Risorse umane 1. Il Servizio Unico è composto da personale in servizio presso l’Azienda Capofila e da quello messo a disposizione dagli enti convenzionati con le modalità previste dai contratti e dalle norme di legge anche regionali, secondo il criterio della adibizione prevalente presso l’Ente di afferenza alla funzione oggetto di convenzione. 2. Si conviene di disciplinare distintamente la titolarità del rapporto di lavoro e del suo svolgimento, rimanendo il primo in capo all’Ente datore di lavoro, mentre il secondo è in capo all’Azienda Capofila, con assegnazione del personale ai sensi dell’articolo 22 ter co. 4 della legge regionale 43/01, come modificata dalla L.R. 20 dicembre 2013 n. 26. 3. Il rapporto di lavoro del personale in assegnazione temporanea è regolato sulla base della normativa e degli accordi vigenti nell’Azienda Capofila per quanto attiene l’articolazione dell’orario di lavoro, l’istituto della trasferta, l’accesso al servizio mensa, l’attività di formazione e, in generale, per ciò che concerne l’esecuzione della prestazione lavorativa. Con riguardo agli istituti di carattere economico, la cui applicazione è condizionata alla disponibilità dei relativi fondi presso ciascuna azienda, gli enti convenzionati si impegnano a definire progressivamente trattamenti omogenei. 4. Considerato che il presente Accordo quadro, per lo svolgimento delle funzioni unificate dei servizi amministrativi, tecnici e professionali, è teso anche ad ottimizzare ed efficientare l’utilizzo delle risorse umane, le unità di personale che in base al progetto dovessero progressivamente non essere impegnate nella gestione delle funzioni unificate, sono ricollocate secondo le vigenti procedure riservate “ai perdenti posto” nelle aziende interessate dal presente accordo quadro. 5. L’individuazione del personale che afferirà ai servizi unici, è effettuata in base ai criteri della prevalenza rispetto alla funzione da trasferire, dell’adibizione dal punto di vista qualitativo e/o quantitativo e/o delle esigenze organizzative delle Aziende convenzionate. 6. Le Aziende aderenti si impegnano a perseguire politiche di perequazione ed omogeneizzazione nella disciplina del rapporto di lavoro del proprio personale, al fine di garantire condizioni generali di uniformità di trattamento. 7. Le Aziende si impegnano a formulare i rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale tenendo conto delle esigenze dei Servizi Unici.
Eventi atmosferici uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d’aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non. I danni di bagnamento che si verificassero all’interno dei fabbricati sono compresi solo se causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti. - subiti da “lastre esterne”, serramenti, vetrate e lucernari in genere a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; tende esterne, verande e coperture in genere di poggioli, di balconi o di terrazze, recinti, cancelli, gru, cavi aerei, pannelli solari, insegne, antenne e consimili installazioni esterne; capannoni pressostatici e simili come pure le baracche in legno o plastica ed i fabbricati o le tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti nonché enti posti sotto gli stessi o all’aperto; - subiti da lastre di fibrocemento (compreso cemento-amianto) e manufatti di materia plastica per effetto della grandine; - causati da stillicidio o umidità, frane o cedimenti del terreno, carico di neve, valanghe, gelo, alluvioni, inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso dell’acqua piovana. - con applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 300,00 - sino alla concorrenza dell’80% della somma assicurata per ciascuna partita. - per singolo sinistro, dello scoperto del 10% con il minimo di euro 1.000,00. Se in polizza, alla voce “codici di clausole speciali”, viene indicato anche il codice G306, la Società, a parziale deroga di quanto sopra previsto, risponde fino ad un massimale di euro 12.500,00 per singolo sinistro, dei danni causati: - dagli eventi atmosferici ai pannelli solari - dalla grandine: - ai serramenti, vetrate e lucernari in genere; - alle lastre di fibrocemento (escluse quelle in cemento-amianto) e ai manufatti di materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.
FATTORI DI RISCHIO I vari comparti della SICAV possono essere esposti a rischi diversi in base alla loro politica d'investimento. Qui di seguito sono descritti i principali rischi a cui possono essere esposti i comparti. Ciascuna Scheda Tecnica riporta i rischi non marginali ai quali può essere esposto il comparto in questione. Il valore netto d’inventario di un comparto può aumentare o diminuire e gli azionisti possono non coprire l’importo investito né ottenere alcun rendimento sul loro investimento. La descrizione dei rischi che segue non pretende tuttavia di essere esaustiva e i potenziali investitori devono prendere conoscenza, da una parte del presente prospetto nella sua integralità e dall’altra parte "Profilo di rischio e di rendimento" contenuto nelle informazioni chiave per l’investitore. Si consiglia inoltre ai potenziali investitori di rivolgersi a consulenti professionali prima di procedere a un investimento.
