Classificazione della clientela. Valutazione di appropriatezza e valutazione di adeguatezza nella prestazione dei Servizi Clausole campione

Classificazione della clientela. Valutazione di appropriatezza e valutazione di adeguatezza nella prestazione dei Servizi. Secondo quanto convenuto nel Modulo di sottoscrizione del contratto per la prestazione dei servizi di investimento e salvo diversi accordi, il Cliente è stato classificato dalla Banca come “cliente al dettaglio” ai sensi della normativa, assicurandogli una più ampia protezione ed in un’ottica di maggiore completezza informativa. Al Cliente è riconosciuto, in ogni caso, il diritto di richiedere per iscritto, anche successivamente alla conclusione di questo contratto, una diversa classificazione. In questi casi la Banca comunica al Cliente quali sono le conseguenze che tale cambiamento comporta; il Cliente, da parte sua, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione con la quale conferma di aver compreso le conseguenze della scelta operata. La Banca, salvo diversi accordi con la clientela, esegue la negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari derivati Over the Counter solo con “clienti professionali” ai sensi della normativa di riferimento. Nei casi in cui la Banca non presta il servizio di consulenza in materia di investimenti e il servizio di gestione di portafogli, la Banca svolge i Servizi previa esecuzione di una “valutazione di appropriatezza”, delle operazioni disposte dal Cliente, per verificare – sulla base di un giudizio che è la risultante di una serie di elementi di fatto oggettivi e di conoscenze soggettive che riguardano il Cliente - che il Cliente stesso abbia il livello di esperienza e di conoscenza necessari per i Servizi. A tal fine la Banca richiede al Cliente di fornire informazioni in merito alla, e quindi verifica la, sua conoscenza e esperienza nel settore d’investimento rilevante per il tipo specifico di strumento finanziario, prodotto finanziario o di servizio proposto o chiesto. Le predette informazioni, raccolte tramite compilazione del documento denominato “Questionario MiFiD”, includono gli elementi previsti dalla normativa di riferimento, nella misura in cui siano appropriati tenuto conto delle caratteristiche del Cliente, della natura e dell’importanza del Servizio da fornire e del tipo di strumento finanziario od operazione previsti, nonché della complessità e dei rischi di tale Servizio, strumento finanziario od operazione connessi. Il Cliente prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni e notizie rese dal Cliente per il tramite del documento “Questionario MiFID” e che è onere del Cliente informare la Banca di ogni variazione relativa alle stesse. La Banca avverte il Cliente qualora, sulla base...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).