CAPITOLATO PRESTAZIONALE
CAPITOLATO PRESTAZIONALE
INDICE
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI
ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO ARTICOLO 3 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO ARTICOLO 4 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO ARTICOLO 5 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
ARTICOLO 6 – VARIANTI IN CORSO D’OPERA – MODIFICHE TECNICHE ARTICOLO 7 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
7.1. GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA .
7.2 RIDUZIONE DELLE GARANZIE
7.3 ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA ARTICOLO 8 - ALLEGATI E NORMATIVA APPLICABILE
ARTICOLO 9 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO ARTICOLO 10 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
ARTICOLO 11 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE
ARTICOLO 12 – CESSIONE DEI CREDITI ARTICOLO 13 - LAVORI A MISURA
ARTICOLO 14 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, PRESCRIZIONI ARTICOLO 15 - SUBAPPALTO E COTTIMO
15.1 - PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO E DEL COTTIMO
15.2 - RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE NEL SUBAPPALTO
15.3 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
15.4 - SUB-FORNITURE E RELATIVE COMUNICAZIONI
15.5 - SICUREZZA NEI CANTIERI DEI SUB-APPALTATORI E SUB-FORNITORI ARTICOLO 16 – MODALITA’ DI INTERVENTO .
16.1 MANUTENZIONE PROGRAMMATA (ORDINARIA E STRAORDINARIA)
16.2 PRONTO INTERVENTO (manutenzione urgente in reperibilità)
16.3 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO O DI ADEGUAMENTO
16.4 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ARTICOLO 17 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI ARTICOLO 18 - SMALTIMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA ARTICOLO 19 – DIREZIONE LAVORI
ARTICOLO 20 - CONSEGNA DEI LAVORI
ARTICOLO 21 - DURATA DEI LAVORI – PENALITA' E CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ARTICOLO 22 - ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI (D.L.)
ARTICOLO 23 – DIRETTORE TECNICO E RAPPRESENTANTI DE LL’APPALTATORE ARTICOLO 24 - CONTABILITA' LAVORI
ARTICOLO 25 – ANTICIPAZIONE ARTICOLO 26 – PAGAMENTI
26.1. PAGAMENTI IN ACCONTO
26.2. PAGAMENTI A SALDO .
26.3. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO
26.4. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO ARTICOLO 27 - CERTIFICATO DI COLLAUDO
ARTICOLO 28 - DANNI DI FORZA MAGGIORE
ARTICOLO 29 - ONERI ED OBBLIGHI ULTERIORI A CARICO DELL'APPALTATORE ARTICOLO 30 - REGIME FISCALE DELL'APPALTO
ARTICOLO 31 - NORME DI SICUREZZA GENERALI
31.1. SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
31.2. PIANO DI SICUREZZA
31.3. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
31.4. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA ARTICOLO 32 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE
ARTICOLO 33 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA ARTICOLO 34 - PREZZI UNITARI
ARTICOLO 35 - LAVORI NON PREVISTI NELL'ELENCO PREZZI UNITARI ARTICOLO 36 – INVARIABILITÀ DEI PREZZI
ARTICOLO 37 - RISERVE DELL’IMPRESA
ARTICOLO 38 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE ARTICOLO 39 – RECESSO
ARTICOLO 40 - CLAUSOLE DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI ARTICOLO 41 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'
ARTICOLO 42 - OSSERVANZA CODICE DI COMPORTAMENTO ED OBBLIGHI GENERALI
ARTICOLO 43 – PERCENTUALE INCIDENZA MANODOPERA
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI
Nel presente Capitolato prestazionale si indica col nome di “Impresa” o “Appaltatore” l’impresa aggiudicataria dell’accordo quadro; col nome di “Stazione Appaltante” o “Amministrazione”, il Comune di Fidenza; con D.L. la Direzione Lavori come definita all’art. 19.
ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
Il contraente dell'accordo quadro ha in affidamento, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, i lavori, i servizi e le forniture necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria per la sicurezza della rete viaria comunale per n. 4 anni a partire dal verbale di consegna dell'appalto.
Le prestazioni oggetto di appalto saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, ai prezzi unitari posti a base di gara depurati dal ribasso offerto dall'aggiudicatario, secondo le modalità di esecuzione previste nello schema di contratto, nel capitolato speciale e nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario.
L’appalto si configura come un appalto misto di lavori, servizi e forniture (Art. 28 del D. Lgs. 50/2016), con prevalenza dei lavori e consiste nell’affidamento dei lavori, dei servizi e forniture necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata ad assicurare la sicurezza e l'integrità della rete viaria comunale riguardanti: strade, pertinenze stradali, manufatti, ponti, viadotti, opere d’arte, manufatti acque bianche, barriere di sicurezza, impianti semaforici e dissuasori pneumatici, nonché impianti di sollevamento acque bianche.
Le principali prestazioni, in sintesi, consistono in: lavori di pronto intervento, manutenzioni del corpo stradale (tombini, chiusura buche, ecc), manutenzione manufatti e fognature acque bianche, fornitura e posa di barriere di sicurezza, lavori di pavimentazione stradale e segnaletica orizzontale e verticale, servizi di sgombero neve e spargimento sali anticongelanti, manutenzione impianti di sollevamento, dissuasori pneumatici e semaforici, nonché fornitura di materiale vario stradale ed in particolare sale anticongelante e conglomerato bituminoso.
Tutti gli interventi sopra indicati non sono predeterminati nel numero ma saranno individuati dalla Stazione appaltante, nel corso dello svolgimento dell'appalto, in base alle necessità dell'Amministrazione.
I lavori di manutenzione ed i servizi interessano le aree e gli impianti del territorio comunale individuate nelle tavole planimetriche n. 1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 -10 – 11 e nelle tabelle A – B – C – D – E.
ARTICOLO 3 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO
La durata del contratto è prevista fino all’esaurimento dell’importo dell’Accordo quadro, in ogni caso non oltre 48 mesi a decorrere dalla prima data di consegna dei lavori.
La durata potrà essere prorogata per ulteriori 6 mesi con comunicazione scritta. L’Amministrazione si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d’urgenza, sotto le riserve di legge ai sensi del D.lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 4 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO
L’importo complessivo dell’Accordo Quadro ammonta a € 3.200.000,00, oltre IVA, di cui
€ 3.156.000,00 comprensivi di € 44.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Di seguito è riportata l’articolazione dei lavori e dei servizi.
LAVORAZIONI E RELATIVI IMPORTI DELL'ACCORDO QUADRO PER ANNI QUATTRO | ||
LAVORI | CATEGORIE | IMPORTI PRESUNTI |
Reperibilità per lavori manutenzione | OG3 | € 34.000,00 |
Lavori pronto intervento | OG3 | € 150.000,00 |
Manutenzione strade bianche | OG3 | € 120.000,00 |
Manutenzione pertinenze stradali: banchine e fossi | OG3 | € 47.000,00 |
Manutenzione stradale di pavimentazioni in conglomerato bituminoso | OG3 | € 800.000,00 |
Manutenzione di pavimentazioni in pietra | OS10 | € 40.000,00 |
Fornitura e posa di Barriere di sicurezza | OS10 | € 60.000,00 |
Interventi manufatti acque bianche | OG3 | € 40.000,00 |
Fornitura e posa di segnaletica verticale | OS10 | € 200.000,00 |
Realizzazione di segnaletica orizzontale | OS10 | € 300.000,00 |
Somma | € 1.791.000,00 | |
SERVIZI E RELATIVI IMPORTI DELL'ACCORDO QUADRO PER ANNI QUATTRO | ||
Manutenzione impianti sollevamento acque bianche | SERVIZIO | € 40.000,00 |
Manutenzione impianti semafori e dissuasori pneumatici | SERVIZIO | € 260.000,00 |
Servizio sgombero neve e spargimento di sale | SERVIZIO | € 740.000,00 |
Manutenzione fontana | SERVIZIO | € 20.000,00 |
Derattizzazione | SERVIZIO | € 15.000,00 |
Decespugliazione banchine stradale | SERVIZIO | € 100.000,00 |
Somma | € 1.175.000,00 | |
ACQUISTI E RELATIVI IMPORTI DELL'ACCORDO QUADRO PER ANNI QUATTRO | ||
Fornitura di conglomerato bituminoso | ACQUISTO | € 50.000,00 |
Fornitura di Sale anticongelante | ACQUISTO | € 60.000,00 |
Fornitura di segnaletica verticale ed elementi di arredo urbano | ACQUISTO | € 80.000,00 |
Somma | € 190.000,00 |
I lavori e i servizi sono appaltati a misura, in base alle prescrizioni del presente capitolato, con l'applicazione dei prezzi in elenco al netto del ribasso contrattuale.
Tali prezzi comprendono tutti gli oneri ed alee a carico dell'Impresa per l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, delle prestazioni ad essa affidate, nonché le spese generali e gli utili d’impresa.
Potranno essere richieste all'Impresa le prestazioni occorrenti per lavori in economia, secondo le modalità stabilite nei relativi articoli.
Poiché gli importi delle singole categorie di lavoro sono stati determinati con riferimento agli interventi manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio periodo, l’importo delle stesse deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l’Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.
La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo dell’accordo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.
L’Appaltatore per contro è vincolato all’esecuzione dei lavori e delle forniture e degli acquisti che, in base al presente accordo, saranno richiesti con specifici ordini di servizio / determinazione dalla stazione appaltante.
Gli importi presunti delle lavorazioni e dei servizi compresi nell’appalto per l’intero periodo contrattuale sono riportati nelle successive tabelle. L’Amministrazione garantisce comunque all’Appaltatore un importo minimo per i lavori, servizi e forniture come indicato nella tabella sotto riportata.
ELENCO PRESTAZIONI
LAVORAZIONI, SERVIZI E FORNITUE PRINCIPALI COMPRESI NELL'ACCORDO QUADRO | CATEGORIE | IMPORTI PRESUNTI ACCORDO QUADRO PER ANNI QUATTRO | IMPORTI MINIMI GARANTITI PER L'INTERO PERIODO |
Reperibilità per lavori manutenzione | OG3 | € 34.000,00 | € 34.000,00 |
Lavori pronto intervento | OG3 | € 150.000,00 | € 60.000,00 |
Manutenzione strade bianche | OG3 | € 120.000,00 | € 80.000,00 |
Manutenzione pertinenze stradali: banchine e fossi | OG3 | € 47.000,00 | € 25.000,00 |
Manutenzione stradale di pavimentazioni in conglomerato bituminoso | OG3 | € 800.000,00 | € 500.000,00 |
Manutenzione di pavimentazioni in pietra | OG3 | € 40.000,00 | € 30.000,00 |
Fornitura e posa di Barriere di sicurezza | OG3 | € 60.000,00 | € 30.000,00 |
Interventi manufatti acque bianche | OG3 | € 40.000,00 | € 10.000,00 |
Fornitura e posa di segnaletica verticale | OS10 | € 200.000,00 | € 90.000,00 |
Realizzazione di segnaletica orizzontale | OS10 | € 300.000,00 | € 100.000,00 |
Manutenzione impianti sollevamento acque bianche | SERVIZIO | € 40.000,00 | € 20.000,00 |
Manutenzione impianti semafori e dissuasori pneumatici | SERVIZIO | € 260.000,00 | € 100.000,00 |
Servizio sgombero neve e spargimento di sale | SERVIZIO | € 740.000,00 | € 400.000,00 |
Manutenzione fontana | € 20.000,00 | € 5.000,00 | |
Derattizzazione | € 15.000,00 | € 4.000,00 | |
Decespugliazione banchine stradale | € 100.000,00 | € 0,00 | |
Fornitura di conglomerato bituminoso | ACQUISTO | € 50.000,00 | € 20.000,00 |
Fornitura di Sale anticongelante | ACQUISTO | € 60.000,00 | € 25.000,00 |
Fornitura di segnaletica verticale ed elementi di arredo urbano | ACQUISTO | € 80.000,00 |
€ 50.000,00 | |||
Somma | € 3.156.000,00 | € 1.583.000,00 |
Importo totale delle prestazioni da compensare a misura assoggettabile a ribasso (categoria prevalente OG3) € 3.156.000,00
Oneri di sicurezza aggiuntivi € 44.000,00
Totale € 3.200.000,00
Nella formulazione dell’offerta l’Impresa dovrà in particolare tenere conto dell’importo di tutti i costi per lo smaltimento a discarica dei rifiuti prodotti, compreso carico, trasporto e scarico dei materiali nonché dei costi per la sicurezza e la salute nel cantiere.
Ai sensi dell’art. 35, comma 16, del D.Lgs. 50/16 (per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.), l’importo massimo delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro per il comune di Fidenza è stimato in complessivi
€ € 3.200.000,00 di cui € 44.000,00 per oneri della sicurezza.
L’importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, la cui quota parte da imputare all’ammontare dell’appalto specifico verrà computata di volta in volta in relazione alle attività da svolgere all’interno dei singoli contratti, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i.
ART. 5 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori, prestazioni, servizi, noleggi e forniture per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del corpo stradale e sue pertinenze e specificatamente:
1. piccole e medie riparazioni localizzate (rappezzi con conglomerato bituminoso di ammaloramenti localizzati della pavimentazione, sistemazione pavimentazioni in pietra, masselli autobloccanti e cordolature di vario tipo);
2. riparazioni e rifacimento opere scolo acque;
3. altri interventi sul corpo stradale quali:
interventi di sgombero degli smottamenti; interventi su rilevati e scarpate;
interventi sugli elementi accessori della piattaforma (banchine, cunette, cigli erbosi, arginelli, ecc.);
4. interventi atti a mantenere in efficienza, a ripristinare, ad integrare i sistemi di sicurezza
e protezione quali sostituzione e riparazione di barriere di sicurezza;
5. opere di pulizie e di spurgo:
pulizia xxxxxxx, pozzetti e xxxxxxxx; spurgo tombini e fossi di guardia;
6. servizio di sgombro neve e spargimento cloruri sulle strade comunali e vicinali ad uso pubblico e nelle aree interne ai plessi scolastici di competenza comunale;
7. assistenza al traffico, segnaletica e assistenza alle operazioni per il ripristino delle condizioni di transitabilità del corpo stradale.