Attività 1- Il presente protocollo si prefigge la realizzazione delle seguenti attività: a) Individuare 35 minori non accompagnati rifugiati in Niger di età compresa tra i 16 e i 17 anni, fortemente motivati ad intraprendere in Italia un percorso di studi superiore o un percorso di formazione professionale, dopo il conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione. La selezione dei beneficiari sarà effettuata mediante una valutazione olistica che tenga conto di una serie di criteri (in primis la motivazione allo studio e l’impegno dimostrato nelle attività educative in Niger) con procedure trasparenti che tengano il superiore interesse del minore quale considerazione preminente, nel rispetto delle norme internazionali e nazionali, secondo criteri e metodologie delineate nelle “Guidelines on assessing and determining the best interests of the child” di UNHCR del 2018. b) Fornire ai minori selezionati tutte le informazioni rilevanti inerenti il progetto e i diritti/doveri connessi alla loro permanenza in Italia al fine di consentire loro di compiere una scelta informata rispetto alla loro adesione al progetto, nel rispetto del diritto alla partecipazione piena e consapevole. c) Per ciascuno dei minori selezionati che avranno espresso la propria volontà di aderire al progetto, saranno adottate procedure finalizzate all’eventuale rintraccio dei genitori al fine di informarli di tale opportunità e chiedere il loro consenso, che sarà acquisito in conformità con quanto previsto dall’art. 3 del Decreto del Ministero degli Affari Esteri dell’11 maggio 2011 Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento. Nei casi in cui non sia possibile rintracciare i genitori, UNHCR predisporrà una dichiarazione per certificare che i genitori sono risultati irreperibili. d) Individuare, in collaborazione con i servizi sociali del Comune di Torino e con l’Ufficio Pastorale Migranti della Diocesi di Torino, famiglie disponibili ed idonee ad assumere il ruolo di famiglie affidatarie dei minori selezionati per il progetto. Una volta compiuto il percorso previsto dal Comune di Torino per diventare affidatari, le famiglie valutate idonee dai servizi sociali riceveranno una preparazione specifica riguardante il contesto di provenienza e i bisogni dei minori beneficiari del progetto. e) Effettuare, in collaborazione con i servizi sociali del Comune di Torino, l’abbinamento tra i minori individuati come beneficiari e le famiglie disponibili e idonee a prenderli in affidamento, tenendo in considerazione gli specifici bisogni dei minori, i loro profili e quelli delle potenziali famiglie affidatarie. f) Nel caso in cui non sia possibile individuare famiglie affidatarie disponibili ad accogliere i minori, provvedere ad individuare, d’accordo con i servizi sociali del Comune di Torino, adeguate strutture di accoglienza, conformi ai requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di accoglienza di minori non accompagnati, che possano accogliere i beneficiari. g) Garantire il contatto pre-partenza tra i minori, le potenziali famiglie affidatarie e gli operatori che accoglieranno i minori a Torino, per favorire la creazione di un legame e gestire le aspettative di tutti i soggetti coinvolti. h) Pre-iscrivere i minori selezionati in uno o più CPIA (Centro Per l'Istruzione degli Adulti) nel territorio della Città Metropolitana di Torino. i) Richiedere per ciascun minore un visto per studio ai sensi dell’art. 39-bis, co. 1, lett. c) del d.lgs. n. 286/98 e dell’art. 44-bis, co. 2, lett. b) del D.P.R. n. 394/99, allegando: la documentazione riguardante l’iscrizione del minore al CPIA; la disponibilità di una borsa di studio erogata da INTERSOS alla famiglia affidataria finalizzata a coprire i costi di sostentamento dei minori affidati (550 euro al mese per 12 mesi) e dell’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale; la documentazione riguardante la disponibilità della famiglia affidataria ad accogliere il minore non accompagnato e una dichiarazione del servizio sociale che attesti il compimento con esito positivo del percorso di informazione e conoscenza; l’acquisizione del consenso del genitore all’ingresso del minore in Italia per studio e all’affido, ovvero la dichiarazione di UNHCR in merito all’irreperibilità dei genitori; la documentazione inerente la determinazione del superiore interesse del minore; la documentazione riguardante il riconoscimento dello status di rifugiato da parte delle autorità nigerine e il documento di viaggio rilasciato dalle autorità nigerine. j) Curare l’effettuazione delle vaccinazioni, delle visite mediche e delle procedure previste per la prevenzione del contagio COVID-19 ai fini dell’ingresso in Italia. k) In seguito al rilascio del visto, accompagnare i minori da Niamey a Torino. l) All’arrivo a Torino, ospitare i minori in una struttura di prima accoglienza per minori, dove effettueranno l’isolamento fiduciario e le altre eventuali procedure per la prevenzione del contagio COVID-19 previste per gli ingressi dall’estero ed ogni altra attività prevista dalla normativa sulla prima accoglienza dei minori. Una volta terminato il periodo di isolamento fiduciario, i