Campo di applicazione e finalità. 1. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all’art. 8 del CCN Quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 18 dicembre 2002 per il quadriennio 2002-2005. 2. Il presente accordo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, (in seguito indicata come legge n.146 del 1990) in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle. 3. Nel presente accordo vengono altresì indicate tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d'intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001 tra Aran e Confederazioni sindacali. 4. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali, a livello di comparto, a livello nazionale di amministrazione e a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
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Samples: Accordo Sulle Norme Di Garanzia Dei Servizi Pubblici Essenziali E Sulle Procedure Di Raffreddamento E Conciliazione in Caso Di Sciopero, Accordo Sulle Norme Di Garanzia Dei Servizi Pubblici Essenziali, Accordo Sulle Norme Di Garanzia Dei Servizi Pubblici Essenziali
Campo di applicazione e finalità. 1. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dipendenti dalle amministrazioni aziende ed enti del comparto di cui all’artall'art. 8 6 dell'Accordo Quadro del CCN Quadro sulla 2 giugno 1998 per la definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 18 dicembre 2002 per il quadriennio 2002-2005contrattazione.
2. Il presente accordo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, (in seguito indicata come legge n.146 del 1990) in materia di servizi pubblici minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.
3. Nel presente accordo vengono altresì indicate tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d'intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001 tra Aran e Confederazioni sindacali2001.
4. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto, a livello nazionale di amministrazione e comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine dell’ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
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Samples: Accordo Sui Servizi Pubblici Essenziali, Accordo Sui Servizi Pubblici Essenziali, Accordo Sui Servizi Pubblici Essenziali
Campo di applicazione e finalità. 1. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all’art. 8 del CCN Quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 18 dicembre 2002 per il quadriennio 2002-2005.
2. Il presente accordo attua le dà attuazione alle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83n.83, (in seguito indicata come legge n.146 del 1990) in materia di servizi pubblici minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.
32. Nel presente accordo vengono altresì indicate indicati tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d'intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001 tra Aran ARAN e Confederazioni sindacali.
43. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto, a livello nazionale di amministrazione e comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
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Samples: CCNL Comparto Delle Regioni E Delle Autonomie Locali, Incontro Tra Le Parti Per La Rappresentanza Negoziale
Campo di applicazione e finalità. 1. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale tutti i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dipendenti dalle amministrazioni aziende ed enti del comparto di cui all’artall'art. 8 2, comma 1, punto IV, dell'Accordo Quadro del CCN Quadro sulla 25 novembre 1998 per la definizione dei comparti delle autonome aree di contrattazione collettiva stipulato il 18 dicembre 2002 per il quadriennio 2002-2005della dirigenza.
2. Il presente accordo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 8383 e successive modificazioni ed integrazioni, (in seguito indicata come legge n.146 del 1990) in materia di servizi pubblici minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale dirigenziale tenuti a garantirle.
3. Nel presente accordo vengono altresì indicate indicati tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d'intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001 tra Aran ARAN e Confederazioni sindacaliSindacali.
4. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, a livello di comparto, sia a livello nazionale di amministrazione e che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine dell’ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
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Samples: Accordo Sui Servizi Pubblici Essenziali, Accordo Sui Servizi Pubblici Essenziali
Campo di applicazione e finalità. 1. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all’art. 8 del CCN Quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 18 dicembre 2002 per il quadriennio 2002-2005.
2. Il presente accordo attua le Regolamento dà attuazione alle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 199012.06.1990, n. 146n.146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 200011.04.2000, n. 8383 e dal C.C.N.Q. del 19.09.2002, (in seguito indicata come legge n.146 del 1990) in materia di servizi pubblici minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.
32. Nel presente accordo vengono altresì indicate regolamento vengono, altresì, indicati tempi e modalità per l'espletamento l’espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d'intesa d’intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001 31.05.2001 tra Aran ARAN e Confederazioni Confederazione sindacali.
43. Le norme del presente accordo Regolamento si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, a livello di comparto, a livello nazionale di amministrazione e contrattuali a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine dell’ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
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Campo di applicazione e finalità. 1. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all’art. 8 del CCN Quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 18 dicembre 2002 per il quadriennio 2002-2005.
2. Il presente accordo attua le dà attuazione alle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, (in seguito indicata come legge n.146 del 1990) in materia di servizi pubblici minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.
32. Nel presente accordo vengono altresì indicate indicati tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo protocollo d'intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001 tra Aran ARAN e Confederazioni confederazioni sindacali.
43. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sin- dacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto, a livello nazionale di amministrazione e comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze verten- ze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità dell'incolu- mità e della sicurezza dei lavoratori.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale
Campo di applicazione e finalità. 1. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinatopersonale, esclusi i dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o instaurato con le altre tipologie di assunzione flessibile, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all’art. 8 del CCN Quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 18 dicembre 2002 per il quadriennio 2002-2005dall’ENEA.
2. Il presente accordo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, (in seguito indicata come legge n.146 del 1990) in materia di servizi pubblici minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.
3. Nel presente accordo vengono altresì indicate indicati tempi e modalità per l'espletamento l’espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d'intesa d’intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001 tra Aran l’ARAN e le Confederazioni sindacali.
4. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, a livello di comparto, a livello nazionale di amministrazione e a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine dell’ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
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Samples: Accordo Enea
Campo di applicazione e finalità. 1. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale tutti i dirigenti del ruolo sanitario (esclusi medici, veterinari ed odontoiatri), professionale, tecnico ed amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dipendenti dalle amministrazioni aziende ed enti del comparto di cui all’artall'art. 8 2, comma 1, punto III, dell'Accordo Quadro del CCN Quadro sulla 25 novembre 1998 per la definizione dei comparti delle autonome aree di contrattazione collettiva stipulato il 18 dicembre 2002 per il quadriennio 2002-2005della dirigenza.
2. Il presente accordo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 8383 e successive modificazioni ed integrazioni, (in seguito indicata come legge n.146 del 1990) in materia di servizi pubblici minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale dirigenziale tenuti a garantirle.
3. Nel presente accordo vengono altresì indicate tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d'intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001 tra Aran ARAN e Confederazioni sindacali.
4. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto, a livello nazionale di amministrazione e comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine dell’ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
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Campo di applicazione e finalità. 1. Le norme contenute nel Il presente accordo si applicano Accordo è applicato a tutto tutti i pediatri di libera scelta in rapporto di convenzionamento con il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni S.S.N. operanti secondo le previsioni del comparto di cui all’art. 8 del CCN Quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 18 dicembre 2002 per il quadriennio 2002-2005vigente ACN.
2. Il Le clausole del presente accordo attua Accordo attuano le disposizioni contenute nella legge Legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge Legge 11 aprile 2000, n. 8383 e successive modificazioni ed integrazioni, (in seguito indicata come legge n.146 del 1990) in materia di servizi pubblici essenziali in caso di scioperosciopero nei servizi pubblici essenziali, indicando le prestazioni indispensabili i livelli minimi essenziali di assistenza sanitaria territoriale e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale convenzionato tenuti a garantirlegarantirli. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si intendono applicate le disposizioni di legge di cui al presente comma.
3. Nel Il presente accordo vengono altresì indicate Accordo indica tempi e modalità per l'espletamento l’espletamento delle procedure di raffreddamento conciliazione e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d'intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001 tra Aran e Confederazioni sindacalidi raffreddamento.
4. Le norme clausole del presente accordo Accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, a livello di comparto, sia a livello nazionale di amministrazione e a livello che decentrato. Le Tutte le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o dell’ordine costituzionale, per gravi eventi lesivi dell'incolumità dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale
Campo di applicazione e finalità. (Art. 1 del CCNL 17.12.2020)
1. Le norme contenute nel Il presente accordo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (di seguito CCDI o contratto) formulato ai sensi del CCNL 17 dicembre 2020 si applicano applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del comparto determinato dell’Agenzia Regionale di cui all’art. 8 del CCN Quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 18 dicembre 2002 per il quadriennio 2002-2005Sanità (ARS) con qualifica dirigenziale.
2. Il presente accordo attua le disposizioni contenute Xxxxxxxxx si ispira ai principi di tutela dei diritti dei dirigenti, di parità e di pari opportunità e di valorizzazione delle differenze nella legge 12 giugno 1990organizzazione del lavoro. Esso è focalizzato al miglioramento dei servizi offerti ed al perseguimento degli obiettivi di efficienza, n. 146, come modificata efficacia ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, (in seguito indicata come legge n.146 del 1990) in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirleeconomicità dell’attività dell’ente.
3. Nel Il presente accordo vengono altresì indicate tempi Contratto è redatto nel rispetto dei principi e modalità per l'espletamento delle procedure dettate dalla normativa, con particolare riferimento alle previsioni dettate nella Legge n. 300/1970, c.d. statuto dei diritti dei lavoratori, e del D.Lgs. n. 165/2001, testo unico delle disposizioni sul pubblico impiego, nonché dei principi dettati dalla contrattazione collettiva nazionale di raffreddamento lavoro per il personale dirigente del Comparto Funzioni Locali (ex Area II Regioni e conciliazione dei conflittiAutonomie Locali), secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d'intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001 tra Aran e Confederazioni sindacalicon particolare riferimento a quello stipulato il 17 dicembre 2020.
4. Le norme Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali del precedente contratto collettivo integrativo, ove compatibili e non sostituite con le previsioni del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche di riformacontratto e con le norme legislative, rivendicative e contrattuali, a livello di comparto, a livello nazionale di amministrazione e a livello decentratonei limiti del d. lgs. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratorin. 165/2001.
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Campo di applicazione e finalità. 1. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all’art. 8 del CCN Quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 18 dicembre 2002 per il quadriennio 2002-2005.
2. Il presente accordo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, (in seguito indicata come legge n.146 n. 146 del 1990) in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.
3. Nel presente accordo vengono altresì indicate tempi e modalità per l'espletamento l’espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d'intesa d’intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001 tra Aran e Confederazioni sindacali.
4. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali, a livello di comparto, a livello nazionale di amministrazione e a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine dell’ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
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Campo di applicazione e finalità. 1. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all’art. 8 del CCN Quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 18 dicembre 2002 per il quadriennio 2002-2005.
2. Il presente accordo attua le dà attuazione alle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, (in seguito indicata come legge n.146 del 1990) in materia di servizi pubblici minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri le modalità per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirleindividuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle stesse.
32. Nel presente accordo vengono altresì indicate tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d'intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001 tra Aran e Confederazioni sindacali2001.
43. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto, a livello nazionale di amministrazione e comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine dell’ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
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Campo di applicazione e finalità. 1. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all’art. 8 del CCN Quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 18 dicembre 2002 per il quadriennio 2002-2005.
2. Il presente accordo attua le dà attuazione alle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, (in seguito indicata come legge n.146 del 1990) in materia di servizi pubblici minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.
32. Nel presente accordo vengono altresì indicate indicati tempi e modalità per l'espletamento l’espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d'intesa d’intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001 tra Aran ARAN e Confederazioni sindacali.
43. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto, a livello nazionale di amministrazione e comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine dell’ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale
Campo di applicazione e finalità. 1. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all’art. 8 del CCN Quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 18 dicembre 2002 per il quadriennio 2002-2005.
2. Il presente accordo attua le dà attuazione alle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, (in seguito indicata come legge n.146 del 1990) in materia di servizi pubblici minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri le modalità per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirleindividuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle stesse.
32. Nel presente accordo vengono altresì indicate tempi e modalità per l'espletamento l’espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d'intesa d’intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001 tra Aran e Confederazioni sindacali2001.
43. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto, a livello nazionale di amministrazione e comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine dell’ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale
Campo di applicazione e finalità. 1. Le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all’art. 8 del CCN Quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 18 dicembre 2002 per il quadriennio 2002-2005.
2. Il presente accordo attua le dà attuazione alle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83n.83, (in seguito indicata come legge n.146 del 1990) in materia di servizi pubblici minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri le modalità per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirleindividuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle stesse.
32. Nel presente accordo vengono altresì indicate tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d'intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001 tra Aran e Confederazioni sindacali2001.
43. Le norme del presente accordo si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e contrattuali, sia a livello di comparto, a livello nazionale di amministrazione e comparto che a livello decentrato. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine dell’ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale