Cause di risoluzione del contratto. 1. L’ORGANIZZATORE ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: • sentenza di condanna, passata in giudicato, per frodi verso l’ORGANIZZATORE, fornitori, lavoratori o altri soggetti comunque interessati; • emanazione di un provvedimento definitivo, nei confronti della COMPAGNIA che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3, L. 27.12.1956, n. 1423; • inadempimento alle disposizioni del Direttore del Teatro riguardo ai tempi d’esecuzione dello spettacolo come indicati all’art. 1; • grave inadempimento o irregolarità alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni artistiche in oggetto; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; • subaffido abusivo, cessione anche parziale del contratto; • non rispondenza alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera artistica; • xxxxxxx, da parte della COMPAGNIA dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni. La COMPAGNIA è sempre tenuta al risarcimento dei danni ad essa imputabili. Nel caso di risoluzione, l’ORGANIZZATORE è obbligato soltanto al pagamento della prestazione regolarmente eseguita, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
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Cause di risoluzione del contratto. 1. L’ORGANIZZATORE IL PARCO ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata dandone comunicazione a mezzo PEC senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: • - sentenza di condanna, passata in giudicato, per frodi verso l’ORGANIZZATOREil Parco, fornitori, lavoratori o altri soggetti comunque interessati; • - emanazione di un provvedimento definitivo, nei confronti della COMPAGNIA FONDAZIONE che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3, L. 27.12.1956, n. 1423; • - inadempimento alle disposizioni del Direttore del Teatro riguardo ai tempi d’esecuzione dello spettacolo spettacolo/laboratorio come indicati all’art. 1; • - grave inadempimento o irregolarità alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni artistiche in oggetto; • - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; • - subaffido abusivo, cessione anche parziale del contratto; • - non rispondenza alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera artistica; • xxxxxxx- perdita, da parte della COMPAGNIA Fondazione dei requisiti di cui all’art. 38 80 del D.Lgsd.lgs. 163/2006 n. 50/16 e ss.mm.ii. quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • - violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni. - La COMPAGNIA FONDAZIONE è sempre tenuta al risarcimento dei danni ad essa imputabili. - Nel caso di risoluzione, l’ORGANIZZATORE il Parco è obbligato soltanto al pagamento della prestazione regolarmente eseguita, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
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Cause di risoluzione del contratto. 1. L’ORGANIZZATORE ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: • sentenza di condanna, passata in giudicato, per frodi verso l’ORGANIZZATORE, fornitori, lavoratori o altri soggetti comunque interessati; • emanazione di un provvedimento definitivo, nei confronti della COMPAGNIA dell'ARTISTA che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3, L. 27.12.1956, n. 1423; • inadempimento alle disposizioni del Direttore del Teatro riguardo ai tempi d’esecuzione dello spettacolo della performance come indicati all’art. 1; • grave inadempimento o irregolarità alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni artistiche in oggetto; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; • subaffido abusivo, cessione anche parziale del contratto; • non rispondenza alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera artistica; • xxxxxxx, da parte della COMPAGNIA dell'ARTISTA dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni. La COMPAGNIA L'ARTISTA è sempre tenuta al risarcimento dei danni ad essa imputabili. Nel caso di risoluzione, l’ORGANIZZATORE è obbligato soltanto al pagamento della prestazione regolarmente eseguita, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
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Samples: Contratto Scrittura Privata