Avvio del procedimento. 1. Il procedimento è avviato d’ufficio o su istanza di parte. 2. Il procedimento è avviato d’ufficio dal responsabile del procedimento, individuato in base alle vigenti disposizioni di Xxxxx, di Statuto, di Regolamento e dagli atti di indirizzo e di programmazione dell'Ente, quando ricorrono i presupposti per l’esercizio del potere, ovvero quando l’azione dell’Amministrazione sia opportuna o necessaria per la cura di interessi pubblici. 3. Il procedimento su istanza di parte è avviato a seguito di richiesta o proposta, o altro atto comunque denominato, proveniente da un soggetto privato, da un soggetto pubblico, o da un organo diverso da quello competente a provvedere. 4. Le istanze di parte sono presentate in forma scritta, cartacea o informatica, e contengono le informazioni e la documentazione necessaria indicata nella modulistica di cui al comma 7 del presente articolo. 5. Qualora siano redatte in forma cartacea, le domande possono essere presentate direttamente e sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate, anche per posta o fax, secondo le modalità di cui all’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni. 6. Qualora le domande siano redatte con modalità informatica, devono essere firmate digitalmente dall’interessato ed inviate tramite e-mail alla casella di posta elettronica istituzionale della Città metropolitana di Milano ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del presente Regolamento, o tramite altra modalità informatica definita dall'Ente. La domanda è altresì valida, anche se priva di firma digitale, quando l’autore è identificato con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, ovvero attraverso altre modalità idonee ad attestare l’autenticità della provenienza dell’atto. 7. I responsabili dei procedimenti dell'Ente, per i procedimenti ad istanza di parte, rendono disponibili sul sito dell'Urp l'elenco degli atti e dei documenti da allegare all'istanza, e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista dalla legge. 8. I responsabili dei procedimenti non possono chiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli/formulari. L'Ente non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione degli atti o documenti necessari e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
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Samples: Regolamento Sul Procedimento Amministrativo E Sul Diritto Di Accesso Ai Documenti Amministrativi
Avvio del procedimento. 1. Il procedimento è di mediazione può essere avviato d’ufficio o su istanza di parte.
2. Il procedimento è avviato d’ufficio dal responsabile del procedimento, individuato in base alle vigenti disposizioni di Xxxxx, di Statuto, di Regolamento e dagli atti di indirizzo e di programmazione dell'Ente, quando ricorrono i presupposti per l’esercizio del potere, ovvero quando l’azione dell’Amministrazione sia opportuna o necessaria per la cura di interessi pubblici.
3. Il procedimento su istanza di parte è avviato a seguito anche sulla base di richiesta o propostaun’apposita clausola contrattuale, o altro atto comunque denominatodisposto dal Giudice e qualora la legge preveda l’obbligo di esperire un tentativo di mediazione prima di proporre l’azione giudiziale. Il procedimento si avvia attraverso il deposito presso la Segreteria di una domanda completa, proveniente da un soggetto privatoutilizzando gli appositi moduli disponibili anche on-line sul sito internet dell’Organismo di mediazione. Nella domanda devono essere indicati: - il nome dell’Organismo di mediazione; - le generalità ed i recapiti delle parti e dei loro difensori tecnici e/o consulenti ove nominati; - l’oggetto della controversia, da un soggetto pubblicoprecisando se si tratta di un’ipotesi ex art.5, commi 1bis e 2; - le ragioni della pretesa; - il valore della controversia, sulla base dei criteri indicati nel codice di procedura civile. Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta dell’avvenuto pagamento delle spese di avvio, salvo specifiche esenzioni. Qualora il valore della lite risulti indeterminato, indeterminabile, o da un organo diverso da quello competente vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di Euro 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. La Segreteria procede all’istruttoria della domanda presentata. Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio, il Responsabile dell’Organismo tiene in sospeso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere.
4provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura. Le istanze di parte sono presentate in forma scritta, cartacea parti possono depositare domande congiunte o informatica, e contengono le informazioni e la documentazione necessaria indicata nella modulistica di cui al comma 7 del presente articolo.
5. Qualora siano redatte in forma cartacea, le domande possono essere presentate direttamente e sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate, anche per posta o fax, secondo le modalità di cui all’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni.
