Common use of Casi particolari Clause in Contracts

Casi particolari. Persona trasferita all’estero: le agevolazioni spettano anche alla persona trasferita all'estero per ragioni di lavoro, che acquisti l'immobile nell'ambito territoriale del comune in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende. Questa ipotesi è riferibile al solo rapporto di lavoro subordinato - con esclusione di qualsiasi altra tipologia di rapporto - che può essere instaurato anche con un soggetto che non necessariamente rivesta la qualifica di imprenditore. Cittadino italiano emigrato all'estero: il contribuente che sia cittadino italiano emigrato all'estero può acquistare in regime agevolato l'immobile, quale che sia l'ubicazione di questo sul territorio nazionale. Ovviamente l'agevolazione compete qualora sussistano gli altri requisiti e, in particolare, quello per cui l’immobile acquistato deve essere la “prima casa” sul territorio nazionale. Deroga all’obbligo di stabilire la residenza entro 18 mesi: l’obbligo di stabilire la residenza, entro 18 mesi, nel Comune dove avviene l’acquisto, può essere derogato esclusivamente nell’ipotesi in cui il trasferimento è impedito da cause di forza maggiore sopravvenute in un momento successivo rispetto a quello di stipula dell’atto. L’ipotesi della forza maggiore ricorre quando sopravviene un impedimento oggettivo non prevedibile e tale da non potere essere evitato ovvero caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, inevitabilità e imprevedibilità. Obbligo di residenza nel Comune in cui s’intende effettuare l’acquisto: non è sufficiente avere la dimora nel Comune dove si effettuerà l’acquisto agevolato, ma occorre la residenza o l’intenzione di trasferirla entro 18 mesi. Termine entro il quale stabilire l’abitazione principale: se l’acquirente procede, entro un anno dalla vendita, al riacquisto di altra abitazione da destinare ad abitazione principale, non decade dall’agevolazione fruita in sede di acquisto. La normativa non stabilisce, però, un limite temporale entro il quale il contribuente è tenuto a fissare nel nuovo immobile la propria abitazione principale. In ogni caso, l’acquirente non deve dilazionare eccessivamente il suo proposito di trasloco, anche in presenza di diritti di godimento di terzi vantati sulla nuova abitazione e, comunque, non oltre i tre anni previsti per l’accertamento ed il recupero eventuale delle imposte.

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Samples: Contratto Preliminare

Casi particolari. Persona trasferita all’estero: In occasione delle precedenti verifiche generalizzate dell’esistenza in vita è emerso che, talvolta, i pubblici funzionari di alcuni Paesi si rifiutano di sottoscrivere il modulo di Citibank. Per evitare difficoltà ai pensionati, in tali casi la Banca accetterà le agevolazioni spettano anche alla persona trasferita all'estero certificazioni di esistenza in vita emesse da Enti pubblici locali. Tali certificati devono costituire valida attestazione dell’esistenza in vita; non sono considerate sufficienti le certificazioni rilasciate per ragioni altre finalità (ad esempio, certificati di lavororesidenza). In tali casi, per facilitare la gestione delle procedure di validazione dell’attestazione è necessario che acquisti l'immobile nell'ambito territoriale le certificazioni rilasciate da Autorità locali siano inviate a Citibank unitamente al modulo di attestazione dell’esistenza in vita predisposto dalla stessa Banca, compilato dal pensionato. Tuttavia, al di fuori dei casi di effettiva impossibilità, è auspicabile l’utilizzo del comune modulo standard di attestazione di esistenza in vita predisposto dalla