CAUSE DI RISOLUZIONE E RECESSO. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: a) frode nell'esecuzione delle prestazioni; b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione dell’esecuzione circa i tempi assegnati; c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni; d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal contratto; g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera. L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Appaltatore dall’obbligo di portare a compimento i lavori ordinati in essere alla data in cui è dichiarata la suddetta risoluzione. La risoluzione del contratto per fatto e colpa dell’appaltatore sarà comunicata per iscritto dalla Stazione Appaltante. Resta sin d’ora inteso tra le parti che a seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento, il presente contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata da inviarsi dalla Stazione Appaltante all’appaltatore. In tal caso l’appaltatore nulla potrà pretendere dalla Stazione appaltante a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata.
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Samples: Contratto d'Appalto, Contratto d'Appalto, Contratto d'Appalto
CAUSE DI RISOLUZIONE E RECESSO. La Stazione Appaltante Ove si verifichino gravi o ripetute inadempienze del gestore nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’Ente Parco ha facoltà facoltà, previa comunicazione scritta al gestore, di risolvere anticipatamente il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora e di 15 giorniincamerare, senza necessità a titolo di penale, la cauzione definitiva di cui al precedente articolo 12, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori adempimentidanni, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione , oltre quanto indicato nei precedenti articoli: − gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali; − arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte della ditta aggiudicataria delle prestazioni;
b) inadempimento alle prestazioni oggetto del presente Capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore; − mancato rispetto delle disposizioni contrattuali o della direzione dell’esecuzione circa i tempi assegnati;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla circa la prevenzione degli infortuni, l’assistenza e la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto; − cessione del personale;
e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura contratto o subappalto non autorizzato dall’Ente Parco; − mancata reintegrazione della cauzione; − inadempimento tale da pregiudicare compromettere il raggiungimento delle finalità del contratto. In caso di risoluzione del contratto, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti ditta aggiudicataria incorrerà nella perdita della cauzione definitiva che di seguito verrà incamerata dall’Ente Parco, salvo il risarcimento del danno ulteriore. L’Ente Parco si riserva, altresì, di recedere dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazioneprevia comunicazione scritta, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza nel caso di pubblico interesse o di mutate oggettive condizioni che possano ostacolare il proseguimento dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera. L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Appaltatore dall’obbligo di portare a compimento i lavori ordinati in essere alla data in cui è dichiarata la suddetta risoluzione. La risoluzione del contratto per fatto e colpa dell’appaltatore sarà comunicata per iscritto dalla Stazione Appaltante. Resta sin d’ora inteso tra le parti che a seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento, il presente contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata da inviarsi dalla Stazione Appaltante all’appaltatore. In tal caso l’appaltatore nulla potrà pretendere dalla Stazione appaltante a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandataservizi.
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Samples: Service Agreement
CAUSE DI RISOLUZIONE E RECESSO. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione delle prestazioni;
b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione dell’esecuzione circa i tempi assegnati;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori delle attività oggetto di incarico da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavoridelle attività oggetto di incarico, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti delle attività eseguite alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera. L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Appaltatore dall’obbligo di portare a compimento i lavori ordinati in essere alla data in cui è dichiarata la suddetta risoluzione. La risoluzione del contratto per fatto e colpa dell’appaltatore sarà comunicata per iscritto dalla Stazione Appaltante. Resta sin d’ora inteso tra le parti che a seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento, il presente contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera comunicazione a mezzo pec o raccomandata da inviarsi dalla Stazione Appaltante appaltante all’appaltatore. In tal caso l’appaltatore nulla potrà pretendere dalla Stazione appaltante a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandatacomunicazione.
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Samples: Convenzione Di Incarico
CAUSE DI RISOLUZIONE E RECESSO. 1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione delle prestazioni;
b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione dell’esecuzione circa i tempi assegnati;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera.
2. L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Appaltatore dall’obbligo di portare a compimento i lavori ordinati in essere alla data in cui è dichiarata la suddetta risoluzione.
3. La risoluzione del contratto per fatto e colpa dell’appaltatore sarà comunicata per iscritto dalla Stazione Appaltante. Resta sin d’ora inteso tra le parti che a seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento, il presente contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata da inviarsi dalla Stazione Appaltante all’appaltatore. In tal caso l’appaltatore nulla potrà pretendere dalla Stazione appaltante a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata.
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Samples: Contract for Restoration Services