Catena di comando Clausole campione

Catena di comando. 1. Il contributo della Repubblica di Turchia all'EUPM non pregiudica l'autonomia decisionale dell'Unione. Il personale distaccato dalla Repubblica di Turchia esercita le sue funzioni e conforma la sua condotta agli interessi dell'EUPM. 2. Tutti i membri del personale dell'EUPM restano piena- mente subordinati alle rispettive autorità nazionali. 3. Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo (OPCOM) al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM, il quale esercita tale comando attraverso una struttura gerar- chica di comando e controllo. 4. Il capomissione/responsabile della polizia guida l'EUPM e ne assume la gestione quotidiana. 5. La Repubblica di Turchia ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana delle operazioni, degli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'ope- razione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, dell'azione comune 2002/210/PESC. Ciò vale in loco nel normale corso dell'operazione, ed anche nel quartier generale della missione di polizia. 6. Il capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM è responsabile del controllo disciplinare sul personale della mis- 7. Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dalla Repubblica di Turchia per rappresentarne il contingente nazionale in seno alla missione. L'NPC riferisce al capomissione/responsabile della polizia dell'EUPM su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente. 8. La decisione dell'Unione europea di terminare l'opera- zione sarà presa previa consultazione della Repubblica di Tur- chia, sempreché tale Stato contribuisca ancora all'EUPM alla data di conclusione della missione.
Catena di comando. 1. Tutto il personale del Vietnam che partecipa a un’operazione civile dell’UE di gestione di una crisi resta pienamente subordinato alle autorità nazionali del Vietnam. 2. Il comandante dell’operazione civile dell’UE esercita il controllo operativo su tutto il personale che partecipa a un’operazione civile dell’UE di gestione di una crisi. Le disposizioni di attuazione a tal fine sono concordate, prima dello spiegamento, dal comandante dell’operazione civile dell’UE e dalle autorità del Vietnam. (1) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU UE L 274 del 15.10.2013, pag. 1). 3. Il comandante dell’operazione civile assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell’operazione civile dell’UE di gestione della crisi a livello strategico. 4. Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell’operazione civile dell’UE di gestione della crisi a livello di teatro operativo e ne assume la gestione quotidiana. 5. Il Vietnam ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri dell’Unione europea che partecipano all’operazione, conformemente agli strumenti giuridici di cui all’articolo 2, paragrafo 1. 6. Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare del personale dell’operazione civile dell’UE di gestione della crisi. Il Vietnam è competente ad avviare eventuali azioni, comprese azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari e alle proprie politiche. 7. Un punto di contatto del contingente nazionale (National Contingent Point of Contact – «NPC») è nominato dal Vietnam per rappresentarne il contingente nazionale in seno all’operazione. L’NPC riferisce al capomissione su questioni che riguardano l’operazione ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente del Vietnam. 8. La decisione di terminare l’operazione è presa dall’Unione previa consultazione del Vietnam, se contribuisce ancora all’operazione civile dell’UE di gestione della crisi alla data di conclusione dell’operazione.
Catena di comando. 1. La partecipazione della Repubblica ceca all'operazione Concordia non pregiudica l'autonomia decisionale dell'Unione europea. 2. Tutte le forze e tutto il personale restano pienamente subordinati alle rispettive autorità nazionali. 3. Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo (OPCON) al comandante dell'operazione dell'UE. Il comandante dell'operazione può delegare i suoi poteri. 4. La Repubblica ceca ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione Concordia, degli Stati membri partecipanti, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, dell'azione comune 2003/92/PESC e della deci- sione FYROM/01/03 relativa alla costituzione del comitato dei contributori. 5. La Repubblica ceca esercita la sua giurisdizione sul proprio personale. Il comandante dell'operazione e il coman- dante della forza possono in qualsiasi momento richiedere il ritiro del personale della Repubblica ceca. 1. Fatto salvo l'articolo 7, la Repubblica ceca sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione Concordia, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base al bilancio operativo dell'operazione. 2. Qualora la commissione congiunta per le richieste di indennizzo decida di accordare un risarcimento a persone fisiche o giuridiche dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Repubblica ceca provvede al risarcimento se il decesso, le ferite, i danni o le perdite sono causati dal suo personale o dall'uso dei suoi mezzi, a meno che il meccanismo non decida di risarcire tali danni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della decisione del Consiglio del 27 gennaio 2003 che istituisce il meccanismo stesso.
Catena di comando. 1. L'insieme delle forze e del personale che partecipano all'operazione militare dell'UE di gestione della crisi resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali. 2. Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo e tattico delle loro forze e del loro personale al xxxxx­ xxxxx dell'operazione dell'UE che può delegare i suoi poteri. 3. La Repubblica di Xxxxx ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'operazione, conformemente agli strumenti giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1. 4. Il comandante dell'operazione dell'UE può richiedere in qualsiasi momento, previa consultazione della Repubblica di Xxxxx, il ritiro del contributo della Repubblica di Xxxxx. 5. Un alto rappresentante militare («SMR») è nominato dalla Repubblica di Xxxxx per rappresentarne il contingente nazionale in seno all'operazione militare dell'UE di gestione della crisi. L'SMR si consulta con il comandante della forza dell'UE su tutte le questioni inerenti all'operazione ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente della Repubblica di Xxxxx.
Catena di comando. 1. Tutte le forze e il personale del Vietnam che partecipano a un’operazione militare dell’UE di gestione di una crisi restano pienamente subordinati alle autorità del Vietnam. 2. Il comandante dell’operazione dell’UE esercita il comando operativo e tattico e/o il controllo di tutte le forze e del personale degli Stati partecipanti a un’operazione militare dell’UE di gestione di una crisi. Le disposizioni di attuazione a tal fine sono concordate, prima dello spiegamento, dal comandante dell’operazione dell’UE e dalle autorità del Vietnam. 3. Il Vietnam ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri dell’Unione europea che partecipano all’operazione, conformemente agli strumenti giuridici di cui all’articolo 2, paragrafo 1. 4. Il comandante dell’operazione dell’UE può richiedere in qualsiasi momento, previa consultazione del Vietnam, il ritiro del contributo del Vietnam. 5. Un alto rappresentante militare (Senior Military Representative – «SMR») è nominato dal Vietnam per rappresentarne il contingente nazionale in seno all’operazione militare dell’UE di gestione della crisi. L’SMR si consulta con il comandante della forza dell’UE su tutte le questioni inerenti all’operazione ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente del Vietnam.
Catena di comando. 1. Il personale svizzero partecipante all'EUCAP Xxxxx Xxxx resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali. 2. Le autorità nazionali trasferiscono al comandante civile dell'operazione dell'UE il controllo operativo del rispettivo personale. 3. Il comandante civile delle operazioni dell'UE assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'EUCAP Sahel Mali a livello strategico. 4. Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'EUCAP Xxxxx Xxxx. (1) GU L 181 del 10.7.2008, pag. 58. 5. Il capomissione dirige l'EUCAP Sahel Mali e ne assume la gestione quotidiana. 6. La Confederazione svizzera ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana della missione, degli Stati membri dell'UE partecipanti, conformemente agli strumenti giuridici di cui all'articolo 1. 7. Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale dell'EUCAP Sahel Mali. Se necessario, l'azione disciplinare è esercitata dalle autorità nazionali svizzere competenti. 8. La Confederazione svizzera nomina un punto di contatto del contingente nazionale («NPC») per rappresentare il suo contingente nazionale in seno all'EUCAP Sahel Mali. L'NPC riferisce al capomissione su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente. 9. La decisione di terminare l'EUCAP Sahel Mali è adottata dall'Unione previa consultazione della Confederazione svizzera, purché la Confederazione svizzera contribuisca ancora all'EUCAP Sahel Mali alla data di conclusione dell'UCAP Sahel Mali. 10. Il comandante della missione dell'UE può, previa consultazione della Confederazione svizzera, richiedere in qualsiasi momento il ritiro del contributo della Confederazione svizzera.
Catena di comando. 1. La partecipazione della Repubblica di Lettonia all'opera- zione Concordia non pregiudica l'autonomia decisionale dell'U- nione europea. 2. Tutte le forze e tutto il personale restano pienamente subordinati alle rispettive autorità nazionali. 3. Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo (OP/CON) al comandante dell'operazione dell'UE. Il coman- dante dell'operazione può delegare i suoi poteri. 4. La Repubblica di Lettonia ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione Concordia, degli Stati membri partecipanti, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, dell'azione comune 2003/92/PESC e della decisione FYROM/1/03 del CPS relativa alla costituzione del Comitato dei contributori. 5. La Repubblica di Lettonia esercita la sua giurisdizione sul proprio personale. Il comandante dell'operazione e il coman- dante della forza possono in qualsiasi momento richiedere il ritiro del personale della Repubblica di Lettonia. 6. Un alto rappresentante militare (SMR-Senior Military Representative) è nominato dal governo della Lettonia per rappresentarne il contingente nazionale in seno alle EUF. L'SMR si consulta con il comandante della forza dell'UE su tutte le questioni inerenti all'operazione Concordia ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente.

