Common use of Cessazione del rischio Clause in Contracts

Cessazione del rischio. Nel caso di cessazione del rischio a causa di distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione, o esportazione definitiva del veicolo oppure nel caso di alienazione o di deposito in conto vendita dello stesso, nonché in caso di furto o rapina, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all’Impresa, fornendo idonea documentazione. L’Impresa rinuncia ad esigere eventuali rate di premio successive alla data di cessazione del rischio. Il Contraente, se pattuita la garanzia Responsabilità Civile Auto, solo previo impegno a di- struggere i documenti assicurativi (Certificato di Assicurazione e Carta Verde), può alterna- tivamente richiedere: - SOSTITUZIONE DEL VEICOLO che il contratto sia reso operante per altro veicolo di proprietà del medesimo intestatario al PRA, o del coniuge in regime di comunione dei beni o del locatario, o, in caso di società di persone, di una o più delle persone stesse che la compongono e viceversa; in questo caso, con emissione di apposito documento contrattuale, la garanzia sarà valida per il nuovo vei- colo, salvo conguaglio dell’eventuale maggior premio dovuto per l’annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore sul contratto sostituito per la garanzia Responsabilità Civile Auto e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile. L’Impresa provvede, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al SSN, dell’eventuale parte di premio eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale. - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO che il contratto sia sospeso: in questo caso si applicheranno le regole della sospensione ed eventuale riattivazione per altro veicolo di cui all’art. 6.2 “Sospensione e riattivazione del contratto”. - CESSIONE DEL CONTRATTO che il contratto sia reso operante per il medesimo veicolo, limitatamente ai casi di alienazio- ne, in capo all’acquirente; in questo caso, con emissione di apposito documento contrat- tuale, la garanzia sarà valida fino alla sua naturale scadenza. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO che il contratto sia risolto: in questo caso, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, l’Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto delle im- poste e del contributo al SSN, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della sottoscrizione del documento contrattuale attestante la riso- luzione del contratto assicurativo; limitatamente al caso di furto o rapina la risoluzione ha effetto a partire dal giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l’autorità di Pubblica Sicurezza; resta inteso che, per i contratti di durata inferiore all’anno, l’Impresa non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile Auto E Dei Rami Danni

