Concessioni di lavori pubblici. 1. Le concessioni di lavori pubblici sono disciplinate dagli articoli da 142 a 151 del Codice dei contratti.
Concessioni di lavori pubblici. 1. I lavori pubblici da realizzare con il concorso del capitale privato possono essere affidati in concessione. Il Comune affida in concessione esclusivamente i lavori pubblici alla cui esecuzione, da realizzarsi con la concorrenza, totale o parziale, di capitale privato, possa seguire anche la gestione delle opere. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario deve consistere unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente l’opera.
2. Nel caso di affidamento in concessione il Comune è tenuto alla redazione della progettazione preliminare, che costituisce riferimento per lo svolgimento della procedura ristretta di cui all’articolo 48.
3. La redazione della progettazione definitiva è svolta dai concorrenti nell'ambito della predetta gara, contribuisce alla scelta del concessionario e costituisce riferimento per la stipulazione della convenzione di concessione.
4. La redazione della progettazione esecutiva, unitamente alla predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento previsto dalla normativa vigente, avviene a cura e spese del concessionario che, ai fini della disciplina in materia di sicurezza nei cantieri, assume la veste di committente. La progettazione esecutiva è trasmessa a cura del concessionario al coordinatore del ciclo per la verifica di conformità con le precedenti fasi di progettazione e con il contenuto della convenzione di concessione. Le eventuali gare d’appalto o l’inizio dei lavori, in ogni caso, dovranno avere inizio ed essere espletate, soltanto dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’amministrazione aggiudicatrice.
5. Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico- finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica...
Concessioni di lavori pubblici. Art. 34 – Risoluzione della concessione Art. 35 – Concessione di pubblici esercizi Art. 36 – Contratti di servizio
Concessioni di lavori pubblici. Le «concessioni di lavori pubblici» sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al codice, l’esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al presente codice. La gestione funzionale ed economica può anche riguardare, eventualmente in via anticipata, opere o parti di opere direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa.
Concessioni di lavori pubblici. 1.L'affidamento in concessione di lavori pubblici mediante procedura aperta o ristretta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è disciplinato dalle norme in materia previste dal D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e dal relativo Regolamento di esecuzione, a cui espressamente si rimanda.
Concessioni di lavori pubblici. Le "concessioni di lavori pubblici" sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163), l'esecuzione, ovvero la progettazione ese- cutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione fun- zionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appal- to pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompa- gnato da un prezzo, in conformità al codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163). Concorsi di progettazione I "concorsi di progettazione" sono le procedure intese a fornire alla stazione appaltante, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urba- nistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi. Condizioni g enerali di c ontratto (MEPAB) Le clausole contrattuali uniformi standardizzate che disciplinano il con- tratto concluso nel Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Bolzano tra Stazione appaltante e Operatore economico in conformità a quanto sta- bilito da ciascun Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico della Provin- cia autonoma di Bolzano.
Concessioni di lavori pubblici. Sezione I Disposizioni generali
142. Ambito di applicazione e disciplina applicabile.
Concessioni di lavori pubblici. Gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara possono essere affidatari delle concessioni di lavori pubblici a condizione che il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione.
Concessioni di lavori pubblici. L’«accordo quadro» è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. ACCORDO QUADRO
Concessioni di lavori pubblici. 1. Si applica la disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici.
2. Lo schema di contratto di concessione è regolato dal Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti.