Ente Bilaterale (Ente bilaterale) Le parti stipulanti, concordano per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto collettivo, di costituire un organismo denominato ENTE BILATERALE AZIENDE ARTIGIANE - EBAA che avrà le seguenti finalità: • gestire i contratti di formazione e lavoro; • incrementare l'occupazione; • realizzare corsi di formazione professionali; • svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro; • ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al C.N.E.L. come previsto dalla legge; • emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali; • esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale; • promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionali, Territoriali e dei centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative; • costituire un fondo di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro; • gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, ecc.; • realizzare iniziative di carattere sociale; • istituire comitato di vigilanza nazionale; • promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri organismi orientati ai medesimi scopi; • favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità; • seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali; • svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge. L’EBIA dovrà dotarsi di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di derimere eventuali controversie. Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. L’Ente Bilaterale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli enti bilaterali regionali e territoriali. L’Ente Bilaterale promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne.
Recesso unilaterale 1. L’IZSVe si riserva la facoltà di recedere dal presente accordo, prima della naturale scadenza, nel caso entrino in vigore nuove disposizioni a livello nazionale o regionale, che intervengano a modificare l’attuale disciplina in materia di prestazioni a pagamento. In tal caso l’IZSVe darà comunicazione al Cliente delle data e delle modalità di cessazione dell’esecuzione della prestazione, nonché delle diverse condizioni per l’eventuale stipula di un nuovo accordo. 2. Ciascuna Parte, inoltre, potrà recedere unilateralmente dal presente accordo, in qualsiasi momento, con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione scritta a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno. Dette comunicazioni dovranno avvenire con le modalità previste al successivo art. 18 “Modifiche e comunicazioni”. 3. Il recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
Modifiche unilaterali 16.1. Cerved si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il Contratto, mediante invio di una comunicazione scritta in tal senso al Cliente in conformità alle modalità di cui all’articolo 23. 16.2. Nel termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di cui all’articolo 16.1 che precede, il Cliente avrà la facoltà di recedere dal Contratto, mediante invio a Cerved di una comunicazione scritta a mezzo PEC e/o raccomandata A/R in tal senso. Nel caso in cui il Cliente non eserciti il proprio diritto di recesso nel termine sopra indicato, le modifiche apportate da Cerved al Contratto si intenderanno definitivamente e tacitamente accettate. 16.3. Nel caso in cui il Cliente eserciti il proprio diritto di recesso ai sensi del precedente articolo 16.2, il Cliente avrà diritto alla restituzione della quota di Corrispettivi non goduti, qualora già versati. 16.4. I termini e le condizioni di cui al Contratto si applicano anche a tutte le eventuali variazioni dei Servizi, nonché agli aggiornamenti e modifiche delle Piattaforme apportate da Cerved e/o delle Consociate e/o dai Subappaltatori a propria esclusiva discrezione, salvo essi siano accompagnati da autonome Condizioni Integrative o da modifiche contrattuali ai sensi dell’articolo 16.1 che precede.
Generale Nessuna mancanza o ritardo da qualsiasi parte del presente accordo nell'esercizio di qualsiasi dei suoi diritti qui di seguito devono operare come una rinuncia a tali diritti, né qualsiasi esercizio singolo o parziale preclude ogni ulteriore esercizio di tali diritti. La rinuncia da parte di ogni violazione o mancata osservanza di uno qualsiasi dei termini del presente Contratto non costituisce una rinuncia a qualsiasi successiva violazione di non conformità con la stessa o qualsiasi altro termine del presente Contratto. ~',>.~ ! "- / • ,o. e -r',,\,~-, .r \ I "'.;".1 -; .\ Nessuna delle parti può cedere il presente Contralto o qualsiasi dei suoi dirilti e obbli9~i di c~>~::;:'''< /' O; / sopra, senza il preventivo consenso scrilto dell'Autorità. \':". / '// Qualsiasi comunicazione ai sensi del presente accordo deve essere in forma scrilta e d~'>// essere consegnato per posta, fax o e-mail all'indirizzo del partito in questione, previsto all'inizio del presente Contralto o ad altro indirizzo (o l'indirizzo e-mail o numero di fax) come parti può notificare all'altra dì volta in volta. Le parti non intendono che qualsiasi termine di questo accordo dovrebbe poter essere assicurata, in virtù dei Contralti (Dirilti di terzi) del 1999, da parte di qualsiasi persona che non è parte di questo accordo diverso da parte dell'Autorità. Le Parti solo con il preventivo consenso scrilto dell'autorità hanno il diritto di variare in qualsiasi delle disposizioni del presente accordo senza informare o chiedere il consenso dei terzi e dei dirilti conferiti dalla sezione 2 del Contracts (Rights of Third Parti es) ▇▇▇ ▇▇▇▇ sono esclusi. Il presente Contralto sarà disciplinato e interpretato in conformità con le leggi dell'Inghilterra. Le parti del presente accordo riconoscono irrevocabilmente che i tribunali inglesi hanno competenza esclusiva per risolvere le eventuali controversie derivanti da o in relazione al presente Contralto e di conseguenza che qualsiasi controversia, causa o azione derivante da o in relazione ad essa devono essere portato in tali tribunali. L'accordo è stato stipulato in data primo scrilto sopra. Firmato dal firmatario autorizzato per il nome e per conto del Contraente: Firmato da riceve le informazioni divulgate: Il presente verbale di delibera viene pubblicato all'albo pretorio dell'Istituto il giorno : , 7 SET 2013 Perugia, 1 7 SET. 2013 \ . \ '". \ ,'-, " '.'~. ESECUTIVIT A' c6h~~giìittif"
DOCUMENTAZIONE DI GARA La documentazione di gara comprende: