Bonus/Malus. 1. La presente assicurazione è stipulata nella forma “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei “periodi di osservazione” definiti al comma seguente, e che si articola in classi di merito di appartenenza. 2. Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura: • 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; • periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. 3. All’atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito 14 se relativo a: a) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta; b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico. Se il veicolo è intestato a soggetto titolare di Partita IVA, ferma la classe di assegnazione universale 14, al contratto verrà attribuita dalla società la classe di merito 9. Ove venga richiesto di assicurare un’autovettura immatricolata al P.R.A. per la prima volta, proveniente da cessione di contratto o assunta per la prima volta dopo voltura al P.R.A. da parte di un intestatario al P.R.A., persona fisica o da parte di un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, risultante dallo stato di famiglia (comprese le cointestazioni tra componenti dello stesso nucleo familiare), che ha regolarmente in corso una o più polizze di responsabilità civile per altre autovetture di sua proprietà, la Società procede all’emissione di una nuova polizza, assegnando la classe di merito risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito su altra autovettura di sua proprietà. 4. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lett. a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto. 5. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18. 6. Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla prevista tabella di regole evolutive a seconda che la Società abbia o meno effettuato nel periodo di osservazione: a) pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente; b) pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata una responsabilità paritaria del conducente che, cumulata con responsabilità paritarie accertate nei precedenti cinque periodi di osservazione, sia pari ad almeno il 51%. In mancanza, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
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Sources: Contratto Di Responsabilità Civile, Contratto Di Responsabilità Civile Per La Circolazione Delle Autovetture E Corpi Veicoli Terrestri, Contratto Di Responsabilità Civile Per La Circolazione Delle Autovetture E Corpi Veicoli Terrestri
Bonus/Malus. 1. La presente assicurazione L’Assicurazione è stipulata nella forma “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premioPremio, rispettivamente, in assenza od o in presenza di sinistri Sinistri avvenuti nei “periodi di osservazione” definiti al comma seguente, seguente e che si articola in 18 (diciotto) classi di merito appartenenza corrispondenti a livelli di appartenenza.
2Premio crescenti dalla 1a alla 18a classe, come da tabella delle regole evolutive della Classe di “Conversione Universale”. Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura: • 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione di Decorrenza dell’Assicurazione e termina due mesi 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione dell’assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; • periodi successivi: hanno durata di dodici 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
3. All’atto della stipulazione il del contratto è assegnato alla classe la Classe di merito 14 se relativo a:
a) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
b) veicolo assicurato viene assegnata in base alla situazione del Veicolo risultante dagli elementi indicati nella Tabella C. Immatricolato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico. Se il veicolo è intestato a soggetto titolare di Partita IVA, ferma la classe di assegnazione universale 14, al contratto verrà attribuita dalla società la classe di merito 9. Ove venga richiesto di assicurare un’autovettura immatricolata al P.R.A. per la prima volta, proveniente da cessione di contratto e/o assunta Assicurato per la prima volta dopo voltura o a seguito di cessione del contratto 14 Carta o certificato di circolazione e certificato di proprietà digitale (o foglio complementare) ovvero appendice di cessione del contratto o documentazione ufficiale comprovante la vendita Immatricolato per la prima volta e/o Assicurato per la prima volta dopo voltura – comma 4-bis dell’art. 134 D.Lgs. 209 del 7/9/2005. Classe CU risultante dall’Attestato di ▇▇▇▇▇▇▇ inviato telematicamente alla Banca Dati dalla precedente Compagnia di Assicurazione e relativo al P.R.A. da parte veicolo della medesima tipo logia già Assicurato. - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 del C.C. che permetta di un intestatario al P.R.A.ricostruire la posizione assicurativa. - Eventuale “Stato di famiglia” Già Assicurato in forma Bonus/ Malus con o senza franchigia, persona fisica o da parte di un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, risultante dallo stato di famiglia (comprese le cointestazioni tra componenti dello stesso nucleo familiare), che ha regolarmente in corso una o più polizze di responsabilità civile per altre autovetture di sua proprietà, la Società procede all’emissione di una nuova polizza, assegnando la classe di merito risultante dall’ultimo con attestato di rischio conseguito su altra autovettura riferito a contratto scaduto da non più di sua proprietà12 mesi. Classe “CU” risultante dall’Attestato di ▇▇▇▇▇▇▇ inviato telematicamente alla Banca Dati dalla precedente Compagnia di Assicurazione. - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa.
4. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lett. a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto.
5. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
6. Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla prevista tabella di regole evolutive a seconda che la Società abbia o meno effettuato nel periodo di osservazione:
a) pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente;
b) pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata una responsabilità paritaria del conducente che, cumulata con responsabilità paritarie accertate nei precedenti cinque periodi di osservazione, sia pari ad almeno il 51%. In mancanza, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
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Sources: Contratto Di Assicurazione Motocicli E Ciclomotori, Contratto Di Assicurazione Motocicli E Ciclomotori, Contratto Di Assicurazione
Bonus/Malus. 1. La presente assicurazione Assicurazione è stipulata nella forma formula tariffa- ria “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇- zioni di premioPremio, rispettivamente, in assenza od o in presenza presen- za di sinistri nei “periodi Sinistri avvenuti nel Periodo di osservazione” definiti al comma seguente, osservazione e che si articola in 18 classi di merito appartenenza, corrispondenti a livelli di appartenenza.
2Premio crescenti, come da Tabella A ”. Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi Condizioni di effettiva copertura: • 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo Assicurazione - pag. 9 di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; • periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
3. 26 All’atto della stipulazione il contratto è assegnato alla stipula del contratto, la classe di merito 14 se relativo a:
a) viene assegnata in base alla situazione del veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
b) veicolo assicurato risultante dagli elementi indicati nella Tabella C. Immatricolato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico. Se il veicolo è intestato a soggetto titolare di Partita IVA, ferma la classe di assegnazione universale 14, al contratto verrà attribuita dalla società la classe di merito 9. Ove venga richiesto di assicurare un’autovettura immatricolata al P.R.A. per la prima volta, proveniente da cessione di contratto e/o assunta Assicurato per la prima volta dopo voltura o a seguito di cessione del contratto 14 - Carta o certificato di circolazione - Certificato di proprietà digitale (o foglio complementare) - Eventuale appendice di cessione del contratto o documentazione ufficiale comprovante la vendita Immatricolato per la prima volta e/o Assicurato per la prima volta dopo voltura - comma 4-bis dell’art. 134 D.Lgs. 209 del 7/9/2005. Classe CU risultante dall’Attestato di ▇▇▇▇▇▇▇ inviato telematicamente alla Banca Dati degli attestati di rischio dalla precedente Compagnia di Assicurazione e relativo al P.R.A. da parte veicolo della medesima tipologia di un intestatario al P.R.A., persona fisica o da parte quello già assicurato. - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 del Codice civile che permetta di un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, risultante dallo stato ricostruire la posizione assicurativa. - Eventuale “Certificazione di famiglia (comprese le cointestazioni tra componenti dello stesso nucleo familiare), che ha regolarmente in corso una o più polizze Stato di responsabilità civile per altre autovetture di sua proprietà, la Società procede all’emissione di una nuova polizza, assegnando la classe di merito risultante dall’ultimo famiglia” Già assicurato con attestato di rischio conseguito su altra autovettura riferito a contratto scaduto da non più di sua proprietà12 mesi Classe “CU” risultante dall’Attestato di ▇▇▇▇▇▇▇ inviato telematicamente alla Banca Dati degli attestati di rischio dalla precedente Compagnia di Assicurazione. - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa.
4. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lett. a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto.
5. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
6. Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla prevista tabella di regole evolutive a seconda che la Società abbia o meno effettuato nel periodo di osservazione:
a) pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente;
b) pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata una responsabilità paritaria del conducente che, cumulata con responsabilità paritarie accertate nei precedenti cinque periodi di osservazione, sia pari ad almeno il 51%. In mancanza, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
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Sources: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione Furgoni
Bonus/Malus. 1. La presente assicurazione è stipulata nella forma “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei “periodi di osservazione” osservazione definiti al comma seguenteall'art. 2.9, e che si articola in diciotto classi di merito appartenenza corrispondenti a livelli di appartenenza.
2. Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura: • 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente premio crescenti dalla classe 1 alla prima annualità intera di premio; • periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
3. All’atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe 18 determinati secondo la tabella di merito 14 se relativo a:
aA di seguito riportata. La classe d'ingresso è indicata nel frontespizio di polizza (mod. 271/A) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico. Se il veicolo è intestato a soggetto titolare di Partita IVAe dipende dalle dichiarazioni del Contraente, ferma la classe di assegnazione universale 14, al contratto verrà attribuita dai dati contenuti nell'attestazione dello stato del rischio e dalla società la classe di merito 9. Ove venga richiesto di assicurare un’autovettura immatricolata al P.R.A. per la prima volta, proveniente da cessione di contratto o assunta per la prima volta dopo voltura al P.R.A. da parte di un intestatario al P.R.A., persona fisica o da parte di un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, risultante dallo stato di famiglia (comprese le cointestazioni tra componenti dello stesso nucleo familiare), che ha regolarmente in corso una o più polizze di responsabilità civile per altre autovetture di sua proprietà, la Società procede all’emissione di una nuova polizza, assegnando la classe di merito risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito su altra autovettura di sua proprietà.
4regolamentazione tariffaria. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lett. a) e b)non assicurati da oltre 12 mesi, il Contraente è tenuto ad esibire la carta a dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., che il veicolo da assicurare non ha circolato e non è stato assicurato nei dodici mesi precedenti alla data di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione stipulazione del contratto.
5. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18 della sopra citata tabella A. Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Impresa nella forma Bonus/Malus, il contratto stesso è assegnato, all'atto della stipulazione, alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione di cui all'art. 2.8, ovvero dall'eventuale contratto temporaneo o dalla dichiarazione di sinistralità per veicolo assicurato all'estero, rilasciati dal precedente assicuratore, sempre che non siano trascorsi oltre 12 mesi dalla data di scadenza del contratto dell'altra Impresa. Lo stesso termine si applica nel caso in cui il Contraente presenti una nuova edizione dell'attestazione di cui all'art. 2.8 eventualmente rilasciata dal precedente assicuratore con dati rettificati. In tal caso ▇▇▇▇ provvederà alla riclassificazione del contratto ed all’eventuale conguaglio. Qualora l'altra Impresa sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e non rilasci l'attestazione, il Contraente, in luogo di detta attestazione, ed ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C., può fornire una dichiarazione contenente gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione stessa. Unitamente alla dichiarazione, il Contraente deve fornire la polizza, l'ultima quietanza pagata e la prova di aver richiesto al Commissario liquidatore l'attestazione dello stato di rischio. In mancanza della consegna della documentazione di cui al precedente comma il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
6. La classe è soggetta a revisione, con conguaglio del premio all’atto della riclassificazione, nel caso il Contraente produca la documentazione suddetta entro 6 mesi dalla stipulazione. Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all’atto all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla prevista sotto riportata tabella di regole evolutive B a seconda che la Società ▇▇▇▇ abbia o meno effettuato effettuato, nel periodo di osservazione:
a) , pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per i quali il caso in cui, a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona, ▇▇▇▇ abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno. Qualora, per le annualità successive a quella della stipulazione, un contratto sia stata accertata assegnato in assenza di sinistri per più anni consecutivi alla classe di merito 1 (classe CU 1) si applicherà, fino alla scadenza annuale successiva, la responsabilità principale del conducente;
b) regola evolutiva riportata nella tabella delle regole evolutive C (Protezione Bonus). Pertanto nel caso che ▇▇▇▇ abbia effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti ad un solo sinistro avvenuto nel corso di detto periodo o in periodi precedenti oppure, a sinistri per i quali sia stata accertata una responsabilità paritaria del conducente che, cumulata con responsabilità paritarie accertate nei precedenti cinque periodi di osservazione, sia pari ad almeno il 51%. In mancanza, il contratto, anche in presenza seguito di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimentorisarcimento per un sinistro con danni a persona, è considerato immune da abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno, il contratto sarà assegnato alla classe di merito 1 (classe CU 3). Al contratto non saranno applicabili le agevolazioni (▇▇▇▇▇▇) eventualmente previste dalla tariffa per i contratti assegnati in assenza di sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta per più anni consecutivi alla classe di merito 1. Nel caso in cui vi sia più di un sinistro troverà applicazione la tabella delle regole evolutive B.
A Tabella di regole evolutiveMerito classi di merito coefficienti di determinazione del premio 1 0,50 2 0,53 3 0,56 4 0,59 5 0,62 6 0,66 7 0,70 8 0,74 9 0,78 10 0,82 11 0,90 12 0,98 13 1,06 14 1,20 15 1,45 16 1,80 17 2,15 18 2,50 ▇▇▇▇, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla data di eliminazione, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio del premio. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato ▇▇▇▇, a richiesta del Contraente, produrrà una nuova attestazione sullo stato del rischio e provvederà all’eventuale conguaglio del premio.
