Common use of Cause di risoluzione del contratto Clause in Contracts

Cause di risoluzione del contratto. 1. L’ORGANIZZATORE ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: • sentenza di condanna, passata in giudicato, per frodi verso l’ORGANIZZATORE, fornitori, lavoratori o altri soggetti comunque interessati; • emanazione di un provvedimento definitivo, nei confronti della COMPAGNIA che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3, L. 27.12.1956, n. 1423; • inadempimento alle disposizioni del Direttore del Teatro riguardo ai tempi d’esecuzione dello spettacolo come indicati all’art. 1; • grave inadempimento o irregolarità alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni artistiche in oggetto; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; • subaffido abusivo, cessione anche parziale del contratto; • non rispondenza alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera artistica; • xxxxxxx, da parte della COMPAGNIA dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni. La COMPAGNIA è sempre tenuta al risarcimento dei danni ad essa imputabili. Nel caso di risoluzione, l’ORGANIZZATORE è obbligato soltanto al pagamento della prestazione regolarmente eseguita, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

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Samples: Contratto Di Scrittura, Contratto Di Scrittura, Contratto Scrittura Privata

Cause di risoluzione del contratto. 1. L’ORGANIZZATORE IL PARCO ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata dandone comunicazione a mezzo PEC senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: - sentenza di condanna, passata in giudicato, per frodi verso l’ORGANIZZATOREil Parco, fornitori, lavoratori o altri soggetti comunque interessati; - emanazione di un provvedimento definitivo, nei confronti della COMPAGNIA FONDAZIONE che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3, L. 27.12.1956, n. 1423; - inadempimento alle disposizioni del Direttore del Teatro riguardo ai tempi d’esecuzione dello spettacolo spettacolo/laboratorio come indicati all’art. 1; - grave inadempimento o irregolarità alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni artistiche in oggetto; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; - subaffido abusivo, cessione anche parziale del contratto; - non rispondenza alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera artistica; • xxxxxxx- perdita, da parte della COMPAGNIA Fondazione dei requisiti di cui all’art. 38 80 del D.Lgsd.lgs. 163/2006 n. 50/16 e ss.mm.ii. quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; - violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni. - La COMPAGNIA FONDAZIONE è sempre tenuta al risarcimento dei danni ad essa imputabili. - Nel caso di risoluzione, l’ORGANIZZATORE il Parco è obbligato soltanto al pagamento della prestazione regolarmente eseguita, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

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Cause di risoluzione del contratto. 1. L’ORGANIZZATORE ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: • sentenza di condanna, passata in giudicato, per frodi verso l’ORGANIZZATORE, fornitori, lavoratori o altri soggetti comunque interessati; • emanazione di un provvedimento definitivo, nei confronti della COMPAGNIA dell'ARTISTA che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3, L. 27.12.1956, n. 1423; • inadempimento alle disposizioni del Direttore del Teatro riguardo ai tempi d’esecuzione dello spettacolo della performance come indicati all’art. 1; • grave inadempimento o irregolarità alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni artistiche in oggetto; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; • subaffido abusivo, cessione anche parziale del contratto; • non rispondenza alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera artistica; • xxxxxxx, da parte della COMPAGNIA dell'ARTISTA dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni. La COMPAGNIA L'ARTISTA è sempre tenuta al risarcimento dei danni ad essa imputabili. Nel caso di risoluzione, l’ORGANIZZATORE è obbligato soltanto al pagamento della prestazione regolarmente eseguita, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

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Samples: Contratto Scrittura Privata