Banca delle ore. 1. Al fine di consentire una maggiore flessibilità nella fruizione delle ore di lavoro straordinario o supplementare è istituita, presso ciascuna amministrazione, la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore. 2. Qualora il dipendente ne faccia richiesta, nel conto ore confluiscono le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, entro un limite complessivo annuo individuale stabilito in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 6, lettera n), da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga. 3. Le ore di cui al comma 2, su richiesta del lavoratore, possono essere retribuite oppure fruite come riposi compensativi ad ore o in modo cumulato per la durata di una giornata lavorativa, per le proprie necessità personali e familiari, fermo restando che le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare sono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa. 4. L’utilizzo come riposi compensativi, a domanda del dipendente, avviene compatibilmente con le esigenze di servizio, anche con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Banca delle ore. 1. Al fine di consentire una maggiore flessibilità nella fruizione mettere i lavoratori in grado di fruire delle ore prestazioni di lavoro straordinario o supplementare supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita, presso ciascuna amministrazione, confermata la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Qualora il dipendente ne faccia richiesta, nel Nel conto ore confluiscono confluiscono, su richiesta del lavoratore, le prestazioni ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, entro un limite complessivo annuo individuale stabilito in sede di contrattazione integrativa autorizzate nei limiti e con le procedure di cui all’art. 747, comma 6, lettera n2 (Lavoro straordinario), da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta pagaL’eventuale richiesta di pagamento, perché avvenga entro l’anno, deve essere inoltrata entro il 15 novembre dell’anno stesso.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come riposi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui al comma 28 dell’art. 47 (Lavoro straordinario), su richiesta del lavoratore, possono essere retribuite oppure fruite come riposi compensativi ad che in rapporto alle ore o in modo cumulato per la durata di una giornata lavorativa, per le proprie necessità personali e familiari, fermo restando che le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare sono accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L’utilizzo L’azienda rende possibile l’utilizzo delle ore come riposi compensativicompensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, a domanda del dipendente, avviene compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, anche con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. Il differimento è concordato tra il responsabile della struttura ed il dipendente.
5. A livello di azienda sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell’andamento della banca delle ore ed all’assunzione di iniziative tese a favorirne l’utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l’utilizzo dei riposi accantonati. Sull’applicazione dell’istituto l’azienda fornisce informazione ai soggetti di cui all’art. 9 comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie).
6. Rimane fermo quanto previsto dall’art. 47, comma 6 (Lavoro straordinario) nei confronti dei lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore.
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 40 (Banca delle ore) del CCNL 20.9.2001 integrativo del CCNL 7.4.1999.
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Banca delle ore. 1. 44.1 Al fine di consentire una maggiore flessibilità nella fruizione mettere i lavoratori nelle condizioni di potere fruire in modo retribuito o come permessi compensativi delle ore prestazioni di lavoro straordinario o ovvero supplementare (nel caso di part-time orizzontale), è istituitaistituita la Banca delle ore e, presso ciascuna amministrazionequindi, la banca delle ore, con un conto ore individuale per ciascun lavoratore.
2. Qualora il dipendente ne faccia richiesta, nel 44.2 Nel conto ore confluiscono le ore di prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, entro un limite complessivo annuo individuale stabilito in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 6, lettera n), supplementari e straordinarie da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione.
44.3 Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, per proprie attività formative o anche per necessità personali e familiari.
44.4 L’utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata e al numero dei lavoratori ammessi alla fruizione, deve essere resa possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
44.5 Le Parti s’impegnano a realizzare incontri periodici finalizzati al monitoraggio dell’andamento della Banca delle ore e all’assunzione di iniziative tese ad attuarne l’utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l’utilizzo dei riposi accantonati.
44.6 Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
3. Le ore di cui al comma 2, su richiesta del lavoratore, possono essere retribuite oppure fruite come riposi compensativi ad ore o in modo cumulato per la durata di una giornata lavorativa, per le proprie necessità personali e familiari, fermo restando che le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare sono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L’utilizzo come riposi compensativi, a domanda del dipendente, avviene compatibilmente con le esigenze di servizio, anche con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl), Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Banca delle ore. 1. Al fine di consentire una maggiore flessibilità nella fruizione mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle ore prestazioni di lavoro straordinario o supplementare straordinario, è istituita, presso ciascuna amministrazione, istituita la banca Banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Qualora il dipendente ne faccia richiesta, nel Nel conto ore confluiscono confluiscono, su richiesta del dipendente, le prestazioni ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementarestraordinario, debitamente autorizzate, entro un autorizzate nel limite complessivo annuo individuale stabilito in sede a livello di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 6, lettera n)decentrata integrativa, da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
3. Le ore di cui al comma 2, su richiesta del lavoratore, accantonate possono essere retribuite oppure fruite come riposi compensativi ad ore richieste da ciascun lavoratore o in modo cumulato per la durata di una giornata lavorativa, retribuzione o come permessi compensativi per le proprie attività formative o anche per necessità personali e familiari, fermo restando che le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare sono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L’utilizzo come riposi compensativi, a domanda del dipendente, avviene compatibilmente con le esigenze di servizio, anche con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
5. A livello di ente, previa informazione ai sensi dell’art. 4, comma 6 (Informazione) o dell’art. 6, comma 5 (Organismo paritetico per l’Innovazione) viene effettuato il monitoraggio dell’andamento della Banca delle ore ed il suo utilizzo. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l’utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
6. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 38bis del CCNL del 14.09.2000.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Banca delle ore. 1. Al fine di consentire una maggiore flessibilità nella fruizione mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle ore prestazioni di lavoro straordinario o supplementare straordinario, è istituita, presso ciascuna amministrazione, istituita la banca Banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Qualora il dipendente ne faccia richiesta, nel Nel conto ore confluiscono confluiscono, su richiesta del dipendente, le prestazioni ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementarestraordinario, debitamente autorizzate, entro un autorizzate nel limite complessivo annuo individuale stabilito in sede a livello di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 6, lettera n)decentrata integrativa, da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
3. Le ore di cui al comma 2, su richiesta del lavoratore, accantonate possono essere retribuite oppure fruite come riposi compensativi ad ore richieste da ciascun lavoratore o in modo cumulato per la durata di una giornata lavorativa, retribuzione o come permessi compensativi per le proprie attività formative o anche per necessità personali e familiari, fermo restando che le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare sono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L’utilizzo come riposi compensativi, a domanda del dipendente, avviene compatibilmente con le esigenze di servizio, anche con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
5. A livello di ente, previa informazione ai sensi dell’art. 4, comma 6 (Informazione) o dell’art. 6, comma 5 (Organismo paritetico per l’Innovazione) viene effettuato il monitoraggio dell’andamento della Banca delle ore ed il suo utilizzo. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l’utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
6. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 38-bis del CCNL del 14.09.2000.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Banca delle ore. 1. Al fine di consentire una maggiore flessibilità nella fruizione mettere i lavoratori in grado di fruire delle ore prestazioni di lavoro straordinario o delle prestazioni di lavoro supplementare di cui agli artt.37 e 44, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita, presso ciascuna amministrazione, istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Qualora il dipendente ne faccia richiesta, nel Nel conto ore confluiscono confluiscono, su richiesta del dipendente, le prestazioni ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementaredi lavoro supplementare di cui agli artt.37 e 44, debitamente autorizzate, entro un nel limite complessivo annuo individuale stabilito in sede a livello di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 6, lettera n)integrativa, da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come riposi compensativi.