Cessazione del rischio. Nel In caso di cessazione del rischio a causa di distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione, o esportazione definitiva del veicolo oppure nel caso di alienazione o di deposito in conto vendita dello stesso, nonché in caso di furto o rapina, il per: • DISTRUZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO Il Contraente è tenuto a darne comunicazione all’Impresaall’Impresa fornendo, fornendo idonea documentazione. L’Impresa rinuncia ad esigere eventuali rate re- lativamente ai veicoli di premio successive alla data interesse storico o collezionistico, l’attesta- zione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di cessazione del rischio. Il Contraentecircolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certificato di as- sicurazione, se pattuita la garanzia Responsabilità Civile Auto, solo previo impegno a di- struggere i documenti assicurativi (Certificato di Assicurazione il contrassegno e l’eventuale Carta Verde), può alterna- tivamente richiedere: - SOSTITUZIONE . • DEMOLIZIONE DEL VEICOLO che il contratto sia reso operante per altro veicolo di proprietà Il Contraente è tenuto a darne comunicazione all’Impresa fornendo copia del medesimo intestatario al PRA, o del coniuge in regime di comunione dei beni o del locatario, o, in caso di società di persone, di una o più delle persone stesse che la compongono e viceversa; in questo caso, con emissione di apposito documento contrattuale, la garanzia sarà valida per il nuovo vei- colo, salvo conguaglio dell’eventuale maggior premio dovuto per l’annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore sul contratto sostituito per la garanzia Responsabilità Civile Auto e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile. L’Impresa provvede, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al SSN, dell’eventuale parte di premio eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale. - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO che il contratto sia sospeso: in questo caso si applicheranno le regole della sospensione ed eventuale riattivazione per altro veicolo certificato di cui all’art. 6.2 “Sospensione 46, quarto comma, Decreto Legisla- tivo 5 febbraio 1997 n. 22 rilasciato da un centro di raccolta autoriz- zato ovvero da un concessionario o succursale della casa costruttrice attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione. Il Con- traente è tenuto altresì a riconsegnare contestualmente il certificato di assicurazione, il contrassegno e riattivazione l’eventuale Carta Verde. • FURTO TOTALE DEL VEICOLO (operante per la sola Sezione Responsabilità Ci- vile) In caso di furto del contratto”. - CESSIONE DEL CONTRATTO che veicolo, il contratto sia reso operante per è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza così come previsto dal- l’art. 122 comma 3 del Codice. Il Contraente deve darne notizia all’Impresa fornendo copia della de- nuncia di furto presentata all’Autorità competente e restituendo, se in suo possesso, il medesimo veicolocertificato, limitatamente ai il contrassegno e l’eventuale Carta Verde. Nei casi di alienazio- ne, in capo all’acquirente; in questo caso, con emissione di apposito documento contrat- tuale, la garanzia sarà valida fino alla sua naturale scadenza. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO che il contratto sia risolto: in questo caso, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, soprariportati l’Impresa restituisce la parte residua di premio corrisposta cor- risposta e non usufruita, al netto delle im- poste dell’imposta e del contributo al SSNServi- zio Sanitario Nazionale, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua garanzia, dal momento della sottoscrizione restituzione del documento contrattuale attestante la riso- luzione certificato di assicura- zione, del contratto assicurativo; limitatamente al contrassegno, dell’eventuale Carta Verde (salvo per il caso di furto o rapina furto) e della documentazione indicata nei punti precedenti. Relativamente alle Sezioni diverse dalla Responsabilità Civile, in caso di cessazione del rischio a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza che comporti la risoluzione ha effetto a partire dal giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l’autorità di Pubblica Sicurezza; resta inteso che, per i contratti di durata inferiore all’annoper- dita totale e definitiva del veicolo assicurato e senza sostituzione con altro veicolo, l’Impresa non procede alla restituzione della maggiorazione rimborsa al Contraente la parte di premio richiesta residuo relativo alle garanzie non interessate dal sinistro. Il rimborso viene determinato in misura pari al rateo di pre- mio, al netto dell’imposta, relativo al periodo intercorrente tra la data del sinistro e la data di scadenza del premio pagato. Relativamente alla garanzia interessata dal sinistro non si procede invece ad alcun rimborso di premio ed il Con- traente è tenuto, nel caso di frazionamento del premio di polizza, a com- pletarne il pagamento annuo. Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto, esportato, demolito o rubato, sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, l’Impresa provvederà al conguaglio del premio in base alle condizioni tariffarie: – in vigore sul contratto sostituito per la Sezione Responsabilità Civile; – in vigore al momento della stipulazione sostituzione, per le altre Sezioni. Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del contrattoluogo di re- sidenza o domicilio elettivo del Contraente/Assicurato.

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Samples: serviziappsoci.grupporealemutua.it

