Formazione ed aggiornamento professionale. 1. Le parti individuano nella formazione del personale del Corpo di polizia penitenziaria un fondamentale strumento di crescita professionale. L’attività formativa, anche con riferimento alla conoscenza di lingue straniere e dell’informatica, si realizza attraverso programmi per la formazione di base, l’aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione;
2. Fermo restando quanto previsto dall’Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria in materia di formazione ed aggiornamento, l’Amministrazione penitenziaria consentirà equamente a tutto il personale la possibilità di accedere a corsi ed a momenti di formazione e aggiornamento professionale a livello locale, provinciale, regionale e nazionale. L’Amministrazione continuerà ad impegnarsi a realizzare, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, ulteriori iniziative formative attraverso protocolli o convenzioni con enti locali, università, società private ed altre Amministrazioni;
3. Il modello organizzativo delle scuole di formazione ed aggiornamento del personale; la definizione dei criteri e delle modalità di scelta dei formatori e dei docenti; i criteri di rotazione dei formatori e del personale impegnato nell’attività didattica; la definizione dei criteri e delle modalità per l’aggiornamento del personale in servizio presso le scuole di formazione sono definiti dalla competente commissione prevista dall’art. 16 della Legge 395/90;
4. I corsi per la formazione e l’aggiornamento professionale devono essere programmati all’inizio di ciascun anno e devono essere effettuati rispettando le esigenze organizzative delle varie sedi. Durante la frequenza dei corsi a tempo pieno, l’orario di servizio giornaliero è quello stabilito, per lo svolgimento dell’attività didattica e/o addestrativi, dalla direzione dell’istituto presso cui ha sede il corso. Al predetto personale sarà corrisposto il compenso per prestazione straordinario qualora l’attività si protragga oltre il suddetto orario. Al fine di garantire un’omogenea attività di formazione ed aggiornamento professionale del personale l’Amministrazione Centrale, sentito il parere della commissione di cui al terzo comma dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.395, invia all’Istituto Superiore di Studi Penitenziari, alle Scuole di Formazione ed Aggiornamento del personale del Corpo e dell’Amministrazione penitenziaria, al Dipartimento per la Giustizia Minorile, ai Provveditorati Regionali ed alle organizzazioni sin...
Formazione ed aggiornamento professionale. Le parti riconoscono importanza strategica alla valorizzazione professionale delle risorse umane. In questo contesto particolare cura sarà prestata, a livello locale, alla formazione del personale dipendente. In tema di formazione dei rappresentanti per la sicurezza, le questioni della sicurezza e prevenzione negli ambienti di lavoro di cui al D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni saranno oggetto costante, come previsto dall'accordo nazionale 28 marzo 1996 e dall'accordo interconfederale 22 giugno 1995 in tema di sicurezza negli ambienti di lavoro, delle attività formative aziendali che coinvolgeranno altresì il personale dipendente. Il rappresentante per la sicurezza sarà consultato dall'azienda in merito ai contenuti della formazione ed alle metodologie di insegnamento.
Formazione ed aggiornamento professionale. L’appaltatore dovrà garantire la formazione ed il costante aggiornamento professionale nei confronti del personale di servizio, con referto periodico all’Amministrazione comunale.
Formazione ed aggiornamento professionale. 1. Le parti individuano nella formazione del personale del Corpo di polizia penitenziaria un fondamentale strumento di crescita professionale. L’attività formativa, anche con riferimento alla conoscenza di lingue straniere e dell’informatica, si realizza attraverso programmi per la formazione di base, l’aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione.
2. Ai sensi dell’articolo 22, commi 4 e 5, del d.P.R. n° 395/95, ciascun dipendente dispone ogni anno di:
a) 6 giornate lavorative per l’addestramento al tiro ed alle tecniche operative;
b) 6 giornate lavorative per l’aggiornamento professionale.
3. L’aggiornamento professionale deve essere rivolto a tutto il personale del Corpo di polizia penitenziaria secondo criteri di equità, trasparenza e nel rispetto del principio delle pari opportunità. L’Amministrazione consentirà a tutto il personale la possibilità di accedere a corsi e a momenti di formazione e aggiornamento professionale a livello locale, regionale e centrale, ricorrendo se del caso anche a procedure semplificate ovvero attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie.
4. Avuto riguardo alle norme vigenti, la Direzione Generale della Formazione assicurerà, attraverso la predisposizione del piano annuale a livello centrale e decentrato, i processi formativi del personale del Corpo di polizia penitenziaria ottimizzando l’aggiornamento in relazione alle accresciute o mutate esigenze ed attribuzioni del personale appartenente ai vari ruoli.
5. L’Amministrazione è tenuta a sottoporre alla Commissione di cui all’art. 22 d.P.R. 395/95 il Piano Annuale della formazione. Il Piano annuale della Formazione sarà oggetto di informativa alle Organizzazioni sindacali aventi titolo.
6. I tempi, le modalità e i criteri per l'individuazione del personale da avviare ai corsi di aggiornamento e formazione professionale sono definiti in sede di contrattazione decentrata, nelle forme di cui all'art. 3 del presente Accordo.
7. Il personale di Polizia penitenziaria può essere autorizzato a partecipare, nell’ambito di quanto previsto dal comma 2, senza oneri a carico dell’Amministrazione, a corsi di formazione di utilità generale per il personale svolti da enti locali, università ed altre Amministrazioni.
8. E’ assicurata la diffusione, presso gli istituti e servizi penitenziari, delle pubblicazioni e delle dispense di interesse generale per il personale elaborate dalla Direzione Generale della Formazione. Le Direzioni degli istituti penitenziari avranno cura di assicur...
Formazione ed aggiornamento professionale. La stesura dell’articolato è demandata ad un apposito tavolo di confronto, di cui al protocollo d’intesa allegato al relativo verbale di contrattazione del presente Accordo, per l’esame di tutti gli aspetti dell’attività di formazione. I risultati del confronto saranno parte integrante del presente Accordo Nazionale Quadro.
Formazione ed aggiornamento professionale. Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità e si impegnano a dare impulso alla formazione e all'aggiornamento professionale come mezzo necessario per l'incremento professionale e la conservazione delle capacità professionali, al fine di ottenere e mantenere un ottimale utilizzo delle strutture produttive e degli impianti. A tal fine nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale, anche attraverso apposita Commissione, oltre ad elaborare ed aggiornare gli obiettivi di conoscenze e competenze ed i relativi percorsi formativi per l'applicazione della norma relativa all'Apprendistato, valuteranno i fabbisogni formativi espressi dal settore al fine di assumere le iniziative concrete che siano di supporto alle aziende e ai lavoratori nella realizzazione della formazione continua tramite l'intervento di Fondimpresa. Le Parti sono, infatti, convinte che una attività di indirizzo, iniziativa e coordinamento a livello nazionale in campo formativo, gestita pariteticamente, costituisca una rilevante garanzia dell'efficacia degli interventi di formazione continua. Infatti il livello nazionale: - può avvalersi delle migliori conoscenze specialistiche dei processi produttivi e della loro evoluzione tecnologica; - può avvalersi della collaborazione delle migliori scuole specializzate; - favorisce l'uniformità della formazione indipendentemente dalla collocazione territoriale delle singole aziende. L'attività di cui sopra sarà svolta in coordinamento con le strutture territoriali delle Parti delle aree interessate e con le articolazioni territoriali di Fondimpresa. I lavoratori che frequenteranno i corsi di cui al presente articolo potranno avvalersi dei permessi previsti dall'art. ...(39) - Diritto allo studio - parte seconda - norme comuni, del presente contratto, secondo la disciplina prevista dall'articolo stesso. In relazione a quanto sopra i Gruppi e le aziende, nell'ambito degli incontri previsti dall'art. (1) - Sistema di informazioni - parte prima - norme generali, forniranno alla RSU e alle XX.XX. territoriali informazioni sui corsi effettuati, specificandone le finalità e i risultati conseguiti e sui corsi programmati. La RSU e le XX.XX. potranno fornire alle aziende le proprie valutazioni, sia sulle necessità di formazione, sia sulla efficacia dei corsi effettuati.
Formazione ed aggiornamento professionale. Fermo restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, la ditta appaltatrice deve garantire lo svolgimento di corsi di formazione e addestramento, allo scopo di informare dettagliatamente il proprio personale circa le circostanze e le modalità previste nel contratto per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal Committente. Tale formazione è obbligatoria, deve essere effettuata dall’I.A. prima dell’avvio del servizio e a tutti i nuovi assunti. La ditta appaltatrice è tenuta a presentare al Comune, all’inizio di ogni anno scolastico un piano annuale specifico riguardante le iniziative di formazione che attiverà nei confronti del proprio personale con la programmazione dei corsi ed il relativo monte ore, da effettuarsi prima dell’inizio del servizio e durante l’anno scolastico.
Formazione ed aggiornamento professionale. 1. Tutto il personale del Corpo intercomunale è tenuto alla partecipazione ai corsi istituiti dalla Scuola per la Polizia Locale del Friuli Venezia Giulia ovvero a quelli che il Comandante del Corpo abbia valutato rientranti nei fabbisogni formativi del personale , in conformità alle disposizioni della Legge Regionale 29 aprile 2009 n. 9 .
2. La partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale e' obbligatoria per tutto il personale di Polizia Locale ed il superamento delle relative prove finali costituisce titolo valutabile ai fini delle progressioni di carriera.
3. Il Comandante è tenuto ad effettuare periodicamente sedute di aggiornamento professionale per tutto il personale in relazione alle ordinarie esigenze dell'impegno istituzionale , nonché in occasione dell'entrata in vigore di nuove norme che interessano le procedure operative .
4. Il Comandante può dispensare dalla partecipazione ai singoli corsi di aggiornamento o riqualificazione professionale gli addetti che , sulla base della certificazione medica documentante la temporanea indisponibilità , ne fanno richiesta .
Formazione ed aggiornamento professionale. 1. Le Parti individuano nella valorizzazione professionale delle risorse umane un fattore essenziale per la crescita qualitativa delle attività del Laboratorio Elettra.
2. In particolare convengono che tale valorizzazione possa essere perseguita anche individuando e realizzando idonei strumenti di formazione ed aggiornamento professionale e, per quanto compatibile con l’organizzazione del lavoro e le esigenze aziendali, attraverso l’utilizzo dello strumento della mobilità orizzontale ed il principio dell’affidamento di compiti e funzioni per incarico, anche a tempo determinato.
3. Ciò premesso la Società si impegna a: promuovere iniziative e programmi di formazione ed aggiornamento professionale tenuto conto delle esigenze organizzative delle diverse strutture societarie.
4. Le Parti si incontreranno per la discussione riguardante le proposte formative nel corso di due incontri annuali. In tale sede saranno analizzati:
5. L’Azienda pubblicherà sulla propria intranet gli avvisi dei corsi previsti.
6. I lavoratori neo-assunti riceveranno entro i primi tre mesi di permanenza in azienda una specifica formazione riguardante la sicurezza, della durata di 8 ore. Ulteriori pacchetti formativi potranno essere concordati tra RSPP e RLS in relazione al ruolo assegnato al singolo lavoratore.
7. Viene istituito un documento definito “libretto della formazione ed aggiornamento professionale” all’interno del quale verranno registrate tutte le attività svolte dal dipendente in relazione al titolo del presente articolo.
Formazione ed aggiornamento professionale. Il Concessionario, anche ai sensi della X.X. Xxxxxx Xxxxxxx n. 11/2003 (art.3), deve garantire lo svolgimento di corsi di formazione e addestramento, allo scopo di informare dettagliatamente il proprio personale circa le circostanze e le modalità previste nel contratto per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dall’Amministrazione Comunale. Il Concessionario, dovrà garantire la formazione ed il costante aggiornamento professionale nei confronti del proprio personale di servizio, con referto periodico all' Amministrazione comunale.