Certificato di collaudo. La Stazione appaltante procederà all’emissione del certificato di collaudo provvisorio ai sensi dell’articolo 102 del D. Lgs. 50/2016 entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo provvisorio assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la manutenzione delle stesse verrà tenuta a cura e spese dell’Appaltatore. Questi, anche in presenza del traffico esistente sulla strada, eseguirà la manutenzione portando il minimo possibile turbamento al traffico medesimo, provvedendo a tutte le segnalazioni provvisorie necessarie alla sicurezza del traffico, osservando sia le disposizioni di legge, sia le prescrizioni eventualmente impartite dalla Direzioni lavori; per gli oneri che ne derivassero l’Appaltatore non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso. L’Appaltatore sarà responsabile, in sede civile e penale, dell’osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo. Per tutto il periodo intercorrente tra l’esecuzione e il collaudo, e salvo le maggiori responsabilità sancite dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore sarà garante delle opere eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. Durante detto periodo l’Appaltatore curerà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie senza interrompere il traffico e senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori, ed, eventualmente a richiesta insindacabile di questa, mediante lavoro notturno. Ove l’Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito scritto, si procederà d’ufficio, e la spesa andrà a debito dello stesso. Sia per ragioni particolari di stagione, sia per altre cause, potrà essere concesso all’Appaltatore di procedere alle riparazioni con provvedimenti di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, appena possibile. Qualora, nel periodo compreso tra l’ultimazione dei lavori e l’emissione del certificato di collaudo si verificassero variazioni, ammaloramenti per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite dall’Appaltatore, questo ha l’obbligo di notificare dette variazioni od ammaloramenti all’Amministrazione entro cinque giorni dal loro verificarsi, affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie constatazioni. In occasione delle visite di collaudo i lavori dovranno apparire in perfetto stato di conservazione. Qualora l’importo di spesa sostenuto per i rifacimenti manutentori apportati dall’Appaltatore alle opere realizzate nel periodo in cui la manutenzione è stata a suo carico, ammontino complessivamente, all’atto della visita finale, a più di un decimo del valore delle opere medesime, la stazione appaltante potrà non dichiarare la regolare esecuzione dell’opera nel suo complesso, riservandosi, inoltre, la richiesta dei danni conseguenti. L’Amministrazione appaltante, inoltre, prima dell’emissione dello stato finale dei lavori, si riserva, qualora ne ravvisi la necessità in relazione a controversie o altro, di effettuare, in aggiunta a tutti i controlli e le prove effettuate in corso d’opera dalla Direzione dei Lavori, ulteriori prove, saggi, prelievi, campionature e quant’altro necessario per accertare la perfetta corrispondenza dei lavori realizzati alle prescrizioni contrattuali. Nel caso di riscontro di eventuali deficienze nei materiali utilizzati, nelle lavorazioni o nelle quantità, l’Amministrazione appaltante provvederà, se del caso, alle opportune detrazioni, ovvero ordinerà il rifacimento di quelle lavorazioni ritenute deficitarie. E’ fatta salva la eventuale richiesta danni conseguente. Tutti gli oneri derivanti dai precedenti commi sono a totale carico dell’Appaltatore.
