettura del Locatario una vettura di pari cilindrata, fino a 1.300 cc., 1.200 c.c. di cilindrata (Cat. B) per un Massimo massimo di 10 3 giorni. In caso di furto, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione del Locatario una vettura di 1.200 c.c. di cilindrata (dieciCat.B) giorniper un massimo di 7 giorni a seguito della presentazione della denuncia di furto alle competenti autorità. La prestazione non sarà erogata in caso di tagliandi periodici o interventi di ordinaria manutenzione o in caso di immobilizzo di moto, roulotte o rimorchio. L’auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d’autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l’Assicurato il Locatario abbia compiuto 21 (ventuno) anni con 1(uno) un anno di patente e che lo stesso depositi una somma a titolo di cauzione tramite carta di credito. Sono a carico dell’Assicurato del Locatario le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa. Qualora l’Assicurato abbia rifiutato il ricovero del Veicolo presso una struttura convenzionata con la Società la garanzia sarà operativa nel caso in cui siano necessarie oltre 8 (otto) ore di manodopera certificate dall’officina che ha in carico la riparazione del Veicolo e sulla base del tempario ufficiale della Casa Costruttrice. L’autovettura sostitutiva verrà fornita alle condizioni previste dal contratto di noleggio, durante gli orari di apertura del centro convenzionato e fino ad un massimo di 3 (tre) giorni consecutivi.

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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione

Autovettura sostitutiva. In caso di IncidenteXxxxxx, qualora l’Assicurato abbia accettato il ricovero del Veicolo presso una struttura convenzionata con la Società ed abbia autorizzato se la riparazione del Veicolo incidentatorichieda più di 8 (otto) ore di manodopera secondo i tempari della Casa Costruttrice certificati da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un’autovettura una vettura di pari cilindrata, fino a 1.300 1.600 cc., per un Massimo di 10 7(sette) giorni. In caso di Incidente, tentativo di Furto, se la riparazione richiede più di 8 (dieciotto) ore di manodopera secondo i tempari della Casa Costruttrice certificate da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato una vettura di pari cilindrata, fino a 1.600 cc., per un Massimo di 7(sette) giorni. In caso di Furto totale, Incendio e Rapina la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato una vettura di pari cilindrata, fino a 1.600 cc., per un Massimo di 40(quaranta) giorni. La prestazione non sarà erogata in caso di tagliandi periodici o interventi di ordinaria manutenzione o in caso di immobilizzo roulotte o rimorchio. L’auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società Società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d’autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l’Assicurato abbia compiuto 21 (ventuno) anni con 1(uno) un anno di patente e che lo stesso depositi una somma a titolo di cauzione tramite carta di credito. Sono a carico dell’Assicurato le assicurazioni Assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa. Qualora l’Assicurato abbia rifiutato in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, Furto parziale o Rapina tentata, venga erogata la prestazione di cui al punto C1 “Soccorso stradale” oppure a seguito di Rapina o Furto totale del Veicolo, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato, 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro), un’autovettura in sostituzione. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, 1.600 c.c., sarà fornita compatibilmente con le disponibilità del centro di noleggio, presso il ricovero luogo di fermo del Veicolo Veicolo, o, qualora le condizioni non lo consentano, presso il luogo di destinazione del soccorso stradale. Qualora non vi fosse disponibilità locale, la Società terrà a proprio carico gli eventuali costi per il trasporto in taxi presso la stazione convenzionata più vicina o il pernottamento dell’Assicurato presso una struttura convenzionata con la alberghiera. La Società la garanzia sarà operativa nel caso in cui siano necessarie oltre 8 (otto) ore terrà a proprio carico i costi di manodopera certificate dall’officina che ha in carico la riparazione del Veicolo e sulla base del tempario ufficiale della Casa Costruttrice. L’autovettura sostitutiva verrà fornita alle condizioni previste dal contratto di noleggio, durante gli orari di apertura del centro convenzionato e fino ad un massimo di noleggio dell’autovettura per 3 (tre) giorni consecutivi. Entro tale termine verrà certificato il tempo di riparazione in base ai tempari ufficiali della Casa Costruttrice ed il noleggio potrà essere prolungato secondo le modalità e fino al raggiungimento dei Massimali previsti dalla prestazione di cui al punto C6 “Autovettura sostitutiva”. L’Assicurato riconsegnerà l’autovettura in sostituzione presso la stazione di noleggio convenzionata; qualora fosse necessario, la Società terrà a proprio carico i costi del trasporto in taxi per il ritiro del Veicolo riparato. Qualora la riparazione del Veicolo avvenga prima del periodo previsto, l’Assicurato dovrà riconsegnare l’autovettura in sostituzione nelle modalità sopra descritte. Ai fini dell’erogazione della prestazione, l’Assicurato dovrà fornire alla società di autonoleggio: - patente di guida in originale e in corso di validità; - un importo da corrispondere a mezzo di carta di credito a titolo di cauzione; - Restano sempre a carico dell’Assicurato: - le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all’autovettura in sostituzione; - le spese per le Assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative Franchigie relativi all’autovettura in sostituzione; - le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato; - l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla Struttura Organizzativa. La prestazione non è operante per: - immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice; - operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare

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Samples: Polizza r.c. Auto, Polizza r.c. Auto, Polizza r.c. Auto

Autovettura sostitutiva. In caso di IncidenteGuasto, qualora l’Assicurato abbia accettato il ricovero del Veicolo presso una struttura convenzionata con la Società ed abbia autorizzato se la riparazione del Veicolo incidentatorichiede più di 8 (otto) ore di manodopera secondo i tempari della Casa Costruttrice certificati da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un’autovettura una vettura di pari cilindrata, fino a 1.300 1.600 cc., per un Massimo massimo di 10 7 (diecisette) giorni. In caso di Incidente, tentativo di Furto, se la riparazione richiede più di 8 (otto) ore di manodopera secondo i tempari della Casa Costruttrice certificati da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato una vettura di pari cilindrata, fino a 1.600 cc., per un massimo di 15 (quindici) giorni. In caso di Furto totale, Incendio e Rapina la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato una vettura di pari cilindrata, fino a 1.600 cc., per un massimo di 40 (quaranta) giorni. La prestazione non sarà erogata in caso di tagliandi periodici o interventi di ordinaria manutenzione o in caso di immobilizzo roulotte o rimorchio. L’auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d’autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l’Assicurato abbia compiuto 21 (ventuno) anni con 1(uno) un anno di patente e che lo stesso depositi una somma a titolo di cauzione tramite carta di credito. Sono a carico dell’Assicurato le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa. Qualora l’Assicurato abbia rifiutato il ricovero del Veicolo presso una struttura convenzionata con la Società la garanzia sarà operativa nel caso in cui siano necessarie oltre 8 (otto) ore di manodopera certificate dall’officina che ha in carico la riparazione del Veicolo e sulla base del tempario ufficiale della Casa Costruttrice. L’autovettura sostitutiva verrà fornita alle condizioni previste dal contratto di noleggio, durante gli orari di apertura del centro convenzionato e fino ad un massimo di 3 (tre) giorni consecutivi.

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Samples: Convenzione, Convenzione Welcome Gentlemen Riders, www.welcomeriders.it

Autovettura sostitutiva. In caso di Incidente, qualora l’Assicurato abbia accettato il ricovero del Veicolo Motoveicolo presso una struttura convenzionata con la Società ed abbia autorizzato la riparazione del Veicolo Motoveicolo incidentato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un’autovettura una vettura di pari cilindrata, fino a 1.300 cc., per un Massimo di 10 (dieci10(Dieci) giorni. La prestazione non sarà erogata in caso di tagliandi periodici o interventi di ordinaria manutenzione o in caso di immobilizzo roulotte o rimorchio. L’auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d’autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l’Assicurato abbia compiuto 21 (ventuno21(ventuno) anni con 1(uno1 (uno) anno di patente e che lo stesso depositi una somma a titolo di cauzione tramite carta di credito. Sono a carico dell’Assicurato le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa. Qualora l’Assicurato abbia rifiutato il ricovero del Veicolo Motoveicolo presso una struttura convenzionata con la Società la garanzia sarà operativa nel caso in cui siano necessarie oltre 8 (otto8(Otto) ore di manodopera certificate dall’officina che ha in carico la riparazione del Veicolo Motoveicolo e sulla base del tempario ufficiale della Casa Casa-Costruttrice. L’autovettura sostitutiva verrà fornita alle condizioni previste dal contratto di noleggio, durante gli orari di apertura del centro convenzionato e fino ad un massimo Massimo di 3 (tre3(Tre) giorni consecutivi.