8. manutenzione impianti di sollevamento;
9. manutenzione impianti di dissuasori pneumatici e semaforici;
10. fornitura di sale anticongelante, inerti e conglomerato bituminoso;
11. interventi di segnaletica orizzontale e verticale;
12. interventi di derattizzazione nelle fognature.
L’elencazione di tutte le prestazioni sopra elencate ha carattere puramente indicativo e gli stessi potranno subire modifiche ed integrazioni nel corso della durata contrattuale.
Gli interventi di cui ai punti precedenti saranno realizzati dall’Impresa appaltatrice secondo quanto
riportato al successivo art. 16 “Modalità di intervento”.
ARTICOLO 6 – VARIANTI IN CORSO D’OPERA – MODIFICHE TECNICHE
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre per ogni singola prestazione affidata mediante ordine di servizio/determina, quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti nel:
• 10% dell'importo lavori per risolvere aspetti di dettaglio insorti durante l'esecuzione dei lavori;
• 10% in caso di varianti finalizzate al miglioramento dell'opera nella sua funzionalità, purché le stesse non comportino modifiche sostanziali;
• 20% in caso di circostanze impreviste ed imprevedibili.
Non sono riconosciute varianti al progetto, prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove prescritta.
Qualunque reclamo o riserva che l’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell’esecuzione dell’intervento oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio delle prestazioni oggetto di tali richieste.
ARTICOLO 7 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
7.1. GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo quadriennale di cui all’art. 4;
qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da compagnia assicurativa, in conformità allo schema tipo 1.2 approvato con Decreto Ministero dello Sviluppo Economico19 gennaio 2018, n. 31 con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 103, del Codice dei contratti.
La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori.
Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui sopra qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7.2 RIDUZIONE DELLE GARANZIE
Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in
possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001
o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
7.3. ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA
Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, e comunque almeno dieci giorni prime della consegna lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123.
La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), essere conforme allo schema tipo 2.3 del D.M. n° 123/2004 prevedendo una somma assicurata pari a 1.000.000,00 così ripartita:
una somma pari ad euro 500.000,00 per rischi di esecuzione, danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso di esecuzione delle prestazioni ed i lavori indicati nel presente documento;
una somma pari a 500.000,00 euro per responsabilità civile per danni arrecati a terzi durante le prestazioni ed i lavori indicati nel presente documento;
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub fornitrici.
Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 48 del Codice dei contratti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Si precisa che le suddette polizze devono essere presentate all’Amministrazione dall’Impresa aggiudicataria almeno dieci giorni prima rispetto alla data fissata per la consegna dei lavori, anche in pendenza della stipula del contratto.
Le macchine operatrici e i mezzi di trasporto utilizzati dall’Appaltatore dovranno essere coperti da polizza assicurativa R.C. prevista dalla legge.
Sarà obbligo dell’Impresa di adottare, nel corso dell’esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.
Resta convenuto che, qualora per mancanza, insufficienza od inadempienza di segnalazioni nei lavori, in relazione alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, che interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni, dovessero verificarsi danni alle persone o alle cose, l’Impresa terrà sollevata ed indenne la stazione appaltante e il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvederà a suo carico al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.
ARTICOLO 8 - ALLEGATI E NORMATIVA APPLICABILE
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del presente accordo, ancorché non materialmente allegati ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:
a. il Capitolato Speciale d’Appalto;
b. tutti gli elaborati grafici allegati, ivi compresi i particolari costruttivi;
c. l’elenco dei prezzi unitari sulla base del quale formulare l’offerta;
d. Il piano di sicurezza quadro di cui all’articolo 31 del presente accordo e le proposte integrative al predetto piano proposte dall’appaltatore;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
Fanno altresì parte del contratto le relazioni e gli elaborati presentati dall’aggiudicatario in sede di offerta.
ARTICOLO 9 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
L’Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Responsabile del Procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
ARTICOLO 10 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 110 del Codice dei contratti.
Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti.
ARTICOLO 11 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, servizi e forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettare tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli del D.M. 49/2018.
ARTICOLO 12 – CESSIONE DEI CREDITI
È vietata la cessione del contratto e dei contratti applicativi (ordini di servizio) sotto qualsiasi forma;
ogni atto contrario è nullo di diritto.
È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 comma 13 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile unico del Procedimento.
Le Parti concordano espressamente che la cessione in violazione del precedente comma
2 dà diritto alla stazione appaltante di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., con conseguente diritto della stazione appaltante medesima al risarcimento dei danni.
Resta inteso che la stazione appaltante intende far salve, anche nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore della stazione appaltante.
ARTICOLO 13 - LAVORI A MISURA
La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente capitolato e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari.
ARTICOLO 14 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, PRESCRIZIONI
Per tutto quanto non espressamente regolato nel Contratto, nel bando e nel presente Capitolato, si applica la normativa vigente in materia di contratti pubblici ed il Codice Civile. L’Appaltatore dovrà ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità in materia di lavori pubblici, di materiali da costruzione, di sicurezza ed igiene del lavoro e simili.
Si richiama in particolare l’osservanza scrupolosa delle norme in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e delle norme di sicurezza richiamate nei corrispondenti articoli del presente Capitolato.
L’Impresa dovrà accertarsi che di tale normativa sia edotto il personale impiegato per l’esecuzione dei lavori. Le conseguenze civili e penali in caso di infortunio e/o di danno ricadranno pertanto esclusivamente sull’Appaltatore, restandone completamente
esonerati sia la Stazione Appaltante, sia i propri organi tecnici e la D.L.
Qualora venga contestata l’inosservanza di tali norme, i lavori verranno sospesi fino a quando l’Impresa non avrà ad esse ottemperato, restando salvo ed impregiudicato ogni altro diritto ed azione in capo alla Stazione appaltante.
ARTICOLO 15 - SUBAPPALTO E COTTIMO
1. Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 l’esecutore è tenuto ad eseguire in proprio l’appalto, il cui contratto non può essere ceduto a terzi soggetti.
2. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto.
La quota parte subappaltabile in ogni caso non potrà superare il trenta per cento dell’importo complessivo della prestazione affidata mediante ordine di servizio/determina.
3. Ai fini di cui al presente articolo è considerato subappalto quanto descritto al comma 2 dell’art.105 del D.Lgs 50/2016.
Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali.
È fatto obbligo all'esecutore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
4. Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, l'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni ed ai limiti stabiliti dall’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
5. Il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
E fatto obbligo per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 della l. 190/2012 l'iscrizione dell'affidatario del subappalto nell'apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori (withe list) tenuto dalle prefetture
15.1 - PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO E DEL COTTIMO
1. Qualora l’esecutore, avendo indicato tale facoltà in sede di gara, intenda richiederla per talune lavorazioni, deve inoltrare al Responsabile Unico del Procedimento, almeno 20 giorni prima dell’inizio delle relative prestazioni, specifica domanda con allegata la copia autentica del contratto di sub-appalto, condizionato negli effetti all’autorizzazione della Stazione Appaltante, e una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
2. La verifica circa l’esistenza dei presupposti di legge per l’autorizzazione al subappalto compete al Responsabile Unico del Procedimento. Qualora sussistano i presupposti di legge l’autorizzazione non può essere diniegata sulla base di valutazioni discrezionali o soggettive della Stazione Appaltante.
3. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione (o al motivato diniego)
al subappalto o al cottimo entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
15.2 - RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE NEL SUBAPPALTO
1. L'esecutore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per la corretta e celere esecuzione delle opere oggetto di autorizzazione al subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal Decreto-Legge 29 aprile 1995,n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.
3. Il Direttore Lavori, il Responsabile Unico del Procedimento, nonché il Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di eseguibilità del subappalto.
4. L’esecutore è tenuto ad inserire nel contratto di sub-appalto le previsioni contenute dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di “tracciabilità dei flussi finanziari” ed inoltre è tenuto a verificare l’assolvimento da parte del sub-appaltatore degli obblighi previsti dalla legge sopra citata.
5. La Stazione Appaltante potrà verificare il rispetto degli obblighi contenuti nel precedente comma da parte dell’Appaltatore e Subappaltatore.
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15.3 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI
1. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori o dei cottimisti, quando il subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o piccola impresa.
Al di fuori dei casi su menzionati, l’esecutore sarà pertanto obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
3. Ai sensi dell’art. 13, comma 2, punto a) della Legge 11 novembre 2011, n. 180, ai subappaltatori che sono piccole o microimprese, la Stazione Appaltante provvede la corresponsione diretta dei pagamenti. Tali pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento, da parte della Stazione Appaltante nei vari stati di avanzamento. In questo caso, prima del pagamento, verrà sentito l’affidatario per accertare che non vi siano elementi ostativi.
15.4 - SUB-FORNITURE E RELATIVE COMUNICAZIONI
1. Tutte forniture in cantiere con posa in opera e qualsiasi altro sub-contratto per l’esecuzione di prestazioni correlate all’appalto svolte da terzi in cantiere, non riconducibili tuttavia alla definizione di subappalto o cottimo ai sensi dell’art. 105 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sono soggette ad “informazione”.
2. Per ciascun sub-contratto di cui al primo comma è fatto obbligo all’esecutore di comunicare alla Stazione Appaltante il nome del sub-contraente, il certificato della camera di commercio, l’importo del contratto e l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura sub-affidati.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere inviata al Responsabile Unico del Procedimento almeno cinque giorni lavorativi prima dell’effettivo svolgimento della prestazione oggetto di sub-affidamento.
4. Se la sub-fornitura prevede la presenza, anche solo temporanea, delle maestranze della ditta fornitrice in cantiere, dovranno essere assunte, da parte dell’affidatario, tutte le misure di sicurezza idonee per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori nell’area di cantiere, come sotto specificato.
15.5 - SICUREZZA NEI CANTIERI DEI SUB-APPALTATORI E SUB-FORNITORI
1. I nominativi, le attività, gli importi e gli estremi di approvazione o di comunicazione di tutti i subappalti e di tutte le sub-forniture dovranno essere trasmessi dal Responsabile Unico del Procedimento, o nel caso di sua inerzia da parte dell’esecutore, al Direttore Lavori ed al Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione, al fine di provvedere a quanto di competenza in materia di controllo delle maestranze e di salvaguardia della sicurezza del lavoro sul cantiere.
2. Non si potrà procedere all’attuazione dei sub-appalti o delle sub-forniture in cantiere se il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e/o Piano Operativo della Sicurezza (POS) non sono adeguati e coordinati alla compresenza di più operatori, appartenenti a diverse imprese, nel medesimo cantiere.
3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori (art. 97 D.Lgs. n. 81/2008).
ART. 16 – MODALITA’ DI INTERVENTO
I lavori e i servizi oggetto del presente appalto saranno realizzati dall'Impresa appaltatrice con le seguenti e distinte modalità:
1) manutenzione programmata (ordinaria e straordinaria) della rete viaria e degli impianti ad essa connessi;
2) pronto intervento (manutenzione urgente della rete viaria e degli impianti ad essa connessi);
3) esecuzione di interventi di modesta entità di miglioramento o di adeguamento (anche in seguito a nuove norme emanate dalle competenti Autorità) della rete viaria e degli impianti ad essa connessi;
4) Servizio di sgombero neve e spargimento sale.
16.1) MANUTENZIONE PROGRAMMATA (ORDINARIA E STRAORDINARIA)
La manutenzione programmata consiste nell’erogazione dei lavori e dei servizi necessari a mantenere funzionali all’uso e rispondenti alle prescrizioni del codice della strada sia l’infrastruttura stradale che gli impianti ad essa connessi, garantendo adeguate condizioni di sicurezza per gli utenti ed il rispetto della normativa vigente. Essa verrà eseguita secondo programmi concordati definiti dalla D.L.
Tali programmi verranno comunicati all'Impresa esecutrice con ordine di servizio, almeno dieci giorni prima della data prevista per l’inizio degli interventi, copia delle quali dovrà essere restituita alla D.L. firmata dall'Impresa per ricevuta ed accettazione entro 3 giorni dalla data di trasmissione del citato programma di lavoro. Essi conterranno il luogo, la descrizione sommaria dei lavori da eseguire ed il tempo utile assegnato per la loro ultimazione.
Qualora l'Impresa ritenga impossibile eseguire i lavori nei termini indicati nella comunicazione, dovrà far presente tale impossibilità alla D.L. entro 3 giorni dalla data di trasmissione del citato programma di lavoro.
In tal caso la D.L. potrà fissare un nuovo termine per l'esecuzione dei lavori, oppure confermare il tempo utile già stabilito.
Trascorsi i sopraddetti tre giorni senza che si sia sollevata eccezione, il termine assegnato nella comunicazione si intende come inderogabilmente ed integralmente accettato dall'Impresa.
La D.L. con ordine di servizio si riserva la facoltà di disporre la sospensione dei lavori relativi alla manutenzione programmata senza che per questo l'Impresa possa avanzare pretese d’indennizzi o risarcimenti, salvo il diritto allo spostamento del termine di ultimazione dell’ordinativo per un periodo di tempo pari alla durata delle sospensioni effettuate.
La ripresa sarà ordinata dalla D.L. non appena cessate le condizioni che hanno determinato la sospensione.
Nel caso in cui l’impresa non termini i lavori del citato programma entro il termine assegnato, verranno applicate le penali di cui all’art. 21, punto 1 e, nel caso in cui i lavori non vengano conclusi entro i successivi 15 giorni, il contratto potrà essere risolto in danno nei confronti dell'Appaltatore.
Per lo svolgimento della manutenzione di cui al presente punto l’Impresa dovrà essere dotata di mezzi e uomini atti a garantire la tempestività e la sicurezza degli interventi.
Per detti lavori l'impresa è tenuta:
1) alla stesura di un report corredati da documentazione fotografica riguardo alle attività svolte entro tre giorni dalla loro conclusione;
2) all’esecuzione o aggiornamento di tavole, schemi o disegni relativi agli impianti oggetto dell’intervento, senza che ne derivi alcun onere per la Stazione appaltante.
Senza tale materiale non si procederà alla contabilizzazione.
