Dimissioni volontarie Clausole campione

Dimissioni volontarie. Le dimissioni volontarie vanno comunicate per iscritto, con preavviso nelle misure previste dall'art. 85, salvo che intervenga fra il lavoratore e l'Azienda un accordo per abbreviare o prolungare il termine. Al dimissionario compete il pagamento dell'intero trattamento economico fino alla scadenza del preavviso. E' in facoltà dell'Azienda di far cessare il servizio nel giorno delle dimissioni o in qualsiasi giorno entro la scadenza del preavviso, corrispondendo al dimissionario l'intero trattamento economico fino alla scadenza stessa. Alla lavoratrice che, ricevuto l'invito a riprendere il servizio dopo essere stata illegittimamente licenziata per causa di matrimonio, rifiuti di tornare al lavoro e si dimetta nel termine di 10 giorni da detto invito, spetta lo stesso trattamento previsto in caso di cessazione del rapporto di lavoro ai sensi della lettera e) dell'art. 74 in forza dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1963 n. 7.
Dimissioni volontarie. Il dipendente che intenda rassegnare le dimissioni deve notificarle con lettera raccomandata A.R., rispettando i termini di preavviso di cui al successivo art. 117, ridotti a metà.
Dimissioni volontarie. 1. Il dipendente può in qualunque momento manifestare la propria volontà di risolvere il rapporto di lavoro inoltrando per iscritto al Presidente del Consorzio le proprie dimissioni rispettando la procedura prevista dalla legge vigente.
Dimissioni volontarie nel caso in cui l’ospite e/o il suo familiare di riferimento e/o il suo garante/tutore decidano di interrompere il ricovero nella RSD, deve essere data tempestiva comunicazione in forma scritta e comunque con un preavviso minimo di 30 giorni rispetto alla data della dimissione volontaria del paziente. In caso di mancato preavviso, l’Ente si riserva di trattenere l’eventuale deposito cauzionale, o di addebitare la retta per la mensilità corrispondente non goduta.
Dimissioni volontarie. Le dimissioni volontarie devono essere presentate dal dipendente, pena la nullità del recesso, mediante le procedure telematiche indicate dall’art. 26 del D.Lgs 151/2015 e trasmesse mediante i canali previsti dalla legge. Non è richiesto l’esperimento della procedura telematica nei casi di dimissioni o risoluzione consensuale intervenute nelle sedi di cui all’art. 2113 c.c. o all’art. 76 del D.Lgs 276/2003 (Conciliazioni Sindacali, giudiziali o Commissioni di certificazione). Per la disciplina dell’obbligo di convalida delle dimissioni nel caso di presenza di figlio minore di 3 anni si rinvia all’art. 55 del D.Lgs. 151/2001. Il lavoratore non potrà abbandonare l’azienda senza dare il preavviso previsto dall’art. 22.
Dimissioni volontarie. Le dimissioni volontarie comportano comunque il pagamento della retta per i 30 giorni in corso, ancorché iniziato da un solo giorno (Regolamento di accesso alla RSA – art.9 “Retta di degenza” e art. 14 “Dimissioni volontarie e inidoneità dell’Ospite”).
Dimissioni volontarie. Il Direttore di area che intenda rassegnare le dimissioni deve notificar- le per iscritto a mezzo foglio raccomandato con avviso di ricevimento, ri- spettando i termini di preavviso di cui al successivo art. 61, ridotti a metà.
Dimissioni volontarie. 1. Le dimissioni volontarie debbono essere rassegnate per iscritto al Capo del Servizio o della Filiale ed il dipendente è tenuto a rimanere in servizio sino a quando non gli sia comunicata l'accettazione delle dimissioni stesse; ove a ciò non ottemperi egli è dichiarato dimissionario d'ufficio. Sulla domanda di dimissioni l'Amministrazione provvede, di norma, nei 30 giorni antecedenti la decorrenza della cessazione.
Dimissioni volontarie. Le dimissioni volontarie vanno comunicate per iscritto, con preavviso nelle misure previste dall’art. 85, salvo che intervenga fra il lavoratore e l’Azienda un accordo per abbreviare o prolungare il termine. Al dimissionario compete il pagamento dell’intero trattamento economico fino alla scadenza del preavviso. È in facoltà dell’Azienda di far cessare il servizio nel giorno delle dimissioni o in qualsiasi giorno entro la scadenza del preavviso, corrispondendo al dimissionario l’in- tero trattamento economico fino alla scadenza stessa. Alla lavoratrice che, ricevuto l’invito a riprendere il servizio dopo essere stata ille- gittimamente licenziata per causa di matrimonio, rifiuti di tornare al lavoro e si dimetta nel termine di 10 giorni da detto invito, spetta lo stesso trattamento previsto in caso di cessazione del rapporto di lavoro ai sensi della lettera e) dell’art. 74 in forza dell’art. 2 della legge 9 gennaio 1963 n. 7.
Dimissioni volontarie. 1. Le dimissioni volontarie, anche in presenza di un diritto a pensione, devono essere rassegnate per iscritto al direttore responsabile per la gestione delle risorse umane che ne prende atto con apposito provvedimento.