Casi pratici Clausole campione

Casi pratici. Preso atto dell’interpretazione dell’Agenzia sul tema, illustriamo ora alcuni possibili casi pratici che aiutino a delineare, nella sostanza, quando scatta l’obbligo di comunicazione in presenza di contratti tra loro collegati. Xxxxx, nell’esercizio 2011, deve ristrutturare la casa (tinteggiatura, pavimentazione, lavori di muratura). Dopo avere contattato un’impresa edile riceve, singolarmente, i seguenti preventivi:  € 2.000 posa in opera dei pavimenti;  € 1.500 tinteggiatura delle pareti;  € 2.500 lavori di ristrutturazione muraria. Totale lavori € 6.000. I dati sopra indicati, singolarmente considerati, non comportano l’obbligo di comunicazione telematica ai fini dello “spesometro”. Tuttavia, l’intera ristrutturazione dell’abitazione si realizza mediante una pluralità coordinata di singoli negozi giuridici tra loro collegati. Quindi, come chiarito anche dalla C.M. n.24/11, si ritiene che ai fini della comunicazione prevista dal D.L. n.78/11, il collegamento negoziale rileva quando dalla pluralità dei contratti emerge, nei confronti dello stesso contribuente, un corrispettivo superiore rispetto alle soglie previste dal provvedimento. Conseguentemente, nell’esempio sopra riportato, anche nel caso in cui dovesse avvenire un pagamento frazionato del corrispettivo per ogni singolo intervento (€ 2.000 + 1.500 + 2.500), dovrà essere comunicato l’importo complessivo delle operazioni poste in essere nell’anno di riferimento (€ 6.000), anche se il corrispettivo relativo al singolo intervento è inferiore ai limiti previsti dalla norma. Il sig. Xxxxx, in data 10 novembre 2011, stipula un contratto relativo all’acquisto dei mobili di casa, per un valore complessivo di € 15.000. Al momento della stipula dell’ordine (novembre) il cliente eroga, in contanti, un acconto di € 1.500, che viene regolarmente fatturato. La consegna dei mobili avverrà nel corso dell’anno 2012, allorquando sarà versato il saldo degli ulteriori € 13.500. In merito, nell’anno di riferimento (2011) dovrà essere rilevata l’unica operazione resa e ricevuta nell’anno 2011, pari a 1.500 euro, anche se inferiore alla soglia, indicando nel campo “data dell’operazione” la data di registrazione dell’operazione stessa, in quanto riferita all’intero valore del contratto stipulato (€ 15.000). Caio, nell’esercizio 2010, ha usufruito delle prestazioni di servizio di un falegname:  € 5.000 acquisto di una credenza;  € 2.500 ristrutturazione del tavolo e delle sedie in legno Totale lavori € 7.500. Relativa...
Casi pratici. Lezione 8 I CONTRATTI DI FINANZIAMENTO (Parte II) Le garanzie (reali e personali): le clausole di raccordo tra le garanzie e il contratto di finanziamento Le garanzie: valore di mero deterrente o reale interesse all’escussione? Gli eventi di default: tecniche redazionali Le clausole di risoluzione, recesso e decadenza dal beneficio del termine L’escussione delle garanzie: procedure giudiziali e negoziali Gli accordi di rifinanziamento: tecniche redazionali Le strategie negoziali in caso di default: dal punto di vista del finanziatore e del finanziato La cessione dei crediti legati a non performing loans o unlikely to pay Le segnalazioni alla Centrale dei Rischi di Banca d’Italia e i riflessi sul rapporto contrattuale tra il finanziatore e il finanziato
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  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).