La Ditta per l’esecuzione dei lavori e su richiesta della D.L. potrà effettuare forniture del materiale che sarà compensato secondo l’elenco prezzi soggetto al ribasso d’asta.
L'Impresa è tenuta ad informare la D.L. di ogni anomalia eventualmente riscontrata durante la normale esecuzione del lavoro e, nei limiti del possibile, interverrà immediatamente, in accordo con la D.L.
16.2) PRONTO INTERVENTO (manutenzione urgente in reperibilità)
L’appaltatore ha l’obbligo di avere un apparecchio telefax, cellulare ed una PEC sempre attivi 24 ore su 24 per tutta la durata dell’appalto.
Analogamente l’appaltatore ha l’obbligo di rendere il proprio personale reperibile per gli interventi tendenti a salvaguardare la pubblica incolumità, sempre 24 ore su 24 per tutta la durata dell’appalto.
Dovrà inoltre comunicare al comune il nominativo della persona o delle persone reperibili sia in orario di lavoro che fuori orario ordinario di lavoro (compresa la notte ed i giorni festivi) per tutta la durata dell’appalto. La Stazione appaltante provvederà a segnalare alla Polizia Municipale, alla Polizia Stradale, ai Carabinieri nonché ai Vigili del Fuoco tali nominativi affinché in caso di interventi urgenti essi possano rivolgersi direttamente al personale della ditta Appaltatrice, che con la firma del seguente atto si assume ogni responsabilità civile e penale derivante dal mancato intervento in caso di urgenza, sollevando così l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in materia.
Le prestazioni di manutenzione ordinaria urgente saranno attuate con interventi tempestivi, richiesti dalla Stazione Appaltante o dagli enti di cui sopra anche verbalmente, e destinati a salvaguardare le condizioni di sicurezza dell’impianto stradale. Per l’esecuzione delle prestazioni richieste al presente articolo, l’Impresa dovrà avere l’immediata disponibilità, secondo le esigenze dell’Amministrazione, degli operai e di uno o più mezzi completi di idoneo personale di manovra con le seguenti squadre tipo:
SQUADRA A)
a) autocarro ribaltabile, portata fino a 25 ql.
c) caposquadra specializzato n°1
d) operaio comune n°1
e) segnaletica necessaria come da C.d.S. per interventi e segnalazioni temporanee o permanenti
SQUADRA B)
a) miniescavatore cingolato con pattini in gomma larghezza mt.1,00
b) autocarro ribaltabile, portata fino a 75 ql.
c) caposquadra specializzato n°1
d) operaio comune n°1
e) segnaletica necessaria come da C.d.S. per interventi e segnalazioni temporanee o permanenti
SQUADRA C)
a) miniescavatore cingolato con pattini in gomma
b) autocarro ribaltabile, portata fino a 75 ql.
c) caposquadra specializzato n°1
d) operaio comune n°1
e) compressore con motore elettrico
f) segnaletica necessaria come da C.d.S. per interventi e segnalazioni temporanee o permanenti
SQUADRA D)
a) miniescavatore cingolato con pattini in gomma
b) autocarro ribaltabile, portata fino a 75 ql.
c) caposquadra specializzato n°1
d) operaio comune n°1
e) compressore con motore elettrico
f) costipatore meccanico a scoppio di tipo statico
g) segnaletica necessaria come da C.d.S. per interventi e segnalazioni temporanee o permanenti
Le squadre da impiegare andranno concordate, con la Stazione Appaltante a seconda del
tipo di intervento da eseguire.
Resta inteso che per interventi di minore importanza potranno essere utilizzati solo alcune componenti delle singole squadre tipo.
A fronte di tale disponibilità verrà riconosciuto un compenso la cui entità è riportata nell’elenco prezzi.
L’Appaltatore deve assicurare la reperibilità continua nell’arco dell’intera giornata e per tutto il periodo di validità dell’appalto con un tempo massimo di intervento di 45 minuti dalla chiamata da parte della Stazione appaltante.
In caso di ritardato intervento verrà applicata una penale pari a € 1.000,00 (euro mille/00), per ogni ora o frazione di ora di ritardo.
Trascorso un'ora dalla chiamata da parte della Stazione Appaltante senza che gli operai siano giunti sul posto, l’Amministrazione ha la facoltà di fare eseguire l'intervento da altra Ditta, naturalmente a spese dell'Appaltatore e con riserva di eventuale rifusione dei danni. In questo caso non sarà applicata la penale sopra descritta, bensì una penale forfettaria di € 5.000,00.
Dopo l’applicazione per tre volte delle penali di cui sopra, il contratto potrà essere risolto in danno dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante provvederà inoltre all’incameramento della cauzione definitiva.
Le conseguenze civili e penali, in caso di ritardi della prestazione di pronto intervento, ricadranno esclusivamente sull’Appaltatore, restandone completamente esonerati sia la Stazione Appaltante, sia i propri organi tecnici e la D.L.
Gli interventi dovranno essere tali da mettere in sicurezza, anche mediante opere provvisionali (segnaletica provvisoria), il tratto di strada in cui si sono riscontrate anomalie.
Per detti lavori l'impresa è tenuta:
1) alla stesura di un report corredati da documentazione fotografica riguardo alle attività svolte entro tre giorni dalla loro conclusione;
2) all’esecuzione o aggiornamento di tavole, schemi o disegni relativi agli impianti oggetto dell’intervento, senza che ne derivi alcun onere per la Stazione appaltante.
Senza tale materiale non si procederà alla contabilizzazione.
16.3) INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO O DI ADEGUAMENTO
Trattasi di interventi non riferibili alla manutenzione programmata e al pronto intervento.
Nell'ambito del presente contratto, l’Amministrazione potrà ordinare l'esecuzione di lavorio prestazioni per il miglioramento o l'adeguamento (anche alle norme emanate dalle competenti Autorità) o il completamento degli impianti, a mezzo di appositi ordinativi di servizio.
La D.L. ordinerà all'Impresa l'esecuzione dei lavori di cui al presente punto a mezzo di appositi "ordinativi di servizio", copia delle quali dovrà essere restituita alla D.L. firmata dall'Impresa per ricevuta ed accettazione entro 2 giorni.
Gli "ordinativi di servizio" conterranno la descrizione sommaria dei lavori da eseguire ed il tempo utile assegnato per la loro ultimazione.
Qualora l'Impresa ritenga impossibile eseguire i lavori nei termini indicati nell'ordinativo, dovrà far presente tale impossibilità alla D.L. entro e non oltre due giorni dal ricevimento dell'ordinativo medesimo.
In tal caso la D.L. potrà fissare un nuovo termine per l'esecuzione dei lavori, oppure confermare il tempo utile già stabilito.
Trascorsi i sopraddetti tre giorni senza che si sia sollevata eccezione, il termine assegnato nell'ordinativo si intende come inderogabilmente ed integralmente accettato dall'Impresa.
La D.L., con ordine di servizio, si riserva la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori relativa ad un ordinativo senza che per questo l'Impresa possa avanzare pretese d’indennizzi o risarcimenti, salvo il diritto allo spostamento del termine di ultimazione dell’ordinativo per un periodo di tempo pari alla durata delle sospensioni effettuate.
La ripresa sarà ordinata dalla D.L. non appena cessate le condizioni che hanno determinato la sospensione.
Nel caso in cui il termine di esecuzione dei lavori non venga rispettato si applicherà la penale di cui all’art. 21 punto 3 e qualora il mancato rispetto del termine di esecuzione degli interventi non venga rispettato per tre volte il contratto potrà essere risolto in danno dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante provvederà inoltre all’incameramento della cauzione definitiva
Si fa presente che la Stazione Appaltante dopo due giorni dalla data prevista per l'ultimazione dei lavori dell'intervento ha la facoltà di fare eseguire l'intervento ad altra ditta, naturalmente a spese dell'appaltatore e con riserva di eventuale rifusione dei danni.
Le conseguenze civili e penali, in caso di ritardi della prestazione in oggetto, ricadranno esclusivamente sull’Appaltatore, restandone completamente esonerati sia la Stazione Appaltante, sia i propri organi tecnici e la D.L.
Tali lavori saranno contabilizzati, a giudizio insindacabile della D.L., a seconda della loro natura ed entità nonché della loro misurabilità, a misura, oppure in economia diretta.
Per detti lavori l'impresa è tenuta:
1) alla stesura di un report corredati da documentazione fotografica riguardo alle attività svolte entro due giorni dalla loro conclusione;
2) all’esecuzione o aggiornamento di tavole, schemi o disegni relativi agli impianti oggetto dell’intervento, senza che ne derivi alcun onere per la Stazione appaltante.
Senza la documentazione di cui sopra non si procederà alla contabilizzazione delle lavorazioni eseguite.
I prezzi per i lavori a misura sono comprensivi di ogni onere connesso con la posizione del lavoro stesso e quindi non saranno contabilizzati compensi per spostamenti (chilometraggio e tempo impiegato dagli operai e dai mezzi per gli spostamenti).
Le prestazioni di mano d'opera per interventi non programmati saranno retribuite con i prezzi d’Xxxxxx, su cui verrà applicato il ribasso d’asta.
16.4) SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE
Il servizio di sgombero neve e spargimento sale dovrà garantire lo sgombero neve e lo spargimento dei cloruri anticongelanti sulle strade comunali e nelle aree interne ai plessi scolastici e riguarderà le annualità: 2018/2019, in parte o per nulla qualora l'accordo quadro fosse consegnato nel corso della stagione ed in ogni caso a discrezione della Amministrazione; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023 nei periodi compresi dal 15 gennaio 2019 al 22 marzo 2019 (in parte o per nulla qualora l'accordo quadro fosse consegnato nel corso della stagione ed in ogni caso a discrezione della Amministrazione), dal 15 novembre 2019 al 22 marzo 2020, dal 15 novembre 2020
al 22 marzo 2021, e dal 15 novembre 2021 al 22 marzo 2022 nelle strade e nelle aree pubbliche indicate negli allegati: 12 – 13 – 14 – 15 - 16 -17. Tutte le vie, strade e aree pubbliche (compreso aree cortilizie delle scuole comunali) indicate nelle tabelle A e B risultano comprese nel piano.
Le attività possono essere suddivise in tre aree distinte: servizio di sgombero neve, servizio di salatura subito dopo sgombero neve, servizio preventivo di salatura antighiaccio.
I mezzi meccanici con i relativi operatori, reperibili 24 ore su 24 per i periodi di cui sopra, entreranno in azione per la prestazione dello sgombero della neve non appena la neve abbia raggiunto l’altezza minima di cm 5, a seguito di disposizione da parte della Stazione appaltante, mentre per lo spargimento del sale ogni qualvolta le strade si presentassero ghiacciate o le rigide temperature potessero causare situazioni di tratti ghiacciati sempre a seguito di disposizione da parte della Stazione Appaltante. I tempi di intervento massimo sia per lo sgombero neve che per lo spargimento del sale sono di 30 minuti.
La Stazione Appaltante inoltre, a suo insindacabile giudizio, potrà anticipare prima del 15 novembre e/o prolungare la durata del servizio oltre al 22 marzo, qualora le condizioni meteorologiche lo richiedessero, agli stessi patti e condizioni del contratto e senza ulteriori oneri.
L’impresa resterà unica responsabile, in sede civile e penale, per eventuali danni derivanti dal mancato tempestivo intervento di xxxxxxxx neve e spargimento di materiali antisdrucciolo.
Gli interventi del servizio invernale sono compensati a misura come da elenco prezzi.
E’ fatto obbligo all’Impresa appaltatrice di inviare al Servizio Infrastrutture e mobilità sostenibile entro 24 ore dall’intervento, un rapporto delle attività svolte, pena il non riconoscimento delle prestazioni stesse.
Le prestazioni sgombero neve e spargimento sale saranno eseguite con mezzi con le caratteristiche indicate nella tabella riassuntiva, nella quale si riportano i settori d’intervento, la tipologia di mezzi necessari per ciascun settore.
Si fa presente che il territorio comunale è stato suddiviso in zone operative come meglio specificato nella tabella sotto e negli allegati di riferimento richiamati:
N° SETTORE | TIPOLOGIA ZONA | TIPO D’INTERVENTO | N. MEZZI |
1 | CENTRO STORICO | SGOMBERO NEVE | UNO |
2 | CENTRO | SGOMBERO NEVE | UNO |
3 | CENTRO | SGOMBERO NEVE | UNO |
4 | CENTRO | SGOMBERO NEVE | UNO |
5 | VIABILITA' PRIMARIA | SGOMBERO NEVE | DUE |
6 | URBANA | SGOMBERO NEVE | UNO |
7 | VIABILITA' PRIMARIA | SGOMBERO NEVE | TRE |
8 | URBANA | SGOMBERO NEVE | UNO |
9 | VIABILITA' PRIMARIA | SGOMBERO NEVE | DUE |
10 | URBANA | SGOMBERO NEVE | UNO |
11 | VIABILITA' PRIMARIA PERIFERICA | SGOMBERO NEVE | UNO |
12 | EXTRA-URBANA ED URBANA | SGOMBERO NEVE | UNO |
13 | EXTRA-URBANA | SGOMBERO NEVE | UNO |
14 | EXTRA-URBANA | SGOMBERO NEVE | UNO |
15 | EXTRA-URBANA | SGOMBERO NEVE | UNO |
16 | URBANA | SGOMBERO NEVE | DUE |
17 | EXTRA-URBANA | SGOMBERO NEVE | UNO |
18 | STRADE PEDEMONTANE | SGOMBERO NEVE | DUE |
19 | STRADE PEDEMONTANE | SGOMBERO NEVE | UNO |
20 | PISTE CICLABILI PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI | SGOMBERO NEVE BOB-CAT SGOMBERO NEVE TURBO NEVE MANUALE | UNO DUE |
21 | PISTE CICLABILI | SGOMBERO NEVE | DUE |
21 Bis | PISTE CICLABILI | SGOMBERO NEVE | UNO |
22 | PISTE CICLABILI | SGOMBERO NEVE | UNO |
23 | CENTRO | SPARGIMENTO SALE | UNO |
24 | URBANA ED EXTRA UBANA | SPARGIMENTO SALE | UNO |
25 | URBANA ED EXTRA UBANA | SPARGIMENTO SALE | UNO |
26 | PISTE CICLABILI E STRADE URBANE | SPARGIMENTO SALE | UNO |
27 | URBANA ED EXTRA-URBANA | SPARGIMENTO SALE | UNO |
28 | URBANA ED EXTRA UBANA | SPARGIMENTO SALE | UNO |
29 | EXTRA-URNANA NORD | SPARGIMENTO SALE | UNO |
30 | EXTRA-URNANA SUD | SPARGIMENTO SALE | UNO |
31 | PISTE CICLABILI | SPARGIMENTO SALE | UNO |
31 Bis | PISTE CICLABILI | SPARGIMENTO SALE | UNO |
32 | MARCIAPIEDI | SPARGIMENTO SALE MANUALE | UNO |
I mezzi adibiti allo sgombero della neve dovranno avere una potenza adeguata alla tipologia di strada con una attrezzatura spartineve, applicata anteriormente, costituita da lame tipo:
• Lama sgombraneve ultra-leggera con versoio monolitico in polietilene e sistema di ammortizzazione a molle a taratura variabile;
• Lama sgombraneve leggera a più settori e versoio monolitico in acciaio, con sistema di ammortizzazione a molle a taratura variabile.
