Common use of Cauzione a garanzia dell’Accordo Quadro Clause in Contracts

Cauzione a garanzia dell’Accordo Quadro. Le Agenzie sono tenute, nella fase di perfezionamento dell’Accordo Quadro, a costituire a garanzia dell’adempimento degli obblighi dallo stesso derivanti, una cauzione definitiva determinata secondo le disposizioni di cui all’art. 5 del Disciplinare di gara. La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni. La fidejussione deve chiaramente riportare il periodo di validità delle prestazioni richieste cui la garanzia si riferisce e deve, altresì, espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta“, prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Amministazione, ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. Il fidejussore resta obbligato in solido con le singole Agenzie fino al ricevimento della lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell’Amministrazione in base a quanto previsto dall’Accordo Quadro. La cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dalle singole Agenzie a mezzo dell’Accordo Quadro, compresa la mancata stipula dei contratti specifici, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. Resta espressamente inteso che l’Amministrazione, in base quanto previsto dall’Accordo Quadro, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine dell’Accordo Quadro e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

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Cauzione a garanzia dell’Accordo Quadro. Le Agenzie sono tenuteL’Agenzia sarà tenuta, nella fase di perfezionamento dell’Accordo Quadro, a costituire costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi dallo stesso derivanti, una cauzione definitiva determinata secondo le disposizioni nei modi e misura di cui all’artLa costituzione della cauzione definitiva trova specifica regolamentazione agli articoli 103 e 105 del D.Lgs. 5 del Disciplinare n. 50/2016, nonché nel disciplinare di gara. La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni. La fidejussione fidejussione, da emettere con le formalità riportate nel disciplinare di gara, deve chiaramente riportare il periodo di validità delle prestazioni richieste dell’Accordo Quadro cui la garanzia si riferisce e deve, altresì, deve altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta“ dell’ente, prevedendo espressamente entro 15 giorni, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Amministazione, ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. Il 1957 c.c.. L’Istituto fidejussore resta obbligato in solido con le singole Agenzie la ditta fino al ricevimento della lettera liberatoria di Lettera Liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell’Amministrazione dell’Ente in base a quanto previsto dall’Accordo Quadro. La In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi assunti dalle singole Agenzie dall’Agenzia a mezzo dell’Accordo Quadro, compresa la mancata stipula dei contratti specificispecifici nei termini fissati in sede di appalto specifico, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. Resta espressamente inteso che l’Amministrazione, l’Ente in base quanto previsto dall’Accordo Quadro, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine dell’Accordo Quadro e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. In caso di risoluzione dell’Accordo l’Agenzia incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, salvi comunque i maggiori danni.

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Cauzione a garanzia dell’Accordo Quadro. Le Agenzie sono tenuteL’Agenzia è tenuta, nella fase di perfezionamento dell’Accordo Quadro, a costituire a garanzia dell’adempimento degli obblighi dallo stesso derivanti, una cauzione definitiva determinata secondo le disposizioni nei modi e nella misura di cui all’art. 5 103 del Disciplinare di garaD. Lgs. n. 50/2016. La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni. La fidejussione deve dovrà chiaramente riportare il periodo di validità delle prestazioni richieste triennale dell’Accordo Quadro cui la garanzia si riferisce e deve, altresì, dovrà altresì prevedere espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta, prevedendo espressamente e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Con tale clausola il fidejussore fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Amministazionedell’Ente, ad effettuare entro 15 giorni, giorni il versamento della somma richiesta richiesta, anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. Il fidejussore fideiussore resta obbligato in solido con le singole Agenzie l’Agenzia fino al ricevimento della lettera liberatoria Lettera Liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell’Amministrazione dell’Ente in base a quanto previsto dall’Accordo Quadro. La cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dalle singole Agenzie dall’Agenzia a mezzo dell’Accordo Quadroquadro, compresa la mancata stipula dei contratti specifici, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. Resta espressamente inteso che l’Amministrazionel’Ente, in base a quanto previsto dall’Accordo Quadro, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine dell’Accordo Quadro e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali. L’Ente si riserva altresì di richiedere all’Agenzia, a tutela dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’eventuale stipula di contratti specifici di somministrazione, ulteriore cauzione determinata di volta in volta fra le parti sulla base dell’effettivo valore delle prestazioni eventualmente attivate nei modi di cui all’art. 103 D.lgs. 50/2016.

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Cauzione a garanzia dell’Accordo Quadro. Le Agenzie sono tenuteL’Agenzia è tenuta, nella fase di perfezionamento dell’Accordo Quadro, a costituire a garanzia dell’adempimento degli obblighi dallo stesso derivanti, derivanti una cauzione definitiva determinata secondo di volta in volta fra le disposizioni parti sulla base dell’effettivo valore delle prestazioni eventualmente attivate nei modi di cui all’art. 5 del Disciplinare di gara113 D.Lgs. 163/2006. La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni. La fidejussione deve chiaramente riportare il periodo di validità delle prestazioni richieste cui la garanzia si riferisce e deve, altresì, deve altresì espressamente prevedere la clausola xxxxxxxx cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta“, prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Amministazionedi XXX, ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. Il fidejussore resta obbligato in solido con le singole Agenzie l’Agenzia fino al ricevimento della lettera liberatoria Lettera Liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell’Amministrazione di ASM in base a quanto previsto dall’Accordo Quadro. La cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dalle singole Agenzie dall’Agenzia a mezzo dell’Accordo Quadroquadro, compresa la mancata stipula dei contratti specifici, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. Resta espressamente inteso che l’AmministrazioneASM, in base quanto previsto dall’Accordo Quadro, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine dell’Accordo Quadro e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

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