Cessazione del rischio. Nel caso di cessazione del rischio a causa di distruzione o demolizione o cessazione definitiva definitiva della circolazione, o esportazione definitiva definitiva del veicolo oppure nel caso di alienazione o di deposito in conto vendita dello stesso, nonché in caso di furto o rapina, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all’Impresa, fornendo idonea documentazione. L’Impresa rinuncia ad esigere eventuali rate di premio successive alla data di cessazione del rischio. Il Contraente, se pattuita la garanzia Responsabilità Civile Auto, solo previo impegno a di- struggere i documenti assicurativi (Certificato Certificato di Assicurazione e Carta Verde), può alterna- tivamente richiedere: - SOSTITUZIONE DEL VEICOLO che il contratto sia reso operante per altro veicolo di proprietà del medesimo intestatario al PRA, o del coniuge in regime di comunione dei beni o del locatario, o, in caso di società di persone, di una o più delle persone stesse che la compongono e viceversa; in questo caso, con emissione di apposito documento contrattuale, la garanzia sarà valida per il nuovo vei- colo, salvo conguaglio dell’eventuale maggior premio dovuto per l’annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore sul contratto sostituito per la garanzia Responsabilità Civile Auto e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile. L’Impresa provvede, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al SSN, dell’eventuale parte di premio eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale. - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO che il contratto sia sospeso: in questo caso si applicheranno le regole della sospensione ed eventuale riattivazione per altro veicolo di cui all’art. 6.2 5.2 “Sospensione e riattivazione del contratto”. - CESSIONE DEL CONTRATTO che il contratto sia reso operante per il medesimo veicolooperante, limitatamente ai casi di alienazio- nealienazione, per il medesimo veicolo in capo all’acquirente; in questo caso, con emissione di apposito documento contrat- tualecon- trattuale, la garanzia sarà valida fino fino alla sua naturale scadenza. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO che il contratto sia risolto: in questo caso, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, l’Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto delle im- poste imposte e del contributo al SSN, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della sottoscrizione del documento contrattuale attestante atte- stante la riso- luzione risoluzione del contratto assicurativo; limitatamente al caso di furto o rapina la risoluzione ha effetto a partire dal giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l’autorità di Pubblica Sicurezza; resta inteso che, per i contratti di durata inferiore all’anno, l’Impresa non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile Auto E Dei Rami Danni

Cessazione del rischio. Nel caso di cessazione del rischio a causa di distruzione o demolizione o cessazione definitiva definitiva della circolazione, o esportazione definitiva definitiva del veicolo oppure nel caso di alienazione o di deposito de- posito in conto vendita dello stesso, nonché in caso di furto o rapina, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all’Impresaalla Società, fornendo idonea documentazione. L’Impresa La Società rinuncia ad esigere eventuali rate di premio successive alla data di cessazione del rischio. Il Contraente, se pattuita la garanzia Responsabilità Civile Auto, solo previo impegno a di- struggere i documenti assicurativi previa restituzione del certificato, del contrassegno (Certificato salvo il caso di Assicurazione furto o rapina) e Carta Verde)della carta verde se rilasciata, può alterna- tivamente alternativamente richiedere: - SOSTITUZIONE DEL VEICOLO che il contratto sia reso operante per altro veicolo di proprietà del medesimo intestatario al PRA, o del coniuge in regime di comunione dei beni o del locatario, o, in caso di società di persone, di una o più delle persone stesse che la compongono e viceversa; in questo caso, con emissione di apposito documento documen- to contrattuale, la garanzia sarà valida per il nuovo vei- coloveicolo, salvo conguaglio dell’eventuale maggior premio dovuto per l’annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore sul contratto sostituito per la garanzia Responsabilità Civile Auto e sulla base della tariffa in vigore al momento mo- mento della sostituzione per le altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile. L’Impresa La Società provvede, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al SSN, dell’eventuale parte di premio eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale. - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO che il contratto sia sospeso: in questo caso si applicheranno le regole della sospensione ed eventuale riattivazione per altro veicolo di cui all’art. 6.2 2.3 “Sospensione e riattivazione del contratto”. - CESSIONE DEL CONTRATTO che il contratto sia reso operante per il medesimo veicolooperante, limitatamente ai casi di alienazio- nealienazione, per il medesimo veicolo in capo all’acquirente; in questo caso, con emissione di apposito documento contrat- tualecontrattuale, la garanzia sarà valida fino fino alla sua naturale scadenza. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO che il contratto sia risolto: in questo caso, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, l’Impresa la Società restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto delle im- poste e del contributo al SSN, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della sottoscrizione restituzione del documento contrattuale attestante la riso- luzione del contratto assicurativocertificato e contrassegno e dell’eventuale carta verde; limitatamente al caso di furto o rapina la risoluzione ha effetto a partire dal giorno successivo suc- cessivo a quello della denuncia presentata presso l’autorità di Pubblica Sicurezza; resta inteso inte- so che, per i contratti di durata inferiore all’anno, l’Impresa la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Tutela Legale