• Lama sgombraneve leggera con versoio monolitico in polietilene e coltello di raschiamento in gomma caucciù.
• Lama sgombraneve media brevettata a più settori e versoio monolitico in acciaio, con sistema di ammortizzazione a molle a torsione. Adatta all'uso urbano ed extraurbano in presenza di molti ostacoli.
• Lama sgombraneve media con versoio monolitico in polietilene e coltello di raschiamento in gomma caucciù. Adatta all'uso urbano ed extraurbano.
• Lama sgombraneve media, brevettata a più settori e versoio monolitico in acciaio, con sistema di ammortizzazione a molle a torsione. Adatta all'uso urbano ed extraurbano in presenza di molti ostacoli.
• Lama sgombraneve con versoio monolitico in acciaio, sistema di ammortizzazione a molle a compressione e possibilità di sgancio forzato. Adatto per medio innevamento.
• Lama sgombraneve speciale a più settori e versoio monolitico in acciaio con particolare sistema di ammortizzazione a molle e biellismi. Adatta all'uso urbano ed extraurbano in presenza di molti ostacoli.
• Lama sgombraneve a tre settori indipendenti, con sistema di ammortizzazione a molle e bielle collegate ad una trave centrale. Adatta ad un uso urbano ed extraurbano in presenza di molti ostacoli.
• Lama sgombraneve pesante con versoio monolitico in acciaio, movimentazione
idraulica dell'angolo di incidenza sul terreno (impalatura) e sistema idro- pneumatico di ammortizzazione. Adatta in condizioni di alto innevamento.
• Lama sgombraneve con versoio in acciaio monolitico con sicurezza in poliuretano e possibilità inserimento doppio coltello. Sistema di cambio coltelli rapido tramite un solo operatore brevettato, alerone unico di grande robustezza in acciaio domex 700/s700mc con tubo posteriore e costolature di rinforzo, regolazione manuale dell'angolo d'incidenza, sistema centrale di oscillazione che blocca automaticamente la lama in posizione di trasporto e la lascia libera di seguire il piano stradale in quella di lavoro.Coltello in acciaio hardox hb 400.Bandierine di segnalazione.Attacco 3 punti cat. ii.
• Vomere sgombraneve leggero, a geometria variabile con sistema misto di ammortizzazione a molle ed idro-pneumatico.
• Vomere sgombraneve medio-pesante a geometria variabile, con struttura in acciaio, adatto per luoghi ad alto innevamento per lavori di sfondamento, allargamento o
trasporto a spinta della neve.
• Lama convertibile con volvente in polietilene ad alta densità e telaio in acciaio ad alta elasticità, questa lama convertibile riassume i vantaggi di questi due prodotti:
- Posizione a vomere per gestire delle altezze di neve importanti oppure lavorare in un ingombro ridotto
- Posizione a lama per sgombero neve sul lato della strada.
- Posizione a cucchiaio per spingere la neve nei parcheggi.
ll lavoro in queste tre posizioni è possibile sia con il coltello in gomma sia con il coltello in acciaio (con un posizionamento del coltello sempre tramite cilindri idraulici).
• Motocoltivatore di potenza adeguata con lama da neve frontale larghezza da
cm.70/120 realizzata in acciaio e orientabile lateralmente, caratteristica forma curva per facilitare il rotolio della neve, slitte per la regolazione dell'altezza di lavoro.con operatore che esegue le rifiniture lasciate dal mezzo.(Esempio : apertura dei passi pedonali e/o carrabili chiusi con il passaggio del mezzo , inoltre gli attraversamenti pedonali dovranno essere liberi in ogni direzione di percorrenza )
• Spazzaneve a turbina di potenza minima 6,3 Kw, larghezza 60/70 cm, trasmissione con ingranaggi in bagno olio e scatola in ghisa, camino in acciaio inox orientabile di 180° direttamente dal posto di guida, deflettore con regolazione dell’inclinazione per gettare la neve più o meno lontano, slitte per la regolazione dell’altezza di lavoro, perni di sicurezza per evitare il danneggiamento dei giranti in caso di urti.
• MiniTrattore e/o Bob-cat di potenza adeguata doppia trazione con larghezza massima m 1,30 dotato di una attrezzatura spartineve, applicata anteriormente, costituita da lama metallica unica o da lama tipo "vomere" metallica da utilizzare
con xxxxxxxx sia in metallo che in gomma neoprene.
I mezzi per lo spargimento del sale dovranno avere una potenza adeguata alla tipologia di strada con una attrezzatura spargineve applicata posteriormente, costituita da spargisale tipo :
• Spargisale applicabile ai 3 punti con azionamento tramite presa di forza del trattore, disco distributore e tramoggia in acciaio inox.
• Spargisale applicabile ai 3 punti del trattore, con cinematismo per il ribaltamento idraulico per consentire l'auto caricamento, azionato dall'impianto idraulico del trattore, con sistema di spargimento a disco , regolazione dell'angolo e della distanza di spargimento.
• Spargisale portato leggero a coclea, realizzato in acciaio inox e applicabile a piccoli
autocarri (patente B) per interventi in centri storici o in strade particolarmente strette.
• Spargisale portato leggero a coclea, realizzato in acciaio inox e applicabile ad autocarri di taglia medio-piccola (patente B-C).
• Spargisale portato a coclea di media capacità, realizzato in acciaio inox ed applicabile ad autocarri di media taglia (patente C).
• Spargisale costruito integralmente in acciaio inossidabile AISI 304L con sistema di alimentazione coclea, azionamento impianto idraulico del veicolo, comandi a controllo potenziometrico, griglia di vaglio, piedi di appoggio e faro di lavoro e catene di fissaggio al cassone del veicolo.
• Spargisale costruito integralmente in acciaio speciale opportunamente trattato contro gli agenti corrosivi, sistema di alimentazione a coclea, azionamento impianto idraulico del veicolo, sistema di umidificazione con serbatoi laterali in polietilene.
• Spargitore autocaricante, applicabile su attacco a tre punti. Azionato dal sistema idraulico del trattore, adatto sia per sale che per graniglia; due cilindri idraulici sono utilizzati per inclinare la tramoggia di spandimento per le operazioni di carico, quando è montata sul lato posteriore del trattore agricolo, il sistema di alimentazione è realizzato da due coclee per garantire un’alimentazione continua del materiale al disco di spargimento, il disco di spargimento – di 6m di larghezza massima di diffusione – è dotato di 6 lame realizzate in acciaio inox AISI 304 per la protezione dalla corrosione. Regolazione meccanica della asimmetria di spargimento.
La squadra invece per lo spargimento sale dei marciapiedi dovrà essere composta da un minimo di 2 ad un massimo di 4 operai comuni; nel caso di emergenza dovrà essere integrata da ulteriori operai.
Le operazioni di spargimento dovranno essere eseguite con n. 2 spargitori manuali tipo :
• Spargisale manuale a spinta, portata ca 50 kg peso 20 kg raggio di spaglio fino a 3 mt Telaio in acciaio tubolare Riduttore in bagno d'olio Copertura superiore in platica rigida Gomme gonfiabili.
• Spargisale manuale a spinta, portata ca 20 kg peso 10 kg Telaio in acciaio tubolare Copertura superiore rigida comandi di dosaggio sul manubrio.
• Spandisale utilizzato principalmente per spargere in modo uniforme lo strato superiore di materiale è costituito da una vasca di ferro, che è il dispositivo di alimentazione speciale,da un manubrio e dalle ruote. Tutti i componenti in acciaio sono verniciato a polveri.
• a piatto rotante con capacità di l 50 circa e larghezza spandimento da m 1 a 6 di diametro e una distanza totale variabile a seconda della quantità di fuoriuscita del materiale di ¾ km.
• Tandem spargisale con telaio tubolare , con seggiolino e gruppo motore, progettato per l'uso con tutti i tipi di sale possibilità di distribuzione anche mix di prodotti sale-sabbia e sale- ghiaino è indicato per parcheggi di piccole media dimensione, marciapiedi e strade locali; capacità spargisale di 100kg peso a vuoto con seggiolino e gruppo motore 120 kg Velocità operatica 5/8 km orari cca 1500- 3000 m2 per il contenitore pieno con circa 6mc di larghezza di spaglio.
• Spargisale a spinta manuale con disco distributore, con limitatore in acciaio inox AISI 304, telaio in acciaio tubolare leggero e robusto, ramoggia conica senza saldature zincata a caldo, agitatore alto snodato con flangia in gomma, rinvio ad angolo in alluminio e ingranaggi in bagno di grasso-olio, dosatore in acciaio inox AISI 304, leva manuale per l’apertura del dosatore, disco distributore con 4 palette regolabili in acciaio inox AISI 304, attacco a 3 punti categoria 0/1, limitatore di spaglio regolabile per larghezza di lavoro da 2 a 6 metri.
• Spargitore manuale con ruote pneumatiche con tramoggia di capacità di 48 litri e una larghezza di spandimento di cm. 60 per una distanza totale di circa 3-4 km., peso a vuoto kg.20. utilizzabile per marciapiedi, piccoli viali e cortili. Lo spargimento del materiale, é ottenuto tramite la sola azione di spinta dell'attrezzatura da parte dell'operatore, che interagisce direttamente, oltre alla regolazione di una apposita leva graduata con quattro diverse posizioni, sulla quantità di spargimento del materiale. Il traino dell'attrezzatura, per effetto del cinematismo ad ingranaggi (pignone e corona con frizione) ne esclude lo spargimento.
• Spargitore manuale a piatto rotante capacità di lt 50 e larghezza spandimento da
m. 1 a m. 6 di diametro e una distanza totale, variabile a seconda della quantità di fuoriuscita del materiale di 3-4 Km., utilizzabile sia per sale e ghiaino in marciapiedi, viali, e piste ciclabili ma ad anche piccoli parcheggi, il caricamento viene agevolato dalla regolazione in altezza dell’attrezzo, che ha la doppia funzionalità, oltre ad agevolare il carico anche di regolare ulteriormente a proprio
piacimento lo spandimento che avviene con la semplice spinta dell’attrezzo modificando, oltre la quantità di fuoriuscita del materiale anche la direzione di maggior spandimento.
• a tubo oscillante con sistema di distribuzione proporzionale all'avanzamento ad azionamento elettronico;
• a disco singolo o doppio con cofanatura e braccio pieghevole in grado di avvicinare il disco alla superficie della strada per minimizzare il rischio che il sale colpisca cose o persone; con sistema di regolazione della dose per per gravità o per estrazione forzata (es. nastro trasportatore o coclea di estrazione);
• a rullo o tramoggia o a traino (non può essere regolata la larghezza di distribuzione, ma è particolarmente indicata per i centri urbani o piste ciclabile perché non arreca nessun problema alle cose o persone)
I mezzi non potranno essere utilizzati per un servizio analogo presso altri enti pubblici pena la nullità del contratto.
In considerazione della natura dei servizi l’Appaltatore effettuerà gli interventi necessari, anche in economia, senza che la circostanza dia diritto allo stesso di richiedere compensi o prezzi diversi da quelli contemplati nel presente documento. Le prestazioni in più rispetto a quanto indicato nel capitolato prestazionale verranno commissionate dal Direttore dei Lavori o dal personale designato dallo stesso o dal responsabile del Procedimento e compensate come indicato nell’elenco prezzi. Nessun compenso sarà riconosciuto per prestazioni intraprese senza il preventivo avviso di avvio dal Direttore dei Lavori o dal personale designato dallo stesso o dal responsabile del Procedimento.
Modalità di esecuzione ed obblighi dell’appaltatore
A) Sgombero neve
1) Lo spartineve, di xxxxx, dovrà entrare in azione non appena la neve abbia raggiunto l'altezza minima di cm 5 (cinque) in uno qualunque dei punti dei settori assegnati da sgombrare, previa comunicazione telefonica da parte del Direttore dei Lavori o dal personale designato dallo stesso o dal responsabile del Procedimento (tel. 329/0000000) all’Appaltatore; lo spartineve dovrà essere sempre in piena efficienza ed in completo assetto d'intervento.
2) Tutti i mezzi dei settori 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 –
16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 21 Bis - 22 del piano d’intervento dovranno essere pronti all’espletamento del servizio entro mezz’ora dalla disposizione data dal Direttore dei Lavori o dal personale designato dallo stesso o dal responsabile del Procedimento (329/2108205). Qualsiasi intervento, anche urgente, dovrà preventivamente essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
3) L’Appaltatore dovrà garantire la perfetta efficienza dei mezzi meccanici impiegati e sarà pertanto unico responsabile in caso di disservizi imputabili ad inadeguatezza o avarie dei mezzi utilizzati in qualsiasi condizione di tempo ed anche in occasione di nevicate di eccezionale intensità.
