Finanza di progetto Clausole campione
Finanza di progetto. Valutazione della proposta (abrogato)
Finanza di progetto. La finanza di progetto (o anche project financing) si basa sulle prospettive reddituali e sui flussi di cassa attesi da una specifica iniziativa. Esso si applica, quindi, con particolare riferimento ai progetti infrastrutturali nel settore delle opere pubbliche e dei servizi, a quelle iniziative che risultano essere in grado di generare un cash flow di gestione e un adeguato profitto in termini di capacità a soddisfare un bisogno reale diffuso. Il project financing non è uno strumento adatto a tutte le iniziative che richiedono elevati investimenti, ma solo a quelle dotate di un rapporto di leva tale da rendere l’iniziativa affidabile, prescindendo dalle garanzie e dall’equilibrio economico-finanziario dei suoi promotori. L’iniziativa viene, pertanto, valutata esclusivamente o prevalentemente sulla base dei profitti che può generare. Il Codice prevede: • al comma 2 dell’art. 180, che “Nei contratti di partenariato pubblico privato, i ricavi di gestione dell’operatore economico provengono dal canone riconosciuto dall’ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna”, • al comma 3 che “Nel contratto di partenariato pubblico privato il trasferimento del rischio in capo all’operatore economico comporta l’allocazione a quest’ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l’esterno, del rischio di domanda dei servizi resi”. La prima opzione di remunerazione, quella tipica a canone, è chiaramente indicata al comma 4 dell’art. 180: “A fronte della disponibilità dell’opera o della domanda di servizi, l’amministrazione aggiudicatrice può scegliere di versare un canone all’operatore economico che è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o mancata disponibilità dell’opera, nonché ridotta o mancata prestazione dei servizi”. Il comma 5 dell’art. 180 prevede che “L'amministrazione aggiudicatrice sceglie altresì che a fronte della disponibilità dell'opera o della domanda di servizi, venga corrisposta una diversa utilità economica comunque pattuita ex ante…”. Il corrispettivo per remunerare il privato, in tal caso, non è generato dagli introiti della domanda (tariffe) e neppure dai canoni versati dalla PA: si tratta piuttosto di forme di remunerazione “in kind”, di conferimento al privato diritti di godimento, di cessione di pro...
Finanza di progetto. E’ garantita la disponibilità del socio che si attiverà per consentire alla nuova società l’accesso alla finanza di progetto. Questo si verificherà e concretizzerà nel momento della stipula dei primi contratti ESCo.
Finanza di progetto. 1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale e nell’elenco annuale di cui all'art. 128 del D.Lgs. n.163/2006, ovvero negli altri strumenti di programmazione approvati sulla base della normativa vigente, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, la Provincia può, in alternativa all’affidamento mediante concessione di cui all’art.72 del presente regolamento affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte comportanti l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.
2. In caso di attivazione della presente procedura ad iniziativa della Provincia, il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122 del D.Lgs. n.163/2006, secondo l’importo dei lavori, ponendo a base di gara lo studio di fattibilità predisposto dalla Provincia.
3. Il bando ed il disciplinare di gara sono redatti ed hanno il contenuto previsto dal comma 3 dell’art. 153 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.. In tal caso il concessionario è individuato con un'unica gara previa scelta del promotore.
4. Le offerte presentate sono valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e l’esame delle proposte avviene inoltre secondo le modalità di cui al comma 5 dell’art. 153, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i..
5. Xxxxx restando i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n.163/2006, alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di attuazione dello stesso decreto legislativo per il concessionario, anche associando o consorziando altri soggetti.
6. Le offerte contengono un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da una banca nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Le attività di asseverazione ai fini della valutazione degli elementi economici e finanziari sono effettuate in conformità al regolamento di attuazione del D.Lgs. n.163/2006. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'art. 2578 del codice civile. Tale importo, non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara.
7...
