Campioni. (1) L’autorità competente di una Parte può chiedere a un’autorità competente dell’altra Parte di procedere a un prelievo di campioni conformemente alle pertinenti disposizioni di tale Parte. (2) L’autorità interpellata conserva i campioni prelevati conformemente al paragra- fo 1 e designa, in particolare, il laboratorio al quale devono essere presentati ai fini di esame. L’autorità richiedente può designare un altro laboratorio per un’analisi parallela dei campioni. A tal fine, l’autorità interpellata trasmette un numero oppor- tuno di campioni all’autorità richiedente. (3) In caso di disaccordo tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata a propo- sito dei risultati dell’esame di cui al paragrafo 2, è effettuata un’analisi arbitrale da un laboratorio designato di comune accordo.
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Samples: Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli, Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli, Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli
Campioni. (1) . L’autorità competente di una Parte parte può chiedere a un’autorità competente dell’altra Parte di procedere a un parte che proceda al prelievo di campioni conformemente in conformità alle pertinenti disposizioni di tale Parteparte.
(2) . L’autorità interpellata conserva i campioni prelevati conformemente al paragra- fo pa ragrafo 1 e designa, in particolare, il laboratorio al quale devono essere presentati ai fini di esameper essere esaminati. L’autorità richiedente può designare un altro laboratorio per un’analisi parallela dei campioni. A tal fine, l’autorità interpellata trasmette un numero oppor- tuno adeguato di campioni all’autorità richiedente.
(3) . In caso di disaccordo tra l’autorità richiedente e l’autorità interpellata a propo- sito proposito dei risultati dell’esame di cui al paragrafo 2, è effettuata un’analisi arbitrale da un laboratorio designato di comune accordo.
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