Common use of Banca ore Clause in Contracts

Banca ore. 1. Le Parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi di cui al presente CCNL, che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore. 2. Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore al netto delle maggiorazioni orarie spettanti, che dovranno comunque essere liquidate al lavoratore. 3. Il prelievo delle ore maturate avverrà con richiesta scritta presentata dal lavoratore entro 5 giorni dalla fruizione. 4. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta. 5. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato. 6. I riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 5 ore. 7. Per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale. 8. Il datore di lavoro in caso di mancata richiesta di fruizione dei riposi compensativi per le ore depositate in banca ore potrà, entro il 31 Dicembre di ogni anno, individuare il periodo entro il quale il lavoratore debba comunque procedere alla fruizione delle ore maturate e residue relative all’anno precedente. 9. Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti. 10. I riposi compensativi nonché i permessi retribuiti aggiuntivi (banca ore) di cui al presente CCNL non possono essere assorbiti da altri trattamenti aziendali in atto in materia di riduzione, permessi e ferie. 11. Sono fatti salvi eventuali accordi collettivi decentrati in essere in materia di flessibilità. 12. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che di diminuzione dell’orario contrattuale. 13. La suddetta compensazione del monte ore del lavoratore deve essere disposta dall’Azienda entro un periodo massimo di 52 settimane da quando ha avuto inizio la flessibilità dell’orario contrattuale; qualora tali recuperi non siano stati disposti ovvero siano solo parziali, l’Azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore il monte ore non utilizzato.

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Banca ore. Le Parti convengono di istituire, dal 1. Le Parti° gennaio 2007, riconoscendo l'opportunità nelle Aziende che occu- pano più di 250 dipendenti al 31 dicembre 2006, la banca ore per tutti i lavoratori siano messi in condizione con contratto di utilizzare i riposi compensativi lavoro a tempo indeterminato, per le ore di straordinario prestate oltre le 80 ore annue, fatta eccezione per le prestazioni rese con riferimento alle causali di cui al presente comma 3 dell’art. 41( “lavoro straordinario - lavoro festivo - lavoro notturno”) del vigente CCNL, che sono a disposizione del singolo . Il lavoratore, convengono in alternativa al pagamento, potrà esercitare la propria scelta in ordine all’accantonamento nella banca ore delle quote orarie relative a prestazioni straordinarie effettuate oltre il limite annuo sopra indicato, comunicandola formalmente all’azienda entro la fine di istituire la banca delle ore. 2. Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore al netto delle maggiorazioni orarie spettanti, che dovranno comunque essere liquidate al lavoratore. 3. Il prelievo delle ore maturate avverrà con richiesta scritta presentata dal lavoratore entro 5 giorni dalla fruizione. 4. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta. 5. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva ogni anno per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupatal’anno solare successivo. Per le unità produttive ore di straordinario che confluiscono nella banca ore verrà corrispo- sta mensilmente al lavoratore la maggiorazione retributiva nella misura onnicomprensiva del 50% rispetto a quelle contrattualmente previste. Le quote accantonate nella banca ore individuale potranno essere utilizzate dai lavoratori - sotto forma di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato. 6. I riposi compensativi - entro il termine di cui all’art. 29 (“ferie”), comma 5, del presente CCNL. Al termine di detto periodo, le eventuali ore residue non utilizzate, saranno normalmente goduti compensate con la retribuzione in gruppi atto. L’utilizzo delle ore accantonate con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà realizzarsi d’intesa con l’Azienda, tenen- do conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive. Le ore accantonate saranno evidenziate mensilmente nel prospetto paga. Alle RSU saranno annualmente fornite informazioni in merito al numero dei lavoratori che hanno optato per l’accantonamento nella banca ore, alle ore complessivamente accantonate ed a quelle utilizzate dai lavoratori. In tale sede le Parti valuteranno l’opportunità di 4 procedere allo svuotamento della banca ore anche con pagamenti integrali o 5 ore. 7. Per rispondere a particolari esigenze aziendaliparziali con riferimento alle casistiche sotto riportate, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale. 8. Il datore di lavoro in caso di mancata richiesta di fruizione dei riposi compensativi da ritenersi eccezionali sia per la tipologia che per le ore depositate dimensioni: • nuovi impianti (progettazioni, costruzioni, addestramento, messa in esercizio); • grandi manutenzioni pluriennali; • eventi eccezionali (es. cambiamento di sistemi operativi, gestionali ed amministrativi). L’istituto della banca ore potrà, entro il 31 Dicembre non si applica in concomitanza con l’applicazione di ogni anno, individuare il periodo entro il quale il lavoratore debba comunque procedere alla fruizione delle ore maturate e residue relative all’anno precedente. 9regimi di orario multiperiodale. Al 31 dicembre Le modalità di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti. 10. I riposi compensativi nonché i permessi retribuiti aggiuntivi (banca ore) di cui al applicazione ai lavoratori a tempo parziale della presente CCNL non possono essere assorbiti da altri trattamenti aziendali in atto in materia di riduzione, permessi e ferie. 11nor- mativa saranno valutate a livello aziendale. Sono fatti salvi gli eventuali accordi collettivi decentrati già in essere in atto che regolamentano la materia di flessibilitàa livello azien- dale. Decorso un anno dall’avvio della sperimentazione, le Parti stipulanti verificheranno l’an- damento della banca ore. 12. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che di diminuzione dell’orario contrattuale. 13. La suddetta compensazione del monte ore del lavoratore deve essere disposta dall’Azienda entro un periodo massimo di 52 settimane da quando ha avuto inizio la flessibilità dell’orario contrattuale; qualora tali recuperi non siano stati disposti ovvero siano solo parziali, l’Azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore il monte ore non utilizzato.

