We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

PREMIO ANNUO Clausole campione

PREMIO ANNUO. 1. A tutti i lavoratori in servizio e non in prova la Società corrisponde, unicamente alle competenze del mese di giugno, un premio annuo pari alla retribuzione mensile costituita a tale effetto dallo stipendio, dall'indennità di contingenza, dall’elemento differenziato dalla retribuzione nonché, per il personale operante in turni continui e avvicendati, in quanto spettante, dalla quota forfettizzata per lavoro notturno di cui all'art. 11, punto 10. Ciascuno degli elementi citati viene corrisposto nella misura in vigore al 30 giugno. 2. Il periodo di riferimento è 1° luglio - 30 giugno. 3. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del periodo di riferimento il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi del premio annuo quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero. 4. Il premio annuo va computato nel trattamento di fine rapporto. 5. Al personale a tempo parziale non in prova il premio annuo viene corrisposto sulla base della retribuzione minima garantita mensile o di 1/12 delle ore effettivamente lavorate se superiori al minimo. In tal caso il conguaglio viene corrisposto con il successivo mese di agosto. Ai fini del presente punto non si computano le ore trasformate in riposi compensativi e confluite nella Banca ore di cui all’art. 12. 6. Nel caso di passaggio durante il corso dell'anno da tempo parziale a tempo pieno o viceversa il lavoratore ha diritto ad un premio annuo il cui ammontare sarà determinato in misura proporzionale al servizio prestato nei due distinti periodi.
PREMIO ANNUO. A tutti i lavoratori sarà corrisposto ogni anno un premio annuo pari all'80% della retribuzione (paga base tabellare). Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti ai lavoratori tanti dodicesimi del premio quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'Azienda. Agli effetti del computo la frazione di 16 giorni o superiore sarà considerata come mese intero di lavoro compiuto. Il premio annuo sarà corrisposto con la percentuale di cui all'art. 5 della Parte Specifica " A ". Chiarimento a verbale. Ove per accordi interconfederali o per legge venissero stabilite nuove gratifiche o quattordicesime mensilità di qualsiasi natura, esse assorbiranno fino a concorrenza il premio annuale di cui all'art. 11.
PREMIO ANNUOIl premio annuo sarà determinato come le modalità specificate nel capitolato Art.22 applicando i prezzi offerti in sede di gara, come da scheda di offerta (Allegato 2 Offerta Economica Assicurazioni - Lotto 1). Il premio annuo stimato, fatte salve le eventuali regolazioni previste, è il seguente: € 314.351,28 (premio annuo imponibile) € 384.294,44 (premio annuo lordo). Il valore complessivo stimato del contratto per il periodo di 3 anni è pari ad € 1.152.883,32 (premio lordo).
PREMIO ANNUO. Vedasi singole schede attuative
PREMIO ANNUO. €…………………………………………………..(in lettere )
PREMIO ANNUO. 1. Ad ogni lavoratore la Società corrisponderà, a decorrere dall' 1.7.1991, un premio annuo suddiviso Xxxxxxx in importi mensili così definiti: Importi mensili 1 727.600 2 688.000 3 651.700 4 618.600 5 578.800 6 545.800 7 512.700 8 463.000 9 396.900 10 330.700 2. Nei confronti dei lavoratori operanti presso lo CSELT la Società, a decorrere dall' 1.7.1991, corrisponderà un premio annuo suddiviso in importi mensili così definiti: Livelli Importi mensili La differenza tra tali importi e quelli previsti con decorrenza 1.1.1991 dal Protocollo Integrativo CSELT del 13.2.1990 sarà corrisposta a titolo di anticipazione degli aumenti retributivi che verranno stabiliti in occasione del rinnovo del Protocollo Integrativo CSELT. 3. Con decorrenza 1.7.1992 gli importi del premio di cui al 1° comma del presente articolo vengono conglobati nei minimi di stipendio. Per il personale operante presso lo CSELT il conglobamento opererà con riferimento al premio annuo previsto per tali lavoratori al 2° comma del presente articolo, limitatamente all'importo di cui al 1° comma del presente articolo. La quota residua risultante dopo il conglobamento sarà corrisposta a titolo di assegno "ad personam". In occasione del rinnovo del Protocollo Integrativo CSELT verrà stabilito l'assetto definitivo di tale quota salariale. Nota a verbale In relazione all'avvenuto conglobamento, con decorrenza dal 1° gennaio 1978, dell'"indennità perequativa" (in cui erano confluite le specifiche indennità precedentemente esistenti) nel premio annuo mensilizzato, viene confermato che compiti quali la guida di automezzi sociali da parte di lavoratori non autisti, o l'uso di particolari attrezzi, od in genere le attribuzioni che in precedenza avevano dato luogo a specifiche indennità (compiti implicanti incasso di denaro, ecc.) in seguito assorbite nella suddetta indennità perequativa, rientrano nelle normali prestazioni del lavoratore telefonico.
PREMIO ANNUOIl premio annuo, comprensivo di oneri fiscali, è di euro 39,00.
PREMIO ANNUOIl premio annuo è calcolato applicando il tasso, che rimane fisso per tutta la durata del contratto, sull’importo totale delle retribuzioni lorde, al netto degli oneri previdenziali, espressamente indicate qui di seguito: 1. retribuzioni lorde corrisposte al personale dipendente assicurato INAIL e non INAIL; 2. emolumenti versati a titolo di compenso ai lavoratori parasubordinati e personale a rapporto convenzionato, sanitario e non; 3. compensi erogati in relazione all’attività intramuraria libero professionale; 4. fatture pagate alle ditte regolarmente autorizzate per i lavoratori interinali e/o ai “Soggetti Somministratori” per la fornitura professionale di manodopera all’Ente in qualità di “Utilizzatore” ai sensi della Legge 14 Febbraio 2003 n. 30 e D. L. 10 Settembre 2003, n. 276.
PREMIO ANNUO. II premio annuo pattuito è costante per tutta la durata contrattuale ed è dovuto non oltre l'anno assicurativo in corso all'epoca del decesso dell'Assicurato. dei premi annui, purché siano state corrispo- ste almeno tre annualità di premio, qualora la durata del contratto non sia inferiore a 5 anni o di almeno due annualità di premio, se la durata del contratto è inferiore a 5 anni, il contratto resterà in vigore per un capitale ridotto costante, liberato del pagamento di ulteriori premi e pagabile nel caso di morte dell'Assicurato nel corso della durata residua. Il valore di riduzione si ottiene investendo la riserva matematica zillmerata, purché positi- va, a premio unico di inventario. Per lo zillmeraggio si assume l'aliquota dell'85% del premio annuo netto, mentre il premio unico di inventario comprende spese di gestione in misura dell'1,5% del capitale per ogni anno di durata residua.
PREMIO ANNUO. Al personale in forza alla data del 1 ottobre 2016 sarà corrisposto, nel mese di luglio di ciascun anno, un importo a titolo di Premio Annuo come di seguito riportato: 7 1.424,39 6 1.270,48 5 1.032,91 4 930,66 3 853,70 2 757,13 1 641,96 Tali importi sono sostitutivi di quelli indicati nell’Accordo del 19 luglio 2000 a titolo di Premio Annuo. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare del Premio Annuo quanti sono i mesi di servizio. La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni è calcolata come mese intero e la frazione di mese inferiore a 15 giorni come metà di un dodicesimo. Il Premio Annuo non è computato ai fini del Trattamento di Fine Rapporto, della retribuzione mensile come composta dall’art. 30 del vigente CCNL TLC né degli istituti retributivi differiti, indiretti e delle maggiorazioni contrattualmente previste.