Cause di risoluzione del contratto. Oltre a quanto previsto in generale dal d. lgs. n. 50/2016 e dal Codice Civile in caso di inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 108 del d. lgs. n. 50/2016 costituiscono motivo di risoluzione del presente Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi i seguenti casi: 1) modifica sostanziale del contratto o superamento di soglie che, ai sensi dell'art. 106 del d. lgs. n. 50/2016 avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto; 2) l'appaltatore si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1; 3) grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea o di una sentenza passata in giudicato per violazione del d. lgs. n. 50/2016; 4) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e relative misure di prevenzione, o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 5) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni o il regolare svolgimento della propaganda elettorale; 6) mancata osservanza delle prescrizioni per il corretto ripristino della pavimentazione/manto stradale; Integra grave inadempimento di cui al n. 5 del presente articolo, l’applicazione di penali di cui all’art. A.12 del presente Capitolato che, sommate, superino il 10% dell’importo totale dell’Accordo quadro. Nel caso di cui al n. 5 e 6, il RUP formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, x xxxxxxx il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto attuativo e l’Accordo Quadro. Ogni ipotesi di risoluzione precedentemente elencata, avvenuta in esecuzione di un contratto attuativo, comporta perciò la risoluzione del singolo contratto attuativo e contestualmente dell’intero Accordo quadro. In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell’appaltatore, per qualsiasi motivo, l’Amministrazione, oltre a procedere all’immediata escussione della cauzione prestata dall’appaltatore, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti. Il recesso è disciplinato dall'art. 109 del d. lgs. n. 50/2016.
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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Noleggio Dei Tabelloni Per La Propaganda Elettorale
Cause di risoluzione del contratto. Oltre Senza pregiudizio di ogni maggior ragione, azione o diritto che possa competere al Comune, anche a titolo di risarcimento dei danni, il Comune medesimo si riserva la facoltà di avvalersi, nei confronti del Concessionario, della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, anche per una sola delle seguenti cause:
a) fallimento del Concessionario;
b) violazioni gravi e ripetute inerenti agli obblighi di curare la manutenzione degli impianti, sia ordinaria che straordinaria;
c) violazione delle norme previdenziali, assistenziali ed assicurative nei confronti dei dipendenti da parte del Concessionario;
d) violazione delle norme poste a tutela della sicurezza degli operatori e dei terzi che, a giusto titolo, si trovino all’interno dell’impianto oggetto della gestione da parte del Concessionario;
e) sopravvenienza di una delle cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
f) violazione del divieto di cessione del contratto;
g) violazione delle norme contrattuali riguardanti le garanzie fornite al Comune;
h) esecuzione delle opere in modo difforme dal progetto autorizzato;
i) Mancata o incompleta presentazione, nei termini prescritti, degli elaborati facenti parte del progetto esecutivo dell’impianto aggiudicato;
j) Mancato o ritardato pagamento dell’importo presentato in offerta, da corrispondere al Comune, nei termini previsti dal disciplinare di gara (punto 8c-1);
k) Mancato o ritardato pagamento dell’importo di cui alla colonna b della tabella in allegato “C” al disciplinare di gara , da corrispondere al Comune, nei termini previsti dal disciplinare di gara (punto 8a-n). A fronte di inadempimenti gravi da parte del Concessionario, con riferimento principale a quanto previsto in generale dal d. lgs. n. 50/2016 e dal Codice Civile in caso capitolato nei casi di inadempimento contrattualeinadempimento, ai sensi dell'art. 108 del d. lgs. n. 50/2016 costituiscono motivo il Comune di Ferrara può procedere alla risoluzione del presente Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi i seguenti casi:
1) modifica sostanziale contratto, previo esperimento, quando le circostanze lo permettono, di diffida ad adempiere. La risoluzione del contratto o superamento è comunicata dal Comune di soglie cheFerrara al Concessionario mediante lettera raccomandata e comporta tutte le conseguenze di legge e di contratto. Il Comune di Ferrara si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto per inosservanza, ai sensi dell'art. 106 da parte del d. lgs. n. 50/2016 avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto;
2) l'appaltatore si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1;
3) grave violazione Concessionario, degli obblighi derivanti dai trattati come riconosciuto previsti dalla Corte normativa vigente in materia di giustizia dell'Unione europea o contratto collettivo nazionale di una sentenza passata in giudicato per violazione del d. lgs. n. 50/2016;
4) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione lavoro e di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e relative misure di prevenzione, o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;
5) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni o il regolare svolgimento della propaganda elettorale;
6) mancata osservanza delle prescrizioni per il corretto ripristino della pavimentazione/manto stradale; Integra grave inadempimento di cui al n. 5 del presente articolo, l’applicazione di penali di cui all’art. A.12 del presente Capitolato che, sommate, superino il 10% dell’importo totale dell’Accordo quadro. Nel caso di cui al n. 5 e 6, il RUP formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, x xxxxxxx il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto attuativo e l’Accordo Quadro. Ogni ipotesi di risoluzione precedentemente elencata, avvenuta in esecuzione di un contratto attuativo, comporta perciò la risoluzione del singolo contratto attuativo e contestualmente dell’intero Accordo quadrosicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto. In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell’appaltatore, per qualsiasi motivo, l’Amministrazione, oltre a procedere all’immediata escussione della detti casi l’Ente procederà ad escutere la polizza fidejussoria relativa alla cauzione prestata dall’appaltatore, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti. Il recesso è disciplinato dall'art. 109 del d. lgs. n. 50/2016definitiva.
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Samples: Contract for Public Works Concession
Cause di risoluzione del contratto. Oltre a quanto previsto in generale dal d. lgs. n. 50/2016 e dal Codice Civile in caso L' AUSL di inadempimento contrattualePescara risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 108 1456 del d. lgscod. n. 50/2016 costituiscono motivo di risoluzione del presente Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi i civ., nei seguenti casi:
1: per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) modifica sostanziale giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'AUSL di Pescara; per la mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell' 'AUSL di Pescara in caso di rinnovo o proroga del contratto contratto; qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza avvalersi di banche o superamento di soglie chedella Poste Italiane SpA, ai sensi dell'art. 106 3 della L. 136/2010. Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi: in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione; allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del d. lgs. n. 50/2016 avrebbero richiesto contratto di appalto; qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; allorché sia stata pronunciata una nuova sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale della Ditta, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto; qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Ditta nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto; la Ditta ceda il contratto; la Ditta subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione dell'AUSL di Pescara. Si applicano gli artt. da 135 a 139 del codice degli appalti (risoluzione per reati accertati e per gravi inadempimenti, irregolarità e ritardi e relativi adempimenti successivi). In tutti i casi previsti nella normativa citata il Responsabile dei procedimento aziendale, in coordinamento con il Direttore della Esecuzione (laddove nominato), provvede ad istruire, nei casi ritenuti opportuni, motivata e documentata proposta di risoluzione contrattuale. Tale proposta sarà inviata all'AUSL di Pescara che potrà procedere alla risoluzione, del contratto in essere. Ferme le modalità istruttorie appena descritte e laddove non diversamente previsto nelle norme del codice sopra citate, ai sensi dell' art. 1453 del c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora: la Ditta non dia inizio all'erogazione del servizio alla data stabilita nel contratto; la Ditta non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;
2) l'appaltatore ; la Ditta non impieghi personale e/o attrezzature e/o locali con i requisiti concordati; la Ditta non si è trovato conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'AUSL di Pescara di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti; la Ditta si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità; la Ditta sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili alla Ditta medesima; la Ditta rifiuti o trascuri di eseguire le indicazioni dell'AUSL di Pescara; la Ditta non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto; si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all'applicazione di sanzioni (in questo caso l'Azienda ha la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa della ditta aggiudicataria); si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto quali violazione degli obblighi relativi al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una trattamento giuridico - economico del personale, violazione delle situazioni norme di sicurezza nell'esecuzione del servizio, frode o altro; si verifichi la fattispecie di cui all'art. 80 6, comma 1;
3) grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea o di una sentenza passata in giudicato 8, del DPR 207/2010 (DURC Negativo per violazione del d. lgsdue volte consecutive). n. 50/2016;
4) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e relative misure di prevenzione, o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui si verifichi quanto previsto all'art. 80 298, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016;
5) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni o il regolare svolgimento della propaganda elettorale;
6) mancata osservanza delle prescrizioni per il corretto ripristino della pavimentazione/manto stradale; Integra grave inadempimento di cui al n. 5 del presente articolo, l’applicazione di penali di cui all’art. A.12 del presente Capitolato che, sommate, superino il 10% dell’importo totale dell’Accordo quadro. Nel caso di cui al n. 5 e 6, il RUP formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, x xxxxxxx il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto attuativo e l’Accordo Quadro. Ogni ipotesi di risoluzione precedentemente elencata, avvenuta in esecuzione di un contratto attuativo, comporta perciò la risoluzione del singolo contratto attuativo e contestualmente dell’intero Accordo quadroDPR 207/2011. In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell’appaltatorecontratto, anche su segnalazione di un singolo Presidio Ospedaliero, per qualsiasi motivo, l’Amministrazione, oltre a procedere all’immediata escussione della cauzione prestata dall’appaltatore, una delle su indicate cause I' AUSL di Pescara si riserva la facoltà di chiedere incamerare a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dal fornitore, salvo il risarcimento dei danni subitidel maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc.. Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente. Il recesso è disciplinato dall'artL'esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 109 Ai sensi dell'art. 140 del d. lgsD.Lgs. n. 50/2016163/2006 e 297 del DPR 207/2010, in caso di risoluzione contrattuale, l'AUSL di Pescara potrà procedere allo scorrimento della graduatoria alle condizioni ivi previste.
