AZIONI A LIVELLO AZIENDALE. 5.1 Saranno definiti congiuntamente i programmi formativi la cui attuazione comporti la frequenza a corsi di formazione professionale con l’utilizzo del monte ore di cui all’art. 65 “Iniziative a sostegno della formazione continua” del presente contratto. 5.2 Le direzioni aziendali delle imprese segnaleranno alla R.S.U., con riferimento a ciascuna unità produttiva, le eventuali esigenze formative indotte dai processi di riorganizzazione / ristrutturazione e dallo sviluppo tecnologico ed organizzativo e forniranno indicazioni sulle conseguenti iniziative formative. Su tali temi le parti interessate procederanno ad una valutazione congiunta. 5.3 Le aziende consulteranno i rappresentanti alla sicurezza per la predisposizione di progetti formativi in tema di ambiente, igiene e sicurezza, secondo le previsioni legislative. 5.4 Le direzioni aziendali, in merito alla formazione degli apprendisti, faranno riferimento a quanto sarà definito al livello di categoria dall’OBN-TAM, ad integrazione dei profili formativi stabiliti dalle Regioni. 5.5 In occasione di avviamenti di lavoratori disabili effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, direzione aziendale e R.S.U. verificheranno le opportunità per agevolare l’integrazione dei soggetti ed utilizzarne al meglio le attitudini lavorative, anche mediante la frequenza di corsi di formazione e riqualificazione professionale promossi o realizzati dalle Regioni. Tale azione sarà raccordata con l’attività formativa per persone disabili a livello di distretto industriale o territoriale così come previsto al precedente paragrafo 4.3.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
AZIONI A LIVELLO AZIENDALE. 5.1 Saranno definiti congiuntamente i programmi formativi la cui attuazione comporti la frequenza a corsi di formazione professionale con l’utilizzo del monte ore di cui all’art. 65 64 “Iniziative a sostegno della formazione continua” del presente contratto.
5.2 Le direzioni aziendali delle imprese segnaleranno alla alle R.S.U., con riferimento a ciascuna unità produttiva, le eventuali esigenze formative indotte dai processi di riorganizzazione / ristrutturazione e dallo sviluppo tecnologico ed organizzativo organizzativo, e forniranno indicazioni sulle conseguenti iniziative formative. Su tali temi le parti interessate procederanno ad una valutazione congiunta.
5.3 Le aziende consulteranno i rappresentanti alla sicurezza per la predisposizione di progetti formativi in tema di ambiente, igiene e sicurezza, secondo le previsioni legislative.
5.4 Le direzioni aziendali, in merito alla formazione degli apprendisti, faranno riferimento a quanto sarà definito al livello di categoria dall’OBN-TAM, ad integrazione dei profili formativi stabiliti dalle Regioni.
5.5 In occasione di avviamenti di lavoratori disabili effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, direzione aziendale e R.S.U. verificheranno le opportunità per agevolare l’integrazione dei soggetti ed utilizzarne al meglio le attitudini lavorative, anche mediante la frequenza di corsi di formazione e riqualificazione professionale promossi o realizzati dalle Regioni. Tale azione sarà raccordata con l’attività formativa per persone disabili a livello di distretto industriale o territoriale così come previsto al precedente paragrafo 4.3.
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AZIONI A LIVELLO AZIENDALE. 5.1 5.1. Saranno definiti congiuntamente i programmi formativi la cui attuazione comporti la frequenza a corsi di formazione professionale con l’utilizzo l'utilizzo del monte ore di cui all’artall'art. 65 “"Iniziative a sostegno della formazione continua” " del presente contratto.
5.2 5.2. Le direzioni Direzioni aziendali delle imprese segnaleranno alla alle R.S.U., con riferimento a ciascuna unità produttiva, le eventuali esigenze formative indotte dai processi di riorganizzazione / riorganizzazione/ristrutturazione e dallo sviluppo tecnologico ed organizzativo organizzativo, e forniranno indicazioni sulle conseguenti iniziative formative. Su tali temi le parti interessate procederanno ad una valutazione congiunta.
5.3 5.3. Le aziende consulteranno i rappresentanti alla sicurezza per la predisposizione di progetti formativi in tema di ambiente, igiene e sicurezza, secondo le previsioni legislative.
5.4 5.4. Le direzioni Direzioni aziendali, in merito alla formazione degli apprendisti, faranno riferimento a quanto sarà definito al livello di categoria dall’OBNdall'OBN-TAM, ad integrazione dei profili formativi stabiliti dalle Regioniregioni.
5.5 5.5. In occasione di avviamenti di lavoratori disabili effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, direzione Direzione aziendale e R.S.U. verificheranno le opportunità per agevolare l’integrazione l'integrazione dei soggetti ed utilizzarne al meglio le attitudini lavorative, anche mediante la frequenza di corsi di formazione e riqualificazione professionale promossi o realizzati dalle Regioniregioni. Tale azione sarà raccordata con l’attività l'attività formativa per persone disabili a livello di distretto industriale o territoriale così come previsto al precedente paragrafo par. 4.3.