4. L’utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
5. A livello di ente sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell’andamento della banca delle ore ed all’assunzione di iniziative tese a favorirne l’utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l’utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
36. Le ore di cui al comma 2, su richiesta del lavoratore, possono essere retribuite oppure fruite come riposi compensativi ad ore o in modo cumulato per la durata di una giornata lavorativa, per le proprie necessità personali e familiari, fermo restando che le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare sono vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L’utilizzo come riposi compensativi, a domanda del dipendente, avviene compatibilmente con le esigenze di servizio, anche con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Banca delle ore. 1. Al fine di consentire una maggiore flessibilità nella fruizione mettere i lavoratori in grado di fruire delle ore prestazioni di lavoro straordinario o supplementare supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita, presso ciascuna amministrazione, confermata la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Qualora il dipendente ne faccia richiesta, nel Nel conto ore confluiscono confluiscono, su richiesta del lavoratore, le prestazioni ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, entro un limite complessivo annuo individuale stabilito in sede di contrattazione integrativa autorizzate nei limiti e con le procedure di cui all’art. 7…., comma 6, lettera n3 (Lavoro straordinario), da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta pagaL’eventuale richiesta di pagamento, perché avvenga entro l’anno, deve essere inoltrata entro il 15 novembre dell’anno stesso.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come riposi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui al comma 28 dell’art… (Lavoro straordinario), su richiesta del lavoratore, possono essere retribuite oppure fruite come riposi compensativi ad che in rapporto alle ore o in modo cumulato per la durata di una giornata lavorativa, per le proprie necessità personali e familiari, fermo restando che le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare sono accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L’utilizzo L’azienda rende possibile l’utilizzo delle ore come riposi compensativicompensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, a domanda del dipendente, avviene compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, anche con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. Il differimento è concordato tra il responsabile della struttura ed il dipendente.
5. A livello di azienda sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell’andamento della banca delle ore ed all’assunzione di iniziative tese a favorirne l’utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l’utilizzo dei riposi accantonati. Sull’applicazione dell’istituto l’azienda fornisce informazione ai soggetti di cui all’art. comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie).
6. Rimane fermo quanto previsto dall’art. …, comma 6 (Lavoro straordinario) nei confronti dei lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore.
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 40 (Banca delle ore) del CCNL 20.9.2001 integrativo del CCNL 7.4.1999.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Banca delle ore. 1Si concorda che il recupero delle prestazioni aggiuntive (straordinario) e dell’eventuale riduzione orario (23 ore annue) possa essere usufruito, sotto forma di permesso retribuito frazionabile, con un limite minimo di mezz’ora. Al fine Si conviene che, esclusivamente per i contratti di consentire una maggiore flessibilità nella fruizione durata inferiore all’anno sia possibile, al termine del rapporto monetizzare, sulla base della sola retribuzione oraria, le ore che il lavoratore, in considerazione del periodo limitato del contratto e delle sue caratteristiche, non sia riuscito a recuperare interamente. Si concorda inoltre per ragioni di equità, che in banca delle ore di debbono confluire esclusivamente le prestazioni aggiuntive che avrebbero dato diritto ad un compenso come lavoro straordinario calcolato sulla base della retribuzione oraria maggiorata del 25%. Se il lavoro straordinario è quindi compiuto il sabato o supplementare è istituitail lunedì, presso ciascuna amministrazionequalora l’orario settimanale sia distribuito da lunedì a venerdì o da martedì a sabato, la maggiorazione dovuta è del 30% e tale prestazione non rientra in banca delle ore, con un conto individuale . Così pure il lavoro eventualmente compiuto in ore notturne comprese tra le 22:00 e le 06:00 darà diritto al compenso per ciascun lavoratore.
2. Qualora il dipendente ne faccia richiesta, nel conto ore confluiscono le prestazioni di lavoro straordinario con la relativa maggiorazione del 65% e non entrerà in banca delle ore. Il lavoro chiesto nel giorno destinato al riposo settimanale (domenica) da diritto sempre a riposo compensativo in altro giorno oltre, a scelta del lavoratore, all’ulteriore recupero in banca delle ore o supplementareal pagamento delle ore con la maggiorazione del 25%. Nel caso di promozione a quadro direttivo in corso d’anno, debitamente autorizzatesi deve procedere alla liquidazione delle eventuali prestazioni aggiuntive in banca ore ancora da recuperare. La riduzione oraria maturata fino alla data di passaggio alla categoria dei quadri direttivi e non goduta, entro un limite complessivo annuo individuale stabilito in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7può essere, comma 6, lettera n), da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
3. Le ore di cui al comma 2, su richiesta del lavoratore, possono essere retribuite oppure fruite come riposi compensativi ad ore liquidata o trasformata in modo cumulato per la durata di una giornata lavorativa, per le proprie necessità personali e familiari, fermo restando che le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare sono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativaferie da usufruire.
4. L’utilizzo come riposi compensativi, a domanda del dipendente, avviene compatibilmente con le esigenze di servizio, anche con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione.
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Samples: Premio Di Risultato Agreement, Contratto Integrativo Regionale Di Ii° Livello
Banca delle ore. 1. Al fine di consentire una maggiore flessibilità nella fruizione mettere i lavoratori in grado di fruire delle ore prestazioni di lavoro straordinario o supplementare supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita, presso ciascuna amministrazione, istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Qualora il dipendente ne faccia richiesta, nel Nel conto ore confluiscono confluiscono, su richiesta del lavoratore, le prestazioni ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, entro un limite complessivo annuo individuale stabilito in sede di contrattazione integrativa autorizzate nei limiti e con le procedure di cui all’art. 734, comma 6, lettera n)3 del CCNL del 7 aprile del 1999, da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta pagaL’eventuale richiesta di pagamento, perché avvenga entro l’anno, deve essere inoltrata entro il 15 novembre dell’ anno stesso.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui al all’art. 34, comma 28 del CCNL del 7 aprile 1999, su richiesta del lavoratore, possono essere retribuite oppure fruite come riposi compensativi ad che in rapporto alle ore o in modo cumulato per la durata di una giornata lavorativa, per le proprie necessità personali e familiari, fermo restando che le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare sono accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L’utilizzo L’azienda rende possibile l’utilizzo delle ore come riposi compensativicompensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, a domanda del dipendente, avviene compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, anche con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. Il differimento è concordato tra il responsabile della struttura ed il dipendente.
