Cause di cessazione – Attestato di servizio Clausole campione

Cause di cessazione – Attestato di servizio. Laddove ne ricorrano le condizioni, la cessazione del rapporto di lavoro può avvenire: a) per superamento del periodo di conservazione del posto per malattia o infortunio previsto dall’art. 55 o per invalidità permanente riconosciuta a termini della legge sulla assicurazione obbligatoria per invalidità e vecchiaia; b) per licenziamento per giustificato motivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15.7.1966 n. 604; c) per licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 cod. civ.; d) per dimissioni volontarie ai sensi dell'art. 2118 cod. civ.; e) per recesso del lavoratore per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 cod. civ.; f) per collocamento a riposo; g) per morte del lavoratore. Per la cessazione del rapporto di lavoro in prova si rinvia alle norme di legge, salvo quanto disposto dall'art. 36 del presente contratto. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, qualora sorga contestazione circa le somme spettanti al lavoratore o agli aventi causa, l'Azienda è tenuta a liquidare immediatamente la parte non contestata senza pregiudizio per la parte residua. In caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per diritti che ne derivano, l'Azienda deve rilasciare al lavoratore un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale è stato occupato alle proprie dipendenze e delle mansioni svolte.
Cause di cessazione – Attestato di servizio. Art. 75 Invalidità perdurante
Cause di cessazione – Attestato di servizio. Laddove ne ricorrano le condizioni, la cessazione del rapporto di lavoro può avvenire: a) per superamento del periodo di conservazione del posto per malattia o infortunio previsto dall’art. 55 o per invalidità permanente riconosciuta a termini della legge sulla assicurazione obbligatoria per invalidità e vecchiaia;
Cause di cessazione – Attestato di servizio. Laddove ne ricorrano le condizioni, la cessazione del rapporto di lavoro può avvenire:

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  • Attestazione di regolare esecuzione Per il presente Accordo Quadro, compreso tra i contratti esclusi di cui all’allegato IX del D.lgs. 50/2016, si procederà a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali mediante l’attestazione di regolare esecuzione emessa dal D.E.C., confermata dal responsabile unico del procedimento.

  • Attestazione dello stato di rischio La Compagnia mette a disposizione del Contraente e dell'avente diritto (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario), in via telematica nell'area riservata del proprio sito internet (xxx.xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), l'attestazione dello stato di rischio almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del Contratto, purché si sia concluso il periodo di osservazione. L'attestato di rischio è disponibile anche nell'home page del sito internet della Compagnia (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) al link "attestato di rischio". Il Contraente e l'avente diritto possono chiedere, nelle modalità descritte ai commi precedenti, il rilascio dell'attestazione di rischio aggiornata nel caso in cui, dopo la conclusione del periodo di osservazione, sia avvenuto: ⚫ il furto del veicolo, l'esportazione definitiva all'estero, la vendita (con risoluzione o cessione del Contratto), la consegna in conto vendita, la demolizione o la cessazione definitiva della circolazione; ⚫ la sospensione della garanzia nel corso del Contratto e la successiva riattivazione. In questo caso l'attestazione dello stato di rischio verrà rilasciata in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione. Se il veicolo è cointestato, l'obbligo di consegna dell'attestazione per via telematica al proprietario, se persona diversa dal Contraente, si considera assolto: ⚫ per i contratti in corso, già presenti nel portafoglio della Compagnia, con la consegna al soggetto avente diritto indicato in Polizza come proprietario; ⚫ per i nuovi contratti stipulati dal 1° luglio 2015 con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione. Gli aventi diritto possono chiedere in qualunque momento l'attestazione di rischio relativa agli ultimi 5 anni. La Compagnia consegna per via telematica, o per il tramite dell'intermediario se il documento è stato richiesto in forma cartacea, ed entro 15 giorni dalla richiesta scritta,l'attestazione relativa all'ultimo periodo di osservazione concluso. Tale documento non può essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo Contratto ma ha valenza puramente informativa, così come da regolamento IVASS n. 9/2015. Nel caso di Contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione sarà consegnata per via telematica dalla delegataria. La Società non rilascia l'attestazione nel caso di: ⚫ sospensione di garanzia nel corso del Contratto; ⚫ contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; ⚫ contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio; ⚫ contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, salvo il caso in cui il periodo di osservazione risulti concluso; ⚫ cessione del Contratto contemporanea alla vendita del veicolo assicurato, nel caso in cui il periodo di osservazione non risulti concluso.

  • Sospensione dei Servizi 10.1 Fatta salva l'applicazione del successivo art. 11, SMEUP ICS, a sua discrezione e senza che l'esercizio di tale facoltà possa esserle contestato come inadempimento o violazione del Contratto, si riserva la facoltà di sospendere i Servizi o un singolo Servizio, anche senza alcun preavviso nel caso in cui: a) il Cliente si renda inadempiente alle sue obbligazioni di pagamento, o violi anche una soltanto delle disposizioni contenute nel Contratto, che possano avere, ad insindacabile giudizio di SMEUP ICS, impatto sulla sicurezza dei servizi assicurati o gestiti da SMEUP ICS, anche a favore di terzi; b) il Cliente ometta di riscontrare nei tempi dovuti, in tutto o in parte, le richieste di SMEUP ICS o comunque il suo comportamento sia tale da ingenerare il fondato e ragionevole timore che egli si renda inadempiente al Contratto; c) vi siano fondate ragioni per ritenere che i Servizi siano utilizzati da terzi non autorizzati; d) si verifichino casi di forza maggiore o circostanze che, ad insindacabile giudizio di SMEUP ICS, impongano di eseguire interventi di emergenza o relativi alla risoluzione di problemi di sicurezza, pericolo per l'intera rete e/o per persone o cose; in tal caso, i Servizi saranno ripristinati quando SMEUP ICS, a sua discrezione, abbia valutato che siano state effettivamente rimosse o eliminate le cause che avevano determinato la sospensione/interruzione; e) il Cliente si trovi coinvolto, a qualsiasi titolo, in una qualsiasi controversia giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi natura, nel caso in cui detta controversia abbia ad oggetto atti e comportamenti posti in essere attraverso i Servizi e/o l'Infrastruttura Virtuale o altri servizi erogati da SMEUP ICS; f) la sospensione dei Servizi sia richiesta dall'Autorità Giudiziaria, o altre Autorità titolate a tali richieste; g) il Cliente utilizzi apparecchiature e/o software difettosi o non omologati, o che presentino delle disfunzioni che possano arrecare problemi di sicurezza e/o vulnerabilità dei Servizi, possano danneggiare l'integrità della rete e/o disturbare i Servizi e/o creare rischi per l'incolumità fisica delle persone e delle cose. 10.2 Durante la sospensione dei Servizi, il Cliente potrebbe non avere accesso a dati e/o informazioni e/o contenuti dal medesimo immessi e/o trattati nell'Infrastruttura Virtuale. 10.3 In qualsiasi caso di sospensione del Servizio imputabile al Cliente, resta impregiudicata l'eventuale azione di SMEUP ICS per il risarcimento dell’eventuale danno subito o costi sopportati.

  • Servizi di trasporto per ferrovia 19 Servizi di trasporto per via d’acqua 20 Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

  • CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo dell’opera, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all’articolo 229 del D.P.R. n. 207/2010. Entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l’impresa affidataria. Il certificato sarà quindi confermato dal responsabile del procedimento. L’emissione del certificato di regolare esecuzione non costituirà presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per i seguenti elementi: 1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi che l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, per i lavori di cui all’articolo 103 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, per la durata di dieci anni. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro potrà essere tenuta una contabilità semplificata, mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In questo caso, il certificato di regolare esecuzione potrà essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

  • Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. 2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati. 3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

  • Contratto di sponsorizzazione La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti: - Il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario; - La durata del contratto di sponsorizzazione; - Gli obblighi assunti a carico dello sponsor; - Le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze. Con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata la utilizzazione degli spazi pubblicitari espressamente indicato nel progetto.

  • Diritto di rettifica Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l’integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Periodo di assicurazione Per contratti di durata inferiore ai 365 giorni è pari alla durata stessa del contratto. Per contratti di durata uguale o superiore ai 365 giorni, cioè ad un anno, è pari a 365 giorni, cioè un anno.