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Banca ore. 1. Le Parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi di cui al presente CCNL, che sono a disposizione del singolo lavoratore, Parti convengono di istituire una banca ore costituita da conti individuali nei quali confluiscono le ore di riposo compensativo di 4 o 8 ore consecutive realizzate nel limite delle 250 ore qualora il lavoratore abbia optato per il godimento di riposi compensativi sulla base di quanto previsto dal successivo punto. Per le ore di prestazione straordinaria svolte sino al limite di 250 ore il lavoratore potrà richiedere di fruire, in alternativa al relativo trattamento economico, di corrispondenti riposi compensativi. Di tale scelta il lavoratore dovrà darne comunicazione scritta all’azienda entro il mese di dicembre di ogni anno. Tale opzione avrà validità per l’intero anno successivo. Le ore che confluiranno nella banca ore saranno compensate, con la banca delle ore. 2retribuzione del mese successivo a quello di effettuazione, con la sola maggiorazione per lavoro straordinario. Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore al netto delle maggiorazioni orarie spettanti, che dovranno comunque essere liquidate al lavoratore. 3. Il prelievo La fruizione delle ore maturate inserite nel conto individuale avverrà con su richiesta scritta presentata dal lavoratore entro 5 giorni dalla fruizione. 4del lavoratore, da effettuarsi con un preavviso di almeno 15 giorni. Ai fini del diritto Tale fruizione avrà priorità rispetto all’utilizzo degli altri permessi in caso di precedenza fa fede la data della richiesta. 5richiesta relativa a giornata intera. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire La fruizione dei riposi compensativi, compensativi non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di potrà avvenire a luglio, agosto e dicembre, salvo diverso accordo di 2° livello sulla collocazione dei 3 mesi. Per Le richieste avanzate ai sensi del precedente comma verranno accolte entro il limite del 10% dei lavoratori che avrebbero dovuto essere presenti nell’ufficio/reparto nel giorno e/o nelle ore richiesti, con il limite minimo di 1 unità per ufficio/reparto. Nel caso in cui le richieste superino tale limite, si farà riferimento all’ordine cronologico delle stesse. Nel caso in cui la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato. 6. I riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 5 ore. 7. Per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale. 8. Il datore di lavoro in caso di mancata richiesta di fruizione dei riposi compensativi per pervenga con un preavviso inferiore a 20 giorni oppure sia superata la percentuale del 10%, le ore depositate richieste saranno concesse compatibilmente con le esigenze aziendali. Le ore accantonate in banca ore potràsaranno evidenziate mensilmente in busta paga. Le ore di cui al primo comma del presente articolo, entro il 31 Dicembre di ogni anno, individuare il periodo entro il quale il lavoratore debba comunque procedere alla fruizione delle ore maturate e residue relative all’anno precedente. 9. Al risultanti a consuntivo al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà ciascun anno, per agevolarne la fruizione da parte del lavoratore, restano a disposizione del lavoratore per un ulteriore periodo di 4 mesi. Al termine di tale periodo le eventuali ore che risultassero ancora accantonate saranno liquidate con le competenze del mese di maggio, sulla base della retribuzione al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca31 dicembre dell’anno di maturazione, ma con i relativi movimenti. 10un ulteriore aumento del 15% rispetto a quelle previste nel presente articolato. I riposi compensativi nonché i permessi retribuiti aggiuntivi (banca ore) di cui al presente CCNL non possono essere assorbiti da altri trattamenti aziendali in atto Ulteriori accordi in materia di riduzione, permessi e ferie“banca ore” sono demandati alla contrattazione di 2° livello. 11. Sono fatti salvi eventuali accordi collettivi decentrati in essere in materia di flessibilità. 12. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che di diminuzione dell’orario contrattuale. 13. La suddetta compensazione del monte ore del lavoratore deve essere disposta dall’Azienda entro un periodo massimo di 52 settimane da quando ha avuto inizio la flessibilità dell’orario contrattuale; qualora tali recuperi non siano stati disposti ovvero siano solo parziali, l’Azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore il monte ore non utilizzato.

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Banca ore. 1Al fine di favorire una maggiore flessibilità della prestazione lavorativa, correlata al carattere stagionale delle lavorazioni agro-meccanico che rende necessario il ricorso al lavoro straordinario in determinati periodi dell’anno, ed al tempo stesso contenere il numero delle ore mediamente lavorate entro i limiti previsti dal precedente art. 7, le Parti convengono che sia possibile il recupero delle ore di straordinario con successivo godimento sottoforma di permessi retribuiti. Le Partiparti convengono quindi di istituire, riconoscendo l'opportunità che a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, la Banca ore nella quale confluiranno tutte le ore di straordinario prestate dai lavoratori nel corso dell’anno solare secondo la disciplina appresso definita. L’attivazione della banca ore è consentita per tutti i lavoratori siano messi ad eccezione dei lavoratori assunti a termine, previa adesione formale scritta in condizione di utilizzare i riposi compensativi di cui al presente CCNL, che sono a disposizione forma libera del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore. 2. Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore al netto delle maggiorazioni orarie spettanti, che dovranno comunque essere liquidate al lavoratore. 3. Il prelievo delle ore maturate avverrà con richiesta scritta presentata dal lavoratore da presentare all’azienda entro 5 60 giorni dalla fruizione. 4data di assunzione. Ai fini del diritto Condizioni di precedenza fa fede la data della richiesta. 5. I lavoratori che miglior favore potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi essere convenute in sede di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupatacontrattazione aziendale. Per le unità produttive ore di straordinario che confluiscono nella Banca ore verrà corrisposta la maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di sotto dei 30 dipendentiquella prevista per il lavoro straordinario nelle varie modalità di esplicazione, tale diritto sarà goduto individualmente da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e a rotazione tra tutto il personale interessato. 6. I riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 5 ore. 7. Per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale. 8festivo. Il datore di lavoro in caso di mancata richiesta di fruizione dei riposi compensativi per le ore depositate in banca ore potràsuddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell’impresa. Tale recupero si realizzerà entro il 31 Dicembre di ogni anno28 febbraio dell’anno successivo all’accumulo delle ore, individuare il periodo entro il quale il lavoratore debba comunque procedere alla fruizione delle ore maturate e residue relative all’anno precedente. 9. Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti. 10. I riposi compensativi nonché i permessi retribuiti aggiuntivi (banca ore) di cui al presente CCNL non possono essere assorbiti da altri trattamenti aziendali in atto in materia di riduzione, permessi e ferie. 11. Sono fatti salvi eventuali accordi collettivi decentrati in essere in materia di flessibilità. 12. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia prioritariamente nei periodi di superamento che minore attività produttiva o di diminuzione dell’orario contrattuale. 13caduta ciclica dell’attività stessa. La suddetta compensazione Al raggiungimento delle 120 ore complessive accumulate, si dovrà comunque procedere ad un parziale o totale ridimensionamento del monte ore del lavoratore deve essere disposta dall’Azienda secondo un programma da concordarsi tra impresa e lavoratore. Per i riposi eventualmente non fruiti entro un periodo massimo di 52 settimane da quando ha avuto inizio la flessibilità dell’orario contrattuale; qualora tali recuperi non siano stati disposti ovvero siano solo parzialiil 28 febbraio dell’anno successivo alla maturazione, l’Azienda è tenuta a corrispondere l’importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore sulla base della paga oraria in atto a quella data. Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e/o straordinarie accumulate. Le parti si danno reciprocamente atto che: 1) la scelta effettuata dal lavoratore circa l’accantonamento delle ore di straordinario in Banca ore riguarda l’insieme, non frazionabile, delle ore effettuate nell’anno; 2) le ore accantonate nella Banca ore sono disponibili per il monte lavoratore a decorrere dal mese successivo al loro accantonamento e possono essere costantemente recuperate; 3) Il lavoratore ha comunque sempre la possibilità di dare disdetta all’attivazione della banca ore dandone formale comunicazione scritta all’azienda entro il 31/12 di ciascun anno con decorrenza dall’anno successivo, in virtù del principio di in frazionabilità dell’accantonamento. Ai lavoratori che daranno formale disdetta all’attivazione della Banca ore, i riposi eventualmente non utilizzato.fruiti verranno liquidati al lavoratore sulla base della paga oraria in atto a quella data, salvo accordi diversi sottoscritti tra le parti. Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo le aziende forniranno ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca ore prima dell’avvio del nuovo istituto e raccoglieranno le loro eventuali adesioni scritte.-

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Samples: Contratto Integrativo Territoriale Di Lavoro