Banca, poiché tale modulo viene esaminato e validato automaticamente e tempestivamente dai team operativi di Citibank. Al contrario, nel caso in cui pervengano certificazioni diverse, sarà necessario verificare la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali che rendono accettabile la certificazione, con conseguente allungamento dei tempi del processo di accertamento dell’esistenza in vita. Inoltre, qualora il certificato non risulti idoneo, il processo di produzione della prova di esistenza in vita dovrà essere ripetuto secondo modalità diverse. Nell’eventualità che i pubblici ufficiali locali, pur completando l’attestazione con la sottoscrizione e l’apposizione del timbro, si rifiutino di riportare nel modulo le informazioni riguardanti l’identificazione del funzionario e dell’Istituzione di appartenenza, è stato concordato con Citibank di consentire ai pensionati di completare l’attestazione autenticata dal “testimone accettabile” con l’indicazione dell'Istituzione e del nome e cognome del funzionario che ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipendeverificato l’identità del pensionato. Questa ipotesi è riferibile al solo rapporto di lavoro subordinato - con esclusione di qualsiasi altra tipologia di rapporto - che può essere instaurato anche con un soggetto che non necessariamente rivesta la qualifica di imprenditore. Cittadino italiano emigrato all'estero: il contribuente che sia cittadino italiano emigrato all'estero può acquistare in regime agevolato l'immobileOvviamente, quale che sia l'ubicazione di questo sul territorio nazionale. Ovviamente l'agevolazione compete qualora sussistano gli altri requisiti e, in particolare, quello per cui l’immobile acquistato deve essere la “prima casa” sul territorio nazionalepossibile identificare l’Istituzione e/o il pubblico ufficiale che ha effettuato l’autenticazione. Deroga all’obbligo di stabilire la residenza entro 18 mesi: l’obbligo di stabilire la residenza, entro 18 mesi, nel Comune dove avviene l’acquisto, può essere derogato esclusivamente nell’ipotesi Per i casi in cui non sia indicato il trasferimento è impedito cognome da cause coniugata, resta confermata la possibilità che le pensionate aggiungano o sostituiscano, sui moduli di forza maggiore sopravvenute in un momento successivo rispetto attestazione, tale cognome a quello di stipula dell’attoda xxxxxx, compilando la dichiarazione e sottoscrivendola col proprio cognome xxxxxx. L’ipotesi della forza maggiore ricorre quando sopravviene un impedimento oggettivo non prevedibile e tale da non potere essere evitato ovvero caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, inevitabilità e imprevedibilità. Obbligo di residenza nel Comune Anche in cui s’intende effettuare l’acquisto: non è sufficiente avere la dimora nel Comune dove si effettuerà l’acquisto agevolato, ma occorre la residenza o l’intenzione di trasferirla entro 18 mesi. Termine entro il quale stabilire l’abitazione principale: se l’acquirente procede, entro un anno dalla vendita, al riacquisto di altra abitazione da destinare ad abitazione principale, non decade dall’agevolazione fruita in sede di acquisto. La normativa non stabilisce, però, un limite temporale entro il quale il contribuente è tenuto a fissare nel nuovo immobile la propria abitazione principale. In ogni questo caso, l’acquirente non deve dilazionare eccessivamente il suo proposito di traslocoperaltro, anche in presenza di diritti di godimento di terzi vantati sulla nuova abitazione e, comunque, non oltre i tre anni previsti per l’accertamento ed il recupero eventuale delle imposteè necessaria l’attestazione da parte del “testimone accettabile”.

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Samples: Pagamento Delle Prestazioni All’estero

Casi particolari. Persona trasferita all’esteroIn occasione delle precedenti verifiche generalizzate dell’esistenza in vita, è emerso che, talvolta, i pubblici funzionari di alcuni Paesi si rifiutano di sottoscrivere il modulo di Citibank. Per evitare difficoltà ai pensionati, in tali casi Citibank accetterà le certificazioni di esistenza in vita emesse da enti pubblici locali. Tali certificati devono costituire valida attestazione dell’esistenza in vita: non sono considerate sufficienti le agevolazioni spettano anche alla persona trasferita all'estero certificazioni rilasciate per ragioni altre finalità (ad esempio certificati di lavororesidenza). In tali casi, per facilitare la gestione delle procedure di validazione dell’attestazione, è necessario che acquisti l'immobile nell'ambito territoriale le certificazioni rilasciate da Autorità locali siano inviate a Citibank unitamente al modulo di attestazione dell’esistenza in vita predisposto dalla stessa Banca, compilato dal pensionato. Ad ogni modo, al di fuori dei casi di effettiva impossibilità, è auspicabile l’utilizzo del comune modulo standard di attestazione di esistenza in vita predisposto dalla Banca, poiché tale modulo può essere esaminato e validato automaticamente e tempestivamente dai team operativi di Citibank. Al contrario, nel caso in cui pervengano certificazioni diverse, sarà necessario verificare la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali che rendono accettabile la certificazione, con conseguente allungamento dei tempi del processo di accertamento dell’esistenza in vita. Inoltre, qualora il certificato non risulti idoneo, il processo di produzione della prova di esistenza in vita dovrà essere ripetuto secondo modalità diverse. Nell’eventualità che i pubblici ufficiali locali, pur completando l’attestazione con la sottoscrizione e l’apposizione del timbro, si rifiutino di riportare nel modulo le informazioni riguardanti l’identificazione del funzionario e dell’Istituzione di appartenenza, è stato concordato con Citibank di consentire ai pensionati di completare l’attestazione autenticata dal “testimone accettabile” con l’indicazione dell'Istituzione e del nome e cognome del funzionario che ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipendeverificato l’identità del pensionato. Questa ipotesi è riferibile al solo rapporto di lavoro subordinato - con esclusione di qualsiasi altra tipologia di rapporto - che può essere instaurato anche con un soggetto che non necessariamente rivesta la qualifica di imprenditore. Cittadino italiano emigrato all'estero: il contribuente che sia cittadino italiano emigrato all'estero può acquistare in regime agevolato l'immobileOvviamente, quale che sia l'ubicazione di questo sul territorio nazionale. Ovviamente l'agevolazione compete qualora sussistano gli altri requisiti e, in particolare, quello per cui l’immobile acquistato deve essere la “prima casa” sul territorio nazionalepossibile identificare l’Istituzione o il pubblico ufficiale che ha effettuato l’autenticazione. Deroga all’obbligo di stabilire la residenza entro 18 mesi: l’obbligo di stabilire la residenza, entro 18 mesi, nel Comune dove avviene l’acquisto, può essere derogato esclusivamente nell’ipotesi Per i casi in cui non sia indicato il trasferimento è impedito cognome da cause coniugata, resta confermata la possibilità che le pensionate aggiungano o sostituiscano, sui moduli di forza maggiore sopravvenute in un momento successivo rispetto attestazione, tale cognome a quello di stipula dell’attoda xxxxxx, compilando la dichiarazione e sottoscrivendola col proprio cognome xxxxxx. L’ipotesi della forza maggiore ricorre quando sopravviene un impedimento oggettivo non prevedibile e tale da non potere essere evitato ovvero caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, inevitabilità e imprevedibilità. Obbligo di residenza nel Comune Anche in cui s’intende effettuare l’acquisto: non è sufficiente avere la dimora nel Comune dove si effettuerà l’acquisto agevolato, ma occorre la residenza o l’intenzione di trasferirla entro 18 mesi. Termine entro il quale stabilire l’abitazione principale: se l’acquirente procede, entro un anno dalla vendita, al riacquisto di altra abitazione da destinare ad abitazione principale, non decade dall’agevolazione fruita in sede di acquisto. La normativa non stabilisce, però, un limite temporale entro il quale il contribuente è tenuto a fissare nel nuovo immobile la propria abitazione principale. In ogni questo caso, l’acquirente non deve dilazionare eccessivamente il suo proposito di traslocoperaltro, anche in presenza di diritti di godimento di terzi vantati sulla nuova abitazione e, comunque, non oltre i tre anni previsti per l’accertamento ed il recupero eventuale delle imposteè necessaria l’attestazione da parte del “testimone accettabile”.

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Samples: Payment Verification Agreement

Casi particolari. Persona trasferita all’estero: Nell’ambito del dibattito sulle entità conferibili si danno casi rispetto ai quali maggiori sono state le agevolazioni spettano anche divergenze interpretative in passato e recenti ed incisive le novità legislative di settore. In talune ipotesi, alla persona trasferita all'estero luce delle riforma e dell’apertura offerta dall’ampia previsione dell’art. 2464, co. 2 non sembrano esservi più dubbi quanto alla conferibilità in sé, potendo piuttosto porsi problemi di qualificazione della fattispecie e, conseguentemente, di regole da applicare; si tratta di ipotesi di difficile o comunque incerta riconducibilità all’una o altra di quelle espressamente previste e disciplinate all’art. 2464 e rispetto alle quali, come accennato (n. 24) si pone l’interrogativo se si possa attingere alle soluzioni previste per ragioni i conferimenti d’opera e servizi (la polizza di lavoroassicurazione o la fideiussione). Tra i casi rispetto ai quali per un certo periodo vi è stata incertezza circa la conferibilità in sé e rispetto ai quali sono intervenute modifiche legislative decisive vi è certamente quello dei diritti di proprietà intellettuale, che acquisti l'immobile nell'ambito territoriale del comune know-how e del diritto al nome e all’immagine. Per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale ed il know-how non sembrano ormai esservi dubbi sulla loro conferibilità in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipendesocietà quali beni in natura. Questa ipotesi è riferibile al solo rapporto Le incertezze ⎪24 ⎪25 ⎪26 27⎪ 28⎪ interpretative in merito a tali entità derivavano sia dalla difficoltà di lavoro subordinato - con esclusione di qualsiasi altra tipologia di rapporto - che può essere instaurato anche con un soggetto che non necessariamente rivesta la qualifica di imprenditore. Cittadino italiano emigrato all'estero: il contribuente che sia cittadino italiano emigrato all'estero può acquistare in regime agevolato l'immobilevalutazione economica legata all’innovatività (e conseguente imprevedibilità del successo commerciale) dei risul- tati, quale che sia l'ubicazione di questo sul territorio nazionale. Ovviamente l'agevolazione compete qualora sussistano gli altri requisiti esia, in particolare, quello per cui l’immobile acquistato deve essere dalla considerazione della suscettibilità di valutazione economica come espropriabilità. Il rilievo crescente di tali beni nella c.d. “economia della conoscenza” ha accelerato la “prima casa” sul territorio nazionale. Deroga all’obbligo necessità di stabilire la residenza entro 18 mesi: l’obbligo individuare criteri di stabilire la residenza, entro 18 mesi, nel Comune dove avviene l’acquisto, può essere derogato esclusivamente nell’ipotesi in cui il trasferimento è impedito da cause di forza maggiore sopravvenute in un momento successivo rispetto a quello di stipula dell’atto. L’ipotesi della forza maggiore ricorre quando sopravviene un impedimento oggettivo non prevedibile e tale da non potere essere evitato ovvero caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, inevitabilità e imprevedibilità. Obbligo di residenza nel Comune in cui s’intende effettuare l’acquisto: non è sufficiente avere la dimora nel Comune dove si effettuerà l’acquisto agevolato, ma occorre la residenza o l’intenzione di trasferirla entro 18 mesi. Termine entro il quale stabilire l’abitazione principale: se l’acquirente procede, entro un anno dalla vendita, al riacquisto di altra abitazione da destinare ad abitazione principale, non decade dall’agevolazione fruita misurazione del valore certi ed obiettivi sia in sede di acquistoconferimento, che di costituzione di garanzie (CIAN [2009], 40), come pure in sede di liquidazione dei danni da violazione (RENOLDI [2007]). In tal senso le indicazioni più innovative rispetto alla misurazione del valore vengono dagli studi messi a punto nell’am- bito del