6. Qualora le domande siano redatte con modalità informatica, devono essere firmate digitalmente dall’interessato ed inviate tramite e-mail alla casella di posta elettronica istituzionale della Città metropolitana di Milano ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del presente Regolamento, o tramite altra modalità informatica definita dall'Entecontestuali. La domanda può essere depositata anche nei confronti di più parti. Il Responsabile dell’Organismo fissa la data del primo incontro tra le parti entro 30 giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative. La sede dell’incontro è altresì validapresso le sedi dell’Organismo o, eventualmente, presso un’altra sede concordata tra le parti, il mediatore e il Responsabile dell’Organismo. La Segreteria comunica alla parte che ha attivato la procedura la data dell’incontro. La Segreteria invia alle altre parti la domanda di mediazione e comunica la data del primo incontro con mezzo idoneo a dimostrarne l’avvenuta ricezione. Le parti, 3 gg prima dell’incontro, confermano chi sarà presente allo stesso. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, ad eccezione di quelli relativi alle sessioni separate, cui ha accesso la sola parte depositante. Gli atti vengono custoditi dall’Organismo in apposito fascicolo numerato, anche se priva di firma digitale, quando l’autore è identificato con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, ovvero attraverso altre modalità idonee ad attestare l’autenticità della provenienza dell’atto.
7. I responsabili dei procedimenti dell'Entevirtuale, per i procedimenti ad istanza un periodo di partetre anni dalla conclusione della procedura. Qualora venga a mancare l’apposita abilitazione dell’Organismo successivamente al deposito della domanda, rendono disponibili sul sito dell'Urp l'elenco la Segreteria ne informa le parti e fornisce alle stesse l’elenco degli atti e dei documenti da allegare all'istanza, e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista dalla leggeOrganismi di mediazione abilitati presso cui potrà svolgersi il procedimento.
8. I responsabili dei procedimenti non possono chiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli/formulari. L'Ente non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione degli atti o documenti necessari e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
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Samples: Regolamento Di Mediazione
Avvio del procedimento. 1. Il procedimento L’istanza di mediazione (anche congiunta) è avviato d’ufficio presentata mediante deposito, anche a mezzo fax o in via telematica, presso l’Organismo, nei luoghi, giorni ed orari indicati su istanza di partexxx.xxxxx.xx., esclusi i festivi ed il periodo feriale dal 1 agosto al 15 settembre, salvo diverse determine.
2. Il Per l’avvio del procedimento è avviato d’ufficio dal responsabile del procedimentopossono essere utilizzati appositi moduli ANGEC, individuato in base alle vigenti disposizioni di Xxxxx, di Statuto, di Regolamento e dagli atti di indirizzo e di programmazione dell'Ente, quando ricorrono i presupposti per l’esercizio del potere, ovvero quando l’azione dell’Amministrazione sia opportuna o necessaria per la cura di interessi pubblicise all’uopo predisposti dall’Organismo.
3. Il procedimento su istanza deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione o partecipazione della parte è avviato a seguito di richiesta o propostainvitata al procedimento, o altro atto comunque denominatocostituiscono accettazione del presente regolamento, proveniente da un soggetto privatoin conformità all’art. 1, da un soggetto pubblico, o da un organo diverso da quello competente a provvederecomma 3.
4. Le istanze Salvo quanto previsto dall’art. 18 del presente regolamento, costituisce condizione di parte sono presentate in forma scrittaricevibilità della domanda, cartacea o informatica, e contengono le informazioni e la documentazione necessaria indicata nella modulistica anche agli effetti di cui al comma 7 del presente articolo.
5all’art. Qualora siano redatte in forma cartacea6 D.lgs. 4 marzo, le domande possono essere presentate direttamente e sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto2010 n. 28, ovvero sottoscritte e presentate, anche per posta o faxla produzione dell’avvenuto versamento integrale delle indennità di mediazione ex art. 17, secondo le modalità di cui all’artpagamento (su conto corrente indicato dall’Organismo) ed i criteri di calcolo ivi previsti. 38Nell’ipotesi di presentazione on line, comma 3 la domanda e la prova dell’avvenuto pagamento devono essere fornite (digitalizzate con scanner) utilizzando l’applicazione telematica del D.P.R. 445/2000 e successive modificazionisito xxx.xxxxx.xx.
5. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’Organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data di ricezione della sua comunicazione alla controparte, o alla prima ricezione della sua comunicazione nell’ipotesi di una pluralità di controparti. Se l’avvio del procedimento è originato da una domanda congiunta occorre riferirsi alla data di deposito presso l’Organismo.
6. Qualora le domande siano redatte con modalità informaticaL’ANGEC non assume alcun obbligo o onere di verifica relativo alla sussistenza di una litispendenza presso un diverso Organismo, devono essere firmate digitalmente dall’interessato ed inviate tramite e-mail alla casella di posta elettronica istituzionale della Città metropolitana di Milano ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del presente Regolamento, o tramite altra modalità informatica definita dall'Ente. La domanda è altresì valida, anche se priva di firma digitale, quando l’autore è identificato con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, ovvero attraverso altre modalità idonee ad attestare l’autenticità della provenienza dell’attorimanendo così esente da qualsivoglia responsabilità al riguardo.
