BANDI DI GARA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Clausole campione

BANDI DI GARA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. 8 2.1 Bandi di gara di FORNITURE 10 2.2 Bandi di gara di SERVIZI 13 2.3 Bandi di gara di LAVORI PUBBLICI 19 2.4 Domanda complessiva di contratti pubblici 30 2.5 Classifica dei bandi di gara pubblicati 34
BANDI DI GARA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. Il “sistema in rete” costituito da SCP presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e gli omologhi siti informatici attivati dalle singole Regioni e Province autonome per la pubblicità on line, ha raccolto nel 2011 un numero di bandi ed un corrispondente importo complessivo, decisamente inferiore a quello dell’anno precedente. Un calo ampiamente atteso e determinato dalle note minori disponibilità di spesa degli Enti Pubblici. I bandi complessivamente pubblicati nel 2011 su SCP risultano 24.461 per un valore totale di circa 70 miliardi di euro. Nel dettaglio dei settori, si sono contati nel 2011 poco meno di 5mila bandi per contratti di forniture per un importo complessivo di circa 12,5 miliardi di euro. Il confronto con l’anno precedente evidenzia una netta flessione sia nel numero (-17,2%) che nell’importo (-26,2%). I bandi di servizi hanno invece nel numero un andamento contrapposto: all’aumento del numero dei bandi (+18,9%) saliti a sfiorare quota 10mila, risponde un calo nell’importo complessivo (-12,4%), ridottosi a circa 26,7 mld, ciò che presuppone una drastica riduzione dell’importo medio a bando di gara. Sempre per il comparto dei servizi, ai bandi per contratti d’appalto sopra citati sono da aggiungere ulteriori 687 per concessioni di servizi per un importo complessivo di circa 6,8 mld di euro, un importo in crescita rispetto al 2010. Tale spesa risulta, come lo scorso anno, ancora fortemente concentrata territorialmente essendo di fatto quasi interamente determinata da un maxi-bando (6mld) rilevato in Veneto. L’importo dei bandi di servizi supera abbondantemente anche quest’anno quello dei lavori pubblici sul cui dato grava però la restrizione dell’obbligo di pubblicità in quasi tutto il territorio nazionale – ovvero ad eccezione dei casi in cui una norma regionale deroghi rispetto a tale limitazione – ai soli di importo superiore a 500mila euro. Nel 2011 i bandi di lavori pubblici censiti dall’intera rete sono stati 8.604 contro i 10.758 del 2011 per una flessione del 19,4%, mentre l’ammontare in valore, pari a poco più di 16 miliardi conosce una contrazione di ben il 31,3% rispetto al 2010 (23,6 mld). A queste cifre si devono aggiungere, per l’ultimo anno, 127 bandi di concessioni per totali 7,2 mld (in forte crescita rispetto ai 2,5 del 2010). Anche in questo caso evidente il peso di alcuni bandi di grosso taglio localizzati nel Lazio e nel residuo ambito nazionale che raccoglie appalti di Enti centrali non riferibli direttamente...