minori restereranno nella struttura d’accoglienza per un periodo di circa un mese, durante il quale si strutturerà il percorso di conoscenza tra i minori e le famiglie affidatarie. m) Garantire, in collaborazione con i servizi sociali, la presentazione dell’istanza al Tribunale per i Minorenni di Torino ai fini della nomina del tutore, e supportare il minore e la famiglia affidataria nei rapporti con l’Autorità Giudiziaria. n) Supportare il tutore volontario e la famiglia affidataria, in collaborazione con i servizi sociali, nella presentazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per studio, nonché nell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, nella conferma dell’iscrizione presso il CPIA e in tutte le altre pratiche burocratiche necessarie al godimento dei diritti del minore. o) Fornire alle famiglie affidatarie il sostegno economico finalizzato a coprire i costi di sostentamento dei minori affidati (vitto, vestiario, spese di trasporto, libri, piccole spese personali ecc.), per i primi 12 mesi a partire dal momento dell’arrivo del minore in Italia. Il sostegno finanziario verrà erogato sotto forma di borsa di studio e verrà versato alle famiglie affidatarie. p) Supportare il minore, la famiglia affidataria e il tutore volontario, in collaborazione con i servizi sociali, nell’inserimento del minore presso il CPIA e nella frequenza dei corsi e successivamente nell’orientamento finalizzato alla scelta del percorso da intraprendere in seguito al conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione (iscrizione a una scuola secondaria superiore o a un corso di formazione professionale), a seconda delle aspirazioni e delle capacità di ciascun minore, nonché nell’eventuale attivazione di misure di supporto all’inserimento lavorativo quali tirocini formativi e contratti di apprendistato. q) Promuovere l'integrazione degli studenti beneficiari del progetto, anche attraverso l’inserimento in attività che consentano loro di conoscere loro coetanei e inserirsi positivamente sul territorio (doposcuola, attività sportive, ludiche ecc.). r) Supportare il minore e il tutore volontario, attraverso una consulenza legale specializzata, nel valutare se, per i minori ai quali sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, una volta trascorso un primo periodo di permanenza in Italia, sia nel loro superiore interesse presentare domanda di protezione internazionale in Italia. s) Fornire al minore e alla famiglia affidataria un supporto psicologico, ove necessario. t) Al compimento della maggiore età, supportare il minore, il tutore volontario e la famiglia affidataria, in collaborazione con i servizi sociali, nell’eventuale presentazione dell’istanza per richiedere al Tribunale per i minorenni di disporre il c.d. “prosieguo amministrativo” previsto dall’art. 13 della legge n. 47/17, finalizzato a consentire al neomaggiorenne di proseguire il percorso di inserimento sociale intrapreso in vista del raggiungimento dell’autonomia, attraverso l’affidamento ai servizi sociali e l’eventuale permanenza presso la famiglia affidataria (o, qualora ciò non fosse possibile o opportuno, presso una struttura d’accoglienza) fino al massimo al compimento dei 21 anni. 2- Dopo la selezione, l’ingresso in Italia, l’inserimento presso le famiglie affidatarie e l’avvio del percorso di studi per un primo gruppo di 5 minori, si procederà ad un attento monitoraggio delle attività svolte per valutare la necessità di rivedere e adattare il percorso e l’approccio utilizzato sulla base delle eventuali criticità emerse. Si procederà quindi con la selezione e l’ingresso in Italia di un secondo gruppo di 15 minori e successivamente di un terzo gruppo di 15 minori, man mano adattando il percorso sulla base delle criticità emerse nel corso del monitoraggio. 3- 15 minori (5 del primo gruppo, 5 del secondo e 5 del terzo gruppo) saranno accolti nella Città di Torino. I restanti 20 minori saranno accolti in altri Comuni, da individuarsi sulla base della disponibilità dei servizi sociali comunali. L’ingresso dei 35 minori sarà subordinato all’individuazione di un numero congruo di famiglie affidatarie o strutture idonee, in collaborazione con i servizi sociali competenti del Comune di Torino e di altri Comuni, e con altri partner con i quali sono già in corso interlocuzioni. L’ingresso di nuovi partner e nuovi Comuni all’interno del progetto sarà formalizzato secondo le procedure di cui all’art. 8 del presente protocollo. 4- I nuovi Comuni che aderiranno al progetto si impegneranno a svolgere, a favore dei beneficiari che saranno accolti sul proprio territorio, le medesime attività che nella descrizione sopra sono riferite al Comune di Torino. 5- Le azioni volte a realizzare gli obiettivi del progetto saranno concordate nel dettaglio tra i promotori e i partner del progetto in conformità al progetto allegato. 6- Le parti potranno concordare modalità e tempistiche diverse rispetto a quelle definite nel progetto allegato, nel caso ciò si renda necessario, anche in relazione all’attuale emergenza sanitaria relativa alla pandemia di COVID-19 (ad esempio per nuove scadenze fissate dal MAECI, protocolli sanitari, etc.).