Inoltre l’appaltatore si impegna a provvedere alla loro tempestiva sostituzione con altri mezzi equivalenti nel caso di guasto o incidente anche durante l'espletamento del servizio. Al verificarsi della sostituzione di un mezzo la Stazione appaltante dovrà essere immediatamente informata la quale, sulla base del mezzo proposto, deciderà a suo insindacabile giudizio se accettarlo o meno; in caso positivo non si procederà alla determinazione di un eventuale nuovo prezzo.
4) I mezzi dovranno essere regolarmente omologati per la circolazione su strade pubbliche, muniti della autorizzazione al transito rilasciata dagli enti di competenza, muniti di una polizza RCA con un massimale non inferiore a 5.000.000,00 euro, muniti dei regolamentari dispositivi di segnalazioni luminose, conformi alle prescrizioni sulla circolazione stradale, adeguatamente zavorrato e con a disposizione quanto può occorrere (carburanti, lubrificanti, parti di ricambio, ecc.) per uno svolgimento del servizio regolare. La ditta dovrà garantire una scorta di carburante idonea a espletare il servizio anche in caso di mancanza dello stesso nella rete di distribuzione ordinaria (distributore), e soprattutto in caso di eventi meteorologici straordinari pre-annunciati dai mezzi d'informazione locali e/o nazionali.
L’Appaltatore inoltre dovrà acquisire, regolarizzare o aggiornare tutti i documenti necessari per consentire l'uso dei mezzi su strada secondo le norme del Nuovo Codice della Strada, del relativo Regolamento di esecuzione e di tutte le altre leggi e norme in materia attualmente in vigore, oltre che installare su ogni mezzo targhetta adesiva di identificazione della zona oggetto d’intervento. Gli operatori devono essere muniti di apposita abilitazione come indicato nell'accordo repertorio atti n. 53/CSR del 22 febbraio 2012 ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, in attuazione all'rt. 73 comma 5 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.).
Qualora i mezzi sgombranti non risultassero efficienti e funzionali come richiesto, l’Amministrazione si riserva il diritto di sospendere e/o ridurre la corresponsione del compenso fisso.
5) L’Appaltatore deve assicurare lo sgombero a regola d’arte, il più possibile raso, di tutta la superficie stradale qualunque sia la larghezza della strada assegnata, senza che per questo possa pretendere un compenso diverso da quello stabilito; operazione da ripetersi, continuando a nevicare, fino a che il piano viabile risulti completamente liberato dalla neve. Per ogni settore del piano d’intervento s’impegna inoltre ad eseguire lo sgombero con la massima tempestività e celerità compatibili con lo stato meteorologico. In presenza di giri multipli e continui dovuti al perdurare delle nevicate, il compenso spettante sarà computato in base ai centimetri di neve caduti complessivamente a terra al termine della nevicata.
Le località di riferimento per la misurazione dello spessore della neve, anche in contraddittorio, ai fini della contabilità, saranno le seguenti:
- Capoluogo: Xxxxxx Xxxxxxxxx;
- Xxxx Xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx: intersezione tra la xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx;
- Pianura a nord del capoluogo: Bastelli piazzale della Chiesa.
In caso di contestazione sarà possibile confrontare le misure rilevate con i dati reperiti dal servizio ARPA e osservatori locali.
Nel caso di precipitazioni continue che superano le 24 ore, le misurazioni dovranno essere effettuate almeno due volte al giorno in contradditorio con la Stazione Appaltante.
6) Qualora a causa di particolari situazioni non prevedibili si rendessero necessari sgomberi da effettuarsi in luoghi e/o con modalità diverse da quanto precedentemente previsto per i settori indicati negli allegati 12 – 13 - 14 lo sgombero potrà essere effettuato,
con mezzi appartenenti al piano d’intervento da individuarsi dalla Stazione Appaltante nel modo più adeguato in base alle esigenze riscontrate, remunerando esclusivamente le ore effettive d'intervento.
I tempi effettivamente impiegati saranno computati dal personale di servizio e compensati con i prezzi di elenco prezzi.
7) La larghezza della sezione sgombrata dovrà essere la massima consentita dalla sezione stradale; per le strade extraurbane con fossi di pertinenza dovranno essere pulite in modo da consentire il normale deflusso delle acque meteorologiche (ovvero devo essere puliti anche i cigli stradali). L’Appaltatore dovrà aver cura di non lasciare cordoni cumuli di neve sulle carreggiate o nelle intersezioni stradali (tranne che sui margini delle stesse), laddove non dipenda dalla presenza di veicoli parcheggiati. In particolare si dovrà avere cura di non accumulare depositi di neve nei passaggi pedonali ed in prossimità dei parcometri di pagamento della sosta.
8) Lo sgombero dovrà risultare di andamento uniforme, privo di sinuosità; qualora si verificassero, la ditta è tenuto a rettificarle a proprie cure e spese ricorrendo, se necessario, alla manodopera occorrente.
9) L’Appaltatore dovrà comunicare telefonicamente al personale della Stazione Appaltante (tel. 329/0000000) il termine del servizio di ogni settore dello sgombero neve. La Stazione Appaltante potrà disporre altri interventi in caso di necessità, ovvero consentire di liberare il prestatore d’opera.
Si rammenta che l'installazione del sistema GPS su ogni mezzo, le cui spese di installazione di gestione e collaudo sono a carico dell'appaltatore, non esonera l'appaltatore stesso di effettuare la telefonata per il nulla-osta al rientro.
In caso di malfunzionamento del sistema GPS ed in mancanza di comunicazione telefonica da parte dell’Appaltatore alla Stazione Appaltante, quest’ultima si riserva di non contabilizzare la prestazione in assenza di riscontri oggettivi;
10) L’Appaltatore si impegna a non interrompere il servizio sulle strade assegnate per l’effettuazione di spalatura neve in aree private.
11) Il ritardo per i primi trenta minuti oltre ai limiti determinati dal comma 2A) comporta una penale pari ad un corrispettivo dato dal prodotto del numero di mezzi entrati in ritardo moltiplicato per 5.000,00 euro.
Dopo l’applicazione per due volte delle penali di cui sopra, il contratto potrà essere risolto in danno nei confronti dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante provvederà inoltre all’incameramento della cauzione definitiva.
Il ritardo non giustificato anche di un solo mezzo di oltre un’ora rispetto ai limiti determinati dal comma 2) comporta la risoluzione in danno all'Appaltatore. La Stazione Appaltante provvederà inoltre all’incameramento della cauzione definitiva.
Le conseguenze civili e penali, in caso di ritardi della prestazione per lo sgombero neve, ricadranno esclusivamente sull’Appaltatore, restandone completamente esonerati sia la Stazione Appaltante, sia i propri organi tecnici e la D.L.
B) Spargimento di sali disgelanti
1) Gli interventi relativi al trattamento preventivo e consecutivo con il sale anticongelante, fornito dalla Stazione Appaltante, saranno programmati dalla stessa (tel. 329/0000000) e preventivamente comunicati all’Appaltatore.
2) Tutti i mezzi dei settori 23-24-25-26-27-28-29-30-31- 31 Bis - 32 del piano d’intervento dovranno essere pronti all’espletamento del servizio entro mezz’ora dalla disposizione data dal Direttore dei Lavori o dal personale designato dallo stesso o dal responsabile del Procedimento (329/2108205).
Qualsiasi intervento, anche urgente, dovrà preventivamente essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
3) Si precisa che i vari mezzi addetti alla sparsa di sale anticongelante dovranno essere disponibili in qualsiasi momento ad ogni richiesta da parte della Stazione Appaltante e che può essere richiesta l’uscita dei mezzi addetti allo spargimento di sale anticongelante subito dopo il passaggio dei mezzi addetti allo sgombero della neve (in caso di fenomeni di precipitazioni particolarmente intense con temperature sensibilmente sotto lo zero il Direttore dei Lavori o dal personale designato dallo stesso o dal responsabile del Procedimento potranno richiedere l'uscita contemporanea sia dei mezzi neve che degli spargisale, pertanto in tal caso occorrerà avere una corrispondenza biunivoca tra mezzo ed autista).
4) L’Appaltatore dovrà garantire la perfetta efficienza dei mezzi meccanici impiegati e sarà pertanto unico responsabile in caso di disservizi imputabili ad inadeguatezza o avarie dei mezzi utilizzati in qualsiasi condizione di tempo ed anche in occasione di eventi meteorologici di eccezionale intensità. Inoltre l’appaltatore si impegna a provvedere alla loro tempestiva sostituzione con altri mezzi equivalenti nel caso di guasto o incidente anche durante l'espletamento del servizio. Al verificarsi della sostituzione di un mezzo la Stazione appaltante dovrà essere immediatamente informata la quale, sulla base del mezzo proposto, deciderà a suo insindacabile giudizio se accettarlo o meno; in caso positivo non si procederà alla determinazione di un eventuale nuovo prezzo.
I mezzi dovranno essere regolarmente omologati per la circolazione su strade pubbliche, muniti della autorizzazione al transito rilasciata dagli enti di competenza, muniti di una polizza RCA con un massimale non inferiore a 5.000.000,00 euro, muniti dei regolamentari dispositivi di segnalazioni luminose, conformi alle prescrizioni sulla circolazione stradale, adeguatamente zavorrato e con a disposizione quanto può occorrere (carburanti, lubrificanti, parti di ricambio, ecc.) per uno svolgimento del servizio regolare. La ditta dovrà garantire una scorta di carburante idonea a espletare il servizio anche in caso di mancanza dello stesso nella rete di distribuzione ordinaria (distributore), e soprattutto in caso di eventi meteorologici straordinari pre-annunciati dai mezzi d'informazione locali e/o nazionali.
L’Appaltatore inoltre dovrà acquisire, regolarizzare o aggiornare tutti i documenti necessari per consentire l'uso dei mezzi su strada secondo le norme del Nuovo Codice della Strada, del relativo Regolamento di esecuzione e di tutte le altre leggi e norme in materia attualmente in vigore, oltre che installare su ogni mezzo targhetta adesiva di identificazione della zona oggetto d’intervento. Gli operatori devono essere muniti di apposita abilitazione come indicato nell'accordo repertorio atti n. 53/CSR del 22 febbraio 2012 ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, in attuazione all'rt. 73 comma 5 del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.).
Qualora i mezzi sgombranti non risultassero efficienti e funzionali come richiesto, l’Amministrazione si riserva il diritto di sospendere e/o ridurre la corresponsione del compenso fisso.
5) L’Appaltatore è tenuto ad ottemperare a qualsiasi disposizione che le verrà impartita dalla Stazione Appaltante a mezzo del proprio personale. In particolarel’Appaltatore è tenuto ad ottemperare alla richiesta del personale della Stazione Appaltante in merito all’entrata in azione di una sola parte dei mezzi preposti al piano d’intervento.
6) Lo spargimento di sali disgelanti sarà effettuato con spandisale, montato su trattore con le caratteristiche sopraindicate.
7) Lo spargimento dei materiali dovrà essere effettuato in modo regolare, in funzione delle condizioni della strada e secondo gli ordini e le istruzioni impartiti dalla Stazione Appaltante, in base alle effettive condizioni stradali.
8) Qualora a causa di particolari situazioni non prevedibili si rendessero necessari interventi in luoghi e/o con modalità diverse da quanto precedentemente previsto per i settori indicati negli allegati 15 – 16 - 17 il servizio di spargimento del sale anticongelante potrà essere effettuato, con mezzi appartenenti al piano d’intervento da individuarsi dalla Stazione Appaltante nel modo più adeguato in base alle esigenze riscontrate, remunerando esclusivamente le ore effettive d'intervento.
I tempi effettivamente impiegati saranno computati dal personale di servizio e compensati con i prezzi di elenco prezzi.
9) L’Appaltatore dovrà comunicare telefonicamente al personale dell’Amministrazione (tel. 329/0000000) il termine del servizio di ogni settore dello spargimento sale. La Stazione Appaltante potrà disporre altri interventi in caso di necessità, ovvero consentire di liberare il prestatore d’opera.
Si rammenta che l'installazione del sistema GPS su ogni mezzo, le cui spese comprese quelle di gestione e collaudo sono a carico dell'appaltatore, non esonera l'appaltatore stesso di effettuare la telefonata per il nulla-osta al rientro.
In caso di malfunzionamento del sistema GPS ed in mancanza di comunicazione telefonica da parte dell’Appaltatore alla Stazione Appaltante, quest’ultima si riserva di non contabilizzare la prestazione in assenza di riscontri oggettivi.
10) L’Appaltatore si impegna a non interrompere il servizio sulle strade assegnate per l’effettuazione di spargimento sale in aree private.
11) Il ritardo per i primi trenta minuti oltre ai limiti determinati dal comma 2B) comporta una penale pari ad un corrispettivo dato dal prodotto del numero di mezzi entrati in ritardo moltiplicato per 5.000,00 euro.
Dopo l’applicazione per due volte delle penali di cui sopra, il contratto potrà essere risolto in danno nei confronti dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante provvederà inoltre all’incameramento della cauzione definitiva.
Il ritardo non giustificato anche di un solo mezzo di oltre un’ora rispetto ai limiti determinati dal comma 2) comporta la risoluzione in danno all'Appaltatore. La Stazione Appaltante provvederà inoltre all’incameramento della cauzione definitiva.
Le conseguenze civili e penali, in caso di ritardi della prestazione per lo sgombero neve, ricadranno esclusivamente sull’Appaltatore, restandone completamente esonerati sia la Stazione Appaltante, sia i propri organi tecnici e la D.L.
Su ogni mezzo spartineve e su ogni mezzo spandisale dovrà essere installato un apparato GPS/GPRS per il monitoraggio del servizio. Il sistema dovrà rilevare e restituire all'Amministrazione le informazioni relative all’esercizio dei mezzi stessi, ai fini del controllo e della contabilizzazione del servizio. In particolare dovranno essere fornite le seguenti informazioni:
1. Tracciatura georiferita degli spostamenti del mezzo con rilevazione delle fasi di puro trasferimento e distinte da quelle di svolgimento delle operazioni (sgombraneve, salatura);
2. Contabilizzazione del percorso riferito alle fasi operative (sgombraneve, salatura)
Tali informazioni dovranno essere rese disponibili all'Amministrazione Comunale su piattaforma WEB, gestita esternamente all'Appaltatore e dallo stesso messa a disposizione mediante accesso opportunamente protetto. Tutte le informazioni dovranno essere scaricabili dall'Amministrazione per l'archiviazione secondo formati gestibili dalla stessa. (in particolare .xls per i dati relativi ai transiti e al chilometraggio, formato immagine per le percorrenze).
