Modifiche regolamentari Clausole campione

Modifiche regolamentari. La Società si riserva di apportare al presente Regolamento le modifiche derivanti dall’adeguamento della normativa primaria e secondaria vigente, o a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente. Di eventuali modifiche se ne darà tempestiva comunicazione al Contraente stesso.
Modifiche regolamentari. Eurovita si riserva la possibilità di apportare al Regolamento le modifiche derivanti dall’adegua- mento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione di quelle meno favorevoli agli assicurati. Tali modifiche saranno tempe- stivamente comunicate ai contraenti oltre che all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).
Modifiche regolamentari. L’Impresa adegua il presente Regolamento a seguito di modifiche derivanti da: ● normativa primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (Regolamenti IVASS) ● mutati criteri gestionali con esclusione, in tal caso, di quelle modifiche meno favorevoli per il Contraente e l’Assicurato. In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate al Contraente e notificate a IVASS. Inoltre, l’Impresa si riserva di apportare le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.
Modifiche regolamentari. L’Impresa adegua il presente Regolamento a seguito di modifiche derivanti da: In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate al Contraente e notificate a IVASS. Inoltre, l’Impresa si riserva di apportare le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.
Modifiche regolamentari. Il Xxxxx Xxxxxxxxx si riserva la possibilità di effettuare modifiche al presente Regolamento derivanti dall'adeguamento alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di variazioni sfavorevoli al Contraente se non consentite dalla predetta normativa.
Modifiche regolamentari. 1) Il consiglio di amministrazione della SGR cura che le previsioni del Regolamento di gestione del Fondo siano costantemente adeguate alla tutela degli interessi dei Partecipanti e adotta le modifiche che si rendessero a tal fine necessarie, compatibilmente con le regole previste per i fondi comuni di investimento chiusi, previa approvazione, nei casi previsti dalla normativa applicabile, dell’Assemblea dei Partecipanti e della Banca d’Italia. 2) Le modifiche regolamentari che si rendano necessarie a seguito di variazione della normativa vigente, anche di rango regolamentare, ad opera delle Autorità di Xxxxxxxxx, possono essere attuate dal Presidente del consiglio di amministrazione della SGR o da un amministratore della SGR a ciò delegato, anche permanentemente, i quali informano il consiglio di amministrazione della SGR nel corso della prima riunione utile dello stesso. 3) Le modifiche apportate al Regolamento, dopo l’approvazione della Banca d’Italia, sono pubblicate con le stesse modalità con le quali la SGR rende noto il valore della Quota. Nel caso di modifiche regolamentari riguardanti la sostituzione della SGR o del Depositario, l’informativa ai Partecipanti sarà data, oltre che mediante la pubblicazione sul quotidiano di cui all’articolo 24, comma 1), anche tramite avvisi ripetuti sulla stampa. 4) La SGR provvede a fornire gratuitamente copia del Regolamento modificato ai Partecipanti che ne facciano richiesta, salvo il recupero delle spese postali nel caso di invio a domicilio.
Modifiche regolamentari. La Società si riserva di apportare al presente Regolamento le modifiche derivanti dall’adeguamento della normativa primaria e secondaria vigente, o a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l’Investitore - Contraente. Di eventuali modifiche se ne darà tempestiva comunicazione all’Investitore - Contraente stesso.
Modifiche regolamentari. La FICK si impegna a trasmettere alla FICr tempestivamente ogni modifica regolamentare adottata dalla FICK stessa che comporti innovazione nell'attività che coinvolga la FICr.
Modifiche regolamentari. La Compagnia può modificare i criteri di investimento dei fondi interni esistenti nei seguenti casi: 1) quando sia necessario, a fronte di mutate esigenze gestionali, modificare i criteri di investimento, al fine di perseguire gli interessi degli assicurati e quindi adottando scelte diverse ma in senso più favorevole agli stessi oppure 2) quando muti la normativa primaria e secondaria che disciplina gli attivi e gli investimenti dei fondi interni. L’aderente che non accetti le modifiche dei criteri di investimento può riscattare il contratto comunicando la sua volontà alla Compagnia mediante lettera raccomandata A.R. entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione dalla stessa. Il riscatto sarà esercitato con le modalità previste all’art. 12 delle condizioni generali di contratto. Qualora la Compagnia non riceva alcuna disposizione da parte dell’aderente, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, procederà ad effettuare le modifiche di cui sopra.
Modifiche regolamentari. 1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modifica normativa in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell’Autorità di tutela della privacy comunque dovranno essere immediatamente applicati, anche in mancanza di aggiornamento del presente regolamento.