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Sources: Assicurazione, Assicurazione
Bonus/Malus. 1. La presente assicurazione è stipulata nella forma “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei “periodi di osservazione” definiti al comma seguente, e che si articola in classi di merito di appartenenza.
2. Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura: • 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; • periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
3. All’atto Salvo quanto previsto al successivo comma 8, all’atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito 14 se relativo a:
a) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico. Se il veicolo è intestato a soggetto titolare di Partita IVA, ferma la classe di assegnazione universale 14, al contratto verrà attribuita dalla società da HDI Italia la classe di merito 9. Ove venga richiesto di assicurare un’autovettura immatricolata al P.R.A. per la prima volta, proveniente da cessione di contratto o assunta per la prima volta dopo voltura al P.R.A. da parte di un intestatario al P.R.A., persona fisica o da parte di un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, risultante dallo stato di famiglia (comprese le cointestazioni tra componenti dello stesso nucleo familiare), che ha regolarmente in corso una o più polizze di responsabilità civile per altre autovetture di sua proprietà, la Società procede all’emissione di una nuova polizza, assegnando la classe di merito risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito su altra autovettura di sua proprietà.
4. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lett. a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto.
5. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
6. Per Salvo quanto previsto al successivo comma 8, per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla prevista tabella di regole evolutive a seconda che la Società HDI Italia abbia o meno effettuato nel periodo di osservazione:
a) pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente;
b) pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata una responsabilità paritaria del conducente che, cumulata con responsabilità paritarie accertate nei precedenti cinque periodi di osservazione, sia pari ad almeno il 51%. In mancanza, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
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Sources: Contratto Di Responsabilità Civile Per La Circolazione Delle Autovetture
Bonus/Malus. 1Condizioni di Assicurazione - pag. 9 di 24 La presente assicurazione Assicurazione è stipulata nella forma “Bonus/Bonus/ Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premioPre- mio, rispettivamente, in assenza od o in presenza di sinistri Sinistri avvenuti nei “periodi di osservazione” osservazione definiti al comma seguente, seguente e che si articola in 18 classi di merito appartenenza corrispondenti a livelli di appartenenza.
2Premio crescenti dalla 1 alla 18 classe, come da tabella delle regole evolutive della classe di “Conversione Universale”. Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerareconside- rare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura: • - 1° periodo: inizia dal giorno della di decorrenza dell’assicurazione dell’Assicurazio- ne e termina due mesi 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione dell’Assicura- zione corrispondente alla prima annualità intera di premioPremio; • - periodi successivi: hanno durata di dodici 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
3. All’atto della stipulazione il contratto è assegnato alla stipula del contratto, la classe di merito 14 se relativo a:
a) viene assegnata in base alla situazione del veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
b) veicolo assicurato risultante dagli ele- menti indicati nella Tabella C. Immatricolato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico. Se il veicolo è intestato a soggetto titolare di Partita IVA, ferma la classe di assegnazione universale 14, al contratto verrà attribuita dalla società la classe di merito 9. Ove venga richiesto di assicurare un’autovettura immatricolata al P.R.A. per la prima volta, proveniente da cessione di contratto e/o assunta Assicurato per la prima volta dopo voltura o a seguito di cessione del contratto 14 - Carta o certificato di circolazione e certificato di proprietà digitale (o foglio complementare) ovvero appendice di cessione del contratto o documentazione ufficiale comprovante la vendita Immatricolato per la prima volta e/o Assicurato per la prima volta dopo voltura - comma 4-bis dell’art. 134 D.Lgs. 209 del 7/9/2005. Classe CU risultante dall’Attestato di ▇▇▇▇▇▇▇ inviato telematicamente alla Banca Dati dalla precedente Compagnia di Assicurazione e relativo al P.R.A. da parte veicolo della medesima tipologia già Assicurato. - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 del C.C. che permetta di un intestatario al P.R.A.ricostruire la posizione assicurativa. - Eventuale “Stato di famiglia” Già Assicurato in forma Bonus/ Malus con o senza franchigia, persona fisica o da parte di un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, risultante dallo stato di famiglia (comprese le cointestazioni tra componenti dello stesso nucleo familiare), che ha regolarmente in corso una o più polizze di responsabilità civile per altre autovetture di sua proprietà, la Società procede all’emissione di una nuova polizza, assegnando la classe di merito risultante dall’ultimo con attestato di rischio conseguito su altra autovettura riferito a contratto scaduto da non più di sua proprietà12 mesi. Classe “CU” risultante dall’Attestato di ▇▇▇▇▇▇▇ inviato telematicamente alla Banca Dati dalla precedente Compagnia di Assicurazione. - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa.
4. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lett. a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto.
5. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
6. Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla prevista tabella di regole evolutive a seconda che la Società abbia o meno effettuato nel periodo di osservazione:
a) pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente;
b) pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata una responsabilità paritaria del conducente che, cumulata con responsabilità paritarie accertate nei precedenti cinque periodi di osservazione, sia pari ad almeno il 51%. In mancanza, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
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Sources: Contratto Di Assicurazione
Bonus/Malus. 1. ) La presente assicurazione è stipulata nella forma “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nei nel “periodi periodo di osservazione” definiti definito al comma seguente, e che : si articola in 36 classi di Appartenenza; corrispondenti a livelli di premio crescenti o decrescenti, determinate secondo le tabelle seguenti. Classi di merito interne UBI Coefficienti di appartenenza.determinazione del premio con evoluzione bonus/malus
2. ) Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare, considerarsi ai fini dell’osservazione, dell’osservazione i seguenti periodi di effettiva copertura: • - 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; • - periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
3. ) All’atto della stipulazione stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito 14 se relativo a:
a) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico. Se il veicolo è intestato a soggetto titolare di Partita IVA, ferma la classe risultante dalla sottoriportata TABELLA 2: Situazioni possibili Classe di assegnazione universale 14Documenti necessari Situazioni possibili applicabili alla stessa tipologia di veicolo e riferite a tutti gli appartenenti al Nucleo Familiare se non diversamente specificato. Autovettura già assicurata con altra Compagnia nella forma Bonus/Malus. Classe di assegnazione CU risultante dall’attestazione dello stato di rischio rilasciata dalla precedente Compagnia, al contratto verrà attribuita ovvero classe UBI come da tabella 3B. Attestazione rilasciata dalla società la classe precedente Compagnia, ed eventuale dichiarazione di merito 9non circolazione. Ove venga richiesto Autovettura già assicurata con altra Compagnia in forma diversa da Bonus/Malus. Classe di assicurare un’autovettura immatricolata al P.R.A. per la prima volta, proveniente da cessione di contratto o assunta per la prima volta dopo voltura al P.R.A. da parte di un intestatario al P.R.A., persona fisica o da parte di un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiareassegnazione CU, risultante dallo stato nell’attestazione rilasciata dalla precedente Compagnia, ovvero classe CU / UBI determinata come da tabella 3 A. Attestazione rilasciata dalla precedente Compagnia ed eventuale dichiarazione di famiglia (comprese le cointestazioni tra componenti dello stesso nucleo familiare), che ha regolarmente in corso una o più polizze di responsabilità civile per altre autovetture di sua proprietà, la Società procede all’emissione di una nuova polizza, assegnando la classe di merito risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito su altra autovettura di sua proprietànon circolazione.
4. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lett. a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto.
5. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
6. Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla prevista tabella di regole evolutive a seconda che la Società abbia o meno effettuato nel periodo di osservazione:
a) pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente;
b) pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata una responsabilità paritaria del conducente che, cumulata con responsabilità paritarie accertate nei precedenti cinque periodi di osservazione, sia pari ad almeno il 51%. In mancanza, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
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Sources: Contratto Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi
Bonus/Malus. 1. La presente assicurazione Assicurazione è stipulata nella forma “Bonus/Bonus/ Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premioPremio, rispettivamente, in assenza od o in presenza di sinistri Sinistri avvenuti nei “periodi di osservazione” osservazione definiti al comma seguente, seguente e che si articola in 18 classi di merito appartenenza corrispondenti a livelli di appartenenza.
2Premio crescenti dalla 1 alla 18 classe, come da tabella delle regole evolutive della classe di “Conversione Universale”. Per gli autotassametri, le autovetture a noleggio, quelle adibite a scuola guida e per gli autoveicoli ad uso promi- scuo sono previste 26 (ventisei) classi di appartenenza Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura: • 1° periodo: inizia dal giorno della di decorrenza dell’assicurazione dell’Assicurazione e termina due mesi 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione dell’Assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; Premio • periodi successivi: hanno durata di dodici 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
3. All’atto della stipulazione il contratto è assegnato alla stipula del con- tratto, la classe di merito 14 se relativo a:
a) viene assegnata in base alla situazione del veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
b) veicolo assicurato risultante dagli elementi indicati nella Tabella C. Immatricolato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico. Se il veicolo è intestato a soggetto titolare di Partita IVA, ferma la classe di assegnazione universale 14, al contratto verrà attribuita dalla società la classe di merito 9. Ove venga richiesto di assicurare un’autovettura immatricolata al P.R.A. per la prima volta, proveniente da cessione di contratto e/o assunta Assi- curato per la prima volta dopo voltura o a seguito di cessione del contratto 14 Carta o certificato di circolazione e certificato di pro- prietà (o foglio complementare) ovvero appendice di cessione del contratto o documentazione ufficiale comprovante la vendita Immatricolato per la prima volta e/o Assi- curato per la prima volta dopo voltura – comma 4-bis dell’art. 134 D.Lgs. 209 del 7/9/2005. Classe CU risultante dall’attestato di rischio rilasciato dalla precedente Compagnia di Assicurazione e rela- tivo al P.R.A. da parte veicolo della medesima tipo logia già Assicurato. - Attestazione dello Stato del Rischio (art. 134 D.Lgs. 209 del 7/9/2005 e successive modifiche .) del vei- colo della medesima tipologia. - Eventuale “Stato di un intestatario al P.R.A.famiglia” Già Assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia, persona fisica o da parte di un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, risultante dallo stato di famiglia (comprese le cointestazioni tra componenti dello stesso nucleo familiare), che ha regolarmente in corso una o più polizze di responsabilità civile per altre autovetture di sua proprietà, la Società procede all’emissione di una nuova polizza, assegnando la classe di merito risultante dall’ultimo con attestato di rischio conseguito su altra autovettura riferito a contratto scaduto da non più di sua proprietà12 mesi. Classe “CU” risultante dall’attesta- to di rischio rilasciato dalla prece- dente Compagnia di Assicurazione. Attestazione dello Stato del Rischio (art. 134 D.Lgs. 209 del 7/9/2005 e successive modifiche ).
4. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lett. a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto.
5. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
6. Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla prevista tabella di regole evolutive a seconda che la Società abbia o meno effettuato nel periodo di osservazione:
a) pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente;
b) pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata una responsabilità paritaria del conducente che, cumulata con responsabilità paritarie accertate nei precedenti cinque periodi di osservazione, sia pari ad almeno il 51%. In mancanza, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
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Bonus/Malus. 1. La presente assicurazione è stipulata nella forma “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei “periodi di osservazione” definiti al comma seguente, e che si articola in classi di merito di appartenenza.
2. Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura: • 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; • periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
3. All’atto Salvo quanto previsto al successivo comma 8, all’atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito 14 se relativo a:
a) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico. Se il veicolo è intestato a soggetto titolare di Partita IVA, ferma la classe di assegnazione universale 14, al contratto verrà attribuita dalla società la classe di merito 9. Ove venga richiesto di assicurare un’autovettura immatricolata al P.R.A. per la prima volta, proveniente da cessione di contratto o assunta per la prima volta dopo voltura al P.R.A. da parte di un intestatario al P.R.A., persona fisica o da parte di un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, risultante dallo stato di famiglia (comprese le cointestazioni tra componenti dello stesso nucleo familiare), che ha regolarmente in corso una o più polizze di responsabilità civile per altre autovetture di sua proprietà, la Società procede all’emissione di una nuova polizza, assegnando la classe di merito risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito su altra autovettura di sua proprietà.
4. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lett. a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto.
5. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
6. Per Salvo quanto previsto al successivo comma 8, per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla prevista tabella alle previste tabelle di regole evolutive a seconda che la Società Amissima Assicurazioni abbia o meno effettuato nel periodo di osservazione:
a) pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente;
b) pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata una responsabilità paritaria del conducente che, cumulata con responsabilità paritarie accertate nei precedenti cinque periodi di osservazione, sia pari ad almeno il 51%. In mancanza, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella delle predette tabelle di regole evolutive.
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Sources: Contratto Di Responsabilità Civile Per La Circolazione Dei Ciclomotori E Motoveicoli
Bonus/Malus. 1. La presente assicurazione Assicurazione è stipulata nella forma “Bonus/Bonus/ Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premioPre- mio, rispettivamente, in assenza od o in presenza di sinistri Sinistri avvenuti nei “periodi di osservazione” osservazione definiti al comma seguente, seguente e che si articola in 18 classi di merito appartenenza corrispondenti a livelli di appartenenza.
2. Per l’applicazione Premio crescenti dalla 1 alla 18 classe, come da tabella delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi della classe di effettiva copertura: • 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo “Conversione Universale”. Condizioni di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera Assicurazione - pag. 10 di premio; 32 • periodi successivi: hanno durata di dodici 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
3. All’atto della stipulazione il contratto è assegnato alla stipula del contratto, la classe di merito 14 se relativo a:
a) viene assegnata in base alla situazione del veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
b) risultante dagli ele- menti indicati nella Tabella C. Situazione veicolo assicurato Classe di conversione Universale “cu” di assegnazione Documentazione Necessaria Immatricolato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico. Se il veicolo è intestato a soggetto titolare di Partita IVA, ferma la classe di assegnazione universale 14, al contratto verrà attribuita dalla società la classe di merito 9. Ove venga richiesto di assicurare un’autovettura immatricolata al P.R.A. per la prima volta, proveniente da cessione di contratto e/o assunta Assicurato per la prima volta dopo voltura o a seguito di cessione del contratto 14 - Carta o certificato di circolazione e certificato di proprietà digitale (o foglio complementare) ovvero appendice di cessione del contratto o documentazione ufficiale comprovante la vendita Immatricolato per la prima volta e/o Assicurato per la prima volta dopo voltura - comma 4-bis dell’art. 134 D.Lgs. 209 del 7/9/2005. Classe CU risultante dall’Attestato di ▇▇▇▇▇▇▇ inviato telematicamente alla Banca Dati dalla precedente Compagnia di Assicurazione e relativo al P.R.A. da parte veicolo della medesima tipologia già Assicurato. - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 del C.C. che permetta di un intestatario al P.R.A.ricostruire la posizione assicurativa. - Eventuale “Stato di famiglia” Già Assicurato in forma Bonus/ Malus con o senza franchigia, persona fisica o da parte di un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, risultante dallo stato di famiglia (comprese le cointestazioni tra componenti dello stesso nucleo familiare), che ha regolarmente in corso una o più polizze di responsabilità civile per altre autovetture di sua proprietà, la Società procede all’emissione di una nuova polizza, assegnando la classe di merito risultante dall’ultimo con attestato di rischio conseguito su altra autovettura riferito a contratto scaduto da non più di sua proprietà12 mesi. Classe “CU” risultante dall’Attestato di ▇▇▇▇▇▇▇ inviato telematicamente alla Banca Dati dalla precedente Compagnia di Assicurazione. - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa.
4. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lett. a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto.
5. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
6. Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla prevista tabella di regole evolutive a seconda che la Società abbia o meno effettuato nel periodo di osservazione:
a) pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente;
b) pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata una responsabilità paritaria del conducente che, cumulata con responsabilità paritarie accertate nei precedenti cinque periodi di osservazione, sia pari ad almeno il 51%. In mancanza, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
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Bonus/Malus. 1. La presente assicurazione Il Contratto è stipulata stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus”, ” che prevede riduzioni diminuzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza od o in presenza di sinistri Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei “periodi di osservazione” definiti al comma seguente, e che si articola in classi osservazione come di merito di appartenenza.
2. Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi di effettiva coperturaseguito definiti: • 1° primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione dell’Assicurazione e termina due mesi 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del periodo annuale, quindi con un’osservazione di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di dodici 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del periodo Periodo di osservazione precedente.
3. All’atto La classe di merito interna della stipulazione Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il contratto Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito 14 se relativo a:
a) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico. Se il veicolo è intestato a soggetto titolare di Partita IVA, ferma la classe CU e interna di assegnazione universale 14indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di ▇▇▇▇▇▇▇ ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al contratto verrà attribuita dalla società la classe comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di merito 9. Ove venga richiesto di assicurare un’autovettura immatricolata al P.R.A. per la prima volta, proveniente da cessione di contratto o assunta per la prima volta dopo voltura al P.R.A. da parte di un intestatario al P.R.A., persona fisica o da parte di un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, risultante dallo stato di famiglia (comprese le cointestazioni tra componenti dello stesso nucleo familiare), che ha regolarmente in corso una o più polizze di responsabilità civile per altre autovetture di sua proprietà, la Società procede all’emissione Rischio è subordinato alla presentazione di una nuova polizza, assegnando la classe di merito risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito su altra autovettura di sua proprietà.
4. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lett. a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di proprietà ovvero l’appendice una polizza temporanea di cessione del contrattodurata temporanea.
5. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
6. Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla prevista tabella di regole evolutive a seconda che la Società abbia o meno effettuato nel periodo di osservazione:
a) pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente;
b) pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata una responsabilità paritaria del conducente che, cumulata con responsabilità paritarie accertate nei precedenti cinque periodi di osservazione, sia pari ad almeno il 51%. In mancanza, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
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Bonus/Malus. 1. La presente assicurazione è stipulata nella forma “Bonus/MalusBonusƒMalus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei “periodi di osservazione” definiti al comma seguente, e che si articola in classi di merito di appartenenza.
2. Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura: • 1° 1˚ periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; • periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
3. All’atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito 14 se relativo a:
a) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico. Se il veicolo è intestato a soggetto titolare di Partita IVA, ferma la classe di assegnazione universale 14, al contratto verrà attribuita dalla società la classe di merito 9. Ove venga richiesto di assicurare un’autovettura immatricolata al P.R.A. per la prima volta, proveniente da cessione di contratto o assunta per la prima volta dopo voltura al P.R.A. da parte di un intestatario al P.R.A., persona fisica o da parte di un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, risultante dallo stato di famiglia (comprese le cointestazioni tra componenti dello stesso nucleo familiare), che ha regolarmente in corso una o più polizze di responsabilità civile per altre autovetture di sua proprietà, la Società procede all’emissione di una nuova polizza, assegnando la classe di merito risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito su altra autovettura di sua proprietà.
4. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lett. a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto.
5. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
6. Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla prevista tabella di regole evolutive a seconda che la Società abbia o meno effettuato nel periodo di osservazione:
a) pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente;
b) pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata una responsabilità paritaria del conducente che, cumulata con responsabilità paritarie accertate nei precedenti cinque periodi di osservazione, sia pari ad almeno il 51%. In mancanza, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
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Sources: Contratto Di Responsabilità Civile
Bonus/Malus. 1. La presente assicurazione è stipulata nella forma “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei “periodi di osservazione” definiti al comma seguente, e che si articola in classi di merito di appartenenza.
2. Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura: • 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; • periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
3. All’atto Salvo quanto previsto al successivo comma 8, all’atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito 14 se relativo a:
a) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico. Se il veicolo è intestato a soggetto titolare di Partita IVA, ferma la classe di assegnazione universale 14, al contratto verrà attribuita dalla società la classe di merito 9. Ove venga richiesto di assicurare un’autovettura immatricolata al P.R.A. per la prima volta, proveniente da cessione di contratto o assunta per la prima volta dopo voltura al P.R.A. da parte di un intestatario al P.R.A., persona fisica o da parte di un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, risultante dallo stato di famiglia (comprese le cointestazioni tra componenti dello stesso nucleo familiare), che ha regolarmente in corso una o più polizze di responsabilità civile per altre autovetture di sua proprietà, la Società procede all’emissione di una nuova polizza, assegnando la classe di merito risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito su altra autovettura di sua proprietà.
4. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lett. a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto.
5. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
6. Per Salvo quanto previsto al successivo comma 8, per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla prevista tabella di regole evolutive a seconda che la Società HDI Italia abbia o meno effettuato nel periodo di osservazione:
a) pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente;
b) pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata una responsabilità paritaria del conducente che, cumulata con responsabilità paritarie accertate nei precedenti cinque periodi di osservazione, sia pari ad almeno il 51%. In mancanza, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
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Sources: Contratto Di Responsabilità Civile Per La Circolazione Di Veicoli a Motore E Corpi Veicoli Terrestri
Bonus/Malus. 1. La presente assicurazione Assicurazione è stipulata nella forma “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premioPremio, rispettivamente, in assenza od o in presenza di sinistri Sinistri avvenuti nei “periodi di osservazione” osservazione di seguito definiti al comma seguente, e che si articola in 18 classi di merito di appartenenza.appartenenza corrispondenti a livelli di Premio crescenti (dalla classe 1 alla classe 18). La classe di merito di Compagnia, per le Polizze nuove, sarà pari alla classe di conversione universale CU determinata con le regole di cui all’art. 4 Nel caso di Polizze relative a:
1. veicoli di prima immatricolazione o provenienti da voltura al PRA o a seguito di cessione del contratto, si assegna la classe CU 14;
2. Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura: • 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza veicoli già assicurati si assegna la classe CU indicata nell’attestazione sullo stato del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; • periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.rischio;
3. All’atto della stipulazione veicoli già assicurati con forma tariffaria “a franchigia”, per i quali non è specificata nell’attestazione del rischio la classe CU, si assegna la classe CU sulla base del numero di annualità nell’ultimo quinquennio (ad eccezione, pertanto, dell’annualità in corso) senza Sinistri pagati, secondo la Tabella A.
4. veicoli già assicurati con forma tariffaria “a tariffa fissa”, per i quali non è specificata nell’attestazione del rischio la classe CU, si assegna la classe CU 14, senza considerare la sinistrosità pregressa. In caso di acquisto di ulteriore veicolo appartenente alla stessa tipologia, da parte del medesimo proprietario di un veicolo già assicurato (o di un suo familiare stabilmente convivente), il contratto nuovo contratto, è assegnato alla medesima classe CU maturata sul veicolo già assicurato, a condizione che il proprietario/locatario (in caso di merito 14 se relativo a:
aveicolo acquistato in Leasing) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo sia una voltura al pubblico registro automobilisticopersona fisica (ai sensi e alle condizioni previste dall’art 134 comma 4-bis del Codice delle Assicurazioni Private, così come modificato dalla Legge n.40 del 02 Aprile 2007 “Bersani”). Se il veicolo è intestato a soggetto titolare di Partita IVAAll’atto della stipula del contratto, ferma la classe di assegnazione universale 14, al contratto verrà attribuita dalla società la classe di merito 9viene acquisita e assegnata dalla Compagnia per via telematica tramite la Banca Dati degli Attestati di Rischio (fermo restando il diritto della Compagnia di richiedere ulteriore documentazione comprovante le dichiarazioni fornite dagli Assicurati). Ove venga richiesto di assicurare un’autovettura immatricolata al P.R.A. per la prima volta, proveniente da cessione di contratto o assunta per la prima volta dopo voltura al P.R.A. da parte di un intestatario al P.R.A., persona fisica o da parte di un componente stabilmente convivente Qualora all’atto della stipula del suo nucleo familiare, risultante dallo stato di famiglia (comprese le cointestazioni tra componenti dello stesso nucleo familiare), che ha regolarmente in corso una o più polizze di responsabilità civile per altre autovetture di sua proprietàContratto l’Attestazione non risulti presente nella suddetta banca dati, la Società procede all’emissione di una nuova polizza, assegnando la classe di merito risultante dall’ultimo Compagnia acquisisce telematicamente l’ultimo attestato di rischio conseguito su altra autovettura utile e richiede al Contraente una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che permetta di sua proprietà.
4. Per ricostruire la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lett. a) posizione assicurativa e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto.
5. In difetto il contratto è assegnato alla procedere con una corretta assegnazione della classe di merito 18.
6merito. Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla prevista tabella di regole evolutive a seconda che la Società abbia o meno effettuato nel periodo di osservazione:
a) pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente;
b) pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata una responsabilità paritaria del conducente che, cumulata con responsabilità paritarie accertate nei precedenti cinque periodi di osservazione, sia pari ad almeno il 51%. In mancanza, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella di regole evolutive.Le diverse casistiche sono riportate nella seguente Tabella B.
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Sources: Contratto Di Assicurazione Responsabilità Civile Auto
Bonus/Malus. 1. La presente assicurazione Assicurazione è stipulata nella forma formula tariffaria “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premioPremio, rispettivamente, in assenza od o in presenza di sinistri nei “periodi Sinistri avvenuti nel Periodo di osservazione” definiti al comma seguente, osservazione e che si articola in 18 classi di merito appartenenza, corrispondenti a livelli di appartenenza.