Finanza di progetto. Ai fini del presente Regolamento il project financing, o finanza di progetto, è una forma per la quale soggetti privati propongono all’ACT un’iniziativa progettuale impegnandosi a finanziarla in cambio della concessione della gestione del progetto realizzato. Se la proposta della finanza di progetto ha come aspetto prevalente la realizzazione e gestione di un’opera o di una struttura, la relativa procedura è disciplinata ai sensi della normativa nazionale vigente. La disciplina prevista ai commi successivi regolamenta esclusivamente la residuale ipotesi di finanza di progetto per la gestione dei servizi, ove gli interventi che comportano opere o lavori sono assenti o secondari e i servizi prevalenti sono riconducibili all’allegato IIB del D.Lgs. 163/2006. Nell’ipotesi prevista dal comma precedente, il soggetto, singolo o associato, che si voglia rendere promotore di project financing per la concessione di servizi dovrà presentare all’ACT uno studio di fattibilità, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché l’indicazione delle garanzie offerte dal promotore all’ACT. Il progetto deve indicare anche i costi relativi alla sua predisposizione, che non possono essere superiori al 2% del valore economico dello stesso. La fattibilità del progetto è valutata dal CdA dell’ACT, che a tal fine si può avvalere di uno o più esperti, sotto il profilo della funzionalità, della fruibilità del servizio, della accessibilità all’utenza, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, delle tariffe da applicare, del valore economico del piano e del contenuto della bozza di convenzione; l’ACT deve verificare, altresì, l’assenza di elementi ostativi alla sua realizzazione. Qualora il CdA dell’ACT ritenga il progetto meritevole, lo approva. Se il suo valore è inferiore alla soglia comunitaria, verranno invitati almeno cinque dei soggetti iscritti al REM a presentare offerte migliorative. Qualora una di esse risulti più vantaggiosa alla stregua dei criteri indicati nell’invito, verrà stipulata la relativa convenzione col proponente, salvo l’esercizio del diritto di prelazione da parte del promotore originario. Qualora il valore della progetto sia superiore alla soglia comunitaria, dovrà essere adottata la procedura di cui al comma precedente, ma essa sarà aperta a tutti gli interessati mediante pubblicazione di ...
Finanza di progetto. (23)
1. La Regione promuove il concorso di capitali privati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale, nel rispetto della normativa comunitaria e statale in materia.
2. Per le opere di cui al comma 1, i soggetti che intendano promuovere interventi realizzabili con capitale privato, quand'anche non previsti negli strumenti di programmazione, possono presentare uno studio di pre-fattibilità finalizzato ad illustrare le linee generali dell'intervento proposto, senza alcun diritto al compenso per la prestazione eseguita o alla realizzazione dell'intervento proposto.
3. Qualora l'Amministrazione ritenga di pubblico interesse l'intervento di cui al comma 2, ha facoltà di ricercare mediante procedura ad evidenza pubblica i soggetti che intendano concorrere al ruolo di promotore, modificando di conseguenza gli atti di programmazione.
4. La Giunta regionale adotta con proprio provvedimento linee guida in tema di finanza di progetto relativamente ad opere di interesse dell'Amministrazione regionale.
Finanza di progetto è la procedura defInita dall'articolo 153 del Codice con la quale le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi dell'art. 143, affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando fInalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.
Finanza di progetto. 1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale e nell'elenco annuale di cui all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi dell'articolo 143, affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.
2. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei lavori, ponendo a base di gara lo studio di fattibilità predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19.
3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'articolo 144, specifica:
a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di apportare al progetto preliminare, da esso presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto e che in tal caso la concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;
b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto preliminare, l'amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83.
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 83 per il caso delle concessioni, l'esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.
6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse ...
Finanza di progetto. La finanza di progetto è un nostro interesse diretto ed immediato e le nostre banche sono abituate a farla. Riteniamo necessario che ESCo si renda autonoma in tale materia e, a tal fine opereremo chiedendo l’apertura di una linea di credito dedicata per agevolare lo sconto dei contratti.
Finanza di progetto. La finanza di progetto è attivabile ad iniziativa dell'Amministrazione Comunale ovvero ad iniziativa del soggetto privato secondo le modalità precisate e nel puntuale rispetto dell'art. 153 del Codice.