5. A livello di azienda sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell’andamento della banca delle ore ed all’assunzione di iniziative tese a favorirne l’utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l’utilizzo dei riposi accantonati. Sull’applicazione dell’istituto l’azienda fornisce informazione successiva ai soggetti di cui all’art. 9 comma 2 del CCNL 7 aprile 1999 .
6. La disciplina del presente articolo decorre dall’entrata in vigore del presente contratto.
7. Rimane fermo quanto previsto dall’art. 34, comma 6 del CCNL del 7 aprile 1999 nei confronti dei lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore ed i relativi riposi compensativi possono essere usufruiti compatibilmente con le esigenze di servizio anziché entro il mese successivo entro il termine massimo di tre mesi.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Banca delle ore. 1. Al fine di consentire una maggiore flessibilità nella Le Parti concordano che i permessi retribuiti per la fruizione delle ore accumulate, a qualsiasi titolo, nella banca delle ore possono essere frazionati nel limite minimo di mezz’ora. Si conviene che, esclusivamente per i contratti a termine di durata inferiore all’anno, sia possibile, al termine del rapporto, monetizzare, sulla base della sola retribuzione oraria, le ore che il dipendente, in considerazione del periodo limitato del contratto e delle sue stesse caratteristiche, non sia riuscito a recuperare interamente. Si conviene, altresì, che, in caso di passaggio alla categoria dei Quadri Direttivi, si procederà alla liquidazione, sulla base della sola retribuzione oraria, delle ore non ancora recuperate e confluite in banca ore a titolo sia di prestazioni aggiuntive, sia di riduzione orario sino a quel momento maturata. Si concorda inoltre, che in banca delle ore debbano confluire esclusivamente le prestazioni aggiuntive che avrebbero dato diritto ad un compenso come lavoro straordinario calcolato sulla base delle retribuzione oraria maggiorata del 25%. Se il lavoro straordinario è quindi compiuto il sabato o supplementare è istituitail lunedì, presso ciascuna amministrazionequalora l’orario settimanale sia distribuito dal lunedì al venerdì o da martedì al sabato, la maggiorazione dovuta è del 30% e tale prestazione non rientra in banca delle ore. Così pure il lavoro eventualmente compiuto in ore notturne o notturne festive, con un conto individuale comprese tra le 22,00 e le 6,00 darà diritto al compenso per ciascun lavoratore.
2. Qualora il dipendente ne faccia richiesta, nel conto ore confluiscono le prestazioni di lavoro straordinario o supplementarecon la maggiorazione, debitamente autorizzaterispettivamente, entro un limite complessivo annuo individuale stabilito del 55% e del 65% e non entrerà in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 6, lettera n), da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta pagabanca delle ore.
3. Le ore di cui al comma 2, su richiesta del lavoratore, possono essere retribuite oppure fruite come riposi compensativi ad ore o in modo cumulato per la durata di una giornata lavorativa, per le proprie necessità personali e familiari, fermo restando che le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare sono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L’utilizzo come riposi compensativi, a domanda del dipendente, avviene compatibilmente con le esigenze di servizio, anche con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione.
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Samples: Regional Agreement for Managers and Professional Staff of Cooperative Credit Banks, Collective Bargaining Agreement
Banca delle ore. 1. Al fine di consentire una maggiore flessibilità nella fruizione delle ore di lavoro straordinario o supplementare Presso il Settore l’UOC Risorse Umane è istituita, presso ciascuna amministrazione, istituita la banca delle oreore nella quale confluiscono, con ad esclusiva domanda del dipendente tramite un conto individuale, i crediti maturati a seguito delle prestazioni di lavoro straordinario, preventivamente e debitamente autorizzato, nel limite massimo individuale per ciascun lavoratoredi 180 ore annue.
2. Qualora il Le ore accantonate possono essere richieste dal dipendente ne faccia richiesta, nel conto ore confluiscono le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, entro un limite complessivo annuo individuale stabilito interessato sia come riposo compensativo che in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 6, lettera n)retribuzione, da utilizzarsi fruire comunque entro e non oltre l’anno successivo a quello di maturazione. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
3. Il riposo compensativo deve essere preventivamente autorizzato, tenuto conto delle esigenze organizzative e funzionali della struttura presso la quale il dipendente presta servizio.
4. Le eventuali ore di cui accantonate, comunicate dal Dirigente competente al comma 2l’UOC Risorse Umane, su richiesta del lavoratoresono mensilmente evidenziate nel cedolino stipendiale.
5. Le maggiorazioni, possono essere retribuite oppure fruite come riposi compensativi ad ore o in modo cumulato per la durata di una giornata lavorativa, per le proprie necessità personali e familiari, fermo restando che le maggiorazioni nella misura dovuta per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare straordinario, sono pagate il remunerate e liquidate con gli emolumenti del mese successivo alla a quello della prestazione lavorativaresa.
46. L’utilizzo come riposi compensativiLe risorse impegnate per lavoro straordinario e non erogate a fronte dell’utilizzo del corrispettivo riposo compensativo, sono riportate in economia a domanda del dipendente, avviene compatibilmente con le esigenze di servizio, anche con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizionefavore dell’Azienda.
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Samples: Contratto Decentrato Integrativo
Banca delle ore. 1. Al fine L’Amministrazione istituisce, con decorrenza dalla data di consentire una maggiore flessibilità nella fruizione sottoscrizione del presente CCDI, la Banca delle ore di lavoro straordinario o supplementare è istituita, presso ciascuna amministrazione, cui all’art.38 bis del CCNL 14.09.2000 attraverso la banca delle ore, con costituzione di un conto individuale per ciascun lavoratore.
2dipendente nel quale confluiscono, su richiesta dello stesso, le ore di prestazione di lavoro straordinario debitamente autorizzate ed effettuate entro il tetto massimo dei limiti previsti dall’art. Qualora 14 e da utilizzarsi nell'anno successivo a quello di maturazione. In considerazione di quanto stabilito nel comma 1, la banca delle ore relativa a tutti i dipendenti di ogni Settore non può essere superiore alla quota di straordinario assegnata al Settore stesso. Le ore accantonate possono essere richieste in retribuzione oppure possono essere utilizzate come permessi o riposi compensativi fruibili per attività formative o necessità personali, tenuto conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata e al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. Il differimento è concordato tra il dipendente ne faccia richiesta, nel conto ore confluiscono Responsabile di Servizio ed il dipendente. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa. Le ore accantonate devono essere richieste in pagamento entro un limite complessivo annuo individuale stabilito in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 6, lettera n), da utilizzarsi entro l’anno il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di maturazione. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
3non costituiscono economie di bilancio fino a quando il dipendente non abbia rinunciato a richiederle in retribuzione. Le ore di cui al comma 2, su richiesta del lavoratore, accantonate possono essere retribuite oppure fruite richieste come riposi compensativi ad ore permessi o in modo cumulato per riposo compensativo entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello della prestazione, pena la durata di una giornata lavorativa, per le proprie necessità personali e familiari, fermo restando che le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare sono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativadecadenza del diritto.