La piattaforma WEB dovrà rendere le informazioni accorpate per ogni singolo mezzo, offrire la tracciatura dei movimenti dei veicoli su supporto cartografico e consentire la produzione di semplici report di riepilogo.
Il servizio di rilevazione delle informazioni dovrà rimanere attivo e funzionante nel periodo invernale (dal 15 novembre al 22 marzo) di ogni annualità di durata dell'appalto. Eventuali aggiornamenti tecnologici dei sistemi saranno, in tale periodo, a carico dell'Appaltatore.
Il dispositivo di trasmissione dati installato a bordo dovrà essere gestito completamente da remoto.
La memoria interna dovrà garantire la memorizzazione dei dati per un periodo peri ad almeno una giornata di lavoro in caso di mancata trasmissione.
Il costo relativo alle apparecchiature di bordo (rilevazione posizione, acquisizione e memorizzazione, trasmissione telefonica), compreso il costo del traffico telefonico, dovrà essere compreso nel costo complessivo offerto.
L’avvio del sistema di bordo e la sua inizializzazione deve avvenire automaticamente senza alcun intervento da parte del conducente, al momento dell’accensione del quadro guida.
Le informazioni dovranno essere storicizzate e dovrà essere mantenuta l’accessibilità on- line per almeno un anno.
In sede di presentazione del piano d'intervento per la copertura del servizio, l'Appaltatore dovrà produrre una relazione che descriva le caratteristiche del sistema, con particolare riferimento agli aspetti relativi ai sistemi di campionamento e raccolta dei dati e alla stabilità e sicurezza del sistema nel suo complesso. Il sistema proposto sarà oggetto di valutazione del piano d'intervento da parte della Direzione dei Lavori che potrà, ai fini dell'accettazione, ordinare prove di funzionamento dello stesso.
Qualora la Direzione dei lavori ritenga il sistema di monitoraggio del servizio inadeguato, potrà chiederne l'adeguamento o la sostituzione.
Il sistema, le cui spese di fornitura, installazione, gestione e collaudo sono a carico esclusivo dell'appaltatore per tutta la durata dell'accordo quadro, dovrà risultare
attivo e funzionante su ogni mezzo impiegato per tutta la durata dell'accordo quadro.
ARTICOLO 17 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi di cui ai precedenti punti dovranno essere eseguiti con squadre di operai dotati di attrezzature idonee e con fornitura di materiali concordati con la Stazione Appaltante.
Le squadre, salvo diversa indicazione o richiesta da parte della Stazione Appaltante, saranno costituite da almeno n. 2 operai, di cui almeno uno specializzato, responsabile della squadra, e uno qualificato dotati di propria attrezzatura e strumentazione.
Gli attrezzi devono essere necessari e sufficienti ad una tempestiva esecuzione del lavoro, e devono comprendere anche utensili di tipo professionale nonché attrezzi per effettuare scavi o minime demolizioni, che la tipologia degli impianti e dei lavori richiedono.
Le squadre dovranno disporre altresì di adeguata scorta di materiale e quant’altro occorra per una buona, risolutiva e rapida prestazione.
Le squadre dell’Impresa aggiudicataria dovranno essere munite di apparecchiatura che ne consenta la reperibilità da parte della D.L.
Le prestazioni aggiuntive e\o migliorative eventualmente proposte con l’offerta tecnica, sono in ogni caso impegnative sul piano negoziale per il proponente e, in caso di aggiudicazione dell’appalto, saranno formalmente richiamate nel contratto di appalto e formeranno oggetto della prestazione dell’Appaltatore senza oneri aggiuntivi a carico del comune di Fidenza.
ARTICOLO 18 - SMALTIMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA
L’Impresa, in quanto produttrice dei rifiuti o di sotto prodotti costituiti dal materiale sostituito, dovrà provvedere a propria cura e spesa a tutti gli adempimenti relativi al trasporto tramite Ditta autorizzata (ai sensi delle vigenti disposizioni), nonché allo smaltimento o al recupero dei medesimi, in osservanza del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, e relative disposizioni transitorie e provvedimenti attuativi.
L’Impresa è tenuta a consegnare al termine di ogni prestazione copia del formulario d’identificazione del rifiuto, qualora riconosciuto tale, datato e firmato in arrivo dal destinatario (discarica o trattamento) a riprova dell’avvenuto smaltimento a norma delle vigenti disposizioni di legge.
E’ a carico dell’Impresa anche l’onere di effettuare le denunce alla Regione di competenza nel caso di inadempienza del trasportatore.
Nel caso si configuri l’utilizzo di sottoprodotti l’Appaltatore dovrà comunicare il sito e le modalità d’impiego degli stessi.
ARTICOLO 19 – DIREZIONE LAVORI
L’Amministrazione procederà alla nomina di un Direttore dei Lavori e di eventuali suoi assistenti, i cui nominativi verranno comunicati per iscritto all’impresa all’atto della consegna dei lavori, unitamente a quelli dei preposti.
ARTICOLO 20 - CONSEGNA DEI LAVORI
L'atto di consegna dei lavori, secondo i termini di cui all’art.3, da eseguirsi in contraddittorio con l'Appaltatore, dovrà risultare da apposito verbale e dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.
Il direttore dei lavori, secondo quanto disciplinato dall’art.16 del presente capitolato comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L’esecutore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.
E' obbligo dell'Appaltatore dare corso ai lavori, appena ricevutane la consegna da parte della Direzione dei Lavori, nonché, per ragioni d’urgenza, in pendenza della stipulazione del contratto in conformità a quanto previsto dall’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 perciò pretendere alcun corrispettivo, oltre a quello offerto.
L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; la Stazione appaltante acquisisce il DURC per l'aggiudicazione e la stipula del contratto; il DURC è altresì acquisito dalla stazione appaltante in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
ARTICOLO 21 - DURATA DEI LAVORI – PENALITA' E CAUSE DI RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO
Essendo gli interventi strettamente correlati al grado di sinistrosità e usura della rete stradale, la durata dei lavori è prevista fino a conseguimento dell’importo contrattuale, ma in ogni caso non oltre 48 mesi a decorrere dalla data del primo verbale di consegna dei lavori, per tutte le attività oggetto di accordo quadro.
La durata potrà essere prorogata per ulteriori 6 mesi con comunicazione scritta.
Si precisa che in caso di mancato rispetto da parte dell'impresa del termine previsto per l’inizio dei lavori la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento.
La risoluzione opera di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e comporta l'incameramento della cauzione definitiva, procedendo all’interpello del soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, dopo l’originario aggiudicatario, con cui stipulare un nuovo contratto ai sensi dell'art. 109 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.
Verranno applicate le seguenti penali:
1. mancato rispetto del termine di ultimazione stabilito in seguito all’ordine di servizio di cui all’art.16
par.1: 0,1% dell’importo del programma di lavoro trasmesso con ordine di servizio per ogni giorno di ritardo; nel caso in cui i lavori non vengano conclusi entro i successivi 15 giorni il contratto può essere risolto in danno nei confronti dell'Appaltatore;
2. mancato tempestivo intervento di cui all’art. 16 par. 2 (chiamata urgente per pronto intervento) per ogni ora o frazione di ora di ritardo; trascorsa un’ora dalla chiamata da parte della Stazione Appaltante senza che gli operai siano giunti sul posto, l’Amministrazione ha la facoltà di fare eseguire l'intervento da altra Ditta, naturalmente a spese dell'Appaltatore e con riserva di eventuale rifusione dei danni. In questo caso non
sarà applicata la penale sopra descritta, bensì una penale forfettaria di € 5.000,00. Dopo l’applicazione per tre volte delle penali di cui sopra, il contratto potrà essere risolto in danno dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante provvederà inoltre all’incameramento della cauzione definitiva.
3. mancato rispetto del termine di ultimazione stabilito nell’ordinativo di cui all’art. 16 par.3: 0,1% dell’importo del singolo ordinativo per ogni giorno di ritardo. Qualora il mancato rispetto del termine di esecuzione dell'intervento non venga rispettato per tre volte il contratto potrà essere risolto in danno dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante provvederà inoltre all’incameramento della cauzione definitiva. Si fa presente che la Stazione Appaltante dopo tre giorni dalla data prevista per l'ultimazione dei lavori dell'intervento ha la facoltà di fare eseguire l'intervento ad altra ditta, naturalmente a spese dell'appaltatore e con riserva di eventuale rifusione dei danni.
4. mancato intervento in caso di chiamata per sgombero neve e spargimento sale. Il ritardo per ogni mezz'ora o frazione di mezz'ora dal momento della chiamata da parte della Stazione Appaltante comporta una penale pari ad un corrispettivo dato dal prodotto del numero di mezzi entrati in ritardo moltiplicato per 5.000,00 euro.
Dopo l’applicazione per due volte delle penali di cui sopra, il contratto potrà essere risolto in danno nei confronti dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante provvederà inoltre all’incameramento della cauzione definitiva.
Il ritardo non giustificato anche di un solo mezzo di oltre un’ora rispetto all’orario della chiamata da parte della Stazione Appaltante può comportare, ad esclusiva discrezione da parte di quest'ultima, la risoluzione in danno all'Appaltatore. La Stazione Appaltante provvederà inoltre all’incameramento della cauzione definitiva.
Le penali saranno applicate cumulativamente e addebitate all'Impresa nello stato di avanzamento lavori successivo. La penale non esclude il diritto di rivalsa verso l'Appaltatore, da parte della Stazione appaltante, per i danni causati dai ritardi verificatisi a qualsiasi altro titolo.
L’impresa resterà unica responsabile per gli effetti civili e penali derivanti dal ritardo nell’adempimento di ordinativi di lavoro o richieste di pronto intervento che dovessero causare danni verso terzi.
Oltre alla penale di cui sopra, la Stazione appaltante potrà addebitare comunque all'Impresa le maggiori spese per la prolungata assistenza e direzione lavori.
Ai sensi dell’art. 199 del D.P.R. 207/2010, l'accertamento dell'avvenuta ultimazione dei lavori avverrà in contraddittorio e la data accertata sarà verbalizzata sul certificato di ultimazione lavori.
Le prestazioni aggiuntive e/o migliorative proposte con l'offerta tecnica formano oggetto della prestazione dell'appaltatore senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione comunale.
La mancata realizzazione delle stesse costituisce causa di risoluzione del contratto.
ARTICOLO 22 - ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI (D.L.)
I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, secondo le disposizioni impartite dalla D.L. e comunque secondo quanto stabilito dal presente Capitolato.
Qualora risulti che le opere, i servizi e le forniture non siano effettuate a termini di contratto o secondo le regole d'arte, la D.L. ordinerà all'Impresa i provvedimenti necessari per eliminare le irregolarità, fermo restando il riconoscimento alla Stazione appaltante dei danni eventuali.
L'Impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della D.L., sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione di materiali, salvo la facoltà di fare le proprie osservazioni in base
alle modalità indicate nel punto 1) e 2) sotto riportati:
1) Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità
Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
2) Forma e contenuto delle riserve
L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Si rappresenta infine che nessuna variazione o aggiunta nell'esecuzione dei lavori e nelle forniture sarà ammessa o riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dalla D.L.
ARTICOLO 23 – DIRETTORE TECNICO E RAPPRESENTANTI DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del D.M. LL.PP. n. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del C.G.A., le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del C.G.A., il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente accordo quadro in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.
6. I soggetti indicati dall’Impresa ai quali viene affidato l’incarico di direttore tecnico sono dotati di laurea in ingegneria o architettura o equivalente titolo di studio tecnico, ovvero di requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.
7. Al direttore tecnico di cantiere nominato dall’Appaltatore, come definito al precedente comma 3, competono le seguenti responsabilità:
a. gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
b. garantire la sua presenza sul luogo di lavoro per tutta la durata dell’appalto;
c. osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prescrizioni contenute nei piani di sicurezza;
d. allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizione psicofisiche non idonee e che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
e.vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.
8. L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall’inosservanza e
trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
9. Il Direttore dei Lavori può rifiutare per giustificati motivi il Direttore Tecnico e/o il/i Direttore/i di cantiere e in generale tutti i soggetti incaricati dall’Appaltatore a gestire per proprio conto i rapporti relativi al presente accordo, ovvero esigerne la sostituzione, senza che spetti all’Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo.
ARTICOLO 24 - CONTABILITA' LAVORI
La contabilità dei lavori verrà tenuta con i documenti e secondo le norme del D.M. 49/2018.
ARTICOLO 25 – ANTICIPAZIONE
Per i lavori oggetto del presente accordo non è concessa alcuna anticipazione sull’importo contrattuale.
ARTICOLO 26 – PAGAMENTI
26.1. PAGAMENTI IN ACCONTO
I pagamenti avvengono per stati di avanzamento a cadenza quadrimestrale da determinarsi sulle quantità effettivamente eseguite, e comunque ogni qual volta si raggiunga, al netto della ritenuta di cui al successivo comma l’importo di € 400.000,00.
Detto importo è da considerarsi al netto del ribasso d’asta e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, come stabilito dall’art.30 comma 5 bis del Codice dei Contratti.
Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento del termine o dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il Responsabile del Procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento.
Per l’esecuzione delle misurazioni e la redazione dei documenti contabili in corrispondenza di ogni stato avanzamento lavori l’appaltatore fornirà gli elaborati us- built delle opere via via realizzate (n. 1 copia cartacea e una copia su supporto informatico in formato editabile secondo quanto prescritto dalla DL e la documentazione necessaria, compreso le liste in economia, per consentire il DL di poter predisporre la contabilità).
Senza tali documenti non sarà possibile emettere i documenti di contabilità lavori e coseguentemente lo stato di avanzamento.
La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi
30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore previa presentazione di regolare fattura fiscale elettronica, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del D.U.R.C. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del D. Lgs.50/2016 in caso di DURC che segnali un'inadempienza contributiva dell'Appaltatore, o del subappaltatore o dei soggetti titolati di subcontratti la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.
Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi,
compresa la cassa edile.
Ai sensi dell'articolo 80, comma 6, del D. Lgs.50/2016, nel caso in cui l’Impresa si trovi sprovvista dei requisiti di cui all’art. 80 commi 1,2,4,5 il Responsabile del Procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei Lavori, propone, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
26.2. PAGAMENTI A SALDO
Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore Lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento.
Attraverso il conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del Responsabile del Procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del Procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 26.1, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Ai sensi dell’articolo 103, comma 4, del D.Lgs 50/2016, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 del presente articolo avrà validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo ed estinzione due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; c)la garanzia deve essere prestata mediante costituzione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo
1.4 allegato al predetto decreto.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Il pagamento a saldo è subordinato all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore, nonché degli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 15.1, 15.2 e 26.1 del presente Schema di contratto.
26.3. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO
Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 26.1 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia stato emesso il certificato di pagamento,
sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni dalla emissione della fattura da parte dell'Appaltatore da trasmettere dopo la redazione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’Appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
E’ facoltà dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.
26.4. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO
Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 26.2, comma 3, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
ARTICOLO 27 - CERTIFICATO DI COLLAUDO
La Stazione appaltante procederà all’emissione del certificato di collaudo provvisorio ai sensi dell’articolo 102 del D. Lgs. 50/2016 entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo provvisorio assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione.
Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la manutenzione delle stesse verrà tenuta a cura e spese dell’Appaltatore.
Questi, anche in presenza del traffico esistente sulla strada, eseguirà la manutenzione portando il minimo possibile turbamento al traffico medesimo, provvedendo a tutte le segnalazioni provvisorie necessarie alla sicurezza del traffico, osservando sia le disposizioni di legge, sia le prescrizioni eventualmente impartite dalla Direzioni lavori; per gli oneri che ne derivassero l’Appaltatore non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso. L’Appaltatore sarà responsabile, in sede civile e penale, dell’osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo.
Per tutto il periodo intercorrente tra l’esecuzione e il collaudo, e salvo le maggiori responsabilità sancite dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore sarà garante delle opere eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.
Durante detto periodo l’Appaltatore curerà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie senza interrompere il traffico e senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori, ed, eventualmente a richiesta insindacabile di questa, mediante lavoro notturno.
Ove l’Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito scritto, si procederà d’ufficio, e la spesa andrà a debito dello stesso.
Sia per ragioni particolari di stagione, sia per altre cause, potrà essere concesso all’Appaltatore di procedere alle riparazioni con provvedimenti di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, appena possibile.
Qualora, nel periodo compreso tra l’ultimazione dei lavori e l’emissione del certificato di collaudo si verificassero variazioni, ammaloramenti per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite dall’Appaltatore, questo ha l’obbligo di notificare dette variazioni od ammaloramenti all’Amministrazione entro cinque giorni dal loro verificarsi, affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie constatazioni.
In occasione delle visite di collaudo i lavori dovranno apparire in perfetto stato di conservazione.
Qualora l’importo di spesa sostenuto per i rifacimenti manutentori apportati dall’Appaltatore alle opere realizzate nel periodo in cui la manutenzione è stata a suo carico, ammontino complessivamente, all’atto della visita finale, a più di un decimo del valore delle opere medesime, la stazione appaltante potrà non dichiarare la regolare esecuzione dell’opera nel suo complesso, riservandosi, inoltre, la richiesta dei danni conseguenti.
L’Amministrazione appaltante, inoltre, prima dell’emissione dello stato finale dei lavori, si riserva, qualora ne ravvisi la necessità in relazione a controversie o altro, di effettuare, in aggiunta a tutti i controlli e le prove effettuate in corso d’opera dalla Direzione dei Lavori, ulteriori prove, saggi, prelievi, campionature e quant’altro necessario per accertare la perfetta corrispondenza dei lavori realizzati alle prescrizioni contrattuali.
Nel caso di riscontro di eventuali deficienze nei materiali utilizzati, nelle lavorazioni o nelle quantità, l’Amministrazione appaltante provvederà, se del caso, alle opportune detrazioni, ovvero ordinerà il rifacimento di quelle lavorazioni ritenute deficitarie.
E’ fatta salva la eventuale richiesta danni conseguente.
Tutti gli oneri derivanti dai precedenti commi sono a totale carico dell’Appaltatore.
ARTICOLO 28 - DANNI DI FORZA MAGGIORE
Non verrà accordato all'Impresa alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori.
I danni cagionati da forza maggiore saranno accertati secondo le procedure indicate all'art. 107 c. 4 del D.Lgs. 50/2016.
Resta in ogni caso contrattualmente convenuto che non xxxx’ considerato quale danno di forza maggiore la non perfetta riuscita dei lavori, in dipendenza di avverse condizioni atmosferiche anche eccezionali (temporali gelo, neve ed acque di pioggia non alluvionali di qualsiasi entità ecc.) e qualunque ne sia la causa. L'Impresa dovrà provvedere in ogni caso alla riparazione di tali danni a propria cura e spese o a rifare l’intera parte danneggiata.
ARTICOLO 29 - ONERI ED OBBLIGHI ULTERIORI A CARICO DELL'APPALTATORE
Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi di seguito specificati:
-l'osservare norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei cantieri di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.), di prevenzione infortuni, igiene del lavoro;
-provvedere alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso d'appalto,
per la tutela materiale e morale dei lavoratori, nonché il pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro, come assegni familiari e le indennità ai richiamati alle armi.
-L’Appaltatore è tenuto, prima dell’inizio dei lavori, a prendere contatti con il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione designato dalla Stazione appaltante, qualora si rendesse necessaria tale figura, al fine di essere informato sui rischi specifici dell’ambiente in cui deve operare, sulle cautele da adottare per l’esecuzione di lavori in presenza di traffico, sulla segnaletica di cantiere da impiegare in conformità alle disposizioni vigenti, sull’obbligo per i lavoratori e gli altri addetti di adottare gli indumenti previsti dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal D.M. 9 giugno 1995 e gli altri mezzi personali di protezione necessari.
-Attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori oggetto del presente contratto, e se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località, che per la categoria venga successivamente stipulato.
L'Appaltatore è tenuto altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
-I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui lo stesso non sia aderente alle associazioni sindacali o receda da esse.
-In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati, accertata dalla stazione appaltante o da essa segnalata dall’Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all’Appaltatore e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’inadempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando, da parte dell’Ispettorato del Lavoro, non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
-Per la detrazione dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né il titolo a risarcimento di danni.
-Sulle somme detratte non saranno, per qualsiasi titolo, corrisposti interessi.
-Assicurarsi che sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme di cui al precedente comma da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
-Il subappalto non esime l'Appaltatore dalla suddetta responsabilità.
-Adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
-Lo svolgimento di tutte le prove di laboratorio per accettazione dei materiali, nonché di quelle per la verifica delle prestazioni delle lavorazioni ordinate; di questo onere si è tenuto conto nella determinazione di tutti i prezzi unitari relativi al presente appalto.
-Lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiale residuo, detriti ecc., in ottemperanza del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
Non è ammessa alcuna discarica in pertinenze pubbliche.
-Provvedere al pagamento delle seguenti spese:
• tutte le spese di contratto e quelle inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto stesso e degli eventuali atti aggiuntivi;
• le tasse di registro e di bollo principali e complementari, diritti di segreteria ecc.;
• le spese per le copie esecutive del contratto stesso e dei relativi atti aggiuntivi;
• le spese per il bollo per i registri di contabilità e per tutti gli elaborati richiesti dal Regolamento di attuazione (verbali, atti di sottomissione, certificati, ecc.), contratto, senza
diritto di rivalsa;
• le spese per tutti gli eventuali atti di quietanza e qualsiasi altra spesa dipendente in qualsiasi modo dal contratto, senza diritto di rivalsa.
-Provvedere alle spese occorrenti per le misurazioni e la contabilità.
-Effettuare interruzioni, sospensioni parziali e limitazioni di lavoro previste a giudizio della Stazione appaltante e delle Autorità competenti per il tratto stradale interessato.
-L’applicazione di segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, se necessario anche presidiati da idoneo personale, nei tratti stradali interessati dai lavori, rispettando tutto quanto la Stazione Appaltante, la D.L. e l’Autorità competente potranno prescrivere per la sicurezza del traffico.
-L’apposizione della segnaletica necessaria per deviare il traffico stradale sugli itinerari alternativi.
-Gli adempimenti amministrativi relativi ai collaudi necessari.
-Ottenere tutte le autorizzazioni necessarie ai sensi dell’articolo 21 del Codice della Strada (D. Lgs.
30 aprile 1992, n. 285 e s. m.).
-La fornitura di fotografie delle opere in corso e nelle varie fasi dell’esecuzione, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta fissati dalla Direzione dei Lavori.
-Fornire, ove non vi siano locali dell’Amministrazione, dietro semplice richiesta della Direzione dei Lavori e senza diritto ad alcun compenso straordinario sotto qualsiasi forma, locali adatti al deposito di materiali, di attrezzi e di automezzi di proprietà dell’Amministrazione in località pure essa da designare da parte della Direzione dei Lavori, comunque mai eccentrica rispetto alle strade oggetto del presente contratto.
-Garantire il mantenimento della transitabilità lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati che venissero interessati e comunque disturbati nel corso dell’esecuzione dei lavori, provvedendo all’uopo a sue spese con opere provvisionali e con le prescritte segnalazioni.
-Segnalare alla Direzione dei lavori le contravvenzioni in materia di polizia stradale che implichino un danno per la strada e le relative pertinenze. Qualora omettesse di fare tali denunce, sarà in proprio responsabile di qualunque danno che potesse derivare all’amministrazione da tale omissione. In ogni caso, tutti i guasti che per effetto di terzi fossero arrecati alla segnaletica, se regolarmente denunciati dall’Appaltatore, saranno riparati a cura di quest’ultima con rimborso delle spese sostenute. Nel caso di mancata denuncia, la spesa resterà a carico dell’Appaltatore, rimanendo impregiudicati i diritti del medesimo verso terzi.
-Mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sui tratti stradali oggetto dell’appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che il Comune di Medesano, a causa di tale rapporto, dovesse sopportare per colpa dell’Appaltatore.
-Trasmettere all’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori:
• la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, incluse le casse edili.
• la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l appaltatore non deve dare corso all esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell articolo 1659 del Codice Civile;
• i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o
affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
• l assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all esecuzione delle prestazioni dell Appaltatore a termini di contratto;
• le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
• il mantenimento, fino all emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
• il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a
carico dello stesso appaltatore;
• la concessione, su richiesta della Direzione dei Lavori, a qualunque altra Appaltatore alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all esecuzione dei lavori che l ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall ente appaltante, l Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
• le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
• l appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l uso dei
predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
• l esecuzione di un opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
• l idonea protezione dei materiali impiegati e xxxxx in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori;
nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
• la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i
disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
• gli oneri derivanti dall occupazione temporanea di aree diverse da quelle in disponibilità o proprietà della Stazione Appaltante e/o destinate all'allestimento del cantiere e comunque da quelle consegnate dalla D.L. prima di iniziare eventuali opere di scavo e/o di demolizione e/o di infissione di pali e/o simili nelle pertinenze della sede stradale ed in particolare nell area interessata dai lavori, l Appaltatore dovrà verificare la presenza e la posizione di eventuali cavi e/o sotto servizi interrati.
Resta altresì inteso che tutte le lavorazioni da eseguirsi in adiacenza di cavi e/o sottoservizi e/o impianti e/o manufatti anche interrati ed in particolare anche le opere di
risanamento e/o potenziamento, escavazioni, demolizioni, dovranno essere condotte adottando le necessarie cautele al fine di evitare disservizi, fermo restando che ogni responsabilità per danni arrecati a detti impianti e/o manufatti anche interrati compete esclusivamente all’Appaltatore.
Nella formulazione dei prezzi si è tenuto in particolare conto anche degli oneri cui sarà soggetto l’Appaltatore in relazione alla necessità di eseguire i lavori di che trattasi anche conservando in esercizio detti impianti e/o servizi.
ARTICOLO 30 - REGIME FISCALE DELL'APPALTO
Il contratto sarà soggetto a registrazione e ogni spesa per bolli, imposta di registro, diritti di segreteria e quant’altro dipendente dalla stipula del contratto sarà a carico dell'Impresa.
ARTICOLO 31 - NORME DI SICUREZZA GENERALI
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene (in particolare secondo quanto prescritto dal D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i., nonché il decreto interministeriale del 04 marzo 2013 criteri di sicurezza sulle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata ad attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare ai sensi dell'articolo 161 comma 2 bis del decreto legislativo sopraccitato).
L’Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
31.1. SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
31.2. PIANO DI SICUREZZA
L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione
da parte della Stazione appaltante.
L’Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
• per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
• per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, nei casi di cui al comma 31.2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
Qualora il Coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, nei casi di cui al comma 31.2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
Nei casi di cui al comma 31.2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
Nei casi di cui al comma 31.2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
31.3. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto ovvero prima dell'inizio dei lavori nel caso di consegna in via d’urgenza, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza redatto ai sensi dell’allegato XV del D. Lgs. 9 aprile 2008 n.
81 per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Ai sensi degli articoli 105 comma 17 del Codice dei contratti l’Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore.
Il Piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 31.2.
31.4. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione, al D. Lgs. 9 aprile 2008
n. 81 e alla migliore letteratura tecnica in materia.
L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del Committente o del Coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le Imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il Piano di sicurezza e coordinamento ed il Piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
ARTICOLO 32 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere ed in particolare:
• il libro giornale a pagine preventivamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell Appaltatore:
• tutte le circostanze che possono interessare l andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all Appaltatore e ad altre ditte;
• le disposizioni e osservazioni del Direttore dei Lavori;
• le annotazioni e contro deduzioni dell Appaltatore stesso;
• le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
• il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell Appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l altra parte;
• note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell Appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
L’Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico informatico.