2. Per l’applicazione delle regole evolutive sono Premio crescenti, come da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura: • 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; • periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
3Tabella A ”. All’atto della stipulazione il contratto è assegnato alla stipula del contratto, la classe di merito 14 se relativo a:
a) viene assegnata in base alla situazione del veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
b) veicolo assicurato risultante dagli elementi indicati nella Tabella C. Immatricolato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico. Se il veicolo è intestato a soggetto titolare di Partita IVA, ferma la classe di assegnazione universale 14, al contratto verrà attribuita dalla società la classe di merito 9. Ove venga richiesto di assicurare un’autovettura immatricolata al P.R.A. per la prima volta, proveniente da cessione di contratto e/o assunta Assicurato per la prima volta dopo voltura o a seguito di cessione del contratto 14 - Carta o certificato di circolazione - Certificato di proprietà digitale (o foglio complementare) - Eventuale appendice di cessione del contratto o documentazione ufficiale comprovante la vendita Immatricolato per la prima volta e/o Assicurato per la prima volta dopo voltura - comma 4-bis dell’art. 134 D.Lgs. 209 del 7/9/2005. Classe CU risultante dall’Attestato di ▇▇▇▇▇▇▇ inviato telematicamente alla Banca Dati degli attestati di rischio dalla precedente Compagnia di Assicurazione e relativo al P.R.A. da parte veicolo della medesima tipologia di un intestatario al P.R.A., persona fisica o da parte quello già assicurato. - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 del Codice civile che permetta di un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, risultante dallo stato ricostruire la posizione assicurativa. - Eventuale “Certificazione di famiglia (comprese le cointestazioni tra componenti dello stesso nucleo familiare), che ha regolarmente in corso una o più polizze Stato di responsabilità civile per altre autovetture di sua proprietà, la Società procede all’emissione di una nuova polizza, assegnando la classe di merito risultante dall’ultimo famiglia” Già assicurato con attestato di rischio conseguito su altra autovettura riferito a contratto scaduto da non più di sua proprietà12 mesi Classe “CU” risultante dall’Attestato di ▇▇▇▇▇▇▇ inviato telematicamente alla Banca Dati degli attestati di rischio dalla precedente Compagnia di Assicurazione. - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa.
4. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lett. a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto.
5. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
6. Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla prevista tabella di regole evolutive a seconda che la Società abbia o meno effettuato nel periodo di osservazione:
a) pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente;
b) pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata una responsabilità paritaria del conducente che, cumulata con responsabilità paritarie accertate nei precedenti cinque periodi di osservazione, sia pari ad almeno il 51%. In mancanza, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
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Bonus/Malus. 1. La presente assicurazione Assicurazione è stipulata nella forma formula tariffa- ria “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇- zioni di premioPremio, rispettivamente, in assenza od o in presenza presen- za di sinistri nei “periodi Sinistri avvenuti nel Periodo di osservazione” definiti al comma seguente, osservazione e che si articola in 18 classi di merito appartenenza, corrispondenti a livelli di appartenenza.
2Premio crescenti, come da Tabella A ”. Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi Condizioni di effettiva copertura: • 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo Assicurazione - pag. 9 di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; • periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
3. 26 All’atto della stipulazione il contratto è assegnato alla stipula del contratto, la classe di merito 14 se relativo a:
a) viene assegnata in base alla situazione del veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
b) veicolo assicurato risultante dagli elementi indicati nella Tabella C. Immatricolato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico. Se il veicolo è intestato a soggetto titolare di Partita IVA, ferma la classe di assegnazione universale 14, al contratto verrà attribuita dalla società la classe di merito 9. Ove venga richiesto di assicurare un’autovettura immatricolata al P.R.A. per la prima volta, proveniente da cessione di contratto e/o assunta Assicurato per la prima volta dopo voltura o a seguito di cessione del contratto 14 - Carta o certificato di circolazione - Certificato di proprietà digitale (o foglio complementare) - Eventuale appendice di cessione del contratto o documentazione ufficiale comprovante la vendita Immatricolato per la prima volta e/o Assicurato per la prima volta dopo voltura - comma 4-bis dell’art. 134 D.Lgs. 209 del 7/9/2005. Classe CU risultante dall’Attestato di Ri▇▇▇▇▇ ▇nviato telematicamente alla Banca Dati degli attestati di rischio dalla precedente Compagnia di Assicurazione e relativo al P.R.A. da parte veicolo della medesima tipologia di un intestatario al P.R.A., persona fisica o da parte quello già assicurato. - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 del Codice civile che permetta di un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, risultante dallo stato ricostruire la posizione assicurativa. - Eventuale “Certificazione di famiglia (comprese le cointestazioni tra componenti dello stesso nucleo familiare), che ha regolarmente in corso una o più polizze Stato di responsabilità civile per altre autovetture di sua proprietà, la Società procede all’emissione di una nuova polizza, assegnando la classe di merito risultante dall’ultimo famiglia” Già assicurato con attestato di rischio conseguito su altra autovettura riferito a contratto scaduto da non più di sua proprietà12 mesi Classe “CU” risultante dall’Attestato di Ri▇▇▇▇▇ ▇nviato telematicamente alla Banca Dati degli attestati di rischio dalla precedente Compagnia di Assicurazione. - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa.
4. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lett. a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto.
5. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
6. Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla prevista tabella di regole evolutive a seconda che la Società abbia o meno effettuato nel periodo di osservazione:
a) pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente;
b) pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata una responsabilità paritaria del conducente che, cumulata con responsabilità paritarie accertate nei precedenti cinque periodi di osservazione, sia pari ad almeno il 51%. In mancanza, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
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Sources: Contratto Di Assicurazione Furgoni
Bonus/Malus. 1. La presente assicurazione Assicurazione è stipulata nella forma formula tariffaria “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premioPremio, rispettivamente, in assenza od o in presenza di sinistri nei “periodi Sinistri avvenuti nel Periodo di osservazione” definiti al comma seguente, osservazione e che si articola in 18 classi di merito appartenenza, corrispondenti a livelli di appartenenza.