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Samples: Service Agreement
Cause di risoluzione del contratto. Oltre Senza pregiudizio di ogni maggior ragione, azione o diritto che possa competere al Comune, anche a titolo di risarcimento dei danni, il Comune medesimo si riserva la facoltà di avvalersi, nei confronti del ESCO CERTIFICATA, della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell‟art. 1456 del codice civile, anche per una sola delle seguenti cause:
a) fallimento della ESCO CERTIFICATA;
b) violazioni gravi e ripetute inerenti agli obblighi di curare la manutenzione degli impianti, sia ordinaria che straordinaria;
c) violazione delle norme previdenziali, assistenziali ed assicurative nei confronti dei dipendenti da parte del ESCO CERTIFICATA;
d) violazione delle norme poste a tutela della sicurezza degli operatori e dei terzi che, a giusto titolo, si trovino all‟interno dell‟impianto oggetto della gestione da parte del ESCO CERTIFICATA;
e) sopravvenienza di una delle cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, previste dall‟art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
f) violazione del divieto di cessione del contratto;
g) violazione delle norme contrattuali riguardanti le garanzie fornite al Comune;
h) esecuzione delle opere in modo difforme dal progetto autorizzato;
i) Mancata o incompleta presentazione, nei termini prescritti, degli elaborati facenti parte del progetto esecutivo dell‟impianto aggiudicato;
j) Mancato o ritardato pagamento dell‟importo presentato in offerta, da corrispondere al Comune, nei termini previsti dal disciplinare di gara (punto 8c-1);
k) Mancato o ritardato pagamento dell‟importo di cui alla colonna b della tabella in allegato “C” al disciplinare di gara , da corrispondere al Comune, nei termini previsti dal disciplinare di gara (punto 8a-n). A fronte di inadempimenti gravi da parte della ESCO CERTIFICATA, con riferimento principale a quanto previsto in generale dal d. lgs. n. 50/2016 e dal Codice Civile in caso capitolato nei casi di inadempimento contrattualeinadempimento, ai sensi dell'art. 108 del d. lgs. n. 50/2016 costituiscono motivo il Comune di ............. può procedere alla risoluzione del presente Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi i seguenti casi:
1) modifica sostanziale contratto, previo esperimento, quando le circostanze lo permettono, di diffida ad adempiere. La risoluzione del contratto o superamento è comunicata dal Comune di soglie chea ESCO CERTIFICATA mediante lettera raccomandata e comporta tutte le conseguenze di legge e di contratto. Il Comune di ............. si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto per inosservanza, ai sensi dell'art. 106 da parte del d. lgs. n. 50/2016 avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto;
2) l'appaltatore si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1;
3) grave violazione ESCO CERTIFICATA, degli obblighi derivanti dai trattati come riconosciuto previsti dalla Corte normativa vigente in materia di giustizia dell'Unione europea o contratto collettivo nazionale di una sentenza passata in giudicato per violazione del d. lgs. n. 50/2016;
4) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione lavoro e di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e relative misure di prevenzione, o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;
5) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni o il regolare svolgimento della propaganda elettorale;
6) mancata osservanza delle prescrizioni per il corretto ripristino della pavimentazione/manto stradale; Integra grave inadempimento di cui al n. 5 del presente articolo, l’applicazione di penali di cui all’art. A.12 del presente Capitolato che, sommate, superino il 10% dell’importo totale dell’Accordo quadro. Nel caso di cui al n. 5 e 6, il RUP formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, x xxxxxxx il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto attuativo e l’Accordo Quadro. Ogni ipotesi di risoluzione precedentemente elencata, avvenuta in esecuzione di un contratto attuativo, comporta perciò la risoluzione del singolo contratto attuativo e contestualmente dell’intero Accordo quadrosicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell‟appalto. In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell’appaltatore, per qualsiasi motivo, l’Amministrazione, oltre a procedere all’immediata escussione della detti casi l‟Ente procederà ad escutere la polizza fidejussoria relativa alla cauzione prestata dall’appaltatore, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti. Il recesso è disciplinato dall'art. 109 del d. lgs. n. 50/2016definitiva.
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Samples: Report on Energy Service Companies and Energy Performance Contracts