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Samples: tiproteggo.files.wordpress.com

Autovettura sostitutiva. In caso di Incidenteguasto, qualora l’Assicurato abbia accettato il ricovero del Veicolo presso una struttura convenzionata con la Società ed abbia autorizzato se la riparazione del Veicolo incidentatorichiede più di 8 ore di manodopera secondo i tempari della casa costruttrice certificate da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione MOD. DRME_DIPA_2106 dell’Assicurato una vettura di pari cilindrata, fino a 1.600 cc., per un massimo di 7 giorni. In caso di incidente, tentativo di furto, se la riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i tempari della casa costruttrice certificate da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un’autovettura una vettura di pari cilindrata, fino a 1.300 1.600 cc., per un Massimo massimo di 10 (dieci) 15 giorni. In caso di furto totale, incendio e rapina la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato una vettura di pari cilindrata, fino a 1.600 cc., per un massimo di 40 giorni. La prestazione non sarà erogata in caso di tagliandi periodici o interventi di ordinaria manutenzione o in caso di immobilizzo roulotte o rimorchio. L’auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d’autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l’Assicurato abbia compiuto 21 (ventuno) anni con 1(uno) un anno di patente e che lo stesso depositi una somma a titolo di cauzione tramite carta di credito. Sono a carico dell’Assicurato le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa. Qualora l’Assicurato abbia rifiutato Se l’autoveicolo risulti immobilizzato o non immediatamente riparabile oltre 50 chilometri dal luogo di residenza del conducente la Struttura Organizzativa metterà a disposizione degli occupanti, una delle seguenti prestazioni, alternative l’una all’altra, ponendone il ricovero del Veicolo presso una struttura convenzionata costo a carico della Struttura Organizzativa con la Società la garanzia sarà operativa nel caso il limite complessivo di € 600,00 IVA compresa: • rientro degli occupanti dell’autoveicolo: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (1a classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di rientrare ai propri luoghi di residenza in cui siano necessarie oltre 8 (otto) ore di manodopera certificate dall’officina che ha in carico la riparazione del Veicolo e sulla base del tempario ufficiale della Casa Costruttrice. L’autovettura sostitutiva verrà fornita alle condizioni previste dal contratto di noleggio, durante gli orari di apertura del centro convenzionato e fino ad un massimo di 3 (tre) giorni consecutivi.Italia;

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Samples: it.driiveme.com

Autovettura sostitutiva. In caso di Incidente, qualora l’Assicurato abbia accettato il ricovero del Veicolo Motoveicolo presso una struttura convenzionata con la Società ed abbia autorizzato la riparazione del Veicolo Motoveicolo incidentato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un’autovettura una vettura di pari cilindrata, fino a 1.300 cc., per un Massimo di 10 (dieciDieci) giorni. La prestazione non sarà erogata in caso di tagliandi periodici o interventi di ordinaria manutenzione o in caso di immobilizzo roulotte o rimorchio. L’auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d’autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l’Assicurato abbia compiuto 21 (ventuno21(ventuno) anni con 1(uno1 (uno) anno di patente e che lo stesso depositi una somma a titolo di cauzione tramite carta di credito. Sono a carico dell’Assicurato le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa. Qualora l’Assicurato abbia rifiutato il ricovero del Veicolo Motoveicolo presso una struttura convenzionata con la Società la garanzia sarà operativa nel caso in cui siano necessarie oltre 8 (otto8(Otto) ore di manodopera certificate dall’officina che ha in carico la riparazione del Veicolo Motoveicolo e sulla base del tempario ufficiale della Casa Casa-Costruttrice. L’autovettura sostitutiva verrà fornita alle condizioni previste dal contratto di noleggio, durante gli orari di apertura del centro convenzionato e fino ad un massimo Massimo di 3 (tre3(Tre) giorni consecutivi.