2. Per l’applicazione delle regole evolutive sono Premio crescenti, come da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura: • 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; • periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
3Tabella A ”. All’atto della stipulazione il contratto è assegnato alla stipula del contratto, la classe di merito 14 se relativo a:
a) viene assegnata in base alla situazione del veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
b) veicolo assicurato risultante dagli elementi indicati nella Tabella C. Immatricolato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico. Se il veicolo è intestato a soggetto titolare di Partita IVA, ferma la classe di assegnazione universale 14, al contratto verrà attribuita dalla società la classe di merito 9. Ove venga richiesto di assicurare un’autovettura immatricolata al P.R.A. per la prima volta, proveniente da cessione di contratto e/o assunta Assicurato per la prima volta dopo voltura o a seguito di cessione del contratto 14 - Carta o certificato di circolazione - Certificato di proprietà digitale (o foglio complementare) - Eventuale appendice di cessione del contratto o documentazione ufficiale comprovante la vendita Immatricolato per la prima volta e/o Assicurato per la prima volta dopo voltura - comma 4-bis dell’art. 134 D.Lgs. 209 del 7/9/2005. Classe CU risultante dall’Attestato di Rischio inviato telematicamente alla Banca Dati degli attestati di rischio dalla precedente Compagnia di Assicurazione e relativo al P.R.A. da parte veicolo della medesima tipologia di un intestatario al P.R.A., persona fisica o da parte quello già assicurato. - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 del Codice civile che permetta di un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, risultante dallo stato ricostruire la posizione assicurativa. - Eventuale “Certificazione di famiglia (comprese le cointestazioni tra componenti dello stesso nucleo familiare), che ha regolarmente in corso una o più polizze Stato di responsabilità civile per altre autovetture di sua proprietà, la Società procede all’emissione di una nuova polizza, assegnando la classe di merito risultante dall’ultimo famiglia” Già assicurato con attestato di rischio conseguito su altra autovettura riferito a contratto scaduto da non più di sua proprietà12 mesi Classe “CU” risultante dall’Attestato di Rischio inviato telematicamente alla Banca Dati degli attestati di rischio dalla precedente Compagnia di Assicurazione. - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 Codice civile. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa.
4. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lett. a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto.
5. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
6. Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla prevista tabella di regole evolutive a seconda che la Società abbia o meno effettuato nel periodo di osservazione:
a) pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente;
b) pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata una responsabilità paritaria del conducente che, cumulata con responsabilità paritarie accertate nei precedenti cinque periodi di osservazione, sia pari ad almeno il 51%. In mancanza, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
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Bonus/Malus. 1. La presente assicurazione Assicurazione è stipulata nella forma “Bonus/Bonus/ Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premioPre- mio, rispettivamente, in assenza od o in presenza di sinistri Sinistri avvenuti nei “periodi di osservazione” osservazione definiti al comma seguente, seguente e che si articola in 18 classi di merito appartenenza corrispondenti a livelli di appartenenza.
2. Per l’applicazione Premio crescenti dalla 1 alla 18 classe, come da tabella delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi della classe di effettiva copertura: • 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo “Conversione Universale”. Condizioni di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera Assicurazione - pag. 10 di premio; 30 • periodi successivi: hanno durata di dodici 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
3. All’atto della stipulazione il contratto è assegnato alla stipula del contratto, la classe di merito 14 se relativo a:
a) viene assegnata in base alla situazione del veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
b) risultante dagli ele- menti indicati nella Tabella C. Situazione veicolo assicurato Classe di conversione Universale “cu” di assegnazione Documentazione Necessaria Immatricolato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico. Se il veicolo è intestato a soggetto titolare di Partita IVA, ferma la classe di assegnazione universale 14, al contratto verrà attribuita dalla società la classe di merito 9. Ove venga richiesto di assicurare un’autovettura immatricolata al P.R.A. per la prima volta, proveniente da cessione di contratto e/o assunta Assicurato per la prima volta dopo voltura o a seguito di cessione del contratto 14 - Carta o certificato di circolazione e certificato di proprietà digitale (o foglio complementare) ovvero appendice di cessione del contratto o documentazione ufficiale comprovante la vendita Immatricolato per la prima volta e/o Assicurato per la prima volta dopo voltura - comma 4-bis dell’art. 134 D.Lgs. 209 del 7/9/2005. Classe CU risultante dall’Attestato di Rischio inviato telematicamente alla Banca Dati dalla precedente Compagnia di Assicurazione e relativo al P.R.A. da parte veicolo della medesima tipologia già Assicurato. - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 del C.C. che permetta di un intestatario al P.R.A.ricostruire la posizione assicurativa. - Eventuale “Stato di famiglia” Già Assicurato in forma Bonus/ Malus con o senza franchigia, persona fisica o da parte di un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, risultante dallo stato di famiglia (comprese le cointestazioni tra componenti dello stesso nucleo familiare), che ha regolarmente in corso una o più polizze di responsabilità civile per altre autovetture di sua proprietà, la Società procede all’emissione di una nuova polizza, assegnando la classe di merito risultante dall’ultimo con attestato di rischio conseguito su altra autovettura riferito a contratto scaduto da non più di sua proprietà12 mesi. Classe “CU” risultante dall’Attestato di Rischio inviato telematicamente alla Banca Dati dalla precedente Compagnia di Assicurazione. - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa.
4. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lett. a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto.
5. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
6. Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla prevista tabella di regole evolutive a seconda che la Società abbia o meno effettuato nel periodo di osservazione:
a) pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente;
b) pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata una responsabilità paritaria del conducente che, cumulata con responsabilità paritarie accertate nei precedenti cinque periodi di osservazione, sia pari ad almeno il 51%. In mancanza, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
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Sources: Contratto Di Assicurazione
Bonus/Malus. 1. La presente assicurazione è stipulata nella forma “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei “periodi di osservazione” definiti al comma seguente, e che si articola in classi di merito di appartenenza.
2. Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura: • 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; • periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
3. All’atto Salvo quanto previsto al successivo comma 8, all’atto della stipulazione il contratto è assegnato alla classe di merito 14 se relativo a:
a) veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta;
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico. Se il veicolo è intestato a soggetto titolare di Partita IVA, ferma la classe di assegnazione universale 14, al contratto verrà attribuita dalla società la classe di merito 9. Ove venga richiesto di assicurare un’autovettura immatricolata al P.R.A. per la prima volta, proveniente da cessione di contratto o assunta per la prima volta dopo voltura al P.R.A. da parte di un intestatario al P.R.A., persona fisica o da parte di un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, risultante dallo stato di famiglia (comprese le cointestazioni tra componenti dello stesso nucleo familiare), che ha regolarmente in corso una o più polizze di responsabilità civile per altre autovetture di sua proprietà, la Società procede all’emissione di una nuova polizza, assegnando la classe di merito risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito su altra autovettura di sua proprietà.
4. Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lett. a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero l’appendice di cessione del contratto.
5. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.
6. Per Salvo quanto previsto al successivo comma 8, per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla prevista tabella alle previste tabelle di regole evolutive a seconda che la Società HDI Italia abbia o meno effettuato nel periodo di osservazione:
a) pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente;
b) pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata una responsabilità paritaria del conducente che, cumulata con responsabilità paritarie accertate nei precedenti cinque periodi di osservazione, sia pari ad almeno il 51%. In mancanza, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella delle predette tabelle di regole evolutive.
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Sources: Contratto Di Responsabilità Civile Per La Circolazione Dei Ciclomotori E Motoveicoli