Concessioni di lavori pubblici Clausole campione

Concessioni di lavori pubblici. 1. La concessione di lavori pubblici è un contratto concluso in forma scritta fra un imprenditore e il Comune, avente ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. 2. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. 3. Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, il Comune concedente assicura al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico- finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque non può superare il 50 per cento dell’importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un’unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili. 4. La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni. 5. I presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione , da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dal Comune a detti presupposti o condizioni di base, nonché forme legislative e regolamentari che stabiliscono nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l’esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell’equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni dell’equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza della concessione, e in mancanza della predetta revisione, il concessionario può recedere dalla concessione. 6. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano, dovrà essere effettuata a vantaggio del Comune. 7. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo a netto degli ammortamenti annuali, nonché l’eventuale valore residuo dell’investimento non ammortizzato a termine della concessione.
Concessioni di lavori pubblici. Le concessioni di lavori pubblici sono disciplinate dagli articoli da 142 a 151 del codice dei contratti.
Concessioni di lavori pubblici. Art. 34 – Risoluzione della concessione Art. 35 – Concessione di pubblici esercizi Art. 36 – Contratti di servizio
Concessioni di lavori pubblici. Le "concessioni di lavori pubblici" sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163), l'esecuzione, ovvero la progettazione ese- cutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione fun- zionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appal- to pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompa- gnato da un prezzo, in conformità al codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163). Concorsi di progettazione I "concorsi di progettazione" sono le procedure intese a fornire alla stazione appaltante, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urba- nistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi. Condizioni g enerali di c ontratto (MEPAB) Le clausole contrattuali uniformi standardizzate che disciplinano il con- tratto concluso nel Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Bolzano tra Stazione appaltante e Operatore economico in conformità a quanto sta- bilito da ciascun Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico della Provin- cia autonoma di Bolzano.
Concessioni di lavori pubblici. Le «concessioni di lavori pubblici» sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al codice, l’esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al presente codice. La gestione funzionale ed economica può anche riguardare, eventualmente in via anticipata, opere o parti di opere direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa.
Concessioni di lavori pubblici. L’«accordo quadro» è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. ACCORDO QUADRO
Concessioni di lavori pubblici. 1. Si applica la disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici. 2. Lo schema di contratto di concessione è regolato dal Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti.
Concessioni di lavori pubblici. Gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara possono essere affidatari delle concessioni di lavori pubblici a condizione che il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione.
Concessioni di lavori pubblici. Sezione I Disposizioni generali 142. Ambito di applicazione e disciplina applicabile.
Concessioni di lavori pubblici. 1.L'affidamento in concessione di lavori pubblici mediante procedura aperta o ristretta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è disciplinato dalle norme in materia previste dal D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e dal relativo Regolamento di esecuzione, a cui espressamente si rimanda.