Cessione dei crediti. 1. In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore puo' sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del codice civile. 2. Il consumatore e' informato della cessione del credito, a meno che il cedente, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, individua le modalita' con cui il consumatore e' informato.
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Samples: Legislative Decree, Legislative Decree, Decreto Legislativo
Cessione dei crediti. 1. In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore puo' può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del codice civile.
2. Il consumatore e' è informato della cessione del credito, a meno che il cedente, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore. La Banca d'Italia, in conformita' conformità alle deliberazioni del CICR, individua le modalita' modalità con cui il consumatore e' è informato.
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Samples: Mutuo, Legislative Decree
Cessione dei crediti. 1. In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore puo' sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del codice civile.che
2. Il consumatore e' informato della cessione del credito, a meno che il cedente, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, individua le modalita' con cui il consumatore e' informato.
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Samples: Legislative Decree
Cessione dei crediti. 1. In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore puo' può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del codice civile.
2. Il consumatore e' informato della cessione del credito, a meno che il cedente, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore. La Banca d'Italia, in conformita' conformità alle deliberazioni del CICR, individua le modalita' modalità con cui il consumatore e' informato.
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Samples: Legislative Decree
Cessione dei crediti. 1. In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore puo' può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo dell‟articolo 1248 del codice civile.
2. Il consumatore e' è informato della cessione del credito, a meno che il cedente, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore. La Banca d'Italiad‟Italia, in conformita' conformità alle deliberazioni del CICR, individua le modalita' modalità con cui il consumatore e' è informato.
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Samples: Decreto Legislativo