4. L’utilizzo come riposi compensativi, a domanda del dipendente, avviene compatibilmente con le esigenze di servizio, anche con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione.
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Samples: Contratto Collettivo Decentrato
Banca delle ore. (art.19 del CCRL 1.8.2002)
1. Al fine di consentire una maggiore flessibilità nella fruizione mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retributivo o come permessi compensativi, delle ore prestazioni di lavoro straordinario o supplementare straordinario, è istituita, presso ciascuna amministrazione, istituita la banca Banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Qualora il dipendente ne faccia richiesta, nel Nel conto ore confluiscono confluiscono, su richiesta del dipendente, le prestazioni ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementarestraordinario, debitamente autorizzate, entro un autorizzate nel limite complessivo annuo individuale stabilito in sede a livello di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 6, lettera n)decentrata integrativa, da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
3. Le ore di cui al comma 2, su richiesta del lavoratore, accantonate possono essere retribuite oppure fruite come riposi compensativi ad ore richieste da ciascun lavoratore o in modo cumulato per la durata retribuzione (entro il 31 dicembre dell’anno di una giornata lavorativa, competenza) o come permessi compensativi per le proprie attività formative o anche per necessità personali e familiari, fermo restando che le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare sono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L’utilizzo come riposi compensativi, a domanda del dipendente, avviene compatibilmente con le esigenze di servizio, anche con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
5. A livello di ente sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell’andamento della Banca delle ore ed all’assunzione di iniziative tese ad attuarne l’utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l’utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
6. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Aziendale
Banca delle ore. 1. Al fine A decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto, in caso di consentire una maggiore flessibilità nella fruizione delle ore effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario o supplementare è istituitaoltre il normale orario così come definite dal precedente art.18, presso ciascuna amministrazioneil dipendente, in luogo del complessivo trattamento economico previsto dall’art. 19, ha diritto di optare per la banca delle maturazione di corrispondenti riposi compensativi, da accantonare in un apposito conto ore individuale nel limite massimo di 80 ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Qualora il L’opzione deve essere esercitata dal dipendente ne faccia richiesta, nel conto ore confluiscono le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, entro un limite complessivo annuo individuale stabilito in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 6, lettera n), da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta pagaogniqualvolta viene resa la prestazione lavorativa aggiuntiva.
3. Le L’utilizzo delle ore accantonate, compatibilmente con le esigenze tecnico- organizzative dell’Istituto, dovrà avvenire con un preavviso di cui al comma 2, su richiesta del lavoratore, possono essere retribuite oppure fruite come riposi compensativi almeno una giornata lavorativa da comunicare mediante la procedura informatica attualmente in uso.
4. In caso di utilizzo di un numero di ore pari ad ore o in modo cumulato per la durata di una giornata lavorativa, per le proprie necessità personali e familiariqualora il dipendente abbia ancora un monte ferie residuo superiore ai limiti di legge, fermo restando che le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare sono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativalo stesso dovrà preferire l’utilizzo delle ferie rispetto ai riposi compensativi accantonati nel conto ore individuale.
45. L’utilizzo come In caso d’impossibilità di utilizzo dei permessi per cessazione del rapporto di lavoro, i riposi compensativi, a domanda del dipendente, avviene compatibilmente con le esigenze compensativi residui saranno oggetto di servizio, anche con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizionemonetizzazione.
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Banca delle ore. 1. Al fine di consentire una maggiore flessibilità nella fruizione delle ore di lavoro straordinario o supplementare è istituita, presso ciascuna amministrazione, la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Qualora il dipendente ne faccia richiesta, nel conto ore confluiscono le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, entro un limite complessivo annuo individuale stabilito in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 6, lettera n), da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
. 3. Le ore di cui al comma 2, su richiesta del lavoratore, possono essere retribuite oppure fruite come riposi compensativi ad ore o in modo cumulato per la durata di una giornata lavorativa, per le proprie necessità personali e familiari, fermo restando che le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare sono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L’utilizzo come riposi compensativi, a domanda del dipendente, avviene compatibilmente con le esigenze di servizio, anche con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione.. RESTA NELLA FORMULAZIONE 2016/2018
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Banca delle ore. 1. Al fine di consentire una maggiore flessibilità nella fruizione mettere i lavoratori in grado di fruire delle ore prestazioni di lavoro straordinario o delle prestazioni di lavoro supplementare di cui all’art. 36, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita, presso ciascuna amministrazione, istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Qualora il dipendente ne faccia richiesta, nel Nel conto ore confluiscono confluiscono, su richiesta del dipendente, le prestazioni ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementaredi lavoro supplementare di cui all’art. 40, debitamente autorizzate, entro un nel limite complessivo annuo individuale stabilito in sede a livello di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 6, lettera n)integrativa, da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come riposi compensativi.
4. L’utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
5. A livello di ente sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell’andamento della banca delle ore ed all’assunzione di iniziative tese a favorirne l’utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l’utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
36. Le ore di cui al comma 2, su richiesta del lavoratore, possono essere retribuite oppure fruite come riposi compensativi ad ore o in modo cumulato per la durata di una giornata lavorativa, per le proprie necessità personali e familiari, fermo restando che le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare sono vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L’utilizzo come riposi compensativi, a domanda del dipendente, avviene compatibilmente con le esigenze di servizio, anche con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione.
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Banca delle ore. 1. Al fine Si conviene di consentire una maggiore flessibilità nella fruizione delle ore di lavoro straordinario o supplementare è istituita, presso ciascuna amministrazione, istituire la “banca delle ore, con un conto individuale ” per ciascun lavoratore.
