Cauzione e garanzie. Ai sensi dell’art. 113 D. Lgs 163/2006, l'Esecutore ha costituito una garanzia fidejussoria pari al 10 dell’importo contrattuale, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento, rilasciata da società in possesso dei requisiti previsti dalla legge. In caso di ribasso offerto superiore al 10 tale garanzia è stata aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 ; ove il ribasso sia superiore al 20 vi è un ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 . Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 del C.C. nonchè l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Appaltante. La cauzione sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l’Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l’esecuzione in confronto del credito dell’Esecutore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'Appaltante si riserva la facoltà di accedere alla cauzione anche per il recupero delle penalità previste nel presente contratto. La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata ai sensi del comma 3 dell’art. 113 D. Lgs 163/2006. Il residuo sarà svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione definitiva rimarrà in tutto o in parte vincolata, anche quando a collaudo finale eseguito nulla osti da parte dell'Appaltante alla restituzione della garanzia, a garanzia dei diritti dei creditori che abbiano tempestivamente attivato i rituali atti impeditivi. L’Esecutore è inoltre obbligato a presentare, specificamente per l’intervento, una polizza assicurativa per danni di esecuzione e per responsabilità civile terzi conforme allo Schema Tipo 2.3 approvato con DM 123/2004, per quanto compatibile, con le seguenti prescrizioni: Sezione A “Danni alle opere” Somme assicurate alla stipula Partita 1 - Opere Importo di contratto Partita 2 – opere preesistenti 100.000,00 Partita 3 - demolizione e sgombero 20.000,00
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Samples: Contract for Works
Cauzione e garanzie. Ai sensi dell’art. 113 D. Lgs D.Lgs. 163/2006, l'Esecutore ha costituito una garanzia fidejussoria pari al 10 10% dell’importo contrattuale, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento, rilasciata da società in possesso dei requisiti previsti dalla legge. In caso di ribasso offerto superiore al 10 10% tale garanzia è stata aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 10%; ove il ribasso sia superiore al 20 20% vi è un ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 20%. Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 1957, comma 2, del C.C. nonchè codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni giorni, a semplice richiesta scritta dell’Appaltante. La cauzione sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l’Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l’esecuzione in confronto del credito dell’Esecutore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'Appaltante si riserva la facoltà di accedere alla cauzione anche per il recupero delle penalità previste nel presente contratto. La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata ai sensi del comma 3 dell’art. 113 D. Lgs D.Lgs. 163/2006. Il residuo sarà svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione definitiva rimarrà in tutto o in parte vincolata, anche quando a collaudo finale eseguito nulla osti da parte dell'Appaltante alla restituzione della garanzia, a garanzia dei diritti dei creditori che abbiano tempestivamente attivato i rituali atti impeditivi. L’Esecutore è inoltre obbligato a presentare, specificamente per l’intervento, una polizza assicurativa per danni di esecuzione e per responsabilità civile terzi conforme allo Schema Tipo 2.3 approvato con DM 123/2004, per quanto compatibile, con le seguenti prescrizioni: Sezione A “Danni alle opere” Somme assicurate alla stipula in € Partita 1 - Opere Importo di contratto contrattoA Partita 2 – opere preesistenti 100.000,00 …. Partita 3 - demolizione e sgombero 20.000,00….
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Samples: Contratto d'Appalto
Cauzione e garanzie. Ai sensi dell’art. 113 D. Lgs D.Lgs 163/2006, l'Esecutore ha costituito una garanzia fidejussoria pari al 10 10% dell’importo contrattuale, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento, rilasciata da società in possesso dei requisiti previsti dalla legge. In caso di ribasso offerto superiore al 10 10% tale garanzia è stata aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 10%; ove il ribasso sia superiore al 20 20% vi è un ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 20%. Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 1957, comma 2, del C.C. nonchè codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni giorni, a semplice richiesta scritta dell’Appaltante. La cauzione sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l’Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l’esecuzione in confronto del credito dell’Esecutore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'Appaltante si riserva la facoltà di accedere alla cauzione anche per il recupero delle penalità previste nel presente contratto. La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata ai sensi del comma 3 dell’art. 113 D. Lgs D.Lgs 163/2006. Il residuo sarà svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione definitiva rimarrà in tutto o in parte vincolata, anche quando a collaudo finale eseguito nulla osti da parte dell'Appaltante alla restituzione della garanzia, a garanzia dei diritti dei creditori che abbiano tempestivamente attivato i rituali atti impeditivi. L’Esecutore è inoltre obbligato a presentare, specificamente per l’intervento, una polizza assicurativa per danni di esecuzione e per responsabilità civile terzi conforme allo Schema Tipo 2.3 approvato con DM 123/2004, per quanto compatibile, con le seguenti prescrizioni: Sezione A “Danni alle opere” Somme assicurate alla stipula in € Partita 1 - – Opere Importo di contratto contrattoA Partita 2 – opere preesistenti 100.000,00 …. Partita 3 - – demolizione e sgombero 20.000,00….
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Samples: Contract of Procurement
Cauzione e garanzie. Ai sensi dell’art. 113 D. Lgs D.Lgs. 163/2006, l'Esecutore ha costituito una garanzia fidejussoria pari al 10 10% dell’importo contrattuale, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento, rilasciata da società in possesso dei requisiti previsti dalla legge. In caso di ribasso offerto superiore al 10 10% tale garanzia è stata aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 10%; ove il ribasso sia superiore al 20 20% vi è un ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 20%. Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 1957, comma 2, del C.C. nonchè codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni giorni, a semplice richiesta scritta dell’Appaltante. La cauzione sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l’Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l’esecuzione in confronto del credito dell’Esecutore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'Appaltante si riserva la facoltà di accedere alla cauzione anche per il recupero delle penalità previste nel presente contratto. La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata ai sensi del comma 3 dell’art. 113 D. Lgs D.Lgs. 163/2006. Il residuo sarà svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione definitiva rimarrà in tutto o in parte vincolata, anche quando a collaudo finale eseguito nulla osti da parte dell'Appaltante alla restituzione della garanzia, a garanzia dei diritti dei creditori che abbiano tempestivamente attivato i rituali atti impeditivi. L’Esecutore è inoltre obbligato a presentare, specificamente per l’intervento, una polizza assicurativa per danni di esecuzione e per responsabilità civile terzi conforme allo Schema Tipo 2.3 approvato con DM 123/2004, per quanto compatibile, con le seguenti prescrizioni: Sezione A “Danni alle opere” Somme assicurate alla stipula Partita 1 - Opere Importo di contratto Partita 2 – opere preesistenti 100.000,00 Partita 3 - demolizione e sgombero 20.000,00.
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Samples: Contract for Works