Banca ore. 1In alternativa a quanto previsto dall'art. Le Parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi 27 del presente c.c.n.l. possibile recuperare tutte le ore di lavoro supplementare e straordinario svolto compresa la traduzione in condizione termini di utilizzare i riposi compensativi quantità orarie delle relative maggiorazioni spettanti secondo le modalità di cui al presente CCNLsuddetto art. 25, che sono a disposizione purché tale volontà risulti da un atto sottoscritto tra l'impresa ed il lavoratore. Tale recupero si realizzerà entro e non oltre un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e delle relative maggiorazioni tenuto conto dei periodi di minore attività produttiva e delle esigenze del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore. 2. Tutte compatibilmente queste ultime con le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore al netto delle maggiorazioni orarie spettanti, che dovranno comunque essere liquidate al lavoratore. 3esigenze tecnico-produttive o organizzative dell'impresa. Il prelievo lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore maturate avverrà con richiesta scritta presentata supplementari e straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuite pari al 4% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente. Trascorso il periodo di 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente alle ore eventualmente ancora non recuperate, al valore della retribuzione oraria vigente al momento della erogazione. Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate, nonché la traduzione in quantità orarie delle relative maggiorazioni ed ulteriore quota di ore di permesso maturata. Il lavoratore è tenuto entro 5 10 giorni dalla fruizione. 4. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data dal ricevimento della richiesta. 5. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, busta paga ad evidenziare eventuali errori e/o non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembrecorrispondenza relativamente ai dati ivi indicati. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per suo carattere innovativo le unità produttive al di sotto dei 30 dipendentiparti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato. 6. I riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 5 ore. 7. Per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale. 8. Il datore nazionale e di lavoro in caso di mancata richiesta di fruizione Osservatori regionali, procederanno a verificare l'efficacia della presente normativa e dei riposi compensativi per le ore depositate in banca ore potràsuoi esiti, entro il 31 Dicembre due anni dalla stipula del c.c.n.l. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, in sede di ogni annoconfronto regionale, individuare il periodo entro il quale il lavoratore debba comunque procedere alla fruizione delle ore maturate e residue relative all’anno precedente. 9. Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti. 10. I riposi compensativi nonché i permessi retribuiti aggiuntivi (banca ore) di cui al presente CCNL non possono essere assorbiti da altri trattamenti aziendali in atto in materia definite specifiche regolamentazioni di riduzione, permessi costituzione e ferie. 11. Sono fatti salvi eventuali accordi collettivi decentrati in essere in materia di flessibilità. 12. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che di diminuzione dell’orario contrattuale. 13. La suddetta compensazione recupero del monte ore del lavoratore deve essere disposta dall’Azienda entro accumulato dai singoli lavoratori, avvalendosi della istituzione di un periodo massimo meccanismo di 52 settimane da quando ha avuto inizio la flessibilità dell’orario contrattuale; qualora tali recuperi non siano stati disposti ovvero siano solo parzialibanca-ore territoriale, l’Azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore il monte ore non utilizzatocome indicato nell'art. 31.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Banca ore. 1. Le Parti, riconoscendo l'opportunità che i Parti convengono di istituire una banca ore al fine di consentire ai lavoratori siano messi in condizione la fruizione delle ore di utilizzare i riposi compensativi riposo a compensazione delle ore di lavoro prestate oltre il normale orario di lavoro di cui al presente CCNLcomma 3) e 5) dell’articolo 12, che sono a disposizione del singolo lavoratorenonché delle ore di lavoro prestate in occasione di giornate festive e domenicali (in assenza di riposo compensativo), convengono con le modalità di istituire la banca delle oreseguito elencate. 2. Tutte le tipologie L’Azienda che intende avvalersi della banca ore, per la totalità dei dipendenti o per categorie omogenee di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore al netto delle maggiorazioni orarie spettantiessi (es: divisioni, che dovranno comunque essere liquidate al lavoratoreunità operative, reparti, ecc.), deve darne comunicazione preventiva alle RSA/RSU - XX.XX. territoriali ed ai dipendenti interessati per un confronto in fase di prima applicazione . 3. Il prelievo delle In caso di necessità di prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro il dipendente sarà tenuto a fornire la prestazione entro il limite massimo di 100 ore maturate avverrà con richiesta scritta presentata dal lavoratore entro 5 giorni dalla fruizioneanno (comprensive di eventuali ore di straordinario di cui al successivo articolo 22 comma 7) nonché 12 ore settimanali, e potrà rifiutarsi soltanto in caso di giustificate motivazioni. 4. Ai fini Le ore di lavoro effettuate ai sensi del diritto di precedenza fa fede la data della richiestaprecedente comma non daranno luogo a pagamenti aggiuntivi (fatte salve le maggiorazioni per lavoro notturno e/o domenicale/festivo ai sensi dell’articolo 21, 22 comma 3 , articolo 13 comma 3 che saranno corrisposte nel mese successivo alla prestazione) e alimenteranno un contatore “banca-ore”. 5. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva Le prestazioni banca-ore accumulate saranno utilizzate come segue: a) mediante riduzioni della prestazione lavorativa settimanale su disposizione aziendale, per usufruire dei riposi compensativiil 50% delle ore accumulate b) mediante permessi individuali richiesti dal dipendente con almeno 4 giorni lavorativi di preavviso e fatte salve esigenze di servizio, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare per il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato.restante 50% 6. I riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 5 ore. 7. Per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale. 8. Il datore di lavoro in caso di mancata richiesta di fruizione dei riposi compensativi per le ore depositate in banca ore potrà, entro il 31 Dicembre di ogni anno, individuare il periodo entro il quale il lavoratore debba comunque procedere alla fruizione delle ore maturate e residue relative all’anno precedente. 9. Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti. 107. I riposi compensativi nonché i permessi retribuiti aggiuntivi (Al 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione le eventuali ore accumulate in banca-ore e non fruite saranno liquidate con maggiorazione del 20%. 8. A livello aziendale e tramite accordo sindacale potranno essere concordate diverse modalità di gestione della banca ore) di cui al presente CCNL non possono essere assorbiti da altri trattamenti aziendali in atto in materia di riduzione, permessi e ferie. 119. Sono fatti salvi eventuali accordi collettivi decentrati in essere in materia di flessibilitàDecorsi 12 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo le parti si incontreranno per verificare i risultati e gli aspetti applicativi / organizzativi dell’istituto. 12. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che di diminuzione dell’orario contrattuale. 13. La suddetta compensazione del monte ore del lavoratore deve essere disposta dall’Azienda entro un periodo massimo di 52 settimane da quando ha avuto inizio la flessibilità dell’orario contrattuale; qualora tali recuperi non siano stati disposti ovvero siano solo parziali, l’Azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore il monte ore non utilizzato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Banca ore. 21. Nelle Aziende che occupano più di 200 dipendenti è prevista a decorrere dal 1. Le Parti, riconoscendo l'opportunità che ° gennaio 2020 la banca ore per tutti i lavoratori siano messi in condizione con contratto di utilizzare i riposi compensativi lavoro a tempo indeterminato, per le ore di straordinario di cui al presente CCNLcomma 2 dell'art. 28 (“Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno”) prestate oltre le 70 ore annue, che sono a disposizione nonché per le ore di straordinario rese con riferimento alle causali di cui al comma 3 del singolo citato art. 28 (“Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno”), prestate oltre le 180 ore semestrali, il lavoratore, convengono in alternativa al pagamento, potrà esercitare la propria scelta in ordine all’accantonamento nella banca ore delle quote orarie relative a prestazioni straordinarie effettuate oltre i limiti sopra indicati, comunicandola formalmente all’azienda entro la fine di istituire la banca delle ore. 2. Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore al netto delle maggiorazioni orarie spettanti, che dovranno comunque essere liquidate al lavoratore. 3. Il prelievo delle ore maturate avverrà con richiesta scritta presentata dal lavoratore entro 5 giorni dalla fruizione. 4. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta. 5. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva ogni anno per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupatal’anno solare successivo. Per le unità produttive ore di straordinario che confluiscono nella banca ore verrà corrisposta mensilmente al di sotto dei 30 dipendentilavoratore la maggiorazione retributiva nella misura onnicomprensiva del 50% della retribuzione oraria, tale diritto sarà goduto individualmente e rispetto a rotazione tra tutto il personale interessatoquelle contrattualmente previste. 622. I Le quote accantonate nella banca ore individuale potranno essere utilizzate dai lavoratori - sotto forma di riposi compensativi - entro il termine di cui all’art. 31 (“Ferie”), comma 5, del presente CCNL. Al termine di detto periodo, le eventuali ore residue non utilizzate, saranno normalmente goduti compensate con la retribuzione in gruppi di 4 o 5 oreatto. L'utilizzo delle ore accantonate con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà realizzarsi d’intesa con l’Azienda, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive. Le ore accantonate saranno evidenziate mensilmente nel prospetto paga. 723. Per rispondere Alle RSU saranno annualmente fornite informazioni in merito al numero dei lavoratori che hanno optato per l'accantonamento nella banca ore, alle ore complessivamente accantonate ed a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in quelle utilizzate dai lavoratori. In tale sede decentrata aziendale le Parti valuteranno l’opportunità di procedere allo svuotamento della banca ore anche con pagamenti integrali o territorialeparziali. 824. Il datore di lavoro in caso di mancata richiesta di fruizione dei riposi compensativi per le ore depositate in L’istituto della banca ore potrà, entro il 31 Dicembre non si applica in concomitanza con l’applicazione di ogni anno, individuare il periodo entro il quale il lavoratore debba comunque procedere alla fruizione delle ore maturate e residue relative all’anno precedenteregimi di orario multiperiodale. Le modalità di applicazione ai lavoratori a tempo parziale della presente normativa saranno valutate a livello aziendale. 9. Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti. 10. I riposi compensativi nonché i permessi retribuiti aggiuntivi (banca ore) di cui al presente CCNL non possono essere assorbiti da altri trattamenti aziendali in atto in materia di riduzione, permessi e ferie. 1125. Sono fatti salvi gli eventuali accordi collettivi decentrati già in essere in atto che regolamentano la materia di flessibilitàa livello aziendale. 12. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che di diminuzione dell’orario contrattuale. 13. La suddetta compensazione del monte ore del lavoratore deve essere disposta dall’Azienda entro un periodo massimo di 52 settimane da quando ha avuto inizio la flessibilità dell’orario contrattuale; qualora tali recuperi non siano stati disposti ovvero siano solo parziali, l’Azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore il monte ore non utilizzato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Banca ore. 1. Le Parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi di cui al presente CCNL, che sono a disposizione del singolo lavoratorefermo restando quando previsto dall’art. 24 per il personale viaggiante, convengono di istituire la una banca ore costituita da conti individuali nei quali confluiscono le ore di riposo compensativo di 4 o 8 ore consecutive realizzate nel limite delle ore220 ore di cui al successivo art. 28 qualora il lavoratore abbia optato per il godimento di riposi compensativi sulla base di quanto previsto dal successivo punto. 2. Tutte Per le tipologie ore di lavoro straordinario potranno confluire nel monte prestazione straordinaria svolte sino al limite di 220 ore della Banca delle Ore il lavoratore potrà richiedere di fruire, in alternativa al netto delle maggiorazioni orarie spettantirelativo trattamento economico, che dovranno comunque essere liquidate al lavoratoredi corrispondenti riposi compensativi. Di tale scelta il lavoratore dovrà darne comunicazione scritta all’azienda entro il mese di dicembre di ogni anno. Tale opzione avrà validità per l’intero anno successivo. 3. Il prelievo delle Le ore maturate avverrà che confluiranno nella banca ore saranno compensate, con richiesta scritta presentata dal lavoratore entro 5 giorni dalla fruizionela retribuzione del mese successivo a quello di effettuazione, con la sola maggiorazione per lavoro straordinario. 4. Ai fini La fruizione delle ore inserite nel conto individuale avverrà su richiesta scritta del diritto lavoratore, da effettuarsi con un preavviso di precedenza fa fede la data della richiesta. 5almeno 15 giorni. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire Tale fruizione avrà priorità rispetto all’utilizzo degli altri permessi in caso di richiesta relativa a giornata intera. La fruizione dei riposi compensativi, compensativi non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di potrà avvenire a luglio, agosto e dicembre, salvo diverso accordo di secondo livello sulla collocazione dei 3 mesi. 5. Per la giornata Le richieste avanzate ai sensi del precedente comma verranno accolte entro il limite del 10% dei lavoratori che avrebbero dovuto essere presenti nell’ufficio/reparto nel giorno e/o nelle ore richiesti, con il limite minimo di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata1 unità per ufficio/reparto. Per Nel caso in cui le unità produttive al di sotto dei 30 dipendentirichieste superino tale limite, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessatosi farà riferimento all’ordine cronologico delle stesse. 6. I riposi compensativi Nel caso in cui la richiesta di fruizione pervenga con un preavviso inferiore a 20 giorni oppure sia superata la percentuale del 10%, le ore richieste saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 5 oreconcesse compatibilmente con le esigenze aziendali. 7. Per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti Le ore accantonate in sede decentrata aziendale o territorialebanca ore saranno evidenziate mensilmente in busta paga. 8. Il datore Le ore di lavoro in caso cui al primo comma del presente articolo, risultanti a consuntivo al 31 dicembre di mancata richiesta di fruizione dei riposi compensativi per le ore depositate in banca ore potrà, entro il 31 Dicembre di ogni ciascun anno, individuare il per agevolarne la fruizione da parte del lavoratore, restano a disposizione del lavoratore per un ulteriore periodo entro il quale il lavoratore debba comunque procedere alla fruizione delle di 4 mesi. Al termine di tale periodo le eventuali ore maturate e residue relative all’anno precedenteche risultassero ancora accantonate saranno liquidate con le competenze del mese di maggio, sulla base della retribuzione al 31 dicembre dell’anno di maturazione, ma con un ulteriore aumento del 15% rispetto a quelle previste dal successivo art. 28. 9. Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti. 10. I riposi compensativi nonché i permessi retribuiti aggiuntivi (banca ore) di cui al presente CCNL non possono essere assorbiti da altri trattamenti aziendali in atto Ulteriori accordi in materia di riduzione, permessi e ferie“banca ore” sono demandati alla contrattazione di 2° livello. 11. Sono fatti salvi eventuali accordi collettivi decentrati in essere in materia di flessibilità. 12. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che di diminuzione dell’orario contrattuale. 13. La suddetta compensazione del monte ore del lavoratore deve essere disposta dall’Azienda entro un periodo massimo di 52 settimane da quando ha avuto inizio la flessibilità dell’orario contrattuale; qualora tali recuperi non siano stati disposti ovvero siano solo parziali, l’Azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore il monte ore non utilizzato.