Attrezzature La Centrale di Sterilizzazione, sita al Pad. 5 Ala H Piano primo è attualmente dotata di attrezzature per la sterilizzazione funzionanti, ma non più attuali che passeranno in proprietà all’Azienda dal fornitore uscente al momento del termine dell’attuale contratto e che saranno cedute all’aggiudicatario, il quale dovrà farsi carico del ritiro e smaltimento secondo le normative vigenti. L’Aggiudicatario, in base a quanto disposto dal Capitolato - Parte Speciale Attrezzature, Arredi e Sistema di Rintracciabilità dovrà fornire, porre in opera ed utilizzare tutti i macchinari/attrezzature/arredi necessari al corretto svolgimento di tutto quanto previsto in appalto, ivi comprese le attrezzature per lo stoccaggio e la movimentazione dei materiali. Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459; le macchine e le attrezzature impiegate nell’espletamento del servizio dovranno essere utilizzate conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008. Il livello di rumorosità emesso dovrà essere minimo e comunque in linea con le normative vigenti. Le attrezzature dovranno essere tecnicamente all’avanguardia e comunque idonee, efficienti e mantenute in perfetto stato di pulizia, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni. Il rispetto delle metodologie operative, la manutenzione, la conservazione e la pulizia accurata dell’attrezzatura al termine dell’utilizzo, sono di fondamentale importanza per evitare di contaminare le superfici durante le attività. Le attrezzature ed i macchinari di lavoro dovranno inoltre essere: ⮚ utilizzati in conformità alle istruzioni del fabbricante; ⮚ usati correttamente, onde ridurre al minimo il rischio di infortuni per utilizzatori e terzi; ⮚ puliti perfettamente dopo l’uso; ⮚ sottoposti ad adeguata manutenzione, che dovrà essere attestata mediante apposite schede, su cui dovranno essere registrati tutti gli interventi ordinari e straordinari eseguiti. L’Aggiudicatario dovrà rendere disponibili i registri di manutenzione delle attrezzature e macchinari, che dovranno essere conservati presso la sede dell’appalto stesso, in quanto l’Azienda potrà farne oggetto di verifica. Dovranno essere sempre preventivamente concordate ed autorizzate dall’Azienda eventuali variazioni di apparecchiature o di attrezzature o di quant’altro necessario per l’espletamento del servizio rispetto a quanto contrattualmente definito. Saranno a carico dell’Aggiudicatario gli oneri relativi alla fornitura di acqua, energia elettrica e vapore, occorrenti per il funzionamento delle macchine impiegate. L’Aggiudicatario sarà responsabile della custodia sia delle macchine e attrezzature tecniche, sia dei prodotti utilizzati. L’Azienda non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
SUDDIVISIONE IN LOTTI La fornitura sarà suddivisa in 42 lotti come riportato nell’Allegato B1” al capitolato tecnico. I prodotti oggetto della fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all’importazione, all’immissione in commercio e all’uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura. I Fornitori dovranno inoltre indicare, per quanto offerto, prodotto per prodotto, la classificazione CND ed il numero del Repertorio Nazionale dei dispositivi medici commercializzati in Italia (RDM), compilando, per ogni lotto offerto, l’apposito “allegato B2 “ Scheda prodotti offerti “. In caso di mancata dichiarazione del numero di Repertorio, visti gli obblighi delle Aziende Sanitarie di ottemperare a quanto previsto dall’art. 5 del Decreto del Ministero della Salute del 21 dicembre 2009, dovrà essere fornita dichiarazione sottoscritta dal produttore di aver ottemperato agli obblighi di comunicazione al Ministero della Salute previsti dall’art. 13 del D.Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 “Attuazione della Direttiva 93/42 CEE concernente i dispositivi medici” e s.m.i.
OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 9 3.1 DURATA 10 3.2 OPZIONI E RINNOVI 10
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione dei lavori direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell’Appaltatore, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori.
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).