BANDI DI GARA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. Dopo il crollo registrato nel 2012, la domanda del mercato dei contratti pubblici di lavori, beni e servizi pare essersi stabilizzata, pur a livelli molto inferiori a quelli di appena due anni fa quando ancora non erano stati avvertiti a pieno, sulla spesa pubblica, gli effetti delle azioni di contenimento del deficit e dei vincoli di bilancio imposti a tutti i livelli dell’amministrazione, centrale e locale. Questo è quanto emerge dall’andamento dei bandi di gara intercettati da SCP, secondo il quale, nel 2013, il numero è calato di appena lo 0,7% su base annua mentre l’importo complessivo ha conosciuto un rimbalzo del +3,9 dopo il dato fortemente negativo dell’anno precedente. Per effetto della forte caduta registrata nel 2012, il consuntivo dell’ultimo biennio è ancora fortemente in rosso: il numero dei bandi risulta calato ad un ritmo medio annuo del 18,8% e il loro importo del 14,1%. E’ possibile che l’arresto della caduta sperimentata nel 2013 sia in qualche modo dovuta all’aver ormai toccato il livello minimo fisiologico e che la quantità di spesa da erodere si vada ormai progressivamente riducendo. Ma per una conferma di questa ipotesi interpretativa si deve evidentemente attendere i risultati degli anni a venire. Nel dettaglio, attraverso il “sistema di rete” che integra fra loro il Servizio Contratti Pubblici e gli analoghi servizi attivati da sedici Regioni e dalla Provincia autonoma di Bolzano, nel 2013 è stato toccato, seppur di poco, il minimo storico dell’ultimo quadriennio del numero di bandi pubblicati: 16.146 contro i 16.253 dell’anno precedente ma più di ottomila in meno rispetto ai 24.461 del 2011 ed oltre novemila rispetto ai 25.785 del 2010. Guardando all’importo, la “maglia nera” dell’ultimo periodo resta invece al 2012 con 49,6 miliardi di euro, risaliti nel 2013 di poco oltre la soglia dei 50 mld (51,5). Si resta però ancora ben lontani dai 69,8 mld del 2011, già in calo rispetto agli 80,5 mld del 2010. Forniture 5.015 00.000.000.000 3.274 00.000.000.000 3.301 00.000.000.000 0,8 50,5 Servizi 9.913 00.000.000.000 6.782 00.000.000.000 6.814 00.000.000.000 0,5 -0,9 Concessioni di Servizi 687 6.843.476.961 505 2.361.375.951 561 2.079.015.482 11,1 -12,0 Lavori 8.674 00.000.000.000 5.495 0.000.000.000 5.205 0.000.000.000 -5,3 -3,2 Concessioni di Lavori 127 7.241.569.532 162 2.017.890.942 227 1.352.058.426 40,1 -33,0 Avvisi di Project Financing 00 000.000.000 00 0.000.000.000 00 000.000.000 8,6 -80,2 Se nell’ultimo anno la domanda della P...

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  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto In caso di recesso dal Contratto ed in caso di cessazione per qualsiasi causa dello stesso, la Concedente provvederà ad estinguere il rapporto entro 90 (novanta) giorni lavorativi bancari, qualora non si verifichino cause impeditive non dipendenti dalle Parti. Tale termine decorre dal momento in cui l’Utilizzatore ha adempiuto a tutte le richieste della Concedente strumentali all’estinzione del rapporto.

  • Condizioni di fornitura L’Aggiudicatario è tenuto ad effettuare la fornitura di tutti i beni e i servizi oggetto dell’appalto secondo le modalità e le condizioni previste nel presente Capitolato Tecnico. Inoltre, il Fornitore si impegna a rispettare tutte le eventuali prescrizioni di accesso, consegna e collaudo in uso presso l’Amministrazione contraente e sarà sua cura ed onere la preventiva verifica. L’Aggiudicatario si impegna, con oneri compresi nel importo aggiudicato, a: • fornire l’accesso ai dati clinici a tutti i professionisti coinvolti, indicati dalle Amministrazioni contraenti, ad esempio i radiologi, chirurghi, nel rispetto dell’ambito di competenza, secondo il principio di minimizzazione previsto dalla normativa sulla privacy e dal GDPR; • adottare tutte le misure di sicurezza per garantire l’integrità e la riservatezza dei dati, inclusa l’adozione di protocolli di crittografia; • adottare adeguate misure di protezione dei dati con tecniche ed organizzazione sia nella fase di progettazione che di esecuzione del trattamento stesso (privacy by design); • consegnare, in fase di collaudo, ove applicabile, tutte le chiavi hardware e software previste dal sistema e loro eventuale aggiornamento per tutta la durata del contratto; Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs Destinato Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania • provvedere ad eventuali allacciamenti alle fonti di alimentazione (es. elettrici); • garantire l’applicazione di tutte le misure di sicurezza relative al trattamento dei dati sanitari come previsto dalla Normativa vigente in materia (Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e suo allegato B, Autorizzazione n. 8/2012 - Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici - 13 dicembre 2012 e Linee guida in tema di referti on-line - 25 giugno 2009); • garantire, in seguito all’attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale, la piena integrazione e/o interoperabilità con lo stesso mediante sistemi di identificazione del paziente (es. spid), consentendo l’accesso in qualsiasi momento ai dati archiviati, in ottemperanza alle normative e alle norme tecniche nazionali e regionali e con oneri a carico dell’Aggiudicatari; • favorire, in prossimità della scadenza del contratto e comunque pur continuando a garantire le prestazioni connesse ai singoli Appalti Specifici, l’inserimento dell’eventuale nuovo aggiudicatario di una procedura di affidamento per il medesimo servizio/fornitura. L’inserimento dovrà avvenire a mezzo della presentazione, della condivisione e del trasferimento di ogni informazione, supporto o riferimento utile all’esecuzione del contratto per il subentrante, nel pieno rispetto degli standard previsti nel presente capitolato. Con specifico riferimento alle misure necessarie al trasferimento del servizio di conservazione sostitutiva legale, esso dovrà avvenire nel rispetto dello standard SinCRO (norma UNI 11386:2010 - Supporto all’Interoperabilità nella conservazione e nel recupero degli Oggetti digitali). Inoltre, l’Aggiudicatario e l’Amministrazione contraente dovranno monitorare tutte le condizioni pattuite al fine di perfezionare di comune accordo le modalità del passaggio di consegne al nuovo soggetto. Tali attività sono comunque da intendersi ricomprese nell’importo aggiudicato; • effettuare la migrazione dei referti e delle immagini in formato DICOM pre-esistenti presso le singole Amministrazioni contraenti, qualora richiesto, secondo le condizioni che saranno specificate nei singoli Appalti Specifici. Per quanto concerne la parte hardware della presente fornitura, la consegna si intende porto franco fino al definitivo posizionamento, installazione e collaudo (“pieno ed autonomo utilizzo”). Il luogo e le modalità di consegna saranno indicate nell’ordinativo di fornitura. L’eventuale appoggio a magazzino (o altro luogo) in attesa del personale addetto all’installazione e collaudo non esonera il Fornitore da tali Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistema Ris Pacs Destinato Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania obblighi, né configura deposito ai sensi dell’art. 1766 del c.c. Sono a carico del Fornitore altresì tutte le spese derivanti dal trasporto interno (facchinaggio), anche nel caso in cui non fosse possibile l’utilizzo di montacarichi/ascensori esistenti (es. per dimensioni e/o pesi eccessivi), o il normale accesso dei locali (es. passaggio inadeguato per trasporto dei colli) ed ogni altro onere, a titolo meramente semplificativo e non esaustivo, riguardanti l’imballo, la guardiania fino al momento del collaudo, l’imballaggio ed il relativo ritiro e smaltimento, tutte le spese di montaggio, installazione a regola d’arte fino al collaudo positivo dei beni forniti. Data l’impossibilità di verificare i requisiti della merce all’atto della consegna, la firma per ricevuta della stessa da parte del personale dell’Amministrazione contraente non costituisce attestazione della regolarità della fornitura, ma indica solo che il numero di colli consegnato corrisponde a quello indicato nei documenti di trasporto (D.d.T.). Quindi, fino al momento del collaudo positivo del sistema e relativi accessori, potrà essere contestata al Fornitore la non conformità dei prodotti consegnati rispetto a quelli aggiudicati/ordinati. In tal caso la fornitura si intende non eseguita e pertanto il Fornitore è obbligato a ritirare senza indugio la merce consegnata non conforme e sostituirla con quella conforme.

  • Clausola di salvaguardia Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. Con il presente contratto viene abrogato l'art. 12, prima parte dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo precedente.

  • Sicurezza sul luogo di lavoro 1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

  • Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale. 3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

  • Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno. 4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.