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Samples: Polizza r.c. Auto

Autovettura sostitutiva. In caso di IncidenteGuasto, qualora l’Assicurato abbia accettato il ricovero del Veicolo presso una struttura convenzionata con la Società ed abbia autorizzato se la riparazione del Veicolo incidentatorichiede più di 8 (otto) ore di manodopera secondo i tempari della Casa Costruttrice certificati da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un’autovettura una vettura di pari cilindrata, fino a 1.300 1.600 cc., per un Massimo massimo di 10 7 (diecisette) giorni. In caso di Incidente, tentativo di Furto, se la riparazione richiede più di 8 (otto) ore di manodopera secondo i tempari della Casa Costruttrice certificati da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato una vettura di pari cilindrata, fino a 1.600 cc., per un massimo di 15 (quindici) giorni. In caso di Furto totale, Incendio e Rapina la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato una vettura di pari cilindrata, fino a 1.600 cc., per un massimo di 40 (quaranta) giorni. La prestazione non sarà erogata in caso di tagliandi periodici o interventi di ordinaria manutenzione o in caso di immobilizzo roulotte o rimorchio. L’auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d’autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l’Assicurato abbia compiuto 21 (ventuno) anni con 1(uno1 (uno) anno di patente e che lo stesso depositi una somma a titolo di cauzione tramite carta di credito. Sono a carico dell’Assicurato le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa. Qualora l’Assicurato abbia rifiutato in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, Furto parziale o Rapina tentata, venga erogata la prestazione di cui al punto D1 “Soccorso stradale”, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato, 24 (ventiquattro) ore su 24(ventiquattro), un’autovettura in sostituzione solo per i weekend (sabato e domenica) e/o i giorni festivi. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, 1.600 c.c. di cilindrata, sarà fornita compatibilmente con le disponibilità del centro di noleggio, presso il ricovero luogo di fermo dell’autoveicolo, o, qualora le condizioni non lo consentano, presso il luogo di destinazione del Veicolo soccorso stradale. Qualora non vi fosse disponibilità locale, la Società terrà a proprio carico gli eventuali costi per il trasporto in taxi presso la stazione convenzionata più vicina o il pernottamento dell’Assicurato presso una struttura convenzionata con la alberghiera. La Società la garanzia sarà operativa nel caso in cui siano necessarie oltre 8 terrà a proprio carico i costi di noleggio dell’autovettura per 2 (otto) ore di manodopera certificate dall’officina che ha in carico la riparazione del Veicolo e sulla base del tempario ufficiale della Casa Costruttrice. L’autovettura sostitutiva verrà fornita alle condizioni previste dal contratto di noleggio, durante gli orari di apertura del centro convenzionato e fino ad un massimo di 3 (tredue) giorni consecutivi. Entro tale termine verrà certificato il tempo di riparazione in base ai tempari ufficiali della Casa Costruttrice ed il noleggio potrà essere prolungato secondo le modalità e fino al raggiungimento dei Massimali previsti dalla prestazione di cui al punto D6 “Autovettura sostitutiva”. L’Assicurato riconsegnerà l’autovettura in sostituzione presso la stazione di noleggio convenzionata; qualora fosse necessario, la Società terrà a proprio carico i costi del trasporto in taxi per il ritiro dell’autoveicolo riparato. Qualora la riparazione dell’autoveicolo avvenga prima del periodo previsto, l’Assicurato dovrà riconsegnare l’autovettura in sostituzione nelle modalità sopra descritte. Ai fini dell’erogazione della prestazione, l’Assicurato dovrà fornire alla società di autonoleggio: - patente di guida in originale e in corso di validità; - un importo da corrispondere a mezzo di carta di credito a titolo di cauzione; - Restano sempre a carico dell’Assicurato: - le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all’autovettura in sostituzione; - le spese per le Assicurazioni non obbligatorie per Xxxxx e le relative Franchigie relativi all’autovettura in sostituzione; - le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato; - l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla Struttura Organizzativa. La prestazione non è operante per: - immobilizzo dell’autoveicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice; - operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare

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Samples: www.welcomeriders.it