L’Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
L’Appaltatore deve produrre al Direttore dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
ARTICOLO 33 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tute le leggi, regolamenti, norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali, firmatarie di contratti collettivi nazionali, comparativamente più rappresentative, de lle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavori, vigenti e/o eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
-L’Appaltatore è esplicitamente tenuto alla integrale applicazione degli obblighi di assunzione e tutela che competono al datore di lavoro in forza della L. 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i., ed, in generale, della disciplina in materia di collocamento obbligatorio; i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura, dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
-L’Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
-L’Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
-In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’Appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
-Ai sensi dell'art. 30 c.5 del D. Lgs.50/2016, in caso di Durc che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa nei lavori la Cassa Edile.
-Ai sensi dell'art. 30 c.5 del D. Lgs.50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto. Nel caso di formale contestazione, da parte dell'Appaltatore, della richiesta di provvedere al pagamento, la stazione appaltante provvede all'inoltro della richiesta e della relativa contestazione alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
-In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’Appaltatore o del sub Appaltatore autorizzato.
-Tutti i lavoratori, nell'ambito dello svolgimento delle attività inerenti l'appalto, nonché gli eventuali subappaltatori autorizzati, devono esibire la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; essa deve contenere, Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 136/2010, oltre agli elementi specificati dal decreto legislativo n. 81/2008, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.
-Al personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli
eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili), l’Appaltatore fornisce un cartellino di riconoscimento generico che indichi la qualificazione di tale personale estraneo.
-Qualora l’Appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma
5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e
accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all’annotazione di propria iniziativa.
-La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 5 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
ARTICOLO 34 - PREZZI UNITARI
L'Elenco Xxxxxx è stato elaborato prendendo come riferimento i seguenti prezzari:
• prezzario RER 2018;
• prezzario Camera di commercio di Parma Opere Edili 31 marzo 2018;
• Indagini di mercato.
I prezzi unitari sono in ogni caso comprensivi di tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture, la lavorazione dei materiali e loro impiego, le spese generali, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private o di occupazione di suolo pubblico o privato; gli oneri derivanti dalla fornitura e posa in opera e rimozione di segnaletica di sicurezza occorrente per l'esecuzione dei lavori, le spese per opere provvisionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti, scarichi, pulizie ecc.; gli oneri per tutte le prove di laboratorio effettuate da laboratori ufficiali e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; gli oneri per l’esecuzione di lavori in orario notturno e festivo.
Il ribasso offerto deve intendersi inoltre comprensivo degli ulteriori oneri derivanti:
• dalla frammentarietà dei lavori che potranno essere condotti per tratti, anche xxxxxxxx e comunque secondo quanto sarà stabilito in corso d'opera a giudizio insindacabile dalla D.L.;
• dalla natura, dalla consistenza e dalle condizioni e limitazioni imposte dalla rete viaria nella zona di cantiere;
• dalle limitazioni della rete viaria di adduzione al cantiere;
• dalla possibilità che i lavori debbano essere sospesi per avverse condizioni atmosferiche;
• dal rispetto delle norme di sicurezza vigenti, dalle migliorie tecniche offerte in sede di gara.
I lavori, le forniture e i noli saranno liquidati in base ai prezzi unitari che risultano dall’Elenco Prezzi
e sottoscritto per accettazione dell'Appaltatore, con la deduzione del ribasso pattuito con l’esclusione di prezzo a corpo per il ristoro degli oneri derivati dal D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 per la sicurezza nei cantieri di lavoro, per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori non soggetto a ribasso.
Tali prezzi comprendono:
• per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata per darli a piè d opera in qualsiasi punto del lavoro anche se fuori strada, oppure presso i magazzini comunali, compreso ogni onere per imballaggio, carico, trasporto e scarico nonché ogni
altra imposta per legge a carico dell’Appaltatore;
• per gli operai e mezzi d opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali;
• per i noli: ogni spesa per dare a piè d opera i macchinari e i mezzi d opera pronti al loro uso;
• per i lavori: tutte le spese per i mezzi d opera provvisionali, nessuno escluso, e quanto
altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d arte, intendendosi nei prezzi, compreso ogni
compenso per gli oneri tutti che la Ditta dovrà sostenere a tale scopo;
I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso e sotto le condizioni tutte contenute nel presente atto, si intendono accettati dall’Appaltatore, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualità.
I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori comprendono tutte le spese per mezzi d’opera, assicurazioni d’ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ad impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse, mezzi d’opera provvisionali, nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc. e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’Impresa dovrà sostenere a tale scopo.
I prezzi medesimi, sotto le condizioni tutte del presente schema di contratto e del Capitolato Speciale, si intendono offerti dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili, salvo quanto disposto dalla clausola di revisione dei prezzi per quanto attiene i servizi oggetto del contratto.
Sono inoltre comprese le spese per l’installazione di eventuale segnaletica di cantiere, nonché per l’eventuale carico dai magazzini comunali, trasporto e scarico al luogo d’impiego o a deposito, nonché ogni altro onere necessario per l’esecuzione a perfetta regola d’arte degli interventi commissionati.
Per tutte le lavorazioni per le quali non vengono riportate nel capitolato tecnico, compreso l'allegato Xxxxxx Xxxxxx, specifiche norme di esecuzione, l'Appaltatore dovrà attenersi alle migliori regole d'arte nonché alle disposizioni all'uopo impartite dalla Direzione dei Lavori. Durante l'esecuzione dei lavori, di norma, il traffico non dovrà subire alcuna sospensione, e l'impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, alle opportune segnalazioni per garantire la continuità dei collegamenti stradali osservando le norme del codice della strada, al fine di evitare qualsiasi incidente stradale causato dalla presenza del cantiere, di cui rimarrà unica responsabile a qualsiasi effetto.
ARTICOLO 35 - LAVORI NON PREVISTI NELL'ELENCO PREZZI UNITARI
Per la fornitura di materiali e l'esecuzione dei lavori non previsti, per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi nell'elenco, si procederà in contraddittorio alla determinazione di nuovi prezzi, oppure alla loro esecuzione in economia, ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante. I materiali forniti dovranno essere accompagnati da bolla di consegna.
Per la determinazione dei nuovi prezzi si adotterà come riferimento i seguenti prezzari:
• prezzario RER 2018 o successivi;
• prezzario Camera di commercio di Parma Opere Edili 31 marzo 2018 o successivi ;
• Indagini di mercato da sottoporre alla D.L. che potrà chiedere ulteriore offerta sul mercato;
• Analisi delle lavorazioni effettuate per opere a corpo sulla base dei prezzari di riferimento e di indagine di mercato per la fornitura dei materiali e/o lavorazioni specialistiche;
ARTICOLO 36 – INVARIABILITÀ DEI PREZZI
Tutti i prezzi dell’elaborato “Elenco Prezzi” si intendono accettati dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga all’articolo 1664 del c.c., rimane stabilito che essi saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata
dell’accordo, xxx comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di quanto previsto all’articolo 3.
Per le prestazioni previste nel presente accordo non è ammesso il ricorso alla revisione dei prezzi né si applica il meccanismo del prezzo chiuso.
ARTICOLO 37 - RISERVE DELL’IMPRESA
Si applica la disciplina delle riserve previste dall’art. 9 del DM n. 49 del 07 marzo 2018 e riportati nell’art. 22 del presente Capitolato.
L’Impresa, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, è comunque tenuta ad uniformarsi sempre alle disposizioni della D.L., senza poter sospendere o ritardare l’esecuzione delle opere appaltate od ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità lavori, e ciò sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivare alla Stazione appaltante.
ARTICOLO 38 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Insorgendo controversie, verranno esperite le procedure fissate dagli artt. 205 e 206 del D. Lgs. 50/2016.
Qualora non si raggiungesse un accordo bonario, la definizione delle controversie verrà sottoposta all’Autorità giudiziaria ordinaria. Si esclude la competenza arbitrale.
In caso di contenzioso, il foro competente è quello di Parma.
ARTICOLO 39 – RECESSO
La stazione appaltante si riserva, giusto quanto previsto dall’articolo 109 del d.lgs. n. 50/2016., la facoltà di recedere dal presente ACCORDO in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.
Nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della facoltà di recesso l’Appaltatore sarà comunque tenuto, in difetto di contraria indicazione della Direzione dei lavori, ad ultimare l’esecuzione dei lavori in corso di adempimento.
Il recesso potrà essere esercitato anche per l’esistenza di motivi ostativi al rilascio delle comunicazioni o informazioni di cui al d.lgs. n. 490/1994 e successive modificazioni. In tale evenienza non si darà luogo al pagamento del mancato guadagno.
In ogni caso la stazione appaltante è in facoltà, a suo insindacabile giudizio, di recedere unilateralmente dall’appalto in qualsiasi momento. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell’Impresa della lettera raccomandata A/R o posta certificata, con la quale la stazione appaltante comunica di avvalersi di tale facoltà motivando in merito. In caso di recesso la stazione appaltante è tenuta a ricevere e a pagare ai prezzi contrattuali unicamente le prestazioni già eseguite alla data del recesso. E’ escluso il diritto dell’Appaltatore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.
ARTICOLO 40 - CLAUSOLE DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI
Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la
Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui agli articoli 29 e 30.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei subfornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;
i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a) e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5, lettera b).
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010 si precisa che:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 53, comma 1, lettera m), del presente Capitolato speciale.
I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
ARTICOLO 41 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'
- L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto presso la Prefettura di Parma, tra l'altro consultabile al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxx, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
In particolare:
1. si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui alle clausole 2 e 3 del predetto Protocollo di legalità nonché ogni eventuale variazione successivamente
intervenuta per qualsiasi motivo;
2. si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);
3. si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza;
4. dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 91 del Dlgs 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10 % del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile;
5. dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
6. dichiara infine di conoscere e di accettare l'obbligo di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente.
ARTICOLO 42 - OSSERVANZA CODICE DI COMPORTAMENTO ED OBBLIGHI GENERALI
L’appaltatore è tenuto ad applicare ed a far osservare, nell’esecuzione del presente contratto, gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 e quelli stabiliti nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Fidenza, approvato con atto di G.M. n.1 del.09/01/2014.
Ai sensi dell’art. 53 c.16 /ter D. Lgs.165/01 l’appaltatore non può ad alcun titolo impiegare nella propria attività, per la durata di tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Medesano. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto, qualora la ditta appaltatrice li abbia conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
ARTICOLO 43 – PERCENTUALE INCIDENZA MANODOPERA
PATRIMONIO COMUNALE OGGETTO DI MANUTENZIONE | LAVORAZIONI, SERVIZI E FORNITURE PRINCIPALI COMPRESI NELL'ACCORDO QUADRO | CATEGORIE | INCIDENZA MANODOPERA | IMPORTI PRESUNTI ACCORDO QUADRO PER ANNI QUATTRO | INCIDENZA MANODOPERA | IMPORTI MINIMI GARANTITI PER L'INTERO PERIODO | INCIDENZA MANODOPERA |
Strade: 250 km | Reperibilità per lavori manutenzione | OG3 | 100,00% | € 34.000,00 | € 34.000,00 | € 34.000,00 | € 34.000,00 |
Strade: 250 km | Lavori pronto intervento | OG3 | 65,00% | € 150.000,00 | € 97.500,00 | € 60.000,00 | € 39.000,00 |
Strade: 21 km | Manutenzione strade bianche | OG3 | 32,00% | € 120.000,00 | € 38.400,00 | € 80.000,00 | € 25.600,00 |
Strade: 250 km | Manutenzione pertinenze stradali: banchine e fossi | OG3 | 35,00% | € 47.000,00 | € 16.450,00 | € 25.000,00 | € 8.750,00 |
Strade: 229 km | Manutenzione stradale di pavimentazioni in conglomerato bituminoso | OG3 | 10,00% | € 800.000,00 | € 80.000,00 | € 500.000,00 | € 50.000,00 |
Nel centro storico | Manutenzione di pavimentazioni in pietra | OG3 | 35,00% | € 40.000,00 | € 14.000,00 | € 30.000,00 | € 10.500,00 |
Nelle strade extra urbane | Fornitura e posa di Barriere di sicurezza | OG3 | 8,00% | € 60.000,00 | € 4.800,00 | € 30.000,00 | € 2.400,00 |
Diversi | Interventi manufatti acque bianche | OG3 | 35,00% | € 40.000,00 | € 14.000,00 | € 10.000,00 | € 3.500,00 |
Strade: 250 km | Fornitura e posa di segnaletica verticale | OS10 | 48,00% | € 200.000,00 | € 96.000,00 | € 90.000,00 | € 43.200,00 |
Strade: 250 km | Realizzazione di segnaletica orizzontale | OS10 | 10,00% | € 300.000,00 | € 30.000,00 | € 100.000,00 | € 10.000,00 |
13 Impianti (vedi TAB C) | Manutenzione impianti sollevamento acque bianche | SERVIZIO | 30,00% | € 40.000,00 | € 12.000,00 | € 20.000,00 | € 6.000,00 |
15 Impianti semaforici (TAB D) e 12 dissuasori (TAB E) | Manutenzione impianti semafori e dissuasori pneumatici | SERVIZIO | 30,00% | € 260.000,00 | € 78.000,00 | € 100.000,00 | € 30.000,00 |
32 mezzi sgombero neve ed 11 mezzi spargisale (compreso squadra manuale) | Servizio sgombero neve e spargimento di sale | SERVIZIO | 32,00% | € 740.000,00 | € 236.800,00 | € 400.000,00 | € 128.000,00 |
N. 1 Piazza Garibaldi | Manutenzione fontana | SERVIZIO | 30,00% | € 20.000,00 | € 6.000,00 | € 5.000,00 | € 1.500,00 |
9000 caditoie | Derattizzazione | SERVIZIO | 60,00% | € 15.000,00 | € 9.000,00 | € 4.000,00 | € 2.400,00 |
Strade: 250 km | Decespugliazione banchine stradali | SERVIZIO | 40,00% | € 100.000,00 | € 40.000,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Totale | € 2.966.000,00 | € 806.950,00 | € 1.488.000,00 | € 394.850,00 | |||
Percentuale incidenza manodopara | 27,21% | 26,54% |