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  • DOMANDA DI PARTECIPAZIONE La domanda di partecipazione, in bollo, è redatta digitalmente, con adempimento del bollo in forma virtuale, secondo il modello di cui all’Allegato D e firmata digitalmente nel rispetto di quanto previsto nel d.lgs. 82/2005. Il concorrente indica la forma giuridica e se la partecipazione avviene in forma singola o associata (operatore singolo o consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. La domanda è presentata: - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. Il concorrente allega alla domanda, firmata digitalmente copia conforme all’originale della procura “oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”.

  • Clausola di salvaguardia Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. Con il presente contratto viene abrogato l'art. 12, prima parte dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo precedente.

  • SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

  • SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei “Requisiti di ordine generale” (artt. 80 D.Lgs. 50/2016)”, e “Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico e professionale (art. 83 D.Lgs. 50/2016)”, gli operatori economici individuati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Per la disciplina dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di operatori economici si rimanda all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Rientrano nella definizione di operatori economici ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 i seguenti soggetti: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; h) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.

  • Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

  • REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

  • RICHIESTA DI CHIARIMENTI Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente documento e degli altri documenti di gara, potranno essere richiesti utilizzando il format (Allegato 1F) per il tramite della messaggistica della RDO Amministrativa seguendo le istruzioni di cui al paragrafo “Come inviare una Richiesta di chiarimenti” nel documento “Utilizzo della Piattaforma Procedura Aperta Multi lotto”. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire, improrogabilmente, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 08/07/2020. Le richieste di chiarimento devono essere formulate in lingua italiana. Le risposte ai chiarimenti saranno rese disponibili da Poste Italiane, nell’apposita area “messaggi” della RdO Amministrativa ovvero come documento allegato ad un messaggio. All’Impresa verrà inviata comunque una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle Risposte ai chiarimenti. Poste Italiane potrà invitare, attraverso lo strumento della messaggistica della RdO Amministrativa , le Imprese a trasmettere eventuali chiarimenti che si rendessero necessari per una più facile valutazione della documentazione presentata con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro il quale detti completamenti e/o chiarimenti devono essere trasmessi.