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Samples: Accordo Quadro
Certificato di collaudo. La In caso di apposizione di riserve sui documenti contabili la Stazione appaltante procederà all’emissione del certificato di collaudo provvisorio ai sensi dell’articolo 102 del D. Lgs. 50/2016 entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo provvisorio assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la manutenzione delle stesse verrà tenuta a cura e spese dell’Appaltatore. Questi, anche in presenza del traffico esistente sulla strada, eseguirà la manutenzione portando il minimo possibile turbamento al traffico medesimo, provvedendo a tutte le segnalazioni provvisorie necessarie alla sicurezza del traffico, osservando sia le disposizioni di legge, sia le prescrizioni eventualmente impartite dalla Direzioni lavori; per gli oneri che ne derivassero l’Appaltatore non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso. L’Appaltatore sarà responsabile, in sede civile e penale, dell’osservanza di tutto quanto specificato in questo nel presente articolo. Per tutto il periodo intercorrente tra l’esecuzione dei lavori e il collaudo, e salvo le maggiori responsabilità sancite dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore sarà garante delle opere eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. Durante detto periodo l’Appaltatore curerà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie senza interrompere il traffico e senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori, ed, eventualmente a richiesta insindacabile di questa, mediante lavoro notturno. D.L. Ove l’Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori D.L. con invito scritto, si procederà d’ufficio, e la spesa andrà a debito dello stesso. Sia per ragioni particolari di stagione, sia per altre cause, potrà essere concesso all’Appaltatore di procedere alle riparazioni con provvedimenti di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, appena possibile. Qualora, nel periodo compreso tra l’ultimazione dei lavori e l’emissione del certificato di collaudo si verificassero variazioni, ammaloramenti per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite dall’Appaltatore, questo ha l’obbligo di notificare dette variazioni od ammaloramenti all’Amministrazione entro cinque giorni dal loro verificarsi, affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie constatazioni. In occasione delle visite di collaudo collaudo, i lavori dovranno apparire essere in perfetto stato di conservazione. Qualora l’importo di della spesa sostenuto sostenuta per i rifacimenti manutentori apportati manutentivi eseguiti dall’Appaltatore alle sulle opere realizzate nel periodo in cui la manutenzione è stata a suo carico, ammontino complessivamente, all’atto della visita finale, a più di un decimo del valore delle opere medesime, la stazione appaltante potrà non dichiarare la regolare esecuzione dell’opera nel suo complesso, riservandosi, inoltre, la richiesta dei danni conseguenti. L’Amministrazione appaltante, inoltre, prima dell’emissione dello stato finale dei lavori, si riserva, qualora ne ravvisi la necessità in relazione a controversie o altro, di effettuare, in aggiunta a tutti i controlli e le prove effettuate in corso d’opera dalla Direzione dei LavoriD.L., ulteriori prove, saggi, prelievi, campionature e quant’altro necessario per accertare la perfetta corrispondenza dei lavori realizzati alle prescrizioni contrattuali. Nel caso di riscontro di eventuali deficienze nei materiali utilizzati, nelle lavorazioni o nelle quantità, l’Amministrazione appaltante provvederà, se del caso, alle opportune detrazioni, ovvero ordinerà il rifacimento di quelle lavorazioni ritenute deficitarie. E’ fatta salva la eventuale richiesta danni conseguente. Tutti gli oneri derivanti dai precedenti commi sono a totale carico dell’Appaltatore.
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Samples: Contract for Public Works
Certificato di collaudo. La In caso di apposizione di riserve sui documenti contabili la Stazione appaltante procederà all’emissione del certificato di collaudo provvisorio ai sensi dell’articolo 102 del D. Lgs. 50/2016 entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo provvisorio assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la manutenzione delle stesse verrà tenuta a cura e spese dell’Appaltatore. Questi, anche in presenza del traffico esistente sulla strada, eseguirà la manutenzione portando il minimo possibile turbamento al traffico medesimo, provvedendo a tutte le segnalazioni provvisorie necessarie alla sicurezza del traffico, osservando sia le disposizioni di legge, sia le prescrizioni eventualmente impartite dalla Direzioni lavori; per gli oneri che ne derivassero l’Appaltatore non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso. L’Appaltatore sarà responsabile, in sede civile e penale, dell’osservanza di tutto quanto specificato in questo nel presente articolo. Per tutto il periodo intercorrente tra l’esecuzione dei lavori e il collaudo, e salvo le maggiori responsabilità sancite dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore sarà garante delle opere eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. Durante detto periodo l’Appaltatore curerà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie senza interrompere il traffico e senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori, ed, eventualmente a richiesta insindacabile di questa, mediante lavoro notturno. Ove l’Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito scritto, si procederà d’ufficio, e la spesa andrà a debito dello stesso. Sia per ragioni particolari di stagione, sia per altre cause, potrà essere concesso all’Appaltatore di procedere alle riparazioni con provvedimenti di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, appena possibile. Qualora, nel periodo compreso tra l’ultimazione dei lavori e l’emissione del certificato di collaudo si verificassero variazioni, ammaloramenti per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite dall’Appaltatore, questo ha l’obbligo di notificare dette variazioni od ammaloramenti all’Amministrazione entro cinque giorni dal loro verificarsi, affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie constatazioni. In occasione delle visite di collaudo collaudo, i lavori dovranno apparire essere in perfetto stato di conservazione. Qualora l’importo di della spesa sostenuto sostenuta per i rifacimenti manutentori apportati manutentivi eseguiti dall’Appaltatore alle sulle opere realizzate nel periodo in cui la manutenzione è stata a suo carico, ammontino complessivamente, all’atto della visita finale, a più di un decimo del valore delle opere medesime, la stazione appaltante potrà non dichiarare la regolare esecuzione dell’opera nel suo complesso, riservandosi, inoltre, la richiesta dei danni conseguenti. L’Amministrazione appaltante, inoltre, prima dell’emissione dello stato finale dei lavori, si riserva, qualora ne ravvisi la necessità in relazione a controversie o altro, di effettuare, in aggiunta a tutti i controlli e le prove effettuate in corso d’opera dalla Direzione dei Lavori, ulteriori prove, saggi, prelievi, campionature e quant’altro necessario per accertare la perfetta corrispondenza dei lavori realizzati alle prescrizioni contrattuali. Nel caso di riscontro di eventuali deficienze nei materiali utilizzati, nelle lavorazioni o nelle quantità, l’Amministrazione appaltante provvederà, se del caso, alle opportune detrazioni, ovvero ordinerà il rifacimento di quelle lavorazioni ritenute deficitarie. E’ fatta salva la eventuale richiesta danni conseguente. Tutti gli oneri derivanti dai precedenti commi sono a totale carico dell’Appaltatore.
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Samples: Contract for Maintenance Works
Certificato di collaudo. La Stazione appaltante procederà all’emissione del certificato di collaudo provvisorio ai sensi dell’articolo 102 141 del D. Lgs. 50/2016 12 aprile 2006 n. 163 entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo provvisorio assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la manutenzione delle stesse verrà tenuta a cura e spese dell’Appaltatore. QuestiQuesta, anche in presenza del traffico esistente sulla strada, eseguirà la manutenzione portando il minimo possibile turbamento al traffico medesimo, provvedendo a tutte le segnalazioni provvisorie necessarie alla sicurezza del traffico, osservando sia le disposizioni di legge, sia le prescrizioni eventualmente impartite dalla Direzioni lavori; per gli oneri che ne derivassero l’Appaltatore non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso. L’Appaltatore sarà responsabile, in sede civile e penale, dell’osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo. Per tutto il periodo intercorrente tra l’esecuzione e il collaudo, e salvo le maggiori responsabilità sancite dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore sarà garante delle opere eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. Durante detto periodo l’Appaltatore curerà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie senza interrompere il traffico e senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori, ed, eventualmente a richiesta insindacabile di questa, mediante lavoro notturno. Ove l’Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito scritto, si procederà d’ufficio, e la spesa andrà a debito dello stesso. Sia per ragioni particolari di stagione, sia per altre cause, potrà essere concesso all’Appaltatore di procedere alle riparazioni con provvedimenti di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, appena possibile. Qualora, nel periodo compreso tra l’ultimazione dei lavori e l’emissione del certificato di collaudo si verificassero variazioni, ammaloramenti per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite dall’Appaltatore, questo ha l’obbligo di notificare dette variazioni od ammaloramenti all’Amministrazione entro cinque giorni dal loro verificarsi, affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie constatazioni. In occasione delle visite di collaudo i lavori dovranno apparire in perfetto stato di conservazione. Qualora l’importo di spesa sostenuto per i rifacimenti manutentori apportati dall’Appaltatore alle opere realizzate nel periodo in cui la manutenzione è stata a suo carico, ammontino complessivamente, all’atto della visita finale, a più di un decimo del valore delle opere medesime, la stazione appaltante potrà non dichiarare la regolare esecuzione dell’opera nel suo complesso, riservandosi, inoltre, la richiesta dei danni conseguenti. L’Amministrazione appaltante, inoltre, prima dell’emissione dello stato finale dei lavori, si riserva, qualora ne ravvisi la necessità in relazione a controversie o altro, di effettuare, in aggiunta a tutti i controlli e le prove effettuate in corso d’opera dalla Direzione dei Lavori, ulteriori prove, saggi, prelievi, campionature e quant’altro necessario per accertare la perfetta corrispondenza dei lavori realizzati alle prescrizioni contrattuali. Nel caso di riscontro di eventuali deficienze nei materiali utilizzati, nelle lavorazioni o nelle quantità, l’Amministrazione appaltante provvederà, se del caso, alle opportune detrazioni, ovvero ordinerà il rifacimento di quelle lavorazioni ritenute deficitarie. E’ fatta salva la eventuale richiesta danni conseguente. Tutti gli oneri derivanti dai precedenti commi sono a totale carico dell’Appaltatore.
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