Annullamento di una registrazione Clausole campione

Annullamento di una registrazione. È consentito l’annullamento di una registrazione di protocollo per motivate e verificate ragioni. Solo il Responsabile della gestione documentale e le persone espressamente delegate sono autorizzate ad annullare la registrazione. L’annullamento anche di una sola delle informazioni generate o assegnate automaticamente dal sistema e registrate in forma immodificabile (data, numero di protocollo), determina l’automatico e contestuale annullamento dell’intera registrazione di protocollo. La registrazione annullata resta visibile all’interno del sistema di gestione documentale e della sequenza numerica con la dicitura “Annullato”. II documento analogico annullato riporta gli estremi dell’annullamento e viene conservato presso l’UOR che ha richiesto l’operazione. La richiesta di annullamento, inviata a mezzo e-mail alla casella istituzionale del Protocollo, sarà associata alla registrazione di protocollo del documento annullato a cura del Responsabile della gestione documentale o dalle persone espressamente delegate. In Titulus i documenti annullati possono essere inseriti nei rispettivi fascicoli o, nel caso di documento non inerente a specifici procedimenti, in un fascicolo annuale. Se il documento analogico o informatico annullato costituisce una tipologia documentale soggetta a registrazione particolare (ad es., un contratto) per la quale è prevista la conservazione perenne, lo stesso sarà conservato nel proprio repertorio con la dicitura “annullato” assieme alla richiesta di annullamento. In tema di annullamento dei provvedimenti occorre far riferimento alle disposizioni di cui alla L. 241/1990 in merito agli strumenti di autotutela. Nella registrazione di protocollo appaiono in forma ben visibile, oltre agli elementi già indicati, anche la data, il cognome e nome dell’operatore che ha effettuato l’annullamento, la motivazione. Le informazioni relative al protocollo rimangono comunque memorizzate nel registro informatico per essere sottoposte alle elaborazioni previste dalla procedura, comprese le visualizzazioni e le stampe, nonché la data, l’ora, l’autore dell’annullamento. Si può comunque procedere all’annullamento di un documento ricevuto con PEC sebbene il mittente abbia già la ricevuta di avvenuta consegna. In questo caso il mittente riceverà una notifica di annullamento del suo documento con la relativa motivazione. Non si annulla mai un documento informatico trasmesso con PEC in quanto il destinatario è già in possesso del documento stesso. Si può p...
Annullamento di una registrazione. È consentito l’annullamento di una registrazione di protocollo secondo le modalità previste dal sistema informatico, che deve essere effettuato in maniera tale da consentire la lettura delle informazioni registrate in precedenza e da non alterare le informazioni registrate negli elementi obbligatori di protocollo. Solo il Responsabile del Servizio è autorizzato ad annullare la registrazione di un documento. Al Responsabile sono trasmesse le richieste di annullamento, scritte via e-mail contenenti il numero di protocollo e i motivi della richiesta. Il Sistema rende visibile oltre agli elementi già indicati, anche data e ora dell’annullamento, nonché il codice identificativo dell’operatore che ha effettuato l’annullamento. Ogni abuso di questa pratica, non approvata dal Responsabile, sarà riferita al funzionario competente che provvederà di conseguenza.
Annullamento di una registrazione. La necessità di modificare dati oppure di correggere errori verificatisi in sede di immis- sione manuale di dati o per interoperabilità dei sistemi di protocollo mittente e destinatario, comporta l’obbligo di annullare l’intera registrazione di protocollo specificandone la moti- vazione. Le informazioni relative alla registrazione di protocollo annullata rimangono memoriz- zate nel registro informatico del protocollo. In DocsPA (Sistema per la gestione del proto- collo informatico), in fase di ricerca, viene riportata la dicitura “annullato” evidenziando in rosso la segnatura del documento, che comunque rimane sempre visibile nel sistema. Gli utenti abilitati ad annullare un protocollo o a effettuare modifiche dopo la protocol- lazione sono indicati dal responsabile della AOO.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).