2consentire all’azienda di chiedere prestazioni lavorative aggiuntive all’orario giornaliero nel limite massimo di 2 ore al giorno o di 10 ore settimanali. Qualora il dipendente ne faccia richiesta, nel conto Tali prestazioni aggiuntive fino a 36 ore confluiscono le prestazioni rappresentano uno strumento di flessibilità e quindi non costituiscono lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, entro un limite complessivo annuo individuale e danno diritto al recupero obbligatorio con permessi retribuiti il cui godimento va stabilito con la Direzione aziendale in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 6, lettera n), da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
3. Le ore di cui al comma 2, su richiesta del lavoratore, possono quanto deve essere retribuite oppure fruite come riposi compensativi ad ore o in modo cumulato per la durata di una giornata lavorativa, per le proprie necessità personali e familiari, fermo restando che le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare sono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L’utilizzo come riposi compensativi, a domanda del dipendente, avviene compatibilmente compatibile con le esigenze di servizio. Le ore di permesso così maturate vanno godute di norma entro l’anno solare e, anche in via eccezionale, comunque non oltre i primi tre mesi dell’anno successivo. Qualora si verifichi l’impossibilità al recupero richiesto dal dipendente, a causa delle esigenze di servizio, le ore effettuate dovranno essere retribuite con riferimento ai tempile maggiorazioni previste per il lavoro straordinario. Dopo il superamento delle suddette 36 ore l’Azienda d’accordo con il lavoratore può scegliere se proseguire il meccanismo della banca delle ore o chiedere la maggiorazione dello straordinario. In quest’ultimo caso dette ore vanno computate nel limite delle 120 ore. Come già indicato nel primo comma, alla durata ed le prestazioni aggiuntive sono riferite al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizionesolo “orario giornaliero”; sono quindi escluse dal presente istituto contrattuale le ore effettuate in giornate festive o comunque al di fuori dell’ “orario giornaliero”.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Banca delle ore. 1. Al fine Il dipendente può richiedere, utilizzando il modello di consentire una maggiore flessibilità nella fruizione liquidazione mensile del lavoro straordinario, l’imputazione delle ore di lavoro straordinario (minimo trenta minuti o supplementare è istituita, presso ciascuna amministrazione, la multipli) al conto banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Qualora il dipendente ne faccia richiesta, nel conto ore confluiscono le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, entro un limite complessivo annuo individuale stabilito in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 6, lettera n), da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
3. Le ore di cui al comma 2, su richiesta del lavoratore, possono essere retribuite oppure fruite come riposi compensativi ad ore o in modo cumulato per la durata di una giornata lavorativa, per le proprie necessità personali e familiari, fermo restando che mentre le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare sono dello stesso vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4, entro i limiti del budget attribuito al Servizio. La banca delle ore è regolamentata come segue: Le ore accumulate nel conto banca ore possono essere fruite dal dipendente come permessi compensativi per le proprie attività di formazione, o per necessità personali o familiari (minimo trenta minuti o multipli, mezze giornate o giornate intere) e devono essere richieste tramite la procedura prevista nel portale del dipendente, utilizzando il giustificativo “banca ore”. L’utilizzo come riposi compensativicompensativi è reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche ed organizzative e di servizio. Le ore accantonate devono essere utilizzate entro la fine dell’anno successivo a quello di maturazione, nel limite delle ore maturate. Le ore accantonate e non fruite come permesso compensativo possono essere richieste dal dipendente in retribuzione entro la fine dell’anno successivo a domanda quello di maturazione, entro i limiti del budget attribuito al Servizio. Il totale delle ore straordinarie sommate al conto della banca ore non deve eccedere le 150 ore annuali, limite previsto dall’art. 43 del CCNL Federcasa. Il dipendente può richiedere l’imputazione dello straordinario al conto banca ore indipendentemente dalla disponibilità residua del budget attribuito al Servizio cui appartiene. In caso di incapienza del budget, le ore di straordinario effettuate vengono imputate automaticamente al conto banca ore. Le ore accantonate, le ore utilizzate e quelle ancora da fruire possono essere consultate tramite la procedura prevista nel portale del dipendente, avviene compatibilmente con nella sezione “Servizi al dipendente”, dove è possibile visualizzare la situazione sempre aggiornata. Tale articolo non si applica ai Quadri Aziendali le esigenze cui funzioni direttive siano tali da non consentire una prefissione di servizioparametri temporali per lo svolgimento delle prestazioni lavorative di cui all’art. 64, anche con riferimento ai tempipunto 3, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizionecomma 4.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Banca delle ore. 1. Al fine di consentire una maggiore flessibilità nella fruizione È istituita la banca delle ore, attraverso l’accantonamento delle ore di lavoro straordinario o supplementare è istituita, presso ciascuna amministrazione, la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Qualora il dipendente ne faccia richiesta, nel conto ore confluiscono le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, entro un limite complessivo annuo individuale stabilito in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 753. L’accantonamento, comma 6per le ore dalla cinquantunesima alla centocinquantesima, lettera n), da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello avverrà su formale richiesta del di- pendente. La richiesta deve avvenire nel mese in cui si è svolta la prestazione di maturazionelavoro straordinario. L’accantonamento delle ore di straordinario eccedenti le 150 (centocinquanta) avverrà in maniera automatica. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
3in banca ore resteranno a disposizione del dipendente per l’anno di maturazione e per quello suc- cessivo. Le ore accantonate in banca ore potranno essere usufruite dal dipendenti come permessi retribuiti individuali, anche a gruppi di cui al comma 2minimo 4 ore, su facendone richiesta del lavoratore, possono essere retribuite oppure fruite come riposi compensativi ad ore o in modo cumulato per la durata con almeno quindici giorni di una giornata lavorativa, per le proprie necessità personali e familiari, fermo restando che le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare sono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4preavviso. L’utilizzo come riposi compensativi, a domanda del dipendente, avviene Le richieste saranno accolte compatibilmente con le esigenze dell’azienda purché, per lo stesso periodo temporale, non ne siano state presentate per un numero lavoratori superiori al 10% del personale in servizio o anche da un solo di- pendente nelle realtà lavorative che occupano meno di servizio10 dipendenti. In caso di richieste eccedenti il suddetto limite del 10% vale il criterio cronologico della presentazione delle doman- de. I dipendenti esclusi hanno diritto a ripresentare la loro richiesta per un periodo diverso. Le ore richieste, anche con riferimento ai tempie non godute per motivate esigenze organizzative, alla durata ed al numero dei lavoratorisaranno pagate dalle aziende su richiesta del di- pendente, contemporaneamente ammessi alla fruizionesolo nel caso in cui vengano opposti due rifiuti ad altrettante richieste formulate, rispettando i termini e il preavviso indicati. Le parti firmatarie il presente ccnl si impegnano a verificare, dodici mesi dopo la stipula, l’effettivo andamento della banca delle ore.
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Banca delle ore. 1. Al fine di consentire una maggiore flessibilità nella fruizione delle Le ore di lavoro straordinario o supplementare è istituitaeccedenti l’orario giornaliero normale saranno compensate come segue: - le prime 50 ore annue saranno compensate con la corresponsione di altrettante ore di permesso, presso ciascuna amministrazioneesclusa ogni maggiorazione, la banca delle e non costituiscono pertanto lavoro straordinario. L’utilizzo di tali permessi sarà concordato fra Azienda ed interessato. - le successive 50 ore, con un conto in base alla scelta individuale per ciascun lavoratore.
2. Qualora il dipendente ne faccia richiesta, nel conto ore confluiscono le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, entro un limite complessivo annuo individuale stabilito in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 6, lettera n), da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
3. Le ore di cui al comma 2, su richiesta del lavoratore, possono essere retribuite oppure fruite in altrettante ore di permesso aggiuntivo ovvero liquidate come riposi compensativi ad ore o in modo cumulato per la durata prestazione di una giornata lavorativa, per le proprie necessità personali e familiarilavoro straordinario, fermo restando che le maggiorazioni per il mancato esercizio della scelta vale come consenso a che tutte le prestazioni lavorative aggiuntive dalla 51^ alla 100^ ora siano liquidate come lavoro straordinario. La fruizione dei permessi di Banca delle ore dovrà avvenire obbligatoriamente entro 24 mesi dalla maturazione, con periodi minimi di 15 minuti e multipli di tale durata. Nel caso in cui alla cessazione del rapporto di lavoro straordinario o supplementare sono pagate risultasse necessaria la monetizzazione di permessi non ancora utilizzati, essa avverrà riconoscendo per ogni ora di permesso non utilizzata la sola paga oraria calcolata dividendo un dodicesimo della retribuzione annua contrattuale per 160, calcolata avendo a base la retribuzione spettante al momento della monetizzazione. Nei casi di assenze continuative superiore ai 5 mesi – quali malattie, infortuni, maternità – che abbiano impedito l’effettuazione del recupero, il mese successivo alla prestazione lavorativaPersonale potrà realizzare il relativo recupero posticipando il rientro in servizio.
4. L’utilizzo come riposi compensativi, a domanda del dipendente, avviene compatibilmente con le esigenze di servizio, anche con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione.
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Banca delle ore. 1. Al fine Le parti, riconoscendo l’opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di consentire una maggiore flessibilità nella utilizzare i riposi compensativi che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore la cui fruizione avverrà con le seguenti modalità: - il numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione delle ore maturate non dovrà superare il 10% della manodopera presente al lavoro nella singola unità produttiva o reparto, escludendo dai periodi dell’anno interessati all’utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell’arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della manodopera presente al lavoro straordinario nella singola unità produttiva o supplementare è istituitareparto. Per rispondere a particolari esigenze aziendali, presso ciascuna amministrazione, la banca diverse modalità potranno essere concordate nell’ambito dei confronti previsti in sede aziendale. Al 31 dicembre di ogni anno l’impresa fornirà al lavoratore l’estratto conto individuale delle oreore depositate nella banca, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2i relativi movimenti. Qualora il dipendente ne faccia Il prelievo delle ore maturate avverrà con preavviso scritto di 5 giorni. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta, nel conto ore confluiscono le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, entro un limite complessivo annuo individuale stabilito in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 6, lettera n), da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione. Le parti stabiliscono che in via sperimentale il lavoratore per sua espressa richiesta potrà rinunciare alla monetizzazione delle ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta pagapresenti in banca ore e non fruite e l’azienda si obbliga ad istituire in qualità di promotore un percorso formativo individuale anche durante il normale orario di lavoro.
3. Le ore di cui al comma 2, su richiesta del lavoratore, possono essere retribuite oppure fruite come riposi compensativi ad ore o in modo cumulato per la durata di una giornata lavorativa, per le proprie necessità personali e familiari, fermo restando che le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare sono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L’utilizzo come riposi compensativi, a domanda del dipendente, avviene compatibilmente con le esigenze di servizio, anche con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione.
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Banca delle ore. 1. Al fine di consentire una maggiore flessibilità nella fruizione mettere i lavoratori in grado di fruire delle ore prestazioni di lavoro straordinario o supplementare supplementare, di cui all’art. 37, comma 2, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita, presso ciascuna amministrazione, istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Qualora il dipendente ne faccia richiesta, nel Nel conto ore confluiscono confluiscono, su richiesta del dipendente, le prestazioni ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, entro un limite complessivo annuo individuale stabilito in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 737, comma 62, lettera n)debitamente autorizzate nel limite complessivo annuo stabilito a livello di contrattazione integrativa, da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come riposi compensativi.
4. L’utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
5. A livello di ente sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell’andamento della banca delle ore ed all’assunzione di iniziative tese a favorirne l’utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l’utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
36. Le ore di cui al comma 2, su richiesta del lavoratore, possono essere retribuite oppure fruite come riposi compensativi ad ore o in modo cumulato per la durata di una giornata lavorativa, per le proprie necessità personali e familiari, fermo restando che le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare sono vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
47. L’utilizzo come riposi compensativi, a domanda La disciplina del dipendente, avviene compatibilmente con le esigenze di servizio, anche con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizionepresente articolo decorre dal 1 gennaio 2001.
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Samples: CCNL Per Il Personale Non Dirigente Del Cnel 1998 2001
Banca delle ore. 1. Al fine di consentire una maggiore flessibilità nella fruizione mettere i lavoratori in grado di fruire delle ore prestazioni di lavoro straordinario o supplementare supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita, presso ciascuna amministrazione, istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Qualora il dipendente ne faccia richiesta, nel Nel conto ore confluiscono confluiscono, su richiesta del lavoratore, le prestazioni ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, entro un limite complessivo annuo individuale stabilito in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 6, lettera n)autorizzate nei limiti delle risorse stanziate sui relativi capitoli del bilancio delle amministrazioni, da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione. Nel caso di richiesta di pagamento, questa deve avvenire entro il mese di dicembre.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui all’art. 26, comma 4, che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L’amministrazione, a domanda del dipendente, rende possibile l’utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione.
5. A livello di amministrazione sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell’andamento della banca delle ore ed all’assunzione di iniziative tese a favorirne l’utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l’utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
36. Le ore La disciplina del presente articolo decorre dalla data di cui al comma 2, su richiesta entrata in vigore del lavoratore, possono essere retribuite oppure fruite come riposi compensativi ad ore o in modo cumulato per la durata di una giornata lavorativa, per le proprie necessità personali e familiari, fermo restando che le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare sono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativapresente CCNL.
4. L’utilizzo come riposi compensativi, a domanda del dipendente, avviene compatibilmente con le esigenze di servizio, anche con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Integrativo
Banca delle ore. 1. Al fine Le parti, riconoscendo l’opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di consentire una maggiore flessibilità nella fruizione delle ore utilizzare i riposi compensativi, che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di lavoro straordinario o supplementare è istituita, presso ciascuna amministrazione, istituire la banca delle ore, ore la cui fruizione avverrà con un conto individuale le seguenti modalità: - i lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall’unità produttiva per ciascun lavoratore.
2. Qualora il dipendente ne faccia richiesta, nel conto ore confluiscono le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, entro un limite complessivo annuo individuale stabilito in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 6, lettera n), da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
3. Le ore di cui al comma 2, su richiesta del lavoratore, possono essere retribuite oppure fruite come riposi compensativi ad ore o in modo cumulato per la durata di una giornata lavorativa, per le proprie necessità personali e familiari, fermo restando che le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare sono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L’utilizzo come usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell’anno interessati all’utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell’arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a domanda rotazione tra tutto il personale interessato; - i riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore; - per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell’ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale. Al 31 dicembre di ogni anno l’azienda fornirà al lavoratore l’estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti. Il prelievo delle ore maturate avverrà con preavviso scritto di 3 giorni. Ai fini del dipendente, avviene compatibilmente con le esigenze diritto di servizio, anche con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizioneprecedenza fa fede la data della richiesta.