diritto della concorrenza per determinare la quota di mercato che tali beni possono garantire al loro titolare (RENOLDI [2007], 18). Rispetto al tema della valutazione economica e quindi della conferibilità di tali beni la riforma del Codice della Proprietà Industriale del 2005 (d.lgs. 10.2.2005, n. 30 e poi d.lgs. 13.8.2010 n. 131 c.d “correttivo”) ha introdotto una categoria del tutto nuova, quella dei diritti di proprietà industriale non titolati (art. 2, art. 98 CPI). Nel panorama dei diritti di proprietà industriale si distingue oggi tra diritti titolati, che si ottengono a seguito di una procedura amministrativa di rilascio di un titolo attraverso la registrazione o brevettazione e diritti non titolati, ossia situazioni giuridiche di fatto, tutelate però, anch’esse – ed in ciò consiste la novità – attraverso la tecnica del diritto esclusivo. Prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice i marchi non registrati, le inven- zioni non brevettate, le conoscenze tecniche aziendali alle quali è, almeno in parte, riconducibile il know-how, erano tutelate attraverso la disciplina della concorrenza sleale, che offriva una tutela di carattere personale ed obbligatoria, ovverosia una tutela solo rispetto a comportamenti contrari alla lealtà e correttezza professionale. Con l’entrata in vigore del nuovo codice sia i marchi non registrati, che le invenzioni non brevettate sono state equiparate dal punto di vista della tecnica di tutela alle invenzioni brevettate e ai marchi registrati; anch’essi sono, infatti, oggi, tutelati attraverso la tecnica del diritto esclusivo che permette di agire giudizialmente verso chiunque utilizzi o sfrutti il medesimo trovato, salvo il caso in cui – opportuna correzione introdotta dal d.lgs. 13.8.2010 n. 131 – “esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo” (art. 99 CPI). In altri termini, pur dandosi differenti condizioni di accesso alla protezione (con o senza proce- dimento amministrativo) la tecnica di tutela utilizzata è in entrambi i casi quella del diritto esclusivo. Da parte le critiche che tale opzione legislativa sollecita sulle ricadute concorrenziali (ROMANO [2010], 599), dal punto di vista della conferibilità di tali entità e segnatamente dei diritti non titolati, certamente si assiste ad un incremento decisivo del grado di certezza soprattutto in termini in circolazione e conseguentemente in termini di valutazione eco- nomica di tali diritti (SPOLIDORO [2006], 498). La normativa tutela tramite il diritto esclusivo anche di situazioni di fatto ne agevola, infatti, la circolazione, offrendo maggiore protezione soprat- tutto nelle vicende traslative, che in passato esponevano il titolare del diritto ai rischi legati alla divulgazione del segreto; oggi questi rischi sono in larga parte ridimensionati e ciò senz’altro incide sulla suscettibilità di valutazione economica di tali diritti (XXXXXXXX [2009], 2993), offrendo così argomenti a supporto di quelle interpretazioni che già in passato ne sostenevano la conferibilità (XXXXXXXX [1989]; XXXXXXXXX [1988]). Alcune argomentazioni sostenute per i diritti di proprietà intellettuale e alcune delle ricadute della riforma del CPI accennata (§ 27) valgono anche rispetto al tema della conferibilità del know-how, discussa già all’epoca dell’entrata in vigore della II direttiva, soprattutto in ragione della eterogeneità di contributi che vengono ricondotti alla nozione di saper fare. Incertezze si davano allora sulla qualificabilità del know-how, ora come bene in natura, qualora esso consistesse prevalentemente in conoscenze tecniche segrete, ora come servizio qualora esso consistesse prevalentemente in abilità oggettivamente identi- ficabili, rimesse tuttavia alla capacità personale del conferente. Certamente, i problemi di qualificazione in parte persistono, potendo ricondursi al termine know-how un insieme non stabiliscesempre facilmente districabile di conoscenze e abilità, peròma oggi le “informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali” sono discipli- nate agli artt. 98 e 99 CPI e sono tutelate attraverso un limite temporale entro diritto esclusivo non titolato di proprietà industriale (art. 2 CPI); tale soluzione offre margini più ampi di certezza rispetto ad eventuali rischi di violazione del segreto e conseguente dispersione dell’innovazione. Inoltre, per quanto riguarda il quale saper fare considerato come capacità o abilità personale nello svolgere determinate attività esso può, dal punto di vista della disciplina applicabile, essere ricondotto alla prestazione di un servizio, così come già in parte proposto nell’am- bito del dibattito sull’argomento (SPOLIDORO [1988], 24) assistito, oggi, dalle relative “assicu- razioni”. Tema connesso a quello dello sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale e del know-how è poi quello della conferibilità del diritto all’uso del nome civile (XXXXXX XXXXXXX xx [2008], 287; SPADA [2009], 11) o dell’immagine di personaggi noti e particolarmente accreditati. Anche in tal caso si tratta di entità certamente riconducibili alla nozione tracciata all’art. 2464, co. 2, ed in particolare alla classe dei conferimenti in natura, rispetto ai quali i dubbi del passato sono stati parzialmente risolti da interventi legislativi di settore. Per quanto riguarda sia lo sfruttamento del nome che dell’immagine di un personaggio noto l’art. 8 del CPI ammette, infatti, ormai, la possibilità di registrare come marchio il contribuente è tenuto ritratto, il nome e altri segni; conseguentemente sarà possibile conferire in godimento o cedere alla società secondo la disciplina dei conferimenti in natura anche i diritti relativi a fissare tali segni (XXXXXXXX [2008], 56, nt. 27), realizzando per tale via uno degli obiettivi della riforma consistente nell’offrire ai soci la possibilità di “personalizzare” l’apporto e la partecipazione all’impresa sociale. Un ultimo cenno in tema di entità conferibili deve, infine, essere concesso ai c.d. “nuovi beni”, entità spesso di ancora incerta qualificazione giuridica, non assistite da specifici diritti esclusivi e quindi da un regime proprietario che ne agevoli la circolazione e la tutela, ma che sono, tuttavia, economicamente appetibili anche sotto il profilo dell’esercizio in comune dell’attività di impresa (MASI/Comm. XXX [0000], 1429). Così, per esemplificare, ci si domanda se e a quali condizioni siano conferibili in una società a responsabilità limitata i diritti di utilizzazione economica di un “format” televisivo o ancora se e come siano ⎪29 ⎪30 ⎪31 conferibili diritti su eventi sportivi di particolare rilievo o su un’idea pubblicitaria. Rispetto a questi “nuovi beni” dottrina e giurisprudenza oscillano nel nuovo immobile la propria abitazione principalericonoscere ora una tutela di stampo proprietario, ora una tutela di natura obbligatoria (RESTA [2011]); il fatto che tali beni si ritengano assistiti da un diritto esclusivo o meno non incide, in realtà, tanto sulla loro conferibilità, lo snodo cruciale essendo, piuttosto, quello dell’assegnazione a tali beni di un valore certo e dell’“assicurazione” di tale valore all’impresa sociale attraverso i congegni a tal fine predisposti dalla legge. In ogni caso, l’acquirente non deve dilazionare eccessivamente il suo proposito di trasloco, anche Come già accennato in presenza tema di diritti di godimento proprietà indu- striale titolati e non titolati (n. 27), il fatto che a difesa, ancora per esemplificare, di terzi vantati sulla nuova abitazione euna licenza esclusiva su un evento sportivo (che si intenda conferire in società) si possa agire attraverso rimedi di carattere assoluto e reale (inibitoria, comunquesequestro, non oltre i tre anni etc.) previsti per l’accertamento ed il recupero eventuale delle impostetali diritti o, al contrario, avvalersi unicamente di una tutela risarcitoria, incide decisamente sul regime di circolazione e conseguentemente sul valore economico da assegnare a tali “nuovi beni”.

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Samples: Conferimenti