PREMIO ANNUO Clausole campione

PREMIO ANNUO. 1. A tutti i lavoratori in servizio e non in prova la Società corrisponde, unicamente alle competenze del mese di giugno, un premio annuo pari alla retribuzione mensile costituita a tale effetto dallo stipendio, dall'indennità di contingenza, dall’elemento differenziato dalla retribuzione nonché, per il personale operante in turni continui e avvicendati, in quanto spettante, dalla quota forfettizzata per lavoro notturno di cui all'art. 11, punto 10. Ciascuno degli elementi citati viene corrisposto nella misura in vigore al 30 giugno. 2. Il periodo di riferimento è 1° luglio - 30 giugno. 3. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del periodo di riferimento il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi del premio annuo quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero. 4. Il premio annuo va computato nel trattamento di fine rapporto. 5. Al personale a tempo parziale non in prova il premio annuo viene corrisposto sulla base della retribuzione minima garantita mensile o di 1/12 delle ore effettivamente lavorate se superiori al minimo. In tal caso il conguaglio viene corrisposto con il successivo mese di agosto. Ai fini del presente punto non si computano le ore trasformate in riposi compensativi e confluite nella Banca ore di cui all’art. 12. 6. Nel caso di passaggio durante il corso dell'anno da tempo parziale a tempo pieno o viceversa il lavoratore ha diritto ad un premio annuo il cui ammontare sarà determinato in misura proporzionale al servizio prestato nei due distinti periodi.
PREMIO ANNUO. A tutti i lavoratori sarà corrisposto ogni anno un premio annuo pari all'80% della retribuzione (paga base tabellare). Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti ai lavoratori tanti dodicesimi del premio quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'Azienda. Agli effetti del computo la frazione di 16 giorni o superiore sarà considerata come mese intero di lavoro compiuto. Il premio annuo sarà corrisposto con la percentuale di cui all'art. 5 della Parte Specifica " A ". Chiarimento a verbale. Ove per accordi interconfederali o per legge venissero stabilite nuove gratifiche o quattordicesime mensilità di qualsiasi natura, esse assorbiranno fino a concorrenza il premio annuale di cui all'art. 11.
PREMIO ANNUO. Il premio annuo sarà determinato come le modalità specificate nel capitolato Art.22 applicando i prezzi offerti in sede di gara, come da scheda di offerta (Allegato 2 Offerta Economica Assicurazioni - Lotto 1). Il premio annuo stimato, fatte salve le eventuali regolazioni previste, è il seguente: € 314.351,28 (premio annuo imponibile) € 384.294,44 (premio annuo lordo). Il valore complessivo stimato del contratto per il periodo di 3 anni è pari ad € 1.152.883,32 (premio lordo).
PREMIO ANNUO. Vedasi singole schede attuative
PREMIO ANNUO. 1. Ad ogni lavoratore la Società corrisponderà, a decorrere dall' 1.7.1991, un premio annuo suddiviso in importi mensili così definiti: Livelli Importi mensili 1 727.600 2 688.000 3 651.700 4 618.600 5 578.800 6 545.800 7 512.700 8 463.000 9 396.900 10 330.700 2. Nei confronti dei lavoratori operanti presso lo CSELT la Società, a decorrere dall' 1.7.1991, corrisponderà un premio annuo suddiviso in importi mensili così definiti: Livelli Importi mensili La differenza tra tali importi e quelli previsti con decorrenza 1.1.1991 dal Protocollo Integrativo CSELT del 13.2.1990 sarà corrisposta a titolo di anticipazione degli aumenti retributivi che verranno stabiliti in occasione del rinnovo del Protocollo Integrativo CSELT. 3. Con decorrenza 1.7.1992 gli importi del premio di cui al 1° comma del presente articolo vengono conglobati nei minimi di stipendio. Per il personale operante presso lo CSELT il conglobamento opererà con riferimento al premio annuo previsto per tali lavoratori al 2° comma del presente articolo, limitatamente all'importo di cui al 1° comma del presente articolo. La quota residua risultante dopo il conglobamento sarà corrisposta a titolo di assegno "ad personam". In occasione del rinnovo del Protocollo Integrativo CSELT verrà stabilito l'assetto definitivo di tale quota salariale. Nota a verbale In relazione all'avvenuto conglobamento, con decorrenza dal 1° gennaio 1978, dell'"indennità perequativa" (in cui erano confluite le specifiche indennità precedentemente esistenti) nel premio annuo mensilizzato, viene confermato che compiti quali la guida di automezzi sociali da parte di lavoratori non autisti, o l'uso di particolari attrezzi, od in genere le attribuzioni che in precedenza avevano dato luogo a specifiche indennità (compiti implicanti incasso di denaro, ecc.) in seguito assorbite nella suddetta indennità perequativa, rientrano nelle normali prestazioni del lavoratore telefonico.
PREMIO ANNUO. Il premio annuo, comprensivo di oneri fiscali, è di € 39,00.
PREMIO ANNUO. €…………………………………………………..(in lettere )
PREMIO ANNUO. Gli importi mensili del premio annuo risultano determinati, con decorrenza 1 gennaio 1992, nelle misure sotto indicate: + + ¦ Livelli ¦ dal 1.1.1992 ¦ + + ¦ ¦ A ¦ 335.300 ¦ + + ¦ ¦ B ¦ 355.400 ¦ + + ¦ ¦ C ¦ 382.200 ¦ + + ¦ ¦ D ¦ 405.700 ¦ + + ¦ ¦ E ¦ 425.800 ¦ + + ¦ ¦ F ¦ 479.400 ¦ + + ¦ ¦ G ¦ 499.500 ¦ + + ¦ ¦ H ¦ 536.400 ¦ + + ¦ ¦ I ¦ 573.300 ¦ + + ¦ ¦ L ¦ 620.200 ¦ + + Gli importi mensili sopraindicati saranno conglobati nei minimi di stipendio con decorrenza 1° gennaio 1993.
PREMIO ANNUO. Il premio annuo variabile andrà aggiornato e migliorato, differenziandolo per ciascun grup- po. Si chiede anche la maturazione dei ratei nei casi di utilizzo degli ammortizzatori socia- li, nonché un incremento della quota a carico azienda nel caso di destinazione del premio al piano di welfare. Al contempo devono essere resi più trasparenti i meccanismi di verifica periodica in ciascun stabilimento e i rappre- sentanti sindacali aziendali andranno messi nelle condizioni di comprendere a fondo gli indicatori attraverso uno specifico percorso di formazione. Per quanto riguarda Stellantis andranno ridi- scussi i nuovi parametri/obiettivi, prevedendo un’ulteriore voce salariale direttamente legata ai risultati economici; per CNHI e Iveco andrà verificato l’andamento del premio sperimenta- le di recente ridefinito; per Ferrari confermia- mo la modalità attualmente praticata.
PREMIO ANNUO. A far data dalla stipula del presente accordo, ai lavoratori verrà corrisposto, nel mese di luglio di ciascun anno, un premio annuo secondo le seguenti misure: TABELLA 1 Livelli Importo 7 2.758.000 6 2.460.000 5 2.000.000 4 1.802.000 3 1.653.000 2 1.466.000 1 1.243.000