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Banca delle ore. 1Si concorda che il recupero delle prestazioni aggiuntive (straordinario) e dell’eventuale riduzione orario (23 ore annue) possa essere usufruito, sotto forma di permesso retribuito frazionabile, con un limite minimo di mezz’ora. Al fine Si conviene che, esclusivamente per i contratti di consentire una maggiore flessibilità nella fruizione durata inferiore all’anno sia possibile, al termine del rapporto monetizzare, sulla base della sola retribuzione oraria, le ore che il lavoratore, in considerazione del periodo limitato del contratto e delle sue caratteristiche, non sia riuscito a recuperare interamente. Si concorda inoltre per ragioni di equità, che in banca delle ore di debbono confluire esclusivamente le prestazioni aggiuntive che avrebbero dato diritto ad un compenso come lavoro straordinario calcolato sulla base della retribuzione oraria maggiorata del 25%. Se il lavoro straordinario è quindi compiuto il sabato o supplementare è istituitail lunedì, presso ciascuna amministrazionequalora l’orario settimanale sia distribuito da lunedì a venerdì o da martedì a sabato, la maggiorazione dovuta è del 30% e tale prestazione non rientra in banca delle ore, con un conto individuale . Così pure il lavoro eventualmente compiuto in ore notturne comprese tra le 22:00 e le 06:00 darà diritto al compenso per ciascun lavoratore.
2. Qualora il dipendente ne faccia richiesta, nel conto ore confluiscono le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, entro un limite complessivo annuo individuale stabilito con la relativa maggiorazione del 65% e non entrerà in sede di contrattazione integrativa di cui all’artbanca delle ore. 7, comma 6, lettera n)Il lavoro chiesto nel giorno destinato al riposo settimanale (domenica) da diritto sempre a riposo compensativo in altro giorno, da utilizzarsi usufruire entro l’anno successivo le due settimane lavorative successive, oltre, a quello scelta del lavoratore, all’ulteriore recupero in banca delle ore o al pagamento delle ore con la maggiorazione del 25%. Nel caso di maturazionepromozione a quadro direttivo in corso d’anno, si deve procedere alla liquidazione dell’ eventuale residuo di banca delle ore ancora da recuperare. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
3. Le ore La riduzione oraria maturata fino alla data di cui al comma 2passaggio alla categoria dei quadri direttivi e non goduta, su può essere, a richiesta del lavoratore, possono essere retribuite oppure fruite come riposi compensativi ad ore liquidata o trasformata in modo cumulato per la durata di una giornata lavorativa, per le proprie necessità personali e familiari, fermo restando che le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare sono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativaferie da usufruire.
4. L’utilizzo come riposi compensativi, a domanda del dipendente, avviene compatibilmente con le esigenze di servizio, anche con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione.
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Banca delle ore. 1. Al fine di consentire una maggiore flessibilità nella fruizione mettere i lavoratori in grado di fruire delle ore prestazioni di lavoro straordinario straordinario, in modo retribuito o supplementare è istituitacome permessi compensativi, presso ciascuna amministrazione, verrà istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Qualora il dipendente ne faccia richiestaNel conto delle ore confluiranno, nel conto su richiesta del dipendente, le ore confluiscono le prestazioni di prestazione di lavoro straordinario o supplementarestraordinario, debitamente autorizzate, entro un limite complessivo annuo individuale stabilito in sede autorizzate come da art. 11 nel massimo di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 6, lettera n)ore 72/anno, da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
3. Le ore accantonate potranno essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui al comma 2all’art.34 c.8 del CCNL 7/4/99, su richiesta del lavoratore, possono essere retribuite oppure fruite come riposi compensativi ad che in rapporto alle ore o in modo cumulato per la durata di una giornata lavorativa, per le proprie necessità personali e familiari, fermo restando che le maggiorazioni per le accantonate verranno pagate entro 60 giorni successivi alle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare sono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativalavorative.
4. L’utilizzo come riposi compensativi, a domanda del dipendente, avviene compatibilmente con le esigenze di servizio, anche con riferimento ai tempi, alla durata ed e al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
5. A livello aziendale saranno organizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell’andamento della banca delle ore ed all’assunzione di iniziative tese ad attuarne l’utilizzo. Nel rispetto dello spirito della norma, potranno eventualmente essere individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l’utilizzo dei riposi accantonati: le parti concordano in via prioritaria attività formative, volontariato, problemi personali debitamente motivati.
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Banca delle ore. 1. Al fine di consentire una maggiore flessibilità nella fruizione mettere i lavoratori in grado di fruire delle ore prestazioni di lavoro straordinario o supplementare supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita, presso ciascuna amministrazione, istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun cia- scun lavoratore.
2. Qualora il dipendente ne faccia richiesta, nel Nel conto ore confluiscono confluiscono, su richiesta del lavoratore, le prestazioni ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementaresup- plementare, debitamente autorizzate, entro un limite complessivo annuo individuale stabilito in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 6, lettera n), da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta pagaNel caso di ri- chiesta di pagamento, questa deve avvenire entro il mese di dicembre.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi com- pensativi, escluse le maggiorazioni di cui al comma 2, su richiesta del lavoratore, possono essere retribuite oppure fruite come riposi compensativi ad all’art. 90 che in rapporto alle ore o in modo cumulato per la durata di una giornata lavorativa, per le proprie necessità personali e familiari, fermo restando che le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare sono accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L’utilizzo come riposi compensativiL’Amministrazione, a domanda del dipendente, avviene compatibilmente con le rende possibile l’utilizzo delle ore come riposi compensa- tivi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, anche con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione.
5. A livello di Amministrazione sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell’andamento della banca delle ore ed all’assunzione di iniziative tese a favorirne l’utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l’utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
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Banca delle ore. 1. Al fine di consentire una maggiore flessibilità nella fruizione mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle ore prestazioni di lavoro straordinario o supplementare straordinario, è istituita, presso ciascuna amministrazione, istituita la banca Banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Qualora il dipendente ne faccia richiesta, nel Nel conto ore confluiscono confluiscono, su richiesta del dipendente, le prestazioni ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementarestraordinario, debitamente autorizzate, entro un autorizzate nel limite complessivo annuo individuale stabilito in sede a livello di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 6, lettera n)decentrata integrativa, da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
3. Le ore di cui al comma 2, su richiesta del lavoratore, accantonate possono essere retribuite oppure fruite come riposi compensativi ad ore richieste da ciascun lavoratore o in modo cumulato per la durata di una giornata lavorativa, retribuzione o come permessi compensativi per le proprie attività formative o anche per necessità personali e familiari, fermo restando che le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare sono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L’utilizzo come riposi compensativi, a domanda del dipendente, avviene compatibilmente con le esigenze di servizio, anche con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
5. A livello di ente sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell’andamento della Banca delle ore ed all’assunzione di iniziative tese ad attuarne l’utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l’utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
6. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
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Banca delle ore. 1. Al fine di consentire una maggiore flessibilità nella fruizione È istituita la banca delle ore, attraverso l’accantonamento delle ore di lavoro straordinario o supplementare è istituita, presso ciascuna amministrazione, la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratoredi cui all’art. 55.