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AZIONI A LIVELLO AZIENDALE. 5.1 5.1. Saranno definiti congiuntamente i programmi formativi la cui attuazione comporti la frequenza a corsi di formazione professionale con l’utilizzo l'utilizzo del monte ore di cui all’artall'art. 65 “64 "Iniziative a sostegno della formazione continua” " del presente contratto.
5.2 5.2. Le direzioni Direzioni aziendali delle imprese segnaleranno alla R.S.U., con riferimento a ciascuna unità produttiva, le eventuali esigenze formative indotte dai processi di riorganizzazione / riorganizzazione/ristrutturazione e dallo sviluppo tecnologico ed organizzativo organizzativo, e forniranno indicazioni sulle conseguenti iniziative formative. Su tali temi le parti interessate procederanno ad una valutazione congiunta.
5.3 5.3. Le aziende consulteranno i rappresentanti alla Rappresentanti della sicurezza per la predisposizione di progetti formativi in tema di ambiente, igiene e sicurezza, secondo le previsioni legislative.
5.4 5.4. Le direzioni Direzioni aziendali, in merito alla formazione degli apprendisti, faranno riferimento a quanto sarà definito al a livello di categoria dall’OBNdall'OBN-TAM, ad integrazione dei profili formativi stabiliti dalle Regioniregioni.
5.5 5.5. In occasione di avviamenti di lavoratori disabili effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, direzione Direzione aziendale e R.S.U. verificheranno le opportunità per agevolare l’integrazione l'integrazione dei soggetti ed utilizzarne al meglio le attitudini lavorative, anche mediante la frequenza di corsi di formazione e riqualificazione professionale promossi o realizzati dalle Regioniregioni. Tale azione sarà raccordata con l’attività l'attività formativa per persone disabili a livello di distretto industriale o territoriale così come previsto al precedente paragrafo par. 4.3.
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AZIONI A LIVELLO AZIENDALE. 5.1 Saranno definiti congiuntamente i programmi formativi la cui attuazione comporti la frequenza a corsi di formazione professionale con l’utilizzo l'utilizzo del monte ore di cui all’artall'Art. 65 “"Iniziative a sostegno della formazione continua” " del presente contratto.
5.2 Le direzioni aziendali delle imprese segnaleranno alla R.S.U., con riferimento a ciascuna unità produttiva, le eventuali esigenze formative indotte dai processi di riorganizzazione / ristrutturazione e dallo sviluppo tecnologico ed organizzativo e forniranno indicazioni sulle conseguenti iniziative formative. Su tali temi le parti interessate procederanno ad una valutazione congiunta.
5.3 Le aziende consulteranno i rappresentanti alla della sicurezza per la predisposizione di progetti formativi in tema di ambiente, igiene e sicurezza, secondo le previsioni legislative.
5.4 Le direzioni aziendali, in merito alla formazione degli apprendisti, faranno riferimento a quanto sarà definito al livello di categoria dall’OBNdall'OBN-TAM, ad integrazione dei profili formativi stabiliti dalle Regioni.
5.5 In occasione di avviamenti di lavoratori disabili effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, direzione aziendale e R.S.U. verificheranno le opportunità per agevolare l’integrazione l'integrazione dei soggetti ed utilizzarne al meglio le attitudini lavorative, anche mediante la frequenza di corsi di formazione e riqualificazione professionale promossi o realizzati dalle Regioni. Tale azione sarà raccordata con l’attività l'attività formativa per persone disabili a livello di distretto industriale o territoriale così come previsto al precedente paragrafo 4.3.
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AZIONI A LIVELLO AZIENDALE. 5.1 Saranno definiti congiuntamente i programmi formativi la cui attuazione comporti la frequenza a corsi di formazione professionale con l’utilizzo del monte ore di cui all’art. 65 “Iniziative a sostegno della formazione continua” del presente contratto.
5.2 Le direzioni aziendali delle imprese segnaleranno alla R.S.U., con riferimento a ciascuna unità produttiva, le eventuali esigenze formative indotte dai processi di riorganizzazione / ristrutturazione e dallo sviluppo tecnologico ed organizzativo e forniranno indicazioni sulle conseguenti iniziative formative. Su tali temi le parti interessate procederanno ad una valutazione congiunta.
5.3 Le aziende consulteranno i rappresentanti alla sicurezza per la predisposizione di progetti formativi in tema di ambiente, igiene e sicurezza, secondo le previsioni legislative.
5.4 Le direzioni aziendali, in merito alla formazione degli apprendisti, faranno riferimento a quanto sarà definito al livello di categoria dall’OBN-TAM, ad integrazione dei profili formativi stabiliti dalle Regioni.
5.5 In occasione di avviamenti di lavoratori disabili effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, direzione aziendale e R.S.U. verificheranno le opportunità per agevolare l’integrazione dei soggetti ed utilizzarne al meglio le attitudini lavorative, anche mediante la frequenza di corsi di formazione e riqualificazione professionale promossi o realizzati dalle Regioni. Tale azione sarà raccordata con l’attività formativa per persone disabili a livello di distretto industriale o territoriale così come previsto al precedente paragrafo 4.3.
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Samples: Accordo Per Il Rinnovo Dei Contratti Collettivi Nazionali Di Lavoro