7. I responsabili dei Alla domanda che introduca procedimenti dell'Ente, per i procedimenti ad istanza di parte, rendono disponibili sul sito dell'Urp l'elenco degli atti mediazione e dei documenti conciliazione disciplinati da allegare all'istanza, e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazionileggi speciali, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista ricevibile, può non darsi seguito previa comunicazione alla parte o alle parti istanti entro e non oltre sette giorni dalla leggedata di ricezione, con relativi effetti restitutori, senza qualsivoglia responsabilità per l’Organismo.
8. I responsabili dei procedimenti non possono chiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli/formulari. L'Ente non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione degli atti o documenti necessari e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
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Samples: Regolamento Di Procedura
Avvio del procedimento. Il ricorso all’ABF è preceduto da un reclamo preventivo all’intermediario (1). Il procedimento reclamo è avviato d’ufficio effettuato secondo le modalità previste dalla disciplina di trasparenza dei servizi bancari e finanziari. Inoltre, le procedure interne adottate dall’intermediario devono assicurare che l’ufficio o il responsabile della gestione dei reclami: - si mantenga costantemente aggiornato in merito agli orientamenti seguiti dall’organo decidente, attraverso la consultazione dell’archivio elettronico delle decisioni dei collegi pubblicato su istanza di parte.
internet ai sensi della sezione IV, paragrafo 2; - valuti i reclami pervenuti anche alla luce dei predetti orientamenti, verificando se la questione sottoposta dal cliente rientri in fattispecie analoghe a quelle già decise dai collegi e considerando le soluzioni adottate in tali casi. Il procedimento è avviato d’ufficio dal responsabile del procedimentocliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione da parte dell’intermediario può presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, individuato in base alle vigenti disposizioni anche senza avvalersi dell’assistenza di Xxxxx, di Statuto, di Regolamento e dagli atti di indirizzo e di programmazione dell'Ente, quando ricorrono i presupposti per l’esercizio del potere, ovvero quando l’azione dell’Amministrazione sia opportuna o necessaria per la cura di interessi pubblici.
3un avvocato. Il procedimento su istanza ricorso all’ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di parte 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario, ferma restando la possibilità di presentare un nuovo reclamo dopo la scadenza di questo termine. Il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo; il cliente può chiedere nel ricorso il risarcimento del danno anche quando tale richiesta non sia stata formulata nel reclamo, qualora il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell’intermediario segnalata nel reclamo. Il ricorso è avviato a seguito sottoscritto dal cliente e può essere presentato, per conto di richiesta questi, da un’associazione di categoria alla quale il cliente medesimo aderisca, dal rappresentante legale o proposta, o altro atto comunque denominato, proveniente da un soggetto privatomunito di procura, da un soggetto pubblicoche può essere conferita anche nel ricorso. Esso è redatto utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet dell’ABF e reperibile presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico (2) e può essere, o da un organo diverso da quello competente a provvedere.alternativamente:
4. Le istanze di parte sono presentate in forma scritta, cartacea o informatica, e contengono le informazioni e la documentazione necessaria indicata nella modulistica di cui al comma 7 del presente articolo.
5. Qualora siano redatte in forma cartacea, le domande possono essere presentate direttamente e sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate, anche per posta o faxa) inviato direttamente, secondo le modalità indicate sulla modulistica, alla segreteria tecnica del collegio competente (3) o a qualunque Filiale della Banca
(1) Sono tuttavia ammissibili i ricorsi proposti in assenza di reclamo all’intermediario relativi a controversie pendenti davanti all’autorità giudiziaria per le quali il giudice abbia rilevato il mancato esperimento della condizione di procedibilità di cui all’art. 385, comma 3 1, del D.P.R. 445/2000 e successive modificazionidecreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
6. Qualora le domande siano redatte con modalità informatica, devono essere firmate digitalmente dall’interessato ed inviate tramite e-mail alla casella di posta elettronica istituzionale della Città metropolitana di Milano ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del presente Regolamento, o tramite altra modalità informatica definita dall'Ente. La domanda (2) L’elenco è altresì valida, anche se priva di firma digitale, quando l’autore è identificato con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, ovvero attraverso altre modalità idonee ad attestare l’autenticità della provenienza dell’atto.
7. I responsabili dei procedimenti dell'Ente, per i procedimenti ad istanza di parte, rendono disponibili pubblicato sul sito dell'Urp l'elenco degli atti e dei documenti da allegare all'istanza, e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista dalla leggeinternet dell’ABF.
8. I responsabili dei procedimenti non possono chiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli/formulari. L'Ente non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione degli atti o documenti necessari e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
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