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Banca ore. 1In alternativa a quanto previsto dall'art. Le Parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi 25 del presente c.c.n.l. possibile recuperare tutte le ore di lavoro supplementare e straordinario svolto compresa la traduzione in condizione termini di utilizzare i riposi compensativi quantità orarie delle relative maggiorazioni spettanti secondo le modalità di cui al presente CCNLsuddetto art. 25, che sono a disposizione purchè tale volontà risulti da un atto sottoscritto tra l'impresa ed il lavoratore. Tale recupero si realizzerà entro e non oltre un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e delle relative maggiorazioni tenuto conto dei periodi di minore attività produttiva e delle esigenze del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore. 2. Tutte compatibilmente queste ultime con le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore al netto delle maggiorazioni orarie spettanti, che dovranno comunque essere liquidate al lavoratore. 3esigenze tecnico-produttive o organizzative dell'impresa. Il prelievo lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore maturate avverrà con richiesta scritta presentata supplementari e straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuite pari al 4% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente. Trascorso il periodo di 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente alle ore eventualmente ancora non recuperate, al valore della retribuzione oraria vigente al momento della erogazione. Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate, nonchè la traduzione in quantità orarie delle relative maggiorazioni ed ulteriore quota di ore di permesso maturata. Il lavoratore è tenuto entro 5 10 giorni dalla fruizione. 4. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data dal ricevimento della richiesta. 5. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, busta paga ad evidenziare eventuali errori e/o non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembrecorrispondenza relativamente ai dati ivi indicati. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per suo carattere innovativo le unità produttive al di sotto dei 30 dipendentiparti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato. 6. I riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 5 ore. 7. Per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale. 8. Il datore nazionale e di lavoro in caso di mancata richiesta di fruizione Osservatori regionali, procederanno a verificare l'efficacia della presente normativa e dei riposi compensativi per le ore depositate in banca ore potràsuoi esiti, entro il 31 Dicembre due anni dalla stipula del c.c.n.l. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, in sede di ogni annoconfronto regionale, individuare il periodo entro il quale il lavoratore debba comunque procedere alla fruizione delle ore maturate e residue relative all’anno precedente. 9. Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti. 10. I riposi compensativi nonché i permessi retribuiti aggiuntivi (banca ore) di cui al presente CCNL non possono essere assorbiti da altri trattamenti aziendali in atto in materia definite specifiche regolamentazioni di riduzione, permessi costituzione e ferie. 11. Sono fatti salvi eventuali accordi collettivi decentrati in essere in materia di flessibilità. 12. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che di diminuzione dell’orario contrattuale. 13. La suddetta compensazione recupero del monte ore del lavoratore deve essere disposta dall’Azienda entro accumulato dai singoli lavoratori, avvalendosi della istituzione di un periodo massimo meccanismo di 52 settimane da quando ha avuto inizio la flessibilità dell’orario contrattuale; qualora tali recuperi non siano stati disposti ovvero siano solo parzialibanca-ore territoriale, l’Azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore il monte ore non utilizzatocome indicato nell'art. 29.

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Banca ore. 1. Le Parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi di cui al presente CCNL, che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore. 2. Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore al netto delle maggiorazioni orarie spettanti, che dovranno comunque essere liquidate al lavoratore. 3. Il prelievo delle ore maturate avverrà con richiesta scritta presentata dal lavoratore entro 5 giorni dalla fruizione. 4. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta. 5. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato. 6. I riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 5 ore. 7. Per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale. 8. Il datore di lavoro in caso di mancata richiesta di fruizione dei riposi compensativi per le ore depositate in banca ore potrà, entro il 31 Dicembre di ogni anno, individuare il periodo entro il quale il lavoratore debba comunque procedere alla fruizione delle ore maturate e residue relative all’anno all‟anno precedente. 9. Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti. 10. I riposi compensativi nonché i permessi retribuiti aggiuntivi (banca ore) di cui al presente CCNL non possono essere assorbiti da altri trattamenti aziendali in atto in materia di riduzione, permessi e ferie. 11. Sono fatti salvi eventuali accordi collettivi decentrati in essere in materia di flessibilità. 12. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario all‟orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che di diminuzione dell’orario dell‟orario contrattuale. 13. La suddetta compensazione del monte ore del lavoratore deve essere disposta dall’Azienda dall‟Azienda entro un periodo massimo di 52 settimane da quando ha avuto inizio la flessibilità dell’orario dell‟orario contrattuale; qualora tali recuperi non siano stati disposti ovvero siano solo parziali, l’Azienda l‟Azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore il monte ore non utilizzato.

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Banca ore. 1In alternativa a quanto previsto dall'art. Le Parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi 22 del CCNL 30.9.93 è possibile recuperare tutte le ore di lavoro supplementare e straordinario svolto compresa la traduzione in condizione termini di utilizzare i riposi compensativi quantità orarie delle relative maggiorazioni spettanti secondo le modalità di cui al presente CCNLmedesimo art. 22, che sono a disposizione purché tale volontà risulti da un atto sottoscritto tra l'impresa ed il lavoratore. Tale recupero si realizzerà entro e non oltre un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e delle relative maggiorazioni tenuto conto dei periodi di minore attività produttiva e delle esigenze del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore. 2. Tutte compatibilmente queste ultime con le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore al netto delle maggiorazioni orarie spettanti, che dovranno comunque essere liquidate al lavoratore. 3esigenze tecnico- produttive o organizzative dell'impresa. Il prelievo lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore maturate avverrà con richiesta scritta presentata supplementari o straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuite pari al 4% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente. Trascorso il periodo di 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente alle ore eventualmente ancora non recuperate, al valore della retribuzione oraria vigente al momento dell'erogazione. Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate, nonché la traduzione in quantità orarie delle relative maggiorazioni ed ulteriore quota di ore di permesso maturata. Il lavoratore è tenuto entro 5 10 giorni dalla fruizione. 4. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data dal ricevimento della richiesta. 5. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, busta paga ad evidenziare eventuali errori e/o non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembrecorrispondenza relativamente ai dati ivi indicati. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per suo carattere innovativo le unità produttive al di sotto dei 30 dipendentiparti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato. 6. I riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 5 ore. 7. Per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale. 8. Il datore nazionale e di lavoro in caso di mancata richiesta di fruizione osservatori regionali, procederanno a verificare l'efficacia della presente normativa e dei riposi compensativi per le ore depositate in banca ore potràsuoi esiti, entro il 31 Dicembre 2 anni dalla stipula del CCNL. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, in sede di ogni annoconfronto regionale, individuare il periodo entro il quale il lavoratore debba comunque procedere alla fruizione delle ore maturate e residue relative all’anno precedente. 9. Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti. 10. I riposi compensativi nonché i permessi retribuiti aggiuntivi (banca ore) di cui al presente CCNL non possono essere assorbiti da altri trattamenti aziendali in atto in materia definite specifiche regolamentazioni di riduzione, permessi costituzione e ferie. 11. Sono fatti salvi eventuali accordi collettivi decentrati in essere in materia di flessibilità. 12. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che di diminuzione dell’orario contrattuale. 13. La suddetta compensazione recupero del monte ore del lavoratore deve essere disposta dall’Azienda entro accumulato dei singoli lavoratori, avvalendosi dell'istituzione di un periodo massimo meccanismo di 52 settimane da quando ha avuto inizio la flessibilità dell’orario contrattuale; qualora tali recuperi non siano stati disposti ovvero siano solo parzialibanca-ore territoriale, l’Azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore il monte ore non utilizzatocome indicato nell'art. 23.

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Samples: Collective Bargaining Agreement

Banca ore. 1In alternativa a quanto previsto dall'art. Le Parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi 27 del presente c.c.n.l. è possibile recuperare tutte le ore di lavoro supplementare e straordinario svolto compresa la traduzione in condizione termini di utilizzare i riposi compensativi quantità orarie delle relative maggiorazioni spettanti secondo le modalità di cui al presente CCNLsuddetto art. 27, che sono a disposizione purché tale volontà risulti da un atto sottoscritto tra l'impresa ed il lavoratore. Tale recupero si realizzerà entro e non oltre un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e delle relative maggiorazioni tenuto conto dei periodi di minore attività produttiva e delle esigenze del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore. 2. Tutte compatibilmente queste ultime con le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore al netto delle maggiorazioni orarie spettanti, che dovranno comunque essere liquidate al lavoratore. 3esigenze tecnico-produttive o organizzative dell'impresa. Il prelievo lavoratore che accetta questa modalità di recupero delle ore maturate avverrà con richiesta scritta presentata supplementari e straordinarie ha diritto al riconoscimento di un'ulteriore quantità di ore di permesso retribuite pari al 4% delle ore accumulate come previsto dal comma precedente. Trascorso il periodo di 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente alle ore eventualmente ancora non recuperate, al valore della retribuzione oraria vigente al momento della erogazione. Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate, nonché la traduzione in quantità orarie delle relative maggiorazioni ed ulteriore quota di ore di permesso maturata. Il lavoratore è tenuto entro 5 10 giorni dalla fruizione. 4. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data dal ricevimento della richiesta. 5. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, busta paga ad evidenziare eventuali errori e/o non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembrecorrispondenza relativamente ai dati ivi indicati. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per suo carattere innovativo le unità produttive al di sotto dei 30 dipendentiparti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato. 6. I riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 5 ore. 7. Per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale. 8. Il datore nazionale e di lavoro in caso di mancata richiesta di fruizione Osservatori regionali, procederanno a verificare l'efficacia della presente normativa e dei riposi compensativi per le ore depositate in banca ore potràsuoi esiti, entro il 31 Dicembre due anni dalla stipula del c.c.n.l. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, in sede di ogni annoconfronto regionale, individuare il periodo entro il quale il lavoratore debba comunque procedere alla fruizione delle ore maturate e residue relative all’anno precedente. 9. Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti. 10. I riposi compensativi nonché i permessi retribuiti aggiuntivi (banca ore) di cui al presente CCNL non possono essere assorbiti da altri trattamenti aziendali in atto in materia definite specifiche regolamentazioni di riduzione, permessi costituzione e ferie. 11. Sono fatti salvi eventuali accordi collettivi decentrati in essere in materia di flessibilità. 12. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che di diminuzione dell’orario contrattuale. 13. La suddetta compensazione recupero del monte ore del lavoratore deve essere disposta dall’Azienda entro accumulato dai singoli lavoratori, avvalendosi della istituzione di un periodo massimo meccanismo di 52 settimane da quando ha avuto inizio la flessibilità dell’orario contrattuale; qualora tali recuperi non siano stati disposti ovvero siano solo parzialibanca-ore territoriale, l’Azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore il monte ore non utilizzatocome indicato nell'art. 31.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Banca ore. 1Per far fronte ad improvvise esigenze organizzative, ad improvvisi ed imprevedibili mutamenti dei flussi di lavoro che determinano la necessità di tempestivo adeguamento della attività produttiva e/o dei calendari annui di funzionamento degli impianti a ciclo continuo e/o per ridurre il ricorso agli ammortizzatori sociali, a livello di singola unità produttiva l'azienda può costituire una banca delle ore che consenta di attuare per l'intero stabilimento, per reparti, o per singole unità lavorative, regimi di orario superiori od inferiori all'orario contrattuale, che comunque dovrà essere rispettato come media, in un arco temporale di 12 mesi. Le Partivariazioni di orario sono disposte direttamente dalla azienda previa comunicazione alla R.S.U. entro un limite complessivo di 64 ore annue "pro-capite" con un preavviso minimo di due giorni. I regimi di orario superiori all'orario contrattuale non possono superare le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali, riconoscendo l'opportunità che i regimi inferiori possono essere realizzati anche con giornate di riposo retribuito. Ai lavoratori siano messi sarà corrisposta la retribuzione relativa al normale orario contrattuale, anche agli effetti degli istituti contrattuali, sia nelle settimane nelle quali hanno effettuato prestazioni superiori all'orario medio, sia nelle settimane nelle quali hanno effettuato prestazioni inferiori. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale in condizione orari a turni diurni viene corrisposta una maggiorazione del 30% sulla retribuzione oraria. La maggiorazione è elevata al 40% per le ore prestate oltre l'orario contrattuale in orari a turni notturni. In caso di utilizzare i riposi compensativi mancato recupero, le ore effettuate oltre l'orario contrattuale saranno retribuite con la maggiorazione di straordinario spettante incrementata del 5% e con assorbimento della maggiorazione di cui al presente CCNLcomma precedente. Dette ore, che sono inoltre, concorreranno al raggiungimento del plafond dello straordinario obbligatorio. In caso di esaurimento del plafond di ore e prosecuzione delle difficoltà di cui al 1° comma, le parti si incontreranno a disposizione livello aziendale per un esame complessivo della situazione e per verificare se esistono possibili, efficaci alternative a parità di costo per la gestione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore. 2. Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore al netto delle maggiorazioni orarie spettanti, che dovranno comunque essere liquidate al lavoratore. 3. Il prelievo delle ore maturate avverrà con richiesta scritta presentata dal lavoratore entro 5 giorni dalla fruizione. 4. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta. 5. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembreproblema. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare quanto riguarda il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato. 6. I riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 5 ore. 7. Per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale. 8. Il datore di lavoro in caso di mancata richiesta di fruizione dei riposi compensativi per le ore depositate monte in banca ore potrà, connesso alle prestazioni lavorate nel mese di dicembre queste potranno essere fruite entro il 31 Dicembre 28 febbraio dell'anno successivo. Nel periodo delle festività natalizie e l'8 dicembre le eventuali prestazioni eccedenti il normale orario di ogni anno, individuare il periodo entro il quale il lavoratore debba comunque procedere alla fruizione delle ore maturate e residue relative all’anno precedentelavoro medio settimanale verranno considerate lavoro straordinario. 9. Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti. 10. I riposi compensativi nonché i permessi retribuiti aggiuntivi (banca ore) di cui al presente CCNL non possono essere assorbiti da altri trattamenti aziendali in atto in materia di riduzione, permessi e ferie. 11. Sono fatti salvi eventuali accordi collettivi decentrati in essere in materia di flessibilità. 12. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che di diminuzione dell’orario contrattuale. 13. La suddetta compensazione del monte ore del lavoratore deve essere disposta dall’Azienda entro un periodo massimo di 52 settimane da quando ha avuto inizio la flessibilità dell’orario contrattuale; qualora tali recuperi non siano stati disposti ovvero siano solo parziali, l’Azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore il monte ore non utilizzato.

