Definizione di Cliente al dettaglio

Cliente al dettaglio il cliente che non sia cliente professionale o controparte qualificata;
Cliente al dettaglio i consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro;
Cliente al dettaglio si intende un "Cliente al dettaglio" ai fini delle Regole CySEC, come specificato nel documento. "Criteri di classificazione dei Clienti".

Examples of Cliente al dettaglio in a sentence

  • In ogni caso la Banca non dà corso ad operazioni disposte dal Cliente al dettaglio qualora le stesse abbiano ad oggetto Prodotti Finanziari ad elevata complessità.

  • Nell’attività di Offerta Fuori Sede di Prodotti Finanziari e di Servizi di Investimento, la Banca, nel rapporto diretto con il Cliente al dettaglio, si avvale di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede iscritti in Italia nell’apposito Albo unico dei consulenti finanziari.

  • Al Cliente al dettaglio trasmette un avviso che confermi l’esecuzione di quanto impartito, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell’avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo.

  • Nell’attività di “Offerta Fuori Sede” di Prodotti Finanziari e di Servizi di Investimento, vale a dire al di fuori della propria sede legale o delle proprie filiali, la Banca, nel rapporto diretto con il Cliente al dettaglio, si avvale di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede iscritti in Italia nell’apposito Albo unico dei consulenti finanziari.

  • La Banca informerà, non appena possibile, il Cliente al dettaglio circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini.


More Definitions of Cliente al dettaglio

Cliente al dettaglio si intendono i consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro-imprese.
Cliente al dettaglio cliente che non sia un cliente professionale; (…)».
Cliente al dettaglio categoria di clienti alla quale l'ordinamento riserva la massima tutela informativa, in quanto ritenuta priva del bagaglio di competenze necessario ad effettuare scelte di investimento consapevoli senza il supporto dell'intermediario;
Cliente al dettaglio il cliente che non è cliente professionale;. u-bis) “preferenze di sostenibilità”: preferenze di sostenibilità ai sensi dell’articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) 2017/565. La nuova lett. u-bis) dell’art. 138 introduce la definizione di “preferenze di sostenibilità” di cui al nuovo punto 7) dell’art. 2, del regolamento delegato (UE) 2017/565 aggiunto dal regolamento delegato (UE) 2021/1253. PARTE II ORGANISMO Art. 139 (Tenuta dell’albo)
Cliente al dettaglio è il «cliente che non sia un clien- te professionale» (art. 4, primo paragrafo, n. 12, direttiva 2004/39/CE). La definizione di «cliente professionale» è dunque contenuta nell’allegato II della direttiva 2004/39/CE. Questo allegato distingue fra «categorie di clienti professionali» e «clienti che su richiesta possono essere trattati come professionali». Non è possibile in questa sede entrare ulteriormente in dettaglio. Si può tuttavia rilevare come la disciplina comunitaria stabili- sce che «dovrebbero essere considerati clienti professio- nali per tutti i servizi e gli strumenti di investimento ai fi- ni della presente direttiva: 1) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mer- cati finanziari…; 2) le imprese di grandi dimensioni…;
Cliente al dettaglio è un cliente che non è un Cliente Professionale per Definizione, come specificato al seguente paragrafo 2. Si noti che i Clienti al Dettaglio hanno il più alto livello di protezione.
Cliente al dettaglio il cliente che non sia cliente professionale o controparte qualificata.” 178 Vedi All. 3 al RI, II.2. Procedura: “I clienti definiti in precedenza possono rinunciare alle protezioni previste dalle norme di comportamento solo una volta espletata la procedura seguente: - i clienti devono comunicare per iscritto all‟intermediario che desiderano essere trattati come clienti professionali, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione di investimento o tipo di operazione o di prodotto; - l‟intermediario deve avvertire i clienti, in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbero perdere; - i clienti devono dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni. Prima di decidere di accettare richieste di rinuncia a protezione, devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per accertarsi che il cliente che chiede di essere considerato cliente professionale soddisfi i requisiti indicati nella sezione II al punto 1. Gli intermediari devono adottare per iscritto misure interne appropriate per classificare i clienti. Spetta ai clienti professionali informare il prestatore del servizio di eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare la loro attuale classificazione. Se tuttavia l‟intermediario constata che il cliente non soddisfa più le condizioni necessarie per ottenere il trattamento riservato ai clienti professionali deve adottare provvedimenti appropriati.” richiesta, qualora ricorrano i presupposti. La dichiarazione del cliente, intesa a modificare il proprio status può essere considerata senza dubbio come una dichiarazione unilaterale di volontà con efficacia dispositiva e abdicativa, nel caso in cui sia volta ad acquisire uno status al quale è ricollegata una tutela minore.179 Pare indubbio il carattere negoziale della dichiarazione. L‟entrata in vigore del nuovo RI e della divisione in classe di clienti dovrebbe risolvere, per il futuro, un consistente e rilevante problema interpretativo, spesso alla base di molti contenziosi instaurati dagli investitori nel vigore del precedente regolamento n. 11522 del 1998. Ovviamente il regolamento n. 11522 non prevedeva una divisione in classi degli investitori, ma contemplava la possibilità per gli stessi di rilasciare una dichiarazione con la quale si attestava la qualifica di operatore qualificato.180 179 Per questa ricostruzione si riman...