2. Qualora il dipendente ne faccia richiestaL’accantonamento, per le ore fino alla centocinquantesima, avverrà su formale richiesta del lavoratore. La richiesta deve avvenire nel conto ore confluiscono le prestazioni mese in cui si è svolta la prestazione di lavoro straordinario.
3. L’accantonamento delle ore di straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, entro un limite complessivo annuo individuale stabilito eccedenti le 150 (centocinquanta) avverrà in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 6, lettera n), da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazionemaniera automatica.
4. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta pagain banca ore resteranno a disposizione del dipendente per l’anno di maturazione e per quello successivo.
35. Le ore accantonate in banca ore potranno essere usufruite dal lavoratore come permessi retribuiti individuali, anche a gruppi di cui al comma 2minimo 4 ore, su facendone richiesta del lavoratore, possono essere retribuite oppure fruite come riposi compensativi ad ore o in modo cumulato per la durata con almeno quindici giorni di una giornata lavorativa, per le proprie necessità personali e familiari, fermo restando che le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare sono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativapreavviso.
46. L’utilizzo come riposi compensativi, a domanda del dipendente, avviene Le richieste saranno accolte compatibilmente con le esigenze dell’Ente purché, per lo stesso periodo temporale, non ne siano state presentate per un numero di serviziolavoratori superiori al 10% del personale in servizio o anche da un solo dipendente negli Entiche occupano meno di 10 dipendenti.
7. In caso di richieste eccedenti il suddetto limite del 10% vale il criterio cronologico della presentazione delle domande.
8. La lavoratrice e il lavoratore escluso ha diritto a ripresentare la sua richiesta per un periodo diverso.
9. Le ore richieste, anche con riferimento ai tempie non godute per motivate esigenze organizzative, alla durata ed al numero dei lavoratorisaranno pagate dagli Enti su richiesta del dipendente, contemporaneamente ammessi alla fruizionesolo nel caso in cui vengano opposti due rifiuti ad altrettante richieste formulate, rispettando i termini e il preavviso indicati.
10. Le parti firmatarie il presente c.c.n.l. si impegnano a verificare, dodici mesi dopo la stipula, l’effettivo andamento della banca delle ore
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Banca delle ore. (Art. 15 CCNI 2002/2005)
1. Al In applicazione dell’art. 31 del Testo Coordinato, al fine di consentire una maggiore flessibilità nella fruizione delle ore remunerare le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare preventivamente autorizzate con retribuzioni compensative ovvero con recupero orari compensativi, è istituita, presso ciascuna amministrazione, istituita la banca delle ore, con ore nella quale è previsto un conto individuale per ciascun lavoratore.dipendente. Il funzionamento della banca delle ore è il seguente:
2. Qualora il dipendente ne faccia richiesta, nel a. Il conto individuale presso la Banca delle ore confluiscono le può essere costituito da un limite massimo di 50 ore di prestazioni di lavoro straordinario da fruire in modo retribuito o supplementare, debitamente autorizzate, entro un limite complessivo annuo individuale stabilito in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 6, lettera n), da utilizzarsi come permessi compensativi;
b. Il dipendente dovrà utilizzare le suddette ore entro l’anno successivo rispetto a quello di maturazione. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga, qualora ne richieda il pagamento, la relativa richiesta dovrà pervenire al massimo entro il giorno 10 del mese di gennaio dell’anno successivo.
3. Le c. Su richiesta del dipendente, le ore di prestazioni straordinarie effettuate, fino a un massimo di 50, vengono accantonate nella Banca delle ore; le ore successivamente utilizzate come riposo compensativo e quelle di cui al comma 2il dipendente chiede il pagamento alla fine dell’anno, su richiesta del lavoratore, possono essere retribuite oppure fruite come riposi compensativi ad ore o in modo cumulato per la durata di una giornata lavorativa, per le proprie necessità personali e familiari, fermo restando che le vengono dedotte dal conto individuale.
d. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare sono della Banca delle ore vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L’utilizzo come riposi compensativi, a domanda del dipendente, avviene compatibilmente con le esigenze di servizio, anche con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizionee. Le ore accantonate nella Banca delle ore sono mensilmente evidenziate nella busta paga.
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Banca delle ore. 1. Al fine di consentire una maggiore flessibilità nella fruizione mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito e come permessi compensativi, delle ore di lavoro di straordinario o supplementare accumulate, è istituita, presso ciascuna amministrazione, istituita la banca Banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Qualora il dipendente ne faccia richiestaNel conto ore individuale confluiscono le ore autorizzate e riconosciute quale straordinario ai sensi dei commi 4, 5 e 6 del precedente art. 10, nel conto ore confluiscono le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, entro un limite complessivo annuo individuale stabilito in sede di contrattazione integrativa 50, di cui all’art. 7, comma 6, lettera n), da utilizzarsi le prime 20 ore verranno poste in pagamento e le restanti 30 dovranno essere recuperate entro l’anno successivo. Le ore risultanti al 1° gennaio dell’anno successivo a quello di maturazionematurazione destinate al recupero daranno diritto anch’esse all’erogazione della maggiorazione del 15%.
3. Le ore richieste a titolo di recupero dovranno tenere conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
4. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paganel prospetto riepilogativo delle timbrature.
35. In considerazione della situazione finanziaria dell’Ente ed in deroga all’art. 38, c. 6 del CCNL del 14.09.2000 le maggiorazioni per lavoro straordinario verranno pagate nell’anno successivo a quello di maturazione.
6. Le ore residuali accantonate dai dipendenti sino alla data di cui sottoscrizione del presente Contratto Decentrato verranno inscritte nella banca delle ore in conto separato rispetto al comma 2, su richiesta del lavoratore, possono essere retribuite oppure fruite come riposi compensativi ad predetto limite complessivo annuo di 50 ore o in modo cumulato e resteranno a disposizione per la durata di una giornata lavorativa, per le proprie necessità personali e familiari, fermo restando che le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare sono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativarecuperi compensativi.
4. L’utilizzo come riposi compensativi, a domanda del dipendente, avviene compatibilmente con le esigenze di servizio, anche con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione.
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