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Banca ore. 1. Le Parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizione Parti convengono di utilizzare i riposi compensativi istituire una banca ore costituita da conti individuali nei quali confluiscono le ore di riposo compensativo di 4 o 8 ore consecutive realizzate nel limite delle 250 ore di cui al presente CCNLsuccessivo art. 26 qualora il lavoratore abbia optato per il godimento di riposi compensativi sulla base di quanto previsto dal successivo punto. Per le ore di prestazione straordinaria svolte sino al limite di 250 ore il lavoratore potrà richiedere di fruire, in alternativa al relativo trattamento economico, di corrispondenti riposi compensativi. Di tale scelta il lavoratore dovrà darne comunicazione scritta all’azienda entro il mese di dicembre di ogni anno. Tale opzione avrà validità per l’intero anno successivo. Le ore che sono confluiranno nella banca ore saranno compensate, con la retribuzione del mese successivo a disposizione quello di effettuazione, con la sola maggiorazione per lavoro straordinario. La fruizione delle ore inserite nel conto individuale avverrà su richiesta scritta del singolo lavoratore, convengono da effettuarsi con un preavviso di istituire la banca delle ore. 2almeno 15 giorni. Tutte le tipologie Tale fruizione avrà priorità rispetto all’utilizzo degli altri permessi in caso di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore al netto delle maggiorazioni orarie spettanti, che dovranno comunque essere liquidate al lavoratore. 3richiesta relativa a giornata intera. Il prelievo delle ore maturate avverrà con richiesta scritta presentata dal lavoratore entro 5 giorni dalla fruizione. 4. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta. 5. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire La fruizione dei riposi compensativi, compensativi non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di potrà avvenire a luglio, agosto e dicembre, salvo diverso accordo di 2° livello sulla collocazione dei 3 mesi. Per Le richieste avanzate ai sensi del precedente comma verranno accolte entro il limite del 10% dei lavoratori che avrebbero dovuto essere presenti nell’ufficio/reparto nel giorno e/o nelle ore richiesti, con il limite minimo di 1 unità per ufficio/reparto. Nel caso in cui le richieste superino tale limite, si farà riferimento all’ordine cronologico delle stesse. Nel caso in cui la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato. 6. I riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 5 ore. 7. Per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale. 8. Il datore di lavoro in caso di mancata richiesta di fruizione dei riposi compensativi per pervenga con un preavviso inferiore a 20 giorni oppure sia superata la percentuale del 10%, le ore depositate richieste saranno concesse compatibilmente con le esigenze aziendali. Le ore accantonate in banca ore potràsaranno evidenziate mensilmente in busta paga. Le ore di cui al primo comma del presente articolo, entro il 31 Dicembre di ogni anno, individuare il periodo entro il quale il lavoratore debba comunque procedere alla fruizione delle ore maturate e residue relative all’anno precedente. 9. Al risultanti a consuntivo al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà ciascun anno, per agevolarne la fruizione da parte del lavoratore, restano a disposizione del lavoratore per un ulteriore periodo di 4 mesi. Al termine di tale periodo le eventuali ore che risultassero ancora accantonate saranno liquidate con le competenze del mese di maggio, sulla base della retribuzione al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca31 dicembre dell’anno di maturazione, ma con i relativi movimenti. 10un ulteriore aumento del 15% rispetto a quelle previste nel presente articolato. I riposi compensativi nonché i permessi retribuiti aggiuntivi (banca ore) di cui al presente CCNL non possono essere assorbiti da altri trattamenti aziendali in atto Ulteriori accordi in materia di riduzione, permessi e ferie“banca ore” sono demandati alla contrattazione di 2° livello. 11. Sono fatti salvi eventuali accordi collettivi decentrati in essere in materia di flessibilità. 12. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che di diminuzione dell’orario contrattuale. 13. La suddetta compensazione del monte ore del lavoratore deve essere disposta dall’Azienda entro un periodo massimo di 52 settimane da quando ha avuto inizio la flessibilità dell’orario contrattuale; qualora tali recuperi non siano stati disposti ovvero siano solo parziali, l’Azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore il monte ore non utilizzato.

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Banca ore. 21. Nelle Aziende che occupano più di 200 dipendenti - più di 100 a decorrere dal 1. Le Parti, riconoscendo l'opportunità che ° gennaio 2023 - è prevista la banca ore per tutti i lavoratori siano messi in condizione con contratto di utilizzare i riposi compensativi lavoro a tempo indeterminato, per le ore di straordinario di cui al presente CCNLcomma 2 dell'art. 28 (“Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno”) prestate oltre le 70 ore annue, che sono nonché per le ore di straordinario rese con riferimento alle causali di cui al comma 3 del citato art. 28 (“Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno”), prestate oltre le 180 ore semestrali (a disposizione del singolo decorrere da 1° gennaio 2023 prestate oltre le 140 ore semestrali). Il lavoratore, convengono in alternativa al pagamento, potrà esercitare la propria scelta in ordine all’accantonamento nella banca ore delle quote orarie relative a prestazioni straordinarie effettuate oltre i limiti sopra indicati, comunicandola formalmente all’azienda entro la fine di istituire la banca delle ore. 2. Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore al netto delle maggiorazioni orarie spettanti, che dovranno comunque essere liquidate al lavoratore. 3. Il prelievo delle ore maturate avverrà con richiesta scritta presentata dal lavoratore entro 5 giorni dalla fruizione. 4. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta. 5. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva ogni anno per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupatal’anno solare successivo. Per le unità produttive ore di straordinario che confluiscono nella banca ore verrà corrisposta mensilmente al di sotto dei 30 dipendentilavoratore la maggiorazione retributiva nella misura onnicomprensiva del 50% della retribuzione oraria, tale diritto sarà goduto individualmente e rispetto a rotazione tra tutto il personale interessatoquelle contrattualmente previste. 622. I Le quote accantonate nella banca ore individuale potranno essere utilizzate dai lavoratori - sotto forma di riposi compensativi - entro il termine di cui all’art. 31 (“Ferie”), comma 5, del presente CCNL. Al termine di detto periodo, le eventuali ore residue non utilizzate, saranno normalmente goduti compensate con la retribuzione in gruppi di 4 o 5 oreatto. L'utilizzo delle ore accantonate con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà realizzarsi d’intesa con l’Azienda, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive. Le ore accantonate saranno evidenziate mensilmente nel prospetto paga. 723. Per rispondere Alle RSU saranno annualmente fornite informazioni in merito al numero dei lavoratori che hanno optato per l'accantonamento nella banca ore, alle ore complessivamente accantonate ed a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in quelle utilizzate dai lavoratori. In tale sede decentrata aziendale le Parti valuteranno l’opportunità di procedere allo svuotamento della banca ore anche con pagamenti integrali o territorialeparziali. 824. Il datore di lavoro in caso di mancata richiesta di fruizione dei riposi compensativi per le ore depositate in L’istituto della banca ore potrà, entro il 31 Dicembre non si applica in concomitanza con l’applicazione di ogni anno, individuare il periodo entro il quale il lavoratore debba comunque procedere alla fruizione delle ore maturate e residue relative all’anno precedenteregimi di orario multiperiodale. Le modalità di applicazione ai lavoratori a tempo parziale della presente normativa saranno valutate a livello aziendale. 9. Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti. 10. I riposi compensativi nonché i permessi retribuiti aggiuntivi (banca ore) di cui al presente CCNL non possono essere assorbiti da altri trattamenti aziendali in atto in materia di riduzione, permessi e ferie. 1125. Sono fatti salvi gli eventuali accordi collettivi decentrati già in essere in atto che regolamentano la materia di flessibilitàa livello aziendale. 12. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che di diminuzione dell’orario contrattuale. 13. La suddetta compensazione del monte ore del lavoratore deve essere disposta dall’Azienda entro un periodo massimo di 52 settimane da quando ha avuto inizio la flessibilità dell’orario contrattuale; qualora tali recuperi non siano stati disposti ovvero siano solo parziali, l’Azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore il monte ore non utilizzato.

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Banca ore. 1La Banca Ore è un istituto di flessibilità oraria che rispetto allo straordinario (obbligatorio e non) è in grado di fornire efficaci risposte alla necessità di mitigare i costi derivanti dal riallineamento delle strutture organizzative alle fluttuazioni del mercato nonché alle dinamiche produttive e di gestione delle assenze individuali. Le PartiTale istituto può essere attivato per l'intero stabilimento, riconoscendo l'opportunità per reparti, o per singole unità lavorative, per far fronte ad improvvise esigenze organizzative, ad improvvisi ed imprevedibili mutamenti dei flussi di lavoro che i lavoratori siano messi determinano la necessità di tempestivo adeguamento della attività produttiva e/o dei calendari annui di funzionamento degli impianti a ciclo continuo e/o per ridurre il ricorso agli ammortizzatori sociali (sia fruendo le ore precedentemente maturate, sia anticipando la fruizione di ore maturabili successivamente). La realizzazione dei regimi di orario superiori od inferiori all'orario contrattuale dovrà comportare (fatto salvo quanto di seguito riportato per le prestazioni di fine anno) il rispetto dell'orario contrattuale che comunque dovrà essere rispettato come media, in condizione un arco temporale di utilizzare i riposi compensativi 12 mesi. L'Azienda, previa comunicazione alla R.S.U. e con un preavviso minimo di 2 giorni, può disporre direttamente dell'attivazione dell'istituto della Banca Ore in modo obbligatorio entro il plafond di 64 ore annue. In caso di esaurimento del plafond di ore e prosecuzione delle difficoltà di cui al presente CCNLsopra, che sono le Parti si incontreranno a disposizione livello aziendale per un esame complessivo della situazione e per verificare se esistono possibili, efficaci alternative a parità di costo per la gestione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore. 2. Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore al netto delle maggiorazioni orarie spettanti, che dovranno comunque essere liquidate al lavoratore. 3. Il prelievo delle ore maturate avverrà con richiesta scritta presentata dal lavoratore entro 5 giorni dalla fruizione. 4. Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta. 5problema. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativiregimi di orario superiori all'orario contrattuale non possono superare le 10 ore giornaliere e le 48 ore settimanali, i regimi inferiori possono essere realizzati anche con giornate di riposo retribuito. L'anticipo di banca ore operato dall'Azienda non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi potrà, di luglionorma, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupatasaldo annuo di 64 ore. Per Qualora a fine anno il saldo orario anticipato dall'Azienda dovesse eccedere le unità produttive 64 ore, la differenza rispetto al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente saldo non verrà riportata nell'anno successivo e resterà pertanto a rotazione tra tutto il personale interessato. 6. I riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 5 ore. 7. Per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale. 8. Il datore di lavoro in caso di mancata richiesta di fruizione dei riposi compensativi per le ore depositate in banca ore potrà, entro il 31 Dicembre di ogni anno, individuare il periodo entro il quale il lavoratore debba comunque procedere alla fruizione delle ore maturate e residue relative all’anno precedente. 9. Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti. 10. I riposi compensativi nonché i permessi retribuiti aggiuntivi (banca ore) di cui al presente CCNL non possono essere assorbiti da altri trattamenti aziendali in atto in materia di riduzione, permessi e ferie. 11carico dell'Azienda. Sono fatti salvi eventuali accordi collettivi decentrati i casi di oggettiva impossibilità di pianificazione dei recuperi da parte della stessa a causa dell'insorgere, in essere in materia capo al singolo lavoratore, di flessibilità. 12impedimenti che abbiano comportato significativi periodi di assenza e, pertanto, fatto venir meno le condizioni per poter effettuare i corrispondenti recuperi lavorativi. I Ai lavoratori interessati percepiranno sarà corrisposta la retribuzione relativa all’orario settimanale al normale orario contrattuale, anche agli effetti degli istituti contrattuali, sia nei periodi nelle settimane nelle quali hanno effettuato prestazioni superiori all'orario medio, sia nelle settimane nelle quali hanno effettuato prestazioni inferiori. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale in orari a turni diurni viene corrisposta una maggiorazione del 30% sulla retribuzione oraria. La maggiorazione è elevata al 40% per le ore prestate oltre l'orario contrattuale in orari a turni notturni. In caso di superamento che mancato recupero, le ore effettuate oltre l'orario contrattuale saranno retribuite con la maggiorazione di diminuzione dell’orario contrattualestraordinario spettante incrementata del 5% e con assorbimento della maggiorazione di cui al comma precedente. Le ore non recuperate e retribuite ai sensi del capoverso precedente, concorreranno al raggiungimento del limite dello straordinario obbligatorio con riferimento all'anno di maturazione delle predette ore. Chiarimento a verbale Per quanto riguarda il monte in banca ore connesso alle prestazioni lavorate nel mese di dicembre queste potranno essere fruite entro il 28 febbraio dell'anno successivo. Nel periodo delle festività natalizie e l'8 dicembre le eventuali prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro medio settimanale verranno considerate lavoro straordinario. 13Art. La suddetta compensazione del monte ore del lavoratore deve essere disposta dall’Azienda entro un periodo massimo di 52 settimane da quando ha avuto inizio la flessibilità dell’orario contrattuale; qualora tali recuperi non siano stati disposti ovvero siano solo parziali21 (Lavoro straordinario, l’Azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore il monte ore non utilizzato.notturno e festivo)

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